RESTRIZIONI. relative alla fabbricazione, all immissione sul mercato e all uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

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1 RESTRIZIONI REACH CLP relative alla fabbricazione, all immissione sul mercato e all uso di talune sostanze e preparati pericolosi. CONFINDUSTRIA LECCO 04 DIC 2012 Dott. Chim. Mario Nasello Laboratorio Sanità Pubblica

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3 Regolamento CE 1907/2006

4 IL REACH si occupa di : SOSTANZE SOSTANZE SOSTANZE in QUANTO TALI in MISCELE in ARTICOLI LA PROTAGONISTA E LA SOSTANZA

5 Omnia venenum sunt: nec sine venenum quicquam existit. Dosa sola facit, ut venenum non fit Ogni cosa è veleno: non esiste nulla senza veleno. Solo la dose decide che non sia veleno Philippus Aureolus Theophrastus Bombastusvon Hohenheim detto Paracelsus L aforisma di Paracelso, volgarizzato in solo la dose fa il veleno è il concetto base della tossicologia generale.

6 Platone, nel Filebo, fa dire a Socrate: se per esempio uno separasse da tutte le arti, l'arte del contare, quella del misurare e quella del pesare, sarebbe insignificante quel che resterebbe di ciascuna arte. E un inno alla chimica! Dal punto di vista tossicologico la presenza di una sostanza in qualsiasi matrice rappresenta un rischio per la salute soltanto in funzione della quantità che si può assumere (dose).

7 L art.3 del REACH definisce SOSTANZA Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione MISCELA ARTICOLO una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

8 Gli obiettivi del REACH Migliorare la cononoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici, in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell ambiente Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanze ; Mantenere e rafforzare la competitività a la capacità dell industria chimica europea Sostenere l eventuale sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti

9 Con il REACH si generano: Nuove informazioni sui pericoli intrinseci delle sostanze Nuovi canali di comunicazione dell informazione lungo la catena di approvvigionamento Procedure di autorizzazione/restrizione

10 Autorizzazione/restrizione e sostituzione Il REACH ha definito il nuovo strumento dell autorizzazione per le SVHC, secondo il meccanismo dell inclusione prima nella Candidate List e poi, dopo la valutazione, nell Allegato XIV La Direttiva delle sostanze sottoposte a restrizione è invece transitata direttamente nell Allegato XVII dal 1/6/2009

11 Struttura del regolamento REACH TITOLO I: Questioni generali TITOLO II: Registrazione delle sostanze TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue TITOLO IV: Informazioni all interno della catena di approvvigionamento TITOLO V: Utilizzatori a valle TITOLO VI: Valutazione TITOLO VII: Autorizzazione TITOLO VIII: Restrizioni TITOLO IX: Tariffe TITOLO X: Agenzia TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature TITOLO XII: Informazioni TITOLO XIII: Autorità competenti TITOLO XIV: Applicazione e controlli TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali

12 Allegati al regolamento REACH Allegato I Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica Allegato II Guida per le Schede di dati di sicurezza Allegato III Sostanze escluse dall esenzione di cui all art.12.1 lettera b) Allegato IV Sostanze esentate dall obbligo di registrazione (art.2.7 lett.a) Allegato V Sostanze esentate dall obbligo di registrazione (art.2.7 lett.b) AllegatoVI Informazioni di base Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno Allegato VIII Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 tonn/anno Allegato IX Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 tonn/anno Allegato X Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 tonn/anno Allegato XI Prescrizioni generali sugli studi sperimentali Allegato XII Guida per utilizzatori a valle Relazione sicurezza chimica Allegato XIII Criteri per identificazione sostanze PBT e vpvb Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione Allegato XV Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia Allegato XVI Analisi socio-economica : informazioni da considerare Allegato XVII Elenco delle Restrizioni in vigore

13 RESTRIZIONE Reg. REACH Titolo VIII art Elementi chiave È entrata in vigore il 01 giugno 2009 Per RESTRIZIONE si intende qualsiasi condizione, limitazione o divieto riguardanti la fabbricazione, l uso o l immissione sul mercato di una sostanza o di una miscela La restrizione è concepita come una rete di sicurezza per gestire i rischi Si prescinde dal limite quantitativo di 1 t/anno

14 RESTRIZIONE Reg. REACH Titolo VIII art Elementi chiave Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni della valutazione In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali nessuna impresa ha richiesto un autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati) Rappresenta la trasposizione nel REACH delle disposizioni della direttiva 76/769/CEE _ attualmente abrogata _ Correlata alla sostanza e non a chi la registra.

15 RESTRIZIONE Reg. REACH Titolo VIII art Elementi chiave Sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo Sostanze utilizzate in prodotti cosmetici (per vale la dir. 76/768/CEE) Sostanze utilizzate per essere trasformate mediante processo chimico in altre sostanze (intermedi isolati in sito) Le RESTRIZIONI non si applicano

16 RESTRIZIONE Reg. REACH Titolo VIII art Elementi chiave Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE, le restrizioni non si applicano all immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all altro di tali sostanze se destinate all esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita Quando la fabbricazione o l uso di una sostanza comporta un rischio per la salute umana o per l ambiente, possono essere adottate a livello europeo nuove restrizioni o modificate quelle esistenti, indicate nell allegato XVII del regolamento REACH. Ad esempio sono soggette a restrizioni le sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

17 Procedura per l adozione di una restrizione ai sensi del Reg. REACH Titolo VIII art.67-73) 73) Se la Commissione Europea o uno Stato membro ritengono che la fabbricazione o l uso di una sostanza presentino un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana o per l ambiente possono: FASCICOLO predisposto secondo le prescrizioni dell allegato XV

18 Procedura per l adozione di una restrizione ai sensi del Reg. REACH Titolo VIII art Il fascicolo predisposto dall ECHA o dallo Stato Membro conterrà informazioni su: l identità della sostanza la/le restrizioni proposte per la fabbricazione, l immissione sul mercato e l uso della sostanza motivazioni della proposta di restrizione una valutazione socioeconomica in cui sono posti a confronto i vantaggia per la salute umana e l ambiente con i costi che la restrizione comporta le consultazioni delle parti interessate e il modo in cui si è tenuto conto delle loro osservazioni

19 Procedura per l adozione di una restrizione ai sensi del Reg. REACH Titolo VIII art Il processo di restrizione ha diversi attori e step. Questo grafico fornisce una panoramica del processo.

20 L elenco delle sostanze contenute nell allegato XVII del Regolamento Reach può essere continuamente modificato ed integrato. In Allegato XVII sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non è stata richiesta autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati). Ad oggi è stato modificato introducendo nuove restrizioni e variando quelle esistenti. ATTUALMENTE CONTIENE 63 voci

21 Allegato XVII e i suoi aggiornamenti Regolamento REACH ALLEGATO XVII ELENCO DELLE RESTRIZIONI MODIFICA Regolamento CE 552/2009 Regolamento UE 276/2010 Regolamento UE 207/2011 Regolamento UE 207/2011 Regolamento UE 366/2011 Regolamento UE 494/2011 Regolamento UE 412/2011 Regolamento UE 836/2012 Regolamento UE 847/2012 Regolamento UE 848/2012 Regolamento UE 853/2012

22 Fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle Violazione D Lgs 133/09 REACH Che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di RESTRIZIONI previste dall allegato XVII (fatte salve le deroghe previste dall art.67) art.16 comma 1 Arresto fino a tre mesi o ammenda compresa fra e Euro TITOLO VIII Restrizioni relative alla fabbricazione, all immissione sul mercato e all uso di talune sostanze e miscele pericolose Art.67 ( All.XVII )

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24 Allegato XVII 1. PCB/PCT come da modifica reg.552/09 Policlorodifenili e policlorotrifenili; PCB,PCT cristalli solidi incolori; bassa solubilità in acqua ed solubilità in sostanze idrofobe come oli e grassi; bassa volatilità; le miscele di uso industriale sono liquidi viscosi di colore giallo, la cui viscosità è generalmente proporzionale al numero di atomi di cloro presente; impiegati come isolanti termici per condensatori, trasformatori e interruttori, come fluidi per scambio termico, per circuiti idraulici, lubrificanti e oli da taglio, nonché come additivi in vernici, carte copiative, adesivi, sigillanti, ritardanti di fiamma e fissanti per microscopia;

25 Allegato XVII 1. PCB/PCT come da modifica reg.552/09 messi al bando con l approvazione della Convenzione di Stoccolma (2001); nonostante ciò, per l uso massiccio che ne è stato fatto in passato, essi sono ancora considerati tra gli inquinanti più pericolosi per la loro tossicità nei confronti dell uomo e dell ambiente. RESTRIZIONI Non sono ammessi come sostanze e nelle miscele, inclusi oli usati o apparecchi in conc.>50ppm (0.005% peso) Tuttavia gli apparecchi, gli impianti e fluidi già in uso alla data del 30 giugno 1986 possono essere usati sino al momento in cui verranno eliminati o raggiungeranno la fine della loro durata operativa: - Apparecchi elettrici a sistema chiuso; trasformatori, resistenze e induttanze; grandi e piccoli condensatori; fluidi termocconvettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso; fluidi idraulici per l equipaggiamento sotterraneo delle miniere Non più nel Reg. 552/09

26 Allegato XVII 2. Cloroetene come da modifica reg.552/09 Il cloruro di vinile, detto anche VCM o CVM, da cloruro di vinile monomero; è un composto organico clorurato. A temperatura e pressione ambiente, è un gas incolore dal tipico odore dolciastro, insolubile in acqua. Trova principalmente impiego nella produzione di polimeri come il PVC, come adesivo della plastica, nelle lavorazioni della gomma e della carta, usato anche come refrigerante;

27 Allegato XVII 2. Cloroetene come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI

28 Chi processa il CVM in Italia? Aziende italiane suddivise per Regione

29 Polimeri: Art.2.9 campo di applicazione I Polimeri sono esentati dalla Registrazione e dalla Valutazione non si applicano i TITOLI II e VI I Polimeri non sono esentati dall Autorizzazione

30 Monomeri: Art.6.3 obbligo generale di Registrazione Ogni fabbricante o importatore di un Polimero presenta una Registrazione all Agenzia per la/le Sostanze Monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d approvvigionamento, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: 1. Il Polimero contiene il 2% o più in p/p di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate; 2. Il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all anno

31 Allegato XVII 4. Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) come da modifica reg.552/09 Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice EINECS C9H15Br6O4P Esteri fosforici A UTILIZZO Ritardante di fiamma Additivo per fibre tessili sintetiche, materie plastiche, vernici, resine fenoliche, rivestimenti per carta, gomma e schiume poliuretaniche. Non ci sono dati sufficienti per valutare la cancerogenicità nell'uomo. La somministrazione per via orale produce nel topo tumori dello stomaco, del polmone, del rene e della pelle. RESTRIZIONI

32 Formula bruta C6H6 Allegato XVII 5. Benzene come da modifica reg.552/09 Famiglia chimica Idrocarburi aromatici Codice CAS Classe IARC Codice EINECS conosciuto anche come benzolo definito come il composto base della classe degli idrocarburi aromatici a temp.ambiente si presenta come liquido incolore che però evapora velocemente caratterizzato da un odore pungente e dolciastro altamente infiammabile noto cancerogeno riconosciuto per l uomo UTILIZZO Intermedio di sintesi per produrre altri composti chimici come stirene, cumene (per realizzare varie resine), cicloesano (per creare il nylon e molte fibre sintetiche); solvente produrre alcuni tipi di gomme, lubrificanti, coloranti, inchiostri, collanti, detergenti, pesticidi.

33 Allegato XVII 5. Benzene come da modifica reg.552/09

34 Allegato XVII 5. Benzene come da modifica reg.552/09 Il benzene è inoltre un componente delle benzine, fino all 1% in volume, dove conferisce potere antidetonante. Questo limite massimo ammissibile viene stabilito dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del CONSIGLIO 98/70/CE Dir.98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazioni della direttiva 93/12/CEE

35 Allegato XVII 5. Benzene come da modifica reg.552/09 a confronto con la dir.98/70/ce La DIRETTIVA 98/70/CE all ALLEGATO I stabilisce le:

36 Allegato XVII 5. Benzene come da modifica reg.552/09

37 Allegato XVII 6. Fibre d AMIANTO come da modifica reg.552/09

38 Allegato XVII 6. Fibre d AMIANTO come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 1. La fabbricazione, l immissione sul mercato e l uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati. Tuttavia, gli Stati Membri possono concedere una deroga per l immissione sul mercato e l uso dei diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti non contenenti fibre. 2. L uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al par. 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gen 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati Membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare e sottoporre a specifiche condizioni l uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.

39 Allegato XVII 6. Fibre d AMIANTO come da modifica reg.552/09 È in corso di approvazione da parte della Commissione Ue un regolamento (D022847/02 del 28 settembre 2012) che introdurrà nuove modifiche all'allegato XVII del cd. Reach (regolamento 1907/2006/CE), in particolare con riguardo all'amianto. Per tale materiale, infatti, il regolamento in fase di approvazione prevede il divieto di fabbricazione e immissione sul mercato anche delle miscele che ne contengono le fibre, oltre al divieto già previsto per le fibre singolarmente considerate e per i prodotti che le contengono. IN PRATICA Nell allegato XVII nella voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo comma verrà sostituito dal seguente: "La fabbricazione, immissione sul mercato e l'uso di queste fibre di articoli e miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati. "

40 Allegato XVII come da reg.552/09 16.Carbonati di Pb 17.Solafti di Pb Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice EINECS PbCO 3 Sali inorganici PbSO Carbonato di Pb _ PbCO A Solfato di Pb _ PbSO 4 UTILIZZI come pigmento bianco coprente per vernici a base di olio di lino e per vernici ad acqua, nelle ceramiche smaltate, nello stucco (mastice), nei cementi, come componente di un lubrificante stabilizzante per PVC, come componente nella fabbricazione di termistori, come componente in cere anti-slittamento per cavi d'acciaio allo scopo di fornire una più alta resistenza al logoramento. UTILIZZI in modo massiccio nelle vernici, anche se negli ultimi anni tale applicazione si è notevolmente ridotta. Usato inoltre come stabilizzante per prevenire la degradazione di materiali costruiti in PVC. Tali materiali trovano impiego in tubazioni e grondaie resistenti alla corrosione negli impianti industriali, nelle tubazioni per l acqua e nei serramenti.

41 Allegato XVII come da reg.552/09 16.Carbonati di Pb 17.Solafti di Pb RESTRIZIONI Non sono ammessi l immissione sul mercato e l uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d arte e di edifici storici e dei loro interni. È in corso di approvazione da parte della Commissione UE un regolamento (D022847/02 del 28 settembre 2012) che introdurrà nuove modifiche all'allegato XVII del Reach, in particolare la proposta di regolamento prevede per la biacca di piombo e i solfati di piombo, che ne possa essere autorizzata l'immissione sul mercato, in deroga, da parte dei singoli Stati (finora era prevista solo la deroga per l'uso sul territorio dei singoli Stati).

42 Allegato XVII 18 e 18 bis. Mercurio come da modifica reg.552/09 Il Hg e' l'unico metallo comune che e' liquido a temperatura ordinaria. È un metallo, liquido, pesante e bianco-argenteo. Si unisce facilmente in leghe con molti metalli, come oro, argento e stagno. Queste leghe sono denominate amalgami. La sua elevata densità ne permette l uso in barometri, manometri e termometri. I più importanti sali di mercurio sono: 1. cloruro mercurico HgCl 2 (sublimato corrosivo - un potente veleno usato come insetticida, nel veleno per topi, e come disinfettante); 2. cloruro mercurioso Hg 2 Cl 2 (usato come campione in misure elettrochimiche e come un purgativo in medicina); 3. fulminato di mercurio (Hg(ONC) 2, un detonatore usato in esplosivi; 4. solfato mercurico (HgS, vermilio, un pigmento rosso per la pittura di grande diffusione commerciale)

43 Allegato XVII 18 e 18 bis. Mercurio come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 18. Composti del mercurio Non sono ammessi l immissione sul mercato e l uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per: a) impedire l incrostazione di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni, gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; b) la protezione del legno; c) l impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione; d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione

44 Allegato XVII 18 e 18 bis. Mercurio come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 18. Bis Mercurio Non sono ammessi l immissione sul mercato e l uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per: 1. Non è consentita l immissione sul mercato: a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea; b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea). 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l immissione sul mercato di tali dispositivi di misura. 3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a: a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007.

45 Allegato XVII 18 e 18 bis. Mercurio modifica del reg. 552/09 con il reg.847/2012 RESTRIZIONI Con il REGOLAMENTO (UE) N. 847/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2012 si modifica l allegato XVII del regolamento per quanto riguarda il mercurio: si stabilisce che i seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014 : 1. Barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, tensiometri, termometri, picnometri al mercurio e i dispositivi di misura da utilizzare per la determinazione del punto di rammollimento. Il divieto, comunque, non si applica ai: dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; dispositivi di misura esposti al pubblico per fini storici e culturali

46 Allegato XVII 19. Composti dell arsenico come da modifica reg.552/09 CARATTERISTICHE GENERALI L'arsenico e i suoi composti inorganici sono stati utilizzati sin dal 1800 come pesticidi. Dal 1970 sono stati anche usati in medicina per curare psoriasi, asma e leucemia. Attorno agli anni '80 l'uso principale di questi composti era come conservante del legno. Altri usi comprendono la preparazione di vetri e leghe non ferrose. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, tali composti sin dagli anni '80 sono classificati cancerogeni certi per l'uomo. As 2 O 3 (Triossido di As detta anche anidride arseniosa) As 2 O 5 (Pentaossido di As detta anche anidride arsenica) Classe IARC 1

47 Allegato XVII 19. Composti dell arsenico come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 1. Non sono consentiti l immissione sul mercato e l uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni, gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso. 2. Non sono consentiti l immissione sul mercato e l uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso. 3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato. Per tale paragrafo sono consentite deroghe.

48 Allegato XVII 19. Composti dell arsenico come da modifica reg.552/09 UN ESEMPIO DI SOSTITUZIONE: I COMPOSTI DELL ARSENICO NEL VETRO DI MURANO La realizzazione del vetro di Murano rappresenta un attività specifica in linea con la tradizione made in Italy, trattandosi di un attività artigianale di fama internazionale. Da cosa e composto il vetro di Murano? sabbia di silice; Soda Solvay; marmo; potassa; borace pentaidrato; ossido di arsenico; nitrati; altro. Quali sostituti dell ossido di arsenico sono stati selezionati: Solfato di sodio (come affinante) - Ossido di cerio (decolorante e affinante) Loppa d altoforno o scoria d altoforno (sottoprodotto del processo di lavorazione della ghisa contenente silicio, alluminio, calcio e magnesio)

49 Allegato XVII 20. Composti organostannici come da modifica reg.552/09 CARATTERISTICHE GENERALI I composti organostannici sono composti organici che contengono almeno un legame fra carbonio e stagno. Di questi composti, quello di gran lunga più noto è il TBT [tributilstagno], impiegato su vasta scala nelle vernici antivegetative usate per le imbarcazioni. I dati disponibili mostrano che i composti organostannici sono tossici anche a livelli relativamente bassi d'esposizione e non solo per gli organismi invertebrati marini, ma anche per i mammiferi; è inoltre dimostrata la tossicità degli organostannici per il sistema immunitario.

50 Allegato XVII 20. Composti organostannici come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 1. Non sono ammessi l immissione sul mercato o l uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera. 2. Non sono consentiti l immissione sul mercato o l uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l incrostazione di microrganismi, piante o animali su: a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre; b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura; c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso. 3. Non sono consentiti l immissione sul mercato o l uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.

51 Allegato XVII 20. Composti organostannici come da modifica reg.552/09 Con il REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 si modifica l allegato XVII del regolamento per quanto riguarda i composti organostannici. Al punto 20 si aggiungono i seguenti paragrafi 4, 5 e 6 dove si specifica che: 4. i TBT (tributilstagno) e i TPT (trifenilstagno) non possono essere utilizzati dopo il 01 luglio i DBT(dibutilstagno) non possono essere utilizzati in miscele ed articoli se la miscela è superiore all equivalente dello 0.1% in peso dello stagno. In via Derogatoria le restrizioni di cui sopra non si applicano fino al 1 gennaio 2015 ai seguenti articoli: adesivi sigillanti mono e bicomponenti, pitture e rivestimenti, profili in PVC, tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l acqua piovana, nonché meteriali di copertura per tetti e facciate 6. i DOT (dioctilstagno) non possono più essere utilizzati a far data dal 1 giugno 2012 se la concentrazione begli articoli è superiore allo 0.1% in peso dello stagno.

52 Potrei avere un bicchiere di.cadmio La Coca-Cola ritira 88 mila bicchieri al cadmio. McDonald, bicchieri di Shrek tossici: ritirati McDonald s ha ritirato dai mercati 12 milioni di bicchieri di con l immagine di Shrek. Il materiale utilizzato per il disegno contiene una sostanza tossica: il cadmio

53 Allegato XVII 23. CADMIO come da modifica reg.552/09 CARATTERISTICHE GENERALI Codice CAS Classe IARC 1

54 Allegato XVII 23. CADMIO come da modifica reg.552/09 I più importanti composti del cadmio sono: ossido di cadmio (utilizzato nelle batterie come intermedio e come catalizzatore) solfuro di cadmio (utilizzato come pigmento) solfato di cadmio (utilizzato nell elettrodeposizione) stearato di cadmio (utilizzato come stabilizzante per la plastica) RESTRIZIONI 1. Non sono ammessi per colorare fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele quali : PVC, PUR, LDPE, CA, Resine epossidiche, MF, PET, Polistirene, PE, PP. 2. Nelle pitture la % di Cd non deve essere superiore allo 0.1 p/p. 3. Non sono ammessi per stabilizzare le miscele o gli articoli fabbricati, a partire da polimeri o copolimeri del cloruro di vinile, contenuti di Cd >0.01% in peso del polimero.

55 segue Allegato XVII 23. CADMIO come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 4. Tuttavia sono ammessi per colorare articoli utili per motivi di sicurezza. 5. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti: a) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione di alimenti, per l agricoltura, per la refrigerazione ed il congelamento b) nelle attrezzature e macchine per la produzione di articoli per la casa, dell arredamento, degli impianti sanitari, del riscaldamento e del condizionamento d aria, di carta e cartone, di prodotti tessili e di abbigliamento. Tuttavia le restrizioni non si applicano agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni.

56 Allegato XVII 23. CADMIO modifica del reg. 552/09 con il reg.835/2012 RESTRIZIONI Con il REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2012 si modifica l allegato XVII del regolamento per quanto riguarda il Cadmio: si sostituiscono i paragrafi 1 e 2 All interno del paragrafo 1 viene inserito: È vietata l immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.» All interno del paragrafo 2 viene inserito: «Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell articolo 69, chiede all Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.»

57 Allegato XVII 27. Nickel come da modifica reg. 552/09 Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice EINECS Ni Metalli B UTILIZZO Additivo nell acciaio Produzione monete, utensili, gioielli e bigiotteria,metalli e altre leghe, batterie, accessori elettronici, candele per auto catalizzatore per idrogenazione

58 Allegato XVII 27. Nickel come da modifica reg. 552/09 RESTRIZIONI 1. Non è consentito l uso: a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm 2 per settimana (limite di migrazione); b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali: orecchini, collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli, casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi, bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici,se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 µ/cm 2 / settimana

59 Allegato XVII 43. Coloranti azoici come da modifica reg. 552/09 I coloranti azoici sono caratterizzati dalla presenza del gruppo cromoforo azo N=N- che può essere presente più volte nella stessa molecola di colorante. Spesso si trovano legati ad ammine aromatiche. Essi rappresentano la classe più importante dei coloranti sintetici sia per il numero che per la varietà di applicazioni. Sono ancora molto utilizzati per la tinta dei vestiti e del cuoio, come coloranti alimentari e quali pigmenti di vernici. Inoltre impiegati negli inchiostri di stampa ed in alcuni procedimenti per stampe a colori.

60 Allegato XVII 43. Coloranti azoici come da modifica reg. 552/09 RESTRIZIONI 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio: capi d abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio filati e tessuti destinati al consumatore finale.

61 Allegato XVII 43. Coloranti azoici come da modifica reg. 552/09 RESTRIZIONI 2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. 3. I coloranti azoici elencati nell appendice 9, lista dei coloranti azoici non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni > 0.1% in peso. Miscela di : Coloranti azoici in appendice 9 trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato- 2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1- naftolato)cromato(1-) trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato- 2-(3,5-dinitro-2-ossido-fenilazo)-1- naftolato)cromato(1-)

62 Allegato XVII 46. Nonilfenolo e nonilfenoli etossilati come da modifica reg. 552/09 COSA SONO I NONILFENOLI e NONIFENOLI ETOSSILATI? sostanze vpvb che non si trovano in natura. gruppo chimico molto vasto, gli alchilfenoli etossilati vengono spesso impiegati in vari processi industriali fra cui il tessile il materiale può danneggiare il sistema ormonale, lo sviluppo sessuale e il sistema riproduttivo le quantità presenti in abiti e scarpe non sono dannose direttamente per l uomo. Ma l uso continuo e l esposizione diretta della pelle al prodotto potrebbero avere riflessi problematici inoltre è stato dimostrato che i veri rischi si avrebbero durante i lavaggi in lavatrice. Durante questo processo, infatti, una parte di NPE si scioglie nell acqua per finire poi nel sistema fognario, nelle falde acquifere e quindi nel ciclo dell acqua.

63 Allegato XVII 46. Nonilfenolo e nonilfenoli etossilati come da modifica reg. 552/09 RESTRIZIONI Non sono ammessi l immissione sul mercato o l uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi: 1. pulizie industriali e civili, tranne: sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito, sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 2. pulizie domestiche 3. trattamento tessile e di pellame, tranne: trattamento senza rilascio in acque di scarico, sistemi con trattamento speciale in cui l acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

64 Allegato XVII 46. Nonilfenolo e nonilfenoli etossilati come da modifica reg. 552/09 segue..restrizioni 4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli; 5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 6. industria della pasta di carta e della carta; 7. prodotti cosmetici; 8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi; 9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.

65 Allegato XVII 47. Composti del cromo VI come da modifica reg.552/09 CARATTERISTICHE GENERALI Classe IARC 1 Il Cromo(III) è da considerarsi, in tracce essenziale alla vita umana e animale, mentre i composti del Cromo (VI) sono riconosciuti tossici e cancerogeni. La maggiore esposizione si ha durante la produzione di cromati e di pigmenti al cromo nei processi saldatura, di placcatura, di verniciatura a spruzzo, nella concia delle pelli e nell edilizia in cui il cromo è presente nel cemento.

66 Allegato XVII 47. Composti del cromo VI come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento. 2..

67 Allegato XVII 47. Composti del cromo VI come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 2. Qualora si impieghino agenti riducenti i fornitori devono garantire prima dell immissione sul mercato che l imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1. 3.

68 Allegato XVII 47. Composti del cromo VI come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all immissione sul mercato e all uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

69 Allegato XVII 47. Composti del cromo VI come da modifica reg.552/09.e il CLINKER di CEMENTO Portland? Il CLINKER Il CEMENTO è il componente idraulicamente attivo in un cemento è una SOSTANZA e non un semilavorato in quanto menzionato nell allegato V è esentato dalla registrazione deve essere classificato, etichettato ed accompagnato da SDS le C&L andavano notificate ad ECHA entro il 01 dic è le tracce di Cr VI è un PREPARATO in quanto tale non è soggetto a registrazione deve essere classificato, etichettato ed accompagnato da SDS con e-sds la C&L non è da fare le restrizioni per il CROMO VI restano cogenti

70 Allegato XVII 50. IPA come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI 1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto: di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o un contenuto complessivo di tutti gli IPA, elencati in allegato, superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1.

71 Allegato XVII 51. e 52. FTALATI come da modifica reg.552/09 In Europa, circa il 90% della produzione annuale di ftalati viene utilizzata nel processo di produzione del PVC, al quale non si legano chimicamente, ma agiscono da additivi che conferiscono flessibilità al polimero. Sono impiegati anche per altri polimeri plastici, pitture, vernici e cosmetici (smalti per unghia). L 85% degli ftalati impiegati nella produzione industriale è rappresentato da: a) Ftalato di bis(2-etilesile) [DEHP]; b) Dibutilftlalto [DBP] c) Benzilbutilftalato [BBP d) Diisononilftalato [DINP] e) Diisodeciftalato [DIDP] f) Ftalato di diottile [DNOP]

72 Allegato XVII 51. e 52. FTALATI come da modifica reg.552/09 Diffusione e tossicologia degli FTALATI Sono classificabili Persistent Organic Pollulants (POPs): 1. persistenti nell ambiente (aria, acqua, suolo); 2. determinano effetti nocivi sulla salute umana e sull ambiente; 3. sono interferenti endocrini (endocrine disruptor compounds_edcs) quindi classificati tossici per la riproduzione categoria 1B; 4. il loro bioaccumulo avviene, principalmente, attraverso la catena alimentare ma anche attraverso inalazione, ingestione o contatto con la pelle e le mucose.

73 Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products)

74 Allegato XVII 51. e 52. FTALATI come da modifica reg.552/09

75 Allegato XVII 51. e 52. FTALATI come da modifica reg.552/09 RESTRIZIONI

76 Allegato XVII 59. Diclorometano come da modifica reg. 276/2010 Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Codice EINECS CH2Cl2 Organo alogenati B UTILIZZO Sgrassante per motori, Sverniciatori, Sostituto dei fluorocarburi nelle bombolette spray per insetticidi, Lacche per capelli, Produzione schiume poliuretaniche, Solvente per applicazioni Farmaceutiche e da Laboratorio, Componente dei prodotti ignifughi, Fumigante e Insetticida.

77 Attività in corso in ITALIA Deroga sulla restrizione d uso del CH 2 Cl 2 REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 59 nell Allegato XVII del REACH: DICLOROMETANO Paragrafo 1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso: a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010; b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011; c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

78 Attività in corso in ITALIA Deroga sulla restrizione d uso del CH 2 Cl 2 REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 del 31 marzo 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 59 nell Allegato XVII del REACH: DICLOROMETANO Paragrafo 2. In deroga al paragrafo 1, Possibilità di deroga gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.

79 Nuovo Punto 60 nell Allegato XVII del REACH ACRILAMMIDE REGOLAMENTO (UE) N. 366/2011 del 14 aprile 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Formula bruta Famiglia chimica Codice CAS Classe IARC Cod. EINECS C3H5NO Ammidi A Utilizzo Monomero (usato soprattutto per la produzione di poliacrilammidi), additivo per intonaci, addensante per lattice, stabilizzante per inchiostri. I polimeri sono usati come: agglomerante e additivo per carta e pasta di legno, agente ritardante della disidratazione del cemento, nella preparazione dei cosmetici, stabilizzante del suolo, disperdente delle vernici, agente per il trattamento delle fibre tessili, additivo nei processi di formatura delle anime di fonderia. RESTRIZIONE Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0.1% in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012

80 Nuovo Punto 61 nell Allegato XVII del REACH DIMETILFUMARATO REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 del 15 maggio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nella puntata del 17 aprile 2009 di "Mi manda Raitre" fece scalpore la notizia: Compra un paio di scarpe in un negozio e, dopo averle indossate, si ritrova con un ustione di secondo grado ai piedi. Sotto accusa le calzature di produzione cinese e una sostanza pericolosa: ildimetilfumarato (DMF). Il DMF è una sostanza con azione biocida che contrasta efficacemente l'azione di muffe che deteriorano la pelle di mobili (divani) o di calzature durante lo stoccaggio o il trasporto in un clima umido. Nella maggior parte dei casi il DMF era contenuto in piccoli sacchetti fissati all'interno dei mobili o inseriti nelle scatole delle calzature.

81 Nuovo Punto 61 nell Allegato XVII del REACH DIMETILFUMARATO REGOLAMENTO (UE) N. 412/2012 del 15 maggio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII L'importazione e la commercializzazione del DMF è vietata in ambito comunitario perchè la sostanza risulta gravemente nociva per la salute pubblica. A differenza dei paesi monsonici (Cina e Vietnam) le bustine di "silica gel" che vengono prodotte in Italia e in Europa non contegono (DMF). Il DMF evapora e impregna il cuoio proteggendolo dalle muffe. E' stato accertato che questo materiale ha prodotto gravi conseguenze per molti consumatori che vi sono venuti a contatto, che vanno da prurito cutaneo a irritazione, arrossamenti, ustioni e, in certi casi, gravi difficoltà respiratorie. RESTRIZIONE Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg. Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.»

82 Nuovo Punto 62 nell Allegato XVII del REACH COMPOSTI DI FENILMERCURIO REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 del 19 settembre 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Acetato di fenilmercurio Propionato di fenilmercurio 2-Etilesanoato di fenilmercurio Ottanoato di fenilmercurio Neodecanoato di fenilmercurio I cinque composti del fenilmercurio sono utilizzati soprattutto come catalizzatori nei sistemi poliuretanici utilizzati per rivestimenti, adesivi, sigillanti e applicazioni elastomeriche. I composti di fenilmercurio generano prodotti di degradazione, compreso il metilmercurio. Il metilmercurio tende a bioaccumularsi nella catena alimentare acquatica.

83 Nuovo Punto 62 nell Allegato XVII del REACH COMPOSTI DI FENILMERCURIO RESTRIZIONE 1. Dal 10 ottobre 2017 è vietata la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele di alcuni tipi di fenilmercuri se la concentrazione di mercurio nelle miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso. 2. Così come è vietata l'immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o più di queste sostanze se la concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

84 Nuovo Punto 63 nell Allegato XVII del REACH PIOMBO REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 del 18 settembre 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 63 nell Allegato XVII del REACH: PIOMBO Paragrafo Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso. 2. Ai fini del paragrafo 1: articoli di gioielleria comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi: a) braccialetti, collane e anelli; b) articoli di gioielleria per piercing; c) orologi da polso e bracciali da uomo; d) spille e gemelli per polsini. 3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.

85 Nuovo Punto 63 nell Allegato XVII del REACH PIOMBO REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 del 18 settembre 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006_Allegato XVII Nuovo Punto 63 nell Allegato XVII del REACH: PIOMBO 4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) al vetro cristallo b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori; c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 C. 5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.

86 Proposte di restrizioni attuali sul sito dell ECHA

87 Proposte di restrizioni attuali sul sito dell ECHA il Cromo VI non viene intenzionalmente utilizzato nei processi di lavorazione della pelle, tuttavia può formarsi durante il processo di ossidazione del Cromo III che viene utilizzato durante la concia delle pelli. Questo accade nonostante siano state implementate misure per prevenire la formazione di Cromo VI nelle concerie di tutta Europa. I pareri finali dei due comitati saranno finalizzati entro Marzo Sulla base di questi pareri la Commissione europea prenderà una decisione se introdurre questa nuova restrizione nel Regolamento REACH.

88 Il controllo delle SDS per la verifica delle restrizioni Lo strumento che l utilizzatore a valle deve utilizzare al fine di verificare se i prodotti acquistati contengano sostanze presenti negli allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e nella Candidate List è costituito dalla Scheda Dati di Sicurezza. Per le sostanze/miscele pericolose utilizzate in azienda l utilizzatore a valle: 1. raccoglie e verifica l aggiornamento e la redazione in lingua italiana di tutte le schede dati di sicurezza (SDS) già disponibili in azienda 2. se necessario, richiede ai fornitori le SDS in lingua italiana e aggiornate

89 Il controllo delle SDS per la verifica delle restrizioni 3. estrae dalle SDS (alla sezione 3) Composizione/ Informazione sugli ingredienti 4. l identificativo (numero CAS o CE), il nome chimico e la classificazione di tutte le sostanze con particolare rischio per l uomo e l ambiente 5. trasferisce tali informazioni (numeri CAS/CE, nome chimico e classificazione) nel proprio elenco delle sostanze/miscele acquistate 6. consulta la sezione 15 della SDS, che potrebbe già evidenziare la presenza nel prodotto di sostanze incluse negli allegati 14 e una volta completato l elenco dei prodotti chimici con le informazioni estratte dalle SDS, verifica se ci sono sostanze contenute negli elenchi suddetti (allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e Candidate List).

90 Chi è l utilizzatore a valle?

91 Il controllo delle SDS per la verifica delle restrizioni

92 Predisporre e fornire le nuove Schede Dati di Sicurezza L azienda che acquista ed utilizza sostanze chimiche può a sua volta immetterle sul mercato tal quali o in miscela (nel ruolo di formulatore o riempitore di sostanze/miscele). Il regolamento REACH ha introdotto nuovi obblighi sulla redazione della scheda dati di sicurezza, che sono stati integrati ed aggiornati dal Regolamento (UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II. Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti. Dal 1 dicembre 2010 le SDS devono essere conformi all allegato I del Reg.453/10 (modifica all allegato II del REACH). Dal 1 giugno 2015 le SDS dovranno essere conformi all allegato II del Reg.453/10

93 Predisporre e fornire le nuove Schede Dati di Sicurezza Alcune importanti novità sono già in vigore da 1 giugno 2007 (allegato II del REACH): Inversione delle sezioni 3 e 2 della SDS Inserimento dell indirizzo del tecnico competente responsabile della compilazione Per le sostanze PBT e vpvb è previsto che la scheda dati di sicurezza indichi tali caratteristiche Se è richiesta una CSR (relazione sulla sicurezza chimica), sono predisposti gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati L allegato 13 del REACH definisce i criteri per l identificazione delle sostanze PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e delle sostanze vpvb (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili). Deroga al 1 giugno 2017 per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015

94 Predisporre e fornire le nuove Schede Dati di Sicurezza L azienda che immette sul mercato prodotti chimici deve fornire la scheda dati di sicurezza nei seguenti casi(art.31par.1delreach): 1. Alla prima fornitura di: - sostanze o miscele pericolose - sostanze PBT o vpvb - sostanze incluse nella candidate list 2. Su richiesta del cliente in caso di vendita di: -miscele non pericolose ma contenenti piccole concentrazioni (indicate all art. 31 par. 3 del REACH) di sostanze pericolose o PBT, vpvb o sostanze con limiti di esposizione professionale. Nel caso in cui la scheda dati di sicurezza non sia obbligatoria, il fornitore è comunque tenuto a trasmettere, se pertinenti, le informazioni di cui all articolo 32 del REACH, relative a: - eventuale presenza nel prodotto di sostanze soggette ad autorizzazione o a restrizioni; ogni altro dato disponibile per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.

95 Predisporre e fornire le nuove Schede Dati di Sicurezza La SDS deve essere aggiornata (e ridistribuita a tutti i clienti, a cui è stata consegnata la sostanza/miscela nei dodici mesi precedenti) nelle seguenti circostanze(art. 31 paragrafo 9 del REACH): a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione Le schede date di sicurezza devono essere fornite nella lingua dello stato membro in cui è il prodotto venduto(art. 31 par. 5 del REACH). Le schede dati di sicurezza devono contenere la data di redazione e devono essere divise in 16 sezioni(art.31par.6delreach). La scheda non deve contenere sottosezioni privi di testo.

96 Verifica degli usi consentiti per le sostanze con Schede Dati di Sicurezza Un utilizzatore a valle include nelle proprie schede dati sicurezza i pertinenti scenari di esposizione allegate alle SDS ricevute dai fornitori (art. 31 par. 7 del REACH). L utilizzatore a valle deve rispettare gli usi previsti dalla Scheda dati sicurezza e dagli eventuali scenari di esposizione allegati (in questo caso le SDS vengono definite SDS estese). Tali scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e prodotte o importate in quantità superiore a 10 ton/anno (per tali tonnellaggi il produttore/importatore ha l obbligo di effettuare una valutazione sulla sicurezza chimica con redazione degli scenari). Può essere molto utile leggere la sezione 15.2 della SDS per capire se è stata fatta una Valutazione della sicurezza chimica e se sono quindi previsti anche gli scenari di esposizione.

97 Verifica degli usi consentiti per le sostanze in presenza di SCENARI DI ESPOSIZIONE Nel caso di sostanza già registrata, l utilizzatore potrebbe aver ricevuto dal produttore anche gli scenari di esposizione, allegati alla SDS, in cui sono descritti dettagliatamente gli unici usi consentiti e quindi sicuri delle sostanze. In questi casi l utilizzatore a valle deve verificare che i propri usi siano previsti dagli scenari di esposizione allegati alla scheda dati di sicurezza. Negli scenari sono riportati le condizioni operative e le misure di gestione del rischio e, in cui è possibile utilizzare la sostanza.

98 Azioni da svolgere per la verifica che i propri usi della sostanza siano coperti dagli scenari di esposizione allegati alla SDS. 1. Raccogliere informazioni sulla modalità di utilizzo della sostanza in azienda e presso i propri clienti. Si consiglia di identificare e codificare gli usi utilizzando il sistema di descrittori degli usi standardizzato dall ECHA 2. Verificare che tali usi siano coperti dagli scenari di esposizione (gli usi consentiti sono sintetizzati nella sezione 1.2 della scheda dati di sicurezza); 3. Valutare l esistenza di un incongruenza evidente tra gli usi e quelli previsti dagli scenari di esposizione. Per esempio: i prodotti sono destinati al mercato dei consumatori, ma il fornitore non ha inserito gli usi da parte dei consumatori negli scenari di esposizione. 4. Si consiglia di verificare che negli usi consigliati della sostanza non sia riportato l uso come sostanza intermedia.

99 Azioni da svolgere per la verifica che i propri usi della sostanza siano coperti dagli scenari di esposizione allegati alla SDS. 5. Se gli usi sono previsti, confrontare le condizioni di uso sicuro descritte negli scenari di esposizione con le condizioni effettive di utilizzo in azienda; 6. Valutare l esistenza di un incongruenza evidente tra le condizioni d uso e quelle descritte negli scenari di esposizione. Ad esempio: il prodotto contiene al massimo il 20% della sostanza, ma lo scenario di esposizione copre solamente una concentrazione massima del 5%; 7. Nel caso di difficoltà nel valutare se il proprio uso sia effettivamente consentito, si può far riferimento alla sezione 5 e 6 della Guida per gli utilizzatori a valle dell ECHA (Sez.5 Verifica della conformità con lo scenario d esposizione Sez.6 Decidere se l uso non è coperto dallo scenario d esposizione).

100 Nel caso di utilizzo diverso, da quello previsto dagli scenari di esposizione allegati alla scheda dati di sicurezza L utilizzatore a valle può: 1. chiedere subito al fornitore di sviluppare un nuovo scenario di esposizione in modo tale da rendere l uso previsto un uso identificato. I fornitori dovranno valutare tale richiesta entro 1 mese al massimo dalla sua presentazione o un mese prima della fornitura successiva, considerando quale tra le due date è posteriore, 2. sostituire la sostanza scelta con una sostanza meno pericolosa; 3. rivolgersi ad un altro fornitore, che sia munito di uno scenario comprensivo dell uso previsto.

101 Nel caso di utilizzo diverso, da quello previsto dagli scenari di esposizione allegati alla scheda dati di sicurezza Nel caso in cui non attui nessuna delle precedenti soluzioni, l utilizzatore a valle sarà tenuto a compilare personalmente la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) (art.37 par. 4 del REACH), in conformità all allegato XII del regolamento REACH (entro 12 mesi dal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di registrazione). In questo caso, l utilizzatore crea uno scenario di esposizione, in cui è incluso l uso previsto. L utilizzatore allega tale scenario alla propria SDS e comunica all ECHA le informazioni di cui art. 38 paragrafo 2 del REACH (entro 6 mesi dal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di registrazione). In alcuni casi, in particolare se la sostanza è usata per attività di ricerca orientate ai prodotti o se la quantità utilizzata sono inferiori a 1 tonnellata l anno, l utilizzatore può essere esentato dall elaborazione della CSR, ma non dall obbligo di notifica all ECHA.

102 1.STRALCIO di una e-sds Esempio di e-sds

103 Esempio di e-sds 2.STRALCIO di una e-sds

104 Esempio di e-sds 3.STRALCIO di una e-sds

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