LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLAMBITO DELLA RESPONSABILITA ODONTOIATRICA
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- Silvestro Corti
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1 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLAMBITO DELLA RESPONSABILITA ODONTOIATRICA
2 UN CONTENZIOSO CRESCENTE NON E SINONIMO DI UN CALO DI PROFESSIONALITA DIPENDE, INVERO: DA UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DIRITTI DA PARTE DEI PAZIENTI DAL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO CHE DETERMINA MAGGIORI POSSIBILITA DI DANNO DALL IMPEGNO ECONOMICO SOSTENUTO IN PROPRIO DAL PAZIENTE DAL FATTO CHE SI TRATTA, IN MOLTI CASI, DI INTERVENTI ELETTTIVI, PROCRASTINABILI E TALORA NON INDISPENSABILI DAL PASSAGGIO DAL MALATO CHE CHIEDE UNA CURA AL CLIENTE CHE, ANCHE IN ASSENZA DI PATOLOGIE, CHIEDE UN INTERVENTO PER REALIZZARE UNA PROPRIA ASPIRAZIONE ESTETICA DAL MALCOSTUME LA PERCENTUALE DEI CASI IN CUI VIENE ACCERTATA LA RESPONSABILITA DEL ODONTOIATRA E MOLTO ALTA: SI RITIENE SI ASSESTI ATTORNO AL 70/80% DELLE RICHIESTE NON E, DI NORMA, UN CONTENZIOSO ECLATANTE, MA E SENSIBILMENTE DIFFUSO
3 I TRATTI RICORRENTI DEL CONTENZIOSO: PROGRESSIVA PERDITA DI FIDUCIA DEL PAZIENTE (SINDROME DELL ACQUIRENTE PENTITO, SENSAZIONE DI ESSERE TRASCURATO) RICHIESTA DI PAGAMENTO, ANCHE GIUDIZIALE, DI PRESTAZIONI RITENUTE SCORRETTE VALUTAZIONI DA PARTE DI ALTRI SPECIALISTI LESIONI ANATOMICHE IRREVERSIBILI INSUCCESSI TERAPEUTICI A FRONTE DI SPESE IMPORTANTI
4 LA RESPONSABILITA CIVILE E VOLTA AD INDIVIDUARE IL SOGGETTO TENUTO A SOPPORTARE IL COSTO DELLA LESIONE - OBBLIGAZIONE RIPARATORIA PENALE SI OCCUPA DI AZIONI OD OMISSIONI PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO QUALI REATI CARATTERISTICA DELLA RESPONSABILITÀ PENALE È LA PERSONALITÀ: È RESPONSABILE SOLO IL SOGGETTO AGENTE, COLUI CHE HA COMPIUTO IL FATTO ANTIGIURIDICO. AMMINISTRATIVA DI REGOLA LA RESPONSABILITA DEL DIPENDENTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI RENDA COLPEVOLE DI UN DANNO ALLE CASSE ERARIALI DISCIPLINARE E AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLA PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA, RICORRE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON OSSERVI GLI OBBLIGHI CONTRATTUALMENTE ASSUNTI E COMPORTA L APPLICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI SANZIONI CONSERVATIVE (RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE) O ESPULSIVE (LICENZIAMENTO CON O SENZA PREAVVISO).
5 RESPONSABILITA CIVILE CONTRATTUALE IL CONTRATTO È L'ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE (ART C.C.) EXTRACONTRATTUALE QUALUNQUE FATTO DOLOSO O COLPOSO, CHE CAGIONA AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO, OBBLIGA COLUI CHE HA COMMESSO IL FATTO A RISARCIRE IL DANNO (ART C.C.)
6 RESPONSABILITA CONTRATTUALE DA CONTATTO SOCIALE LE OBBLIGAZIONI POSSONO SORGERE DA RAPPORTI CONTRATTUALI DI FATTO, NEI CASI IN CUI TALUNI SOGGETTI ENTRANO IN CONTATTO, SENZA CHE TALE CONTATTO RIPRODUCA LE NOTE IPOTESI NEGOZIALI, E PUR TUTTAVIA AD ESSO SI RICOLLEGANO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DI VARIA NATURA, DIRETTI A GARANTIRE CHE SIANO TUTELATI GLI INTERESSI CHE SONO EMERSI O SONO ESPOSTI A PERICOLO IN OCCASIONE DEL CONTATTO STESSO. IN QUESTI CASI NON PUÒ ESSERVI (SOLO) RESPONSABILITÀ AQUILIANA, POICHÉ QUESTA NON NASCE DALLA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI MA DALLA LESIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ALTRUI(É INFATTI ORMAI ACQUISITO CHE, NELL'AMBITO DELL'ART C.C., L'INGIUSTIZIA NON SI RIFERISCE AL FATTO, MA AL DANNO); QUANDORICORRE LA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI, LA RESPONSABILITÀ È NECESSARIAMENTE CONTRATTUALE, POICHÉ IL SOGGETTO NON HA FATTO(CULPA IN NON FACIENDO) CIÒ A CUI ERA TENUTO IN FORZA DI UN PRECEDENTE VINCULUM IURIS, SECONDO LO SCHEMA CARATTERISTICO DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. QUANTO SOPRA DETTO SI VERIFICA PER L'OPERATORE DI UNA PROFESSIONE CD. PROTETTA(CIOÉ UNA PROFESSIONE PER LA QUALE È RICHIESTA UNA SPECIALE ABILITAZIONE DA PARTE DELLO STATO, ART. 348 C.P.), IN PARTICOLARE SE DETTA PROFESSIONE ABBIA AD OGGETTO BENI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, COME AVVIENE PER LA PROFESSIONE MEDICA(CHE È IL CASO DELLA FATTISPECIE IN ESAME), CHE INCIDE SUL BENE DELLA SALUTE, TUTELATO DALL'ART. 32 COST.. INVERO A QUESTO TIPO DI OPERATORE PROFESSIONALE LA COSCIENZA SOCIALE, PRIMA ANCORA CHE L'ORDINAMENTO GIURIDICO, NON SI LIMITA A CHIEDERE UN NON FACERE E CIOÉ IL PURO RISPETTO DELLA SFERA GIURIDICA DI COLUI CHE GLI SI RIVOLGE FIDANDO NELLA SUA PROFESSIONALITÀ, MA GIUSTAPPUNTO QUEL FACERE NEL QUALE SI MANIFESTA LA PERIZIA CHE NE DEVE CONTRASSEGNARE L'ATTIVITÀ IN OGNI MOMENTO(L'ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ, RILASCIATAGLI DALL'ORDINAMENTO, INFATTI, PRESCINDE DAL PUNTO FATTUALE SE DETTA ATTIVITÀ SARÀ CONSEGUENZA DI UN CONTRATTO O MENO). IN ALTRI TERMINI LA PRESTAZIONE(USANDO IL TERMINE IN MODO GENERICO) SANITARIA DEL MEDICO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE NON PUÒ CHE ESSERE SEMPRE LA STESSA, VI SIA O MENO ALLA BASE UN CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE TRA I DUE CASS.CIV.
7 RISULTA, QUINDI, DI FATTO IRRILEVANTE LA DISTINZIONE TRA RESPONSABILITA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE, POSTO CHE OGGI LA RESPONSABILITA DEL MEDICO E PACIFICAMENTE CONTRATTUALE 2 IMPORTANTI CONSEGUENZE: PRESCRIZIONE ONERE DELLA PROVA
8 PRESCRIZIONE DECENNALE SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE DISPONE DIVERSAMENTE, I DIRITTI SI ESTINGUONO PER PRESCRIZIONE CON IL DECORSO DI DIECI ANNI (ART C.C.) DECORRENTE DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUO ESSERE FATTO VALERE LA PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE (ART C.C.). Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/01/2008, n. 581 La prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto da chi abbia contratto per contagio una malattia decorre dal giorno in cui essa viene percepita quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepita come tale, in relazione all'ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell'epoca (nella specie, si è escluso che la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta da soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, inizi a decorrere soltanto con la comunicazione del responso delle commissioni medico-ospedaliere, competenti in materia di indennizzo).
9 ONERE DELLA PROVA Cassazione civile, SS.UU., sentenza n 577 In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
10 OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (ART. 1218) Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenzadel buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ART C.C.). IL PARAMETRO CUI RAPPORTARE LA CONDOTTA DEL MEDICO DENTISTA E QUELLO DELL HOMO EIUSDEM CONDICIONIS ET PROFESSIONIS
11 DILIGENZA: PUO DEFINIRSI COME «TUTTA LA CURA, L ATTENZIONE, LA PRUDENZA E LA COMPETENZA CHE IL DEBITORE DEVE USARE NELL ADEMPIERE L OBBLIGAZIONE» IN QUALCHE MODO IL SIGNIFICATO DI «DILIGENZA» VIENE CHIARITO DAL SUO ESATTO ROVESCIO: IL CONCETTO DI COLPA COLPA SIGNIFICA - NEGLIGENZA - IMPRUDENZA - IMPERIZIA OMISSIONE DI UN AZIONE DOVEROSA (ES. ADEGUATA RICERCA ANAMNESTICA) INOSSERVANZA DEL DOVERE DI AGIRE SECONDO DETERMINATE MODALITA (ES. MANCATA ESECUZIONE DI CONSUETE METODICHE DIAGNOSTICHE) MANCANZA DI PARTICOLARI ABILITA O COGNIZIONI
12 PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE PREVALENZA DELLA CULTURA E DELL INTELLIGENZA RISPETTO AL LAVORO MANUALE DISCREZIONALITA NELL ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE OBBLIGO DI RISPETTARE LE LEGES ARTIS, MA NON, DI REGOLA, DI GARANTIRE IL RISULTATO
13 OBBLIGAZIONE DI MEZZI O DI RISULTATO DI REGOLA LE PRESTAZIONI CONCERNENTI L ATTIVITA SANITARIA, A MENO CHE LE PARTI NON ABBIANO ESPRESSAMENTE PREVISTO UN IMPEGNO DI RISULTATO, RAPPRESENTANO TIPICHE OBBLIGAZIONI DI MEZZI. TALE REGOLA DEVE, PER L ODONTOIATRIA, FARE I CONTI CON ALCUNE QUESTIONI SPECIFICHE 1. GLI INTERVENTI ESTETICI 2. I TRATTAMENTI PROTESICI 3. IL DISPOSTO DELL ART C.C.
14 I TRATTAMENTI PROTESICI ED ESTETICI UNA PARTE SIA PURE MINORITARIA E RISALENTE DELLA GIURISPRUDENZA HA RITENUTO LE PROTESI DENTARIE ASSIMILABILI AD UN PURO E SEMPLICE OPUS MATERIALE, GIUNGENDO ADDIRITTURA A RICONDURRE IL RAPPORTO ODONTOIATRA / PAZIENTE ALLA DISCIPLINA DELL APPALTO. LA PIU RECENTE GIURISPRUDENZA RITIENE, INVECE, CHE TALE ATTIVITA NON PUO MAI ESSERE QUALIFICATA COME UNA «ENTITA MATERIALE», POSTO CHE LA STESSA RICOMPRENDE BENDIVERSE E PIU ARTICOLATE FASI, QUALI LA VALUTAZIONE DEL CASO CLINICO, LA PROGETTAZIONE PROTESICA, LA REALIZZAZIONE, LA CEMENTAZIONE DEL MANUFATTO, I CONTROLLI FREQUENTEMENTE AGLI ODONTOIATRI VENGONO RICHIESTI TRATTAMENTI PROTESICI A FORTE VALENZA ESTETICA ED E FACILE CHE INSORGANO CONTESTAZIONI IN CASO DI ESITI NON IN LINEA CON LE ASPETTATIVE (OD ORIGINARIE ILLUSIONI) DEL PAZIENTE. E IMPORTANTE IL COLLOQUIO PROFESSIONISTA / PAZIENTE ESTETICA E CURA RISULTANO I TERMINI DEL SOTTILE CONFINE TRA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO: OBBLIGAZIONE DI RISULTATO SE INTERVENTO PER RAGIONI ESTETICHE OBBLIGAZIONE DI MEZZI SE PREVALENTE L ASPETTO DELLA CURA
15 ART C.C. «SE LA PRESTAZIONE IMPLICA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ, IL PRESTATORE D'OPERA NON RISPONDE DEI DANNI, SE NON IN CASO DI DOLO O DI COLPA GRAVE» COLPA GRAVE ERRORI INESCUSABILI PER LA LORO GROSSOLANITA, ASSENZA DI COGNIZIONI BASILARI, DIFETTO DEL MINIMO INDISPENSABILE DI ESPERIENZA, CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALITA DOLO COSCIENZA E VOLONTA DI PROVOCARE UN DETERMINATO EVENTO SE L INTERVENTO E DI FACILE ESECUZIONE O ROUTINARIO, LA COLPA SI PRESUME
16 IL NESSO DI CAUSA IL DANO DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DELL INADEMPIMENTO CAUSALITA GIURIDICA LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO (CTU)
17 CONSENSO INFORMATO ART. 32 COST. LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA (1). ART. 13 COST. LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE. NON È AMMESSA FORMA ALCUNA DI DETENZIONE DI ISPEZIONE O PERQUISIZIONE PERSONALE, NÉ QUALSIASI ALTRA RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, SE NON PER ATTO MOTIVATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E NEI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE. IN CASI ECCEZIONALI DI NECESSITÀ ED URGENZA, INDICATI TASSATIVAMENTE DALLA LEGGE, L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ ADOTTARE PROVVEDIMENTI PROVVISORI, CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI ENTRO QUARANTOTTO ORE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E, SE QUESTA NON LI CONVALIDA NELLE SUCCESSIVE QUARANTOTTO ORE, SI INTENDONO REVOCATI E RESTANO PRIVI DI OGNI EFFETTO. E' PUNITA OGNI VIOLENZA FISICA E MORALE SULLE PERSONE COMUNQUE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI LIBERTÀ. LA LEGGE STABILISCE I LIMITI MASSIMI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.
18 CONSENSO INFORMATO Art. 33 Informazione al cittadino (codice deontologico) Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l informazione deve essere rispettata. Art. 35 Acquisizione del consenso (codice deontologico) Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Art.
19 CONSENSO INFORMATO IL RAPPORTO ESSENZIALMENTE NEGOZIALE CHE INTERCORRE TRA IL PROFESSIONISTA E IL SOGGETTO CHE A QUESTI SI AFFIDA PREVEDE, A CARICO DEL PRIMO, ESSENZIALMENTE DUE SPECIFICHE OBBLIGAZIONI: LA PRIMA CONSISTE NELL ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL PAZIENTE, DOPO AVERLO PREVENTIVAMENTE INFORMATO AI SENSI DEL CODICE DEONTOLOGICO MEDICO, LA SECONDA NELL ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALMENTE CORRETTA A SENSI DEGLI ARTT SECONDO COMMA, E 2236 C.C. IL CONSENSO È UN PRESUPPOSTO INDEFETTIBILE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE MEDICA, CHE NON PUÒ PROCEDERE SE NON PREVIAMENTE LEGITTIMATA DALLA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DEL PAZIENTE DI SOTTOPORSI ALLE CURE MEDICHE. SOLO ATTRAVERSO UNA COMPLETA INFORMAZIONE IL CONSENSO PUÒ DIRSI ESPRESSIONE PIENA DELLA VOLONTÀ DEL PAZIENTE E NON SEMPLICE ADESIONE AD UNA DECISIONE MEDICA GIÀ PRESA. IL CONSENSO DEV ESSERE ESPRESSIONE DI UNA RELAZIONE INTERPERSONALE TRA IL MEDICO E IL PAZIENTE E DEVE MANIFESTARSI ATTRAVERSO UN INFORMATIVA COERENTE E COMPLETA, CHE TENGA CONTO ANCHE DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DEL SOGGETTO CHE SI SOTTOPONE AL TRATTAMENTO MEDICO, NON BASTANDO A TAL FINE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN MODULO PRESTAMPATO. L OBBLIGO SI ESTENDE..AI RISCHI SPECIFICI RISPETTO A DETERMINATE SCELTE ALTERNATIVE, IN MODO CHE IL PAZIENTE, CON L AUSILIO TECNICO SCIENTIFICO DEL SANITARIO, POSSA DETERMINARSI VERSO L UNA O L ALTRA DELLE SCELTE POSSIBILI, ATTRAVERSO UNA COSCIENTE VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI E DEI CORRISPONDENTI VANTAGGI (CASS., SENT /2004) LE PARTI SONO LIBERE DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO NELLA FORMA CHE RITENGANO PIÙ OPPORTUNA. IN ALTRI TERMINI, NON È NECESSARIO CHE IL CONSENSO VENGA PRESTATO PER ISCRITTO, POTENDO IL PAZIENTE ESPRIMERE IL PROPRIO VALIDO CONSENSO ANCHE ORALMENTE O PER FATTI CONCLUDENTI. L OMISSIONE DI INFORMATIVA DA PARTE DEL MEDICO DIVENTA NEGLIGENZA OMISSIVA, LA CUI ALLEGAZIONE DA PARTE DEL PAZIENTE VALE QUALE PROVA DEL DIFETTO DELLA PRESTAZIONE E, PERTANTO, PROVA DELLA COLPA
20 CONSENSO INFORMATO Nell ambito di una vicenda di natura contrattuale, laddove emerga una situazione di carenza di prova di merito all ambito delle informazioni rese alla paziente, non v è spazio per una discussione in merito alla sussistenza del nesso di causa sul piano dell an, ponendosi a valle il problema correlabile alla c.d. causalità giuridica ex art c.c. che presuppone la già avvenuta identificazione dell evento oggetto di addebito. Evento, quest ultimo, da intendersi come inadempimento rispetto all obbligazione informativa, come tale incidente in via diretta sul diritto della paziente all autodeterminazione in ordine alle scelte involgenti la propria salute, poco rilevando sapere come l attrice si sarebbe comportata qualora avesse avuto piena contezza in ordine ai rischi di complicazione, Quello che rileva è che non è stata in condizioni di esprimere un consenso realmente informato, non senza rilevare che l eventuale prova diretta a dimostrare che, quand anche informata, la paziente avrebbe optato per l intervento a fronte dell elevato rischio connesso alla sua condizione La mancata richiesta del consenso informato deve valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per la lesione del diritto costituzionale protetto di autodeterminazione. Il danno conseguente alla mera lesione del diritto all autodeterminazione, allorché la terapia praticata abbia comunque ottenuto il risultato ella guarigione del paziente ed al medico non possa attribuirsi alcuna condotta colpevole nella esecuzione dell intervento, si estrinseca in un pregiudizio ontologicamente trascurabile e comunque di entità economica non apprezzabile
21 LA CARTELLA CLINICA LA FORMA: GENERALITÀ DEL PAZIENTE, DIAGNOSI DI ENTRATA, ANAMNESI FAMILIARE E PERSONALE, ESAME OBIETTIVO, ESAMI DI LABORATORIO E SPECIALISTICI, DIAGNOSI, TERAPIA, ESITI, POSTUMI. LA FUNZIONE CERTIFICATORIA DEVE ESSERE ASSICURATA ATTRAVERSO LA VERIDICITÀ, LA COMPLETEZZA, LA CORRETTEZZA FORMALE E LA CHIAREZZA. LA CARTELLA CLINICA È UNA COSTANTE REGISTRAZIONE DEI RILIEVI CLINICI, LA FUNZIONE CERTIFICATIVA NON SI ESAURISCE IN UNO O PIÙ MOMENTI TEMPORALI MA È CONTINUA. I FATTI DEVONO ESSERE ANNOTATI CONTESTUALMENTE AL LORO VERIFICARSI E L ATTO, IN SÉ, NON SI PERFEZIONA CON LA FIRMA FINALE MA CON OGNI SINGOLA ANNOTAZIONE. LE CORREZIONI POSSONO ESSERE APPORTATE LASCIANDO IMMODIFICATE E LEGGIBILI LE PRECEDENTI ANNOTAZIONI ERRATE. IN CASO CONTRARIO VI È IL RISCHIO DI ALTERAZIONE DEL DOCUMENTO CON CONSEGUENZE ANCHE PENALI PER CHI L HA REDATTA. E UN ATTO PUBBLICO, OVE IL MEDICO SIA MEDICO DELLA ASL MEDICO OSPEDALIERO MEDICO DIPENDENTE DI STRUTTURA PRIVATA CONVENZIONATA, QUANDO SVOLGE ATTIVITA IN CONVENZIONE
22 In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176, comma 2, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.
23 I COLLABORATORI E IL PERSONALE AUSILIARIO C.C. ART RESPONSABILITÀ PER FATTO DEGLI AUSILIARI. SALVA DIVERSA VOLONTÀ DELLE PARTI, IL DEBITORE CHE NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE SI VALE DELL'OPERA DI TERZI, RISPONDE ANCHE DEI FATTI DOLOSI O COLPOSI DI COSTORO C.C. ART ESECUZIONE DELL'OPERA. IL PRESTATORE D'OPERA DEVE ESEGUIRE PERSONALMENTE L'INCARICO ASSUNTO. PUÒ TUTTAVIA VALERSI, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITÀ, DI SOSTITUTI E AUSILIARI, SE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI È CONSENTITA DAL CONTRATTO O DAGLI USI E NON È INCOMPATIBILE CON L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. IL MEDICO PUO AVVALERSI DI COLLABORATORI E PERSONALE AUSILIARIO RISPONDE DEGLI EVENTUALI DANNI DA QUESTI CAGIONATI PER COLPA O DOLO RESPONSABILITA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO
24 LA RESPONSABILITA DELLA CASA DI CURA O DELL ENTE OSPEDALIERO Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall assicuratore o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell art. c.c., dall inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell art c.c., dall inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Trib. Milano, )
25 IL RISARCIMENTO DEL DANNO - IN FORMA SPECIFICA - PER EQUIVALENTE LE VOCI DEL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DANNO PATRIMONIALE DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE DANNO NON PATRIMONIALE DANNO BIOLOGICO (LESIONE DELL INTEGRITA PSICO-FISICA SUSCETTIBILE DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE) AUMENTATO E PERSONALIZZATO PER COMPRENDERE IL DANNO MORALE E QUELLO ESISTENZIALE INVALIDITA TRANSITORIA ASSOLUTA INVALIDITA TRANSITORIA PARZIALE
26 PROFILO PROFESSIONALE DELL ODONTOIATRA FORMANO OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA LE ATTIVITÀ INERENTI ALLA DIAGNOSI ED ALLA TERAPIA DELLE MALATTIE ED ANOMALIE CONGENITE ED ACQUISITE DEI DENTI, DELLA BOCCA, DELLE MASCELLE E DEI RELATIVI TESSUTI, NONCHÉ ALLA PREVENZIONE ED ALLA RIABILITAZIONE ODONTOIATRICHE. GLI ODONTOIATRI POSSONO PRESCRIVERE TUTTI I MEDICAMENTI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE (ART. 2, L , n. 409) OBBLIGHI ACCESSORI POST INTERVENTO (parametri di ragionevolezza statistico-epidemiologica)
27 SEGNALAZIONE DEL PAZIENTE ITER DEL CONTENZIOSO RICHIESTA DI RISARCIMENTO AZIONE GIUDIZIARIA MEDIAZIONE ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO RICORSO FISSAZIONE UDIENZA NOMINA CTU OPERAZIONI PERITALI DEPOSITO ELABORATO ACCORDO GIUDIZIO ORDINARIO CITAZIONE FASE INTRODUTTIVA FASE ISTRUTTORIA (NOMINA CTU-OPERAZIONI PERITALI) FASE DECISORIA
FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)
Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale
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