Lugano Fund Forum
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- Gaspare Toscano
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2 AIFMD DIRECTIVE opportunità per i gestori di fondi alternativi Relatori: Margherita Balerna Bommartini Head of Operations & Branch Manager, Casa4Funds SA rita.bommartini@casa4funds.com Lawyer specialized in financial market law, Senior Partner of the Gullo Law Firm f.bilotti@studiogullo.it
3 LA DIRETTIVA 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell 8 giugno 2011 intervento dell
4 1) Programma di lungo periodo della Commissione Europea orientato a estendere la regolamentazione prudenziale e la vigilanza a tutti gli intermediari e alle attività che comportano rischi significativi; 2) Frammentarietà della regolamentazione previgente alla AIFMD. Le attività dei gestori erano disciplinate da norme di diritto finanziario e societario vigenti negli Stati membri e da altre disposizioni generali contenute nella legislazione comunitaria. Ciò comportava: Inadeguatezza della vigilanza e del controllo dei rischi macroprudenziali predisposti dai singoli Stati membri, Ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei fondi, impeditivi di una compiuta realizzazione del mercato interno, ragion d essere dell Unione Europea. 3) La grave crisi finanziaria degli anni la crisi ha reso manifesta la vulnerabilità del sistema finanziario mondiale, e dimostrato che i rischi legati a un settore possono pregiudicare rapidamente tutto il sistema finanziario e bancario, con imprevedibili ricadute sugli intermediari e sulla stabilità del sistema economico. Maggiori indagati gli hedge funds e, in minor misura, i fondi di private equity.
5 - Direttiva 2011/61/UE (direttiva I livello) - Regolamento Delegato (UE) 231/2013 (II livello) deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza - Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 447/2013 (II livello) procedura applicabile agli AIFM che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE - Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 448/2013 (II livello) che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento dell AIFM non UE - ESMA Norme tecniche di regolamentazione sui tipi di AIF (2 aprile 2013) (III livello); - ESMA Orientamenti sui concetti chiave della AIFMD (24 maggio 2013) (III livello); - ESMA Orientamenti per sane politiche retributive (3 luglio 2013) (III livello); - ESMA Orientamenti sugli obblighi di segnalazione (15 novembre 2013) (III livello);
6 AIFMD fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi AIFM - che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi - AIF - nell Unione Europea La Direttiva quindi disciplina e regola l attività degli AIFM e NON degli AIF da essi gestiti. Anche se molte prescrizioni incidono direttamente sugli AIF. La scelta è dovuta alla varietà di tipologie di fondi che si riscontrano a livello UE, costituiti come società, trust o altri schemi contrattuali. Di qui la difficoltà di armonizzare i tanti possibili schemi giuridici in cui un organismo di investimento collettivo può essere configurato.!!! Gli AIF continueranno ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale!!!
7 Organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e ii) non necessitano di un autorizzazione ai sensi dell articolo 5 della direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS); UN OICR CHE NON È ARMONIZZATO ALLA DIRETTIVA UCITS È CONSIDERATO UN AIF
8 AIFM: persone giuridiche che esercitano abitualmente attività di gestione di uno o più AIF. Un AIF può avere un solo AIFM Un AIFM può essere: - esterno all AIF: in tal caso è nominato dall AIF ed è responsabile della gestione dell AIF; - interno all AIF: laddove la forma giuridica dell AIF consente la gestione interna e il CdA scelga di non nominare un AIFM in tal caso l AIF è autorizzato quale AIFM.
9 Attività di gestione include le seguenti funzioni minime: a) gestione del portafoglio; b) gestione del rischio. Altre funzioni supplementari: a) amministrazione: i. servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo; ii. servizio di informazione per i clienti; iii. valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali; iv. verifica dell osservanza della normativa applicabile; v. tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni; vi. distribuzione dei proventi; vii. emissione e rimborso delle quote/azioni; viii. regolamento dei contratti,compreso l invio dei certificati; ix. tenuta delle registrazioni contabili; Segue
10 Altre funzioni supplementari: b) commercializzazione: offrire o collocare direttamente o indirettamente, su iniziativa dell AIFM o per conto dell AIFM, quote o azioni di un AIF, che lo stesso gestisce, a investitori o presso investitori domiciliati o con una sede legale nell UE. c) attività collegate agli attivi degli AIF: servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari dell AIFM, la gestione delle strutture, l attività di amministrazione dei beni immobili, le consulenze a imprese sulla struttura del capitale, la strategia industriale e le questioni collegate, le consulenze e servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese nonché altri servizi collegati alla gestione dell AIF e alle società e altre attività in cui ha investito.
11 In deroga al principio di esclusività l AIFM esterno può fornire anche i seguenti servizi: a) gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali; b) servizi ausiliari comprendenti: i. consulenza in materia di investimenti; ii. custodia e amministrazione di azioni o quote di oicr; iii. ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari. Riprendendo i criteri stabiliti dalla UCITS IV, l autorizzazione a prestare i servizi ausiliari è concessa soltanto se l AIFM è autorizzato anche a fornire i servizi di gestione dei portafogli di investimento.
12 La direttiva SI applica: a) AIFM UE che gestiscono uno o più AIF, a prescindere dal fatto che tali AIF siano AIF UE o AIF non UE; b) AIFM non UE che gestiscono uno o più AIF UE; e c) AIFM non UE che commercializzano uno o più AIF nell Unione, a prescindere dal fatto che tali AIF siano AIF UE o AIF non UE. è irrilevante a) che l AIF sia di tipo aperto o chiuso b) la modalità di costituzione (contrattuale, negozio fiduciario, legge o altra forma) Segue
13 La direttiva NON si applica: a) società holding; b) enti pensionistici aziendali o professionali; c) banche centrali nazionali; d) istituzioni sovranazionali (come la Banca Centrale Europea, la Banca Europea per gli Investimenti, il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e altre); e) governi nazionali, regionali e locali o altre istituzioni che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; f) regimi di partecipazione dei lavoratori o i regimi di risparmio dei lavoratori; g) le società veicolo di cartolarizzazione; h) family office che investono il patrimonio privato degli investitori senza raccogliere capitale esterno; i) contratti assicurativi; j) joint venture.
14 Per ragioni di proporzionalità, la Direttiva non si applica ai gestori di AIF che, direttamente o indirettamente: a) gestiscono portafogli di AIF le cui attività, comprese quelle acquisite mediante la leva finanziaria, non superano in totale la soglia di 100 milioni di ; ovvero b) gestiscono portafogli di AIF le cui attività non superano in totale la soglia di 500 milioni di, quando i portafogli di AIF sono investiti in AIF che non ricorrono alla leva finanziaria e non prevedono il diritto di rimborso esercitabile per un periodo di cinque anni dalla data di investimento iniziale in ciascun AIF. Anche se esclusi i suddetti gestori restano comunque soggetti all obbligo di registrazione e ad altri obblighi di trasparenza e per beneficiare di tutti i diritti della Direttiva (passaporto europeo) devono assoggettarsi IN TOTO alle prescrizioni della Direttiva (opt-in)
15 La domanda di autorizzazione deve essere presentata alle competenti autorità dello Stato membro d origine, insieme ad alcune informazioni relative (i) al gestore e (ii) al fondo, indicate nell art. 7 della Direttiva. L autorizzazione è concessa entro 3 mesi salvo proroga di altri 3 - se sono soddisfatte le condizioni di cui all art. 8: a) il gestore sia in grado di soddisfare le condizioni fissate dalla Direttiva; b) il gestore abbia un capitale iniziale e fondi propri sufficienti*; c) le persone che conducono di fatto l attività del gestore abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dai fondi; * di capitale iniziale per gli AIFM esterni; per gli AIFM che sono AIF gestiti internamente; quando il valore dei portafogli degli AIF gestiti dall AIFM supera 250mln l AIFM fornisce un importo supplementare di fondi propri: 0.02% dell importo che supera 250mln con un massimo complessivo di 10mln tra capitale iniziale e fondi propri. Segue
16 d) gli azionisti o i soci che detengono partecipazioni qualificate siano idonei, tenendo primariamente in considerazione l esigenza di garantire la sana e prudente amministrazione del gestore; e) la sede amministrativa principale e la sede legale del gestore siano situate nello stesso Stato membro. L Autorità competente può consultare le Autorità di altri stati membri se l AIFM è collegato ad altre società (ManCo, investment company, banche ecc) di altri stati membri. L ESMA dovrà tenere un registro pubblico nel quale sono identificati gli AIFM, i fondi da essi gestiti e/o commercializzati nella UE e l Autorità competente per ciascun AIFM. Gli Stati membri possono scegliere di dispensare i gestori dall obbligo di fornire fino al 50% dell importo supplementare, ove il gestore goda di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un impresa di assicurazione.
17 Per coprire i potenziali rischi di responsabilità professionale gli AIFM (sia interni che esterni): i. dispongono di fondi propri aggiuntivi adeguati a coprire i potenziali rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale (0,01% del valore del portafoglio degli AIF gestiti); ovvero ii. sono titolari di un assicurazione della responsabilità civile professionale in caso di responsabilità per negligenza professionale che sia adeguata ai rischi coperti. L importo supplementare e i fondi propri aggiuntivi sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.
18 Regole di Condotta Le regole di condotta ricalcano le disposizioni già presenti nella Direttiva UCITS IV; di fatto gli AIFM devono: a) agire onestamente, con competenza, cura, diligenza e correttezza; b) agire nel miglior interesse degli AIF o degli investitori degli AIF che gestiscono e dell integrità del mercato; c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività; d) adottare tutte le misure ragionevoli per evitare conflitti di interesse e, quando questi non possono essere evitati, garantire che gli AIF che gestiscono siano trattati in modo equo; e) rispettare tutti gli obblighi regolamentari applicabili all esercizio delle loro attività in modo da promuovere gli interessi degli AIF o degli investitori degli AIF che gestiscono e l integrità del mercato; f) trattare in modo equo tutti gli investitori degli AIF. Segue
19 Remunerazione Gli AIFM devono adottare procedure di governance e politiche di remunerazione che: i. promuovano e siano coerenti con una sana ed efficace gestione del rischio ii. non incoraggino l assunzione di rischi che non sia coerente con i profili di rischio e con il regolamento e lo statuto degli AIF che gestiscono. Le procedure riguardano gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella fascia remunerativa dei predetti soggetti, le cui attività abbiano impatto rilevante sui profili di rischio dell AIFM o degli AIF che gestiscono Conflitti di interesse Gli AIFM devono adottare ogni misura ragionevole per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse che possono sorgere, nel corso della gestione, tra i soggetti direttamente o indirettamente legati all AIFM, all AIF o, più in generale, ad un OICVM gestito. Qualora tali misure non siano sufficienti a risolvere un conflitto di interessi, il Gestore dovrà comunicare ai soggetti interessati, prima di agire per loro conto, la natura generale e la fonte del conflitto, nonché la procedura di gestione di tale conflitto. Segue
20 Gestione del Rischio Gli AIFM separano sotto il profilo funzionale e gerarchico le funzioni di gestione del rischio dalle unità operative. Anche la gestione del portafoglio e la gestione del rischio devono essere funzionalmente e gerarchicamente separate. Gestione della liquidità Gli AIFM devono, per ciascun AIF (salvo AIF chiusi che non usino la leva finanziaria), adottare un adeguato sistema di gestione della liquidità e attuare procedure che consentano di monitorare il rischio di liquidità e di assicurare che il profilo di liquidità degli investimenti di ciascun AIF sia coerente con le obbligazioni assunte dall AIF. Gli AIFM devono condurre regolarmente stress test, sia in condizioni di liquidità normale che eccezionale, che consentano la stima e il monitoraggio del rischio di liquidità degli AIF. Segue
21 Valutazione delle attività degli AIF Gli AIFM assicurano che la valutazione delle attività di ciascun AIF sia effettuata in modo corretto, indipendente e conforme alle disposizioni di cui alla Direttiva, al diritto nazionale del paese in cui l AIF è stabilito, oltre che al regolamento o ai documenti costitutivi dell AIF. La valutazione deve essere effettuata almeno una volta l anno; quando l AIF è di tipo aperto, la valutazione dovrà svolgersi con frequenza adeguata alle attività detenute dal fondo ed alla frequenza di emissione e rimborso delle quote/azioni. La valutazione può essere esercitata, alternativamente: i. da un valutatore esterno (considerato alla stregua di un delegato del gestore);* ovvero ii. dall AIFM stesso, a condizione che tale attività sia svolta in modo indipendente rispetto alle altre funzioni operative (tra cui la gestione del portafoglio). * Potrebbe essere anche il depositario a condizione che l incarico sia separato sotto il profilo gerarchico e funzionale da quello di depositario e i potenziali conflitti siano stati gestiti e comunicati agli investitori. Segue
22 Delega di funzioni dell AIFM La delega è consentita a condizione che l AIFM conservi un ruolo sufficientemente centrale e non divenga una mera scatola vuota. Un certo numero di condizioni devono essere soddisfatte, e queste includono: - la sussistenza di ragioni obiettive che la giustifichino; - il possesso di adeguata onorabilità e sufficiente esperienza da parte del delegato nonché risorse sufficienti per eseguire i compiti che gli sono affidati; - la delega non deve essere impedita di una supervisione effettiva da parte del gestore; - quando riguarda la gestione del portafoglio o del rischio i delegati possono essere solo imprese autorizzate alla gestione di attività e soggette a vigilanza o in mancanza solo previa autorizzazione delle autorità competenti dello stato di origine dell AIFM; se l impresa è di un paese terzo deve essere garantita cooperazione tra le autorità competenti; - la delega non deve ostacolare l effettiva vigilanza dell AIFM; - l AIFM deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione, che è stato scelto con tutta la dovuta cura e che l AIFM è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi degli investitori Segue
23 Depositario Per ogni AIF gestito, l AIFM assicura che sia nominato un unico depositario. Possono assumere l incarico di depositario: - un ente creditizio avente la sede legale nell Unione e autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE; - un impresa di investimento avente la sede legale nell Unione, con determinate caratteristiche patrimoniali e operative; - un altra categoria di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante e che, a partire dal 21 luglio 2011, rientra nelle categorie di istituto che gli Stati membri hanno stabilito possono essere scelte come depositario a norma dell articolo 23, paragrafo 3, della direttiva UCITS IV; - per alcuni tipi di AIF (real estate e private equity), gli Stati membri possono consentire che il depositario sia un soggetto che esercita le funzioni nel quadro di attività professionali o commerciali soggette a registrazione professionale e che offrano sufficienti garanzie finanziarie e professionali. Segue
24 Depositario Il Depositario assicura, in generale, l adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell AIF e il rispetto delle procedure previste per la sottoscrizione di quote o azioni. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, il Depositario è inoltre tenuto a restituire prontamente al AIF o all AIFM che agisce per conto dell AIF uno strumento finanziario di tipo identico e di valore corrispondente a quello perduto. Il Depositario NON può delegare a terzi le attività cui è tenuto, ad eccezione dell attività di custodia degli strumenti finanziari, affidata, previo consenso dell AIF o dell AIFM, ad un soggetto terzo alle condizioni previste dalla Direttiva. Nell ambito della definizione del contratto di delega il depositario può optare per trasferire la responsabilità al terzo delegato in caso di perdita degli strumenti finanziari.
25 Entro sei mesi dalla scadenza di ciascun esercizio, i Gestori di AIF devono mettere a disposizione degli investitori che ne facciano richiesta una relazione annuale contenente, inter alia, i dati contabili di ciascun AIF UE gestito o commercializzato nell UE, una relazione sulle attività svolte, nonché eventuali modifiche significative alle informazioni già fornite agli investitori. La relazione annuale è altresì messa a disposizione delle Autorità dello Stato membro dell AIFM e, ove applicabile dell AIF. Le principali informazioni che il Gestore dovrà fornire agli investitori, prima che questi investano nel fondo, sono: - la politica di investimento adottata; - la descrizione del tipo di attività svolta; - l eventuale utilizzo della leva finanziaria; - la politica dei riscatti in condizioni normali e in condizioni eccezionali; - le procedure di valutazione, custodia, amministrazione e gestione dei rischi; - la valutazione delle commissioni, dei costi e delle spese associati all investimento. Segue
26 Ulteriori oneri informativi nei confronti delle competenti Autorità dello Stato d origine, aventi ad oggetto: - i principali strumenti in cui l AIFM negozia; - i mercati di cui l AIFM è membro o in cui negozia attivamente; - le principali esposizioni e le concentrazioni più importanti di ogni AIF che gestisce; - il livello generale di leva finanziaria eventualmente utilizzato per ogni AIF gestito. Resta fermo il potere dell Autorità di richiedere all AIFM, ai fini di un efficace monitoraggio del rischio sistemico, informazioni supplementari rispetto a quelle fornitegli.
27 Determinate categorie di AIFM che, in forza del tipo di attività esercitata, espongono la propria attività di investimento a rischi aggiuntivi, soggiacciono ad obblighi informativi più stringenti. AIFM che utilizzano la leva finanziaria L AIFM deve dimostrare che i limiti della leva finanziaria da esso fissati per ogni AIF gestito sono ragionevoli e che siano costantemente rispettati. Resta fermo il potere dell Autorità competente dello Stato membro d origine dell AIFM di imporre limiti al livello di leva finanziaria utilizzabile, quando la stabilità del sistema finanziario, nel suo insieme, possa essere compromesso. Segue
28 AIFM che gestiscono AIF che acquisiscono il controllo di società non quotate e di emittenti Nell ipotesi in cui un AIF acquisti, detenga o ceda azioni di una società non quotata, l AIFM è tenuto a comunicare alle Autorità competenti la proporzione dei diritti di voto in possesso dell AIF, al variare di determinate soglie percentuali (10%,20%, 30%, 50% e 75%). È inoltre previsto che, nel caso di acquisizione del controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, l AIFM ne dia comunicazione alla società interessata, agli azionisti e alle Autorità competenti. La Direttiva, inoltre, impedisce al Gestore che controlla una società non quotata o un emittente da meno di ventiquattro mesi l esercizio di qualunque azione (compreso l esercizio del diritto di voto, per conto dell AIF, in seno agli organi direttivi della società in questione) volta ad agevolare, sostenere o ordinare l eventuale distribuzione o riduzione di capitale, il rimborso di azioni, o l acquisto di azioni proprie da parte della società. Il legislatore intende limitare, in tal modo, il fenomeno della cd. spoliazione delle attività (asset stripping), attuabile dai Gestori che acquisiscono il controllo della società al solo scopo di realizzare un profitto immediato. TALI OBBLIGHI NON SI APPLICANO SE LE SOCIETÀ NON QUOTATE SONO PICCOLE E MEDIE IMPRESE O SOCIETÀ VEICOLO FINALIZZATE ALL ACQUISTO, ALLA DETENZIONE O ALL AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI.
29 Ai sensi della Direttiva, un AIFM UE può commercializzare quote o azioni di AIF UE ai soli investitori professionali (come definiti dalla MiFID): i. nel proprio Stato membro di origine; ii. in uno Stato membro diverso da quello di origine; (lo Stato membro non può imporre prescrizioni più rigorose rispetto agli AIF commercializzati su base nazionale) In entrambi i casi l AIFM deve esperire una procedura di notifica presso le Autorità competenti del proprio Stato membro di origine (durata massima 20 giorni lavorativi). Le modifiche significative di una qualunque delle informazioni comunicate all atto della procedura di notifica devono essere comunicate all Autorità dello Stato membro di origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata (o se non era stata pianificata immediatamente dopo la sua attuazione). Segue
30 Un AIFM UE può gestire un AIF UE stabilito in un altro Stato membro previa comunicazione alle Autorità dello Stato membro d origine delle seguenti informazioni: - lo Stato membro ospitante in cui intende gestire l AIF direttamente o per il tramite di una succursale; - il programma di attività in relazione all AIF da gestire - se intende stabilire una succursale, la struttura organizzativa, l indirizzo e i nomi dei responsabili. Verificata la completezza e legittimità della documentazione presentata, entro 1 mese per la gestione in LPS o 3 mesi per la gestione mediante succursale, le Autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle Autorità dello stato membro ospitante. Segue
31 AIFM non-ue e AIF non-ue Possibili articolazioni operative: - AIF non-ue gestiti da AIFM UE; - AIF UE gestiti da AIFM non-ue; - AIF non-ue gestiti da AIFM non-ue Le disposizioni sul Passaporto dei non-ue potranno ma non vi è l obbligo - essere attuate entro indicativamente la fine del 2015 ad esito di un processo di verifica del funzionamento della Direttiva e di compatibilità della stessa con i prodotti e i gestori non UE condotto dall ESMA. Segue
32 Le principali fasi di applicazione della Direttiva in relazione al passaporto per i gestori non -UE: Ante luglio I gestori non-ue hanno continuato a commercializzare i fondi agli investitori in Europa sulla base delle diverse autorizzazioni previste da ciascuno Stato membro I gestori non-ue sono soggetti ad una limitata applicazione della Direttiva se vogliono commercializzare ad investitori professionali nella UE (relazione annuale, comunicazioni agli investitori e alle Autorità e informazioni in merito alle società in portafoglio) Dall introduzione del passaporto per i fondi non- UE e per i gestori non-ue nel 2015 alla rimozione dei regimi nazionali di collocamento privato nel 2018 o più tardi, i fondi e i gestori non-ue possono optare tra la piena adesione alla Direttiva ovvero la prosecuzione dell uso dei regimi nazionali di collocamento privato. A partire dal In seguito alla rimozione dei regimi nazionali di collocamento privato nel 2018 (o più tardi), l unico modo per commercializzare attivamente ad investitori professionali europei sarà l integrale rispetto della Direttiva. Segue
33 a) esistenza di meccanismi di cooperazione tra le Autorità competenti dello Stato membro di riferimento e le Autorità di vigilanza del paese terzo in cui l AIFM non-ue o l AIF non-ue è stabilito; b) il paese terzo in cui l AIFM non-ue o l AIF non-ue è stabilito non è classificato come paese o territorio non cooperativo dal FATF; c) il paese terzo in cui l AIFM non-ue o l AIF non-ue è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o le azioni dell AIF non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all art. 26 del modello di convenzione fiscale dell OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.
34 La commercializzazione di un AIF presso gli investitori al dettaglio NON è disciplinata dalla Direttiva. La possibilità o meno di commercializzare AIF presso investitori al dettaglio, indipendentemente se in via nazionale o transfrontaliera, così come le regole applicabili è rimessa alla volontà dei singoli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri non possono imporre agli AIF UE stabiliti in un altro Stato membro e commercializzati su base transnazionale prescrizioni aggiuntive o più rigorose rispetto a quelle applicabili agli AIF commercializzati su base nazionale.
35 *Fonte Ernest & Young, dati aggiornati a novembre 2013
36 CASA4FUNDS SA - AIFMD intervento di Margherita Balerna Bommartini Branch Manager
37 Third Party UCITS Management Company Gestori di Fondi basati in ogni parte del mondo Legale & Setup Operativo Timing per la creazione di un Comparto UCITS : circa 6-8 settimane Gestione degli ordini di mercato Dalle 9am alle 6pm CET Distribuzione attiva Contratti con 90 controparti europee già firmati Questi servizi possono essere offerti per i seguenti veicoli di investimento: Vehicoli UCITS (Sicav, FCP) SIF (Specialized investment fund) SICAR Hedge fund Shariah fund
38 Trovare un opportunità in corformità con i cambiamenti normativi
39 Luxembourg Head Office Sylvain Feraud - Managing Director 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Swiss Branch Margherita Balerna Bommartini Branch Manager & Head of Operations Via L.Zuccoli Lugano-Paradiso
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