Convegno: IL REACH QUESTO (S)CONOSCIUTO
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- Arturo Battaglia
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1 Convegno: IL REACH QUESTO (S)CONOSCIUTO Esperienze di attività di vigilanza nella regione FVG. La verifica della conformità delle schede dati di sicurezza. Antonello POLES AAS n. 3 «Alto Friuli Collinare Medio Friuli» Dipartimento di Prevenzione S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro antonello.poles@aas3.sanita.fvg.it Telefono:
2 LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI SUPPORTO E VIGILANZA IN AMBITO REACH E CLP Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) AUTORITA COMPETENTE NAZIONALE VIGILANZA DELLO STATO AUTORITA COMPETENTE LOCALE VIGILANZA SUL TERRITORIO A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
3 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
4 Le attività dell'echa gestire tutte le attività connesse al REACH assicurare un attuazione coerente a livello comunitario fornire agli Stati membri e alle istituzioni europee consulenza scientifica sulle questioni relative alla sicurezza e agli aspetti socioeconomici dell uso delle sostanze chimiche organizzare una banca dati per raccogliere e gestire le informazioni sulle sostanze pervenute nel processo di registrazione e garantire l accesso del pubblico alle stesse. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
5 Struttura organizzativa dell'echa A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
6 Autorità competente nazionale Per realizzare i compiti previsti dal REACH gli stati membri sono stati tenuti a individuare una Autorità Nazionale Competente(ACN) che si occupi di: valutazione delle sostanze prendere parte allo scambio di informazioni partecipare ai processi decisionali in ambito comunitario organizzare un sistema interno di vigilanza e controlli. Le attività ispettive e di vigilanza sono realizzate in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio secondo quanto stabilito dall Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
7 L Autorità competente per l Italia è il Ministero della salute, che opera d intesa con: Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
8 Per gli aspetti di valutazione del rischio sanitario e ambientale l Autorità Competente si avvale del supporto tecnico-scientifico di: Centro nazionale Sostanze Chimiche(CSC) presso l Istituto Superiore di Sanità(ISS); Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA, ex- APAT). A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
9 HELPDESK L Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
10 Vigilanza Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato, delle Regioni e Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato: gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera(USMAF), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'arma dei Carabinieri(NAS), i Nuclei operativi ecologici dell'arma dei Carabinieri(NOE), l'istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro(ex ISPESL), il Corpo ispettivo centrale del Ministero della salute ed altre strutture quali l'agenzia delle dogane. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
11 Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 trattandosi di normativa di prodotto rivoluzionaria nella politica di gestione delle sostanze chimiche ed in cui la vigilanza ed il controllo non sono attività previste solo per le sostanze pericolose, ma per tutte le sostanze chimiche tal quali od in quanto costituenti di miscele e di articoli, non avendo, le Regioni, competenza primaria per il controllo della sicurezza generale dei prodotti del consumo che risiede unicamente nell ambito delle amministrazioni statali previste dalla normativa (Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell Interno, dell Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti) A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
12 È stato necessario stabilire un ACCORDO Stato-Regioni (29 ottobre 2009) Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'autorità competente nazionale. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
13 La Regione FVG ha recepito l Accordo con la Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n (B.U.R. 21 settembre 2011, n. 38) A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
14 La programmazione dei controlli A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
15 Metodi di individuazione delle imprese Target group Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento: delle sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale; delle sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui all Allegato XIV del REACH; dei prodotti fitosanitari (codice NACE 20.2); dei prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito (codici NACE 20.4 e 20.5); dei prodotti detergenti e deodoranti per l ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5); Criteri di priorità nella selezione delle imprese imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 (ora D.Lgs. 105/2015); imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 del D. Lgs. 152/2006; imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione della sostanza chimica in ambienti di vita e di lavoro; imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale secondo le informazioni fornite da ECHA; imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell Archivio Preparati Pericolosi dell ISS. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
16 Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell articolo 59 del regolamento REACH (Candidate list, SVHC e allegato XIV), o individuate nell ambito delle restrizioni di cui all allegato XVII del regolamento; sostanze potenzialmente presenti anche in articoli utilizzati dal consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
17 Obiettivi del controllo verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione; verifica della comunicazione all interno della catena di approvvigionamento; verifica della conformità delle SDS e verifica dell etichettatura apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele; verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni; verifica degli obblighi di notifica all ECHA; verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
18 I controlli in Friuli Venezia Giulia A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
19 In regione l attività di vigilanza si è concretizzata principalmente nella valutazione di Schede Dati di Sicurezza e nell analisi del flusso di informazioni lungo la catena di approvvigionamento IL NUCLEO A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
20 La scheda dati di sicurezza (SDS) A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
21 ECHAeGuide1-1/Issue1 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
22 Il 1 giugno 2015 entreranno in vigore simultaneamente due modifiche dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 in contrasto tra loro, una introdotta dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'altra introdotta dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione (3). Per evitare confusione quanto alla versione dell'allegato II da applicare, tale allegato, nella sua versione modificata, deve essere sostituito da un nuovo allegato II. Imporre agli operatori economici che hanno già elaborato le schede di dati di sicurezza un aggiornamento immediato di tali schede in conformità all'allegato II modificato del regolamento (CE) n. 1907/2006 comporterebbe un onere sproporzionato. Di conseguenza, è opportuno consentire agli operatori di continuare a utilizzare per un determinato periodo le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1 giugno A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
23 Le Schede dati di sicurezza (SDS) e le SDS estese (e-sds) Le SDS e e-sds devono essere fornite dal fornitore Le SDS e e-sds devono essere ottenute dal DU A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
24 La comunicazione lungo la catena dell approvvigionamento Comunicazione a monte Fabbricante Registrante DU Formulatore (fornitore) Valutazione della sicurezza chimica (CSA) DU / DU -Finale Usi identificati delle sostanze Usi identificati dei prodotti A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
25 Comunicazione a valle Fabbricante Registrante Scenari di esposizione DU - Formulatore DU / DU -Finale Condizioni per un uso sicuro Uso sicuro (istruzioni) A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
26 Responsabilità in relazione ai contenuti di una SDS Nel caso di una catena di approvvigionamento, le prescrizioni del REACH in relazione alla fornitura delle SDS sono da applicarsi a ciascuna fase della catena. Usi identificati SDS che include le raccomandazioni d uso e gli eventuali scenari di esposizione FORNITORE SDS Utilizzatore a valle (DU) 1. usi specifici 2. nuove informazioni sulle proprietà pericolose a prescindere dagli usi interessati 3. ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificati in una SDS che gli è stata fornita A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
27 La responsabilità per l'elaborazione della SDS ricade su: 1. Fabbricante/importatore (registrante)che è tenuto ad anticipare, nei limiti di una ragionevole fattibilità, gli usi ai quali può essere applicata la sostanza o miscela 2. attori più in bassonella catena di approvvigionamento che devono fornire una scheda di dati di sicurezza, facendo ricorso alle informazioni ricevute dai loro fornitori, verificandone l'adeguatezza e implementandole, allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti 3. fornitoridi una sostanza o miscela per la quale è prescritta una SDS che sono responsabili per i suoi contenuti, anche nel caso in cui non siano stati loro in prima persona a preparare detta scheda di dati di sicurezza. In questi casi, le informazioni ricevute dai loro fornitori costituiscono una fonte informativa utile e pertinente da utilizzare al momento della compilazione delle proprie SDS. Tuttavia, rimarrà a loro carico la responsabilità in merito all'accuratezza delle informazioni presenti nelle SDS da loro fornite (ciò si applica anche alle SDS distribuite in lingue diverse da quella originariamente utilizzata per la compilazione). A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
28 E Lo scenario di esposizione? 1. Insieme delle condizioni lavorative, 2. comprese le condizioni operative e le misure di gestione del rischio, 3. che descrivono come la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controllano, o raccomandanoagli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione dell uomo e dell'ambiente. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
29 Dalla VALUTAZIONEe compilazione della RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA (CSR)allo SCENARIO DI ESPOSIZIONE La valutazione della sicurezza chimica deve essere effettuata per tutte le sostanze soggette a registrazione prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 10 ton/anno. La Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) documenta la valutazione della sicurezza chimica (CSA) per ogni sostanza in quanto tale o componente di miscela. La valutazione comprende: valutazione dei pericoli per la salute umana; valutazione dei pericoli fisico-chimici; valutazione dei pericoli per l ambiente; valutazione PBT e vpvb A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
30 Nel caso in cui si concluda che la sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosaper la salute umana o deve essere considerata PBTo vpvb, si deve procedere anche con: valutazione dell esposizione, la creazione degli scenari di esposizione e la stima dell esposizione caratterizzazione dei rischi La relazione sulla sicurezza chimica riporta gli esiti della valutazione della sicurezza chimica e anche: lo scenario di esposizione gli usi identificati le misure di gestione del rischio da adottare
31 Una volta preparato, lo scenario di esposizionedeveessere allegato alle SDS, costituendo di conseguenza una revisione alla SDS. Laddove lo scenario d'esposizione dia come esito nuove misure di gestione dei rischi, la SDS deve essere tempestivamente aggiornatae la nuova scheda contenente le revisioni deve essere fornita ai destinatari precedenti entro 12 mesi. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
32 Purtroppo negli anni la qualità dei dati forniti con SDS non è cambiata! Compilate da personale non qualificato Trascuratezza nelle sezioni 2 e 3 Misure di gestione del rischio(dpc, DPI) non indicate o formulate in modo estremamente generico Omessi i TLV nazionali (allegato XXXVII D.Lgs. 81/2008) e/o comunitari o altri(acgih, )ednelepnec Troppo tecniche per utilizzatori a valle non esperti Errori di traduzione Non complete di scenari di esposizione Redatte non in lingua italiana Non aggiornate A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
33 Non deve essere mai dimenticata la centralità della scheda di dati di sicurezza, sia pur estesa, nel processo di valutazione e nella scelta delle misure di prevenzione e protezione dal rischio chimico A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
34 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Articolo 223 Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
35 La verifica della SDS Completezza Coerenza Correttezza A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
36 Completezza: si verifica la completezza delle informazioni formalmente contenute nella scheda dati di sicurezza Lingua italiana Numero di sezioni [16] e sottosezioni [48] Data di emissione della versione attuale della SDS Identificazione della sostanza/miscela nella sezione 1 della SDS Numero di registrazione della/e sostanza/e Usi identificati ed usi sconsigliati nella sezione 1 della SDS Lo scenario di esposizione allegato è rilevante per l uso effettivo? Dettagli del fornitore della SDS Numero telefonico di emergenza A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
37 Coerenza: si verifica la coerenza, ovvero la concordanza, delle informazioni contenute nelle diverse sezioni della scheda dati di sicurezza, oppure delle diverse sezioni della scheda con gli scenari di esposizione Controllo incrociato con informazioni disponibili nel sito ECHA o in altre banche dati : ISS: ILO: IFA: A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
38 Tabella dei controlli incrociati x 2 x x x x x 3 x x x x 4 x x 5 x x x 6 x x x x x 7 x x x x x 8 x x 9 x x x x x x x x x x 10 x x x x x x 11 x x x x x x x x x x x 12 x x x x x x x x x 13 x x x x x 14 x x x x 15 x x x 16 x A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
39 Correttezza: si verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda dati di sicurezza. Rispetto ai precedenti è un controllo esternoalla scheda, ovvero le informazioni contenute sono confrontate con un dato fattuale. Spesso richiede il controllo analitico, soprattutto in relazione alla verifica della classificazione della sostanza/miscela. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
40 Necessità di aggiornamento di una SDS I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze: a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c) allorché è stata imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come«revisione:(data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
41 Quando è obbligatorio fornire la SDS Il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una SDS: a) se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vpvb); o c) quando una sostanza è inclusa in Candidate list per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
42 Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene: a)in una concentrazione individuale pari o superiore all 1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure b)in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull allattamento o attraverso l allattamento o è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vpvb) o che è stata inclusa nella Candidate list per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure c)una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
43 Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la SDS quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
44 Un esempio: sostanza Acetato di etile A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
45 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
46 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
47 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
48 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
49 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
50 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
51 ecc, ecc. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
52 ulations/reach/safety-data-sheets A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
53 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
54 Controllo del rispetto delle autorizzazioni (allegato XIV REACH) Ha riguardato due sostanze: MDA canc. 1B [CAS: ] Musk xylene vpvb[cas: ] Sunsetdata : 21 agosto 2014 Nessuna domanda di autorizzazione arrivata ad ECHA A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
55 MDA: prodotto da MDA tecnico [in autorizzazione dal 22 agosto 2017] per distillazione, usato come indurente in adesivi Muskxylene: profumo in detergenti, ammorbidenti, deodoranti e prodotti per uso domestico, saponi, shampoo, profumi A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
56 Attività (predisposta e indirizzata da ECHA) Controllare se MDA e Musk xyleneerano presenti sul mercato dopo la data del 21 agosto 2014 Controllare le aziende che non abbiano immesso MDA Muskxylene dal 21 agosto 2014 che non usino MDA Muskxylene dal 21 agosto 2014 A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
57 Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche." [Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 agosto 2009] A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
58 SANZIONI Il quadro sanzionatorio è piuttosto severo, con sanzioni amministrative fino a per l'inadempienza alla maggior parte degli obblighi del regolamento, anche per quanto riguarda i semplici utilizzatori di sostanze chimiche. A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
59 Vera novità l'introduzione di reati penali in violazione alle disposizioni sulle restrizioni all'usoe sull'autorizzazioneche prevede fino a 3 mesi di arresto ed ammende fino a A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
60 Fonte: Report on penalties applicable for infringement of the provisions of the REACH Regulation in the Member States A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
61 Grazie per l attenzione. Antonello Poles AAS n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Tel: Fax: mail: antonello.poles@aas3.sanita.fvg.it A cura di: Antonello POLES Ispettore REACH -AAS n 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli Venerdì 27 novembre
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