Avv. Filippo Martini. Il danno da morte
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1 Venerdì 30 settembre FOCUS SEMESTRALE SULL'AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA: NOVITA', APPROFONDIMENTI, CONFRONTI Avv. Filippo Martini Il danno non patrimoniale nell evoluzione giurisprudenziale La liquidazione equitativa con la tabella milanese La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno Il danno da morte Il danno patrimoniale: le spese di assistenza, di cura e di riabilitazione Il risarcimento del danno patrimoniale mediante costituzione di rendita vitalizia Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 Commento alla sentenza Cass. n del 9 maggio 2011 Commento alla sentenza Cass. n. 712 del 19 gennaio 2010
2 Il risarcimento del danno da colpa medica. 1) Il danno non patrimoniale nell evoluzione giurisprudenziale 2) La liquidazione equitativa con la tabella milanese. Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 Commento alla sentenza Cass. n del 30 giugno ) La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno. Commento alla sentenza Cass. n del 12 settembre ) Il danno da morte Commento alla sentenza Cass. n del 9 maggio ) Il danno patrimoniale: le spese di assistenza, di cura e di riabilitazione. Il risarcimento del danno patrimoniale mediante costituzione di rendita vitalizia. Commento alla sentenza Corte Cass. n. 712 del 19 gennaio 2010 Commento alla sentenza Corte Cass. n del 9 giugno 2011
3 Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 La Corte si pone il compito di supplire alle carenze normative del legislatore per garantire l uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l art cod.civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia. Rientra dunque nei compiti della Corte anche quello di fornire alla collettività ed al sistema del risarcimento del danno alla persona quell unità peculiare di base che costituisce un caposaldo dello stesso principio di equità (Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986).
4 Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 equità non vuol dire arbitrio, perché quest ultimo non scaturendo da un processo logico deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. La liquidazione del giudice, per essere corretta, deve essere la sintesi non solo di una congrua motivazione sorretta sul piano logico e deduttivo, ma deve anche poggiare su un fondamento di equità che pure deve essere sindacato dalla Corte di legittimità. Qual è il concetto di equità al quale la Corte si ispira per la verifica della censurabilità o meno della decisione del giudice? Doppia natura: a. endogena attiene alla funzione di adattamento della legge al caso concreto, ed è rimessa alla imprescindibile funzione interpretativa del giudice di merito. b. esogena, : intima coerenza dell ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa.
5 Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 Se equità non vuol dire soltanto regola del caso concreto, ma anche parità di trattamento, la stessa costituisce anche strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all art. 3 della Costituzione e, come tale, soggetto alla verifica della Corte di legittimità circa il doppio profilo della congruità particolare e generale. solo l uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurate una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia della adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare.
6 Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 Gli indici di valutazione elaborati dal tribunale di Milano dunque, divengono parametri di liquidazione equitativa nazionale, come pure i criteri indicati dall Osservatorio per il risarcimento del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale ed i meccanismi di personalizzazione dettati dalla relazione alla tabella milanese. Tale criterio empirico diverrà dunque, a detta dei giudici del collegio e da ora innanzi, per la Corte il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l entità.
7 Commento alla sentenza Cass. n del 7 giugno 2011 che la tabella elaborata dall Osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano costituisce valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art cc. E che i relativi parametri sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale. Semmai la Corte precisa che ben potrà il giudice discostarsi (in aumento o diminuzione) da detti valori di equità basale, ma dovrà dare congrua motivazione circa le ragioni che lo hanno indotto a preferire un diverso ammontare complessivo, nell ottica finale della personalizzazione del danno al caso concreto.
8 SCHEMA LIQUIDATIVO VALORE BASALE (TABELLA MILANO) PERSONALIZZAZIONE (MILANO) VALORI =/= O DIVERSA TABELLA (MOTIVAZIONE)
9 La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno. Commento alla sentenza Cass. n del 12 settembre 2011 La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n /011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
10 La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno. Commento alla sentenza Cass. n del 12 settembre 2011 L indirizzo normativo : - DPR n. 37 del 2009 (indennità missioni militari) - DPR n. 191 del 2009 in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocabilmente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indemani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro.
11 La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno. Commento alla sentenza Cass. n del 12 settembre 2011 art. 5 - "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni ; - la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del,valore percentuale del danno biologico".
12 La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno. Commento alla sentenza Cass. n del 12 settembre 2011 Esame della Relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale" 2009 "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di queste sino all'aumento del 30% dei valori standard". "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale, rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
13 La cd sofferenza morale nel sistema della personalizzazione del danno. Commento alla sentenza Cass. n del 12 settembre 2011 Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
14 Ma se così è: QUESITI: A) QUALE SISTEMA DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVO BASALE E OGGI DA ADOTTARE IN ITALIA? B) CONFLITTO TRA NORMA E CONSUETUDINE: APPLICAZIONE ANALOGICA DELL ART. 138 COD.ASS. E DPR ATTUATIVO (OGGI APPROVATO IN BOZZA) C) COME SI PONE LA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO o DANNO MORALE IN OTTICA INTERPRETATIVA CON L ART. 138 III COMMA COD.ASS.?
15 PRIME RISPOSTE A) QUALE SISTEMA DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVO BASALE E OGGI DA ADOTTARE IN ITALIA? - SISTEMA MILANESE - PERSONALIZZAZIONE = DANNO MORALE - POSSIBILI SCOLLAMENTI DALLA TABELLA MOTIVATI
16 PRIME RISPOSTE B) CONFLITTO TRA NORMA E CONSUETUDINE: APPLICAZIONE ANALOGICA DELL ART. 138 COD.ASS. E DPR ATTUATIVO (OGGI APPROVATO IN BOZZA)? Cass. n dell La corretta soluzione è quella fondata su considerazioni che questa Corte considera preclusive di un'applicazione analogica: per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo (tabella milanese), indipendentemente dalla gravita dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni.
17 PRIME RISPOSTE B) CONFLITTO TRA NORMA E CONSUETUDINE: APPLICAZIONE ANALOGICA DELL ART. 138 COD.ASS. E DPR ATTUATIVO (OGGI APPROVATO IN BOZZA)? Cass. n dell contraria all'applicazione analogica perché: - collocazione della disposizione nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", - ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.
18 PRIME RISPOSTE C) COME SI PONE LA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO/DANNO MORALE IN OTTICA INTERPRETATIVA CON L ART. 138 III COMMA COD.ASS.? Cass. n dell Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n , che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.
19 PRIME RISPOSTE VALUTAZIONI OSSERVATORIO DI MILANO C) COME SI PONE LA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO/DANNO MORALE IN OTTICA INTERPRETATIVA CON L ART. 138 III COMMA COD.ASS.? - NON APPLICABILITA ANALOGICA DELL ART. 138 COD.ASS. (Cass. n.12408/2011) - PERSONALIZZAZIONE NON INCLUSA NEL VALORE TABELLARE? (conflitto tra Cass /2011 e Cass /2010) - AUTOSUFFICIENZA LIQUIDATIVA DELLA SOFFERENZA NEL DPR? ELABORAZIONE NORMATIVA ANTECEDENTE ALLE SSUU DEL 2008 (conflitto tra Cass del 2011 e Cass del 2011).
20 Il danno da morte Commento alla sentenza Cass. n del 9 maggio 2011 DANNO TERMINALE a) che in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n ; Corte cost. n. 372 del 1994);
21 Il danno da morte Commento alla sentenza Cass. n del 9 maggio 2011 DANNO CATASTROFALE b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n ; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754);
22 Il danno da morte Commento alla sentenza Cass. n del 9 maggio 2011 DANNO TANATOLOGICO c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare
23 Il danno da morte SI VEDA ANCHE Cass. N del 24 marzo 2011 e n del 7 giugno 2011 la quale ultima, in un suo passaggio motivo, ribadisce la necessità che, ai fini della risarcibilità del danno da morte iure hereditatis, il de cuius nel lasso di tempo tra l illecito ed il decesso sia stato lucido e non in stato di incoscienza perché possa dirsi realizzato il presupposto naturalistico per la configurabilità di un danno morale inteso nella sua più ampia accezione.
24 STRUTTURA ODIERNA DEL DANNO DA MORTE DANNO DEI CONGIUNTI IURE PROPRIO - DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE (TABELLA MILANO) - DANNO PATRIMONIALE DANNO DEI CONGIUNTI IURE HEREDITATIS - DANNO TERMINALE (LIQUIDAZIONE EQUITATIVA TEMPORANEA?) - DANNO CATASTROFALE DA LUCIDA AGONIA (EQUITA ) - DANNO TANATOLOGICO (NO)
25 Il danno patrimoniale: le spese di assistenza, di cura e di riabilitazione. Il risarcimento del danno patrimoniale mediante costituzione di rendita vitalizia. Commento alla sentenza Corte Cass. n. 712 del 19 gennaio 2010 Commento alla sentenza Corte Cass. n del 9 giugno 2011
26 Commento alla sentenza Corte Cass. n. 712 del 19 gennaio 2010 I Questa Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso che dinnanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art c.c. (Cass n ). II "Nel caso in esame la difesa dell'appellato ha fornito un'ampia documentazione sanitaria, per altro non corredata da ricevute di pagamento o fatture per prestazioni rese fuori dell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tuttavia, sulla base della gravità delle lesioni subite, della durata della degenza ospedaliera e della ragionevole complessità della successiva fase di recupero, in via presuntiva sì deve ritenere verosimile che la parte abbia dovuto sopportare delle spese abbastanza consistenti per analisi mediche specialistiche, per terapie e per varie forme di assistenza"; spese, quindi, liquidate in via equitativa.
27 Commento alla sentenza Corte Cass. n del 9 giugno 2011 I In caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa II La Corte territoriale respingeva la domanda sulla base della pretesa impossibilità di una previsione attendibile circa il loro ammontare, in ragione, anche, dell'estrema genericità delle valutazioni espresse, sul punto, dalla relazione peritale.
28 Commento alla sentenza Corte Cass. n del 9 giugno 2011 III Cassa: rilievi eccentrici rispetto al problema della configurabilità, sul piano ontologico, della tipologia di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro, senza affrontare la questione, essa sì centrale, della plausibilità che la danneggiata, ridotta, per effetto del sinistro, su una sedia a rotelle, dovrà sostenere in futuro esborsi sia per ricoveri ciclici in istituti di cura, sia per assistenza domiciliare, IV Errato il principio che ne nega la spettanza in ragione delle difficoltà di quantificazione, che è profilo diverso, comunque risolvibile, in sede di merito, mercè il ricorso a criteri presuntivi ed equitativi.
29 Commento alla sentenza Corte Cass. n del 9 giugno 2011 Principio: sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità.
30 COSTRUZIONE PROBATORIA DEL DANNO - CONSULENZA MEDICA - (CLINICA/FISIATRICA/RIABILITATIVA/PSICOLOGICA) - CONSULENZA MEDICO LEGALE - CONFRONTO NORMATIVA NAZIONALE E LOCALE ASSISTENZIALE - PARERI E PREVENTIVI DI FATTIBILITA : SERVIZI DI ASSISTENZA DOMESTICA - PARERI E PREVENTIVI DI FATTIBILITA : RISTRUTTURAZIONI AMBIENTALI DOMESTICHE E DOMOTICA (ES INFORMATIZZAZIONE).
31 Il risarcimento del danno patrimoniale mediante costituzione di rendita vitalizia L'art c.c. stabilisce che "Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele". Presupposti ed ambito di applicazione del risarcimento in forma di rendita: a) il danno sia costituito da un danno "alla persona" b) il danno abbia carattere permanente.
32 Il risarcimento del danno patrimoniale mediante costituzione di rendita vitalizia Cass. civile, sez. 03, , n Ai fini della valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, sono applicabili i criteri indicati dall'art cod. civ., in base ai quali, quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia, valutando d'ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno.
33 ASPETTI CRITICI (ROSSETTI) a) il sistema della rendita sarebbe preferibile ove fosse prevista la possibilità di periodiche revisioni dello stato di salute del danneggiato; b) la costituzione e la gestione su vasta scala di un numero rilevante di rendite vitalizie presupporrebbe la creazione di apparati ad hoc per la corretta contabilizzazione; c) mentre le parti possono facilmente transigere la controversia insorta, o prevenire quella insorgenda, attraverso una transazione che abbia ad oggetto il pagamento di una somma capitale, ben difficilmente le parti riuscirebbero ad accordarsi sulla misura della rendita; d) il pagamento della rendita sconta il rischio della sopravvenuta insolvibilità del danneggiante; e) non è conveniente obbligare danneggiante e danneggiato a confrontarsi in un rapporto tendenzialmente perpetuo; f) la liquidazione in forma di capitale è più semplice ed immediata, e ad essa possono agevolmente provvedere la parti, senza bisogno di particolari competenze attuariali.
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