Corso di Diritto del Lavoro Avanzato

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1 Università degli Studi di MilanoBicocca Facoltà di Economia Corso di Diritto del Lavoro Avanzato Lezione 10 Anno Accademico Prof. Francesco Bacchini Prof. Giovanni Nicolini Principi costituzionali Art. 2 COSTITUZIONE DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (sia come singolo, sia nelle fomazioni sociali in cui si svolge la sua personalità) Libertà personale Art. 13 Libertà di domicilio Art. 14 Libertà di circolazione e di soggiorno Art. 16 Libertà di riunione e associazione Artt. 17 e 18 Libertà religiosa Art. 19 Libertà di pensiero Art. 20 Libertà/diritto alla difesa giudiziale Art. 24 TUTELA DELLA 1

2 Principi costituzionali Tutela della dignità e della salute Art. 41 Cost.: l iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Diritto al lavoro Art. 4 Tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni Art. 35 TUTELA DELL'UOMO LAVORATORE Specificazione e rafforzamento dei diritti inviolabili dell'uomo in occasione di lavoro Tutela dell integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro. Art c.c. Tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro Legislazione speciale (in particolare D.Lgs. n. 81/2008 c.d. TU Sicurezza) L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Misure variabili, che si evolvono nel tempo, attribuite, nella loro attuazione, alla determinazione del soggetto obbligato, ossia dell imprenditore/datore di lavoro, delimitate dal c.d. principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Obbligazione contrattuale dell imprenditore/datore di lavoro Inadempimento (mancata adozione delle misure di tutela) Responsabilità contrattuale dell imprenditore/datore di lavoro per: Assicurazione obbligatoria (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali Azione di regresso dell INAIL verso il datore di lavoro responsabile penalmente dell infortunio o malattia prof. Risarcimento del danno patrimoniale/biologico da parte dell INAIL Danno da lesione dell integrità fisica: danno patrimoniale/biologico da infortunio e malattia professionale; Danno da lesione della personalità morale: danno patrimoniale/possibile danno biologico da malattia professionale; Danno da impossibilità e conseguente rifiuto di rendere la prestazione a causa della mancata adozione delle misure di tutela (da parte del lavoratore che quindi non riceve la retribuzione). 2

3 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro C o d i c e penale Sistema pubblicistico dei precetti ovvero delle misure di salute e sicurezza, dotati di rilevanza penale: delitti contro l incolumità pubblica e contro la persona in occasione e a causa di lavoro; contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattia professionali. Legislazione speciale (in particolare D.Lgs. 81/2008, c.d. TU Sicurezza) Posto a tutela del fondamentale interesse collettivo di ordine pubblico alla preservazione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Misure tassativamente individuate dalla legge, sottratte, nella loro applicazione, alla discrezionale determinazione del soggetto obbligato, assistite da responsabilità penale per contravvenzione, ossia per il pericolo presunto nella loro inosservanza ovvero nel loro mancato utilizzo, e punite con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda. D.LGS. 9/4/2008 n. 81 integrato e corretto dal D.LGS 3/8/2009 n. 106!"#!$"%&& ' ' ( )*+ "!!, ' ' ' 3

4 La matrice dell organizzazione aziendale alla luce delle norme sulla sicurezza del lavoro Definizione dei ruoli organizzativi Posizioni di garanzia soggettive Valutazione dei Rischi Documento di Valutazione dei Rischi: oggetto, contenuto, aggiornamento Documento di delega/subdelega Procedure e istruzioni Appalti d impresa o interni Sistema di Gestione della Sicurezza e sistemi di vigilanza e controllo. Conferimento incarichi Datore di Lavoro/Delegato/ Subdelegato Dirigente Preposto Lavoratore Gerarchia 7 SOGGETTI OBBLIGATI A TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO IN AZIENDA. Le posizioni base di garanzia: Datore di lavoro Lavoratore ((!! (.., "##!$!. (!!( "##!$!!!!%&'!! (!&! (!! "##!!!$$!!!!!$' )(! * ) *!!!!!!!((&' (!&!"##!$ ## $/!$ ##!! (!('+!!!(($$!,!!!!! ((!!! ('+!! 4

5 SOGGETTI OBBLIGATI A TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO IN AZIENDA. Le posizioni base di garanzia: Datore di lavoro Lavoratore 0"123"".!#*. 4 '., / / & " $$ 3"0"1.!*. 0 / !56 LavoratoreDirigente LavoratorePreposto SOGGETTI OBBLIGATI A TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO IN AZIENDA:le posizioni di garanzia gerarchicofunzionali.! )((! ##!* Obblighi del datore di lavoro non delegabili ) ( +, ' Art. 18 D.Lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art. 19 D.Lgs. 81/2008 Obblighi del preposto (( 5

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7 LA DELEGA DI FUNZIONI ED IL TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITA! $$!,!!! ( (( ##!+. : ; 6 < REQUISITI DELLA DELEGA $=) $"4 6,,,,, 7

8 OBBLIGO DI CONTROLLO 6! ())$* #$$ Subdelega di funzioni Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Art. 16, comma 3bis. 8

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11 & & 5 5($+ ( $+ 51$.($ $#1(, 55 ##($ 0 #(/( + $ +((" $. (...($ +(1$(#1 5" :":" D.Lgs. n. 81/08 Art. 2, co. 1. lett. h) Il medico competente è il medico in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38: 1) Collabora con il datore di lavoro 2) È nominato dal datore di lavoro o dal dirigente IL MEDICO COMPETENTE: È nominato nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria Collabora alla valutazione dei rischi Effettua la sorveglianza sanitaria nei casi in cui è obbligatoria 11

12 Art. 41 D. Lgs. n. 81/08 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 1) Nei casi previsti dalla normativa vigente Ad es. all interno del D.Lgs. n. 81/08 Art. 167 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Movimentazione manuale dei carichi) Art. 172 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Videoterminali) Art. 233 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Agenti cancerogeni mutageni) Art. 221 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Agenti chimici) Art. 266 e ss. D.Lgs. n. 81/08 (Agenti biologici) 2) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi Art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 81/08 La sorveglianza sanitaria comprende Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva: per constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui adibire il lavoratore al fine di valutare l idoneità alla mansione specifica Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta Visita medica in occasione del cambio di mansione: per verificare l idoneità alla mansione specifica Visita medica alla cessazione del rapporto: nei casi previsti dalla normativa vigente Visita medica dopo un assenza per motivi di salute protrattasi per più di 60 giorni consecutivi. 12

13 Accertamenti effettuati dal Medico Competente Esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio al quale è esposto il lavoratore Giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro Tipi di giudizio (art. 41, comma 6) Idoneo Idoneo parzialmente con prescrizione o limitazioni : il datore di lavoro deve adottare particolari accorgimenti a tutela del lavoratore (DPI, limitazione dell esposizione, limiti di carichi di lavoro, ecc ) Inidoneo temporaneamente (indicazione limiti temporali) Inidoneo permanentemente Cartella sanitaria e di rischio (Art. 25, lett. c) Il medico competente istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Art. 41, comma 5) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all art. 25, lett. c). 5" :":" Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 Il medico competente consegna al datore di lavoro e al lavoratore copia del giudizio conseguente alle visite mediche (art. 41, comma 8). Ricorso contro giudizio del medico competente Proposto, entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio, alla ASL che può disporre la conferma, la modifica o la revoca del giudizio del Medico Competente Art. 41, co. 2, lett. c)? Il Medico Competente effettua le visite mediche richieste dal lavoratore, se la richiesta è correlata ai rischi professionali ai è esposto 13

14 5" :":" Art. 25 D.Lgs. n. 81/08 Compiti del Medico Competente Collaborazione con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi Programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori Accertamenti sanitari sui lavoratori (esami, ecc ) art. 41 Formulazione dei giudizi di idoneità Cartella sanitaria Informazioni ai lavoratori sugli accertamenti e sui risultati Visita (con RSPP) del luogo di lavoro (1 volte all anno) Visite mediche a richiesta del lavoratore (correlate ai rischi) Collaborazione all organizzazione del Primo Soccorso Collaborazione all informazione ed alla formazione Comunicazione per iscritto dei dati collettivi sulla sorveglianza sanitaria (nella riunione periodica) Il medico competente può essere: a) un dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore; b) un libero professionista; c) un dipendente del datore di lavoro Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (art. 17, co. 2 ) Il datore di lavoro deve fornire i mezzi e deve assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti del Medico Competente 14

15 ";;29<2123"0"2 "! (!!((!$$,!!!!!((!!!.! ''!!$. '!!'$.!!$$$'!! ";;29<2252: :" "0"2 +$!" #$ 2! (!4, 0 9, 9, < 9, 9,,, < 0 / 0, 9 15

16 OBBLIGHI DI SICUREZZA E SALUTE COMUNI A TUTTI I LAVORATORI Art. 20, D.Lgs. n. 81/08 f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h)partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente ,) $"4 6!(. +.!! ($('! ( + '$!!!!!% '.!!!. $$!%&!!.? :; +4!*%%. 16

17 ";;29< !! #$'$! ($ ('! +!!" #$,!4 ";;29< *!!='' (!.!!(&!! $!((!!!!!!$$> *'! ( ($!.!(#!!$ ($($! (. (> *(!(((''+?!!++ $('!!$+!( +('> '*+!=$ (!!!!.+?!! ($$! $$!! $$ ($!! ( ($!! ($> +*!(!!!!!$ + $ $''+?!. (!. #!.##!(!!$(!9!* (!##!+ '$.'$!!> > (*!#!!!=!...+, (!=(!!!'$.(( ((!(!$$> $*! ($!$$$ ( ++!$'!!!$$!!.!$!!$!!!!($!!($9 ##*!''+?!(,!!=##!!$ #!!!('$!( $ & 17

18 1"50" +,) $"4 6!(+.!!($ ('!! (+ '$!!!!!% '!.!!&!!%$!!.!!!$ (! '$!( $ (segue) 1"50" Il preposto è definito specificamente solo nell ambito della legislazione antinfortunistica e non anche in quella giuslavoristica, non corrispondendo necessariamente tale ruolo ad alcuna categoria legale (art c.c.) o contrattuale dei lavoratori (CCNL o CCAL). (es. caporeparto, capoturno, capo ufficio, capocantiere, caposquadra, ecc.) 18

19 ";;29<211"50" 2!!#$ ($ ( (!!##!+!!% (!4 *!!! $ (!!! ##!+!. +?!! ($ $!! $$!! $$ ($!! ( ($!! ($. ($!! $. '!( > #* ' ''+?!! + + $!!$+!( +('> * +!=$!! (!!!!! $ + $ $ ''+?!. (!. #!. ##! (!! $ (!> (segue) d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo

20 ";;29" " !.. /# "#$%$$ &&$$%%$%' (%$')##' *$"'+&+'"'! &&"'' & &9 9 9 )@' $"+44 $ #$ ($. (+ '$!'. ((!(!. ESEMPLIFICAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Sistema gerarchico : attribuzione di incarichi FUNZIONALI nell ambito dell organizzazione aziendale e conseguenti posizioni di garanzia antinfortunistiche. Sistema per delega : attribuzione, per trasferimento, di specifiche funzioni e attività al fine di adempiere ad obblighi di sicurezza e salute sul lavoro. DATORE DI LAVORO Datore di lavoro/delegante DELEGA DIRIGENTI PREPOSTI DELEGATO SUB DELEGA LAVORATORI SUBDELEGATO 20

21 ESEMPLIFICAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI CONTROLLO AZIENDALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Art. 18, D.Lgs. n 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente DELEGA DI FUNZIONI (Art. 16) Controllo sul delegato (art. 30, comma 4) DELEGATO SUBDELEGA DI FUNZIONI (Art. 16, comma 3bis Controllo sul subdelegato (art. 16, comma 3bis) Obbligo (condiviso) di vigilare sull adempimento degli obblighi posti a carico di: preposto, lavoratori, progettisti, fabbricanti ed installatori, medico competente SUBDELEGATO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Art. 47 D.Lgs. n. 81/08 Numero degli Rls 1 Rls fino a 200 dipendenti 3 Rls da 201 a 1000 dipendenti 6 Rls sopra i 1000 dipendenti Elezione degli Rls i soggetti titolari della scelta del Rls sono senza equivoci i lavoratori; le modalità concrete per tale elezione sono affidate alla contrattazione collettiva; Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori: metodo elettivo diretto; il Rls è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori: metodo di elezione/designazione indiretto; il Rls è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. È da ritenere che le rappresentanze per la sicurezza possano essere scelte tra i componenti di tutte le rappresentanze sindacali costituite in azienda, siano esse Rsu, Rsa o altre. 21

22 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI (ART. 50 D.LGS. 81/08) 1) Accesso ai luoghi di lavoro È un diritto potestativo; non è subordinato al preventivo assenso del datore di lavoro. La contrattazione collettiva parla di rispetto delle esigenze produttive (la cui esistenza deve essere provata dal datore di lavoro) e di segnalazione preventiva delle visite (l utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con un periodo di preavviso che, se non previsto dalla contrattazione collettiva, è da ritenersi stabilito in 24 ore). 2) Accesso ai documenti Diritto di ricevere copia dei documenti aziendali di carattere generale:documento sulla valutazione dei rischi e registro degli infortuni; art. 50, comma 1, lett. e) Il rappresentante è tenuto, nei confronti di quanto appreso in occasione dei sopralluoghi ed in conseguenza della visione di documenti ed atti, in virtù dell'obbligo di fedeltà, al segreto professionale, ovvero a garantire la riservatezza al datore di lavoro. 3) Diritto di consultazione Art.29, commi 1, 2: il datore ha l obbligo di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento ad essa relativo, in collaborazione con il Rspp e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rsl. La consultazione è prevista per: la valutazione dei rischi, la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alla gestione delle emergenze, l organizzazione della formazione, la designazione del Rspp. Si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere che non è vincolante per il datore. 4) Diritto di informazione Il Rls riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali (art. 50, comma 1, lett. e). Per informazioni inerenti l'organizzazione e l'ambiente di lavoro, devono esclusivamente intendersi quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Egli riceve, inoltre, le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (art. 50, comma 1, lett. f). 5) Diritto di formazione Art. 50, 1 comma, lettera g: Il Rls ha diritto a una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall articolo 37. Art. 37, comma 10: diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono demandati alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi di cui al comma 11 e di un limite minimo di durata dei corsi pari a 32 ore Art. 37,comma 13: le iniziative formative sono da tenersi durante l orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, 22

23 6) Potere di iniziativa, di proposta, di partecipazione, di avvertire (art. 50 lett. h) l) m) n): potere di iniziativa circa l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di sicurezza; potere di proposta in merito all attività di prevenzione; potere di partecipazione alla riunione periodica (da tenersi almeno una volta all'anno o, comunque, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex art. 35, del D.Lgs. 81/08). potere di avvertire il responsabile dell azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo incarico. 7) Ricorso alle autorità competenti (art. 50, 1 comma, lett.o): Facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora il Rls ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. La formulazione è così ampia da poter comprendere, oltre al ricorso alle Asl e all Ispettorato del lavoro, anche quello in sede giudiziaria. Il sistema della responsabilità penale per la prevenzione e la repressione degli infortuni e delle malattie professionali Delittireati di evento Pene:reclusione (6 m12a),multa( ) Contravvenzionireati di pericolo presunto Pene:arresto(max 1 anno); ammenda (max ) Art. 437 c.p.: rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. Art. 451 c.p.: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art. 589 c.p.: omicidio colposo. Art. 590 c.p.: lesioni personali colpose. Reati contro l incolumità pubblica Reati contro la persona Infortunio e/o malattia professionale Violazione misure di sicurezza e salute d.lgs. n. 81/2008 tit. I, c. IV; tit. IIXI tit. XII Art. 582 c.p.: lesione personale; querela di parte. Art. 583 c.p.: lesione personale grave o gravissima; querela d ufficio. D.Lgs. 231/01 Responsabilità Amministrativa dell ente collettivo per illecito penale Art. 25septies RESPONSABILITA PENALE Principio di legalità: art. 25 cost. (nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso). Principio della personalità: art. 27 cost. (la responsabilità penale è personale). 23

24 CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI Articoli 19 25, D.Lgs. n 758 del 1994 ORGANO DI VIGILANZA ART. 19 Personale individuato dal Prefetto, su proposta del Presidente della Regione Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), che esercitano le funzioni ispettive e di controllo relativamente all applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro Addetti dei Servizi delle ASL (SPSAL), Ispettori del lavoro (DPL), Vigili del Fuoco (VVF) Gli organi ispettivi procedono agli ACCERTAMENTI: di propria iniziativa, su richiesta della Autorità Giudiziaria (PM) Se vengono RISCONTRATE violazioni della normativa antifortunistica Si procede alla CONTESTAZIONE della CONTRAVVENZIONE nei confronti del soggetto responsabile PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI Art. 20, D.Lgs. n 758 del 1994 L UPG impartisce al contravventore una apposita PRESCRIZIONE, per eliminare la situazione che ha determinato la violazione della normativa di sicurezza (es. dotare la macchina delle protezioni mancanti); L UPG comunica alla Procura della Repubblica (PM) gli atti relativi alla contravvenzione contestata (art. 347 CPP). Iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 CPP; Sospensione del procedimento LA PRESCRIZIONE Viene impartita prescrizione per la eliminazione della contravvenzione e l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Viene fissando un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (6 mesi + eventuale proroga di 6 mesi, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione) VERIFICA DELL ADEMPIMENTO Art. 21 Entro 60 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione 24

25 PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI Art. 21, Co. 2, D.Lgs. n 758 del 1994 ADEMPIMENTO L'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, una somma pari a ¼ del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, entro 30 gg (termine non perentorio), L'organo di vigilanza comunica al PM l'adempimento alla prescrizione Estinzione del reato Richiesta di archiviazione da parte del PM ESITO DELLA VERIFICA Se l adempimento della prescrizione è tardivo o diverso rispetto alle modalità indicate dall organo di vigilanza, il Giudice dovrà valutare la possibilità di ammettere il contravventore al pagamento dell oblazione (art. 162bis CP) INADEMPIMENTO L'organo di vigilanza dà comunicazione dell inadempimento al PM e al contravventore entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione Il procedimento penale riprende il proprio corso Il PM può: 1. invitare il contravventore al pagamento della metà del massimo della pena, se vengono eliminate le conseguenze dannose della contravvenzione; 2. richiedere al GIP un Decreto penale di condanna (pena pecuniaria); 3. richiedere il rinvio a giudizio di fronte al Tribunale Ordinario 25

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