Seminari tecnici del sabato
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2 Seminari tecnici del sabato La concorrenza sleale in edilizia Dott.ssa Laura Perino Dott. Salvatore Ulisse Russo Funzionari Ispettivi DTL BS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Brescia 28/11/2015
3 Argomenti trattati Contratti d appalto: aspetti critici Distacco Distacco Comunitario Agenzie di somministrazione comunitarie Ingresso lavoratori extracomunitari ex art. 27 l. i D.lgs. 286/98 Certificazione dei contratti Dott.ssa Laura Perino
4 Appalto: strumento di organizzazione del lavoro d impresa Opzione dell impresa: «make or buy» Make: internalizzazione ed integrazione verticale somministrazione (artt D.lgs. 276/03) o distacco (art. 30 D.lgs. 276/03) Buy: esternalizzazione e disintegrazione verticale (trasferimento d azienda o ramo d azienda, appalto d opera o servizi, nolo a caldo, subfornitura)
5 Nozione civilistica di appalto: art c.c. L appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume -Con organizzazione dei mezzi necessari -Con gestione a proprio rischio il compimento di un opera od un servizio verso un corrispettivo in denaro. Oggetto: opera/servizio, prezzo Causa: esternalizzazione dell opera o del servizio Forma: libera (scritta appalti pubblici) Soggetti: appaltatore ed appaltante Obbligazione di risultato: viene rapportata al conseguimento di un opera o compimento di un servizio
6 Nozione giuslavoristica di appalto art. 29 D.lgs. 276/03 Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell art cc si distingue dalla somministrazione di lavoro per: l organizzazione dei mezzi necessari che può anche risultare in relazione alle esigenze dell opera o dei servizi dedotti in contratto dall esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell appalto l assunzione del rischio d impresa da parte dell appaltatore
7 Il contratto di appalto ha per oggetto un «fare» Il contratto di somministrazione un «dare» Gli appalti in edilizia possono caratterizzarsi per Alta intensità di capitali e attrezzature (ponteggio gru macchine movimento terra centrale betonaggio ) Alta intensità di manodopera (attività di tinteggiatura, decorazione, impermeabilizzazione )
8 Interpello MLPS n. 77/2009 La disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell attività affidata in appalto non costituisce più (come avveniva con la legge 1369/1960) una presunzione assoluta di illiceità dell appalto stesso Con l entrata in vigore del D.lgs. 276/03 l indagine non si concentra sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, dato di per sé non decisivo, ma andrà valutato l assetto organizzativo complessivo dell appalto
9 Ad esempio Verifica sussistenza di un adeguata regolazione economica dell utilizzo dei mezzi oltre che congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice qualora siano erogate da un unico impianto centralizzato Verifica delle particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione delle due realtà organizzative, attenzione al tema delle interferenze, al rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazioni, adeguati strumenti per rendere evidente anche sul piano logistico la separazione tra fasi di lavorazione (si veda circolare 16/2012). Utilizzo del cronoprogramma, report del coordinatore della sicurezza, prescrizioni nei POS e nel PSC
10 Inversione del rischio d impresa Circolare MLPS 11 febbraio 2011 I poteri di direzione del rapporto di lavoro da parte dell appaltatore sono pressoché inesistenti e si limitano alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro, registrazione delle ore, elaborazione della busta paga, sostituzione di lavori assenti, invio di ulteriore forza lavoro su richiesta del committente. Azzeramento del Rischio d impresa inteso come possibilità di non riuscire a coprire tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata rispetto al corrispettivo pattuito in considerazione del sopraggiungere di eventi in grado di far aumentare le spese da sostenere
11 Soglia di imprenditorialità minima valutata attraverso un adeguata verifica dell idoneità tecnico professionale deficitaria esperienza nel settore di riferimento; diversità oggetto sociale rispetto ai lavori da eseguire; assenza di un sistema di sicurezza strutturato (DVR, visite mediche servizio di prevenzione e protezione, utilizzo adeguati DPI); assenza di personale con adeguata qualifica nell organico aziendale e assenza di un referente; presenza di più della metà dei lavoratori con contratto part-time o forme atipiche di contratti di lavoro; possesso di adeguati corsi di formazione; impossibilità di distinguere l oggetto del subappalto dall oggetto del contratto principale con il committente.
12 Sanzioni Prescrizione a cessare l appalto con le modalità riscontrate Applicazione articolo 18 D.lgs. 276/03 con sanzione per l utilizzatore e il fornitore di euro 50 per giornata e per lavoratore Comunicazione al committente dei lavori Comunicazione agli enti previdenziali per eventuali evasioni contributive Eventuali diffide accertative per differenze retributive legate anche alla mancata iscrizione alla Cassa Edile
13 Responsabilità solidale Art. 29, 2 comma, D.lgs. 276/03 (circ. 5/2001 e circ. 35/2013) in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell appalto La circolare 35/2013 conferma che la solidarietà si applica anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale di altri soggetti impiegati nell appalto con diverse tipologie contrattuali (collaboratori a progetto e associati in partecipazione) Eccezione alla solidarietà: committente privato e contratti stipulati dalle PPAA di cui all art. 1 D.lgs. 165/01 Interpello 37/ del 13/04/2012 limite dei 2 anni riguarda ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore e decorrono dalla fine del singolo sub-appalto e non dell opera principale di cui costituiscono solo una fase
14 Articolo 26, commi 4 e 5, D.lgs. 81/08 costi della sicurezza Nullità del contratto di appalto (privato o pubblico) in caso di mancata indicazione nello stesso dei costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre i rischi interferenziali in materia di sicurezza L imprenditore-committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i lavoratori, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL (danni che comportano un invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile o all eventuale danno biologico «differenziale» calcolato secondo i criteri della responsabilità civile. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
15 Distacco (circ. MLPS n.3/ circ. MLPS n. 28/05) Interpello 1/2001 Articolo 30 D.lgs. 276/03: il distacco consiste in un atto organizzativo con cui il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l esecuzione di una prestazione Requisiti di legittimità: Interesse del distaccante: interesse specifico, concreto rilevante e deve persistere per tutta la durata del distacco. Secondo la circ. 3/2004 non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. Temporaneità il distacco non può essere definitivo Svolgimento di una determinata attività nell interesse del distaccante non può risolversi in un assegnazione del lavoratore senza predeterminazione di mansioni Adempimenti: Deve essere effettuata entro 5 giorni una comunicazione al centro per l impiego della variazione e il lavoratore distaccato deve essere annotato su libro unico del distaccatario (Circ. MLPS 20/2008 e interpello 37/ del )
16 Eccezioni Circ. 28/05 apre uno spiraglio alla legittimità del ricorso al distacco per ovviare al ricorso ad UN AMMORTIZZATORE SOCIALE. In tal caso l interesse su cui si fonda il distacco è di tipo economico e non coinciderebbe tanto con un risparmio del costo del lavoro, ma in un esigenza di tutelare l interesse dei lavoratori al mantenimento in servizio. Ipotesi specifica di distacco prevista dall art. 8 della legge 236/93: in caso di accordo collettivo è possibile ricorrere al distacco come alternativa al licenziamento collettivo. In tal caso attraverso il filtro sindacale l autonomo interesse del distaccante può mancare perché ciò che legittima il distacco è l interesse pubblico al mantenimento dei livelli occupazionali Ulteriore deroga è rappresentata dall esistenza di un contratto di rete (contratto con cui 2 o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali al scopo di accresce la reciproca capacità innovativa e competitiva (essenziale il programma di rete e forma vincolata atto pubblico o scrittura privata autenticata)
17 Sanzioni Prescrizione a cessare il distacco con le modalità riscontrate Applicazione articolo 18 D.lgs. 276/03 con sanzione per l utilizzatore e il fornitore di euro 50 per giornata e per lavoratore Comunicazione agli enti previdenziali per eventuali evasioni contributive Ripartizione degli obblighi di sicurezza nel distacco (Cass. Penale sez. IV sentenza n del 22/07/2013). Art. 3, comma 6, del D.lgs. 81/08 : «tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di formare ed informare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato». GIURISPRUDENZA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
18 Distacco comunitario (direttiva 96/71/CE, D.lgs. 72/2000. Reg. CEE 883/04, Com. Min. Lav ) Il distacco di un lavoratore può consistere nell invio di un lavoratore all estero per eseguire un attività per conto dell impresa distaccante per un periodo massimo di 24 mesi co le seguenti forme. Da parte di un azienda avente sede in uno stato membro UE presso una filiale con sede in Italia Da parte di un azienda di uno stato membro UE presso un azienda italiana del medesimo gruppo Nell ambito di un contratto commerciale stipulato con un impresa italiana In virtù dei regolamenti europei si applica una deroga al principio di territorialità con permanenza del regime assicurativo del paese di origine. Tale periodo è stato esteso da 12 a 24 mesi. Le autorità previdenziali rilasciano Modello A1 su richiesta lavoratore o datore
19 Distacco legittimo comunitario Condizioni: L impresa distaccante deve svolgere attività economica nel Paese di origine. Non deve essere stata costituita con scopo elusivo di fornire un centro di imputazione dei contratti di lavoro (fatturato pari almeno al 25% nello Stato di provenienza) Deve permanere legame organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante. Conservazione del potere disciplinare e direttivo Lavoratori già assunti dall impresa nel Paese di origine che poi vengono distaccati. Il lavoratore può essere assunto per il distacco ma il lavoratore deve risultare iscritto almeno da 1 mese nel regime assicurativo dello Stato di provenienza In caso di superamento dei 24 mesi di distacco la richiesta di proroga è di competenza della Direzione Regionale INPS
20 Somministrazione transnazionale circ. MLPS n.14/2015 Ci sono Agenzie di somministrazione di Stati Membri dell Unione Europea che propongono il ricorso a manodopera straniera con vantaggi economici. È davvero così? La somministrazione transnazionale di lavoro è disciplinata dalla Direttiva 96/71/CE recepita dall ordinamento italiano con il D.lgs. 72/2000 e dalla Direttiva 2014/67//UE e consiste nella possibilità per imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro di distaccare dei lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sedi in Italia. Si applica la disciplina comunitaria in materia di distacco nell ambito di una prestazione di servizi
21 Requisiti di legittimità Non necessitano di autorizzazione ministeriale ex art. 4 D.lgs. 276/03 ma devono dimostrare di operare in forza di un provvedimento amministrativo rilasciato dalle competenti autorità dello stato di provenienza Sono esonerate dal versamento di deposito cauzionale e stipula garanzia fideiussoria se dimostrano di aver assolto ad analoghi obblighi nel paese di origine Applicazione di livelli minimi di condizioni di lavoro (tariffe minime salariali, durata orario di lavoro, ferie annuali, salute e sicurezza luoghi di lavoro) previste dalla legge del luogo ove si esegue la prestazione (lex loci laboris) Il Ministero con circ. 33/2010 ha chiarito che nella nozione di retribuzione vanno ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro senza una comparazione per singola voce retributiva (scatti anzianità e indennità specifiche per il distacco).
22 continua Applicazione integrale della normativa in materia di salute e sicurezza con richiesta POS, PSC, visite mediche, corsi di formazione, consegna DPI Iscrizione alla Cassa Edile salvo che dimostrino l esistenza di organo similare nello Stato di origine presso cui sono stati assolti i medesimi obblighi DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL PERSONALE ISPETTIVO (vademecum ministeriale): Contratto di somministrazione e autorizzazione amministrativa del Paese di stabilimento; Contratti di lavoro e documenti di riconoscimento lavoratori; Modelli A1 dei lavoratori interessati (che possono essere rilasciati anche durante il distacco - circ. Inps 99 del si applica la disciplina del distacco comunitario) Prospetti paga e tracciatura orario di lavoro Documentazione di sicurezza Documento che attesti regolarità contributiva (no autocertificazioni o bollettini postali) Fatture per capire ove viene svolta l attività prevalente di fornitura
23 Imprese comunitarie e Cassa Edile nota del 03/09/2007 e interpello 24/2007 interpello 6/2009 Imprese comunitarie che operano in Italia Obbligo di iscrizione a meno che dimostrino l esistenza di tutele equivalenti nel Paese di origine: FRANCIA-GERMANIA- AUSTRIA
24 Ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per l esecuzione di un appalto Art 27 lett i) D.lgs. 286/98 e art. 40 DPR 334/2004 ingresso fuori dai flussi Il nulla osta viene rilasciato dallo sportello unico presso la Prefettura per prestazioni oggetto di un contratto di appalto e per la durata dello stesso che non può mai eccedere i 2 anni Istanza presentata dall impresa appaltante mediante compilazione Modello M direttamente sul sito del Ministero dell interno. Poi lo sportello richiederà gli allegati: contratto di appalto, POS e comunicazione agli organismi comparativamente più rappresentativi del settore In caso di rilascio del nulla osta la circ. 78/2001 prevede delle successive verifiche ispettive in corso d opera I nulla osta ex articolo 27 lett. i) D.lgs.286/98 non possono essere rinnovati o in caso di interruzione i lavoratori interessati non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro
25 Ingresso in Italia lavoratori extracomunitari stabilmente residenti in uno Stato Membro UE In tal caso si presenta sempre un istanza sul sito del Ministero dell Interno ma con un modello diverso e la procedura è semplificata La Questura effettua la verifica dell assenza di condanne penali La DTL visualizza la richiesta ma non rilascia parere
26 Indici di interposizione Mancanza organizzazione aziendale Esercizio del potere direttivo committente Impiego di macchine capitali o attrezzature dell appaltatore
27 Verifica regolare versamento contributi Circ. 82/2000: principio di territorialità dell obbligo assicurativo se non esistono convenzioni in materia di sicurezza sociale con il Paese di origine gli stessi sono assoggettati al regime previdenziale italiano (principio di territorialità). Si può richiedere il DURC e l azienda deve iscriversi alla Cassa Edile.( nota 06/02/2009 prot. 1713) Eccezione: possibilità di proseguire con il regime assicurativo del Paese di provenienza per 12 mesi previa autorizzazione dell autorità competente del Paese ospitante (INPS) se previsto accordo bilaterale con condizioni diverse. ad es. (Stati Uniti) parziale regolarità della contribuzione apertura pos. INPS per differenze Convenzioni stipulate con Paesi dello spazio economico europeo: Islanda Principato del Liechtenstein e Norvegia Paesi extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Isola del Capo, Jersey, Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela e Svizzera
28 Certificazione dei contratti di lavoro La certificazione è uno strumento introdotto dal D.lgs. 276/03 per ridurre il contenzioso E uno strumento volontario e fideifacente per le parti ed i terzi in ordine alla natura del rapporto di lavoro e dei suoi effetti La certificazione del contratto ha effetto non solo tra le parti ma anche verso i terzi in quanto la qualificazione del rapporto contenuta nella certificazione non può essere contestata dagli organi di vigilanza e permane sino a una eventuale sentenza giurisdizionale in senso contrario Ragionamento in parte diverso va sviluppato in riferimento alla certificazione del contratto di appalto, poiché gli effetti della certificazione sono limitati a quelli civili, amministrativi previdenziali o fiscali e non si estendono, né potrebbero, anche a quelli penali
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