a sicurezza dei lavoratori è un argomento di stringente attualità e rappresenta una aspettativa sociale L irrinunciabile.

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1 a sicurezza dei lavoratori è un argomento di stringente attualità e rappresenta una aspettativa sociale L irrinunciabile. lla realizzazione di una opera edile concorrono diverse professionalità, e tutte hanno un corrispondente livello di responsabi- A lità, e molteplici adempimenti da espletare. l recente D.Lgs. N. 81 /08 ridisegna tali responsabilità, individua l nuovi strumenti di controllo del processo realizzativo, sino dalla sua concezione e progettazione. Se sei il COMMITTENTE di un opera edile privata ai nuovi compiti da assolvere, H inerenti la sicurezza di coloro che realizzeranno l opera. I l nuovo impianto normativo, ricalcando i principi già contenuti nel D.Lgs. 494/96, ti individua come Promotore e Regista, attivo nella scelta delle imprese e dei professionisti; coloro cioè che contribuiranno, oltre a realizzare l opera per te, ad instaurare e seguire le corrette procedure che garantiscano la sicurezza fisica dei lavoratori. Pagina 2

2 Art. 89. Definizioni Vediamo chi è il COMMITTENTE? B) COMMITTENTE: IL SOGGETTO PER CON- TO DEL QUALE L'INTERA OPERA VIENE REALIZ- ZATA, INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI FRAZIONAMENTI DELLA SUA REALIZZAZIONE. La prima scelta è quella di avvalersi di un responsabile dei lavori Chi è il RESPONSABILE DEI LAVORI? Art. 89. Definizioni C) RESPONSABILE DEI LAVORI: SOGGETTO INCARICATO, DAL COMMITTENTE, DELLA PRO- GETTAZIONE O DEL CONTROLLO DELL'ESECUZIO- NE DELL'OPERA; TALE SOGGETTO COINCIDE CON IL PROGETTISTA PER LA FASE DI PROGET- TAZIONE DELL'OPERA E CON IL DIRETTORE DEI LAVORI PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA. La legislazione indica, in via preferenziale, la scelta del Progettista dell opera, durante la fase di progettazione, ed il Direttore dei lavori, per la fase di esecuzione dell opera. Pagina 3

3 Ma perché la nuova normativa indica la necessità di incaricare un RESPONSABILE DEI LAVORI? on avendo piena conoscenza delle normative, delle procedure, N delle misure di tutela un committente ha molte difficoltà ad o- perare tutte le scelte che gli competono per legge, e la nomina del responsabile dei lavori lo può sollevare da queste incombenze e da alcune responsabilità. lcune responsabilità del Committente, non tutte, sono attribuibili al Responsabile dei Lavori incaricato. In questo caso la nuova A normativa favorisce una maggior consapevolezza tecnica e normativa sulla corretta condotta in sicurezza dei lavori, individuando un soggetto tecnico in grado di gestire l idoneità delle imprese Quali sono le responsabilità del COMMITTENTE Delegate al RESPONSABILE DEI LAVORI? Art. 90. Definizioni : Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NELLA FASE DI PROGETTAZIO- NE DELL'OPERA, ED IN PARTICOLARE AL MOMENTO DELLE SCELTE TECNICHE, NELL'ESE- CUZIONE DEL PROGETTO E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE, SI ATTIENE AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI ALL'ARTICO- LO 15. AL FINE DI PERMETTERE LA PIANIFICAZIONE DELL'ESECUZIONE IN CONDIZIO- NI DI SICUREZZA DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO CHE SI DEVONO SVOLGERE SIMULTANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE TRA LORO, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI PREVEDE NEL PROGETTO LA DURATA DI TALI LAVORI O FASI DI LAVO- RO. 3. NEI CANTIERI IN CUI É PREVISTA LA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEA, IL COMMITTENTE, ANCHE NEI CASI DI COINCIDENZA CON L'IM- PRESA ESECUTRICE, O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, CONTESTUALMENTE ALL'AFFIDA- MENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DESIGNA IL COORDINATORE PER LA PRO- GETTAZIONE. Pagina 4

4 Quali sono i compiti del COMMITTENTE/ RESPONSABILE DEI LAVORI? eve selezionare le imprese dalle quali D vuole ricevere l offerta economica e verificarne la loro idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori che intende affidare loro. Art. 90. Definizioni : Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, ANCHE NEL CASO DI AFFIDA- MENTO DEI LAVORI AD UN'UNICA IMPRESA: a. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTO- NOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MO- DALITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO XVII. NEI CASI DI CUI AL COMMA 11 (CASI IN CUI NON C È IL PERMESSO A COSTRUIRE NDR) IL REQUISITO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE SI CONSIDERA SODDISFATTO MEDIANTE PRESENTA- ZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO E DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, CORREDATO DA AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII; b. CHIEDE ALLE IMPRESE ESECUTRICI UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUN- CE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVI- DENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE IN- FORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DI- CHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ' RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI. NEI CASI DI CUI AL COMMA 11 (CASI IN CUI NON C È IL PERMESSO A COSTRUIRE NDR), IL REQUISITO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE SI CONSIDERA SODDISFATTO MEDIANTE PRE- SENTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COL- LETTIVO APPLICATO; Pagina 5

5 Idoneità Tecnico Professionale Cosa prevede l Allegato XVII del decreto? 1. AI FINI DELLA VERIFICA DELL IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE LE IMPRESE DO- VRANNO ESIBIRE AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI ALMENO: A) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL APPALTO B) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL ARTICOLO 16, COMMA 1, LET- TERA B) O AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 5, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO C) SPECIFICA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROV- VISIONALI D) ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI FORNITI AI LAVORATORI E) NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEGLI INCARICATI DELL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTIN- CENDIO, DI EVACUAZIONE, DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELL EMERGENZA, DEL MEDICO COMPETENTE QUANDO NECESSARIO F) NOMINATIVO (I) DEL (I) RAPPRESENTANTE (I) DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA G) ATTESTATI INERENTI LA FORMAZIONE DELLE SUDDETTE FIGURE E DEI LAVORATORI PREVISTA DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO H) ELENCO DEI LAVORATORI RISULTANTI DAL LIBRO MATRICOLA E RELATIVA IDONEITÀ SANITARIA PREVISTA DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO I) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA L) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DI CUI ALL ART. 14 DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO 2. I LAVORATORI AUTONOMI DOVRANNO ESIBIRE ALMENO: A) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGET- TO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL APPALTO B) SPECIFICA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROV- VISIONALI C) ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE D) ATTESTATI INERENTI LA PROPRIA FORMAZIONE E LA RELATIVA IDONEITÀ SANITARIA PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO E) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Pagina 6

6 Ma quali sono le figure di riferimento del COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI per la progettazione dell opera e per la sua realizzazione: Durante la fase di Progettazione 1 Il Responsabile dei lavori, 2 Il Progettista dell opera e se ci sono più imprese 3 Il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione Durante la fase di Realizzazione 1 Il Responsabile dei lavori, 2 Il Direttore dei lavori e se ci sono più imprese 3 Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione ndividuati i soggetti in grado di eseguire l opera o parti della I stessa che cosa deve fare il Committente o il Responsabile dei lavori da lui incaricato? eve consegnare alle imprese : D 1. il capitolato dei lavori e gli elaborati che fanno parte della progettazione per individuare le quantità e la tipologia dei lavori da effettuare; 2. Il piano della sicurezza e coordinamento nel caso di più imprese, anche non contemporaneamente presenti sul cantiere, per la realizzazione dell opera oggetto dell appalto. Art Obblighi di trasmissione 1. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI TRASMETTE IL PIANO DI SICU- REZZA E DI COORDINAMENTO A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OF- FERTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. Pagina 7

7 Il COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI ha anche compiti di verifica nella fase delle scelte progettuali? Si, e gli derivano da: Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA, ED IN PARTICOLARE AL MOMENTO DELLE SCELTE TECNICHE, NELL'ESECUZIO- NE DEL PROGETTO E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE, SI ATTIENE AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI ALL'ARTICOLO 15. AL FINE DI PERMETTERE LA PIANIFICAZIONE DELL'ESECUZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO CHE SI DEVONO SVOLGERE SIMULTANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE TRA LORO, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI PREVEDE NEL PROGETTO LA DURATA DI TALI LAVORI O FASI DI LAVORO. 2. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NELLA FASE DELLA PROGETTAZIO- NE DELL'OPERA, VALUTA I DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 91, COMMA 1, LETTERE A) E B). Quali sono i doveri del COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI una volta selezionate le imprese? Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori NEL CASO DI CUI AL COMMA 3, IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, PRIMA DELL'AFFI- DAMENTO DEI LAVORI, DESIGNA IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO Pagina 8

8 6. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, QUALORA IN POSSESSO DEI RE- QUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 98, HA FACOLTÀ DI SVOLGERE LE FUNZIONI SIA DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE SIA DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. 7. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI COMUNICA ALLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E QUELLO DEL COORDINATORE PER L'ESE- CUZIONE DEI LAVORI. TALI NOMINATIVI SONO INDICATI NEL CARTELLO DI CANTIERE. Inoltre: Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori C) TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, IL NOMINATIVO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI UNITAMENTE ALLA DOCUMENTA- ZIONE DI CUI ALLE LETTERE A) E B). L'OBBLIGO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI A LAVORATORI AUTONOMI, OVVERO DI LAVORI REALIZ- ZATI DIRETTAMENTE CON PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE SENZA RICORSO ALL'AP- PALTO. IN ASSENZA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ANCHE IN CASO DI VARIAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, L'EFFICACIA DEL TITO- LO ABILITATIVO E' SOSPESA. 10. IN ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTI- COLO 100 O DEL FASCICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 91, COMMA 1, LETTERA B), QUANDO PREVISTI, OPPURE IN ASSENZA DI NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 99, QUANDO PREVISTA, E' SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO. L'ORGANO DI VIGILANZA COMUNICA L'INADEMPIENZA ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE. 11. IN CASO DI LAVORI PRIVATI, LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 3 NON SI APPLICA AI LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE. SI APPLICA IN OGNI CASO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 92, COMMA 2 (NOMINA DEL SOLO COORDINA- TORE ALLA SICUREZZA IN ESECUZIONE CHE REDIGE ANCHE IL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO NDR) Pagina 9

9 Inoltre: Art. 99. Notifica preliminare 1. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, TRASMETTE ALL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTI LA NOTIFICA PRELIMINARE ELABO- RATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO XII, NONCHÉ GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI NEI SEGUENTI CASI: A) CANTIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 3; B) CANTIERI CHE, INIZIALMENTE NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA, RICA- DONO NELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LETTERA A) PER EFFETTO DI VARIANTI SOPRAVVE- NUTE IN CORSO D'OPERA; C) CANTIERI IN CUI OPERA UN'UNICA IMPRESA LA CUI ENTITÀ PRESUNTA DI LAVORO NON SIA INFERIORE A DUECENTO UOMINI-GIORNO. Il COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI ha anche compiti di verifica e controllo nella fase esecutiva dell opera? Si, in particolare a) Sulla scorta delle segnalazioni e delle contestazioni scritte alle imprese ed ai lavoratori autonomi, fornite dal coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva, provvede a sospendere i lavori, ad allontanare i soggetti inadempienti, a risolvere il contratto con le imprese che non rispettino le prescrizioni impartite direttamente e tramite il PSC dallo stesso coordinatore. b) Verifica che il coordinatore svolga i compiti a lui attribuiti e gli derivano da: Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 8. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI HA FACOLTA' DI SOSTITUIRE IN QUALSIASI MOMENTO, ANCHE PERSONALMENTE, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 98, I SOGGETTI DESIGNATI IN ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 4. Pagina 10

10 Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori IL COMMITTENTE E' ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPI- MENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABI- LE DEI LAVORI. IN OGNI CASO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL RE- SPONSABILE DEI LAVORI NON ESONERA IL COMMITTENTE DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 90, 92, COMMA 1, LETTERA E), E 99. Cosa contengono gli articoli segnalati? Art. 90 Obblighi del Committente o responsabile dei lavori Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPE- RA, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: E) SEGNALA AL COMMITTENTE E AL RE- SPONSABILE DEI LAVORI, PREVIA CONTE- STAZIONE SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 94, 95 E 96 E ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI CUI ALL'ARTICOLO 100, E PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI, L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DAL CANTIERE, O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI NON ADOTTI ALCUN PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE, SENZA FORNIRE IDONEA MOTIVAZIONE, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DA' COMUNICAZIONE DELL'INADEMPIENZA ALLA AUSL E ALLA DPL TERRITORIALMENTE COMPETENTI; I n Toscana, la legislazione concorrente individua una forma speciale per la notifica preliminare, un modello è riprodotto nelle pagine seguenti Pagina 11

11 Art. 99 Notifica preliminare Quali sono le Responsabilità a carico del COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI? Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. IL COMMITTENTE È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LA- VORI. IN OGNI CASO IL CONFERIMENTO DELL INCARICO AL RESPONSABILE DEI LAVORI NON ESONERA IL COMMITTENTE DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA VERIFICA DEGLI A- DEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 90, 92, COMMA 1, LETTERA E), E LA DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE, NON ESONERA IL RESPONSABILE DEI LAVORI DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLA VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 91, COMMA 1, E 92, COMMA 1, LETTERE A), B), C) E D). Questo articolo, introdotto dal nuovo testo normativo, si vogliono precisare le responsabilità comunque residue in carico al committente Nota al comma 1: Al committente è comunque attribuita la responsabilità sulla verifica dell operato del Responsabile dei lavori a svolgere correttamente gli obblighi a lui attribuiti (art. 90) e soprattutto a verificare che il Responsabile dei Lavori dimostri la dovuta sollecitudine ad agire nei confronti delle imprese esecutrici su segnalazione fatta dal coordinatore in fase esecutiva (art. 92 comma 1, lettera E). Ha la responsabilità nel verificare la trasmissione della Notifica Preliminare agli organi preposti (art. 99) Nota al comma 2: Obblighi di verifica dell operato del Coordinatore in fase di progetto (art. 91) Obblighi di verifica dell operato del Coordinatore in fase esecutiva (art. 92) C Quali sono le Responsabilità Residue conseguenti alla nomina del Responsabile dei lavori? on la designazione del Responsabile dei Lavori al committente rimane solo la responsabilità di vigilare che questi svolga i compiti a lui assegnati per legge Pagina 12

12 Quali sono le sanzioni a carico del COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI? Art Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI SONO PUNITI: A) CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA A EURO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 90, COMMI 1, SECON- DO PERIODO, 3, 4 E 5; (mancata pianificazione, mancata nomina coordinatori) B) CON L'ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L'AMMENDA DA A EURO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 90, COMMA 9, LETTERA A); (mancata verifica idoneità tecnico professionale dell impresa) C) CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA A EURO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 101, CO.1, PRIMO PERIODO; (mancata trasmissione piano della sicurezza in fase di offerta) D) CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA A EURO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 90, CO.9, LETTERA C). (mancata trasmissione dichiarazioni dell impresa all autorità concedente il titolo a costruire) Quali le possibili conseguenze dirette, oltre alle Sanzioni? a mancanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo, della Notifi- L ca Preliminare porta alla sospensione del titolo a costruire, tramite la segnalazione dei servizi ispettivi alla Autorità concedente il titolo stesso. CANTIERE SOSPESO Pagina 13

13 Quali sono i principi e le misure generali di tutela a cui si deve attenere il COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere? Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. LE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO SONO: A) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA; B) LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE, MIRATA AD UN COMPLESSO CHE INTEGRI IN MODO COERENTE NELLA PREVENZIONE LE CONDIZIONI TECNICHE PRODUTTIVE DELL AZIENDA NONCHÉ L INFLUENZA DEI FATTORI DELL AMBIENTE E DELL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO; C) L ELIMINAZIONE DEI RISCHI E, OVE CIÒ NON SIA POSSIBILE, LA LORO RIDUZIONE AL MINIMO IN RELAZIONE ALLE CONOSCENZE ACQUISITE IN BASE AL PROGRESSO TECNICO; D) IL RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI NELL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, NELLA CONCEZIONE DEI POSTI DI LAVORO, NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE E NELLA DEFI- NIZIONE DEI METODI DI LAVORO E PRODUZIONE, IN PARTICOLARE AL FINE DI RIDURRE GLI EFFETTI SULLA SALUTE DEL LAVORO MONOTONO E DI QUELLO RIPETITIVO; E) LA RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE; F) LA SOSTITUZIONE DI CIÒ CHE È PERICOLOSO CON CIÒ CHE NON LO È, O È MENO PERICOLOSO; G) LA LIMITAZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEI LAVORATORI CHE SONO, O CHE POSSO- NO ESSERE, ESPOSTI AL RISCHIO; H) L UTILIZZO LIMITATO DEGLI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI SUI LUOGHI DI LAVORO; I) LA PRIORITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO ALLE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; L) IL CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI; M) L ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALL ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER MOTIVI SANITARI INERENTI LA SUA PERSONA E L ADIBIZIONE, OVE POSSIBILE, AD ALTRA MAN- SIONE; N)L INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I LAVORATORI; O) L INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER DIRIGENTI E I PREPOSTI; P) L INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA; Q) L ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI; Pagina 14

14 R) LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI; S) LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA; T) LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA, ANCHE ATTRAVERSO L ADOZIONE DI CODICI DI CONDOTTA E DI BUONE PRASSI; U) LE MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO, DI LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIA- TO; V)L USO DI SEGNALI DI AVVERTIMENTO E DI SICUREZZA; Z) LA REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI, ATTREZZATURE, IMPIANTI, CON PARTI- COLARE RIGUARDO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN CONFORMITÀ ALLA INDICAZIONE DEI FABBRICANTI. 2. LE MISURE RELATIVE ALLA SICUREZZA, ALL IGIENE ED ALLA SALUTE DURANTE IL LAVORO NON DEVONO IN NESSUN CASO COMPORTARE ONERI FINANZIARI PER I LA- VORATORI. Conclusioni L a nuova normativa individua come momento rilevante per la futura sicurezza del cantiere sia quella iniziale della progettazione sia quella successiva della scelta delle imprese. Risulta fondamentale in questo processo il ruolo di un Responsabile dei Lavori "tecnico" che per conto del committente possa valutare l'idoneità delle imprese e svolgere quelle comunicazioni obbligatorie agli organi preposti, oltre a verificare l operato delle varie figure coinvolte. Per questo motivo, a tutela dello stesso committente, è sempre consigliabile che via sia un affidamento in forma scritta dei compiti affidati al professionista tecnico Responsabile dei Lavori Pagina 15

15 NOTIFICA PRELIMINARE (Art. 99 ed All. XII del D. Lgs. N. 81 del ed Art. 3 co.2 della LRT n. 64/2003 contenuto nella L. R. T. n 1/2005) Direzione Provinciale del Lavoro di Via Azienda Sanitaria Locale n. zona di Via Il sottoscritto: Cognome Nome Codice fiscale Residente nel comune di CAP (Prov. ) Via/ P. zza n. Nella sua qualità di: [ ] Committente [ ] Responsabile dei Lavori Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti; dichiara Che il piano di sicurezza e coordinamento, ex art. 100 del D. Lgs. N. 81 del è stato redatto da un professionista abilitato e messo a disposizione delle imprese; Che la presente notifica preliminare è redatta in ossequio all art. 99 ed Allegato XII del D. Lgs. DATI DEL CANTIERE Data della notifica Indirizzo del cantiere FIGURE RESPONSABILI Committente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) Responsabile dei Lavori (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) OPERA DA REALIZZARE Natura dell Opera Data presunta inizio lavori Durata presunta dei lavori N massimo presunto di lavoratori sul cantiere N previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere Ammontare complessivo presunto dei lavori IMPRESE GIÀ SELEZIONATE Ragione Sociale Indirizzo Codice fiscale o partita iva Pagina 16

16 Associazione Sicurezza cantieri Contributi: ASC associazione sicurezza cantieri Roberto Angioni Dino Rondina Pagina

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