NOVITA NORMATIVE IRES ANNO D IMPOSTA 2009

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1 NOVITA NORMATIVE IRES ANNO D IMPOSTA 2009 Società di capitali Enti non commerciali

2 Società di capitali Addizionale per settore energetico Il comma 3 dell articolo 56, della legge n. 99 del 2009, ha elevato dal 5,5 al 6,5 per cento l addizionale Ires introdotta dalla manovra d estate 2008 (Dl 112/2008) a carico dei soggetti operanti nel settore energetico, senza prevedere alcuna deroga all articolo 3 dello Statuto del contribuente 1. Conseguentemente, la nuova aliquota del 6,5 per cento trova applicazione a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 15 agosto 2009 (cioè, per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, dal 2010). L addizionale trova applicazione nei confronti dei soggetti per i quali sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1. abbiano conseguito nel periodo d imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro 2 ; 2. operano nei settori di seguito indicati: a. ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b. raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c. produzione o commercializzazione di energia elettrica. Si evidenzia come nel modello sia stata prevista un apposita sezione per il calcolo dell addizionale, inserita nel quadro RQ: in essa va indicato l importo del reddito determinato nel quadro RF, aumentato del reddito di partecipazione e diminuito della perdita di partecipazione nonchè dell importo delle erogazioni liberali. 1 In esso si stabilisce che le disposizioni tributarie non possano avere effetto retroattivo e quindi, in genere, nei tributi periodici, le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2 La soglia dei ricavi rilevanti ai fini dell applicazione della norma è costituita non dai soli ricavi derivanti dall esercizio delle attività del settore energetico colpite dall addizionale, ma dall ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. In pratica, un soggetto che ha conseguito 24 milioni di euro di ricavi del settore energetico e, ad esempio, 10 milioni di ricavi del settore non energetico è tenuto ad applicare l addizionale, considerato che i ricavi complessivi sono superiori a 25 milioni e quelli del settore energetico sono prevalenti. L ambito di riferimento temporale per il riscontro del requisito è individuato dalla norma nel periodo d imposta immediatamente precedente (n-1) a quello (n) per cui la verifica è compiuta. Il superamento della soglia dei ricavi nell anno n-1 comporta l applicazione dell addizionale nell anno n, anche se in tale anno l ammontare dei ricavi risulta inferiore al predetto limite di 25 milioni di euro 2

3 Addizionale per settore idrocarburi L articolo 3 della legge n. 7 del 2009 ha istituito un addizionale Ires pari al 4% dell utile risultante dal conto economico prima delle imposte, nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato: o che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio; o emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; o con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati. Tale addizionale è comunque dovuta solo nel caso in cui dal conto economico risulti un incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. Si evidenzia come, comunque, l importo dell addizionale non possa eccedere il minore tra: o l importo determinato applicando all utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico; o l importo corrispondente al 10,3 per mille del patrimonio netto, per l esercizio in corso al 31 dicembre Distretti produttivi Con la legge 9 aprile 2009, n. 33 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 - c.d. decreto incentivi ) viene introdotto il contratto di rete, cioè un nuovo modello contrattuale la cui principale funzione vuole essere quella di favorire le collaborazioni tra imprese, creando una rete operativa che consenta la realizzazione di progetti comuni per accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato 3. Così facendo la piccola impresa 3 Il contratto di rete, a differenza del Consorzio, che è stato pensato per raggiungere obiettivi specifici di breve-medio termine, vuole aggregare le imprese nel medio-lungo periodo sull obiettivo più generale di aumentare competitività e capacità innovativa, per competere sui mercati internazionali. 3

4 potrà evitare di giungere a prendere decisioni drastiche, come la fusione con altre imprese, perdendo le proprie peculiarità. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, cui si applicano le disposizioni dell articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'ires. I distretti che scelgono il regime di tassazione unitaria, ai fini delle imposte sui redditi verranno considerati come nuovi soggetti passivi Ires ai sensi dell'art. 73 comma 1, lettera b) del Tuir; sono paragonati, quindi, ai soggetti residenti enti pubblici e privati, nonché ai trust, diversi dalle società, che svolgono in via esclusiva o principale una attività commerciale. In sostanza, quindi, si applicano le disposizioni sul consolidato nazionale per la tassazione in via unitaria dei redditi dei soggetti partecipanti. Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria ed il carico tributario tra le imprese è determinato dal distretto medesimo : in pratica, in base ad accordi interni, le imprese possono indicare su chi e con quale percentuale ricade il carico tributario. La tassazione «di distretto», pertanto, consente, da un lato, di comporre in un unica dichiarazione gli imponibili emersi in capo ai soggetti facenti parte dell aggregazione e, dall altro, di tenere conto, ad un tempo, anche delle eventuali perdite infradistrettuali. I distretti possono anche concordare in via preventiva e vincolante con l'agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio. L entità della imposizione verrà determinata tenendo conto della natura e tipologia delle imprese e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. 4

5 Plusvalenze relative a metalli preziosi per uso non industriale Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell ambito dell impresa (per uso non industriale), anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, sono assoggettate a tassazione separatamente dall imponibile complessivo mediante applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell imposta regionale sulle attività produttive, con l aliquota del 6%, entro l importo massimo di 300 milioni di euro. Si ribadisce che l'imposta sostitutiva deve essere applicata sulle plusvalenze prodotte dalla valutazione, e non dalla cessione, dell'oro. Detassazione degli investimenti in macchinari (c.d. Tremonti-ter) Con l art. 5 del Dl 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata prevista l esclusione dall imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, riconducibili alle tipologie comprese nella divisione 28 della tabella Ateco Le attrezzature interessate sono macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l edilizia e l ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. La divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione. Gli investimenti fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (1 luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010 determinano una riduzione dell imponibile Ires 4 pari al 50% del loro valore. Gli investimenti effettuati dopo l entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (Unico 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (Unico 2011). La diminuzione d imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti. Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell Iva indetraibile. 4 Il beneficio non opera ai fini Irap. 5

6 Revoca dell agevolazione Per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l acquisto, i beni non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all esercizio dell attività di impresa. Il beneficio fiscale decade se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione non aderenti allo Spazio economico europeo. Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande Il comma 28-quater dell art. 83, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha modificato l art. 109 del Tuir prevedendo la riduzione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell articolo 95 del Tuir (spese vitto e alloggio sostenute per trasferte di lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati). Si evidenzia come l Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 28/5/2010 ha chiarito come la limitazione al 75% non si applica agli operatori del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione, in quanto le stesse, rappresentando lo strumento necessario per il compimento del fine economico dell'impresa, possono considerarsi oggetto dell'attività congressuale. Crediti di imposta Si segnala l istituzione dei seguenti crediti d imposta: credito d imposta per settore auto 5 previsto dal decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, in particolare per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo, per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan, acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica; credito d imposta per l acquisto di autocarri alimentati a gas metano, previsto dall art. 1, comma 4, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; 5 Incentivi di euro per la rottamazione di vetture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 targate prima del 31/12/1999 a fronte dell acquisto di auto Euro 4 ed Euro 5 purché abbiano emissioni di CO2 inferiori a 130 g/km di CO2 per le Diesel e 140 g/km per quelle a benzina. Per i veicoli commerciali leggeri valgono identiche regole (ma senza limitazioni per la C02) : viene stabilito un incentivo di euro. Per le vetture alimentate a metano, idrogeno ed elettriche il bonus ammonta a euro. 6

7 credito d imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori, previsto dall art. 1, comma 5, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; credito d imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero di quota parte della tassa automobilistica pagata per l anno 2009, istituito dall art 15, comma 8-septies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; credito d imposta a favore degli autotrasportatori per l acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsto dall art 17, commi 35 undecies e 35 duodecies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n

8 Enti Non Commerciali Gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati assolvono al proprio obbligo dichiarativo ai fini Ires attraverso la presentazione del modello Unico ENC Sono tenuti a presentare tale modello anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust soggetti all IRES, eccetto gli organi e le amministrazioni dello Stato, inclusi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi fra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni. Si rammenta come, ai sensi dell articolo 6 del DPR 601/73, sia riconosciuta una riduzione del 50% dell Ires dovuta a favore di : o enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza; o istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; o enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. o istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. Principali novità del modello Unico 2010 Tremonti-ter Nell ambito della propria attività commerciale non prevalente, anche l ente non commerciale si può avvalere del beneficio dell esclusione dalle imposte sui redditi di una percentuale pari al 50% degli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature da fruire solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti (cd. Tremonti-ter). Quindi al rigo RF39, colonna 2, trova spazio la quota di reddito detassato del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati nel periodo d imposta ed illustrata nella colonna 2 del rigo 13 del Quadro RS. 8

9 Spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande Con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2008, la deduzione delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande è riconosciuta nella misura massima del 75%, con l eccezione delle spese sostenute per vitto e alloggio di dipendenti e collaboratori con riguardo alle trasferte svolte fuori dal territorio comunale. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore Il modello prevede una specifica colonna dedicata all esposizione della maggiore IVA dovuta per l adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Quadro RW Gli enti non commerciali possono essere interessati alle disposizioni in materia di scudo fiscale. Con la dichiarazione relativa all anno 2009 gli enti sono tenuti ad evidenziare nel quadro RW gli investimenti all estero di natura non finanziaria, indipendentemente dall effettiva produzione di redditi in Italia. Quadro RB Si segnala la proroga al 31 dicembre 2009 dell agevolazione consistente nell esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo di sospensione della procedura di sfratto. Inoltre, per gli immobili situati nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, concessi in locazione o comodato in favore di nuclei familiari con abitazioni inagibili, viene riconosciuta una riduzione del 30% del relativo reddito. 9

10 Beneficienza indiretta L articolo 30 del D.L. 185/2008 ha disposto che ai settori riservati alle Onlus vada aggiunta l attività di beneficenza indiretta. Tuttavia la novità non ha trovato recepimento nel modello della dichiarazione e quindi gli enti operanti nel settore della beneficenza indiretta dovranno (?) su altri ambiti di attività. Con la risoluzione n. 192/E l'agenzia delle Entrate ha chiarito gli ambiti operativi dell'attività di «beneficenza indiretta», disciplinata dall art. 30, comma 4 del Dl 185/2008, ovvero la possibilità per le Onlus di effettuare beneficenza attraverso l'erogazione di parte dei propri proventi a favore di un altro soggetto. La possibilità per le Onlus di considerare beneficenza anche le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell ambito dell assistenza sociale e sociosanitaria, dell assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli aiuti umanitari, era già stata riconosciuta con la risoluzione 292/E del La materia è stata poi oggetto di specifica previsione normativa del c.d. decreto anticrisi (DL 185/2008) il cui art. 30, comma 4) ha inserito un comma 2-bis) nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 in cui si prevede che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale". Quindi possono acquisire la qualifica di Onlus e usufruire del relativo regime fiscale agevolato, perché operanti nel settore "beneficenza", oltre agli enti che concedono erogazioni gratuite in danaro o in natura direttamente agli indigenti, anche quei soggetti che concedono "erogazioni gratuite in danaro a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) del decreto 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale". 10

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