I TRUST IN AMBITO IMMOBILIARE
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1 I TRUST IN AMBITO IMMOBILIARE Sistemi a confronto ed efficienza fiscale Avv. Andrea MOJA Presidente Assotrusts Professore a Contratto di International Trade Law Università LIUC di Castellanza Via Monte Napoleone Milano tel fax amoja@tiscali.it
2 ASSOTRUSTS Sede presso CONFEDILIZIA Indirizzo: VIA BORGOGNONA, ROMA TEL: FAX: E. MAIL: Sito Web:
3 INDICE IL CONCETTO DI TRUST TRUST INTERNO COME ALTERNATIVA ALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE TRUST vs. S.R.L. FONDI IMMOBILIARI: NOVITA IN AMBITO FISCALE RIFERIMENTI PERSONALI
4 IL CONCETTO DI TRUST TRUSTEE PROTECTOR SETTLOR OF THE TRUST SOCIETA IMMOBILI DENARO TRUST PROPERTY BENEFICIARI
5 I SOGGETTI DEL TRUST Il trust deve necessariamente prevedere: 1. la presenza di un settlor (o disponente o ancora costituente) che si spoglia di dati beni per trasferirli ad un altro soggetto detto trustee; 2. la presenza di un trustee che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l atto istitutivo di trust (c.d. Trust Deed o Deed of Trust), per: A. degli ulteriori soggetti detti beneficiari (beneficiaries) del trust; B. uno scopo specifico stabilito del settlor.
6 LA SEGREGAZIONE DEL TRUST FUND Il trust presenta la seguente caratteristica peculiare: I beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee. Ne deriva che: a) i beni del trust sono segregati in capo al trustee; b) i beni del trust non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee; c) i beni del trust non rientrano nell asse familiare e successorio del trustee.
7 IL TRUSTEE Il trustee sarà tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate nell atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per l ipotesi della mancata o contraria disciplina, dalla legge regolatrice del trust); Il trustee sarà tenuto a rendere conto della propria attività; Al termine del trust, i beni verranno trasferiti dal trustee ai beneficiari secondo quanto previsto nel Deed of Trust.
8 IL SETTLOR Ai sensi dell art. 2 della Convenzione dell Aja sui trusts il fatto che il costituente conservi alcune prerogative non è necessariamente incompatibile con l esistenza di un trust. Dal disposto in questione, e dalla pratica operativa del trust in generale, ne deriva che: a) il settlor può riservarsi alcune facoltà sui beni conferiti in trust (tali poteri o facoltà dovranno essere peraltro contenute per evitare il rischio che il trust non venga poi riconosciuto come tale); b) il settlor può assumere il ruolo di beneficiario del trust.
9 I BENEFICIARI DEL TRUST (1) Nell atto istitutivo di trust il disponente può provvedere a: 1. nominare direttamente i soggetti nel cui interesse il trustee dovrà amministrare il trust fund, distribuendone loro, secondo regole prescelte dal settlor medesimo, l eventuale reddito e/o il capitale del trust; 2. attribuire al trustee designato l incarico di determinare i soggetti cui dovranno essere attribuiti, al termine del periodo di durata del trust, gli eventuali redditi maturati e/o il capitale del trust.
10 I BENEFICIARI DEL TRUST (2) Il settlor può figurare tra i beneficiari. Da quanto sopra ne discende che i beneficiari del trust possono essere: a) determinati; b) determinabili. La determinazione dei beneficiari può essere rimessa alla volontà del trustee (o di uno o più ulteriori soggetti terzi).
11 LE LETTERE DEI DESIDERI (1) Un primo strumento opzionale riconosciuto a favore del settlor di un trust, e finalizzato ad un indiretto controllo dell operato del trustee, sono le Lettere dei Desideri. Le Lettere dei Desideri (altrimenti note come Letters of Wishes) sono, com è facilmente comprensibile, lettere di indirizzo politico dirette a far conoscere al trustee le volontà del disponente in ordine alla gestione dei beni posti in trust.
12 LE LETTERE DEI DESIDERI (2) Le Letters of Wishes non hanno valore giuridico in senso stretto ma vengono regolarmente seguite dai vari trustees del caso designati (oggigiorno Trust Companies che operano quali professionisti esclusivi del settore). Le Letters of Wishes sono esterne all atto costitutivo di trust e possono essere indirizzate al trustee sia contestualmente alla costituzione del trust che successivamente al verificarsi di eventuali cambiamenti di volontà del disponente.
13 IL PROTECTOR (1) L atto istitutivo di trust può disporre per la nomina, accanto alle figure già esaminate, anche di un ulteriore soggetto con funzioni di supervisione/controllo sull operato del trustee: il c.d. protector o guardiano del trust. Di regola i disponenti del caso prediligono nominare protector un soggetto che si trova in stretti rapporti personali con il medesimo (se il settlor nomina sé stesso si possono avere i problemi di cui a seguire).
14 IL PROTECTOR (2) E possibile attribuire al protector i seguenti poteri: 1. un possibile voto congiunto con quello del trustee in ordine a determinate decisioni; 2. talvolta un potere di veto in ordine ad alcune limitate decisioni del trustee; 3. in rapporto ai trusts discrezionali, il potere di effettuare modifiche alla categoria dei beneficiari.
15 L ISTITUZIONE DI UN TRUST La costituzione di un trust e la dotazione patrimoniale del trustee si realizzano operativamente nel modo seguente: 1. In primo luogo di procede all istituzione del trust tramite: A. Deed of Trust (altrimenti detto Deed of Settlement); B. Declaration of trust. 2. Contestualmente e/o successivamente all istituzione del trust si procede alla dotazione patrimoniale a favore del trust stesso conferendo in esso i beni desiderati.
16 ULTERIORI EFFETTI SEGREGATIVI I beni segregati in trust possono inoltre essere posti al riparo da eventuali pretese da parte di ulteriori terzi così individuati: a) creditori del settlor/disponente (infatti, salvi i termini e le condizioni di cui alla revocatoria ordinaria e fallimentare, i beni non sono più di sua proprietà, essendosene costui spossessato all atto della costituzione del trust); b) creditori dei beneficiari, fino a quando essi non ricevano detti beni con successivo passaggio dal trustee (oltre all ipotesi dell istituzione di un c.d. Discretionary Trust).
17 Trust interno come alternativa alla società immobiliare
18 Disponente italiano Trust fund liquidità Trustee residente in Italia
19 Disponente S.r.l. Trust Beneficiari i figli del disponente
20 S.r.l. Trust
21 FISCALMENTE IL TRUST È UN ENTE NON COMMERCIALE RESIDENTE (Articolo 73 del TUIR)
22 Il trattamento delle plusvalenze immobiliari in caso di vendita di immobili conferiti in un Trust - segue -
23 - segue - se la vendita del bene viene effettuata prima di 5 anni dall acquisto, si applica l imposta sostitutiva del 20%... Articolo 67 del TUIR: Sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni, diversi dai terreni edificabili, costruiti o acquistati anche per donazione, da non più di 5 anni. All atto della cessione e su richiesta resa al notaio dalla parte venditrice, sulla plusvalenza si applica un imposta sostitutiva dell Irpef del 20%. - segue -
24 - segue - ma se la vendita del bene viene effettuata dopo 5 anni dall acquisto, la plusvalenza sarà esente da tassazione.
25 Trattamento fiscale dei differenti strumenti di gestione del patrimonio immobiliare: TRUST vs. S.R.L.
26 Trust / Holding a capo di Gruppi societari Simulazione carico fiscale complessivo su Distribuzione dei dividendi Plusvalenze da capital-gain
27 Trust B B B Holdin g TRU ST HOLDIN G SOC. 1 SOC. 2 SOC. 3 SOC. 1 SOC. 2 SOC. 3
28 Presupposti Trust residente Holding residente Trust Aliquota Irpef: 43% Requisiti PEX Soci persone fisiche Beneficiari persone fisiche Ente non commerciale
29 Modalità di tassazione degli enti non commerciali Previsto passaggio degli Enti non Commerciali dal regime Ires al regime Ire (riforma del sistema fiscale statale, art.3, comma 1, lett.a, legge n.80)
30 Modalità di tassazione degli enti non commerciali Imponibilità dei dividendi limitata al 5% del loro ammontare (D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4 comma 1, lett. q)
31 DIVIDENDI Holding Soci qualificati Dividendi distribuiti da controllate Imponibile Holding ( x 5%) Imposta Ires Holding ( x ,5%) Dividendo distribuito da Holding ( ) Imponibile Irpef Soci ( x ,72%) Imposta Irpef Soci ( x 43%) Totale imposte Holding + Soci
32 DIVIDENDI Holding Soci non qualificati Dividendi distribuiti da controllate Imponibile Holding ( x 5%) Imposta Ires Holding ( x 27,5%) Dividendo distribuito da Holding ( ) Imponibile Irpef Soci Imposta Sostitutiva Soci ( x ,5%) Totale imposte Holding + Soci
33 DIVIDENDI Trust opaco Dividendi distribuiti da controllate Imponibile Trust ( x 5%) Imposta Ires Trust ( x 27,5%) Erogazione ai Beneficiari ( ) Imponibile Irpef Beneficiari 0 Imposta Beneficiari 0 Totale imposte Trust + Beneficiari
34 DIVIDENDI Trust trasparente Dividendi distribuiti da controllate Imponibile Trust ( x 5%) Imposta Ires trust 0 Erogazione ai Beneficiari Imponibile Irpef Beneficiari Imposta Beneficiari ( x 43%) Totale imposte Trust + Beneficiari
35 DIVIDENDI Carico fiscale complessivo - raffronto Holding Soci qualificati Holding soci non qualificati Trust trasparente Trust opaco
36 PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN Holding Soci qualificati Plusvalenze da cessione di partecipazioni Imponibile Holding ( x 5%) Imposta Ires Holding ( x 27,5%) Dividendo distribuito da Holding ( ) Imponibile Irpef Soci ( x ,72%) Imposta Irpef Soci ( x 43%) Totale imposte Holding + Soci
37 PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN Holding Soci non qualificati Plusvalenze da cessione di partecipazioni Imponibile Holding ( x 5%) Imposta Ires Holding ( x 27,5%) Dividendo distribuito da Holding ( ) Imponibile Irpef Soci Imposta Sostitutiva Soci ( x ,5%) Totale imposte Holding + Soci
38 PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN Trust opaco Qualificata Non Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificata Imponibile Ires Trust ( x 49,72%) Imponibile imposta sostitutiva Trust Imposta Ires Trust ( x 27,5%) Imposta sostitutiva Trust ( x 12,5%) Erogazione ai beneficiari Imponibile Irpef beneficiari 0 0 Imposta beneficiari 0 0 Totale imposte Trust + beneficiari
39 PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN Trust trasparente Qualificata Non Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificata Imponibile Ires Trust ( x 49,72%) Imponibile imposta sostitutiva Trust Imposta Ires Trust 0 Imposta sostitutiva Trust ( x 12,5%) Erogazione ai beneficiari Imponibile Irpef beneficiari Imposta beneficiari ( x 43%) Totale imposte Trust + beneficiari
40 PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN Carico fiscale complessivo - raffronto Qualificata Non Holding qualificata Trust trasparente Trust opaco
41 DIVIDENDI E PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN Riepilogo situazioni di massima efficienza Reddito Situazione Imposta % Dividendi qualificati Trust opaco tot ,37 Dividendi non qualificati Trust opaco ,37 Plusvalenze - qualificate Trust opaco ,67 Plusvalenze non qualificate Trust opaco/trasparente ,50
42 FONDI IMMOBILIARI: NOVITA IN AMBITO FISCALE
43 IN GENERALE: I fondi immobiliari non sono soggetti alle imposte sui redditi e all imposta regionale sulle attività produttive, anche se alcune categorie di redditi, percepite dai fondi derivanti dall attività di investimento dei propri beni possono essere assoggettati a ritenute alla fonte.
44 Con la cosiddetta manovra d'estate, il D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è stato introdotto l articolo 82, comma 17. (Si veda in proposito la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 61/E)
45 Tale disposizione introduce una distinzione tra i fondi di cui all'articolo 37 del D. lgs. n. 358 del 1998, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera a) e b), rispettivamente in:
46 fondi immobiliari familiari (si veda poi), il cui regime impositivo è stato modificato, ed una seconda categoria che non ha subito particolari modifiche di disciplina: i cosiddetti altri fondi immobiliari.
47 FONDI IMMOBILIARI ED IMPOSTA PATRIMONIALE Il decreto legislativo n. 112 del 2008 ha introdotto un imposta patrimoniale annua pari all 1% sull ammontare del valore netto di fondi di investimento immobiliare chiusi con specifiche caratteristiche: (segue)
48 ( segue) la patrimoniale si applica ai cosiddetti fondi immobiliari: il fondo sia stato istituito come fondo riservato o come fondo speculativo e più dei due terzi siano detenuti nel periodo di imposta da una o più persone fisiche legate tra loro da un vincolo di parentela o affinità; - segue -
49 - segue - le cui quote siano detenute da meno di dieci investitori salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da uno o più soggetti di cui all articolo 7, co. 2, del D. Lgs. n. 124 del 1993; da soggetti di cui all articolo 6 del D. Lgs. n. 239 del 1996; da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all impresa commerciale, da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria.
50 CALCOLO DEL VALORE NETTO DEL FONDO L imposta si applica sulla media annua dei valori risultanti redatti ai sensi dell articolo 6, co. 1, lett. c, n. 3 del Tuf; deve essere corrisposta entro il 16 febbraio dell anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
51 LA RITENUTA SUI PROVENTI È inoltre passata dal 12,5% al 20% la ritenuta sui proventi distribuiti dai fondi immobiliari di diritto italiano. Lo stesso incremento è stato previsto per le plusvalenze sulle cessioni e sui rimborsi delle quote dei fondi d'investimento immobiliari, soggetti all'imposta patrimoniale dell'1 per cento
52 OBBLIGHI DI VERIFICA L articolo 82 co. 19 del decreto ha poi posto in carico alle Sgr, società di gestione del risparmio, l obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell imposta patrimoniale a carico dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e di quelli familiari.
53 La società verificherà: se il fondo è quotato, o sarà eventualmente prevista una successiva quotazione nel relativo regolamento di gestione, nonché l entità dello stesso, con cadenza annuale al 31 dicembre di ciascun anno.
54 RIFERIMENTI PERSONALI Avv. Andrea MOJA Presidente Assotrusts Professore a Contratto di International Trade Law Università LIUC di Castellanza Via Monte Napoleone Milano tel fax amoja@tiscali.it
IL TRADING TRUST ED ALTRE STRUTTURE DI TRUST NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE CASTELLANZA, 19 MAGGIO 2009
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