Assicurazione veicoli a motore. Edizione Condizioni contrattuali

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1 Assicurazione veicoli a motore Edizione Condizioni contrattuali

2 Nota Informativa per il Contraente (Ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005) Gentile Signore/a, con la presente nota informativa provvediamo a fornirle, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni previste per legge con riferimento sia alla Società con la quale Lei concluderà il contratto (MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.) che al contratto stesso. Informazioni relative alla Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., Gruppo FONDIARIA-SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A., è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del Regio Decreto Legge 29/4/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473: la sua Sede Legale si trova in ITALIA, a Milano (20161) in Via Senigallia 18/2. Informazioni relative al contratto LEGGE APPLICABILE Il contratto sarà concluso con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le parti possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano (articolo 180 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005). Anche per tali garanzie MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. RECLAMI RELATIVI AL CONTRATTO O AI SINISTRI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti, con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 1 (50129), telefax , reclami@milass.it -. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale n. 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, quali la procedura extra giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori e le procedure previste dall articolo 141 del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005). AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 1

3 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo azione. Informazioni aggiuntive per i contratti R.C. Auto obbligatoria Le forniamo alcune ulteriori informazioni sui contratti aventi ad oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Le precisiamo che tali informazioni non costituiscono contenuto contrattuale. Per le condizioni di contratto La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali di assicurazione che sono a Sua disposizione presso le Agenzie e le Gerenze della Società, nonché sul sito Internet della stessa ( SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO OBBLIGATORIA La garanzia non copre: i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal conducente; i danni alle cose subiti dalle seguenti persone: a) il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b). DURATA DEL CONTRATTO Il contratto potrà essere stipulato con o senza il tacito rinnovo. Se sarà stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o la Società non effettuino la disdetta con la forma ed entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Per quanto concerne il premio, vale invece quanto è previsto dall articolo Adeguamento del premio delle Condizioni Generali di Assicurazione, che per Sua più completa informazione riportiamo di seguito: La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute. Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le Condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nell eventualità che il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza. In ogni caso si applica a favore dell Assicurato il termine di tolleranza previsto dall articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile e pertanto la copertura assicurativa sarà operante fino al 15 giorno successivo a tale scadenza. Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. 2 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

4 In caso di disdetta regolarmente inviata o in caso di contratto SENZA IL TACI- TO RINNOVO, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo comma del Codice Civile. ESCLUSIONI E RIVALSA Le segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione che saranno applicate al contratto prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera, il che significa che la Società potrà rivalersi nei confronti dell Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un terzo in seguito ad un sinistro. In particolare Le segnaliamo che, oltre alle usuali cause di esclusione di operatività della garanzia, si prevede anche che la medesima non operi per i casi nei quali il conducente, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa esclusione di garanzia tuttavia, al pari di alcune altre, viene eliminata senza alcun sovrappremio, salvo per gli autocarri e gli autobus rispetto ai quali essa è comunque operante nei casi di situazioni patologiche. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L IMPORTO LIQUIDATO DALLA SOCIETA PER UNO O PIÙ SINISTRI Le ricordiamo che Lei può decidere di rimborsare alla Società l importo di uno o più sinistri liquidati dalla stessa nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto: questo Le consentirà di evitare l applicazione del Malus, del Peius o delle analoghe penalizzazioni previste dalla formula No Claim Discount. Tale facoltà potrà essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto: fino al momento della stipulazione della nuova Polizza nel caso in cui il Contraente si assicuri nuovamente con MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.; entro sei mesi dalla scadenza contrattuale nel caso in cui il Contraente si assicuri presso un altra Compagnia. Il sinistro che il Contraente ha provveduto a rimborsare alla Società non sarà riportato nell Attestazione. INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO La Società, per le polizze di MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione La Previdente, prevede nelle Condizioni Particolari P, PF, PFA, PFM, PT, NCF ed NCP il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il proprietario (il locatario nel caso di contratto di leasing) - in caso di: trasferimento di proprietà del veicolo precedente; distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo precedente; documentata consegna in conto vendita del veicolo. Il diritto al mantenimento della classe maturata puo essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni, nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari. Le ricordiamo inoltre che, ai sensi del Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine -e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l utilizzatore dello stesso può richiedere all assicuratore il rilascio di un duplicato dell ultima Attestazione relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta Attestazione l assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, previa verifica dell effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo. In caso di furto del veicolo la Società prevede il mantenimento della classe di merito maturata per un altro veicolo appartenente allo stesso proprietario (o locato allo stesso locatario, nel caso dei contratti di leasing). Per le polizze Libro Matricola Le precisiamo infine che quanto indicato nel presente paragrafo vale solo se compatibile con le particolari modalità di funzionamento di tali contrat- AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 3

5 ti; modalità che vengono specificate nel contesto delle Condizioni Particolari pattuite per ciascuna polizza. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ L Attestazione sullo stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento per informare il Contraente sulla sua sinistrosità. Per queste ragioni tenga presente che : se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto; il Contraente, d altra parte, ha diritto di ricevere dall Assicuratore l Attestazione di rischio, che viene inviata dalla stessa almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che intenda rinnovarlo con lo stesso Assicuratore o voglia invece rivolgersi ad un altra Impresa. A questo proposito, inoltre, l art. 134 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 precisa che la Società deve consegnare l Attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria Richiamiamo, inoltre, la Sua attenzione su quanto le condizioni di assicurazione applicabili ai contratti MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione La Previdente prevedono in materia di classe di merito di assegnazione (Condizioni Particolari P, PF e PFA - Bonus/Malus per autovetture con o senza franchigia - punto 2). Per le condizioni applicabili ai contratti MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione La Previdente la classe di merito di assegnazione è: la 14 per le autovetture assicurate per la prima volta dopo l immatricolazione od una voltura; rispettivamente la 13, 12, 11, 10, 9 o 8 a seconda degli anni solari consecutivi antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sinistri pagati o riservati per le autovetture assicurate in precedenza in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus (la classe CU viene determinata con le modalità previste dal Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006). La Società potrà, tuttavia, prevedere - nell ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto - criteri di determinazione della classe di assegnazione che differiscono da quelli sopra indicati: La invitiamo a consultarle presso la Sua Agenzia/Punto di vendita o sul sito Internet della Società ( Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus, sull Attestazione rilasciata dalla Società vengono indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, che quella corrispondente all applicazione della clausola Bonus/Malus secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto 2006 (Classe di conversione Universale o CU) La Classe di Conversione Universale viene indicata sull Attestazione sullo stato del rischio anche per le polizze stipulate con le formule tariffarie Fissa con Peius o No Claim Discount. La Classe di Conversione Universale, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa. PERIODO DI OSSERVAZIONE Il periodo di osservazione cessa 60 giorni prima della scadenza annuale come disposto dal Regolamento ISVAP n 4 del 9 agosto COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 143 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005, in caso di sinistro il Contraente ha l obbligo di far pervenire 4 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

6 prontamente la denuncia alla Sede della Società o all Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto. A questo scopo deve utilizzare l apposito modulo fornito dalla Società (Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve comunque contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato e delle relative conseguenze. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni. Procedura risarcimento diretto Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 la richiesta di risarcimento rivolta alla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. - Divisione La Previdente ne esclude la presentazione in via telematica. Secondo il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l indicazione dell eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. Nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) l età, l attività e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista. Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall articolo 148 del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre Risarcimento del terzo trasportato Il danno subito dal terzo trasportato e risarcito dall assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell eventuale maggior danno all Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso e coperto per un massimale superiore a quello minimo. ALCUNI CONSIGLI UTILI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE Per una maggiore sicurezza Sua e delle persone che trasporterà sul Suo veicolo, Le rammentiamo che è di fondamentale importanza utilizzare sempre le cinture di sicurezza; inoltre, quando viaggia con un ciclomotore o con un motociclo, si ricordi di indossare sempre il casco di protezione. Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano. AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 5

7 Per informazioni sul premio di rinnovo della garanzia RCA per la prossima annualità si rivolga al suo Consulente assicurativo che Le fornirà le informazioni relative con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all annualità precedente. Qualora Lei desideri ulteriori informazioni o chiarimenti si rivolga al Suo Consulente assicurativo, che sarà lieto di fornirle tutta l assistenza necessaria. La ringraziamo sin da ora per la fiducia che vorrà accordare alla nostra Società. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione LA PREVIDENTE 6 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

8 Informativa dati personali comuni e sensibili Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell art. 13 Decreto Legislativo n. 196 In conformità all art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice). 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l espletamento delle attività indicate nel presente punto. 3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*); b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 7

9 4. Comunicazione dei dati personali a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. L elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*). 5. Trasferimento di dati all estero I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all Unione Europea. 6. Diritti dell interessato Ai sensi dell art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax ), che potrà essere nominativamente individuato nell elenco dei Responsabili (*). (*) elenco disponibile sul sito presso le Agenzie della Società o l Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax ). MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione LA PREVIDENTE 8 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

10 Sommario pag Nota Informativa per il Contraente Informativa dati personali comuni e sensibili 1 - PARTE PRIMA Assicurazione della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore Definizioni Condizioni generali di assicurazione Condizioni Aggiuntive Condizioni Particolari PARTE SECONDA Garanzie accessorie - Condizioni di assicurazione Sezione 1 INCENDIO e FURTO Sezione 2 GUASTI ACCIDENTALI Sezione 3 ALTRE GARANZIE Sezione 4 INFORTUNI Sezione 5 RITIRO PATENTE Norme comuni a tutte le garanzie accessorie 3 - PARTE TERZA MILANO ASSISTANCE e TUTELA GIUDIZIARIA Consigli utili

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12 Parte Prima Responsabilità civile da circolazione - Rischi diversi

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14 Definizioni Nel testo che segue s intende per: Accessori di serie Accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino. Accessori non di serie Accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie e degli Optional. Apparecchi audiofonovisivi Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi. Aree Aeroportuali Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari. Assicurato Per la Responsabilità civile da circolazione: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Per i Rischi diversi: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Attestazione (Attestazione sullo stato del rischio) Il documento che la Società è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato Codice Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

15 Contraente Il soggetto che stipula il contratto e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti. Infortunio Trauma prodotto all organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa, che produca lesioni obiettivamente constatabili. Optional Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo con supplemento al prezzo base di listino. Proprietario del veicolo L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Quattroruote Pubblicazione mensile della Editoriale Domus. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie. Regola proporzionale Qualora l assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l assicuratore determina l indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo della medesima al momento del sinistro (Art C.C.). Risarcimento in Forma Specifica Il ripristino del veicolo, da parte della Società, nello stato antecedente il sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Scoppio Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo. Società La Compagnia che presta la garanzia. Tariffa La tariffa della Società, applicata al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. Valore a nuovo Il prezzo di acquisto dell autovettura, compresi accessori e optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, nonché l I.V.A. nei casi in cui all Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge. Valore commerciale Il valore del veicolo e degli accessori al momento del sinistro avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato. Valore di listino a nuovo Il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compresi accessori di serie ed optional, nonché l I.V.A. nei casi in cui all Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge. 14 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007

16 1 Responsabilità civile da circolazione Condizioni Generali (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ) 1 Oggetto dell assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia, la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all articolo 124 del Codice, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Per i rimorchi l assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all Assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal veicolo descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi. AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

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