Marco Ansaldi - Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO
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- Costanza Ada Leone
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1 Marco Ansaldi - Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO SEGUICI SU Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2015 Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale. Novità IVA della LEGGE EUROPEA 2014 pag. 2 Voluntary: in arrivo anche la riapertura dei termini pag. 2 Fatturazione elettronica, dal 2016 il software dell Agenzia Entrate pag. 3 MODELLO 730: entro il 30 settembre la richiesta di riduzione acconti pag. 3 Richiesta del 5 per mille 2015: scadenza 30 settembre pag. 4 Società: opzione trasparenza con lettera entro il 30 settembre pag. 4 Scarso rendimento può portare al licenziamento pag. 4 Eliminata l associazione in partecipazione con apporto di lavoro pag. 5 La nuova disciplina del part time pag. 6 LAVORO ACCESSORIO: le istruzioni dell INPS pag. 7 Flussi extra Ue 2014: termine istanze prorogato al 31 dicembre 2015 pag. 8 PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2015 pag. 9 Nella Home Page del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti nuovi documenti: CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO PART TIME LAVORO ACCESSORIO: LE ISTRUZIONI DELL INPS 1
2 FISCALE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE EUROPEA 2014 È entrata in vigore il 18 agosto scorso la Legge Europea 2014 che al suo interno contiene alcune disposizioni in materia di Iva che possono assumere rilevanza per i soggetti che operano tradizionalmente con l estero. Servizi connessi a importazioni di beni di modico valore La prima novità è contenuta nell articolo 12 e riguarda le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore nonché le importazioni di carattere non commerciale. Per effetto di una modifica apportata all articolo 9 del d.p.r. n.633/72 e consistente nell aggiunta di un nuovo n.4-bis), che va a sanare la procedura di infrazione n.2012/2088 pendente sull Italia, alle prestazioni di servizi accessori a spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore non trascurabile viene riconosciuto il beneficio della non imponibilità a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva in dogana. Condizione per poter godere di tale beneficio è che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile e cioè nel valore dei beni dichiarati in dogana all atto della importazione. Beni inviati in conto lavorazione in altro Paese Ue La seconda novità è invece contenuta nel successivo articolo 13 e riguarda una fattispecie certamente di più frequente rilevanza e con aspetti di maggior delicatezza. Le modifiche, introdotte allo scopo di adeguare le disposizioni interne a quelle contenute nella direttiva 2006/12/Ce, riguardano gli articoli 38 e 41 del D.L. n.331/93 e in particolare il caso dei trasferimenti di beni inviati a scopo di lavorazione in un altro Paese della UE. Prima delle richiamate modifiche le norme interne concedevano la possibilità di evitare la tassazione ai fini Iva dell operazione a destino anche se la merce, dopo la lavorazione in altro Paese UE, proseguiva il proprio percorso in altro paese. Per effetto delle richiamate modifiche, ai predetti trasferimenti viene ora riconosciuta l applicazione del regime sospensivo solo se la merce, una volta fuoriuscita per subire delle lavorazioni in altro paese UE, rientra unicamente nel paese di provenienza. VOLUNTARY: IN ARRIVO ANCHE LA RIAPERTURA DEI TERMINI Dopo la proroga tecnica che consente maggior tempo per la trasmissione degli atti da inviare a corredo della richiesta di adesione alla sanatoria sta per arrivare anche la riapertura dei termini. In parlamento si attende solo il provvedimento normativo che conterrà la riapertura dei termini della voluntary disclosure. Si dovrà senz'altro attendere la scadenza del 30 settembre per avere in modo definitivo la notizia. 2
3 FATTURAZIONE ELETTRONICA, DAL 2016 IL SOFTWARE DELL AGENZIA ENTRATE Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto il provvedimento sulla fattura elettronica, il Dlgs n. 127 del 5 agosto In un'ottica di semplificazione fiscale, il decreto, adottato in base alla legge delega n. 23/2014, pone le basi per l uso della fatturazione elettronica anche per le transazioni tra privati. L uso della fattura elettronica è attualmente obbligatorio nei rapporti con la Pubblica amministrazione, mentre tra soggetti passivi d imposta l utilizzo di questo canale è facoltativo. Con il nuovo provvedimento si dispone l utilizzo del canale elettronico non solo per le fatture, ma anche per i corrispettivi. La novità principale prevista dal Dlgs 127/2015 è che dal 1 luglio 2016 l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Analogamente, il ministero dell'economia si impegna a partire dal 1 gennaio 2017 a mettere a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva il Sistema di interscambio (Sdi), che ora è usato solo per le fatture in cui è interessata una PA. Lo Sdi si interpone fra la parte che trasmette la fattura e la parte destinata a riceverla con lo scopo di controllare non solo la presenza del codice univoco, che oggi deve essere obbligatoriamente inserito in fattura, ma anche il contenuto del documento stesso. Sempre dal 1 gennaio 2017, i soggetti non obbligati ad emettere fattura, se non a richiesta del cliente, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate, dei corrispettivi giornalieri sia delle cessioni di beni, sia delle prestazioni di servizi. L opzione avrà effetto a partire dall inizio dell anno solare e durerà per un periodo minimo di quattro anni. In caso di mancata revoca, la stessa opzione si estenderà ulteriormente di quinquennio in quinquennio. L utilizzo di tale sistema elettronico che prevede, appunto, anche la trasmissione elettronica dei dati degli incassi giornalieri, sostituirà ogni registrazione prevista dall articolo 24 del Dpr 633/72. La trasmissione elettronica dei dati, invece, sarà obbligatoria per chi vende prodotti attraverso i distributori automatici. MODELLO 730: ENTRO IL 30 SETTEMBRE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE ACCONTI Entro il 30 settembre, lavoratori dipendenti e pensionati possono richiedere di modificare gli importi dovuti a novembre a titolo di anticipo delle imposte da pagare per il Chi ha quest'anno redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati per il 2014 oppure oneri deducibili o detraibili di ammontare rilevante, può chiedere di versare meno di quanto riportato nel prospetto di liquidazione (modello 730-3), manifestando in forma scritta la propria volontà al datore di lavoro o all'ente pensionistico. 3
4 RICHIESTA DEL 5 PER MILLE 2015: SCADENZA 30 SETTEMBRE Gli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti della ricerca scientifica e dell università e gli enti della ricerca sanitaria hanno ancora tempo per presentare o regolarizzare la domanda di inserimento nelle liste dei beneficiari della ripartizione del 5 dell Irpef riguardante l esercizio finanziario La deadline è il 30 settembre, aggiungendo, tramite F24, una sanzione di 258 euro. SOCIETÀ: OPZIONE TRASPARENZA CON LETTERA ENTRO IL 30 SETTEMBRE Si ricorda che dal corrente anno l opzione per il regime di trasparenza da parte delle società di capitali non va più effettuata entro la fine del primo periodo d imposta di efficacia della stessa, ma va comunicata tramite il mod. Unico relativo al periodo d imposta a decorrere dal quale l opzione è esercitata. Pertanto, la lettera con la quale i soci comunicano la loro volontà ad operare nel regime per il triennio va trasmessa entro il 30 settembre LAVORO SCARSO RENDIMENTO PUÒ PORTARE AL LICENZIAMENTO In presenza di parametri certi, con adeguato monitoraggio e confronto con il lavoro di altri dipendenti, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato per scarso rendimento. In linea di massima non essendo la prestazione lavorativa svolta con un contratto di lavoro subordinato, finalizzata ad un raggiungimento di risultato, ma una messa a disposizione delle proprie energie nei tempi e nei modi decisi (prestazione di mezzi e non di risultato), risulta difficile ipotizzare che si verifichi un vero e proprio inadempimento contrattuale in scarso rendimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.14310/15, invece, ha ammesso la possibilità del datore di licenziare per scarso rendimento, quando siano forniti dallo stesso sia i parametri per accertare se la prestazione venga eseguita con diligenza e professionalità medie, sia un monitoraggio dell attività del lavoratore confrontato con quella degli altri dipendenti. Da quest ultima in particolare, nel caso specifico, era stata dimostrata la notevole sproporzione tra gli obiettivi del programma di produzione e la realizzazione del lavoro da parte del dipendente nel periodo preso a base. Per dimostrare l effettivo inadempimento, è necessario valutare la condotta del lavoratore nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo. Il mancato raggiungimento del parametro, però non va confuso con l'oggetto dell'accertamento, che è costituito dall inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione. 4
5 Nel caso specifico il licenziamento per scarso rendimento ha costituito un ipotesi legittima di recesso del datore, per notevole inadempimento degli obblighi di diligenza connaturati al rapporto di lavoro. Il lavoratore era stato licenziato da un impresa di telefonia mobile, perché in un periodo compreso tra ottobre 2008 e marzo 2009, aveva raggiunto livelli di produttività di molto inferiori alla capacità produttiva di altri dipendenti aventi il suo stesso profilo professionale. La sua attività, inoltre, era stata messa in relazione alle prestazioni individuali da lui stesso raggiunte in un corrispondente periodo precedente alla rilevazione temporale effettuata. Anche la Corte d Appello di Torino, intervenuta in precedenza, aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento, proprio per la chiarezza dei parametri di valutazione utilizzati e che avevano accertato lo scarso rendimento e l effettiva grave negligenza del dipendente nel disimpegno dell attività lavorativa. ELIMINATA L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Jobs act ha innovato la nozione di associazione in partecipazione stabilendo che se l associato è una persona fisica il suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Dunque in base alla nuova disciplina sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione. Il contratto in esame permette ad un soggetto imprenditore (associante), di usufruire dell apporto di un associato verso il corrispettivo di una partecipazione di quest ultimo agli utili dell impresa o di uno o più affari. Per effetto del vincolo associativo che si instaura fra associante ed associato, quest ultimo partecipa al rischio dell attività d impresa nei limiti del proprio apporto e perciò, salvo patto contrario, risponde anche delle perdite, sebbene entro il valore dell apporto conferito. Inoltre, secondo l interpretazione sinora dominante l apporto dell associato poteva essere di varia natura, (sia patrimoniale, sia personale) e consistere anche in una prestazione di lavoro, mentre ora tale possibilità viene espressamente esclusa dal legislatore. La precedente norma, prima delle modifiche apportate dal Jobs act, disponeva che in caso di apporto di prestazione lavorativa il numero degli associati non potesse essere superiore a 3 (salvo i rapporti coniugali, di parentela o di affinità). La violazione prevedeva la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in partecipazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le precedenti regole, prevedevano che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi fosse un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, 5
6 ovvero senza consegna del rendiconto, si presumevano, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alle persone fisiche, continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l associato è rappresentato da un soggetto societario. Il nuovo decreto, inoltre, ha stabilito che i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già in essere rimangono in corso fino alla loro cessazione. LA NUOVA DISCIPLINA DEL PART TIME Relativamente al riordino dei contratti di lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte significative modifiche alla disciplina del contratto a tempo parziale, di seguito riepilogate. Le regole per l assunzione L art.4, D.Lgs. n.81/15, introduce una nuova definizione di lavoro a tempo parziale, molto più semplice e generica rispetto al passato. A livello contrattuale, l art.5, D.Lgs. n.81/15, conferma sostanzialmente quanto in precedenza previsto dall art.2, D.Lgs. n.61/00, con la previsione della forma scritta esclusivamente ai fini della prova. L art.5, co.2, prevede inoltre che, a differenza dei contratti di lavoro a tempo pieno, debba essere indicato puntualmente, oltre alla durata ridotta della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il co.3, art.5, D.Lgs. n.81/15, introduce un importante novità, che va a normare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: quando l organizzazione del lavoro è articolata in turni, l indicazione della collocazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il lavoro supplementare Importanti novità sono state introdotte anche per gli istituti che consentono una variazione dell orario di lavoro, e cioè il lavoro supplementare e le clausole elastiche. Riguardo al lavoro supplementare, l art.6, dopo aver richiamato, al co.1, la possibilità di intervento della contrattazione collettiva, che regolamenti la facoltà per il datore di lavoro di richiedere prestazioni supplementari, intendendosi quelle oltre l orario concordato tra le parti, al co.2 prevede, in assenza, la possibilità di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Inoltre, sempre in assenza di disciplina contrattuale, il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 6
7 Trasformazione del rapporto La disciplina in ordine alle trasformazioni di orario, da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, è contenuta nell art.8, D.Lgs. n.81/15, norma che si apre con la previsione che il rifiuto a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Con il consenso del lavoratore, e con atto scritto, il rapporto può essere liberamente trasformato a tempo parziale, o viceversa, a tempo pieno. La norma poi estende le situazioni in cui i lavoratori, trovandosi in situazioni familiari o di salute particolarmente delicate, hanno diritto alla trasformazione, ovvero diritti di priorità. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il co.7, art.8, prevede la possibilità di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V, D.Lgs. n.151/01, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. LAVORO ACCESSORIO: LE ISTRUZIONI DELL INPS Il D.Lgs. n.81/15 ha sostituito la disciplina del lavoro accessorio per consentirne il ricorso in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati e l Inps, con la circolare n.149/15, ha fornito le prime indicazioni. Le principali novità riguardano il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire, la possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito, l obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente, la possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti. Fino al 31 dicembre 2015 varrà la previgente disciplina per l utilizzo dei buoni già richiesti al 25 giugno Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino al 12 agosto
8 Limiti alle prestazioni Il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire è stato innalzato da 5.000,00 a 7.000,00 (lordo 9.333,00 rivalutabili annualmente) con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Resta invariato il limite di 2.000,00 per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista che, per il meccanismo di rivalutazione, per il 2015 è pari a 2.020,00 euro (lordo 2.693,00). Modalità di acquisto I committenti imprenditori o liberi professionisti hanno ora l obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, solo attraverso: la procedura telematica Inps (c.d. voucher telematico) le cui modalità sono descritte nell allegato 1 alla circolare; tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit e tramite servizio internet banking Intesa Sanpaolo; Banche Popolari abilitate. Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso l Inps, ad eccezione, fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Misura del voucher In attesa dell emanazione del decreto ministeriale che ne fisserà il valore e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10,00 e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Comunicazione telematica della prestazione È previsto l obbligo di comunicare alla DTL competente, prima dell inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, ma il Ministero del Lavoro, con nota n.3337/15, ha già chiarito che, nelle more dell attivazione delle procedure telematiche, la comunicazione è da effettuarsi secondo le procedure già in uso. FLUSSI EXTRA UE 2014: TERMINE ISTANZE PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2015 I Ministeri dell'interno e del Lavoro, con circolare congiunta n.4454 del 7 agosto, hanno prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di presentazione delle domande relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per lavoro non stagionale per l'anno La quota complessiva di ingressi di cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, fissata dal D.P.C.M 11 dicembre 2014, risulta infatti essere stata utilizzata dagli sportelli unici per l immigrazione (SUI) in misura fortemente ridotta (circa il 21,8 % del totale). 8
9 PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 al 30 settembre 2015, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Mercoledì 16 settembre IVA liquidazione mensile Liquidazione nonché versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente Imposta sugli intrattenimenti Termine per il versamento dell imposta sugli intrattenimenti del mese precedente Irpef versamento ritenute Sostituti d imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali Sostituti d imposta Versamento delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Inps ex Enpals Versamento Versamento dei contributi dovuti all ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. 9
10 Contributi inps - Datori di lavoro agricolo Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al primo trimestre. Lunedì 21 settembre Modello 770/2015 Semplificato e Ordinario Proroga invio telematico È stato prorogato ad oggi il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta Mod. 770/2014 Semplificato e Ordinario, mediante invio telematico (D.P.C.M. 28/7/2015, G.U. 30/7/2015, n.175). Fonchim Contributi previdenza complementare Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. Venerdì 25 settembre Elenchi INTRASTAT mensili Presentazione contribuenti mensili Contributi Enpaia Versamento Versamento dei contributi dovuti all Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Inps Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. Mercoledì 30 settembre UNICO invio telematico Termine per la trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione dei redditi Unico2015 Uniemens Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente. Inps Versamenti volontari Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 2 trimestre. 10
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