Il commercio elettronico di prodotti digitali
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- Emma Bonfanti
- 10 anni fa
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1 UNIONE EUROPEA. Istruzioni per l uso Allegato al n. 1/2013 Il commercio elettronico di prodotti digitali Aspetti fiscali
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3 Il commercio elettronico di prodotti digitali Aspetti fiscali Approfondimento a cura di Stefano Garelli, esperto del Centro Estero per l Internazionalizzazione del Piemonte. Per commercio elettronico diretto si intende la vendita on line di beni digitali quali software, musica, immagini, libri, banche dati ecc. Si tratta di operazioni che devono essere realizzate secondo modalità essenzialmente automatizzate, corredate da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell informazione. Le operazioni di cessione per via telematica di beni virtuali, ai fini Iva, sono considerate prestazioni di servizi. In tale ambito rientrano sia le operazioni poste in essere nei confronti di consumatori finali (B2C) sia quelle poste in essere nei confronti di operatori economici (B2B). Trattandosi di un settore caratterizzato da una continua evoluzione sia delle tecnologie applicate che dei servizi offerti, si pone il problema di individuare quali siano i servizi che rientrano nell ambito del commercio elettronico diretto e quali ne restino fuori. Al riguardo è fondamentale il lavoro svolto dal Legislatore comunitario, il quale ha trattato l argomento nei seguenti documenti: allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modificazioni in cui viene fornito l elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui agli artt. 58 e 59 della Direttiva stessa allegato I del Regolamento CE 282/2011 in cui, in via esemplificativa e non esaustiva, viene fornito un dettaglio delle operazioni che rientrano nell elenco di cui al punto precedente. Servizi fornibili per via elettronica (Direttiva 2006/112/CE allegato II) Fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature Dettaglio operazioni (Regolamento CE 282/2011 allegato I) hosting di siti web e di pagine web manutenzione automatica di programmi, remota e on line amministrazione remota di sistemi conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste. 1
4 Servizi fornibili per via elettronica (Direttiva 2006/112/CE allegato II) Fornitura di software e relativo aggiornamento Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati Dettaglio operazioni (Regolamento CE 282/2011 allegato I) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti banner blocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti installazione automatica on line di filtri per i siti web installazione automatica on line di sbarramenti (firewall). accesso o scaricamento di temi dell interfaccia grafica accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche abbonamento a giornali o riviste on line siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet. 2
5 Servizi fornibili per via elettronica (Direttiva 2006/112/CE allegato II) Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Dettaglio operazioni (Regolamento CE 282/2011 allegato I) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari accesso o scaricamento di sigle, brani musicali, suonerie o altri suoni accesso o scaricamento di film scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri. tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. Sotto il profilo delle regole di territorialità Iva, è possibile delineare il seguente quadro di sintesi: cessione di prodotti digitali (servizi prestati per via elettronica) nei confronti di operatori economici (B2B): sono allocabili nell ambito dei servizi generici e sono disciplinati dalla regola generale di cui all articolo 7 ter, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972, ovvero il servizio si considera effettuato nel Paese del committente nel caso di cessione di prodotti digitali (servizi prestati per via elettronica) nei confronti di consumatori finali (B2C) occorre distinguere: - clienti italiani e di altro Paese UE: sono disciplinati dalla regola generale prevista per le cessioni a consumatori finali, di cui all art. 7 ter, c. 1, lett. b, del Dpr 633/1972, ovvero il servizio si considera effettuato nel Paese del prestatore - clienti di Paese extra-ue: sono disciplinati dalla regola specifica (che deroga alla regola generale) di cui all art. 7 septies, c. 1, lett. i, del Dpr 633/1972, ovvero il servizio si considera effettuato nel Paese del committente. 3
6 Le operazioni di commercio elettronico diretto, in considerazione della loro classificazione nell ambito delle prestazioni di servizi, comportano l emissione obbligatoria della fattura. Per le stesse non è quindi possibile beneficiare dell esonero dall obbligo di emissione della fattura (come affermato dalla Risoluzione 186/E del 30 settembre 2003 e dalla Risoluzione 274/E del 3 luglio Agenzia delle Entrate). Nel caso di operazioni B2C, secondo la Circolare 98/E del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze non è neppure possibile l emissione informatica di scontrini o ricevute fiscali. Le procedure fiscali di vendita si differenziano quindi in base alla tipologia di acquirente e in funzione del Paese dell acquirente. Prenderemo dunque in esame il commercio elettronico di prodotti digitali verso i consumatori finali e verso gli operatori economici, entrambi analizzati rispetto alle possibili destinazioni geografiche. Vendita di prodotti digitali a consumatori finali Le procedure fiscali di vendita, da parte di un impresa italiana, verso consumatori finali, si differenziano in funzione del Paese in cui è stabilito il cliente dei prodotti digitali: Italia, Paese UE o Paese extra-ue. Vendita a consumatori finali italiani Nel caso di cessione di prodotti digitali nei confronti di clienti consumatori finali italiani, l operazione si considera effettuata in Italia (in base all art. 7 ter, c. 1, lett. b, del Dpr 633/1972). Si applica quindi la regola generale del Paese del prestatore. Occorre emettere fattura nei confronti del cliente; in fattura, oltre agli altri elementi obbligatori di cui all art. 21 del Dpr 633/1972, deve essere sempre indicato: il codice fiscale, nel caso in cui il cliente non agisca nell esercizio d impresa, arte o professione, ma quale consumatore finale il numero di partita Iva, quando si tratti di cliente che acquista tali prodotti per uso promiscuo e cioè sia a scopo aziendale/professionale, che a scopo privato, quale consumatore finale (in questo senso depone la Circolare dell Agenzia delle Entrate 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3). Tale fattura deve essere emessa (al più tardi) all atto del pagamento del corrispettivo, secondo le regole generali di cui all art. 6, c. 3 e c. 4 del Dpr 633/1972, e la stessa deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall emissione e con riferimento alla data della sua emissione (art. 23 del Dpr 633/1972). 4
7 Vendita a consumatori finali di altro Paese UE Nel caso di cessione di prodotti digitali nei confronti di clienti consumatori finali di altro Paese UE, l operazione si considera effettuata in Italia (in base all art. 7 ter, c. 1, lett. b, del Dpr 633/1972). Alla luce di quanto sopra esposto: l operazione si considera effettuata nel Paese del prestatore (in base all art. 7 ter, c. 1, lett. b, del Dpr 633/1972), come previsto dalla regola generale l operazione si considera effettuata all atto del pagamento del corrispettivo, salvo che anteriormente venga emessa fattura (art. 6, c. 3 e c. 4 del Dpr 633/1972) occorre emettere fattura nei confronti del cliente con applicazione dell Iva italiana tale fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell operazione tale fattura deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall emissione e con riferimento alla data della sua emissione (art. 23 del Dpr 633/1972). Vendita a consumatori finali di Paese extra-ue Nei rapporti con i consumatori finali di Paese extra-ue, la cessione di prodotti digitali costituisce un servizio in deroga alla regola generale. Tale prestazione non è, infatti, disciplinata dalla regola generale di cui all articolo 7 ter, c. 1, lett. b, del Dpr n. 633/1972, bensì dalla regola specifica (appunto, in deroga rispetto alla regola generale) di cui all art. 7 septies, lett. i, del Dpr n. 633/1972. Alla luce di quanto sopra esposto: l operazione si considera effettuata nel Paese del committente (in base all art. 7 septies, lett. i, del Dpr 633/1972) l operazione si considera effettuata all atto del pagamento del corrispettivo, salvo che anteriormente venga emessa fattura (art. 6, c. 3 e c. 4, del Dpr 633/1972) occorre emettere fattura nei confronti del cliente estero senza applicazione dell Iva italiana ( Operazione non soggetta, articolo 7 septies, lett. i, del Dpr n. 633/1972 ); nel caso in cui l importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre assoggettare l operazione a imposta di bollo di 2,00 euro; a tal fine è consigliabile presentare domanda all Agenzia delle Entrate per l applicazione della procedura del bollo virtuale (art. 15 del Dpr 642/1972 e art. 7 del Dm 23 gennaio 2004); in caso di mancato utilizzo di tale procedura è possibile applicare il contrassegno dell imposta di bollo sull esemplare di fattura in possesso dell impresa italiana o sull esemplare inviato al cliente (in quest ultimo caso, tenendo fotocopia della stessa, al fine di dimostrare l avvenuto assoggettamento all imposta di bollo) tale fattura deve essere emessa entro le ore del giorno di effettuazione dell operazione tale fattura deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall emissione e con riferimento alla data della sua emissione (art. 23 del Dpr 633/1972). 5
8 Vendita di prodotti digitali a operatori economici Vendita a operatori economici italiani Nel caso di cessione di prodotti digitali nei confronti di clienti italiani, l operazione si considera effettuata in Italia (in base all art. 7 ter, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972). Si applica quindi la regola generale del Paese del committente. Occorre emettere fattura nei confronti del cliente; in fattura, oltre agli altri elementi obbligatori di cui all art. 21 del Dpr 633/1972, deve essere sempre indicato il numero di partita IVA del cliente. La fattura deve essere emessa (al più tardi) all atto del pagamento, secondo le regole generali di cui all art. 6, c. 3 e c. 4, del Dpr 633/1972 e deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall emissione e con riferimento alla data della sua emissione (art. 23 del Dpr 633/1972). Vendita a operatori economici di altro Paese UE Nei rapporti tra operatori economici (soggetti identificati ai fini dell Iva) la cessione dei prodotti in questione rientra nell ambito dei servizi generici, ovvero regola generale del Paese del committente. Riguardo all individuazione dello status del soggetto acquirente, è possibile fare utile riferimento a quanto previsto dall art. 18 del Regolamento CE 282/2011, il quale afferma che: Comma 1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d identificazione nonché del nome e dell indirizzo corrispondenti conformemente all articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d imposta sul valore aggiunto; b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all identificazione ai fini dell IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Comma 2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità non ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. La Circolare 37/E del 29 luglio 2011 afferma che: Una volta acclarato che il committente del servizio è un soggetto passivo di imposta, è necessario verificare - ai fini della determinazione della territorialità dell operazione - se il medesimo acquisisca i servizi nella veste di soggetto passivo d imposta. 6
9 Al riguardo l art. 19 del Regolamento UE 282/2011 afferma che un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente a un uso privato, ivi compreso l uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo. Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi siano destinati all attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione Iva. Nel caso di un unico servizio destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, l operazione si considera effettuata a scopo professionale, purché non sussista alcuna pratica abusiva. È evidente, per la modalità di vendita considerata, la difficoltà di eseguire controlli accurati in ordine all effettiva destinazione del servizio acquistato. È tuttavia necessario prevedere nel formulario telematico di acquisto che il cliente debba attestare l effettiva destinazione del servizio acquistato. Alla luce di quanto sopra esposto: l operazione si considera effettuata nel Paese del committente (in base all art. 7 ter, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972) l operazione si considera effettuata all atto dell ultimazione della prestazione, salvo che anteriormente venga incassato il corrispettivo (articolo 6, c. 6, del Dpr 633/1972); occorre emettere fattura nei confronti del cliente per Operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/ inversione contabile. In fattura deve essere indicato il numero di identificazione Iva attribuito al cliente dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui l importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre assoggettare l operazione a imposta di bollo di 2,00 euro. A tal fine è consigliabile presentare domanda all Agenzia delle Entrate per l applicazione della procedura del bollo virtuale (articolo 15 del Dpr n. 642/1972 e articolo 7 del Dm 23 gennaio 2004). In caso di mancato utilizzo di tale procedura è possibile applicare il contrassegno dell imposta di bollo sull esemplare di fattura in possesso dell impresa italiana o sull esemplare inviato al cliente (in quest ultimo caso, tenendo fotocopia della stessa, al fine di dimostrare l avvenuto assoggettamento all imposta di bollo) tale fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione tale fattura deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro il giorno di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (art. 23 del Dpr 633/1972) occorre presentare il modello Intra servizi, nell ambito delle formalità Intrastat nel caso di cliente di Paese black list occorre presentare la relativa comunicazione, se l operazione è di importo superiore a 500 euro. Per approfondimenti in merito agli adempimenti Intrastat e al concetto di Paese black list si rinvia al capitolo 3 della guida ABC dell import-export. 7
10 Vendita a operatori economici di Paesi extra-ue Nei rapporti tra operatori economici la cessione dei prodotti digitali rientra nell ambito dei servizi generici, ovvero la regola generale del Paese del committente. Riguardo all individuazione dello status del soggetto acquirente, è possibile fare utile riferimento a quanto previsto dall art. 18 del Regolamento CE 282/2011, il quale afferma che: Comma 3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) qualora ottenga dal destinatario, un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un attività economica che gli dà diritto a ottenere un rimborso dell IVA, a norma della Direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari modalità di rimborso dell imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal Paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese, o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo ed effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Alla luce di quanto sopra esposto: l operazione si considera effettuata nel Paese del committente (in base all art. 7 ter, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972) l operazione si considera effettuata all atto dell ultimazione della prestazione, salvo che anteriormente venga incassato il corrispettivo (art. 6, c. 6, del Dpr 633/1972) occorre emettere fattura nei confronti del cliente per Operazione non soggetta articolo 7 ter, c. 1, lettera a), Dpr 633/1972 ; nel caso in cui l importo del corrispettivo sia superiore a 77,47 euro, occorre assoggettare l operazione a imposta di bollo di 2,00 euro tale fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione tale fattura deve essere annotata sul registro delle fatture emesse entro il giorno di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (art. 23 del Dpr 633/1972) nel caso di cliente di Paese black list occorre presentare la relativa comunicazione, se l operazione è di importo superiore a 500 euro. 8
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