Invalidità civile Azione di mero accertamento Inammissibilità Accertamento gravità della minorazione Ammissibilità.

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1 Invalidità civile Azione di mero accertamento Inammissibilità Accertamento gravità della minorazione Ammissibilità. Tribunale di Roma n Dott.ssa Marrocco Z.E. (Avv. Maciejak) - INPS In materia di invalidità civile, la domanda volta soltanto all accertamento del requisito sanitario, e non anche al conseguimento di una prestazione assistenziale, non è ammissibile, in quanto postula una pronuncia su una situazione di mero fatto, di per sé inidonea all attribuzione di un diritto. Coerentemente al suesposto criterio, deve invece ritenersi ammissibile la domanda posta ai sensi dell art. 3 co. 3 l. 104/92, volta all accertamento giudiziale del requisito sanitario di gravità, dal quale discendono immediatamente, ex lege, vantaggi e benefici economici per l istante. FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato in data Z. E. esponeva che a seguito di domanda del le era stata riconosciuto lo status di handicap grave ex art. 3 co.3 l. 104/92 e una invalidità civile pari al 75%, ma che, in esito a visita di revisione del , restava invariata la sola percentuale di invalidità mentre veniva negata la condizione di handicap grave; chiedeva pertanto che fosse accertato uno stato di invalidità superiore al 75% e la sussistenza dello status ex art. 3 co 3 cit. L INPS si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. La causa, istruita documentalmente e a mezzo di ctu, veniva discussa e decisa all udienza odierna come da dispositivo. Osserva immediatamente il Giudice che la domanda di accertamento dello stato di invalidità civile della ricorrente in misura superiore al 75% è inammissibile. Ed invero, alla stregua della normativa positiva in materia, l insorgenza di una posizione di vantaggio in capo al privato, la cui capacità lavorativa sia incisa da una situazione di malattia, deriva non dalla mera circostanza che la relativa percentuale invalidante corrisponda a quella prevista dalla legge per ottenere un determinato beneficio assistenziale, ma dall evenienza che, oltre al detto gradiente, ricorrano altri requisiti di matrice socio-economica pure normativamente previsti all uopo (reddito, incollocamento, età anagrafica, ecc.); ciò spiega perché, anche laddove in sede amministrativa fosse stata riconosciuta la sussistenza dell invalidità civile nella percentuale utile, l accesso dell assistito ai benefici assistenziali 1

2 corrispondenti deriverebbe dalla dimostrazione, in quel contesto, del possesso da parte sua delle altre concorrenti condizioni indispensabili all uopo. È allora chiaro che, attraverso la domanda al vaglio, si tende ad ottenere dall Ufficio una pronuncia non -come devesi- su una situazione di diritto, ma su di un mero fatto, con le superiori conseguenze. Che così stiano le cose è del resto dimostrato, sotto altro profilo, dalla considerazione che una domanda quale quella che è al vaglio collide con il disposto dell art. 100 c.p.c.. Ed infatti, stante il superiore postulato, deve escludersi che parte attrice abbia un interesse attuale e concreto ad una pronuncia del tenore descritto, non essendo stato indicato in ricorso né risultando comprensibile in modo univoco dagli atti quale sarebbe il bene della vita (dunque la provvidenza assistenziale) che si intenderebbe ottenere attraverso l intervento del Tribunale e ciò proprio in considerazione della pluralità di benefici disciplinati normativamente; di contro, il solo accertamento della situazione invalidante non consentirebbe a parte ricorrente di ottenere una qualsiasi prestazione assistenziale -questa sì oggetto di un diritto nell ordinamento- in modo immediato e con regolamentazione certa dei rapporti giuridico patrimoniali tra le parti, come invece dovrebbe accadere una volta richiesto un provvedimento con attitudine al giudicato, quale quello per cui si insta. Né varrebbe invocare le pronunce di legittimità che ammettono la soluzione qui avversata: ed infatti, l analisi delle sentenze rese dalla Cassazione sul punto consente di rilevare che la Corte aveva all esame fattispecie sostanziali non solo collocabili temporalmente in epoca anteriore al passaggio dal Ministero dell Interno alle Regioni delle funzioni in materia, ma pure dedotte in giudizi in cui legittimato passivo era il Ministero del Tesoro (all epoca per l appunto titolare della fase di accertamento sanitario, intranea al procedimento di concessione amministrativa della prestazione assistenziale); non a caso in tale linea giurisprudenziale veniva a collocarsi Cass. SU 483/00(1), che, pronunciandosi in un giudizio intentato nei confronti del Ministero dell Interno, all epoca titolare della fase prettamente amministrativa del procedimento di concessione delle provvidenze, affronta complessivamente la questione ( Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.p.r. n. 698 del 2

3 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero; la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro ). Neppure la più recente Cass. 2691/09 depone in senso favorevole alla tesi attorea, ancorché ad una mera lettura appaia invece confortarla: tale pronuncia, infatti, è stata resa con riferimento alla fattispecie ex art. 1 l. 18/80 e ivi si afferma -e deve dirsi non a caso- che l accertamento della sussistenza del requisito sanitario è di per sé solo sufficiente ai fini del diritto alla relativa provvidenza, ponendosi il requisito socio economico previsto dall art. 1 cit. come mera condizione di erogabilità del trattamento e non come elemento costitutivo della fattispecie normativa. Nondimeno, l evenienza che la Corte abbia lì richiamato precedenti, che attestano la possibilità per il giudice di rendere una pronuncia di accertamento dello status di invalido, non appare persuasiva della tesi in confutazione, posto che detti precedenti erano stati resi in controversie instaurate nei confronti del solo MEF e prima del discrimine temporale indicato e la Corte ha mancato di offrire una conferente spiegazione sia del motivo per cui quel principio opererebbe anche nella vigenza della nuova disciplina normativa sia dell incompatibilità con quanto essa aveva pure affermato in quel contesto motivazionale -e di cui si è dato sopra conto-, sì che sono chiare implicazioni per quanto qui interessa. Ad ulteriore supporto della tesi che si sostiene vale infine rammentare che i fondamenti dell ordinamento processuale, vieppiù letti in modo costituzionalmente orientato al principio del giusto processo, tendono ad 3

4 ostacolare la parcellizzazione del contenzioso tra le parti sostanziali del rapporto controverso, sì che appare ancor più da tralasciare una soluzione processuale che renderebbe legittima una duplice chiamata in giudizio dell INPS, ormai per legge unico legittimato passivo rispetto a tutte le controversie in materia di invalidità e, da epoca ancor più recente, anche titolare della fase sanitaria nel procedimento di concessione stragiudiziale delle provvidenze assistenziali. Va pertanto resa conforme declaratoria sul punto. La domanda ex art. 3 co. 3 l. 104/92 è invece ammissibile, vertendo tale controversia non sul mero accertamento dello status di invalido civile, ma sul riconoscimento alla parte ricorrente della situazione di diritto ex art. 3 co. 3 l. 104/92. Ed infatti, alla stregua del disposto dell art. 3 co. 3 cit. deve dirsi che dal semplice riconoscimento della condizione soggettiva prevista dalla legge derivano in modo diretto per l assistito vantaggi, benefici economici, agevolazioni e quant altro, erogabili nel suo interesse sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati senza che sia necessario introdurre ad hoc una specifica domanda amministrativa (v. ad esempio la fruizione di permessi lavorativi; v. comunque art. 39 l. 448/98); dunque, nel contesto descritto è il mero diniego della domanda amministrativa per insussistenza del requisito sanitario a determinare la negazione da parte dell amministrazione del diritto dell assistito ai detti benefici e la possibilità per lo stesso di proporre in merito una domanda giudiziale, il cui esito favorevole comporterà l affermazione - con attitudine al giudicato tra le parti- del diritto dello stesso ai benefici in parola senza necessità di pronunce di condanna accessorie. Di qui le superiori conseguenze. Quanto alla legittimazione passiva rispetto a tale domanda osserva poi che, stante il quadro normativo posto dall art. 20 DL 78/09, come convertito l INPS è l unico ente legittimato passivo per le controversie instaurate a decorrere dal ; in tal senso va quindi statuito nel presente giudizio, instaurato dopo il discrimine temporale indicato. Nel merito, si osserva invece che il CTU, in risposta al quesito posto, pur rilevando che la ricorrente è invalida civile con riduzione della capacità 4

5 lavorativa in misura del 80 fino al mese di settembre 09 e quindi del 90%, non ha riconosciuto sussistere in capo alla stessa le condizioni di minorazione tali da ridurne l autonomia personale, con bisogno di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e non solo una difficoltà di relazione o di integrazione tale da determinare a suo carico un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La CTU appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa. Va quindi negato che la ricorrente è portatore di handicap grave ai sensi dell art. 3 co. 3 l. 104/92, con conseguente rigetto del ricorso in parte qua. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti in considerazione della qualità delle stesse e della natura della controversia. (Omissis) (1) V. in q. Riv., 2000, p

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