Cass., 20 gennaio 2014, n. 1090

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1 Cass., 20 gennaio 2014, n La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi a posteriori - in relazione al petitum e alla causa petendi - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (in applicazione di tale principio la suprema corte ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse, pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione, in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 - La Corte di appello di Trento, con sentenza n. 319 depositata il 23 luglio 2005, rigettava l impugnazione proposta dalla S.p.a. Elma, quale incorporante di Pasubio S.p.a., nei confronti della S.p.a. Vinifin, avverso il lodo arbitrale deliberato in Trento in data 19 aprile 2004, con il quale era stata condannata al pagamento, in favore di quest ultima, della somma di Euro , La controversia era scaturita dall inadempimento dell obbligazione, correlata a quella di riacquistare una quota di azioni di Xera S.p.a., di liberare la predetta Vinifin S.p.a. dalla fideiussione dalla stessa prestata verso Sanpaolo Imi S.p.a La corte territoriale in primo luogo disattendeva la tesi, sostenuta dalla convenuta, secondo cui, avendo l Elma nel frattempo liberato la Vinifin dalla fideiussione, sarebbe cessata la materia del contendere. Il primo motivo di impugnazione del lodo, con il quale era stata prospettata la non operativita della clausola compromissoria, cosiddetta binaria, per essere nel rapporto intervenute più parti, veniva giudicato infondato in base al rilievo che il contratto di cessione di azioni cui detta clausola accedeva vedeva come parti, da un lato, la venditrice Vinifin S.p.a., e dall altro, la Sequenza S.p.a, cui era subentrata Pasubio S.p.a. e, successivamente, la Elma S.p.a.: il verificarsi di tali successioni non comportava una pluralità di parti, da escludersi anche con riferimento alla presenza di due soggetti, come Po.Ma. e Po.Ma.Lu., intervenuti quali garanti e quindi, non qualificabili come litisconsorti necessari Veniva altresì rigettato il secondo motivo, con il quale si era eccepito che erroneamente il trasferimento dei titoli azionari si sarebbe perfezionato, secondo il collegio arbitrale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, avendo il lodo correttamente interpretato la volontà dei contraenti come manifestata al punto 2 dell accordo. Veniva altresì rilevata la novità della questione, per altro, ritenuta infondata, inerente alla liberazione dalla fideiussione per mutuo consenso Veniva infine rilevato che non poteva condividersi l assunto secondo cui l obbligazione assunta dalla Elma S.p.a. fosse autonoma e indipendente dall acquisto

2 delle azioni: sotto tale profilo si rilevava che tale interdipendenza delle obbligazioni non incideva sulla sostanziale validità della decisione impugnata Per la cassazione di tale decisione la Elma S.p.a. propone ricorso, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria, cui la Vinifin S.p.a. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 - Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell articolo 335 c.p.c., in quanto proposti nei confronti della medesima decisione Con la prima censura, denunciandosi, ai sensi dell articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell articolo 829 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2, in relazione all articolo 809 c.p.c., si ripropone la tesi secondo cui, accedendo la clausola compromissoria a un contratto con pluralità di parti, portatrici di interessi distinti e diversificati, la natura binaria della clausola stessa non avrebbe garantiva a tutte le parti la possibilità di partecipare al procedimento Il motivo è infondato. In relazione al tema della operatività della clausola compromissoria con la quale si sia convenuto di devolvere la decisione di determinate controversie alla cognizione di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri - ossia della clausola che preveda, sul presupposto della bipolarità della controversia, la nomina di un arbitro da parte di ciascun polo litigante, quale misura diretta a garantire l imparzialità del collegio nel suo complesso - questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato la necessità che i centri di interesse coinvolti siano polarizzati in due soli gruppi sostanzialmente omogenei, ossia in due parti sostanziali, così da giustificare l applicazione del meccanismo binario per la nomina degli arbitri (Cass., 23 luglio 2012, n ; Cass., 22 gennaio 2001, n. 890: Cass., 19 dicembre 2000 n ; Cass., 30 maggio 1997, n n. 4831). In questa prospettiva la nozione di parte non va evidentemente assunta nella sua accezione soggettiva, ma in quella di centro di imputazione di interessi munito del potere di concorrere alla nomina del collegio arbitrale. Deve pertanto escludersi una incompatibilità, in via di principio, tra clausola compromissoria binaria e pluralità di parti, richiedendosi piuttosto che si sia in effetti realizzato lo spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due gruppi omogenei e in concreto contrapposti, sempre che tale raggruppamento - da riscontrare, come affermato nella richiamata giurisprudenza, sulla base di una valutazione da compiere a posteriori, in relazione al petitum ed alla causa petendi - sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere, ovvero che la specifica lite concretamente promossa avanti al collegio arbitrale sia di per sé compatibile con la clausola. Ciò vale a dire che ove la pretesa azionata introduca, secondo la generale ed astratta previsione del legislatore, un litisconsorzio necessariamente caratterizzato dalla presenza di più di due centri autonomi di interesse, non riconducibili a detta previsione bipolare, resta irrilevante ogni eventuale anomala coincidenza delle posizioni difensive di parti contrapposte, derivante da valutazioni contingenti estranee alla struttura ed alla regolamentazione normativa della

3 pretesa stessa, incontrando l autonomia delle parti il limite della fattispecie legale (Cass., 15 aprile 1998, n. 2983) La corte di appello ha correttamente applicato il principio testé richiamato, avendo rilevato che la pluralità dei soggetti obbligati alla liberazione della fideiussione (Sequenza, Pasubio e, quindi Elma), essendosi fra tali società verificati, nel tempo, fenomeni successori, era soltanto apparente. Quanto a Po.Ma. e Ma.Lu., il rilievo circa la loro posizione di garanti ha condotto alla corretta esclusione della qualità di litisconsorti necessari, in ossequio all orientamento in proposito costantemente affermato da questa Corte (Cass., 12 febbraio 2011, n. 3573; Cass., 27 giugno 2007, n ). La qualificazione della natura giuridica dell impegno dei predetti Po. risulta effettuata, nell impugnata decisione (pag. 10), sulla base di specifiche risultanze processuali ( Po.Ma. e Po.Ma.Lu. come rilevasi dal punto H dell accordo, sono intervenuti come garanti in solido delle obbligazioni assunte dalla società acquirente ), ragion per cui le deduzioni circa la ricorrenza, nei loro confronti, di una loro diversa posizione giuridica avrebbero dovuto essere effettuate, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, con l indicazione specifica delle disposizioni contrattuali ad essa relativa Mette poi conto di richiamare, quanto alle deduzioni della ricorrente circa l indifferenza della ricorrenza di un consorzio necessario o soltanto facoltativo, il diverso rilievo che tale aspetto assume a seconda che si deduca, come nella specie risulta essersi verificato, la nullità della clausola compromissoria in quanto binaria, ovvero del procedimento arbitrale scaturito da tale specie di clausola. Quanto al primo profilo, è del tutto evidente che la clausola stessa deve intendersi illegittima laddove la pluralità dei soggetti stipulanti il patto compromissorio potrebbe riflettersi in un litisconsorzio necessario - qualora con riguardo al thema decidendum della causa la pronuncia debba essere resa nei confronti di tutti e, come già evidenziato, la struttura dell azione sia tale da postulare una molteplicità di poli facenti capo a diversi litisconsorti necessari (cfr. Cass., 15 marzo 1983, n. 1900). Quando, viceversa, la partecipazione al giudizio di più soggetti possa aver luogo soltanto in via eventuale, appare evidente che non si pone un problema che attiene a un vizio genetico della clausola, ma soltanto, laddove abbia avuto effettivamente luogo un procedimento con pluralità di parti, la necessità di una verifica del rispetto, in concreto, del principio della terzietà degli arbitri in relazione alla loro nomina. Trattasi, per altro, dell ipotesi ora espressamente prevista dall articolo 816- quater c.p.c., che, per altro, prevede l improcedibilità dell arbitrato, nell ipotesi di litisconsorzio necessario, quanto non si verificano le circostanze indicate nel comma 1 (devoluzione a un terzo della nomina; accordo di tutte le parti, accordo successivo delle altre parti circa un ugual numero di arbitri o affidamento a un terzo della nomina). Nell ipotesi in esame, avendo avuto luogo un arbitrato con sole due parti, la tesi della nullità della clausola, pur in presenza di un arbitrato facoltativo, non appare condivisibile, non riverberandosi la clausola stessa in un procedimento svoltosi con la presenza di più parti o che avrebbe richiesto la necessaria presenza di più parti. 3 - Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell articolo 1362 e segg., nonché dell articolo 2022 c.c., la ricorrente sostiene che erroneamente la corte

4 territoriale avrebbe confermato il giudizio degli arbitri circa la natura definitiva e non preliminare del contratto di cessione di azioni in data 18 novembre Il motivo è infondato. La deduzione della violazione dell articolo 1362 c.c., per essersi l interpretazione focalizzata esclusivamente sul tenore del punto n. 2 dell accordo, senza procedere a una valutazione globale e complessiva delle varie clausole contrattuali, non si associa a una completa trascrizione delle stesse, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte che denuncia l erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, perché non è consentito ai giudici di legittimità di procedere alla ricerca e all esame del contenuto dei fascicoli di parte, al di fuori dell ipotesi di denuncia di vizi di natura procedurale; pertanto sulla parte che denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale grava anche l onere, al di là dell indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento del giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (cfr. ex plurimis Cass., 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass., 18 novembre 2005, n ) Quanto al profilo inerente all applicazione dell articolo 2022 c.c., la corte territoriale si è correttamente conformata al costante insegnamento di questa Corte secondo cui il c.d. transfert attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento del titolo nominativo, mentre il trasferimento del diritto portato dal titolo si attua in base al principio consensualistico (Cass., 4 giugno 2008, n ; Cass., 5 settembre 1995, n. 9314). 4 - Con il terzo motivo si denuncia contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la corte territoriale da un lato avrebbe affermato l interdipendenza dell obbligo della liberazione di Vinefin dalla fideiussione rispetto a quello di acquisto dell azione Xera dalla stessa detenute, dall altro avrebbe affermato la responsabilità della S.p.a. Pasubio, sebbene l acquisto fosse stato effettuato non dalla stessa, ma dal Dott. Po.Ma Il motivo, che presenta significativi aspetti di inammissibilità, è infondato. Sotto il primo profilo va constatato che non risulta censurata adeguatamente l affermazione della corte territoriale circa la novità della tesi secondo cui il trasferimento delle azioni non alla Pasubio ma al Po. avrebbe comportato una risoluzione per mutuo consenso del contratto. La contraddizione attribuita alla decisione impugnata, a ben vedere, è soltanto apparente, in quanto non tiene conto dell efficacia traslativa della cessione delle azioni, come evidenziata nella decisione impugnata e come sopra rilevato all esito dell esame del secondo motivo di ricorso. Correttamente, pertanto, constatato l adempimento dell obbligazione inerente al trasferimento, in virtù dell efficacia traslativa del consenso, delle azioni alla Pasubio, è stato affermata la necessità, per la stessa, e, per essa, per l incorporante Elma S.p.a., di adempiere alla correlata prestazione di liberare la Vinifin dalla fideiussione, esprimendosi un giudizio di irrilevanza, in quanto attinente ad una evento successivo al citato adempimento della Vinifin, della circostanza relativa alla formale intestazione delle azioni al Po. 5 - In conclusione, l impugnazione della S.p.a. Elma deve essere rigettata in quanto totalmente infondata, rimanendo così assorbito, in quanto evidentemente condizionato, il ricorso incidentale della Vinifin S.p.a., con il quale si propone l inammissibilità delle

5 censure proposte avverso il lodo diverse da quelle concernenti la nullità della clausola compromissoria. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della S.p.a. Vinifin delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro ,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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