Attività di cantiere dalla progettazione all'esecuzione: ruolo e responsabilità del servizio ispettivo

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1 Attività di cantiere dalla progettazione all'esecuzione: ruolo e responsabilità del servizio ispettivo Concorrenza sleale in edilizia: analisi dei principali abusi Dott. Russo Salvatore Ulisse Funzionario Ispettivo ITL BS

2 LE ESTERNALIZZAZIONI: somministrazione, appalto e distacco Il fenomeno dell esternalizzazione si realizza quando l impresa decentra all esterno parte del processo produttivo o funzioni aziendali, acquisendo quanto necessario alla produzione attraverso una molteplicità di contratti di natura diversa di cui solo una minima parte è rappresentata da rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato

3 LE ESTERNALIZZAZIONI: somministrazione, appalto e distacco I vantaggi del decentramento produttivo: Contenimento dei costi della forza lavoro Maggiore elasticità e capacità di rispondere alle esigenze del mercato Possibilità di disporre della forza lavoro senza specifiche responsabilità datoriali

4 LE ESTERNALIZZAZIONI FITTIZIE: somministrazione, appalto e distacco RAPPORTO ANNUALE DELL ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE ANNO 2016 Nel corso del 2016, l esito dei controlli concernenti l accertamento di possibili fattispecie illecite di appalto/subappalto, distacco o somministrazione abusiva/fraudolenta, mirati ad arginare i fenomeni di dumping, ha coinvolto complessivamente n lavoratori, a fronte di n lavoratori nel 2015, con un incremento pari a circa il + 39%, presumibilmente imputabile anche al frequente utilizzo dell istituto del distacco transnazionale, a seguito dell entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136

5 LE ESTERNALIZZAZIONI FITTIZIE: somministrazione, appalto e distacco RAPPORTO ANNUALE DELL ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE ANNO 2017 Gli accertamenti in materia di appalto/subappalto, distacco o somministrazione abusiva/fraudolenta, hanno coinvolto complessivamente n lavoratori nel settore Costruzion (Codice Ateco F) n lavoratori coinvolti, n. 166 violazioni(di cui n. 91 in Lombardia e n. 42 in Veneto dati relativi al distacco transnazionale fittizio (n. 382 lavoratori interessati), fenomeno concentrato prevalentemente nelle regioni del Nord Italia, in Lombardia (n. 178 lavoratori interessati) e Veneto (n. 70 lavoratori interessati)

6 Il CONTRATTO D APPALTO è definito nella legislazione italiana come: il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (c. c. 1655) Oggetto: opera/servizio, prezzo Causa: esternalizzazione dell opera o del servizio Forma: libera (eccetto appalti pubblici - costruzione di navi e aeromobili.) Soggetti: appaltatore ed appaltante Obbligazione di risultato: viene rapportata al conseguimento di un opera o compimento di un servizio

7 Nozione giuslavoristica di appalto: art. 29 D.lgs. 276/03 Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell art cc si distingue dalla somministrazione di lavoro per: l organizzazione dei mezzi necessari che può anche risultare in relazione alle esigenze dell opera o dei servizi dedotti in contratto dall esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell appalto l assunzione del rischio d impresa da parte dell appaltatore Elementi di genuinità dell appalto!

8 Inversione del rischio d impresa Circolare MLPS 11 febbraio 2011 I poteri di direzione del rapporto di lavoro da parte dell appaltatore sono pressoché inesistenti e si limitano alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, registrazione delle ore, elaborazione della busta paga, sostituzione di lavori assenti, invio di ulteriore forza lavoro su richiesta del committente. Azzeramento del Rischio d impresa inteso come possibilità di non riuscire a coprire tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata rispetto al corrispettivo pattuito in considerazione del sopraggiungere di eventi in grado di far aumentare le spese da sostenere Soglia di imprenditorialità minima valutata attraverso un adeguata verifica dell idoneità tecnico professionale

9 Il contratto di appalto ha per oggetto un «fare» Il contratto di somministrazione un «dare» Esempio: appalti in edilizia possono caratterizzarsi per Alta intensità di capitali e attrezzature: ponteggio gru macchine movimento terra centrale betonaggio Alta intensità di manodopera: attività di tinteggiatura, decorazione, impermeabilizzazione

10 Interpello MLPS n. 77/2009 La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell attività affidata in appalto non costituisce più (come avveniva con la legge 1369/1960) una presunzione assoluta di illiceità dell appalto stesso Con l entrata in vigore del D.lgs. 276/03 l indagine non si concentra sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, dato di per sé non decisivo, ma andrà valutato l assetto organizzativo complessivo dell appalto

11 Ad esempio Verifica sussistenza di un adeguata regolazione economica dell utilizzo dei mezzi oltre che congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice qualora siano erogate da un unico impianto centralizzato Verifica delle particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione delle due realtà organizzative, attenzione al tema delle interferenze, al rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazioni, adeguati strumenti per rendere evidente anche sul piano logistico la separazione tra fasi di lavorazione (si veda circolare 16/2012). Utilizzo del cronoprogramma, report del coordinatore della sicurezza, prescrizioni nei POS e nel PSC

12 E vietato per legge l appalto di manodopera, chiamato anche appalto illecito o appalto di mere prestazioni di manodopera, consistente nel mettere a disposizione del committente, che provvede all organizzazione e alla gestione dell attività, la sola manodopera dell impresa.

13 Sanzioni Articolo 18 D.lgs. 276/03 Sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. L'ammontare della sanzione non può essere inferiore a euro né superiore a euro circ. MLPS 6/2016 Comunicazione al committente dei lavori Comunicazione agli enti previdenziali e alle casse edili per eventuali omissioni contributive (nota INL 7928/2017) Eventuali diffide accertative per differenze retributive legate anche alla mancata iscrizione alla Cassa Edile

14 Responsabilità solidale Art. 29, 2 comma, D.lgs. 276/03 (circ. 5/2001 e circ. 35/2013) in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell appalto Eccezione alla solidarietà: committente privato e contratti stipulati dalle PPAA di cui all art. 1 D.lgs. 165/01 Interpello 37/ del 13/04/2012 limite dei 2 anni riguarda ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore e decorrono dalla fine del singolo sub-appalto e non dell opera principale di cui costituiscono solo una fase

15 D.lgs. 81/08: Responsabilità solidale Articolo 26 comma 4 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

16 D.lgs. 81/08 Articolo 26 comma 5 «nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [ ] devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [ ]»

17 D.lgs. 81/08 Articolo 26 comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture

18 Responsabilità in materia di sicurezza Cassazione Penale, 8 settembre 2016, n In tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori": ne consegue che occorre sempre verificare se nell'ambito del contratto di appalto l'appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.

19 Il contratto di somministrazione o fornitura professionale di manodopera Def. da D.lgs. 81/2015 CAPO IV Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

20 Il contratto di somministrazione o fornitura professionale di manodopera Def. da D.lgs. 81/2015 ART. 32 lett. d Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: [omissis] da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

21 Il contratto di somministrazione o fornitura professionale di manodopera Def. da D.lgs. 81/2015 Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

22 Il contratto di somministrazione o fornitura professionale di manodopera Def. da D.lgs. 81/2015 Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

23 Il contratto di somministrazione o fornitura professionale di manodopera Def. da D.lgs. 81/ Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

24 Il contratto di somministrazione o fornitura professionale di manodopera Def. da D.lgs. 81/2015 Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

25 Vantaggi: non assunzione, non computo in organico (tranne per le norme sulla sicurezza), possibilità di sostituzione del lavoratore non idoneo Svantaggi : costo (costo effettivo del lavoro + 4% al fondo si garanzia + costi aggiuntivi del servizio)

26 Sentenza del Consiglio di Stato (21/3/2018) attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro secondo lo schema dell obbligazione di risultato; nel contratto di somministrazione, al contrario, l agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell interesse e sotto la direzione e il controllo dell utilizzatore secondo lo schema dell obbligazione di mezzi. Dal che ulteriormente consegue che nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo; nella somministrazione è invece l utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. Così riconfigurata la gara si appalesa illegittima..

27 DISTACCO Distacco proprio = l impresa distaccante, per soddisfare un proprio interesse, invia temporaneamente uno o più dipendenti presso un impresa distaccataria per svolgere prestazioni lavorative a favore di quest ultima, inserendosi nel ciclo produttivo e/o commerciale ovvero nella sua organizzazione (art 30 d.lgs 276/03)

28 L INTERESSE DELL IMPRESA DISTACCANTE DEVE ESSERE Specifico: non può far riferimento a situazioni generiche e contingenti ma deve essere precisamente individuato; Rilevante: deve essere letto in un ottica di ricadute produttive e organizzative ben precise per l impresa distaccante; Concreto: deve avere un immediata incidenza sui processi logistici e produttivi dell impresa distaccante; Persistente: deve sussistere per tutta la durata del distacco;

29 Distacco (circ. MLPS n.3/ circ. MLPS n. 28/05 - Interpello 1/2001 Requisiti di legittimità: Forma scritta Interesse del distaccante: interesse specifico, concreto rilevante e deve persistere per tutta la durata del distacco. Secondo la circ. 3/2004 non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. Temporaneità il distacco non può essere definitivo Svolgimento di una determinata attività nell interesse del distaccante non può risolversi in un assegnazione del lavoratore senza predeterminazione di mansioni Adempimenti: Deve essere effettuata entro 5 giorni una comunicazione al centro per l impiego della variazione e il lavoratore distaccato deve essere annotato su libro unico del distaccatario (Circ. MLPS 20/2008 e interpello 37/ del )

30 GIURISPRUDENZA È stato ritenuto illegittimo il distacco operato nell esclusivo interesse dell impresa distaccataria (C.99/5721 e C. 99/12224) nel caso relativo ad un accordo di collaborazione tra due imprese operanti in settori affini per un reciproco aiuto in situazioni di emergenza.

31 Eccezioni Circ. 28/05 apre uno spiraglio alla legittimità del ricorso al distacco per ovviare al ricorso ad UN AMMORTIZZATORE SOCIALE. In tal caso l interesse su cui si fonda il distacco è di tipo economico e non coinciderebbe tanto con un risparmio del costo del lavoro, ma in un esigenza di tutelare l interesse dei lavoratori al mantenimento in servizio. Ipotesi specifica di distacco prevista dall art. 8 della legge 236/93: in caso di accordo collettivo è possibile ricorrere al distacco come alternativa al licenziamento collettivo. In tal caso attraverso il filtro sindacale l autonomo interesse del distaccante può mancare perché ciò che legittima il distacco è l interesse pubblico al mantenimento dei livelli occupazionali Ulteriore deroga è rappresentata dall esistenza di un contratto di rete, contratto con cui 2 o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali al scopo di accresce la reciproca capacità innovativa e competitiva (essenziale il programma di rete e forma vincolata atto pubblico o scrittura privata autenticata)

32 Contratto di rete Art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009: con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa Circolare Inl n. 7 del 29/03/2018 Il personale ispettivo avrà cura di verificare, innanzitutto, l esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese. la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 30. Per tale motivo, deve ritenersi che anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 opera nell ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità

33 D.lgs. 81/08 Articolo 3 c. 6 Nell ipotesi di distacco del lavoratore di cui all articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (beneficiario della prestazione), fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Interpello 8/2016 MLPS: sorveglianza sanitaria

34 Distacco comunitario Il 22 luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/16, attuativo della direttiva n. 2014/67/UE in materia di distacco internazionale (il DISTACCO) dei lavoratori nell'ambito degli Stati appartenenti all'unione Europea. finalità primaria del nuovo quadro regolatorio è impedire eventuali pratiche di dumping sociale poste in essere in violazione dei diritti dei lavoratori, nonché in danno di aziende italiane e, più in generale, dell'economia nazionale, da parte di imprese straniere (circolare INL n. 1 del 9 gennaio 2017 e nota INL n.4833 del 05/06/2017)

35 Distacco comunitario La disciplina si applica in tutte le ipotesi nella quali un lavoratore occupato in uno Stato membro viene inviato a svolgere la propria attività presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, in un altro Paese della UE. La nozione non include solo il "distacco" in senso stretto, ma anche l'appalto e la somministrazione.

36 Distacco comunitario Campo di applicazione La normativa richiamata contempla tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori: da parte di un azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia; da parte di un azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo); nell ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

37 Distacco comunitario Campo di applicazione Il Decreto in esame trova applicazione anche nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia (art. 1, comma 2). Rientrano nel campo di applicazione del Decreto anche le ipotesi di distacco posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE sempre che le medesime fattispecie non risultino disciplinate da leggi speciali (ad es. Direttiva 2014/66/UE relativa ai trasferimenti intrasocietari di dirigenti e lavoratori altamente qualificati operati da imprese aventi sede in Paesi extra UE).

38 Autenticità del distacco Distacco comunitario L'art. 3 del Decreto individua gli elementi che gli Ispettori del Lavoro devono valutare al fine di verificare l'autenticità del distacco. Più precisamente: gli organi di vigilanza sono tenuti ad una "valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie". Scopo della verifica è "accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale". Quindi: se l'attività della distaccante si riduce alla mera gestione o amministrazione del personale, il DISTACCO non è autentico

39 Distacco comunitario Verifica caratteristiche del distaccante a) luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; b) luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale; c) luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; e) luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo; f) numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione.

40 Distacco comunitario Verifica rapporto del lavoratore distaccato a) contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e retribuzione del lavoratore; b) circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; c) temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia; d) data di inizio del distacco; e)circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; f) circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; h) esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile c.d. ex Mod. E 101 oggi Mod. A1),;

41 Distacco comunitario Tutele del lavoratore Ai lavoratori somministrati trova applicazione l'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015: "per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore". Al DISTACCO si applicano le regole sulla responsabilità solidale previste dall'art cod.civ. e dall'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003 (in tema di appalto) nonché quella di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.lgs. 81/2015 (in tema di somministrazione).

42 Distacco comunitario Tutele del lavoratore e regime sanzionatorio applicabile Ai sensi dell art. 3, comma 4, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. L operazione in tal modo posta in essere deve ritenersi nulla ed il lavoratore non può essere qualificato come lavoratore distaccato ai sensi del Decreto n Ciò significa che laddove risulti dimostrata una fattispecie di pseudo distacco, il personale ispettivo dovrà applicare la disciplina italiana, riconducendo il rapporto di lavoro in capo al distaccatario dal giorno di inizio dell attività svolta in pseudo distacco (committente/utilizzatore).

43 Distacco comunitario Regime sanzionatorio applicabile Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il distaccario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. In ogni caso l'ammontare della sanzione amministrativa non può essere inferiore a euro né superiore a euro Se vi è impiego dei minori, la disposizione prevede l'applicazione della pena dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda originariamente stabilita aumentata fino al sestuplo (ML circ. n. 6/2016 sul Decreto depenalizzazione n. 8/2016).

44 Distacco comunitario Condizioni di lavoro (art.4) Ai rapporti di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano "le medesime condizioni di lavoro e di occupazione" previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; condizione di cessione temporanea dei lavoratori; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

45 Distacco comunitario Condizioni di lavoro Le disposizioni in materia di ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, ivi compreso quello per lavoro straordinario, non si applicano nella ipotesi di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione lo stesso bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del Decreto; Ad ogni modo, per l'esecuzione delle suddette attività su territorio italiano, resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008

46 Distacco comunitario Adempimenti amministrativi il Legislatore ha introdotto nell ordinamento interno tutti gli adempimenti amministrativi che dovranno essere oggetto di verifica da parte del personale ispettivo. In particolare, l art. 10 del decreto sancisce in capo al prestatore di servizi: -l obbligo di effettuare la comunicazione di distacco del personale impiegato in Italia, secondo le modalità definite nell apposito D.M. 10 agosto 2016 e nei relativi allegati (art. 10, commi 1 e 2) e meglio precisate con circolare INL n. 3 del 22 dicembre 2016 e nota INL 4833/2017; tra queste indicare una serie di informazioni da inserire nei campi obbligatori del Modello UNI Distacco UE, come la sede del distacco che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come avviene ad es. per i cantieri. -sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato

47 Adempimenti amministrativi Distacco comunitario -l obbligo di conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro i prospetti paga, i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, modello A1 e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro in quanto funzionale all accertamento della circostanza che il lavoratore distaccato non sia sconosciuto alle autorità competenti del Paese di provenienza (art. 10, comma 3, lett. a). -sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro, per ogni lavoratore interessato;

48 Distacco comunitario Adempimenti amministrativi - l obbligo, per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti in nome e per conto dell impresa distaccante. In mancanza di tale designazione la sede dell impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi (art. 10, comma 3, lett. b). - l obbligo di designare una persona, anche coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale per tenere i rapporti con le parti sociali; tale persona di contatto non ha l obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata (art. 10, comma 4). - sanzione amministrativa pecuniaria da a euro

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