Notiziario 2 APR Fisco e Tributi. [notizia n ]

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1 Notiziario 2 APR 2015 Fisco e Tributi [notizia n ] Allegato IVA Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014 (c.d. "spesometro") Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile dell imposta, venerdì 10 aprile 2015 scade il termine per l invio della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014 (c.d. "spesometro"). Per tutti gli altri soggetti obbligati il termine è previsto per lunedì 20 aprile La comunicazione deve avvenire attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) dal soggetto obbligato, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato, utilizzando il modello polivalente approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 disponibile sul sito internet Nell ambito di società appartenenti a gruppi, la trasmissione telematica delle comunicazioni può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Gli importi nella comunicazione, considerato che nelle istruzioni non è specificato nulla e nel modello non sono previsti i decimali, si ritiene che possano essere esposti sia mediante arrotondamento secondo il metodo fiscale, sia troncandoli escludendo i decimali. Il modello non prevede firma (né del contribuente né dell intermediario). 1. Soggetti obbligati ed esonerati Sono obbligati ad effettuare la comunicazione i contribuenti in possesso di partita IVA. In caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali a seguito delle quali uno o più dei soggetti obbligati alla comunicazione risulti estinto, l obbligo ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra negli obblighi di quello estinto. Sono esonerati dall obbligo di comunicazione dei dati: i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi e del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; per l anno 2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome. 2. Oggetto della comunicazione Nella comunicazione occorre indicare le seguenti operazioni: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese o ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura. Evidenziamo che dal 1 gennaio 2013 vi è l obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni prive del requisito della territorialità, come ad esempio per un servizio svolto nei confronti di un soggetto extracomunitario, per il quale occorre emettere la fattura ai sensi dell articolo 7-ter DPR n. 633/72 operazione non soggetta ; già Assosoftware nel documento del 23 ottobre 2013 peraltro, condiviso con la stessa Agenzia delle Entrate auspicava una precisazione da parte di quest ultima per stabilire se queste operazioni dovessero o meno essere incluse nello spesometro, proprio in ragione delle modifiche normative anzidette. Tuttavia, ad oggi, non ci sono aggiornamenti su tale aspetto. In mancanza di chiarimenti ufficiali, nonostante il parere contrario espresso da Assonime con la circolare n. 35 del 6 novembre 2013, è opportuno inserire anche queste operazioni; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro al lordo

2 dell IVA. Il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 31 marzo u.s., ha stabilito che, per l anno 2014, l emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, da parte di commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72) e di agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72) è esclusa da comunicazione per operazioni attive di importo unitario inferiore a euro, al netto dell IVA; operazioni non imponibili art. 8, primo comma, lett. c) DPR n. 633/72 per esportatori abituali; vendite alla Città del Vaticano e ad organismi internazionali (artt. 71 e 72 DPR n. 633/72); cessioni di navi e apparati similari (art. 8-bis DPR n. 633/72); cessioni detassate a viaggiatori stranieri ex articolo 38-quater DPR n. 633/72; operazioni non imponibili art. 58 DL n. 331/93 (triangolazione nazionale); operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato; le fatture ricevute dai soggetti minimi che non applicano l IVA; le fatture sia attive che passive soggette a reverse charge interno (microprocessori, rottami, edilizia, ecc.). Sono escluse dall obbligo di comunicazione: le operazioni irrilevanti ai fini IVA (escluse, fuori campo, non soggette ai sensi del DPR n. 633/72), come ad esempio: art. 1 mancanza presupposto oggettivo - soggettivo; art. 2, 3 comma, lett. a) cessioni di somme di denaro ; art. 15 risarcimento danni o somme anticipate in nome e per conto della controparte ; le importazioni; le esportazioni di cui all art. 8 lettere a) e b) del DPR n. 633/72 in quanto soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale; le operazioni intracomunitarie già comunicate mediante i modelli Intrastat; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all anagrafe tributaria (art. 7 del DPR n. 605/1973 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe Tributaria come ad esempio le cessioni e le locazioni (non finanziarie) di immobili, i contratti di assicurazione, le operazioni finanziarie esenti ai sensi dell art. 10, le spese relative alle utenze di elettricità, gas, acqua, telefono; le operazioni già monitorate nella comunicazione delle operazioni con Paesi black list (sono escluse anche le operazioni di importo uguale o inferiore a 500 euro per le quali non c è l obbligo di indicazione nella comunicazione black list: chiarimento fornito dall Agenzia in data , in occasione delle risposte alle FAQ). Ricordiamo che dal 2014 le operazioni con Paesi black list devono essere comunicate, mensilmente o trimestralmente, utilizzando il quadro BL del modello polivalente in oggetto; dal 13 dicembre 2014, con il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014), la comunicazione deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro; è stato tuttavia possibile terminare gli adempimenti del 2014 presentando comunicazioni mensili o trimestrali; le operazioni con San Marino (articolo 71 del DPR n. 633/72) effettuate fino al 23 febbraio 2014, in quanto già comunicate con il quadro BL del modello polivalente. Con l uscita di San Marino dalla lista nera, a partire dal 24 febbraio 2014, le operazioni con questo Stato, se rilevanti ai fini IVA, esclusi gli acquisti di beni con IVA assolta in reverse charge già comunicati nel quadro SE e le cessioni di beni verso soggetti passivi comunicate con il mod. INTRASTAT, in assenza di chiarimenti dell amministrazione finanziaria, devono invece essere ordinariamente inserite nello spesometro; le operazioni di importo pari o superiore a euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 2

3 3. Modalità di predisposizione della comunicazione È possibile inviare i dati sia in forma analitica che in forma aggregata. Chi sceglie lo spesometro analitico deve indicare ogni fattura emessa o ricevuta (e relative note di variazione); chi opta per la modalità aggregata riporterà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l importo totale fatturato e quello delle note di variazione. La scelta è libera ma una volta effettuata è vincolante per l intero contenuto della comunicazione e anche per l invio sostitutivo. L opzione per la forma aggregata non può essere esercitata per comunicare i dati relativi agli acquisti, in contanti, di beni e di servizi legati al turismo, nonché per le gli acquisti da operatori economici sanmarinesi e per acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli. 3.1 Comunicazione analitica Nel caso di opzione per la comunicazione in forma analitica, i quadri da compilare sono i seguenti: quadro FE (fatture emesse/documenti riepilogativi); relativamente alle autofatture, l Agenzia precisa che nel quadro FE la casella autofattura va barrata per l indicazione degli acquisti da fornitori extra-ue, soggetti ad inversione contabile ai sensi dell art. 17, comma 2 del DPR n. 633/72, ovvero per quelli effettuati presso fornitori Ue, ma che non devono essere indicati nei modelli Intrastat (ad esempio, servizi non imponibili o esenti, esclusi dall obbligo di indicazione negli Intra ai sensi dell art. 50, comma 6 del DL n. 331/93); quadro DF (operazioni attive senza fattura); quadro FR (fatture ricevute/documenti riepilogativi); sempre in tema di autofatture, ma con riferimento al quadro FR, l Amministrazione finanziaria evidenzia che la casella va barrata solamente nel caso in cui manchino elementi sufficienti per individuare la controparte non residente, come indicato nelle fattispecie elencate nelle istruzioni, nonché in tutti i casi in cui la documentazione emessa dalla controparte non residente sia illeggibile o rechi dei dati non utilizzabili. Ancora in merito al quadro FR, viene chiarito che, nonostante le istruzioni non indichino, tra le fattispecie di reverse charge nazionale, anche quelle afferenti gli acquisti di cellulari o microprocessori, tali operazioni debbano comunque essere indicate, mentre restano escluse quelle relative agli acquisti di immobili (anche se soggette a reverse charge), in quanto già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria; quadro NE (note di variazione emesse); quadro NR (note di variazione ricevute); quadro FN (operazioni attive realizzate con soggetti non residenti); quadro SE (operazioni passive acquisti da non residenti): qui vanno inseriti, nonostante il titolo si riferisca solo ai servizi, anche gli acquisti di beni (ex art. 7-bis). In generale vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extracomunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni od operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. Gli elementi da indicare nella comunicazione analitica fanno riferimento al momento della registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell operazione, come stabilito dall art. 6 del DPR n. 633/ Comunicazione aggregata Nel caso di opzione per la comunicazione in forma aggregata, i quadri da compilare sono i seguenti: quadro FA (operazioni documentate da fattura): operazioni esposte per numero di partita IVA o codice fiscale; per ciascuna controparte occorre comunicare distintamente le operazioni attive e passive, ossia fatture emesse e ricevute; occorre inoltre evidenziare il numero complessivo delle operazioni attive e/o passive aggregate; quadro SA (operazioni attive senza fattura scontrino/ricevuta fiscale); quadro BL (operazioni attive con soggetti non residenti e acquisti da non residenti); devono essere indicati i dati anagrafici della controparte e la tipologia delle operazioni oggetto della comunicazione; devono essere indicati separatamente i dati relativi alle operazioni attive rispetto a quelli delle operazioni passive. 3

4 Gli elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati fanno riferimento alla data di emissione o ricezione del documento Note di variazione Nelle caselle 10 Totale note di variazione a debito per la controparte e 11 Totale imposta sulle note di variazione a debito, occorre indicare tra le operazioni attive le note di credito in diminuzione ricevute dai fornitori, ossia quelle note di credito che costituiscono crediti per chi compila la comunicazione. Nelle caselle 15 Totale note di variazione a credito per la controparte e 16 Totale imposta sulle note di variazione a credito, occorre indicare tra le operazioni passive le note di credito in diminuzione emesse nei confronti dei clienti, ossia quelle note di credito che costituiscono debiti per chi compila la comunicazione. 4. Altre precisazioni Si segnalano le seguenti fattispecie particolari: costituiscono oggetto di dichiarazione le autofatture per cessioni gratuite di beni rientranti nell attività propria dell impresa. Esse sono da comunicare con l indicazione della partita IVA del cedente. La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell IVA va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro; le fatture ricevute da regimi fiscali di vantaggio (ad esempio regime dei minimi) devono essere comunicate tra le operazioni passive; gli utilizzatori di contratti di leasing e noleggio devono inserire le operazioni tra quelle passive; devono essere comunicate le operazioni degli spedizionieri internazionali non imponibili in base all art 9 (al netto, ovviamente, degli importi fuori campo IVA quali somme anticipate in nome e per conto); occorre indicare le schede carburante (sono esonerati solo coloro che avendo effettuato acquisti esclusivamente tramite carta di credito non hanno più tenuto le schede carburante) come documenti riepilogativi nelle operazioni passive; sono escluse dalla comunicazione le fatture di acconto e saldo emesse da imprese edili relativamente a immobili che saranno oggetto di successiva vendita. Tuttavia, se le fatture di acconto sono registrate in un anno precedente (ad es. 2014) a quello in cui verrà registrata la compravendita (ad es. 2015), esse sono da comunicare; sono da indicare le cessioni di autoveicoli (anche se risultanti da pubblici registri). 5. Invii sostitutivi Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. È consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati (circolare AdE n.24/e 30 maggio 2011). In questo caso nel frontespizio del modello, in corrispondenza della sezione Tipo di comunicazione, dovrà essere barrato il campo Sostitutiva. 6. Sanzioni Lo spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione: in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati si rende applicabile la sanzione prevista dall art. 11, D.Lgs. 471/97 da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro È applicabile l istituto del ravvedimento operoso (art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) che consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni e le omissioni commesse beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Ricordiamo che con l art. 1, comma 637, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il legislatore nell ottica di massimizzare la collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti ha attuato una revisione sostanziale della disciplina del ravvedimento operoso. Le novità, in vigore dal 1 gennaio 2015, ampliano i vincoli temporali entro cui è possibile avvalersi dell'istituto, prevedendo come unica causa ostativa all utilizzo dello stesso solo l avvenuta notifica dell atto di constatazione dell irregolarità tributaria e di irrogazione delle sanzioni (in precedenza il ravvedimento 4

5 operoso era invece precluso nei casi in cui la violazione fosse già stata constatata, ovvero fossero iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente avesse avuto formale conoscenza). Il ravvedimento operoso, nella sua nuova formulazione, prevede la riduzione ad un nono della sanzione minima irrogabile se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla scadenza, cioè 28,67 euro. Se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza la sanzione si riduce ad un ottavo del minimo, ossia è pari a 32,25 euro. La sanzione si riduce ad un settimo del minimo ed è pari a 36,86 euro se il ravvedimento avviene dopo un anno ma entro due anni dalla scadenza. In caso di ravvedimento oltre i due anni dalla scadenza la sanzione si riduce ad un sesto del minimo, ossia a 43 euro. Dopo la contestazione della violazione con processo verbale è possibile il ravvedimento pagando la sanzione ridotta ad un quinto del minimo, ossia a 51,6 euro. La sanzione da ravvedimento si versa con il mod. F24 e il codice tributo Una volta pagato, il modello F24 va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrativa/sostitutiva. È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell art. 16 del D.Lgs. n. 472/97. PER INFORMAZIONI Area Fisco e Tributi Referenti Dott. Aldo Bianchi Dott. Adeodato Ceci Dott.ssa Danila Messori TEL FAX E.mail fisco@unindustriareggioemilia.it I nostri specialisti sono a disposizione per chiarimenti e per applicare al caso specifico le informazioni qui riportate UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA - info@unindustriareggioemilia.it 5

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