LA FISCALITA NELL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL IMPRESA

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1 LA FISCALITA NELL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL IMPRESA Fabio Landuzzi 14 ottobre

2 Fiscalità nell internazionalizzazione dell impresa LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: PRINCIPALI APPLICAZIONI E TEMI CRITICI

3 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI La doppia imposizione internazionale E il risultato della sovrapposizione delle pretese impositive dei singoli Stati: è una distorsione fiscale dell investimento perché determina nei riguardi di un soggetto passivo un prelievo globale anomalo Può essere doppia tassazione economica : una duplice tassazione in capo a soggetti diversi di un reddito di identica natura economica (es.: tassazione utili della società e dividendi distribuiti al socio) Può essere doppia tassazione giuridica : una duplice tassazione in capo allo stesso soggetto dello stesso reddito. Il diritto convenzionale è uno strumento di diritto tributario internazionale per rimediare ai fenomeni di doppia imposizione

4 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI La Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni Sono accordi bilaterali (a volte multilaterali) tra Stati sovrani, con cui ognuno rinuncia in parte alla propria autonomia impositiva Oggetto: non istituiscono un imposizione sovranazionale, ma sono finalizzate a limitare le imposizioni nazionali. Limitano l imposizione interna e che non valgono a costituire nuovi tributi. In Italia hanno valore di legge ordinaria, dopo essere state recepite secondo l iter normativamente previsto. Principio di specialità: la legge che recepisce il Trattato prevale sulle altre di pari grado in quanto norma speciale che adempie ad un obbligo internazionale; quindi, prevalenza della Convenzione rispetto alle leggi ordinarie dello Stato. Deroga (in positivo) ex art. 169, Tuir, se la norma interna è più favorevole

5 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Il Modello OCSE E uno schema di riferimento per la redazione di trattati contro le doppie imposizioni; si basa sul compromesso tra il principio della fonte ed il principio della residenza Non ha carattere vincolante ma mera raccomandazione nei confronti degli Stati aderenti all OCSE Le soft law indicano atti che non costituiscono formalmente fonti del diritto internazionale, ma hanno effetti giuridici (ad es.: Commentario OCSE, Linee Guida approvate da comitati od istituzioni)

6 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Alcuni casi L eliminazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento del credito per imposte assolte all estero L applicazione di ritenute ridotte nello Stato della fonte su dividendi, interessi, canoni Alcune criticità nella gestione delle cd. technical service fees con alcuni Stati (ad es.: India, Brasile, ecc.): criticità sul recupero delle imposte assolte all estero

7 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Singapore Clausola di Non discriminazione (art. 23) I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu` onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali o i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del par. 7 dell'art. 11, del par. 5 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.

8 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Dividendi Art. 10 Se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta applicata alla fonte non può eccedere: il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il percipiente ne è il beneficiario effettivo

9 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Interessi Art. 11 Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. L imposta applicabile in uno Stato contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi.

10 CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Canoni Art. 12 I canoni possono essere tassati nello Stato da cui provengono ma se il percettore é il beneficiario effettivo, l'imposta applicata non dovrà essere superiore al 15% (20% per opere artistiche, letterari, ecc.) dell'ammontare lordo se si tratta di compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere scientifiche, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o know how

11 TRANSFER PRICING TRANSFER PRICING

12 TRANSFER PRICING Perché il transfer pricing Esigenza di regolazione dei rapporti economici e finanziari fra imprese appartenenti allo stesso gruppo, e residenti in Stati diversi, secondo valori di mercato (come se l operazione fosse realizzata fra parti indipendenti) Onere della prova della applicazione di prezzi non a livello di mercato è, in linea di principio, a carico dell Amministrazione Finanziaria, ma Per il cd. principio della vicinanza alla prova, il contribuente è tenuto a motivare le proprie eccezioni Equa ripartizione dell onere probatorio Quindi: come fare?

13 TRANSFER PRICING L approccio metodologico al transfer pricing Chiara regolamentazione contrattuale dei rapporti infragruppo: transazioni relative a beni, servizi, finanziamenti, royalties, ecc. Analisi funzionale: per ciascun attore delle transazioni osservate, identificare le funzioni svolte, i rischi assunti, gli asset impiegati Chiara identificazione e descrizione del criterio di determinazione dei prezzi di trasferimento La verifica della correttezza dei prezzi di trasferimento, il cd. testing: l analisi di comparabilità, la presenza di possibili confronti interni, ed infine la scelta del metodo Le Linee Guida OCSE

14 TRANSFER PRICING I passaggi fondamentali del processo di fissazione e testing del transfer pricing 1. Analisi preliminare della transazione e delle sue condizioni di esecuzione 2. Selezione del metodo / criterio di transfer pricing 3. Identificazione della/e transazione/i comparabile/i 4. Test e Conclusione: la transazione è in regime di libera concorrenza?

15 TRANSFER PRICING L analisi di comparabilità L Analisi di comparabilità riguarda: - Le condizioni a cui la transazione è compiuta; - La determinazione dei profitti. I 5 Fattori della comparabilità: i. Caratteristiche dei prodotti / servizi ii. Analisi funzionale: funzioni, asset utilizzati, rischi, responsabilità iii. Termini contrattuali iv. Contesto economico: territorio, dimensioni del mercato, concorrenza, regolamentazione, barriere, ecc. v. Strategie di business: innovazione, diversificazione, start up, ecc.

16 TRANSFER PRICING..transfer pricing is not an exact science.. OCSE Documento del 22 luglio 2010 Cap. B.1, Par. 1.13

17 TRANSFER PRICING I Riferimenti normativi in Italia Art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997: non applicazione di sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento se è comunicata e prodotta idonea documentazione sul TP Provvedimento Dir. Ag. Entrate 29/9/2010 Prot. 2010/137654: attuazione della norma, indicazione delle specifiche documentali e obblighi di comunicazione preventiva Linee Guida OCSE Codice di condotta Europeo: approvato dal Consiglio dell UE il 27/6/2006 individua tipo e contenuto della documentazione secondo la struttura del Master file e del Country file

18 TRANSFER PRICING La documentazione Documentazione contenente informazioni comuni valide per tutti i membri del Gruppo (Masterfile) Documentazione contenente informazioni relative alla singola società (Documentazione nazionale)

19 COST SHARING AGREEMENT I cost sharing agreement 1. Esistenza di un contratto scritto (meglio, se con data certa ): chiara descrizione dei servizi, delle chiavi di allocazione dei costi, dei soggetti partecipanti, ecc. 2. Effettività dei servizi: vantaggi derivati per la società, esclusione dei servizi resi nell interesse dell azionista, esclusione di duplicazione di servizi, ecc. 3. Congruità dei costi: determinazione basata sui costi sostenuti, oggettività del criterio di ripartizione, applicazione di mark-up contenuti, non duplicazione dell addebito in altre forme

20 TRANSFER PRICING Le prime esperienze e le criticità emerse nei rapporti con l AF Transazioni relative a beni: - Individuazione dei comparables e del margine di profitto considerato equo: ricostruzione di una diversa analisi in corso di verifica e contestazione dei risultati - Richiesta di analisi profonde riguardo alla marginalità per prodotti, marchi, mercati, ecc. Transazioni relative a servizi: - Insufficienza della documentazione probante l inerenza dei servizi per la società che riceve gli addebiti - Carenza di dettagli sulla determinazione dei costi addebitati - Duplicazione dei costi per servizi della medesima specie - L importanza della certificazione speciale sul cost sharing agreement di una società di revisione (CM 271/1997)

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