REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VAIANO CREMASCO CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL PIANO ATTUATIVO P.L. NINICAR

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1 [revisionato in data ] REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Cremona COMUNE DI VAIANO CREMASCO CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL PIANO ATTUATIVO P.L. NINICAR CONFORME AL PGT AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N 12 DEL 2005 L'anno, addì del mese di, alle ore, avanti a me, Dott., si sono costituiti i signori: Barrile Antonino L.R. della NINI CAR S.P.A. Via Degli Artigiani n. 1/ Vaiano Cremasco p. iva in qualità di proprietario dei terreni di cui al fg. 2 mappali 621 e 634 del NCT del Comune di Vaiano Cremasco, e Vimercati Sanseverino Giangaddo residente a Milano in Via Torinon. 64c.f. VMR GGD 50D05 B157G in qualità di proprietario dei terreni di cui al fg. 6 mappali 507 (parte) del NCT del Comune di Vaiano Cremasco, qui di seguito denominati Soggetti Attuatori o proponenti o, cumulativamente, proprietà proponente;, nato a il, residente per la carica nel Municipio di Vaiano Cremasco (CR), agente nel presente atto in qualità di Responsabile dell area tecnica in rappresentanza del Comune, Codice Fiscale, nominato per la stipula degli atti relativi con decreto sindacale n del, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n del, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto Approvazione definitiva del Piano Attuativo di iniziativa privata commerciale-artigianle-industriale Ambito di Trasformazione Misto Via per Milano 1. «P.L. NINI CAR», che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 1

2 PREMESSO - Che i Soggetti Attuatori sono proprietari dei mappali n 621 e 634 del Foglio n 2 e mappale 507 (parte) del fg. 6 del Catasto Terreni del Comune di Vaiano Cremasco; - Che le aree di cui al Foglio n 2 mappali n 621 e 634 e mappale 507 (parte) del fg. 6 sono ricomprese in nello stesso ambito di intervento inserito nel vigente P.G.T. del Comune di Vaiano Cremasco come Ambito di Trasformazione Misto Via per Milano qui denominato comparto di intervento P.L. NINI CAR di superficie di circa mq ,51; - Che l ambito di intervento denominato P.L. NINI CAR è composto da DUE U.M.I. (unità minima di intervento) come da tavola n 1 allegata alla presente Convenzione ed in conformità a quanto previsto dal Piano delle Regole di cui al vigente P.G.T., Ambito di Trasformazione Misto Via per Milano. - Che dunque, in conformità alla prefata disposizione normativa di P.G.T., l attuale proprietà delle due U.M.I. del P.L. NINI CAR vale a dire il sig. Barrile Antonino e Sanseverino Vimercati Gian Gaddo hanno presentato il P.L. NINI CAR con n prot. Com.le del cl... cat... fasc. e con n prot. Com.le del cl. cat. fasc. all Amministrazione Comunale di Vaiano Cremasco, richiesta di approvazione del Piano Attuativo conforme al PGT per l ambito di intervento di competenza denominato U.M.I. del P.L. NINI CAR ; - Che la U.M.I n. 1 è costituita dai seguenti mappali fg. 2 particelle 621 e 634; - Che la U.M.I n. 2 è costituita dai seguenti mappali fg. 6 particella 507 (parte) in corso di frazionamento; - Che per l istanza di convenzionamento per la aree di cui alla U.M.I. n.1 vale a dire al fg. 2 mappali 621 e 634 prevede, per gli accordi presi con l Amministrazione comunale di Vaiano Cremasco, la cessione dell area fuori comparto di cui al fg. 2 mappali 680 e 682 di sedime per la realizzazione, a carico del Comune, della futura pista ciclo pedonale. - Che i Soggetti Attuatori le suddette attuali proprietà hanno presentato, in relazione ai mappali n 621 e 634 del Foglio n 2 e mappale 507 (parte) del fg. 6 relativi alle U.M.I. del P.L. NINI CAR, istanza per il convenzionamento; - Che i citati Soggetti Attuatori proprietari della U.M.I. del P.L. NINI CAR, dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate, e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione; - Che per le succitate aree i proprietari della U.M.I. del P.L. NINI CAR intendono dare un assetto urbanistico coerente con le previsioni del Piano di Governo del Territorio sopra menzionato con la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della Legge n 765/1967 e dell art. 46 della Legge Regionale n 12/2005, sulla base del Progetto di Piano attuativo denominato P.L. NINI CAR, costituito dai seguenti elaborati, in data Protocollo Generale n e in data Protocollo 2

3 Generale n, redatti a firma dell Architetto Mauro De Gaudenzi, iscritto all Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona al n che è volontà dei soggetti attuatori cedere le aree di cui al fg. 2 mappali 680 e 682 per la realizzazione a carico del Comune di Vaiano Cremasco della futura pista ciclopedonale; - che le aree di cui al fg.2 mapp.le 680 e 682 sono di proprietà del Soggetto attuatore sig. Barrile Antonino; - che lo standard urbanistico previsto per le U.M.I. n. 1 e n. 2 del Piano attuativo corrisponde a mq 1.200, mentre l area in cessione corrisponde a mq maggiore rispetto la superficie minima; - che con la cessione di tale aree anche lo standard per la parte relativa alla U.M.I. n.2 di cui al mappale 507 (parte) del fg.6 è ampiamente soddisfatta; - che l acquisizione delle aree di cui al fg. 2 mapp.li 680 e 682 sono di interesse per la Pubblica Amministrazione di Vaiano Cremasco in quanto, con la loro cessione, il Comune si trova nella condizione di realizzare la ciclabile di collegamento tra la Via I Maggio e la Via Alessandro Galli, oggi attualmente assente; - che è pertanto volontà dei Soggetti attuatori cedere l area di sedime per la ciclabile e per il Comune acquisire tale area; - che l area di cui al fg. 2 mappali 680 e 682 è priva di capacità edificatoria come riportato nell atto rep. Reg. a firma Dott. Elisabetta Rotta Gentile; - Che si può quindi procedere a stipulare la relativa Convenzione di Piano Attuativo denominato P.L. NINI CAR, dato atto che i mappali n 621 e 634 del Foglio n 2 e mappale 507 (parte) del fg.6 del Catasto Terreni, di proprietà esclusiva come sopra indicato rispettivamente del Sig. Antonino Barrile e Sanseverino Vimercati Giangaddo aventi la superficie complessiva di metri quadrati ,51 hanno destinazione di P.G.T. Ambito di Trasformazione Misto Via per Milano. - Che in data prot. hanno presentato gli elaborati composti da: 1. Inquadramento urbanistico: estratto di mappa, estratto di P.G.T., calcolo superficie formula di Erone, tabella di calcolo superficie territoriale, Elaborato con l indicazione delle unità minima di intervento; 2. Distanze dai confini, distanze dagli allevamenti; 3. Elaborato verifica fasce di mitigazione ambientale, elaborato verifica standards urbanistici, tabella con verifica parametri urbanistici; 4. Elaborato verifica standards urbanistici con cessione area per pista ciclopedonale, verifica superficie drenante, tabella con verifica standards urbanistici, sottoservizi: linea elettrica privata interna al piano di lottizzazione, linea di illuminazione privata, nicchia contatori; 5. Opere di urbanizzazione primaria: linea di fognatura bianca privata interna al P.L., allaccio linea di fognatura nera, modifica linea telefonica esistente interna al P.L.; 3

4 6. Opere di urbanizzazione primaria: previsione prolungamento linea acquedotto in cessione, previsione prolungamento linea gas in cessione; 7. Previsione di planivolumetrico, tabella calcolo zero urbanistico, previsione sezione edifici tipo con rispetto delle altezze, previsione prospetti per edifici tipo con altezze, recinzioni tipo; 8. Preventivi OO.UU. e computo metrico verde di mitigazione; 9. Relazione tecnica; 10. Relazione fotografica; 11. Norme tecniche; 12. Tabella di calcolo con parametri urbanistici; 13. Tabella di calcolo zero Urbanistico; 14. Schema di convenzione riferita alla U.M.I.. - che il responsabile del procedimento ha verificato la completezza dei documenti -che in data prot. è pervenuto il parere del Responsabile del Procedimento Sezione Igiene Pubblica dell A.S.L. di Cremona, Distretto di Crema Dott.. - che in data si è riunita la Commissione Edilizia Comunale per la valutazione della qualità edilizia e paesaggistica e ha espresso parere dichiarano quanto segue: CIÒ PREMESSO A) I soggetti attuatori intervengono in questo atto quali proprietari richiedenti delle U.M.I. n.1 e n. 2 del P.L. NINI CAR, dichiarano anzitutto di avere la piena proprietà e disponibilità nel modo sopra indicato delle aree interessate al Piano Attuativo per la U.M.I. ricadenti nell ambito di intervento (fg. 2 mapp.li 621 e 634, del fg. 2 mappali 680 e 682 e del fg.6 mappale 507 (parte), e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserva gli obblighi derivanti dalla Convenzione; La superficie totale territoriale delle aree della U.M.I. 4 di cui alla presente Convenzione è di metri quadrati ,51 come risulta da rilievo celerimetrico nella Tavola n.1 del Piano Attuativo P.L. NINI CAR, e nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato definitivamente con Delibera di Giunta Comunale n. del, che ha assunto efficacia, a seguito di pubblicazione dell avviso di approvazione definitiva e di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. del e sono classificati come segue: - foglio n 2 mappali n 621 e 634 come Ambito di Trasformazione Misto Via per Milano per una superficie di metri quadrati ,02;

5 - foglio n 6 mappale n 507 (parte) come Ambito di Trasformazione Misto Via per Milano per una superficie di metri quadrati 378,49; - foglio n 2 mappali n 680 e 682 come cessione area per standard urbanistico per una superficie di metri quadrati 1.950; con l imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l edificazione è subordinata alla approvazione del Piano Attuativo convenzionato, qui denominato P.L. NINI CAR. B) Si dà atto che sull area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistico, storico architettonico, idrogeologico, sismico o altri vincoli previsti da leggi speciali, che ostano alla realizzazione del Piano Attuativo o che la subordinano ad autorizzazione di altre autorità. C) Che i soggetti attuatori delle U.M.I. n. 1 e 2, il sig. Antonino Barrile e il sig. Sanseverino Giangaddo intervengono alla stipula della presente Convenzione come soggetti interessati alla realizzazione esecutiva del presente Piano Attuativo. Pertanto, VISTI A la domanda di Piano di Lottizzazione presentato il prot. B la deliberazione di Giunta Comunale n.del che ha adottato il Piano di Lottizzazione C l attestazione D la deliberazione di Giunta Comunale n.del che ha approvato il Piano di Lottizzazione I predetti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunciano di comune accordo all assistenza di testimoni e mi richiedono di ricevere questo atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue: - Che i mappali della U.M.I. sono contraddistinti al N.C.T. del Comune di Vaiano Cremasco come segue: FOGLIO 2 MAPPALI 621 e 634 N.C.T. Comune di Vaiano Cremasco FOGLIO 6 MAPPALE 507 (parte) N.C.T. Comune di Vaiano Cremasco FOGLIO 2 MAPPALI 680 e 682 N.C.T. Comune di Vaiano Cremasco - Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica emesso in data prot. n.. PROVENIENZA o.. 5

6 - Che il Comune di Vaiano Cremasco è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato in data, con Delibera di Giunta Comunale n, e approvato in data con Delibera di Giunta Comunale n, che ha assunto efficacia, a seguito di pubblicazione dell avviso di approvazione definitiva e di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. del ; - Che ai sensi e per gli effetti di cui al 4 comma degli artt. della Legge n 767/1967 il presente Piano Attuativo ha valore di Piano Particolareggiato di esecuzione, e che la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi degli art. 16 e 28 della Legge n 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni; - Che, con deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di Legge, veniva esaminato ed adottato il Piano Attuativo P.L. NINI CAR interessante le aree identificate catastalmente al Foglio n 2 Mappali n 621 e 634, Foglio 6 Mappale 507 (parte) (ALLEGATO A ) e fg. 2 Mappali 680 e 682; - Che l A.S.L. della Provincia di Cremona Distretto di Crema, ha espresso parere igienico sanitario favorevole in data, Prot. N., pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data e registrato al n. ; - che in data prot. è stato attestato l avvenuto deposito del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato P.L. NINI CAR - Che, con deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato definitivamente il Piano Attuativo, che risulta individuato dai succitati mappali (ALLEGATO B ); - Che sulle aree indicate non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti dalle Leggi speciali, al che ostano alla realizzazione del Piano Attuativo o che lo subordino ad autorizzazioni di altre Autorità. PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO DENOMINATO P.L. NINI CAR Detto progetto si compone dei seguenti elaborati: tali elaborati progettuali risultano depositata agli atti ma non materialmente allegati: 1. Inquadramento urbanistico: estratto di mappa, estratto di P.G.T., calcolo superficie formula di Erone, tabella di calcolo superficie territoriale, Elaborato con l indicazione delle unità minima di intervento; 2. Distanze dai confini, distanze dagli allevamenti; 3. Elaborato verifica fasce di mitigazione ambientale, elaborato verifica standards urbanistici, tabella con verifica parametri urbanistici; 6

7 4. Elaborato verifica standards urbanistici con cessione area per pista ciclopedonale, verifica superficie drenante, tabella con verifica standards urbanistici, sottoservizi: linea elettrica privata interna al piano di lottizzazione, linea di illuminazione privata, nicchia contatori; 5. Opere di urbanizzazione primaria: linea di fognatura bianca privata interna al P.L., allaccio linea di fognatura nera, modifica linea telefonica esistente interna al P.L.; 6. Opere di urbanizzazione primaria: previsione prolungamento linea acquedotto in cessione, previsione prolungamento linea gas in cessione; 7. Previsione di planivolumetrico, tabella calcolo zero urbanistico, previsione sezione edifici tipo con rispetto delle altezze, previsione prospetti per edifici tipo con altezze, recinzioni tipo; 8. Preventivi OO.UU. e computo metrico verde di mitigazione; 9. Relazione tecnica; 10. Relazione fotografica; 11. Norme tecniche; 12. Tabella di calcolo con parametri urbanistici; 13. Tabella di calcolo zero Urbanistico; 14. Schema di convenzione riferita alla U.M.I.. Certificati catastali Atto di proprietà Certificato di destinazione urbanistica ALLEGATO D TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. Art. 2 I soggetti attuatori del P.L. NINI CAR, come sopra rappresentato, dichiarano di avere preso esatta e chiara visione degli elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni in esse contenute. Art. 3 La S.L.P. convenzionata nell ambito è pari a mq interamente prevista sui mappali 621 e 634 del fg. 2 della U.M.I. n.1. Lo standard previsto dal Piano di Governo del Territorio è pari al 30 % della SLP convenzionata (20 % standard di ambito + 10 % standard di obiettivo), e pari quindi a mq calcolato sulla SLP di 4000 mq della U.M.I. n.1. 7

8 A) Il progetto del P.A. prevede la cessione delle seguenti aree: fg. 2 mappali 680 e 682 pari a mq di area per ciclabile. Gli standard risultano pertanto verificati e soddisfatti interamente con il reperimento delle aree di cui sopra. In caso di destinazioni d uso diverse da quelle produttive, per cui lo standard è stato calcolato, si provvederà alla monetizzazione o al reperimento delle superfici eccedenti il minimo previsto dal P.G.T.. Il Comune di Vaiano Cremasco dà atto che con le cessioni delle aree di cui al presente articolo risulta completamente soddisfatta la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico richieste dal Piano dei Servizi per una Slp pari a mq 1.950, nonché da quanto previsto dalla vigente normativa urbanistico edilizia e che, dunque, il Comune nulla avrà più da avere e pretendere. Art. 4 Qualora il solo soggetto attuatore proprietario della U.M.I. n. 1 e precisamente delle aree di cui al fg.2 mappali 621 e 634 voglia esercitare il proprio diritto edificatorio concessogli dalla presente convenzione e pari a mq 4000 di SLP, dovrà realizzare e successivamente cedere a propria cura e spese al Comune tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da definirsi e regolamentarsi con una successiva convenzione urbanistica, tra cui l estensione linea acqua potabile ed estensione linea gas. I costi di realizzazione, di progettazione e di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria per la U.M.I. n. 1 saranno a totale carico del soggetto attuatore, che provvederà direttamente al relativo pagamento. Il soggetto attuatore proprietario delle aree di cui al fg.2 mappali 621 e 634, assumerà pertanto la veste di promotore delle opere di urbanizzazione, e le opere verranno eseguite in conformità alla normativa vigente al momento dell esecuzione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il collaudatore sarà nominato dall Amministrazione Comunale ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Art. 5 Contestualmente al presente atto il proprietario della Umi n.1 cede al Comune di Vaiano Cremasco le aree di sedime per la realizzazione della futura ciclabile ad opera del Comune di Vaiano Cremasco. Art. 6 In relazione al disposto di cui alla Legge Regione Lombardia n 12/2005 art. 44 comma 17, e in base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta del Comune di Vaiano Cremasco n del, esecutiva ai sensi di Legge ed avente quale oggetto l applicazione degli oneri di urbanizzazione, i richiedenti del P.A. P.L. NINI 8

9 CAR si impegnano a versare, al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire/Segnalazioni certificate di Inizio Attività, a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione secondaria, l importo che risulterà vigente all atto di presentazione dei titoli abilitativi. Art. 7 Il soggetto attuatore del P.L. NINI CAR, come sopra rappresentato, si obbliga per sé ed aventi causa, a stipulare la convenzione di cui al precedente art. 4 entro 10 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica. Art. 9 Il soggetto attuatore del P.L. NINI CAR si obbliga a non mutare in via principale le destinazioni d uso degli immobili realizzati, fatta salva la facoltà concessa dalla vigente normativa di P.G.T. art. delle N.T.A. Ogni mutamento dovrà essere notificato e autorizzato dall Amministrazione Comunale, previa la corresponsione degli oneri e monetizzazioni degli standard eventualmente dovuti in relazione alla normativa vigente al momento della richiesta del cambio di destinazione. Art. 10 Gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in funzione del presente Piano Attuativo P.L. NINI CAR e successivamente gli aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del soggetto attuatore del P.L. NINI CAR relativamente ai diritti, oneri ed obblighi previsti nella presente Convenzione. Il soggetto attuatore del P.L. NINI CAR si impegna a menzionare in tutti gli eventuali atti successivi il contenuto della presente Convenzione. Art. 11 Il richiedente del P.L. NINI CAR dichiara di rinunciare espressamente ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potrà competere in dipendenza della presente Convenzione, e autorizzano la trascrizione del presente atto presso l Ufficio del territorio Servizio di pubblicità immobiliare, affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando espressamente il dirigente da ogni responsabilità al riguardo. Art. 12 E consentito dal richiedente del P.L. NINI CAR o suoi aventi causa apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche di impostazione, dimensione e sagoma dei lotti previste negli elaborati grafici. 9

10 Tali varianti non dovranno diminuire la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica, in conformità alla previsione di cui all art. 14 comma 12 della Legge Regionale n. 12/2005 della Lombardia. Si specifica che non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano Attuativo P.L. NINI CAR e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l edificazione di volumi anche con configurazione radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano Attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali e delle N.T.A. del Piano Attuativo con particolare riguardo ai dimensionamenti e parametri urbanistico - edilizi ivi previsti, e conformemente alle disposizioni normative vigenti al momento della realizzazione; b) lo spostamento degli accessi e dei passi carrai e pedonali previsti nelle planimetrie del Piano Attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; c) la realizzazione di recinzioni atte alla definizione della proprietà e alla suddivisione delle proprietà interne alle unità, nel rispetto delle N.T.A. del P.L. NINI CAR d) l accorpamento o la suddivisione dei lotti indicati nelle tavole del Piano Attuativo in uno o più nuovi lotti in funzione delle esclusive necessità dei Lottizzanti; e) lo spostamento del volume tra i singoli lotti ricompresi nel Piano Attuativo P.L. NINI CAR come indicato nell articolo 6 delle Norme Tecniche del P.A. stesso. Art. 13 Ogni spesa inerente e conseguente alla redazione e stipulazione della presente Convenzione e ogni altra tassa imposta e diritto di rogito, nonché eventuali spese per consulenza legale in merito alla presente convenzione, sono a carico del richiedente del P.L. NINI CAR il quale chiede le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Art. 14 Per quanto non contenuto nella presente Convenzione viene fatto riferimento alle Leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore. Art. 15 La presente Convenzione ha validità decennale a partire dalla sua sottoscrizione. ART PUBBLICITA DEGLI ATTI Il progetto di piano di lottizzazione è composto da: 10

11 . Inquadramento urbanistico: estratto di mappa, estratto di P.G.T., calcolo superficie formula di Erone, tabella di calcolo superficie territoriale, Elaborato con l indicazione delle unità minima di intervento; 2. Distanze dai confini, distanze dagli allevamenti; 3. Elaborato verifica fasce di mitigazione ambientale, elaborato verifica standards urbanistici, tabella con verifica parametri urbanistici; 4. Elaborato verifica standards urbanistici con cessione area per pista ciclopedonale, verifica superficie drenante, tabella con verifica standards urbanistici, sottoservizi: linea elettrica privata interna al piano di lottizzazione, linea di illuminazione privata, nicchia contatori; 5. Opere di urbanizzazione primaria: linea di fognatura bianca privata interna al P.L., allaccio linea di fognatura nera, modifica linea telefonica esistente interna al P.L.; 6. Opere di urbanizzazione primaria: previsione prolungamento linea acquedotto in cessione, previsione prolungamento linea gas in cessione; 7. Previsione di planivolumetrico, tabella calcolo zero urbanistico, previsione sezione edifici tipo con rispetto delle altezze, previsione prospetti per edifici tipo con altezze, recinzioni tipo; 8. Preventivi OO.UU. e computo metrico verde di mitigazione; 9. Relazione tecnica; 10. Relazione fotografica; 11. Norme tecniche; 12. Tabella di calcolo con parametri urbanistici; 13. Tabella di calcolo zero Urbanistico; 14. Schema di convenzione riferita alla U.M.I.. ART SPESE 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti. ART TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. Il lottizzante rinunci ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. Il lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 11

12 3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Letto, confermato e sottoscritto, lì I Lottizzanti per il Comune 12

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