11 dicembre 2008 Dott. Comm. Giorgio Gentili

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "11 dicembre 2008 Dott. Comm. Giorgio Gentili"

Transcript

1 !!"! 1

2 REVISIONE EX D.LGS. 220/02 Dal primo gennaio 2005 è in vigore il Decreto del Ministro delle Attività Produttive che disciplina la revisione delle società cooperative e loro consorzi. La revisione cooperativa ha i seguenti scopi: fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile: la natura mutualistica dell'ente, la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. 2

3 REVISIONE EX D.LGS. 220/02 (2) La revisione: viene condotta da: revisori incaricati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop) per le cooperative aderenti a tali strutture, dal Ministero per le cooperative non associate deve concludersi entro 90 giorni dall inizio della stessa. 3

4 Verbale e provvedimenti I risultati di tale procedura devono risultare da apposito verbale. Nel caso in cui il revisore abbia rilevato irregolarità sanabili da parte della cooperativa, provvede ad irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo lasso di tempo (dai 30 ai 90 giorni). In alcuni casi può essere richiesta l adozione nei confronti della cooperativa dei seguenti provvedimenti: gestione commissariale, scioglimento per atto d autorità, sostituzione dei liquidatori, cancellazione dal Registro delle Imprese, liquidazione coatta amministrativa. 4

5 Revisione annuale o biennale La revisione può essere ANNUALE o BIENNALE La revisione è annuale per: le cooperative che hanno partecipazioni di controllo in Srl; le cooperative sociali; le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all Albo di cui all art. 13 della L. 59/92. le cooperative che hanno un fatturato superiore a Euro ,08; le cooperative assoggettate a certificazione obbligatoria, Le cooperative non possono essere soggette ad ispezione ordinaria nei primi 12 mesi dalla costituzione. 5

6 Organizzazione della presentazione Gli argomenti di seguito trattati riguardano: gli aspetti che principalmente vengono controllati nella vigilanza prevista dal D.Lgs. 220/02; inoltre, gli elementi che, a prescindere della revisione, devono essere presi in considerazione dall Organo amministrativo delle società cooperative per una corretta gestione degli stessi enti, Non sono state riportate le domande del verbale di revisione ma il corretto comportamento che deve tenere la cooperativa per non incorrere in diffida o provvedimenti. 6

7 Denominazione della cooperativa 7 La denominazione sociale deve contenere la dicitura "società cooperativa. Qualora la revisione riguardi una cooperativa sociale è necessario che la ragione sociale contenga l indicazione: cooperativa sociale Le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto pertanto non è necessario inserire nella ragione sociale la dicitura ONLUS. Qualora la cooperativa abbia le caratteristiche di impresa sociale è obbligatorio l uso della locuzione impresa sociale. Se l ente svolge esclusivamente un attività agricola di cui all art c.c. ed è in possesso dei requisiti previsti per la definizione di imprenditore agricolo professionale deve contenere nella denominazione sociale l indicazione di società agricola, Qualora la cooperativa sia in liquidazione, la denominazione sociale deve riportare l indicazione società in liquidazione. Non è necessario che la denominazione contenga la dicitura a responsabilità limitata.

8 Termine della società E possibile costituire cooperative a tempo indeterminato. Si ritiene che per durata a tempo determinato della società debba intendersi una durata accettabile e non lunga quanto la vita lavorativa di un socio. (Es.: una durata ammissibile può essere pari a 15, massimo 20 anni) 8 Qualora sia prevista una durata superiore a tale termine potrebbe essere ritenuta dalla giurisprudenza equiparabile ad una società a tempo indeterminato: con la conseguenza della presenza del diritto di recesso da parte dei soci.

9 Albo società cooperative L Albo delle società cooperative sostituisce i Registri Prefettizi. E tenuto e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico il quale si avvale degli uffici delle Camere di commercio per la raccolta dei documenti. Si compone di due sezioni: sezione per gli enti cooperativi a mutualità prevalente. Vi sono le seguenti sottosezioni: le cooperative a mutualità prevalente di diritto, le cooperative rientranti nei regimi derogatori al requisito della prevalenza, le banche popolari e di credito cooperativo. sezione per gli enti cosiddetti diversi da quelli a mutualità prevalente. Le cooperative oltre alla sezione dovranno indicare la categoria di appartenenza; 9 Le cooperative sociali oltre ad indicare come categoria primaria di iscrizione quella di cooperative sociali, dovranno indicare una ulteriore categoria di iscrizione.

10 Categorie 10 Vengono elencate di seguito le principali categorie sulla base dell attività posta in essere: COOPERATIVE di CONSUMO COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO COOPERATIVE AGRICOLE COOPERATIVE DI EDILIZIA PER ABITAZIONI COOPERATIVE di TRASPORTO COOPERATIVE per la PESCA COOPERATIVE MISTE (es.:culturali, servizio, terziario, etc.) COOPERATIVE SOCIALI tipo A); tipo B)

11 Art c.c. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico : Società: un impresa formata da più persone fisiche e giuridiche, Capitale Variabile Scopo mutualistico 11

12 MUTUALITA INTERNA E ESTERNA Mutualità Interna La finalità: non è il profitto, ma è realizzare gli scambi mutualistici con i soci: in modo che in cooperativa si realizzino per i soci condizioni migliori (remunerazione del lavoro, prezzo, etc) di quelle ottenibili sul mercato da ogni singolo socio in forma individuale. Mutualità Esterna Scopo che: trascende gli interessi immediati dei soci, si pone in diretta relazione con fini di pubblica utilità. 12 Un genere societario unico (la società cooperativa) con una suddivisione in due sottocategorie: Le cooperative a mutualità prevalente, Le cooperative a mutualità non prevalente

13 COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE Una cooperativa è definita a mutualità prevalente (art.2512) se: l attività è svolta in prevalenza con soci (consumo ed utenza); le prestazioni di lavoro sono fornite prevalentemente da soci (produzione e lavoro); l apporto di beni e servizi è fornito prevalentemente da soci (conferimento). 13

14 Criteri gestionali per le cooperative a mutualità prevalente (art c.c.) Occorre avere: ricavi vendite verso soci > 50% ricavi totali; costo del lavoro soci > 50% costo lavoro totale; costo per beni o servizi conferiti dai soci > 50% costo dei beni e servizi complessivamente acquistati dalla cooperativa; Attività con i terzi. L atto costitutivo può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. In caso contrario non potrà svolgere l attività con soggetti terzi. 14

15 INDICI DI MUTUALITA articolo 2513 c.c. 15

16 Clausole delle cooperative a mutualità prevalente (art c.c.) Le cooperative a mutualità prevalente dovranno inserire nel proprio Statuto le seguenti clausole: Divieto di distribuire dividendi in maniera superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti % rispetto la capitale effettivamente versato; Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 16 Sono elementi essenziali dello statuto delle cooperative a mutualità prevalente. In caso di loro mancanza l ente sarebbe definito come cooperativa non a mutualità prevalente.

17 PERDITA DELLA MUTUALITA PREVALENTE Le cooperative a mutualità prevalente, perdono la relativa qualifica quando (art octies): sono modificate le clausole mutualistiche previste dall art. 2514; oppure per due esercizi consecutivi non si rispettano le condizioni di prevalenza. 17

18 Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: conseguenze Se la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. deve essere redatto un bilancio straordinario al fine di valutare il valore effettivo dell attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili; tale bilancio dovrà essere verificato senza rilievi da una società di revisione. La decorrenza dell obbligo di redazione di tale bilancio va individuata con riferimento al momento temporale in cui risultano definitivamente determinati i valori di cui all art c.c.. 18

19 Adempimenti afferenti il bilancio straordinario Accertamento della perdita della prevalenza da parte del Consiglio di amministrazione Approvazione bilancio d esercizio da parte dell assemblea e presa d atto della perdita della prevalenza Incarico di redazione perizia di stima Redazione da parte del Consiglio di amministrazione del bilancio straordinario d esercizio Parere del revisore esterno Incarico a società di revisione esterna per la verifica senza rilievi del bilancio straordinario Convocazione dell assemblea ordinaria per l approvazione del bilancio straordinario Notifica del bilancio straordinario al Ministero dello Sviluppo Economico 19

20 Ripartizione dei dividendi tra i soci per le coop a mutualità non prevalente 20 Per le cooperative a mutualità non prevalente, l art quinques prevede la limitazione nella distribuzione dei dividendi (anche se non soggette al vincolo previsto dall art 2514 c.c.): Si può procedere: alla distribuzione dei dividendi, all assegnazione ai soci di riserve divisibili: se previsto dallo statuto, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

21 #$#%!!"! 21

22 Cooperative a mutualità prevalente di diritto Cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/91 Le cooperative per il commercio equo e solidale vendita, effettuata anche con l impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente: da imprese di Stati in via di sviluppo, da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge n. 381/91, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalla normali fluttuazioni delle condizioni di mercato D.M. 30 dicembre 2005) Le cooperative di consumo dei comuni montani con meno di abitanti Cooperative finanziarie di cui alla legge n. 49 del

23 DEROGHE PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Non rileva il costo del lavoro di quanti, non soci, siano assunti in cooperativa in forza di legge, come nel caso delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, Non rileva il costo del lavoro di quanti, non soci, siano assunti in cooperativa in forza di contratto collettivo o di convenzione con la pubblica amministrazione, come nel caso delle clausole dei contratti collettivi che per il cambio di gestione negli appalti pubblici prevedono l obbligo di assunzione da parte dell impresa subentrante dei lavoratori dipendenti dell impresa uscente Non deve computarsi nel complessivo costo del lavoro in cooperativa quello riferibile a quanti per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio 23 Deve escludersi il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana

24 Cooperative elettriche e agricole di allevamento COOPERATIVE ELETTRICHE Tra i ricavi non si computano i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti. COOPERATIVE AGRICOLE: DI ALLEVAMENTO La cooperativa è qualificata a mutualità prevalente qualora dai terreni dei soci e delle cooperative è ottenibile almeno un quarto dei mangimi necessari per l allevamento stesso. 24 DI CONDUZIONE La cooperativa è qualificata a mutualità prevalente se l estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa

25 Consorzi e calamità naturali CONSORZI E COOPERATIVE DI SECONDO GRADO I ricavi provenienti dalle persone fisiche socie delle cooperative associate possono essere assimilati ai ricavi delle cooperative associate CALAMITA NATURALI In conseguenza di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, il decreto ha previsto una sospensione del decorso del biennio di riferimento per l accertamento della condizione oggettiva di prevalenza di cui all articolo 2513 c.c. fino alla cessazione degli effetti degli eventi medesimi. 25

26 Cooperative giornalistiche, di editori ed enti di formazione COOPERATIVE GIORNALISTICHE Non si computa il costo del lavoro dei soggetti non soci con i quali la cooperativa instaura, nei limiti ed alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale. COOPERATIVE DI EDITORI che gestiscono agenzie giornalistiche Sono assimilati ai ricavi provenienti dai soci quelli derivanti da servizi di informazione resi alle pubbliche amministrazioni qualora il corrispettivo pattuito sia determinato in misura pari ai costi sostenuti Sono assimilati ai ricavi provenienti dai soci quelli derivanti dalla vendita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei prodotti editoriali e servizi di informazione di cui all articolo 55, comma 24 legge n. 449 del ENTI DI FORMAZIONE I finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi non si computano ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica.

27 Deroghe della Circolare MAP gennaio 2006 COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE: La valutazione sulla sussistenza o meno di mutualità prevalente deve essere riferita allo status rilevabile al momento della delibera dell assemblea straordinaria di liquidazione o al momento della emanazione del decreto ministeriale che dispone lo scioglimento d ufficio o la liquidazione coatta amministrativa COOPERATIVE DI ABITAZIONE: Le cooperative edilizie di abitazione che ancora non hanno dato origine ad alcuna attività connessa con la realizzazione dei fabbricati da assegnare ai soci, si rileva come l unica attività realizzata possa consistere nella ripartizione fra i soci dei costi generali della cooperativa (contributi annuali alla camera di commercio, spese amministrative per il deposito dei bilanci, ecc), con la conseguenza che tali importi registrati per competenza verranno a rappresentare ricavi maturati nei confronti dei soci e come tali rilevanti ai fini dei più volte citati parametri oggettivi di cui all articolo 2513 c.c.. 27

28 !! &' ()**!!)!!"! 28

29 Riserva legale e fondi mutualistici Deve essere previsto dallo statuto e rispettato l obbligo: della destinazione al fondo di riserva legale di almeno il 30% degli utili netti annuali. della devoluzione di una una quota pari al 3% degli utili conseguiti, ai Fondi mutualistici entro 60 giorni dall approvazione del bilancio. 29

30 Ristorni Definito come la redistribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato nello scambio con la cooperativa, effettuato sulla base di criteri qualitativi e quantitativi Può consistere in una integrazione dei salari (massimo 30% dei trattamenti retributivi complessivi) in un rimborso di costi, in un aumento di ricavi dell attività svolta al socio Può essere erogato in forma liquida, mediante aumento del capitale sociale, mediante emissione di strumenti finanziari. 30

31 Ristorni L atto costitutivo deve determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Il ristorno è dato dall avanzo di gestione generato elusivamente dai rapporti di scambio con i soci. Dall avanzo di gestione complessivo si ricava l avanzo mutualistico individuando quale parte del medesimo avanzo complessivo è relativa all attività svolta con i soci. 31 Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all attività svolta con i soci.

32 Regolamenti interni Disciplinano alcuni aspetti della vita cooperativa, le modalità di attuazione dello scambio mutualistico. Esempi: regolamento per i ristorni, regolamento per la raccolta del prestito sociale, regolamento per lo svolgimento delle assemblee, regolamento socio lavoratore ex L.142/01, etc. 32 I Regolamenti Interni devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall Assemblea dei soci ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

33 Legge n.142/2001 Regolamento del Socio lavoratore Le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio devono dotarsi di un regolamento che definisca: la regolamentazione, l'organizzazione del lavoro dei soci. Il regolamento deve: essere conforme alla normativa del socio lavoratore, individuare il contratto applicato. 33

34 )(!!+!!"! 34

35 Ammissione e recesso dei soci 35 L ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell interessato. La delibera di ammissione deve essere comunicata all interessato e annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Gli amministratori hanno l obbligo di motivare l eventuale diniego all interessato entro 60 giorni. L aspirante socio può, entro i successivi 60 giorni, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l assemblea. Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all ammissione di nuovi soci. Il socio può recedere dalla cooperativa: nei casi previsti dalla legge; nei casi previsti dall atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

36 Socio in prova Lo statuto può prevedere la figura del socio in prova. Obiettivo di tale categoria speciale è: la formazione professionale del nuovo socio; l inserimento graduale nell impresa. Lo statuto deve prevedere i diritti e gli obblighi dei soci in prova: Ristorno (può essere limitato il diritto ma non escluso), voto in assemblea (puo essere limitato a: ristorno o approvazione bilancio). 36 Il loro numero non può essere superiore ad 1/3 dei soci cooperatori.

37 Numero dei soci Numero dei soci della cooperativa Pari almeno a 9 Pari a 3 a condizione che i soci siano Persone fisiche la coop adotti le norme della srl Se il numero dei soci scende al di sotto del minimo previsto occorre procedere al reintegro entro 1 anno, al fine di evitare la liquidazione. 37

38 Norme sulle Srl o sulle Spa Alle cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Spa. Le norme sulle Srl, in quanto compatibili, si applicano se vi è un espressa previsione nell atto costitutivo. Possono essere applicate le norme sulle srl a condizione che: Le 2 condizioni sono alternative. Le norme sulle Srl sono, quindi, applicabili se: 38 - i soci cooperatori siano fino a 19 ovvero - l attivo dello stato patrimoniale non sia superiore a ,00 - La coop ha più di 19 soci, ma un attivo patrimoniale inferiore a ,00; - La coop ha meno di 20 soci, ma attivo patrimoniale superiore a ,00

39 In sintesi Numero dei soci Da 3 a 8 persone fisiche norme SRL Da 9 a 19 persone fisiche o giuridiche norme SRL o SPA > 19 soci persone fisiche o giuridiche fino a 1 milione di ATTIVO Stato patrimoniale norme SRL o SPA > 19 soci persone fisiche o giuridiche > a 1 milione di ATTIVO Stato patrimoniale norme SPA 39

40 ,! ) -)."*(!!"! 40

41 Indicazioni da riportare nel bilancio e nelle relazioni delle cooperative Obblighi di illustrazione e di dimostrazione, da fornire nei documenti costituenti il bilancio di esercizio e le relazioni che lo corredano: informazioni in merito: alla documentazione del rispetto della condizione di prevalenza dell attività svolta nei confronti dei soci, ai criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società. Obbligo di illustrare le ragioni delle scelte riguardanti l ammissione di nuovi soci. Informazioni sull eventuale prestito soci. 41 I dati del bilancio attestanti lo svolgimento dell attività mutualistica nei confronti dei soci dovranno essere indicati, dalle cooperative a mutualità prevalente, anche nel modello C17 che accompagna il deposito del bilancio al Registro delle Imprese. Indicazione negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all albo nella sezione a mutualità prevalente.

42 Consiglio di amministrazione 42 Possono essere membri dell organo amministratore anche non soci, ma la maggioranza deve comunque essere composta da: soci cooperatori, persone indicate dalle persone giuridiche socie. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici: se previsto dallo statuto, la maggioranza degli amministratori deve risultare comunque nominata dall Assemblea. In capo agli amministratori vi è l obbligo di documentare contabilmente, la condizione di prevalenza: non vi è l obbligo di tenere una contabilità separata in capo alle cooperative a mutualità prevalente che operano anche con i terzi, si ritiene sufficiente che le cooperative siano in grado di dimostrare l incidenza percentuale dell attività svolta con i soci rispetto al totale dell attività.

43 Capitale sociale e patrimonio netto Il capitale sociale di una cooperativa può essere diviso in quote o in azioni. La perdita dell intero patrimonio netto costituisce motivo di scioglimento della società. Nella cooperativa con patrimonio netto negativo viene meno lo schermo giuridico della responsabilità limitata: pertanto gli amministratori rispondono personalmente e illimitatamente degli atti di gestione che pongono in essere. 43

44 Finanziamento da soci Condizioni per non configurare raccolta di risparmio tra il pubblico: Previsione nello statuto sociale. Divieto di raccolta con strumenti a vista. Indicazione delle condizioni nei regolamenti delle cooperative. Informazione in nota integrativa. Cooperative con non meno di 50 soci Ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve essere superiore al triplo del patrimonio risultante dall ultimo bilancio. Possibilità di elevare il predetto limite fino al quintuplo del patrimonio se il complesso dei prestiti sia assistito in misura almeno pari al 30% da garanzia rilasciata da soggetti vigilati Il mancato rispetto delle norme evidenziate può comportare, in capo al legale rappresentate della cooperativa, l applicazione di sanzioni penali. 44 In particolare vi è la sanzione penale, nelle cooperative con più di 50 soci, nel caso di mancato rispetto del rapporto patrimoniale tra finanziamento complessivo e patrimonio netto.

45 Contributo di revisione Per il calcolo del contributo, i parametri di riferimento sono rappresentati dal: numero dei soci, capitale sociale sottoscritto, valore della produzione di cui alla lettera A del conto economico. L ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre dell anno precedente al biennio di riferimento. Gli enti cooperativi che deliberano lo scioglimento entro la data di scadenza del contributo, possono versare solo il contributo minimo. 45 In caso di ritardato, omesso o parziale versamento del contributo è applicata una sanzione e gli interessi legali maturati nel periodo.

46 Contributo di revisione (2) Il contributo di revisione è aumentato del 30% per le cooperative sociali. Il contributo per le cooperative soggette a ispezione ordinaria annuale è aumentato del 50% nei seguenti casi: cooperativa o consorzio con un fatturato superiore ad euro ,08; cooperativa o consorzio che detiene una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata; cooperativa edilizia di abitazione iscritta all albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione o dei loro consorzi, ai sensi dell art. 13 della Legge n. 59/92; cooperative soggette a certificazione di bilancio, ovvero cooperative che abbiano alternativamente i seguenti valori: un valore della produzione superiore ad euro ; delle riserve indivisibili minime di euro prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori ad euro ; detenzione di partecipazioni di controllo in società per azioni. 46

47 ./.!((!-!!"! 47

48 SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE SOCIALI Sottocategoria della cooperativa sociale Le cooperative sociali, qualificate a mutualità prevalente di diritto dovranno iscriversi nella sezione cooperativa a mutualità prevalente di diritto nell Albo delle società cooperative ed indicare una ulteriore categoria di iscrizione. La denominazione sociale deve contenere l indicazione società cooperativa sociale. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate in campo: agricolo, industriale, commerciale, di servizio Lo statuto può prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente: I soci volontari devono essere iscritti in un apposita sezione del libro soci. Ai sensi dell art. 2 della legge 381/91 il numero dei soci volontari non deve superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 48

49 Cooperative sociali: Categorie dei soggetti svantaggiati Le categorie dei soggetti svantaggiati devono rientrare tra quelle previste dall art. 4 della legge 381/91. Sono considerate persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. La soglia minima di invalidità è del 45%. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. 49

50 SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI Le cooperative edilizie di abitazione possono essere a proprietà divisa o a proprietà indivisa: Nelle cooperative a proprietà divisa il socio acquista la piena proprietà dell unità immobiliare. Nelle cooperative a proprietà indivisa il socio non acquista la proprietà dell immobile, ma solo un diritto d uso dell alloggio a lui assegnato. 50 Albo di cui all art. 13 della legge n. 59/92. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi. Si possono iscrivere in tale Albo le società cooperative edilizie di abitazione con almeno 18 soci e i loro consorzi. Tutti i soci abbiano sottoscritto e versato la quota sociale non inferiore a euro 258,23. Tali enti devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che documenti l'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Assoggettati ad ispezione annuale.

51 00$!!"! 51

52 Gestione commissariale Scioglimento per atto dell autorità La gestione commissariale. Ha quale presupposto l'irregolare funzionamento della società cooperativa addebitabile agli amministratori. In tale caso l autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione dell ente cooperativo ad un commissario liquidatore. Scioglimento per atto dell autorità. E previsto lo scioglimento coattivo dell ente cooperativo per l ente cooperativo che: non più in grado di raggiungere gli scopi sociali, non abbia compiuto atti di gestione, non depositato il bilancio d esercizio per due anni consecutivi. 52 Il commissario liquidatore viene nominato nelle procedure di scioglimento per atto d autorità se il totale dell attivo patrimoniale, composto esclusivamente da poste di natura mobiliare, dell ultimo bilancio approvato risulti almeno pari a euro ,00.

53 Sostituzione dei liquidatori, Cancellazione dal Registro delle Imprese, Liquidazione coatta amministrativa, Diffida Sostituzione dei liquidatori. Può essere richiesta la sostituzione del liquidatore nel caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell ente cooperativo. Cancellazione dal Registro delle Imprese. E prevista la cancellazione dal Registro delle Imprese per gli enti cooperativi in liquidazione volontaria che non hanno depositato i bilanci d esercizio relativi agli ultimi cinque anni. Liquidazione coatta amministrativa E prevista, quale conseguenza della insolvenza degli enti cooperativi, la possibilità che l Autorità di vigilanza, su richiesta del revisore, disponi la liquidazione coatta amministrativa. 53 Diffida. Può essere irrogata una diffida ad eliminare, entro un determinato termine, le irregolarità rilevate.

54 ..%1.#%.%#%..%,!!"! 54

55 Certificazione di bilancio Devono assoggettarsi a certificazione annuale gli enti cooperativi ed i loro consorzi che superano anche solo uno dei seguenti parametri: valore della produzione superiore a di euro; riserve indivisibili superiori a di euro; prestiti (o conferimenti) da soci finanziatori superiori a di euro; partecipazioni di controllo in società per azioni. Per prassi l obbligo della certificazione: decorre dall esercizio successivo a quello in cui si raggiungono i parametri, decade nello stesso esercizio in cui i parametri scendono al di sotto dei previsti valori. 55

56 Il collegio sindacale e il controllo contabile Scelta, in base ai propri parametri, della normativa di riferimento: cooperativa con norme della srl, cooperativa con norme della spa. 56 Verifica del superamento dei limiti di obbligatorietà previsti dall art c.c.: se la cooperativa ha un capitale minimo pari a ; se la cooperativa per 2 esercizi consecutivi supera 2 dei seguenti tre limiti (art bis c.c.): totale attivo stato patrimoniale: , ricavi delle vendite e delle prestazioni: , dipendenti occupati in media durante l esercizio: 50 unità. se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

57 Nomina obbligatoria del collegio sindacale Obbligatorietà del collegio sindacale 57 Per previsione statutaria Se il capitale sociale è pari almeno a ,00 euro Se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi Se per 2 esercizi consecutivi sono stati superati 2 limiti indicati dall art bis c.c. relativi al Bilancio in forma abbreviata

58 Il collegio sindacale e controllo contabile Possibilità: 1. Non superamento (non vi è l obbligo del collegio sindacale): Coop srl: nessun obbligo Coop spa: obbligo comunque del controllo contabile Superamento (obbligo del collegio sindacale): Coop srl: alternativa Collegio sindacale con funzioni controllo contabile (tutti revisori); Collegio sindacale senza funzioni controllo contabile e revisore contabile esterno. Coop spa: alternativa Collegio sindacale con funzioni controllo contabile (tutti revisori); Collegio sindacale senza funzioni controllo contabile e revisore 11 dicembre contabile 2008esterno. Dott. Comm. Giorgio Gentili

59 IL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni e ha il compito di vigilare: sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Poteri del Collegio sindacale: Ispezioni e controlli della cooperativa Acquisizione dati sulla gestione domandandoli agli amministratori Assistono alle riunioni dell assemblea e dell Organo amministrativo Potere di convocare l assemblea (in caso di inerzia dell Organo amministrativo o per il verificarsi di fatti censurabili di rilevante gravità). I sindaci decadono dall incarico se non partecipano, senza giustificato motivo, a 2 riunioni del collegio. 59 Ineleggibilità dalla carica di Sindaco prevista dall art c.c.

60 Collegio sindacale: particolarità nelle cooperative Relazione sul carattere mutualistico della cooperativa Il Collegio sindacale nella relazione al bilancio devono riferire sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico evidenziando: il tipo di scambio o scambi mutualistici, l attività svolta e la sua attitudine a garantire il vantaggio mutualistico ai soci. I Sindaci inoltre dovranno condividere, nella loro relazione, la documentazione della condizione di prevalenza espressa dagli Amministratori nella nota integrativa ex art c.c. 60

61 Collegio Sindacale: composizione e controllo contabile Il Collegio Sindacale deve essere composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti: tra questi almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o docenti universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche. 61 A norma dell art 2477 c.c. nelle società cooperative: 1. che fanno riferimento alle norme sulle Srl, 2. che hanno l obbligo del Collegio sindacale, 3. se lo statuto non prevede diversamente, il controllo contabile deve essere effettuato dal medesimo Collegio. In questo caso tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

62 Controllo contabile Funzioni di controllo contabile: la verifica: della regolare tenuta della contabilità, della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. la verifica della corrispondenza del bilancio d esercizio e dell eventuale bilancio consolidato: alle scritture contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle relative norme. dare un giudizio sul bilancio d esercizio e sul consolidato. 62 Chi effettua il controllo contabile deve: durante l esercizio, svolgere delle verifiche con periodicità almeno trimestrale; a chiusura del bilancio deve: riferire sulla corrispondenza dello stesso alle scritture contabili, esprimere un giudizio attraverso la relazione sul bilancio.

63 Controllo contabile (2) L incarico alla società di revisione o al revisore viene conferito dall assemblea ordinaria, sentito il parere del collegio sindacale. La durata del rapporto è fissata in tre anni ed è rinnovabile; Il revisore può essere revocato, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa. 63 Non possono essere incaricati del controllo contabile: i sindaci della società controllante, I sindaci delle società controllate, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste: Dal c.1 dell art 2399 c.c., dallo statuto sociale.

64 Organo di controllo contabile nelle coop con norme della Spa L art bis c.c. prevede che nelle società cooperative che adottano le norme delle Spa, il controllo contabile sia esercitato da: un revisore contabile, da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il controllo contabile e' esercitato da una società di revisione. 64 Le società che: non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, possono prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da tutti revisori contabili.

65 GRAZIE PER L ATTENZIONE 65 gentili@studiofdz.com

STATUTO EDIZIONE 2014/2015

STATUTO EDIZIONE 2014/2015 STATUTO EDIZIONE 2014/2015 6 Lo statuto è la legge della coo perativa e rappresenta una sorta di contratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in modo dettagliato le regole cui deve attenersi

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Rappresentazione in bilancio dei parametri di prevalenza

Rappresentazione in bilancio dei parametri di prevalenza Rappresentazione in bilancio dei parametri di prevalenza 1. Requisiti Requisiti di mutualità prevalente 2. Rappresentazione in bilancio 3. Adeguamenti contabili e rappresentazione in bilancio 4. Valutazione

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative

Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative Tutto quello che c è da sapere sulle società cooperative lo scopo mutualistico cioè non perseguono (o non dovrebbero perseguire) il lucro o profitto come tutte le altre società/imprese, ma hanno l obiettivo

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Nuovi obblighi di comunicazione per le società cooperative

Nuovi obblighi di comunicazione per le società cooperative Nuovi obblighi di comunicazione per le società cooperative In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO L Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Premesso che La BCC ispira la propria attività ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

L amministrazione ed il controllo nelle società quotate

L amministrazione ed il controllo nelle società quotate L amministrazione ed il controllo nelle società quotate a cura di Anita Mauro a cura del Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 Fonti della disciplina delle società quotate Norme del C.C.

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Primi passi per la costituzione di una Associazione

Primi passi per la costituzione di una Associazione Quali sono gli adempimenti iniziali per la costituzione di una Odv o di una Aps? - Stipula dello statuto e dell atto costitutivo - Apertura del codice fiscale - Modello EAS (leggi sezione dedicata) Che

Dettagli

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

Decreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,

Dettagli

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi.

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. 1) La destinazione dell utile: a) aspetti normativi L art. 2364, comma 2, c.c. dispone che L assemblea ordinaria deve essere convocata

Dettagli

D A N I E L A C E R V I R E S P O N S A B I L E U F F I C I O E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O L E G A C O O P R E G G I O E M I L I A

D A N I E L A C E R V I R E S P O N S A B I L E U F F I C I O E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O L E G A C O O P R E G G I O E M I L I A E LEMENTI D ISTINTIVI E FONDANTI D ELLA S OCIETÀ COOPERATIVA: D AL D IRITTO S OCIETARIO A LLE PECULIARITÀ F ISCALI E GESTIONALI D A N I E L A C E R V I R E S P O N S A B I L E U F F I C I O E C O N O M

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina

Dettagli

Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali

Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali Art. 1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana

Dettagli

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002) R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O D E L L A L B O A U T O T R A S P O R T A T O R I D I C O S E P E R C O N T O T E R Z I D E L L A P R O V I N C I A D I F R O S I N O N E (Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011 REGOLAMENTO CONCERNENTE L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI SOLVIBILITA CORRETTA INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N.10 DI CONVERSIONE DEL

Dettagli

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 27-02-2007 Modificato con deliberazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata

Dettagli

FARE COOPERATIVA La cooperativa in 10 domande

FARE COOPERATIVA La cooperativa in 10 domande FARE COOPERATIVA La cooperativa in 10 domande 1. Quali sono le caratteristiche distintive dell impresa cooperativa? L impresa cooperativa è un impresa costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015 1/50 REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Articolo 1 - Oggetto

Dettagli

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Le società di capitali Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Le Società per azioni Art. 2325. Responsabilità. Nella societa' per azioni per le obbligazioni

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO

COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO COOPERATIVE PRODUZIONE & LAVORO SCOPO MUTUALISTICO: Principio: mutualità senza fini di speculazione privata Scopo: perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando

Dettagli

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

F.A.Q. OdV e Aps a confronto Cosa hanno in comune le Odv e le Aps? Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la caratteristica comune di avere nel fine solidaristico la propria dimensione

Dettagli

ART. 7 ART. 8 ART. 9

ART. 7 ART. 8 ART. 9 Regolamento di istituzione dell Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche Universitarie riconosciute dall Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (emanato con Decreto Rettorale n. 1157-2007

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SONDRIO. Società cooperativa per azioni Fondata nel 1871. Iscritta all'albo delle Banche al n. 842, all Albo

BANCA POPOLARE DI SONDRIO. Società cooperativa per azioni Fondata nel 1871. Iscritta all'albo delle Banche al n. 842, all Albo BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società cooperativa per azioni Fondata nel 1871 Iscritta all'albo delle Banche al n. 842, all Albo delle Società Cooperative al n. A160536, all'albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0,

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>> STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e

Dettagli

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso Art. 1 Finalità e risorse La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO... (Ragione sociale)

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO... (Ragione sociale) 1 La Società di Mutuo Soccorso 8. Formulario 8.4 Formulario N.4 Check-List della SMS CHECK-LIST DI VERIFICA OVVERO IPOTESI DI SCHEMA TIPO DI VERBALE DI ISPEZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Dettagli

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12) L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12) Settore: Regione: Materia: Codici regionali Liguria ordinamento ed organizzazione Sommario

Dettagli

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60 I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 60 3529,1&,$',3$'29$ 1250( 3(5/2692/*,0(172 ',,1&$5,&+, (;75$,67,78=,21$/, '$3$57('(,',3(1'(17, '(//$3529,1&,$ $SSURYDWRFRQ'*3LQGDWDQUHJHPRGLILFDWRFRQ'*3GHO QUHJ , 1 ', &

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della

Dettagli

DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015

DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015 DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015 OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Autorizzazione all attività di Centro

Dettagli

Convegno IL MODELLO COOPERATIVISTICO: QUALI OPPORTUNITÀ PER I PROFESSIONISTI? *** PECULIARITÀ DEL SISTEMA FISCALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Convegno IL MODELLO COOPERATIVISTICO: QUALI OPPORTUNITÀ PER I PROFESSIONISTI? *** PECULIARITÀ DEL SISTEMA FISCALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE Convegno IL MODELLO COOPERATIVISTICO: QUALI OPPORTUNITÀ PER I PROFESSIONISTI? Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari Cagliari, 24 aprile 2015 *** PECULIARITÀ DEL SISTEMA

Dettagli

ASSEMBLEA DEI SOCI 28/29 APRILE 2006 VERBALE DEPOSITO LISTE NOMINA COLLEGIO SINDACALE

ASSEMBLEA DEI SOCI 28/29 APRILE 2006 VERBALE DEPOSITO LISTE NOMINA COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237 ASSEMBLEA

Dettagli

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012 Signori associati, il presente documento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE Aggiornamento GIUGNO 2005 NOVITA RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DICEMBRE 2004

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento -

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento - RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento - SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE Articolo 1 In attuazione dell Articolo 1 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

1 La nuova revisione legale di Giorgio Gentili

1 La nuova revisione legale di Giorgio Gentili di Giorgio Gentili 1.1 Novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2010, n. 68, recepisce la direttiva n. 2006/43/Ce, relativa

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE

Dettagli

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 1 Punto n.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli