Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n delle costruzioni

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1 Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 Misure d interesse d per il settore delle costruzioni ANCE BRESCIA Collegio Costruttori Edili della Provincia di Brescia 19 ottobre 2006 pag. 1

2 Sintesi delle misure A. Mantenimento del Registro all 1% per trasferimenti di immobili in programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata (art. 36, comma 15) B. Nuovo regime Iva/Registro per compravendite e locazioni di immobili ili (art. 35, commi sexies) C. Responsabilità dell appaltatore per i versamenti Iva del subappaltatore (art. 35, commi ter) D. Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per ritenute fiscali, previdenziali e contributive sui redditi di lavoro dipendente (art. 35, commi 28-34) E. Iva al 10% per manutenzione delle abitazioni e modifiche alla detrazione IRPEF per spese di recupero (art. 35, commi e commi 35 ter-35 quater) pag. 2

3 Sintesi delle misure F. Modifiche della disciplina dell accertamento per compravendite di immobili soggette ad Iva (art. 35, commi e comma 23 bis) G. Definizione di area edificabile ai fini di tutti i tributi (art. 36, comma 2) H. Esclusione dell ammortamento per aree su cui insistono fabbricati strumentali (art. 36, commi 7-8) 7 I. Modifiche alle regole di determinazione del valore delle rimanenze nze delle opere ultrannuali (art. 36, commi 20-21) 21) L. Modifiche della disciplina dell accertamento sulla base degli Studi di Settore (art. 37, commi 2-3) 2 pag. 3

4 Sintesi delle misure M. Tassazione Irpef delle plusvalenze da cessione di immobili acquisiti per donazione da meno di 5 anni (art. 37, commi 38-39) 39) N. Indicazione del corrispettivo pattuito e modifiche al criterio automatico catastale per compravendite di abitazioni tra privati (art. 35, commi 21, 23 e 23 ter) O. Indicazione delle modalità di pagamento per compravendite di immobili e detrazione Irpef per le spese di mediazione (art. 35, commi 22-23) 23) pag. 4

5 Mantenimento del Registro all 1% per trasferimenti di immobili in programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata Art.36, comma 15, Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv.. con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 pag. 5

6 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata Art.36, c. 15, legge 248/2006 Viene abrogato il regime agevolativo per i trasferimenti di immobili in attuazione di piani urbanistici particolareggiati, previsto dall art art.33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n L abrogazione L ha efficacia per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006); L agevolazione resta in vigore solo per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica ca, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il beneficio fiscale è applicabile per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.248n.248/2006) pag. 6

7 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata AGEVOLAZIONE PREVIGENTE Art.33, c. 3, legge 388/2000 Registro all 1% e Ipotecaria e Catastale in misura fissa ( 168 ciascuna, per un totale di 336) ai trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in aree soggette a Piani urbanistici particolareggiati,, regolarmente approvati e comunque denominati, a condizione che l utilizzazione l edificatoria dell area avvenga entro i 5 anni successivi DISCIPLINA VIGENTE DAL 1 1 GENNAIO 2001 AL 3 LUGLIO 2006 pag. 7

8 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata AGEVOLAZIONE VIGENTE Art.36, comma 15, legge 248/2006 Registro all 1% e Ipotecaria e Catastale in misura fissa ( 168 ciascuna, per un totale di 336) ai trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in aree soggette a Piani urbanistici particolareggiati,, diretti all'attuazione attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, sempre a condizione che l utilizzazione edificatoria dell area avvenga entro i 5 anni successivi DISCIPLINA VIGENTE DAL 12 AGOSTO 2006 pag. 8

9 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata PRIME INTERPRETAZIONI MINISTERIALI Circolari ministeriali n.1n.1/e e 6/E del gennaio 2001 Superando il dettato normativo, veniva precisato che il regime ridotto trovava applicazione nei soli casi in cui un soggetto, già in possesso di un area area,, ne acquistasse un altra per raggiungere complessivamente almeno il lotto minimo di edificabilità stabilito dal provvedimento urbanistico. NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (efficacia dal 1 1 gennaio 2001) Art.76, legge 28 dicembre 2001, n. 448 Rimuove,, con efficacia retroattiva al 1 1 gennaio 2001, l interpretazione restrittiva: : l agevolazione l si applica anche nel caso in cui l acquirente l non risulti già proprietario di altro immobile nello stesso piano urbanistico pag. 9

10 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata AMBITO APPLICATIVO Per beni immobili si intendono (C.M , n.6n.6/e): Aree; Fabbricati Per piano particolareggiato si intende (C.M , n (C.M , n.9/e e C.M , n.11n.11/e): Piano di iniziativa pubblica; Piano di iniziativa privata (es. piano di lottizzazione) attuativo del PRG ULTERIORE CONDIZIONE il piano particolareggiato deve essere diretto all attuazione attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica comunque denominati realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione (Art.36, c.15,, legge 248/2006) pag. 10

11 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata CONDIZIONE NORMATIVA Utilizzazione edificatoria dell immobile entro 5 anni dal trasferimento Circolare ministeriale n.11n.11/e del 2002 L utilizzazione edificatoria risulta soddisfatta: in caso di aree,, se viene realizzato il rustico con la copertura e le mura perimetrali delle singole unità; in caso di fabbricati,, se si procede alla demolizione e successiva ricostruzione integrale pag. 11

12 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata DECADENZA Risoluzione ministeriale n.40n.40/e del 2005 L utilizzazione edificatoria deve essere eseguita, entro il termine di 5 anni, dallo stesso soggetto che ha acquistato l immobilel (area o fabbricato) fruendo del regime fiscale ridotto. In caso di CESSIONE dell immobile PRIMA della relativa UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA,, quindi, opera la DECADENZA dalle agevolazioni, non essendo possibile che la condizione normativa venga soddisfatta dal successivo sub-acquirente. Orientamento giurisprudenziale CONFUTA l orientamento ministeriale, affermando che la norma impone solo il i termine dei 5 anni, senza specificare il soggetto che deve utilizzare l area l in senso edificatorio. L INTERVENTO edificatorio non deve quindi essere necessariamente eseguito dallo stesso acquirente, ma può essere LEGITTIMAMENTE REALIZZATO anche da un SOGGETTO DIVERSO,, purché ENTRO il termine di 5 ANNI decorrenti dal PRIMO ACQUISTO agevolato. pag. 12

13 A. Trasferimenti in attuazione di Programmi di edilizia abitativa convenzionata CONSEGUENZE DELLA DECADENZA La norma non specifica gli effetti della decadenza, nén gli stessi sono stati mai chiariti dall Amministrazione. Si ritengono, quindi, applicabili le disposizioni generali dettate dal DPR 131/1986, in materia di imposta di registro. La mancata utilizzazione edificatoria dovrebbe essere oggetto di denuncia all ufficio che ha registrato l attol atto,, ai sensi dell art art.19 del DPR 131/1986, entro 20 gg. dal mancato avveramento della condizione (ossia, al compimento del quinquennio) In assenza di denuncia entro i termini previsti dall art art.19 del DPR 131/1986 L ufficio emette atto di accertamento e liquidazione dell imposta complementare dovuta, con la sola applicazione degli interessi Si applica anche la sanzione dal 120 al 240% dell imposta dovuta (art.69.69,, DPR 131/1986) Trattandosi di imposta complementare, il termine per il recupero della stessa da parte degli uffici è di 3 anni, decorrenti dalla presentazione della denuncia (art.76.76,, c.2c.2,, DPR 131/1986) pag. 13

14 Nuovo regime IVA/Registro per compravendite e locazioni di immobili Art.35, commi sexies, Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 pag. 14

15 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1) Cessione a. Abitazioni b. Immobili strumentali per natura 2) Locazione a. Abitazioni b. Immobili strumentali per natura 3) Leasing pag. 15

16 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.a Cessione di abitazioni Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8n bis dell art art.10,, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) DISCIPLINA PREVIGENTE Erano esenti da IVA le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa ad eccezione di quelle effettuate da: imprese costruttrici degli stessi imprese che avevano eseguito sugli immobili, anche mediante terzi appaltatori, interventi di recupero (restauro e ristrutturazione edilizia), imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell attivit attività la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni DISCIPLINA VIGENTE Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati e di singole unità immobiliari a destinazione abitativa, ad eccezione dei casi in cui ricorrono le seguenti 2 condizioni: 1. cedente è l'impresa costruttrice, o quella che vi ha eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica); 2. la cessione è effettuata entro 4 anni dall ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero pag. 16

17 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.a Cessione di abitazioni AMBITO OGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per fabbricati abitativi si intendono: Fabbricati classificati o classificabili nel Gruppo catastale A, con esclusione di quelli classificati nella Categoria A/10 (Uffici e studi privati) AMBITO SOGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per impresa costruttrice si intende: Impresa che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e e mezzi propri Impresa che si avvale di imprese terze per l esecuzione l dei lavori Per impresa che esegue interventi incisivi di recupero si intende: Impresa che realizza direttamente i lavori con organizzazione e mezzi propri Impresa che affida i lavori a terzi mediante contratto d appaltod pag. 17

18 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.a Cessione di abitazioni Impresa cedente Impresa che lo ha costruito o Impresa che lo ha ristrutturato (art. 31, lett. c, d, e, legge 457/1978) Entro i 4 anni dall ultimazione Imponibili IVA Oltre i 4 anni dall ultimazione Esenti IVA Tutte le altre imprese Esenti IVA pag. 18

19 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.a Cessione di abitazioni DETRAIBILITA DELL IVA L esenzione da IVA della cessione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato abitativo; l applicazione del PRO-RATA RATA di detraibilità,, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19.19,, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, 1 D.P.R. 633/1972) pag. 19

20 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.a Cessione di abitazioni Rettifica della detrazione Per quanto riguarda le abitazioni possedute al 4 luglio 2006 e non locate,, per le quali è stata già detratta l IVA l sull acquisto/costruzione/ristrutturazione, l artl art.35,, comma 9, della legge 248/2006 prevede che non operi la rettifica nei seguenti casi: Rettifica della detrazione Impresa Impresa che lo ha costruito o ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) Tutte le altre imprese (ossia le immobiliari di compravendita) Non sono scaduti i 4 anni dall ultimazione NO Rettifica (1) Sono scaduti i 4 anni dall ultimazione NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 (1) Trascorso il termine dei 4 anni, se l'immobile non è stato ancora ceduto, l'impresa opererà la rettifica, con l integrale l restituzione dell Iva detratta relativamente ai costi sostenuti per la costruzione, l'acquisto e il recupero del predetto fabbricato, ai sensi dell'art. 19bis2, c. 3 del DPR 633/1972. pag. 20

21 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Inserisce il n.8n ter all art art.10,, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) DISCIPLINA PREVIGENTE Erano in ogni caso imponibili IVA le cessioni di fabbricati strumentali per natura. DISCIPLINA VIGENTE Sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza s radicali trasformazioni ad eccezione di quelle effettuate, alternativamente: dalle imprese costruttrici, o che vi hanno eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di recupero, entro 4 anni dall ultimazione dei lavori; nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata rata pari od inferiore al 25%; nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione; da cedenti che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato ato l'opzione per l'imposizione Iva. pag. 21

22 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura AMBITO OGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si intendono: Fabbricati strumentali per natura (art.43.43,, comma 2, DPR 917/1986) classificati o classificabili: nella Categoria A/10 (uffici e studi privati), nel Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggio collettivo), nel Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varie), nel Gruppo D (opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali s esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni), nel Gruppo E (altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) pag. 22

23 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura obbligatoriamente soggetta ad IVA AMBITO SOGGETTIVO-cedente (C.M. 27/E/2006) Per impresa costruttrice si intende: Impresa che realizza direttamente i fabbricati con organizzazione e e mezzi propri Impresa che si avvale di imprese terze per l esecuzione l dei lavori Per impresa che esegue interventi incisivi di recupero si intende: Impresa che realizza direttamente i lavori con organizzazione e mezzi propri Impresa che affida i lavori a terzi mediante contratto d appaltod pag. 23

24 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura obbligatoriamente soggetta ad IVA AMBITO SOGGETTIVO-acquirente (C.M. 27/E/2006) Per soggetto passivo IVA con PRO-RATA RATA pari o inferiore al 25% si intende: Soggetto che svolge in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d imposta d in percentuale pari od inferiore al 25%. La percentuale di detrazione è ricavabile: provvisoriamente dal pro-rata rata dell anno precedente, presuntivamente,, nelle ipotesi in cui non sia possibile fare riferimento al pro-rata rata del periodo d imposta d precedente. Nell atto atto,, l acquirentel deve dichiarare se la propria percentuale di detraibilità superi o meno il 25%. Se,, al termine del periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione, il pro-rata rata non supera il 25%, l acquirente deve comunicarlo al cedente per l assoggettamento l dell operazione ad IVA, sempreché la stessa non sia già stata assoggettata ad imposta in via opzionale pag. 24

25 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura obbligatoriamente soggetta ad IVA AMBITO SOGGETTIVO-acquirente (C.M. 27/E/2006) Per soggetto che non agisce nell esercizio esercizio d impresa, d arte o professioni si intende: Soggetto (consumatore finale) che non ha diritto ad esercitare la detrazione dell imposta in via di rivalsa. Nell atto atto,, l acquirentel deve dichiarare di non agire nell esercizio esercizio di impresa arte o professione. In tale definizione rientrano: Enti non commerciali Enti che svolgono sia attività rilevante ai fini IVA che attività esclusa dall ambito ambito di applicazione dell imposta, per gli acquisti effettuati in relazione allo svolgimento della attività non commerciale. pag. 25

26 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura soggetta su opzione ad IVA AMBITO SOGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Il cedente facoltativamente può comunque optare per l imposizione l ad IVA delle cessioni di fabbricati strumentali per natura. In tal caso, l opzione: l va dichiarata nell atto di vendita ha effetto per le sole cessioni contemplate nell atto stesso pag. 26

27 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura Impresa cedente Impresa che lo ha costruito o che lo ha ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) Tutte le altre imprese Entro i 4 anni dall ultimazione Imponibili IVA Oltre i 4 anni dall ultimazione Imponibili IVA se alternativamente : - l'acquirente è: 1. soggetto passivo IVA con pro-rata rata 25% 2. privato non esercente impresa, arti o professioni -il venditore nell'atto manifesta opzione per imposizione IVA Sempre Imponibili IVA se alternativamente : - l'acquirente è: 1. soggetto passivo IVA con pro-rata rata 25% 2. privato non esercente impresa, arti o professioni -il venditore nell'atto manifesta opzione per imposizione IVA Esenti IVA Esenti IVA pag. 27

28 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura - Aliquote TASSAZIONE OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Si applicano le aliquote IVA già vigenti: 10% per uffici e negozi facenti parte di fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ceduti dalle imprese costruttrici e per i fabbricati o porzioni di fabbricato ristrutturato; 20% per tutti gli altri casi L Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale rispettivamente pari al 3% e all'1% (4%( complessivamente). TASSAZIONE OPERAZIONI ESENTI IVA L Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale rispettivamente pari al 3% e all'1% (4%( complessivamente). pag. 28

29 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura DETRAIBILITA DELL IVA L esenzione da IVA della cessione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato abitativo; l applicazione del PRO-RATA RATA di detraibilità,, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19.19,, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, 1 D.P.R. 633/1972) pag. 29

30 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura Rettifica detrazione Per gli immobili strumentali per natura posseduti al 4 luglio 2006 e non locati (per i quali è stata già detratta l IVA l sull acquisto/costruzione/ristrutturazione), la rettifica opera solo all atto atto del trasferimento del bene in esenzione dall imposta (art.35.35, comma 9, legge 248/2006). Pertanto, la rettifica non opera nel caso di: cessione obbligatoriamente soggetta ad IVA; cessione soggetta ad IVA su opzione. pag. 30

31 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 1.b Cessione di immobili strumentali per natura Rettifica detrazione Impresa Impresa che lo ha costruito o ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) Tutte le altre imprese Rettifica della detrazione Non sono scaduti i 4 anni dall ultimazione al 4 luglio 2006 NO Rettifica Sono scaduti i 4 anni dall ultimazione al 4 luglio 2006 NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 a condizione che venditore nel primo atto successivo all'entrata in vigore della legge di conversione manifesti opzione per imposizione Iva NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 a condizione che venditore nel primo atto successivo all'entrata in vigore della legge di conversione manifesti opzione per imposizione Iva In caso di mancata opzione per l imposizione l IVA della cessione, opererà la rettifica, con l integrale l restituzione dell Iva detratta relativamente ai costi sostenuti per la costruzione, l'acquisto e il recupero del predetto fabbricato, ai sensi dell'art. 19bis2, comma 2, del DPR 633/1972. pag. 31

32 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8n dell art art.10,, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) DISCIPLINA PREVIGENTE Erano esenti da IVA le locazioni e gli affitti di fabbricati, e relative pertinenze, a destinazione abitativa ad eccezione di quelli locati da: imprese che li avevano costruiti per la vendita DISCIPLINA VIGENTE Sono sempre esenti da IVA le locazioni di fabbricati, e relative pertinenze, a destinazione abitativa AMBITO OGGETTIVO (C.M. 27/E/2006) Per fabbricati abitativi si intendono: Fabbricati classificati o classificabili nel Gruppo catastale A, con esclusione di quelli classificati nella Categoria A/10 (Uffici e studi privati) pag. 32

33 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni Impresa Locatrice Locazione di abitazioni (compresa la locazione finanziaria) Regime IVA Imposta di Registro Tutte Esenzione 2% OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (C.M. 27/E/2006) i contratti stipulati a partire dal 4 luglio 2006: registrazione in termine fisso (30 giorni dalla data di stipulazione) ione) i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006,, che passano dal regime Iva al registro (abitazioni locate dalle imprese che le hanno costruite per la vendita): registrazione di un apposita dichiarazione, le cui modalità e termini di presentazione e versamento sono state stabilite con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 settembre pag. 33

34 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) REGISTRAZIONE Trasmissione telematica dei dati del contratto (senza allegare il testo), con le modalità previste dal D.M luglio 1998 (a prescindere dal numero di unità immobiliari possedute): direttamente tramite Internet o Entratel; tramite soggetti intermediari abilitati (es. commercialisti, Caf,, agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori, ecc.) Dati del contratto (integrazioni previste dal Provv.. 14 settembre 2006) Tipo di contratto : D contratto registrato ai sensi dell art art.35,, c.10c quinquies, D.L. 223/2006 senza allegazione del testo Oggetto della locazione : Codice 04: : Leasing di immobili abitativi (Registro 2%) Codice 08: : Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori (Registro 2%) pag. 34

35 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) IMPOSTA DI REGISTRO Versamento tramite F24 telematico (Internet o Entratel), mediante addebito in c/c del contribuente (presso banca convenzionata con l Agenzia l delle Entrate). L imposta può essere assolta: annualmente,, sull ammontare del corrispettivo relativo a ciascuna annualità che ha scadenza successiva al 4 luglio 2006; in un unica unica soluzione,, sul corrispettivo determinato per l intera l residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio In questo caso, la riduzione dell imposta (pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità) ) spetta solo se il contratto ha durata complessiva superiore a 2 anni e durata residua superiore a 12 mesi. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato,, l imposta l relativa all ammontare ammontare già determinato va versata con le stesse modalità,, mentre la restante parte entro 20 giorni dalla definitiva determinazione della stessa, sempre per via telematica ematica pag. 35

36 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) TERMINE ADEMPIMENTI Gli adempimenti relativi alla registrazione telematica dei dati del contratto e quelli di pagamento della relativa imposta devono essere effettuati a decorrere dal 1 1 novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006 L omissione degli adempimenti comporta l applicazione l di una sanzione amministrativa da 120% al 240% dell imposta dovuta (art.69.69,, D.P.R. 131/1986) pag. 36

37 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni DETRAIBILITA DELL IVA L esenzione da IVA della locazione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato abitativo; l applicazione del PRO-RATA RATA di detraibilità,, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19.19,, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, 1 D.P.R. 633/1972) pag. 37

38 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.a Locazione di abitazioni Per le abitazioni possedute e locate al 4 luglio 2006 (per le quali è stata già detratta l IVA l sull acquisto/costruzione/ristrutturazione), l artl art.35,, comma 9, della legge 248/2006 prevede che la rettifica opera con le seguenti modalità: Impresa Impresa che lo ha costruito per la successiva vendita Non sono scaduti i 4 anni dall ultimazione SI Rettifica (1) Rettifica della detrazione Sono scaduti i 4 anni dall ultimazione NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 Tutte le altre imprese NO Rettifica (2) (1) Opera la rettifica della detrazione secondo le seguenti modalità: con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio dalla costruzione (art.19bis2.19bis2,, comma 2, del D.P.R. 633/1972); ovvero secondo la regola del pro-rata rata prevista art.19bis2.19bis2,, comma 4, del D.P.R. 633/1972. (2) La rettifica non opera in quanto, anche in base alle previgenti disposizioni, la locazione era esente da Iva e soggetta ad Imposta di registro con aliquota del 2%. pag. 38

39 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8n dell art art.10,, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) DISCIPLINA PREVIGENTE Erano in ogni caso imponibili IVA le locazioni di fabbricati strumentali per natura. DISCIPLINA VIGENTE Sono esenti da IVA le locazioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati strumentali i che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni ad eccezione di quelle effettuate, alternativamente: nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata rata pari od inferiore al 25%; nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione; da locatori che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva. pag. 39

40 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura AMBITO SOGGETTIVO-locatario (C.M. 27/E/2006) Per soggetto passivo IVA con PRO-RATA RATA pari o inferiore al 25% si intende: Soggetto che svolge in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d imposta d in percentuale pari od inferiore al 25%. La percentuale di detrazione è valutata inizialmente al momento della stipula del contratto di locazione, ed è ricavabile: provvisoriamente dal pro-rata rata dell anno precedente, presuntivamente,, nelle ipotesi in cui non sia possibile fare riferimento al pro-rata rata del periodo d imposta d precedente. Nel contratto,, il locatario deve dichiarare se la propria percentuale di detraibilità superi o meno il 25%. Se,, al termine del periodo di imposta in cui è avvenuta la stipula del contratto di locazione rilevi che il proprio pro-rata rata sia non superiore al 25%, deve comunicarlo al locatore per l assoggettamento l dell operazione ad IVA, sempreché l operazione non sia già stata assoggettata ad imposta in via opzionale pag. 40

41 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura Impresa Locatrice Tutte Locazione di fabbricati strumentali per natura (compresa la locazione finanziaria) Regime IVA Esenzione Imponibilità se alternativamente : -il locatario è: 1. soggetto passivo IVA con pro-rata rata 25% 2. privato non esercente impresa, arti o professioni -il locatore nell'atto manifesta opzione per imposizione IVA Imposta di Registro 1% 1% OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (C.M. 27/E/2006) i contratti stipulati a partire dal 4 luglio 2006: registrazione in termine fisso (30 giorni dalla data di stipulazione) ione) i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006: registrazione di un apposita dichiarazione, le cui modalità e termini di presentazione e versamento sono stati stabiliti con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del pag. 41

42 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) REGISTRAZIONE Trasmissione telematica dei dati del contratto (senza allegare il testo), con le modalità previste dal D.M luglio 1998 (a prescindere dal numero di unità immobiliari possedute): direttamente tramite Internet o Entratel; tramite soggetti intermediari abilitati (es. commercialisti, Caf,, agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori, ecc.) pag. 42

43 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) REGISTRAZIONE Dati del contratto (integrazioni previste dal Provv.. 14 settembre 2006) Tipo di contratto : D contratto registrato ai sensi dell art art.35,, c.10c quinquies, D.L. 223/2006 senza allegazione del testo Oggetto della locazione : Codice 05: : Leasing di immobili strumentali (Registro 1%) Codice 06: : Leasing di immobili strumentali con esercizio dell opzione per l assoggettamento ad IVA (Registro 1%); Codice 09: : Locazione di immobili strumentali (Registro 1%); Codice 10: : Locazione di immobili strumentali con esercizio dell opzione per l assoggettamento ad IVA (Registro 1%) L opzione per l imposizione l IVA ha efficacia a decorrere dal 4 luglio 2006 (art.35.35,, c.10c quinquies, Legge 248/2006) pag. 43

44 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) IMPOSTA DI REGISTRO Versamento tramite F24 telematico (Internet o Entratel), mediante addebito in c/c del contribuente (presso banca convenzionata con l Agenzia l delle Entrate). L imposta può essere assolta: annualmente,, sull ammontare del corrispettivo relativo a ciascuna annualità che ha scadenza successiva al 4 luglio 2006; in un unica unica soluzione,, sul corrispettivo determinato per l intera l residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio In questo caso, la riduzione dell imposta (pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità) ) spetta solo se il contratto ha durata complessiva superiore a 2 anni e durata residua superiore a 12 mesi. Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato,, l imposta l relativa all ammontare ammontare già determinato va versata con le stesse modalità,, mentre la restante parte entro 20 giorni dalla definitiva determinazione della stessa, sempre per via telematica ematica pag. 44

45 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO 2006 (Provv. Min. 14 settembre 2006) TERMINE ADEMPIMENTI Gli adempimenti relativi alla registrazione telematica dei dati del contratto e quelli di pagamento della relativa imposta devono essere effettuati a decorrere dal 1 1 novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006 L omissione degli adempimenti comporta l applicazione l di una sanzione amministrativa da 120% al 240% dell imposta dovuta (art.69.69,, D.P.R. 131/1986) pag. 45

46 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura DETRAIBILITA DELL IVA L esenzione da IVA della locazione comporta: l'indetraibilità dell'imposta pagata in relazione a tutti i costi sostenuti dall'impresa per la costruzione, l'acquisto ed il recupero del fabbricato abitativo; l applicazione del PRO-RATA RATA di detraibilità,, pari al rapporto tra operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili e di quelle esenti (art.19.19,, comma 5, e art.19 bis, commi 1-2, 1 D.P.R. 633/1972) pag. 46

47 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 2.b Locazione di immobili strumentali per natura Tutte le imprese Rettifica della detrazione NO Rettifica ai sensi dell'art.19bis2 DPR 633/1972 a condizione che locatore manifesti opzione per imposizione Iva, con modalità e tempistica individuata con Provvedimento ministeriale del Nell ipotesi che il locatore non opti per l imposizione l IVA, opererà la rettifica della detrazione ai sensi dell art art.19bis2 del D.P.R. 633/1972 : comma 2, con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al a compimento del decennio dalla costruzione; comma 4, 4, qualora il locatore applichi la detrazione d imposta d secondo la regola del pro-rata rata (ai sensi dell art art.19,, comma 5, del medesimo D.P.R. 633/1972) pag. 47

48 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 3. Locazione finanziaria (Leasing) Art.35, comma 8, lett.a), legge 248/2006 Sostituisce il n.8n dell art art.10,, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (operazioni esenti da IVA) DISCIPLINA PREVIGENTE Erano sempre imponibili ad IVA ai sensi degli artt. 10, comma 1, n.8n (vigente fino al ) e 16, comma 3 del D.P.R. 633/1972 (con stessa aliquota IVA applicata alla cessione del bene oggetto del contratto di leasing) DISCIPLINA VIGENTE Sono assoggettate allo stesso regime delle locazioni : 1.abitazioni sempre esenti 2.immobili strumentali per natura esenti, ad eccezione di quelle effettuate: nei confronti di soggetti passivi Iva con pro-rata rata pari od inferiore al 25%; nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa, arte o professione; da locatori che, nel relativo atto, hanno espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione Iva. pag. 48

49 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 3. Locazione finanziaria (Leasing) TASSAZIONE CANONI DI LEASING PER IMMOBILI ABITATIVI L Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 2% TASSAZIONE CANONI DI LEASING PER IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA 1. OPERAZIONI ESENTI DA IVA L Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 1% 2. OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Rimangono invariate le aliquote IVA vigenti L Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 1% pag. 49

50 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 3. Locazione finanziaria (Leasing) TASSAZIONE RISCATTO IMMOBILI ABITATIVI 1. OPERAZIONI ESENTI DA IVA L Imposta di Registro si applica in misura proporzionale, pari a 7% Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente pari al 2% e all 1% (3% complessivamente) 2. OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Rimangono invariate le aliquote IVA vigenti L Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (336 euro complessivamente) pag. 50

51 B. Nuovo regime IVA/Registro per cessioni e locazioni immobiliari 3. Locazione finanziaria (Leasing) TASSAZIONE RISCATTO IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA 1. OPERAZIONI ESENTI DA IVA L Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente pari al 3% e all 1% (4% complessivamente,, ridotte al 2% complessivo dal 1 1 ottobre 2006) 2. OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Rimangono invariate le aliquote IVA vigenti L Imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro Le Imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente pari al 3% e all 1% (4% complessivamente,, ridotte al 2% complessivo dal 1 1 ottobre 2006) In sede di riscatto, l art. l 35, comma 10sexies della legge 248/2006 riconosce all acquirente acquirente la possibilità di scomputare dalle imposte ipotecarie e catastali dovute l imposta l di registro pagata sui canoni pag. 51

52 Responsabilità dell appaltatore per i versamenti Iva dovuti dal subappaltatore ( Reverse charge nell edilizia) edilizia) Art.35, commi ter, Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv.. con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 pag. 52

53 Art.35, c. 5, legge 248/2006 C. Reverse charge nell edilizia edilizia Viene introdotto nel settore dell edilizia edilizia il meccanismo dell inversione contabile ( reverse charge ) ) in base al quale il versamento dell IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma dall appaltatore appaltatore (già tenuto al pagamento dell imposta) PROCEDURA il subappaltatore fattura i lavori all appaltatore appaltatore senza addebito dell Iva e con l indicazione l della norma che lo esenta dall applicazione applicazione dell imposta; l appaltatore integra la fattura ricevuta, con l indicazione l dell aliquota e della relativa imposta dovuta e la registra sia nel registro delle fatture emesse (di cui all art art.23 del DPR 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all art art.25 del citato DPR 633/1972). pag. 53

54 C. Reverse charge nell edilizia edilizia AMBITO APPLICATIVO Il meccanismo si applica: per le prestazioni di servizi,, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile; nei rapporti tra: subappaltatore e appaltatore principale (impresa di costruzione o ristrutturazione); subappaltatore ed eventuali altri subappaltatori (C.M. 27/E/2006) pag. 54

55 C. Reverse charge nell edilizia edilizia EFFETTI Il meccanismo determina un eccedenza di crediti IVA in capo al subappaltatore Art.35, c. 6-bis6 Estesa la facoltà di richiedere il rimborso dell eccedenza eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale Art.35, c. 6-ter6 Consentita la compensazione infrannuale Elevato,, da ,90 a di euro,, il limite di compensazione annuale per i subappaltatori con volume d affarid dell anno precedente costituito per almeno l 80% l da prestazioni dipendenti da contratti di subappalto pag. 55

56 C. Reverse charge nell edilizia edilizia EFFICACIA L efficacia delle disposizioni era subordinata all autorizzazione autorizzazione del Consiglio UE. Dal 13 agosto 2006 è entrata in vigore la Direttiva 2006/69/CE che consente agli Stati membri la possibilità di designare come debitore il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare. L autorizzazione L pertanto non è più necessaria. In ogni caso, LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE del reverse charge SARA DEFINITA A LIVELLO NORMATIVO (Comunicato ministeriale del 12 ottobre 2006). pag. 56

57 Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore per ritenute fiscali, previdenziali e contributive sui redditi di lavoro dipendente Art.35, commi 28-34, Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv.. con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 pag. 57

58 D. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali Art.35, c , legge 248/2006 Viene introdotta la responsabilità solidale a carico dell appaltatore per gli adempimenti del subappaltatore riguardanti: l effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti; il versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti AMBITO APPLICATIVO Il principio si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da imprese (soggetti IVA) e, in ogni caso, da societs ocietà (soggetti IRES), dallo Stato e dagli Enti pubblici. SONO ESCLUSI DALLA RESPONSABILITA ESERCENTI ATTIVITA COMMERCIALE I COMMITTENTI NON pag. 58

59 D. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali LIMITE QUANTITATIVO Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere l ammontare del corrispettivo dovuto dall appaltatore appaltatore al subappaltatore OPERATIVITA DELLA RESPONSABILITA Per evitare la responsabilità solidale, l appaltatorel deve verificare, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all opera o il servizio affidatogli (effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui s redditi di lavoro dipendente e versamento dei contributi previdenziali e assicurativi), sicurativi), sono stati correttamente eseguiti da quest ultimo ultimo Sino a quando il subappaltatore non esibisce la documentazione, l appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo pag. 59

60 D. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali ADEMPIMENTI COMMITTENTE Il committente deve procedere al pagamento del corrispettivo all appaltatore appaltatore solo dopo avergli richiesto la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti a suo carico, pena l applicazione di una sanzione che varia da a euro se gli adempimenti connessi all opera o al servizio oggetto d appalto d non siano stati correttamente adempiuti dall appaltatore appaltatore e dagli eventuali subappaltatori pag. 60

61 D. Responsabilità solidale per ritenute fiscali e previdenziali DOCUMENTAZIONE La documentazione necessaria ad attestare l assolvimento l degli adempimenti fiscali/contributivi/previdenziali da parte dell appaltatore e del subappaltatore verrà individuata da un Decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 248/ EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI Il principio della responsabilità solidale troverà applicazione per i contratti d appalto e di subappalto stipulati successivamente all adozione adozione del Decreto interministeriale che individuerà la documentazione necessaria LIMITE TEMPORALE La responsabilità solidale è limitata ad un anno dalla cessazione dell appalto, così come previsto dalla legge Biagi (art.29.29,, c.2c.2,, D.Lgs. 276/2003) pag. 61

62 Ritorno dell IVA al 10% per le manutenzioni delle abitazioni e modifiche alla detrazione IRPEF per spese di recupero Art.35, commi e commi 35 ter-35 quater,, Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv.. con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 pag. 62

63 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro Art.35, c. 35 ter, legge 248/2006 Viene reintrodotta l IVA l al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni PERIODO AGEVOLATO L IVA ridotta al 10% si applica agli interventi di manutenzione fatturati dal 1 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 INTERVENTI AGEVOLATI Appalti e prestazioni d opera d (fornitura di beni con posa in opera) eseguiti su: abitazioni (da A/1 ad A/11, escluse A/10); parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa (pi( più del 50% di superficie sopra terra destinata ad abitazione); edifici assimilati che costituiscono stabile residenza per collettivit ttività (orfanotrofi,ospizi, conventi, esclusi scuole ed ospedali); pertinenze di abitazioni. pag. 63

64 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro BENI SIGNIFICATIVI In presenza di lavori con utilizzo di beni significativi, l aliquota l ridotta al 10% si applica anche per l acquisto l di tali beni, sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali utilizzati. BENI SIGNIFICATIVI (D.M. 29 dicembre 1999) (1) ascensori e montacarichi; (2) infissi interni ed esterni; (3) caldaie; (4) videocitofoni; (5) apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; (6) sanitari e rubinetteria da bagno; (7) impianti di sicurezza pag. 64

65 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro BENI SIGNIFICATIVI ESEMPIO DI CALCOLO Intervento di installazione di un ascensore Costo complessivo dell intervento = Costo ascensore = Manodopera per l installazione l = Aliquote IVA applicabili (da tenere distinte in fattura): Manodopera: x 10% = 400 Costo ascensore fino a concorrenza del valore della manodopera: x 10% = 400 Costo ascensore residuo: x 20% = 400 IVA complessivamente dovuta = pag. 65

66 Aliquote IVA per interventi di recupero edilizio Tipologia d intervento Vecchio riferimento normativo Nuovo riferimento normativo Aliquote IVA Manutenzione ordinaria edifici residenziali Art.31, comma 1, lett. a) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. a) del DPR 380/ % (1 ott.-31 dic. 2006) Manutenzione straordinaria edifici residenziali Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/ % (1 ott.-31 dic. 2006) Manutenzione straordinaria edifici residenziali pubblici Art.31, comma 1, lett. b) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/ % (n duodecies,, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972) Risanamento e restauro conservativo Art.31, comma 1, lett. c) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. c) del DPR 380/ % (n quaterdecies,, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972) Ristrutturazione edilizia Art.31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/ % (n quaterdecies,, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972) Ristrutturazione urbanistica Art.31, comma 1, lett. e) della Legge 457/1978 Art.3, comma 1, lett. f) del DPR 380/ % (n quaterdecies,, Parte III, Tabella A del DPR 633/1972) pag. 66

67 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro Modifiche alla detrazione IRPEF per le spese di recupero delle abitazionia Art.35, c. 35-quater, legge 248/2006 Viene riportata dal 41% al 36% la percentuale di detrazione IRPEF riconosciuta per le spese di recupero delle abitazioni Viene previsto che il limite massimo di spese detraibili pari a Euro sia riconosciuto per abitazione (e non più per ciascun comproprietario o detentore) EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE 1 ottobre dicembre 2006 pag. 67

68 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro Modifiche alla detrazione IRPEF per le spese di recupero delle abitazionia IMPORTO DETRAIBILE 41% per gli anni sino a ,53 (per ciascun beneficiario per singola abitazione) 36% per gli anni sino a ,53 (per ciascun beneficiario per singola abitazione) 36% per il sino a (per ciascun beneficiario per singola abitazione) 41% dal 1 1 gennaio al 30 settembre 2006 sino a (per ciascun beneficiario per singola abitazione) 36% dal 1 1 ottobre al 31 dicembre 2006 sino a per abitazione pag. 68

69 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro Modifiche alla detrazione IRPEF per le spese di recupero delle abitazionia APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI (C.M. 28/E/2006) 41% SOLO in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota IVA del 20%; 36% in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota IVA del d 10% pag. 69

70 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro Modifiche alla detrazione IRPEF per le spese di recupero delle abitazionia Art.35, c , legge 248/2006 Viene introdotto l obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata per l esecuzione l dell intervento di recupero EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE 4 luglio dicembre 2006 pag. 70

71 E. IVA al 10% e modifiche alla detrazione IRPEF per il recupero ro Acquisto abitazioni all interno di edifici interamente ristrutturati da imprese Le stesse modifiche riguardano anche la detrazione spettante per l acquisto di unità abitative all interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedono anche alla a successiva vendita o assegnazione. CONDIZIONI intervento sull intero fabbricato iniziato dopo il ed ultimato entro il 31 dicembre 2006; intervento rientri tra quelli di cui all art art.3,, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. 380/2001 (restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia); acquisto (rogito) entro il 30 giugno 2007; dal 4 luglio 2006, indicazione del costo della manodopera impiegata per l intervento pag. 71

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