Tribunale civ Roma Sezione 9 Civile Sentenza del 1 giugno 2010, n

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1 Integrale Tribunale civ Roma Sezione 9 Civile Sentenza del 1 giugno 2010, n TRASPORTO AEREO - CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO - VACANZA ROVINATA - RISARCIMENTO DANNI CHIESTO AL VETTORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA NONA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Dr. Tommaso Marvasi ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007 vertente TRA Br.Me., Ad.Fa., Pi.Mo., Ti.Qu., Va.Pu., Da.Qu., Pa.Mo., Fr.Ta., At.Po., An.Sc., Da.Bo., La.Tu., Va.Ur., Vi.Pu., Sa.Lo., Si.Va. e Ca.Ol., tutti elett.ti domiciliati in Roma, presso l'avv. Um.Gr. che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione Attori E Ib.Li. S.A., Direzione Generale per l'italia, elett.te domiciliata in Roma, presso gli avv.ti Ma.Gh. e Fr.Tr. che la rappresentano e difendono per delega in calce alla citazione passiva, Convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata i signori Br.Me., Ad.Fa., Pi.Mo., Ti.Qu., Va.Pu., Da.Qu., Pa.Mo., Fr.Ta., At.Po., An.Sc., Da.Bo., La.Tu., Va.Ur., Vi.Pu., Sa.Lo., Si.Va. e Ca.Ol. hanno esposto che: - hanno organizzato un viaggio in Cile, con la collaborazione della S.r.l. Ba.To., per il periodo dal 5 al 21 febbraio 2006, con partenza da Roma per Madrid con il volo (...) alle ore 19,40 e per proseguire da lì per Santiago del Cile; - tuttavia il volo partiva con circa 1 ora e 30 minuti di ritardo e, arrivati a Madrid, all'aeroporto i passeggeri accumulavano un ulteriore ritardo di circa 20 minuti in attesa che gli addetti al molo di sbarco agganciassero la passerella di uscita dall'aeromobile (finger); - per tale ritardo perdevano la coincidenza con il volo Madrid - Santiago del Cile della linea La.Ch. delle ore 23,45; - arrivati a terra, i passeggeri si trovavano abbandonati a loro medesimi e solo dopo lunghe ricerche, estenuanti marce da un terminal all'altro e attese veniva loro spiegato che era stata predisposta la sistemazione in albergo per la notte; solo alle ore 4.00 del e dopo altre difficoltà e attese riuscivano infine a raggiungere l'albergo; - il giorno , dopo essere stati l'intero giorno a disposizione e in attesa di notizie, alle ore venivano riportati all'aeroporto di Madrid, ma, dopo un nuovo check-in e ulteriore attesa, veniva loro comunicata la soppressione del volo per Santiago del Cile ed erano infine riportati in albergo;

2 - il giorno alle ore 5.00 erano portati in aeroporto per un ulteriore check-in e, dopo altra attesa, partivano infine per Santiago del Cile; - all'arrivo in Cile, venivano loro consegnati solo 2 bagagli dei 19 partiti; - di conseguenza, dovevano poi trascorrere ore ad acquistare quanto necessario per sostituire i bagagli persi, con ulteriore riduzione del tempo destinato alla visita turistica; - il giorno , all'arrivo all'aeroporto di Puerto Mont, venivano loro consegnati 10 bagagli; - il successivo 12.2 erano loro consegnati altri 3 bagagli, mentre gli ultimi colli erano recuperati solo all'aeroporto di Santiago del Cile, subito prima della partenza per il ritorno a Roma via Madrid; - questi ritardi e disguidi avevano loro rovinato la vacanza, mentre ulteriore disagio era stato causato dallo smarrimento dei bagagli, consegnati in ritardo o solo sulla via del ritorno. Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto di essere risarciti: per il danno per lo smarrimento e la ritardata consegna dei bagagli; per il danno per i ritardi dei voli; per il danno per la vacanza rovinata. Si è costituita in giudizio la Compagnia Aerea Ib., spiegando che il ritardo nella partenza da Roma il giorno era dipeso da problemi relativi ai doverosi controlli di sicurezza e a problemi informatici che impedivano le comunicazioni tra l'aeromobile e la torre di controllo a terra, che ai passeggeri era stata assicurata tutta la doverosa assistenza e che tra le obbligazioni del vettore non è compresa quella relativa al sereno trascorrere della vacanza del passeggero. Per cui ha chiesto il rigetto delle domande relative al danno per vacanza rovinata e al danno per ritardi nei voli, nonché una liquidazione del danno per ritardata consegna dei bagagli commisurato ai giorni di ritardo. Ritenute inammissibili le prove testimoniali richieste dalle parti, la causa è stata rinviata per le conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del sulle conclusioni delle parti come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Come visto, gli attori chiedono di essere risarciti dalla Compagnia Aerea Ib. in ordine a tre distinti profili, che appare utile esaminare separatamente. A) Il danno per ritardo aereo. Con riguardo al dedotto danno per ritardo aereo, gli attori lamentano che a causa del ritardo di circa un'ora e trenta minuti della partenza del volo Ib. da Roma per Madrid e dei successivi lunghi tempi di attesa per lo sbarco arrivati all'aeroporto di Madrid, hanno perso la coincidenza del trasporto per Santiago del Cile, dovendo poi aspettare circa un giorno e mezzo per poter usufruire di altro volo. Tuttavia si rileva che: manca qualsiasi prova che il ritardo sia addebitabile a responsabilità della Compagnia aerea; il fine per cui il passeggero viaggia è estraneo al contratto di vettore, per cui la Compagnia non assume alcuna obbligazione con riguardo al buon esito del fine medesimo; siamo al di fuori delle ipotesi di responsabilità presunta della Compagnia medesima, secondo quanto previsto dalla normativa del settore. Anzitutto, gli attori non hanno portato alcun elemento comprovante una responsabilità della Compagnia Ib. nel ritardo. Anzi, la stessa prospettazione operata dagli attori induce piuttosto ad escluderla, dato che i passeggeri lamentano che il ritardo sia stato dovuto all'entrata in vigore del nuovo terminal dell'aeroporto di Madrid, ma tale circostanza non implica necessariamente una cattiva organizzazione del singolo vettore aereo e della Compagnia Ib. in specie, potendo il ritardo, con pari se non maggiore probabilità, essere conseguenza proprio di una minore funzionalità iniziale del nuovo terminal.

3 Cosa che potrebbe trovare un'ulteriore conferma nella circostanza, pure riportata dagli attori nei loro scritti difensivi, che arrivati a Madrid, all'aeroporto i passeggeri accumulavano un ulteriore ritardo di circa 20 minuti in attesa che gli addetti al molo di sbarco agganciassero la passerella di uscita dall'aeromobile (finger): adempimento che appare riguardare l'amministrazione dell'aeroporto, piuttosto che le singole compagnie. All'opposto, è la Compagnia convenuta che ha fornito un inizio di prova che il ritardo sia stato conseguenza di problemi oggettivi ad essa non addebitabili: quali le esigenze di controlli di sicurezza. Peraltro è pacifico che nel contratto di trasporto il fine per il quale il passeggero viaggia costituisce circostanza estranea alle finalità del contratto e ai reciproci obblighi. In altre parole, la Compagnia Ib. non aveva assunto l'obbligo di portare i passeggeri in tempo per imbarcarsi sul volo successivo e nemmeno può ritenersi che avesse l'obbligo di portare i passeggeri a Madrid entro l'orario previsto nel programma di volo. Del resto è del pari pacifico che gli orari di partenza e di arrivo dei voli sono meramente indicativi, come conferma l'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto di Trasporto delle compagnie aeree facenti parte della I.A. (In.Ai.) secondo il quale "le ore indicate negli orari od altrove non sono impegnative e non costituiscono elemento essenziale di questo contratto". Ne consegue che nessun danno può essere addebitato alla Compagnia Ib. per la perdita della coincidenza con l'altro volo programmato, non rispondendo il vettore del buon esito dei soggettivi fini dei passeggeri. Consapevoli di questa situazione, gli attori fondano il diritto al risarcimento sulla Convenzione di Montreal del , cui l'ib. aderisce, e sul Regolamento della Comunità Europea n. 261 del 2004, affermando che tale normativa attribuisce una responsabilità diretta e oggettiva alla Compagnia aerea per il ritardo. Orbene, l'art. 19 della Convenzione di Montreal prevede che "il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle". Tuttavia tale norma non vale a istituire una sorta di responsabilità oggettiva del vettore, di modo da dover rispondere di ogni conseguenza del ritardo anche qualora il ritardo in nessun modo sia imputabile al vettore medesimo. Invece, la norma vuole significare che, qualora il vettore sia responsabile per il ritardo per avervi dato causa, risponderà dei danni conseguiti al passeggero. Nel caso, abbiamo già rilevato mancare la prova della responsabilità della Ib. nella causazione del ritardo. Inoltre proprio l'art. 6 del Regolamento C.E. n. 261/2004 prevede che, in caso di ritardo del volo rispetto all'orario di partenza previsto: - di almeno 2 ore per le tratte aeree fino a Km; - di almeno 3 ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i e i Km; - di almeno 4 ore per tutte le tratte aeree superiori ai Km al di fuori dell'unione Europea, il vettore ha l'obbligo non di dare una compensazione pecuniaria, ma di prestare assistenza ai passeggeri, provvedendo, tra l'altro, alla loro sistemazione abitativa e ad organizzare altro volo. Nel presente caso il ritardo risulta essere stato inferiore a tali parametri. Peraltro la Ib. si è ugualmente attivata per alloggiare gli attori in albergo e per fornire loro un volo sostitutivo per giungere a Santiago del Cile, anche se è riuscita a farlo solo per la mattina del , ovvero dopo oltre un giorno. Si conclude per il rigetto della richiesta di risarcimento. B) Il danno da vacanza rovinata. Con riferimento al danno per vacanza rovinata, si ripete che nel contratto di trasporto la compagnia aerea si obbliga a portare il passeggero alla destinazione convenuta, senza che assuma rilievo la ragione del viaggio. I fini del passeggero, ovvero la ragione del viaggio, rimangono indifferenti per il vettore aereo, né lo stesso assume alcun impegno circa il buon esito del soggettivo e personale fine del passeggero. Ciò premesso, si ritiene che, seppure l'inadempimento nel trasporto fosse stato tale da compromettere di per sé le finalità del viaggiatore, comunque non si avrebbe danno risarcibile, appunto perché le finalità del viaggio rimangono

4 estranee e indifferenti nel contratto di trasporto. Peraltro nel caso nemmeno si ravvisa la pretesa causazione materiale, dato che, come osservato sopra, la compagnia aerea non assume l'impegno di rispettare in modo rigoroso gli orari previsti di partenza e di arrivo e un ritardo di circa un'ora e mezza è, purtroppo e notoriamente, non eccezionale nel trasporto aereo, specie per i voli in ora pomeridiana e serale, quando il singolo volo può avere già accumulato ritardo negli scali precedenti. La circostanza, poi, che non fossero disponibili altri voli per Santiago del Cile per circa un intero giorno - giorno e mezzo, secondo il racconto degli attori, ugualmente non appare addebitabile alla compagnia aerea, la quale, anzi, secondo lo stesso racconto degli attori, ha messo a loro disposizione, a propria cura e spese, il posto su altro volo, seppure dopo il suddetto lasso di tempo e seppure non apparisse esservi tenuta secondo la normativa sopra ricordata. Ne deriva il rigetto anche di tale domanda. C) Il danno per la ritardata consegna dei bagagli. Appare invece pacifico che il vettore aereo sia responsabile dei danni causati per lo smarrimento dei bagagli, anche se tale smarrimento sia solo temporaneo e i bagagli siano stati infine riconsegnati, ma con giorni di ritardo. La Convenzione di Montreal del 1999, richiamata dalle parti e cui aderisce la Compagnia Ib., espressamente prevede all'art. 22 comma 2 che in caso di perdita del bagaglio il danno risarcibile è limitato "alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio", importo che all'epoca corrispondente a circa Euro 1.167,00, secondo quanto indicato dagli attori e non contestato. Gli attori chiedono di essere risarciti ciascuno con tale importo massimo, rilevando che per la perdita del bagaglio sono stati costretti a comprare vario abbigliamento e generi da toeletta, con esborso di denaro e con ampia perdita di tempo invece destinato alla vacanza e alle visite turistiche. La convenuta eccepisce che il massimo risarcimento vada riconosciuto nel caso di perdita dei bagagli, non per il meno grave caso di smarrimento per alcuni giorni. Peraltro tale osservazione non considera che tale entità di rimborso appare puramente forfettaria e che la giurisprudenza ha ritenuto che i rimborsi per i bagagli smarriti o danneggiati in aeroporto possono anche superare tale massimale (Cass. Sez. III n del 2003 ha ammesso un risarcimento superiore a tali massimali e commisurato alla effettiva entità del danno). Inoltre gli attori hanno spiegato che lo smarrimento dei bagagli ha loro causato un gravissimo disagio e anche una perdita economica per la necessità di avere, dovuto ricostituire (qualcuno integralmente) il guardaroba predisposto per oltre 2 settimane di vacanza in varie condizioni climatiche. Secondo la prospettazione degli attori, i bagagli sono stati riconsegnati, rispettivamente: ai signori Ti.Qu. e Ca.Ol. il , ai signori Br.Me., Ad.Fa., Da.Qu., Pa.Mo., La.Tu., Va.Ur., Vi.Pu., Sa.Lo., Si.Va. in data , ai signori Fr.Ta., At.Po. e Da.Bo. in data , ai signori Pi.Mo., Va.Pu. e An.Sc. in data Appare equo riconoscere il risarcimento nella misura massima per i signori Mo., Pu. e Sc., pari a Euro 1.167,00 ciascuno, atteso che hanno trascorso l'intero periodo senza il bagaglio. Per gli altri, ad eccezione dei signori Ti.Qu. e Ol., appare equo liquidare il danno pari al 50% del massimo, per Euro 583,50 ciascuno, considerato che hanno comunque dovuto effettuare spese per sostituire vestiti e altre cose ritenute smarrite, ma che hanno comunque recuperato tutto dopo pochi giorni. Le signore Ti.Qu. e Ol. sono state private del bagaglio solo per i due giorni e due notti trascorsi a Madrid in attesa di partire. Per cui il loro danno sarà minore e appare equo considerarlo pari al 25% del massimo, ovvero Euro 291,75. Somme sulle quali spettano per legge gli interessi legali, dalla data di notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo. Con riguardo alle spese di causa, si nota che le domande degli attori sono state per la gran parte rigettate. Peraltro la Compagnia Ib., pur avendo riconosciuto sin dall'inizio la propria responsabilità in ordine allo smarrimento dei bagagli, non ha formulato alcuna proposta di immediato pagamento. Per cui appare equo compensare le spese nella misura del

5 50% e condannare la convenuta a rifondere gli attori per il restante 50%, liquidato come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n /2007 così dispone: 1) rigetta la domanda proposta dagli attori con riguardo al danno per ritardo aereo e al danno per vacanza rovinata; 2) condanna la convenuta Ib.Li. S.A., Direzione Generale per l'italia, a risarcire il danno per la ritardata consegna dei bagagli, che liquida rispettivamente: ai signori Ti.Qu. e Ca.Ol. in Euro 291,75 ciascuno; ai signori Br.Me., Ad.Fa., Da.Qu., Pa.Mo., La.Tu., Va.Ur., Vi.Pu., Sa.Lo., Si.Va., Fr.Ta., At.Po. e Da.Bo. in Euro 583,50; ai signori Pi.Mo., Va.Pu. e An.Sc. in Euro 1.167,00. Somme sulle quali spettano per legge gli interessi legali, dalla data di notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo; 3) liquida le spese di causa in Euro 500,00 per spese vive, Euro 1.250,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali e oltre Iva e Cpa. Compensa le spese nella misura del 50% e condanna la convenuta Ib. a pagare il restante 50% in favore degli attori. Così deciso in Roma il 16 febbraio Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2010.

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