IL CONTRATTO DI RETE ED IL RUOLO DEL NOTAIO. Massimo Stefani Vicenza, 23 gennaio 2012

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1 IL CONTRATTO DI RETE ED IL RUOLO DEL NOTAIO Massimo Stefani Vicenza, 23 gennaio 2012

2 CONTRATTI DI RETE Art. 3, comma 4-ter D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 33/2009, norma successivamente sostanzialmente modificata con Legge 122/2010.

3 UN NUOVO TIPO DI CONTRATTO? Che tipo di contratto è il contratto di rete? E un contratto che si aggiunge agli altri tipi di contratto previsti espressamente dalla legge (cd. contratti tipici, es. compravendita, appalto, etc.)? Si ritiene comunemente di no.

4 INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA Dall esame complessivo della normativa, non sembra che la legge abbia voluto disciplinare un nuovo tipo di contratto, bensì piuttosto prevedere dei requisiti in presenza dei quali sia contratti già disciplinati espressamente dalla legge (cd. contratti tipici, es. consorzi, a.t.i.), sia contratti non disciplinati espressamente dalla legge (cd. contratti atipici), possono ricevere la qualifica di contratto di rete ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali e dell applicazione delle altre norme previste per questi contratti dalla legge.

5 PERTANTO LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RETE, prevista dalla legge per favorire le aggregazioni tra imprese, attribuendo ai partecipanti delle agevolazioni fiscali, è applicabile a tutti i contratti contenenti gli elementi previsti dalla normativa stessa, e quindi rientranti nel suo campo di applicazione.

6 REQUISITI FORMALI DEL CONTRATTO La legge prevede che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, vale a dire ai fini della iscrizione del contratto presso il Registro delle Imprese.

7 INTERVENTO DEL NOTAIO QUALE PUBBLICO UFFICIALE La legge prevede quindi l intervento del notaio, quale PUBBLICO UFFICIALE, ai fini dell iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese competente (e quindi si ritiene anche per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge).

8 FINALITA PERSEGUITE DALL ORDINAMENTO ATTRAVERSO L INTERVENTO DEL NOTAIO

9 FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE Ai sensi dell art. 1 della legge notarile la funzione del notaio consiste nel ricevere atti tra vivi e di ultima volontà (testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli in deposito, rilasciare copie, certificati ed estratti degli stessi.

10 CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGALITA La funzione del notaio non si limita alla certificazione. Egli ha infatti il compito di verificare preventivamente la legalità delle operazioni poste in essere dai cittadini in ambito negoziale.

11 CONTROLLO DI LEGALITA Il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 l.n.), deve essere certo della identità delle parti (art. 49 l.n.) e deve indagare personalmente la volontà delle stesse (art. 47 l.n.). La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità disciplinare (il notaio può essere sospeso o, nei casi più gravi destituito), e alle volte anche di responsabilità penale (falso in atto pubblico).

12 TANTO PIU NOTAIO, TANTO MENO GIUDICE Un famoso giurista, Francesco Carnelutti, descriveva con queste parole la funzione principale del notaio

13 FUNZIONE ANTIPROCESSUALE Quanto più il notaio adempie con scrupolo alla sua funzione cioè accerta ed interpreta correttamente la volontà delle parti, adeguandola alle norme di legge tanto meno ci sarà spazio per ricorrere al giudice. Quindi l'intervento del notaio ha una FUNZIONE ANTIPROCESSUALE

14 CIVIL LAW E COMMON LAW Nel nostro ordinamento, che appartiene a quelli di civil law, il notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, esercita il controllo preventivo di legalità, ed impedisce che vengano posti in essere contratti contrari alla legge. Nei sistemi di common law, invece, il controllo di legalità è effettuato ex post dal giudice, ed i rimedi sono quindi di natura risarcitoria e/o assicurativa (ma ottenere il risarcimento non equivale ad ottenere il bene assicurato).

15 FUNZIONE ANTIPROCESSUALE La funzione di giustizia preventiva svolta per mezzo dell intervento del notaio contribuisce quindi a contenere il contenzioso. Esempio: in Italia negli atti immobiliari, uno dei principali settori ove opera l intervento del notaio, nel 2005 il contenzioso ha riguardato 50 casi su un totale di pratiche immobiliari, pari allo 0,0029%, tutte coperte dall assicurazione (obbligatioria) nel caso in cui vi sia stato un errore del notaio. (Nello stesso anno negli USA il contenzioso immobiliare è stato pari al 2,5% del PIL del settore).

16 DIRITTI ED INTERESSI Controllo di legalità ex ante = tutela di diritti. L ordinamento tutela i diritti indipendentemente dal loro valore economico. Controllo di legalità ex post = tutela di interessi. Non sempre conviene adire il giudice.

17 I PUBBLICI REGISTRI La certezza dei diritti che risultano acquistati attraverso gli atti notarili si ricollega direttamente alla esistenza di un sistema di PUBBLICI REGISTRI, nei quali vengono registrati gli atti, dotati dell efficacia propria degli atti notarili, che costituiscono, modificano o trasmettono determinati diritti (ad esempio: Registri Immobiliari, Registro delle Imprese).

18 AFFIDABILITA DEI PUBBLICI REGISTRI Il fatto che in essi possono essere inseriti solo i dati che risultano da atti autentici, dotati di fede pubblica garantisce l affidabilità dei pubblici registri. L affidabilità dei pubblici registri è fondamentale, sia per chi investe acquistando i diritti che risultano dai pubblici registri stessi, sia per chi si basa sulle risultanze dei pubblici registri per concedere credito, quindi è fondamentale sia per favorire gli investimenti sia per favorire il credito.

19 DANNI DA INAFFIDABILITA DEI PUBBLICI REGISTRI Nei paesi di common law si evidenziano numerose frodi perpetrate inserendo nelle banche dati (che non hanno però la caratteristica dei pubblici registri) dati inattendibili e falsificati.

20 ESEMPIO Il caso delle title fraud (falsificazioni dei certificati di proprietà immobiliare), fenomeno diffuso soprattutto in Canada (a seguito dell introduzione nel 1999 di un sistema di pubblicità immobiliare elettronico), e consistente nell iscrizione nei registri immobiliari di certificati di proprietà falsificati. I danni da Title Fraud in Canada nel 2005 sono stati stimati in oltre 1,5 miliardi di dollari.

21 IL REGISTRO DELLE IMPRESE La certezza e la sicurezza degli assetti proprietari e gestionali nel settore del diritto di impresa sono anch esse fondamentali per il sistema. 1) Affidamento da parte dei terzi sulla titolarità delle quote societarie, anche in funzione della garanzia per il credito (non solo per le banche). 2) Strumento di conoscenza e trasparenza da parte dell ordinamento in funzione antiriciclaggio e per il contrasto alla criminalità organizzata (legge Mancino del 1993).

22 L ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Pertanto quando l ordinamento ritiene che un determinato contratto che coinvolge una impresa abbia rilevanza anche per l ordinamento (magari a determinati fini), prevede che detto contratto debba essere iscritto presso il Registro delle Imprese, e richiede l intervento del notaio, proprio per poter fare affidamento sulla certezza (pubblica fede) di quanto documentato da tale contratto.

23 IL CONTRATTO DI RETE DEVE ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Come abbiamo detto prima, il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (e quindi con l intervento del notaio) proprio al fine di poter essere iscritto nel registro delle imprese con riferimento a tutte le parti del contratto.

24 IL CONTROLLO DI LEGALITA NEL CONTRATTO DI RETE Il notaio, quando riceve un contratto di rete, controllerà che esso contenga tutti gli elementi previsti dalla legge ai fini dell iscrizione nel registro delle imprese.

25 INTERVENTO DEL NOTAIO COME LIBERO PROFESSIONISTA Il notaio non è solo pubblico ufficiale. E anche libero professionista e quindi, pur senza spogliarsi mai completamente della sua funzione pubblica, potrà prestare la sua attività di consulenza nell interesse di tutti i partecipanti. Il notaio si pone infatti rispetto alle parti come garante terzo, equidistante ed imparziale rispetto ai diversi soggetti che partecipano all atto.

26 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI RETE LO SCOPO La normativa in esame prevede che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo SCOPO di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria: - 1) CAPACITA INNOVATIVA - E - 2) COMPETITIVITA SUL MERCATO

27 PIU' IMPRENDITORI SI OBBLIGANO, SULLA BASE DI UN PROGRAMMA COMUNE, ALTERNATIVAMENTE A : 1) Collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese, o 2) Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, o 3) esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa.

28 AMPIA GAMMA DI POSSIBILITA (introdotta nel 2010) 1) Programma di rete leggera, diretta allo scambio di informazioni e/o prestazioni. 2) Programma di rete più intenso, avente ad oggetto una attività di collaborazione in qualsiasi ambito, purchè predeterminato e attinente all esercizio delle imprese partecipanti alla rete; 3) Esercizio in comune di attività rientranti nell oggetto dell impresa (v. consorzio).

29 ELEMENTI NECESSARI DEL CONTRATTO - la presenza di almeno due imprenditori e la loro identificazione; - l indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato dei partecipanti; (DEVONO ESSERE STABILITI DAGLI IMPRENDITORI)

30 ELEMENTI NECESSARI I criteri stabiliti dalle parti per misurare il conseguimento di tali obiettivi (individuali e collettivi). Ciò significa che il contratto deve essere, perlomeno potenzialmente, idoneo a condurre ad un miglioramento della capacità innovativa e della competitività, e che tale miglioramento deve essere misurabile sulla base dei criteri previsti dalle parti.

31 ELEMENTI NECESSARI DEL CONTRATTO - la definizione di un PROGRAMMA DI RETE, che contenga: 1) Enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; 2) Le modalità di realizzazione dello scopo comune; - la durata del contratto;

32 ELEMENTI NECESSARI DEL CONTRATTO - le modalità di adesione di altri imprenditori (anche se sembra che il programma di rete possa anche escludere l ingresso di altri imprenditori) - le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non siano di competenza dell'eventuale organo comune, come si dirà in seguito).

33 ELEMENTI EVENTUALI 1) FONDO PATRIMONIALE COMUNE È facoltativo, ma è considerato dall amministrazione finanziaria un elemento essenziale ai fini di accedere ai benefici fiscali, e quindi di fatto sarà sempre presente.

34 Se è previsto un fondo patrimoniale comune, occorre anche prevedere: - la MISURA e i CRITERI DI VALUTAZIONE dei CONFERIMENTI INIZIALI e degli eventuali CONTRIBUTI SUCCESSIVI che ciascun partecipante si impegna a versare al fondo; - le REGOLE DI GESTIONE del fondo.

35 FONDO PATRIMONIALE COMUNE La legge dispone che, qualora un fondo sia previsto, ad esso si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt e 2615 del codice civile, dettate con riguardo al consorzio con efficacia esterna.

36 COMPATIBILITA' Il problema è che queste norme sono dettate con riguardo al consorzio con attività esterna, che è un autonomo soggetto giuridico, e quindi risultano difficilmente applicabili al contratto di rete, che non comporta il sorgere di un autonomo soggetto di diritto. Sul punto è molto difficile dare delle risposte certe.

37 ELEMENTI EVENTUALI 2) Nomina di un ORGANO COMUNE incaricato di gestire IN NOME E PER CONTO DEI PARTECIPANTI, l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

38 Se è previsto un organo comune, occorre anche: - Identificare il soggetto (che può anche essere una società) prescelto per svolgere l ufficio di organo comune; - indicare i POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA conferiti a tale soggetto, che viene espressamente indicato dalla legge quale MANDATARIO COMUNE, poteri che vanno necessariamente a limitare le competenze attribuite ai partecipanti; - prevedere le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

39 In questo caso, se non è stabilito diversamente nel contratto: L organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori partecipanti al contratto di rete: - Nelle procedure di PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA con le pubbliche amministrazioni; - Nelle procedure inerenti ad interventi di GARANZIA per l ACCESSO AL CREDITO; - Nelle procedure inerenti allo SVILUPPO del sistema imprenditoriale nei processi di INTERNAZIONALIZZAZIONE e di INNOVAZIONE previsti dall ordinamento; - Nelle procedure inerenti all utilizzazione di strumenti di PROMOZIONE o TUTELA dei PRODOTTI e MARCHI DI QUALITA o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

40 MANDATO In caso di nomina di una pluralità di mandatari, ai sensi dell'art c.c., essi potranno agire disgiuntamente, a meno che non sia stabilito diversamente (quindi è opportuno prevedere espressamente in contratto come il mandato deve avere esecuzione).

41 ELEMENTI EVENTUALI 3) Il contratto può prevedere che il PROGRAMMA DI RETE possa essere modificato con il consenso della maggioranza dei partecipanti. In tal caso il contratto deve anche prevedere le REGOLE PER L ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DI MODIFICA DEL PROGRAMMA.

42 Da quanto sopra discende che, se il contratto nulla dispone in ordine alla modifica del programma di rete, IL PROGRAMMA DI RETE PUO ESSERE MODIFICATO SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I PARTECIPANTI.

43 ELEMENTI EVENTUALI 4) Il contratto di rete può prevedere: - CAUSE FACOLTATIVE DI RECESSO e - le CONDIZIONI PER L ESERCIZIO DEL RECESSO.

44 OBBLIGO DI RISERVATEZZA A mio avviso è molto importante prevedere, a carico di tutti i partecipanti al contratto di rete, un obbligo di riservatezza, regolando il più compiutamente possibile questo obbligo, e prevedendo altresì delle adeguate sanzioni in caso di violazione di detto obbligo.

45 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI Definizione il più ampia possibile delle informazioni confidenziali. Tutti i partecipanti si devono impegnare a garantire la riservatezza delle suddette informazioni, e ad utilizzarle solo per le finalità della rete. Es.: Obbligo non solo di non comunicare a terzi, ma anche di non riprodurre o copiare le informazioni confidenziali senza il preventivo consenso scritto del partecipante cui le informazioni appartengono.

46 ESTENSIONE DELL OBBLIGO DI RISERVATEZZA Prevedere delle clausole che impegnano tutti i partecipanti a garantire la riservatezza anche nei confronti di tutti coloro che operano all interno dell impresa e che potrebbero accedere alle informazioni, e clausole che obbligano tutti i partecipanti a far sottoscrivere analogo obbligo di riservatezza a tutti i loro dipendenti, consulenti o collaboratori che abbiano accesso alle suddette informazioni.

47 CONSIDERAZIONI FINALI In conclusione, mi permetto di dare due consigli: 1) Disciplinare il più dettagliatamente possibile tutti gli aspetti del contratto di rete.

48 2) Pur nella consapevolezza che la collaborazione e l aggregazione tra imprese deve essere incentivata, credo che l obiettivo che si deve ricercare e perseguire attraverso la collaborazione tra imprese, prevista dal programma di rete, non debba essere l ottenimento delle agevolazioni fiscali previste, bensì l effettivo miglioramento della propria capacità innovativa e competitività sul mercato.

49 GRAZIE PER L ATTENZIONE

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

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