REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
|
|
- Gianfranco Pinto
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Marina Tavassi Dott. Paola Gandolfi Dott. Alima Zana ha pronunciato la seguente Presidente Relatore Giudice SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N /2013 R.G. promossa da: MIDLINE SRL - SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA (c.f ), con il patrocinio degli avv. NICOLETTI ALESSANDRA e, contro: Attrice opponente pagina 1 di 7
2 SCF CONSORZIO FONOGRAFICI O ANCHE SOLO SCF (C.F ), con il patrocinio dell avv. MALBERTI GUIDO e Conclusioni delle parti: Convenuta opposta per MIDLINE S.R.L. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA, con l Avv. Alessandra Nicoletti: IN VIA PREGIUDIZIALE : dichiarare la carenza di legittimazione attiva di SCF per i motivi indicati in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per l effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE : dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in atto di opposizione a decreto ingiuntivo; - accertare e dichiarare che la Midline srl, in quanto società sportiva dilettantistica, non è tenuta al pagamento degli importi relativi ai diritti connessi per l utilizzo dei fonogrammi di cui agli artt. 73 e 73 bis della L.d.A., per i motivi in atto indicati, previa eventuale remissione alla Corte di Giustizia, ex art. 324 del Trattato CE, della seguente questione pregiudiziale : se la nozione di comunicazione al pubblico ex art 8.2 della Direttiva del Consiglio del N 100/92/CE sia applicabile anche alla Società Sportive Dilettantistiche nei cui locali hanno accesso soli i soci tesserati, in relazione alla trasmissione via etere di un segnale radiofonico o ala diffusione della musica registrata su supporto NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA : nella denegata ipotesi di ritenere Midline tenuta al pagamento dei diritti connessi ex artt. 73 e 73 bis L.d.A., previa decurtazione dell importo di Euro 2.416,58 per i motivi indicati in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e fatta applicazione delle percentuali di sconto di cui al doc. 7 in atti, ridurre ulteriormente il compenso spettante alla SCF alla misura ritenuta di equità, dichiarando Midline non tenuta al pagamento degli interessi moratori. IN VIA ISTRUTTORIA : si insiste per l ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell allegato 5 citato nel contratto di mandato intercorso tra SCF e SIAE ex adverso prodotto in atti quale doc. 6. pagina 2 di 7
3 IN OGNI CASO : col favore dei compensi di causa oltre al 15% per spese generali di studio e oneri di legge. Per SCF: IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a SCF, avanzata da parte opponente; - rigettare l'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE, per la risoluzione della questione pregiudiziale e la relativa proposizione del quesito alla predetta Corte, avanzata da parte opponente; - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; IN VIA ISTRUTTORIA: - ai sensi di quanto disposto dall'art. 219 c.p.c., disporre CTU grafica, al fine di determinare che la paternità della sottoscrizione apposta in calce al contratto concluso in data è effettivamente del Signor Stefano Ferraresi, tramite la redazione di scritture di comparazione; - disporre che, nel corso della espletanda perizia grafica, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 219 c.p.c., il Signor Ferraresi venga anche invitato a predisporre delle semplici sigle, e non solo delle sottoscrizioni complete del proprio nome e cognome; - disporre che, nel corso della espletanda CTU, non venga ammessa quale scrittura di comparazione quella apposta in calce alla lettera - dichiarazione, emessa in data , dal predetto Signor Ferraresi (doc. 2 fascicolo avversario); - SCF si dichiara disponibile sin d'ora alla produzione dell'originale del contratto concluso il , affinché dello stesso possa essere verificata la sottoscrizione, chiedendo all'ill.mo Tribunale adito che di detto contratto venga disposta la custodia, con le cautele opportune previste dall'art. 217 c.p.c.; - qualora ritenuto opportuno dal nominando CTU, SCF si riserva di chiedere, presso depositari pubblici e/o privati, la produzione di ulteriori scritture di comparazione, previste dagli artt. 216 e seguenti c.p.c. - con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., contestando sin d'ora l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie avversarie; IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione, anche tramite ratifica tacita, del contratto stipulato in data tra SCF Consorzio Fonografici e la società opponente; - respingere tutte le domande attoree, e confermare il decreto ingiuntivo opposto; IN VIA SUBORDINATA: pagina 3 di 7
4 - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore del convenuto, della somma di ,06, oltre agli interessi e spese, così come indicati nel decreto ingiuntivo, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ex art c.c., ovvero in via forfettaria ex art. 158 L.d.A.; IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi e accessori di legge FATTO E DIRITTO. Con atto di citazione notificato il 17/7/13 MIDLINE s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 5/6/13, con cui il Tribunale di Milano, su ricorso di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, le intimava il pagamento di euro ,06, quale canone di licenza per la riproduzione, comunicazione ed utilizzazione di fonogrammi, in applicazione degli artt. 72, 73 e 73 bis L.A. L opponente disconosceva la firma apposta sul contratto azionato, in quanto non proveniente dal suo legale rappresentante (all epoca). In ogni caso, l opponente contestava tanto la legittimazione attiva in capo a SCF -per avere la stessa conferito mandato alla SIAE per la riscossione dei diritti in questione- quanto l applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni invocate della L.A. Si costituiva SCF contestando le allegazioni e deduzioni della controparte e chiedendo il rigetto dell opposizione, o, in subordine, la condanna nel merito al pagamento della somma ingiunta. All udienza del 14/5/14, all esito dello scambio di memorie ex art. 183,VI c.p.c., il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto, quindi, ritenute non utili le prove dedotte, fissava l udienza del 3/12/14 per la precisazione delle conclusioni. Come accennato, l opponente genericamente disconosce la firma in calce al contratto, come proveniente dal suo legale rappresentante all epoca. Peraltro, in mancanza di precisazioni, la sottoscrizione, con apposizione del timbro della società, deve prima facie ritenersi effettuata da uno dei soggetti cui gli artt e segg. attribuiscono poteri di rappresentanza della società, sicchè si presume che agiscano in nome della stessa (con ciò abilitando l altro contraente ad agire contro la rappresentata). La giurisprudenza ha da tempo statuito che dal sistema della legge (ed in particolare dalla norma di cui all art c.c.) si evince che il titolare dell impresa è, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell apparenza giuridica e dell affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente possano essere ritenuti tali. In ogni caso, dalla documentazione prodotta, è emerso con assoluta univocità, che, chiunque avesse sottoscritto il contratto con SCF, Midline lo ha ratificato per pagina 4 di 7
5 comportamento concludente, provvedendo ad effettuare i pagamenti relativi all anno L opposta ha prodotto estratti conto del suo conto corrente (lo stesso indicato come conto corrente di destinazione nelle fatture emesse a carico di Midline- v. docc. 3 e 4; doc. 8 e 9 conv.). Dagli importi bonificati corrispondenti alle fatture- e, soprattutto, dalle causali di bonifico, risulta palese la riconducibilità a Midline -domiciliata presso la 20hours- dei pagamenti in questione. Pertanto il Tribunale non ha nessun dubbio in ordine alla validità del contratto ed alla sua riconducibilità, quale parte licenziataria, all odierna opponente. Per mera completezza di motivazione, può peraltro ricordarsi come l attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all estero, dei diritti connessi al diritto d autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. produttori musicali indipendenti e numerose altre case discografiche non associate). SCF svolge, tra l altro, la propria attività anche nell interesse degli artisti italiani e stranieri associati all Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, avendo stipulato un accordo con tale istituto per la distribuzione in favore degli artisti di una quota dei proventi raccolti da SCF. In veste di mandataria di tutti tali soggetti, SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all art. 73 l. aut. per l utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all equo compenso di cui all art. 73 bis l. aut. per l utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi. La legittimazione all esercizio del diritto a remunerazione (o all equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del primo comma dell art. 73 l.d.a.), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti. La SCF è, quindi, legittimata, in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt e 1708 c.c., ad agire per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali. Il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo. Le pretese di SCF si fondano sull autorizzazione dai propri mandanti, che rappresentano una percentuale pari ad oltre il 95% delle case discografiche in Italia, alla gestione del diritto al compenso per l uso dei fonogrammi negli esercizi pubblici ed in occasione di ogni altra utilizzazione degli stessi, che questa pagina 5 di 7
6 avvenga a scopo di lucro ex art. 73 l. aut. o non a scopo di lucro ex art. 73 bis l. aut.. L art. 2 dello statuto della società attrice specifica anche che SCF è legittimata ad assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie ed opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici anche in relazione alla contraffazione ed illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società. Siffatta legittimazione non pare comunque particolarmente contestata in questa sede, eccependo l opponente che SCF avrebbe a sua volta dato mandato per la riscossione a SIAE. Tuttavia, il mandato prodotto in giudizio si riferisce solo a pubblici esercizi (discoteche, locali da ballo, pub, bar, ristoranti e negozi ove comunque si emetta musica registrata nell ambiente, oltre che parrucchieri, acconciatori), dovendo ritenersi esclusi palestre o centri fitness. Infine, la nozione di comunicazione al pubblico, che esclude individui appartenenti ad un gruppo privato, non può ritenersi estranea ai casi in cui, pur dovendo gli utenti registrarsi mediante una forma di iscrizione, il numero dei potenziali destinatari rimane indeterminato e comunque piuttosto considerevole. Il discrimine, al fine della applicabilità della normativa, va invero riconosciuto nel valore aggiunto attribuito dall emissione di musica, che diviene una prestazione supplementare cui consegue un qualche utile. Indubbiamente l emissione di musica negli ambienti di una palestra, ed ancor più nell effettuazione dei corsi, attribuisce un siffatto, cospicuo valore. Ovviamente, nessuna rilevanza ha la qualificazione di Midline come società sportiva dilettantistica, risultando incontestato che la stessa fornisca servizi retribuiti quali corsi di ginnastica ecc. In ogni caso, la fonte del credito azionato in questa sede non è la sola rappresentanza dei consorziati al fine di riscuotere i diritti ex artt. 72, 73 e 73 bis. L.A., bensì un contratto formalizzato con la controparte che provvede alla loro preventiva quantificazione, sicchè il credito oggetto di ingiunzione deve considerarsi certo, liquido ed esigibile ed il decreto opposto può essere confermato in tutte le sue statuizioni. Pertanto l opposizione si è dimostrata priva di fondamento ed il decreto opposto deve essere integralmente confermato in tutte le sue statuizioni. L opponente, soccombente nel merito deve altresì essere condannata a rifondere all opposta le spese di lite, qui liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta l opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con atto di citazione notificato il 17/7/13 da MIDLINE s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo 5/6/13, con cui il Tribunale di Milano, su ricorso di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, le intimava il pagamento di euro ,06, e per l effetto conferma il decreto opposto in tutte le sue statuizioni; condanna l opponente a rifondere all opposta le spese di lite, come sopra liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre accessori di legge. pagina 6 di 7
7 Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 5/4/15. Il Presidente Dott. Marina Tavassi Il giudice est. Dott. Paola Gandolfi pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSentenza n. 689/2015 pubbl. il 20/01/2015 RG n /2012 Repert. n. 541/2015 del 20/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliDott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE
ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti: - COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv.Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.
. TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. PER C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via ; la sig.ra, nata a il, C.F., residente
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliAVVERTENZA PER IL LETTORE
AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli ha pronunciato
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
DettagliSezione specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 30/10/2014 RG n. 1727/2011 Repert. n /2014 del 30/10/2014
N. R.G. 1727/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE A - Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -
R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliVerbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice
TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliDirezione Territorio e Ambiente /112 Area Ambiente MP CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
Direzione Territorio e Ambiente 2016 05808/112 Area Ambiente MP 0 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 dicembre 2016 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono
Dettaglin. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa
n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 29/10/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 29/10/2014
N. R.G. 68480/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Dettagliadempimento della prestazione dovuta
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell opposta,
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra
N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliOGGETTO: altri contratti atipici -opposizione a decreto ingiuntivo.
N. R.G. 13110/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ.XI in persona della dott.ssa Clara Cormio, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE. tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. contro
N. R.G. 3496/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 3496/2017 tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. ATTORI/OPPONENTI contro UNICREDIT
Dettaglir tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~
r tj 130' 2o.AG '. ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~ ~~ ." REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di TREVISO sezione I civile in composizione monocratica, in persona
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA SENTENZA CONCLUSIONI
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
DettagliSentenza n. 1067/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n /2012
N. R.G. 84298/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. Verbale d udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VICENZA SEZIONE DISTACCATA DI SCHIO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Verbale d udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., del 20 febbraio
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra
! Nella procedura n. ***/2013 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra AZ.AGR.V. E S. B. L.R. (avv. -omissis-) ATTORE e M. F. S.R.L. (avv.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliGIURISPRUDENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
www.medyapro.it GIURISPRUDENZA Corte di Appello di Milano, ordinanza 22/03/2016 TAG: Mediazione, banca, fallimento, interessi, bonario componimento, partecipazione personale CORTE DI APPELLO DI MILANO
DettagliFallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliLUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N.R.G. 10815/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliTribunale Ordinario di Padova SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Padova SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale Ordinario di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano DODICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Milone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliTRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA
TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO. Sezione Terza Civile SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa
Dettagli