CALCESTRUZZO SOSTENIBILE IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E DELLE ACQUE DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI 2008/98/CE

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1 Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi Verona, 4 marzo 2011 CALCESTRUZZO SOSTENIBILE IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E DELLE ACQUE DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI 2008/98/CE

2 SOMMARIO 1. La normativa vigente: quadro generale 2. Il recupero delle acque di processo 3. Il trattamento delle acque di prima pioggia 4. Il recupero del calcestruzzo reso e/o di scarto La nuova definizione di Sottoprodotto La nuova definizione di Materia Prima Secondaria

3 1. LA NORMATIVA VIGENTE Durante la produzione del calcestruzzo, anche preconfezionato, e dei manufatti in CLS ci si scontra con la problematica delle acque di processo e degli scarti di calcestruzzo. La Legislazione vigente contenuta nel DLgs 152/06 - Testo Unico Ambientale classifica, in prima analisi, detti scarti/residui di produzione come rifiuti; pertanto, non è possibile immetterli in fognatura, in corsi d acqua o su terreni. Pensare ad uno smaltimento tal quale non avrebbe senso, visto gli elevati costi che ciò comporterebbe. Perciò, è necessario dotarsi di sistemi di recupero che permettano sia il rispetto delle norme ambientali, sia un risparmio economico nella gestione di questi scarti / rifiuti di produzione.

4 1. LA NORMATIVA VIGENTE La normativa vigente è contenuta nel DLgs 152/06 nelle seguenti sezioni: PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V PARTE VI Disposizioni comuni e principi generali Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc) Norme in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Norme in materia di gestione dei rifiuti Modificata dal DLgs 205/2010 (recepimento Direttiva 2008/98/CE) in vigore dal Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni ambientali

5 2. IL RECUPERO DELLE ACQUE DI PROCESSO Per poter scaricare le acque di processo (derivanti ad es. da lavaggio impianti e/o attrezzature) in fognatura o in corso d acqua superficiale è necessario che le stesse rispettino i limiti previsti nelle tabelle del DLgs 152/06 all Allegato 5 alla Parte terza - Limiti di emissione degli scarichi idrici. Inoltre, essendo acque decadenti da un processo industriale *, occorre preventivamente essere autorizzati; pertanto, deve essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione allo scarico all'ente competente a seconda della tipologia del corpo recettore: al COMUNE se lo scarico è in pubblica fognatura alla PROVINCIA in tutti gli altri casi (es: corso d acqua superficiale) * Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

6 2. IL RECUPERO DELLE ACQUE DI PROCESSO Le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, possono definire valori-limite diversi tra quelli di cui all'allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato

7 3. IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Art Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia Il DLgs 152/06 affida alle Regioni il compito di legiferare in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, come indicato al comma 1 dell art Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. Definizione: sono «acque di prima pioggia» quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

8 3. IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Lombardia: Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell articolo 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 Il regolamento di cui sopra prevede all art. Art. 3 che lo scarico delle acque di prima pioggia sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano da superfici scolanti di estensione superiore a mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività: 1) industria petrolifera; 2) industrie chimiche; 3) trattamento e rivestimento dei metalli; 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio; 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone; 6) produzione di pneumatici; 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio fibre tessili; 8) produzione di calcestruzzo; 9) aree intermodali; 10) autofficine; 11) carrozzerie.

9 3. IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Veneto: approvazione del PTA con deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre Piano Tutela Acque L art. 39 sostanzialmente individua tre casi: scarichi di acque di dilavamento di superfici dove vengono stoccate sostanze pericolose (allegato F NTA-PTA). Scarichi di acque di dilavamento da superfici superiori a 2000 mq. Scarichi di acque di dilavamento non considerate acque reflue industriali. Si indicano 3 livelli di gestione delle acque meteoriche di dilavamento: 1. Casi in cui trattare tutte le acque meteoriche di dilavamento 2. Casi in cui trattare le sole acque di prima pioggia 3. Casi in cui non trattare le acque meteoriche di dilavamento

10 3. IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Veneto: approvazione del PTA con deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre Piano Tutela Acque 1.Casi in cui trattare tutte le acque meteoriche di dilavamento: Superfici scoperte con presenza di rifiuti, materie, prime, prodotti non protetti dagli agenti atmosferici, o lavorazioni con rischio di dilavamen-to di sostanze pericolose, per alcune tipologie di insediamenti di cui all allegato F. 2.Casi in cui trattare le sole acque di prima pioggia: Altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate al punto b, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1 nonché di altri insediamenti industriali, in cui il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l ambiente può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia. 3.Casi in cui non trattare le acque meteoriche di dilavamento: - strade pubbliche e private - piazzali e parcheggi di estensione inferiore a m2 - tutte le altre superfici non previste nei casi 1 e 2

11 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO L emanazione del nuovo DLgs 205 del 3 dicembre 2010, che attua la Direttiva 2008/98/CE, modifica in modo sostanziale la parte IV del DLgs 152/06 relativa ai rifiuti, soprattutto riguardo la definizione di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS). Nelle seguenti tabelle si riportano le principali novità previste dal nuovo decreto rispetto alla precedente formulazione del DLgs 152/06: Articolo 184-bis - Sottoprodotto (nuovo da DLgs 205/10) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; DLgs 152/06 ex Art Definizioni p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

12 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis - Sottoprodotto (nuovo da DLgs 205/10) b) è certoche la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. DLgs 152/06 ex Art Definizioni 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

13 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis - Sottoprodotto (nuovo da DLgs 205/10) Eliminato il riferimento al valore economico. Comma 2: Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. DLgs 152/06 ex Art Definizioni 5) abbiano un valore economico di mercato; //

14 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis - Sottoprodotto NOVITA - tra le modifiche apportate, riassumiamo le principali: la possibilità che l impiego avvenga in un momento successivo alla produzione la possibilità che l impiego avvenga anche ad opera di terzi la possibilità che l impiego possa essere parziale (ad es. a seconda di quanto il mercato può ricevere) l utilizzo deve avvenire direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale eliminata la precedente condizione secondo la quale il sottoprodotto doveva possedere valore economico di mercato

15 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis Sottoprodotto Criticità nella definizione di Normale pratica industriale DEFINIZIONI a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2. Normale pratica industriale :?? Cosa sia la normale pratica industriale è, evidentemente, questione tutt altro che semplice ed univoca. Il richiamo alla normale pratica industriale è infatti essenziale per l identificazione dei trattamenti ammessi sui residui di produzione senza che essi divengano, in forza di tali trattamenti, rifiuti.

16 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis Sottoprodotto Criticità nella definizione di Normale pratica industriale Se da un lato infatti la normale pratica industriale non può essere eccessivamente circoscritta, pena la sostanziale abrogazione dell art bis, d altro canto però essa non può neppure includere qualsiasi operazione comunemente inserita in un ciclo produttivo, altrimenti si finirebbe per trasformare anche ogni operazione di recupero di rifiuti in un trattamento preliminare all utilizzo di sottoprodotto. La Corte di Giustizia Europea (ad es. Sentenza Niselli 11 novembre 2004, causa C-457/02), ha anche sostenuto che l'operazione cui viene sottoposto un materiale, che si tratti o meno di un'operazione di trattamento dei rifiuti di cui agli allegati della direttiva quadro sui rifiuti, non consente di pronunciarsi sulla natura di un materiale, in quanto molti dei metodi di trattamento indicati nei suddetti allegati possono applicarsi perfettamente anche a un prodotto. Quindi, anche un operazione astrattamente rientrante tra quelle da R1 ad R13 non è incompatibile con il trattamento preliminare di un sottoprodotto.

17 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis Sottoprodotto Criticità nella definizione di Normale pratica industriale Si potrebbe quindi affermare che rientrano nella normale pratica industriale tutte quelle attività industriali che possono essere indifferentemente condotte con un sottoprodotto piuttosto che con una materia prima, un intermedio od un prodotto senza che ciò comporti aggravi sotto il profilo dell impatto ambientale, come ad esempio: -la fusione di uno scarto di produzione metallico -il riutilizzo di carta da macero da parte delle cartiere Si tratta quindi di trattamenti simili o comunque assimilabili a quelli a cui l impresa sottopone i prodotti, intermedi o materie prime acquistate, ovvero con riferimento alle pratiche comunemente in uso in via ordinaria presso lo stabilimento nel quale il sottoprodotto è destinato ad essere riutilizzato. Queste prime considerazioni ovviamente non possono essere esaustive, in attesa che la giurisprudenza tracci un nuovo orientamento derivato dalla nuova definizione.

18 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis Sottoprodotto Criticità nella definizione di Normale pratica industriale CONCLUSIONI (tratte da art. Avv. PASQUALE GIAMPIETRO) Potremmo arrivare ad affermare (anche alla luce delle conclusioni della Corte di Giustizia Europea del 2000, 2003, 2005) che se il residuo può essere utilizzato tal quale, o con trattamenti minimi, che non incidono sull identità della sostanza od oggetto, esso deve qualificarsi sottoprodotto, in quanto già possiede proprietà e caratteristiche sostanzialmente assimilabili o equipollenti a quelle di una materia prima, sin dal momento della sua venuta ad esistenza. Pertanto la normale pratica industriale ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) - ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso ditte terze come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, raffinazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione. (def CGCE 2007).

19 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-bis Sottoprodotto Criticità nella definizione di Normale pratica industriale CONCLUSIONI Riguardo la nozione di sottoprodotto di cui all articolo 184-bis, comma 1, che è immediatamente applicabile, occorrerà attendere il consolidarsi, in via giurisprudenziale, di interpretazioni univoche su taluni concetti (es: trattamento diverso dalla normale pratica industriale). Rimangono i preannunciati Decreti Ministeriali con cui saranno individuati criteri per specifiche tipologie di sostanze ed oggetti: - articolo 184-bis, comma 2: misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti - articolo 184-ter, comma 2: criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e Mps. L emanazione di una lista di sottoprodotti potrebbe dare certezza agli operatori, anche se la sua redazione potrebbe risultare estremamente complicata se rapportata alla vasta gamma di sottoprodotti che possono originarsi dal mercato.

20 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-ter - MPS Cessazione della qualifica di rifiuto (nuovo da DLgs 205/10) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,..omissis.

21 4. IL RECUPERO DEL CALCESTRUZZO RESO E/O DI SCARTO Articolo 184-ter - MPS Cessazione della qualifica di rifiuto (nuovo da DLgs 205/10) 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Dm 5 febbraio 1998 (recupero semplificato non pericolosi), e DM 161/2002 (recupero semplificato pericolosi),.omissis.. 4..OMISSIS. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

22 ESEMPIO: CALCESTRUZZO INDURITO CONFERITO AD UN FRANTOIO ANNESSO AD IMPIANTO PRODUTTIVO INERTI PER SOTTOFONDI STRADALI CALCESTRUZZO INDURITO CONFERITO AL FRANTOIO SOTTOPRODOTTO art. 184 Bis Il CLS è definito sottoprodotto all origine, pertanto esula dalla definizione di Rifiuti No formulario No registro No autorizzazione per il Frantoio Quindi a sua volta il materiale ottenuto dal frantoio è un prodotto e non un rifiuto SI b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; NO RIFIUTO art. 183 Il CLS ricade nella definizione di Rifiuto Si formulario Si registro Si autorizzazione al trattamento per il Frantoio MPS art. 184 Ter Il materiale ottenuto dal frantoio è una MPS e non rifiuto

23 Studio Lapi srl SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO via Cassano d Adda 11 - Milano lapi@sicurezzaesalute.it StudioLAPI ringrazia ASSOBETON ed i partecipanti

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