Documento per la consultazione AEEG 547/2013/R/com Osservazioni di Energia Concorrente

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1 1 Documento per la consultazione AEEG 547/2013/R/com Osservazioni di Energia Concorrente

2 Il presente documento illustra gli orientamenti generali di Energia Concorrente in ordine all introduzione del Sistema Informativo Integrato (SII) e contiene le osservazioni della stessa Associazione in ordine alle questioni aperte alla consultazione degli interessati con il Documento di consultazione dell Autorità per l energia elettrica ed il gas (Autorità) 547/2013/R/com, recante Riforma dei processi di switching e voltura contrattuale nell ambito del sistema informativo integrato (DCO). 1. Orientamenti generali * * * 1.1 Rapporti tra distribuzione e vendita L esperienza delle Aziende associate ad Energia Concorrente relativa allo scambio dei flussi informativi gestito attraverso rapporti bilaterali con i singoli distributori dall inizio della liberalizzazione del mercato ad oggi ha dimostrato, sia nel settore elettrico che nel settore del gas naturale, l inefficienza ed inefficacia di questa modalità di interazione, sia con riferimento alle informazioni che i distributori devono inviare ai venditori (dati di misura, informazioni funzionali alla gestione del dispacciamento, ecc.), sia con riferimento allo scambio informativo inerente le prestazioni che i distributori devono erogare a seguito di richiesta dei venditori. Questo a nostro avviso ha costituito e costituisce tuttora un importante freno alla liberalizzazione del mercato della vendita per via dei costi che questo genera sui venditori, rappresentando quindi una importante barriera all ingresso per i nuovi operatori, e per i disagi e i malfunzionamenti che ne derivano e le cui ripercussioni si sono spesso riversate sui clienti finali. In ragione di ciò le Aziende associate ad Energia Concorrente hanno segnalato in più occasioni l opportunità dell introduzione, seppur graduale, di un soggetto che si interponga tra i venditori ed i distributori al fine di permettere che i venditori possano operare correttamente ed in modo efficiente e trasparente con i diversi distributori. La standardizzazione dei flussi informativi attuata negli ultimi anni dall Autorità - pur rappresentando un decisivo miglioramento nello scambio informativo con i distributori - a nostro avviso non è ancora sufficiente a garantire ai venditori la possibilità di operare nel modo migliore. Infatti con la standardizzazione dei flussi si è definito puntualmente il contenuto e le modalità di messa a disposizione degli stessi per alcune prestazioni, lasciando però ai venditori l onere della gestione dello scambio informativo con una pluralità di soggetti diversi. Il livello degli investimenti necessari per dotarsi delle infrastrutture informatiche più performanti per la gestione dello scambio informativo con i distributori (ad esempio attraverso sistemi di Application to Application) è tale da indurre i venditori a scegliere strumenti di dialogo meno efficienti, non essendo profittevole la duplicazione dell investimento. Allo stesso tempo anche per i distributori intrattenere rapporti con un unico soggetto piuttosto che con una molteplicità di venditori potrebbe configurarsi come una semplificazione delle loro attività. In questi anni abbiamo infatti riscontrato un estrema difficoltà dei distributori nella 2

3 gestione dei rapporti con un numero crescente di soggetti che svolgono attività di vendita. In definitiva, Energia Concorrente ritiene necessario un riequilibrio dei rapporti tra società di vendita e distributori locali, oggi eccessivamente sbilanciati a favore di questi ultimi. 1.2 Opportunità dell introduzione del SII Per quanto sopra esposto riteniamo essenziale ai fini dello sviluppo del mercato della vendita anche nei confronti dei clienti di piccole dimensioni la presenza di un infrastruttura centrale che assuma il ruolo di interfaccia e piattaforma unica per la gestione di tutti i rapporti tra imprese di distribuzione e società di vendita. Riteniamo comunque condivisibile la proposta contenuta nel DCO, che prevede che solo per alcuni processi il SII costituisca la modalità esclusiva attraverso cui gli stessi vengono compiuti, mentre per altri processi per i quali il distributore continua ad essere il principale responsabile - sia ipotizzato un doppio canale informativo (distributore e SII) che il venditore dovrà seguire nel caso di richiesta di prestazioni sia tecniche che commerciali (processi misti). Questo con l auspicio che tale doppio canale per le prestazioni circuitali rappresenti una soluzione temporanea e che, una volta verificata come positiva l esperienza della prima fase nella gestione centralizzata dei processi gestiti unicamente dal SII, la modalità di comunicazione unica venditore/sii venga estesa velocemente anche agli altri processi, in linea con i principi espressi dalla legge n. 129/10. Auspichiamo inoltre che gli eventuali paralleli gestionali necessari alle tarature e test dei vari processi possano essere ridotti al minimo necessario, in modo da giungere quanto prima alla gestione univoca da parte del SII. E solo in questo modo infatti che il SII potrebbe costituire l unica interfaccia per tutti gli attori del mercato, rendendo effettiva la sua funzione di certificatore dei dati. In questo senso riteniamo correttamente identificati i processi di voltura e di switching come primi processi da implementare interamente sul SII, in quanto presentano aspetti unicamente di carattere commerciale, non comprendono in alcun modo prestazioni di tipo tecnico di responsabilità del distributore e rappresentano inoltre la gran parte delle prestazioni gestite dalle società di vendita per i clienti finali. Riteniamo che il passaggio di questi processi dalla attuale gestione, che vede i venditori costretti ad interfacciarci con una pluralità di distributori, a quella del SII possa portare grandi vantaggi poiché verranno superati tutti i problemi legati ai malfunzionamenti dei sistemi informatici dei distributori ed alle loro frequenti inottemperanze procedurali. Riguardo quest ultimo aspetto riteniamo che un importante vantaggio del passaggio di questi processi al SII sia che, oltre a permettere una gestione efficiente delle interazioni distributore-venditore, la presenza di un soggetto centralizzato consente un monitoraggio puntuale dell operato dei distributori e 3

4 quindi la rilevazione dei casi di inadempimento, come è già accaduto nell ambito del primo processo transitato sul SII (le anagrafiche previste dal TIS). 1.3 Tempistiche di messa in funzione del SII In via generale, evidenziamo come sia necessario determinare tempistiche certe e urgenti al fine di accelerare il più possibile il processo di implementazione a regime dell intero Sistema. L assenza di disposizioni obbligatorie sta in effetti rallentando non poco lo sviluppo del SII e, ancor più grave, sta di fatto dando la possibilità ad alcuni operatori di adottare comportamenti opportunistici che ne frenano inevitabilmente il processo di implementazione. Per quanto detto sopra si auspica che l introduzione dei processi di switching e di voltura all interno del SII avvenga in tempi rapidi, così come per l introduzione del servizio di pre-check di cui si accenna nel DCO. Si auspica pertanto che la totale implementazione dei macro-processi di voltura contrattuale e di switching nell ambito del SII possa avvenire già nel corso del Dal momento che l interazione con un elevato numero di gestori di rete, non caratterizza solo il mercato elettrico, ma è anzi ancor più marcata nel settore del gas naturale, si ritiene inoltre indispensabile che l Autorità avvii in tempi brevissimi lo sviluppo del sistema anche per il settore del gas naturale. Si auspica inoltre che, in parallelo allo sviluppo del SII sia nel mercato elettrico che in quello gas, continuino le attività di standardizzazione dei flussi informativi per le prestazioni che attualmente non sono standardizzate. In particolare, sia per l energia elettrica che per il gas naturale, è necessario vengano quanto prima standardizzati i flussi informativi per le prestazioni di sospensione per morosità, le cui diverse fasi (caricamento richiesta, riscontro esiti, ecc.) è necessario possano essere gestite in maniera massiva dai venditori. Nel seguito del documento esprimiamo alcune considerazioni in merito alle specifiche proposte contenute nella consultazione più alcuni elementi aggiuntivi che auspichiamo possano essere presi in considerazione nell ambito dei successivi passaggi di implementazione dei processi sul SII. * * * 2. Osservazioni di Energia Concorrente Energia Concorrente ritiene urgente l introduzione della procedura di voltura contestuale allo switching, peraltro già ipotizzata con il DCO 4/11. Infatti ad oggi un cliente che subentra ad un altro cliente su un POD già attivo non può scegliere da subito il proprio fornitore ma è costretto ad iniziare la propria fornitura con il venditore scelto dal cliente che lo ha preceduto su quel POD e, solo dopo aver chiesto la voltura allo stesso, scegliere un nuovo fornitore. Accade quindi che i potenziali clienti contattati da un venditore si trovino nell impossibilità di entrare da subito in fornitura con il venditore desiderato, 4

5 ma siano costretti a contattare il venditore precedente e chiedere allo stesso di gestire la pratica di voltura. Questo fatto è molto negativo per lo sviluppo del libero mercato poiché allunga ulteriormente i tempi di passaggio al fornitore prescelto, e lo rende molto più complesso e costoso dal punto di vista commerciale. Inoltre sul POD si viene a creare una situazione contrattuale poco chiara ed un cliente rischia di vedersi addebitate morosità legate al precedente intestatario del POD. Questo comporta l aumento dei reclami ai venditori ed il rischio di cumuli di morosità. In generale si condivide quanto proposto in merito a tale processo nel DCO ed in particolare sembra importante introdurre la misura proposta al punto a tutela dei venditori uscenti, relativa alla comunicazione del cambio di intestazione del POD. Si condivide inoltre il fatto che la voltura associata a contestuale switching possa essere valida solo con riferimento al primo giorno del mese e si segnala che questa regola dovrebbe essere valida anche nel caso in cui il venditore entrante sia un esercente di maggior tutela, contrariamente a quanto avviene oggi. E invece importante specificare che nel caso la richiesta di switching sia riferita ad un punto non energizzato, la stessa deve poter trovare attuazione in qualsiasi giorno del mese. Inoltre, in relazione a quanto specificato al punto 5.5.2, si reputa opportuno, data l attuale assenza di regolazione in materia di voltura contrattuale, che l Autorità specifichi, in maniera tale da garantire un univocità di comportamento da parte delle imprese di distribuzione, quale debba essere la data cui si riferisce il dato di misura che viene trasmesso all impresa di vendita (lettura relativa alla data di effettiva voltura o lettura del giorno in cui la voltura viene registrata). Inoltre si ritiene utile l introduzione della previsione della possibilità di ricorrere alla cosiddetta lettura/misura concordata tra esercente la vendita e cliente finale, poi trasmessa all impresa di distribuzione (come già d uso nel settore del gas). Relativamente a quanto definito al punto 5.5.4, si concorda con la disposizione di prendere come riferimento, per la comunicazione del dato di misura nell ambito della voltura, quanto già definito della deliberazione 65/2012/R/eel. Si sottolinea però come l allineamento a quest ultima non debba riguardare esclusivamente i contenuti informativi, ma anche il tracciato utilizzato. Inoltre, nel caso in cui si decida di trattare separatamente il flusso di misura relativo alle volture (invece di procedere con un integrazione nei flussi definiti dalla delibera 65/2013/R/eel, con opportuna identificazione separata), si ritiene necessario che vengano definite tempistiche certe per la trasmissione dei tracciati. Infine si reputa necessario prevedere opportune precisazioni differenziate, in merito alla determinazione della lettura di passaggio da un cliente all altro, nei casi in cui le volture contrattuali riguardino punti di prelievo orari (PO) o non orari (PNO). 5

6 Con riferimento al macro processo di switching, oltre a manifestare una specifica valutazione positiva in merito alle questioni Q4, Q5, Q10, Q18, aggiungiamo che: - si dovrebbe estendere la possibilità di revocare la richiesta di switching di cui al punto anche ad altri casi oltre a quello in cui il punto è sospeso per morosità, per consentire al venditore di rettificare eventuali errori commessi durante l attività di invio delle richieste al sistema; - con riferimento alle modifiche che intercorrono nel periodo temporale compreso tra l aggiornamento dell RCU e l inizio della fornitura, bisognerebbe definire quale comportamento terrà il sistema; - è importante definire la regola che il sistema dovrà seguire nel caso di richieste di switch multiple con riferimento a uno stesso POD e a una stessa data, ovvero occorrerebbe definire se in tali casi il sistema debba accettare la prima richiesta ricevuta, oppure l ultima, oppure debba inviare a tutti i venditori richiedenti un messaggio di errore. Si segnala inoltre che in merito alla possibilità di revocare la richiesta di switching di cui al punto ravvisiamo una criticità legata ad una possibile incongruenza con la normativa esistente in tema di morosità. Infatti ai sensi del comma 6.2 della delibera n. 4/08 la revoca di una richiesta di switching è possibile solo se il distributore non ha ancora ricevuto lo switch out dal precedente fornitore. Considerati i tempi previsti dall articolo 5 della delibera 42/08 ed i tempi di preavviso di recesso definiti dalla 144/07 si può dire che la revoca non potrebbe mai essere chiesta. Infine anticipiamo un paio di requisiti tecnici che a nostro avviso il SII dovrebbe garantire: - permettere ai venditori di poter ricostruire in tempo reale tutte le richieste inserite in un certo arco temporale; - permettere ai venditori di seguire in modo massivo gli esiti delle prestazioni richieste. Quest ultimo aspetto è di particolare importanza stante l onerosità legata alla gestione singolare di un numero molto elevato di richieste di prestazioni che attualmente alcuni distributori obbligano i venditori a fare poiché i portali da loro sviluppati non consentono una gestione di tipo massivo. 3. Possibili ulteriori sviluppi del SII A nostro avviso, il passaggio della gestione dei suddetti processi al SII dovrebbe anche costituire l occasione per modificare e introdurre alcune regole nell ottica di incrementare l efficienza del sistema nell ambito del passaggio dei clienti da un fornitore a un altro. Ad oggi, infatti, si rilevano alcune criticità che riguardano il mercato retail elettrico e in particolar modo l ambito delle operazioni di switch in/out e il tema strettamente collegato del recesso 6

7 contrattuale così come normato dalla delibera n.144/07. Tali criticità impediscono un corretto funzionamento e sviluppo del libero mercato, mettendo di fatto gli utenti finali nella condizione di subire disagi di vario genere, quali penali per mancato rispetto dei tempi di recesso e casi di doppia fatturazione. Nello specifico si fa riferimento alle attuali modalità di invio del recesso contrattuale: la normativa definita con delibera 144/07 prevede che il medesimo debba essere inviato in forma cartacea, fatta salva la possibilità di un accordo volontario tra venditore entrante e venditore uscente volto a procedere con la semplice comunicazione dell elenco dei clienti senza inoltrare i singoli atti. Ad oggi, quello che si registra sul mercato è che alcuni venditori hanno effettivamente concluso accordi bilaterali per la gestione dei recessi che prevedono solo l invio dell elenco dei POD in questione, mentre richiedono lo scambio del documento del cliente solo per casi di particolare criticità. Tuttavia, questi accordi bilaterali non sono particolarmente efficienti in quanto ogni venditore è costretto a relazionarsi con gli altri venditori in modi diversi, oltre al fatto che alcuni venditori sembrano usare questa possibilità in modo strumentale, addebitando penali di recesso a clienti il cui venditore entrante non ha, a loro avviso, rispettato correttamente i termini temporali. Sul presente tema riteniamo che il SII possa essere lo strumento attraverso il quale i venditori potrebbero scambiarsi le informazioni relative al recesso dei clienti attraverso dei tracciati standard. L invio del recesso originale dei singoli clienti dovrebbe essere necessario solo in caso di richiesta di verifica puntuale tra venditori. Un altro problema che riscontriamo nell ambito dell invio del recesso contrattuale riguarda la corretta individuazione del venditore uscente a cui indirizzare il recesso per conto del cliente. Accade infatti spesso che il cliente non sia in grado di indicare in modo corretto il proprio fornitore uscente, con la conseguenza che il recesso viene inviato al venditore errato e il cliente, oltre a rischiare la doppia fatturazione, rischia anche di dover pagare le penali per mancato rispetto dei tempi di recesso. Si segnala pertanto la necessità di fare in modo che il venditore entrante possa conoscere l identità del venditore uscente ad esempio attraverso un informativa che potrebbe essere resa disponibile nell ambito del servizio di pre-check del SII. Sarebbe utile che anche il venditore uscente potesse conoscere l identità del fornitore entrante, in modo da rendere l operazione di switching più trasparente per tutti. Un ulteriore criticità che si segnala è la conoscenza del tempo di preavviso di recesso che il cliente deve rispettare nei confronti del venditore uscente. Quest ultima informazione è particolarmente importante per i punti che non rientrano nel perimetro della delibera 144/07 e per i quali i tempi di recesso non sempre sono indicati chiaramente nel contratto di vendita. Riteniamo che anche in questo caso il servizio di pre-check potrebbe fornire questa informazione, che potrebbe essere alimentata da ogni venditore nell ambito della richiesta di switching operata sul SII. Per agevolare ulteriormente il rispetto dei tempi di 7

8 preavviso di recesso si potrebbe anche pensare che il SII, in occasione di una di una richiesta di switch in su di un punto, proponga automaticamente la prima data utile di decorrenza della fornitura coerentemente con l informazione di recesso a suo tempo inserita sul SII dal precedente venditore. In tal modo potrebbero essere azzerati i casi di mancato rispetto delle condizioni contrattuali di recesso del venditore uscente. Infine si reputa opportuno valutare l integrazione nel SII anche dei processi relativi alla gestione dei cosiddetti contratti/attivazioni non richiesti di cui alla delibera 153/2012/R/com, su tutti la procedura di ripristino. Milano, 24 gennaio 2014 Alessandro Bianco Segretario generale 8

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