PROPOSTA METODOLOGICA PER L INTEGRAZIONE TRA LA VALUTAZIONE EX ANTE E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA POLITICA DI COESIONE

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1 DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali PON Governance e Assistenza Tecnica Linea 2 VIA - VAS PROPOSTA METODOLOGICA PER L INTEGRAZIONE TRA LA VALUTAZIONE EX ANTE E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA POLITICA DI COESIONE Coordinatore: Arch. Paola Andreolini Gruppo di lavoro: Dott. Carmelo D Agostino GENNAIO 2013

2 INDICE 1. PREMESSA LA STRATEGIA EUROPA Priorità Obiettivi Iniziative prioritarie Altri strumenti per la crescita e l'occupazione La Strategia Europa 2020 in Italia LA POLITICA DI COESIONE Obiettivi Categorie di Regioni e finanziamenti Fondi Regolamenti Investimenti Modifiche rispetto alla politica di coesione LA VALUTAZIONE EX-ANTE NELLA POLITICA DI COESIONE I componenti della valutazione ex-ante Il processo di Valutazione ex ante La tempistica della Valutazione ex ante LA VAS NELLA POLITICA DI COESIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE (VALUTAZIONE EX-ANTE - VAS) CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA

3 1. PREMESSA Il nuovo approccio della politica di coesione accresce l importanza di usufruire di Programmi ben strutturati che abbiano una chiara logica di intervento e siano capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa Con la proposta di Regolamento COM(2011)615 final/2 (14/03/2012), inoltre, la Commissione Europa ha rafforzato il ruolo della valutazione ex ante e ha disposto che quest ultima, ove appropriato, comprende i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della Direttiva 2001/42/CE. In riferimento a quanto sopra, nella presente relazione si riportano gli approfondimenti sull argomento e si illustra una proposta di integrazione dei requisiti delle due valutazioni. 2

4 2. LA STRATEGIA EUROPA 2020 La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l economia dell UE nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l UE si propone di diventare un economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In pratica, l Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi - in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia - da raggiungere entro il Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia. 2.1 Priorità L Unione europea è impegnata in un grande sforzo per lasciare alle spalle la crisi e creare le condizioni per un economia più competitiva con un più alto tasso di occupazione. La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell istruzione, la ricerca e l innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell industria; e solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La strategia s impernia su cinque ambiziosi obiettivi riguardanti l occupazione, la ricerca, l istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l energia. Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato istituito un forte ed efficace sistema di governo dell economia per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale. 2.2 Obiettivi Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l intera Unione europea, che si riportano a seguire: 1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni); 2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell UE; 3. Cambiamenti climatici/energia: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell efficienza energetica; 4. Istruzione: riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; aumento al 40% dei 30-34enni con un istruzione universitaria; 5. Povertà/emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno. Questi sono poi tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese (si veda Allegato 1). 2.3 Iniziative prioritarie Per stimolare la crescita e l occupazione l Europa ha individuato 7 iniziative prioritarie, che si riportano a seguire: 1. Crescita intelligente: Agenda digitale europea; Unione dell innovazione; Youth on the move. 2. Crescita sostenibile: Un Europa efficiente sotto il profilo delle risorse; Una politica industriale per l era della globalizzazione. 3. Crescita solidale: Agenda per nuove competenze e nuovi lavori; Piattaforma europea contro la povertà. Nell ambito di ciascuna iniziativa, le amministrazioni europee e nazionali saranno chiamate a coordinare gli sforzi affinché risultino più efficaci. La maggior parte delle iniziative sono state presentate dalla Commissione nel corso del

5 2.4 Altri strumenti per la crescita e l'occupazione Per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 occorre avvalersi in modo più efficiente dell'intera gamma di politiche e strumenti di cui l'unione europea dispone. Tra questi figurano politiche e strumenti trasversali come: il mercato unico, il bilancio dell'ue (inclusi i fondi strutturali: Fondo sociale, Fondo di coesione e Fondo di sviluppo regionale) e gli strumenti della politica estera. 2.5 La Strategia Europa 2020 in Italia La Commissione Europea, in base alle analisi economiche dei singoli Paesi, elabora dei documenti contenenti delle raccomandazioni sulle misure da adottare nel corso dei 12 mesi successivi. Dette raccomandazioni sono individuate ad hoc, in base alle specifiche problematiche dello Stato membro e possono interessare una vasta gamma di argomenti: lo stato delle finanze pubbliche, le riforme dei sistemi pensionistici, le misure per la creazione di posti di lavoro e per combattere la disoccupazione, l istruzione e le sfide dell innovazione, etc. L adozione finale di dette raccomandazioni spetta ai leader dei Paesi nazionali in seno al Consiglio europeo. In merito alle raccomandazioni proposte per Italia (2012), si prevede che nel 2012 l attività economica dell Italia subisca una contrazione dell 1,4%, prima di una graduale ripresa nel Stando alle previsioni, il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare ulteriormente, arrivando al 9,5% quest'anno e al 9,7% nel La risposta politica adottata negli ultimi mesi per garantire il risanamento delle finanze pubbliche e affrontare le annose carenze strutturali dell Italia è stata determinata e di ampia portata e ha investito numerosi settori, tra cui la fiscalità, le pensioni, la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi, il contesto imprenditoriale, l efficienza della pubblica amministrazione e, di recente, il mercato del lavoro. L Italia continua ad essere confrontata a sfide serie ed importanti in vari settori. Il dualismo in termini di sviluppo economico tra il Nord e il Sud resta un problema generale per il paese. La piena attuazione della coraggiosa strategia di consolidamento di bilancio rappresenta una necessità urgente. La debole posizione concorrenziale a livello esterno richiede un migliore allineamento dell andamento dei salari e della produttività. Il pesante onere fiscale che grava sul lavoro ha un impatto negativo sull offerta e sulla domanda di manodopera. La riduzione dell evasione fiscale e il miglioramento del rispetto delle norme richiedono ulteriori interventi decisi. I tassi di partecipazione al mercato del lavoro e di occupazione sono ancora molto modesti, in particolare tra i giovani, le donne e i lavoratori più anziani. La qualità generale del sistema di istruzione e di formazione è insoddisfacente: i livelli di abbandono scolastico sono elevati e la partecipazione ad attività di formazione permanente è scarsa. Le significative carenze infrastrutturali e la mancanza di concorrenza nelle industrie di rete, in particolare dell'energia e dei trasporti, ostacolano l'attività economica. L'ambiente imprenditoriale non è favorevole alla crescita a causa di inefficienze amministrative, regolamentazioni onerose e considerevoli debolezze del sistema giudiziario in materia civile. 1 In tal senso il Programma Nazionale di Riforma 2012 (PNR) rappresenta la componente principale del Semestre europeo, il ciclo annuale dedicato al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, e costituisce un momento chiave nel coordinamento tra le politiche dell Unione e le politiche nazionali. Il PNR serve a fare il punto sulle riforme messe in campo dopo le raccomandazioni adottate dall Unione Europea per l anno precedente, illustrando la portata degli interventi in atto, la loro coerenza con gli orientamenti dell Unione Europea e il loro impatto atteso. Inoltre, il PNR presenta una agenda di interventi previsti per i mesi successivi con cui si definisce il percorso attraverso il quale l Italia intende conseguire gli obiettivi definiti a livello europeo. Quest anno, il PNR assume anche un altra valenza. Nell attuale fase delicata per l economia nazionale, la qualità delle riforme italiane ha grande rilevanza ai fini del rilancio della crescita in Italia e, quindi, anche ai fini della stabilità economica e finanziaria dell'unione economica e monetaria. Il PNR 2012 è anche particolarmente importante per il ruolo che giocano gli indirizzi di policy delle istituzioni comunitarie che, rispetto al passato, vedono potenziato il ruolo di orientamento sulle scelte di politica economica nazionale degli Stati membri. Il fatto che le raccomandazioni della Commissione sul PNR del 2011 siano state riprese nella lettera della Banca Centrale Europea nel corso dell'estate e, successivamente, nelle richieste rivolte dal Consiglio europeo di ottobre all Italia, è la dimostrazione del peso che il giudizio sul PNR può avere nel dibattito politico. Il PNR 2012 è un documento sintetico scritto in modo da essere accessibile e comprensibile ai cittadini e, soprattutto, attento a dati concreti, anche se con una forte orientamento al futuro, alle riforme appena impostate o da impostare nei prossimi mesi. Si compone di 4 capitoli: il primo offre la visione d'insieme del Programma; il secondo è dedicato all'analisi delle criticità e dei fattori che da tempo ostacolano la crescita e la competitività del Paese; 1 Commissione Europea: COM(2012) 318 final: Documento di lavoro dei servizi della commissione. Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità 2012 dell Italia che accompagna il documento Raccomandazione per una Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 dell'italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell Italia, , Bruxelles 30/05/

6 il terzo fornisce il quadro dettagliato delle riforme effettuate o iniziate nel corso dell'ultimo anno, ponendole in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio europeo e al percorso che l Italia si è data ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020; il quarto offre un panorama delle riforme "in cantiere" e delle principali sfide che ancora occorre affrontare per riportare il Paese su un sentiero di crescita durevole e sostenibile. Infine, il PNR è completato da tre allegati: il contributo dato dalle Regioni al Programma; la griglia completa delle misure legislative adottate; la Relazione del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 2 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee: Programma Nazionale di Riforma ( 5

7 3. LA POLITICA DI COESIONE Il 6 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato le proposte per il nuovo approccio alla politica di coesione dell Unione Europea per il periodo 2014/2020, le quali mirano alla modernizzazione dell impiego dei fondi della politica di coesione ed all allineamento della distribuzione delle risorse regionali agli obiettivi della strategia Europa 2020 (creazione posti di lavoro e crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva). Per i Programmi del periodo è stato proposto un bilancio di 336 miliardi di euro (rispetto ai 350 miliardi di euro del periodo ). L investimento nelle regioni meno sviluppate sarà di 160 miliardi di euro, pari a quasi la metà dell importo totale. Almeno 84 miliardi di euro saranno messi a disposizione dal Fondo sociale europeo (FSE) per promuovere opportunità di impiego, apprendimento permanente e inclusione sociale. Inoltre verrà istituito un nuovo Meccanismo per collegare l Europa (CEF), per velocizzare lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie nel campo dei trasporti, dell energia e delle tecnologie dell informazione, per il quale è previsto un bilancio di 40 miliardi di euro, più un ulteriore pacchetto di 10 miliardi di euro all interno del Fondo di coesione. Considerata la portata delle risorse a disposizione della politica di coesione (pari ad oltre un terzo del bilancio complessivo dell Unione europea), la Commissione considera tale politica un fattore decisivo per incentivare la competitività economica dell Europa, promuovere la coesione sociale e creare un numero maggiore di posti di lavoro migliori. La Commissione ha proposto numerose e importanti modifiche alle modalità di formulazione e attuazione della politica di coesione, ovvero: concentrazione sugli obiettivi della strategia Europa 2020; concessione di riconoscimenti in base ai risultati; sostegno alla programmazione integrata (con investimenti combinati); attenzione focalizzata sui risultati e monitoraggio più accurato dei progressi; rafforzamento della coesione territoriale; razionalizzazione dell implementazione. 3.1 Obiettivi Per il periodo la Commissione ha proposto un quadro semplificato con due obiettivi (investimenti nella crescita e nell occupazione negli Stati membri e nelle regioni e cooperazione territoriale europea), in linea con quanto previsto dalla strategia Europa 2020, la quale prevede che tutte le regioni contribuiscano all obiettivo generale di investire nella crescita e nell occupazione, con differenti mezzi e portate degli interventi a secondo del proprio livello di sviluppo economico. 3.2 Categorie di Regioni e finanziamenti È prevista una nuova categoria di finanziamento per le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media comunitaria. Tali regioni in transizione beneficeranno di un sostegno particolare per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per quanto riguarda efficienza energetica, innovazione e competitività. Le tre categorie definite potranno beneficiare dell investimento in base alle modalità seguenti: regioni meno sviluppate: il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media dell Unione europea, continueranno a essere la priorità principale della politica di coesione. Il tasso massimo di cofinanziamento nelle regioni meno sviluppate e ultraperiferiche è pari al 75-85%; regioni in transizione: il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media comunitaria, avranno un tasso di cofinanziamento del 60%; regioni più sviluppate: il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media, avranno un tasso di cofinanziamento del 50%. Sulla base della stima dei dati attuali, l obiettivo della nuova categoria in transizione (che riguarderà 51 regioni e oltre 72 milioni di persone) è quello di dare un ulteriore spinta alle regioni divenute più competitive negli anni recenti, ma che ancora necessitano di investimenti mirati. 6

8 3.3 Fondi Una caratteristica chiave delle nuove proposte consiste in un insieme di norme operative semplificate, accompagnate da condizioni e riconoscimenti delle prestazioni, il tutto allo scopo di aumentare l efficacia dell investimento regionale. Le norme comuni sono introdotte per i cinque fondi 3 con finalità strutturali, rafforzandone pertanto la coerenza e l impatto. 3.4 Regolamenti Vengono inoltre proposti tre regolamenti specifici relativi all operato di FESR, FSE e Fondo di coesione. Tali disposizioni riguardano la missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione e di rendicontazione, i grandi progetti e i piani di azione comuni. Definiscono i requisiti di gestione e controllo dei progetti, nonché le modalità specifiche di gestione finanziaria. Inoltre, verrà introdotto l inserimento dei dati online per velocizzare il processo amministrativo. Un regolamento separato, invece, riguarderà la Cooperazione Territoriale Europea (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) ed il funzionamento dei Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT). 3 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 7

9 3.5 Investimenti Per aumentare ulteriormente la capacità della politica di coesione di adempiere alle priorità dell Unione europea, la Commissione ha proposto un quadro di investimento strategico e intelligente, che comporterà l introduzione di un quadro strategico comune, contratti di partenariato e un elenco di obiettivi tematici che tradurranno gli obiettivi della strategia Europa 2020 in azioni concrete. La Commissione, inoltre, propone un approccio più integrato all investimento regionale, che comprende norme di ammissibilità comuni e l introduzione dell opzione di programmi plurifondo per FESR, FSE e Fondo di coesione. La concentrazione sulle priorità dell Unione europea tramite il FESR è garantita da un attenzione particolare a: efficienza energetica ed energie rinnovabili, ricerca e innovazione e competitività delle PMI. Le regioni meno sviluppate avranno una gamma più ampia di priorità di investimento tra cui scegliere, a fronte delle maggiori esigenze di sviluppo; mentre le regioni più sviluppate e quelle in transizione dovranno destinare l 80% delle loro risorse FESR a efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile, ricerca, innovazione e competitività delle PMI. Il QSC, che contiene le priorità principali dell Unione europea, si applicherà a tutti i fondi, incluse le politiche di sviluppo rurale, per gli affari marittimi e la pesca. I programmi plurifondo, che combinano le risorse di FESR, FSE e Fondo di coesione, miglioreranno la coordinazione sul campo e lo sviluppo integrato. 3.6 Modifiche rispetto alla politica di coesione Le norme proposte per gli strumenti finanziari del periodo , a differenza di quelle dell attuale periodo di programmazione , non sono prescrittive per quanto concerne settori, beneficiari, tipi di progetti ed attività da finanziare. Gli Stati membri e le autorità di gestione, infatti, possono utilizzarli in relazione a tutti gli obiettivi tematici previsti dai Programmi Operativi e a tutti i Fondi, laddove opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia. Il nuovo Quadro, inoltre, contiene anche norme chiare che consentono un migliore abbinamento degli strumenti finanziari ad altre forme di supporto (con particolare riferimento alle sovvenzioni), in quanto ciò incentiva ulteriormente l elaborazione di meccanismi di assistenza mirati che soddisferanno le esigenze specifiche degli Stati membri o delle Regioni. Gli strumenti finanziari costituiscono una categoria speciale di spesa, la cui positiva concezione e applicazione dipendono da una corretta valutazione delle lacune e delle esigenze del mercato. Per questo i Programmi Operativi contengono una nuova disposizione in base alla quale gli strumenti finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione. Tale valutazione ex ante eviterà inoltre sovrapposizioni e incoerenze tra gli strumenti di finanziamento adottati da differenti attori a vari livelli. Il contesto operativo in cui vengono utilizzati gli strumenti finanziari nonché le capacità amministrative e le competenze tecniche necessarie al successo del loro impiego variano considerevolmente tra Stati membri e regioni. In tale contesto la proposta della Commissione offre varie possibilità di applicazione tra cui Stati membri e autorità di gestione possono scegliere la soluzione più adatta. Il sostegno della politica di coesione può essere fornito a favore di: 1. strumenti finanziari istituiti a livello dell UE e gestiti dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario (gestione diretta). In questo caso i contributi del programma operativo destinati agli strumenti finanziari saranno limitati agli investimenti in regioni e azioni previste dal programma operativo da cui sono state attinte le risorse; per quanto concerne gestione e controllo si applicano le stesse norme che disciplinano gli strumenti finanziari utilizzati nell ambito della gestione diretta. Per i contributi a favore di detti strumenti finanziari occorre prevedere un asse prioritario distinto nell ambito del programma operativo, il cui tasso di cofinanziamento può raggiungere il 100% dell importo. 2. strumenti finanziari istituiti a livello nazionale/regionale e gestiti conformemente alla proposta di regolamento sulle disposizioni comuni e alla legislazione secondaria ad esso collegata (gestione concorrente). Per tali strumenti le autorità di gestione hanno la possibilità di destinare le risorse del programma a: a. strumenti già esistenti o di recente creazione, mirati a soddisfare condizioni ed esigenze specifiche; 8

10 b. strumenti standardizzati (già disponibili), i cui termini e condizioni saranno predefiniti e indicati in un atto di esecuzione della Commissione; detti strumenti devono essere pronti per un utilizzo immediato; Per i contributi a favore di detti strumenti finanziari le autorità di gestione sono tenute a versare contributi progressivi, mantenendo comunque la possibilità di inserire nella dichiarazione di pagamento i contributi nazionali anticipati da mobilitare a livello dello strumento finanziario per il corrispondente periodo di due anni (ad esempio sotto forma di investimenti congiunti effettuati a livello dei destinatari finali). Ai fini del calcolo del contributo progressivo, le domande di pagamento devono tener conto sia dei requisiti di capitale dello strumento finanziario su un periodo massimo di due anni (in linea con il piano del progetto), sia del saldo residuo delle risorse precedentemente erogate nell ambito del programma operativo ma inutilizzate e quindi disponibili a livello dello strumento finanziario, compresi i corrispondenti contributi nazionali. 3. strumenti finanziari unicamente consistenti in prestiti o garanzie che possono essere attuati direttamente dalle autorità di gestione. In tali casi queste ultime saranno rimborsate in base ai prestiti effettivamente erogati o agli importi delle garanzie realmente congelati per i nuovi prestiti, senza la possibilità di applicare commissioni o costi di gestione ai fondi del QSC. In termini di incentivi finanziari la quota di cofinanziamento comunitario sarà incrementata di dieci punti percentuali nel caso in cui l asse prioritario sia pienamente realizzato attraverso gli strumenti finanziari. La proposta della Commissione per il periodo si basa sui recenti orientamenti per gli Stati membri emanati dal comitato di coordinamento dei Fondi (COCOF) e garantisce continuità e certezza riguardo alla gestione finanziaria dei contributi dell UE destinati agli strumenti finanziari. Il nuovo quadro di riferimento dispone norme chiare riguardo alla definizione dei flussi economici ai differenti livelli degli strumenti finanziari e dei corrispondenti requisiti in materia di ammissibilità o di risorse ancora disponibili. Date le procedure e modalità di erogazione specifiche previste per gli strumenti finanziari, la disponibilità e la presentazione di dati sull impiego delle risorse di bilancio derivanti dai fondi del QSC sono di fondamentale importanza per tutti i soggetti impegnati nella politica di coesione in quanto consentono di trarre conclusioni riguardo agli effettivi risultati degli strumenti sostenuti e alle modifiche eventualmente necessarie a mantenerne l efficacia. Il nuovo quadro di riferimento impone quindi alle autorità di gestione di inviare alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che prevedono il ricorso agli strumenti finanziari come allegato alla relazione annuale sull attuazione. 9

11 4. LA VALUTAZIONE EX-ANTE NELLA POLITICA DI COESIONE Il nuovo approccio della politica di coesione accresce l importanza di usufruire di Programmi ben strutturati che abbiano una chiara logica di intervento e siano capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa In questa nuova impostazione la Commissione Europa ha inoltre rafforzato il ruolo della valutazione ex ante 4, infatti, con la proposta di Regolamento COM(2011)615 final/2 (14/03/2012) recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, si dispone quanto segue: Considerando 33: Per migliorare la qualità e l elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma; Art. 23, comma 1: I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli nell ambito dell obiettivo Cooperazione territoriale europea che vengono presentati entro sei mesi dall approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all articolo 48; Art. 25, comma 1: La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l assegnazione delle risorse di bilancio; Art. 32, comma 1: I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell ambito di una priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di investimento. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e strumenti finanziari, norme specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari. Art. 48 (Valutazione ex ante): 1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma. 2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell autorità competente per la preparazione dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente ad una sintesi. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma. 3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue: a) il contributo alla strategia dell Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali; b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti; 4 Si specifica infine che il ruolo della Commissione nella valutazione ex ante dei sistemi nazionali di gestione e di controllo sarà proporzionato, in quanto l esame obbligatorio da parte della Commissione è sostituito da un approccio basato sul rischio. I programmi di modesta entità non saranno soggetti alla valutazione della Commissione. L approccio basato sul rischio riduce i costi amministrativi associati ai programmi di modesta entità e alle amministrazioni affidabili. Rafforza anche l affidabilità, in quanto le risorse della Commissione possono essere impiegate in modo più efficiente e indirizzate verso settori a più alto rischio. 10

12 c) la coerenza dell assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma; d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato; e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto; f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi; g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC; h) la motivazione della forma di sostegno proposta; i) l adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma; j) l idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l effettuazione delle valutazioni; k) l idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati; l) l adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione; m) l adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile. 4. La valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente (GU L 197 del 21/07/2001, pag. 30). Allegato IV: Condizionalità ex ante. Condizionalità tematiche ex ante Obiettivi tematici Condizionalità ex ante Criteri di adempimento 7. Promuovere 7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda: sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti; (articolo 9, punto 7) pubblico a livello regionale e locale). un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi 7.2. Ferrovia: l esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità. Allegato IV: Condizionalità ex-ante generali e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. All interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene: un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. Area Condizionalità ex-ante Criteri di adempimento 6. Normativa Esistenza di un meccanismo che garantisca L attuazione e l applicazione efficaci della legislazione ambientale ambientale connessa l attuazione e l applicazione efficaci della normativa dell Unione sono garantite da: alla valutazione dell Unione in materia ambientale connessa alla VIA il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; dell impatto e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, dispositivi istituzionali per l attuazione, l applicazione e la supervisione ambientale (VIA) e del 27 giugno 1985, concernente la valutazione delle direttive VIA e VAS; alla valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il ambientale strategica pubblici e privati (GU L 175 del 05/07/1985, pag. personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; (VAS) 40) e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21/07/2001, pag. 30). 11

13 In questa nuova impostazione la Commissione Europa ha redatto un apposito documento di orientamento (Guidance document on ex-ante evaluation), il quale è rivolto alle Autorità nazionali e regionali competenti per la preparazione dei Programmi della politica di coesione (Programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione, mentre per i Programmi finanziati dal FEASR e dal FEAMP i requisiti per la valutazione ex-ante sono specificati nei relativi atti di esecuzione) e fornisce consulenza agli esperti che effettuano le valutazioni. Tutto ciò al fine di garantire che i Programmi siano strutturati secondo una logica di intervento capace di contribuire alla Strategia Europa La valutazione ex ante, pertanto, rappresenta un processo utile di supporto ai valutatori, i quali devono tenerla in considerazione. Tuttavia la responsabilità finale della redazione di un Programma efficace spetta alla futura Autorità di gestione. La Commissione, inoltre, suggerisce di tenere in considerazione gli insegnamenti tratti da precedenti analisi o valutazioni in ogni fase di questo processo (ad esempio, le valutazioni in corso, le valutazioni ex post del periodo , le valutazioni tematiche o gli studi svolti al di fuori dei Fondi strutturali in settori analoghi di intervento). Il ruolo della valutazione ex ante viene così rafforzato nel nuovo periodo di programmazione. Si deve garantire che i programmi operativi chiaramente articolare la propria logica di intervento e in grado di dimostrare il loro contributo alla strategia Europa Essa dovrebbe inoltre contribuire a mettere in atto sistemi di controllo di funzionamento delle località che soddisfano criteri di valutazione. Le sue raccomandazioni dovrebbe essere chiaro, sulla base di prove e adattato alle esigenze particolari dei programmi. 4.1 I componenti della valutazione ex-ante L articolo 48, comma 3 del regolamento Disposizioni comuni elenca i vari elementi dei Programmi Operativi che devono essere valutati dalle valutazioni ex ante. Questa guida spiega i requisiti della presente lista e fornisce raccomandazioni su come affrontarle. La Commissione, in tal senso, suggerisce come buona pratica di tenere in considerazione gli insegnamenti tratti da precedenti analisi o valutazioni in ogni fase di questo processo (ad esempio le valutazioni in corso, le valutazioni ex post del periodo , le valutazioni tematiche o gli studi svolti al di fuori dei Fondi strutturali in settori analoghi di intervento). Nello specifico, i compiti di una valutazione ex ante sono raggruppati in cinque componenti: 1. strategia di programma; 2. indicatori, monitoraggio e valutazione; 3. consistenza delle dotazioni finanziarie; 4. contributo alla strategia Europea 2020; 5. Valutazione Ambientale Strategica. In riferimento a quest ultimo punto, si specifica che la Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica impone agli Stati membri di valutare gli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, mentre l articolo 48, comma 4 del CPR stabilisce che la valutazione ex ante deve prevedere, se del caso, i requisiti per la valutazione ambientale strategica. Programmi cofinanziati dall Unione europea nell ambito di applicazione della Direttiva VAS (art. 2 VAS). In linea di principio, la maggior parte dei programmi cofinanziati dal FESR e del FC richiedono la procedura di VAS, mentre, nella maggior parte dei casi, la VAS non è richiesta per i programmi del FSE. La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi e da completare prima della loro adozione. Per essere efficace, deve iniziare nelle prime fasi del processo di programmazione; ulteriori indicazioni sono fornite in allegato Il processo di Valutazione ex ante La Guidance document on ex-ante evaluation si propone di aiutare i programmatori nella pianificazione e gestione delle valutazioni ex ante, senza però fornire un rigido modello o una check list di riferimento, in quanto ogni Autorità di Gestione ha la facoltà di adattarla alle proprie esigenze specifiche e tradurla in punti di riferimento per la valutazione ex ante (ad esempio, anche se il Regolamento non richiede indicatori di contesto, il programmatore può decidere di utilizzare ugualmente un determinato tipo di indicatore al fine di verificare 12

14 l evoluzione del contesto di un determinato settore durante l attuazione del Programma e confrontarlo con i settori analoghi in altre regioni o Stati membri). 4.3 La tempistica della Valutazione ex ante La struttura del futuro Programma da parte dell autorità di gestione dovrebbe iniziare con una analisi della situazione nazionale o regionale (ivi comprese, se pertinenti le analisi sub-regionali o settoriali). L obiettivo è quello di avere il programma strutturato, negoziato ed adottato in tempo per avviare l attuazione nei primi mesi del Parallelamente gli Stati membri devono redigere un contratto di partenariato, comprendente un analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi, e verificare che gli obiettivi tematici selezionati e le assegnazioni indicative dei fondi sono allineati con la strategia Europa 2020 (articolo 14). Il contratto di partenariato comprende anche per ogni obiettivo tematico una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi del QCS (articolo 14 (a) (iii)). In questa strutturazione le valutazioni ex ante svolgono un ruolo centrale. Esse dovrebbero accompagnare la redazione dei Programmi e valutarne le loro diverse componenti dagli obiettivi tematici selezionati, al fine di verificarne il controllo del funzionamento e della valutazione; allo stesso tempo devono essere pronte in tempo per poter contribuire al contratto di partenariato e devono essere inviate con la proposta di programma alla Commissione (secondo trimestre 2013). Ciò sarà possibile solo se le valutazioni ex ante saranno effettuate durante la redazione dei Programmi. Considerato che necessita del tempo per la selezione dei valutatori esterni, si consiglia di programmare una chiamata di gara a metà del 2012, in modo tale che gli stessi possano interagire con l'autorità di programmazione nella redazione dei ei programmi a partire dall inizio del Per quanto riguarda la VAS, i programmatori possono attribuire il lavoro allo stesso valutatore o ad un altro gruppo di valutazione. Ad esempio, il processo di consultazione che dovrebbe essere basata su un progetto di programma finalizzato potrebbe essere condotta da un altro team. Ciò dovrebbe riflettersi nei termini di riferimento (sia due mandati separati o lotti diversi in un unico capitolato riguardanti sia la valutazione ex ante e la VAS). In entrambi i casi, i termini di riferimento deve descrivere con precisione come e quando tale valutazione verrà integrata nella valutazione ex ante che deve presentare le sue conclusioni e la loro integrazione nel progetto di programma. 13

15 5. LA VAS NELLA POLITICA DI COESIONE L art. 48, comma 4 della proposta di Regolamento COM(2011)615 final/2 (14/03/2012) recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, dispone che La valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente (GU L 197 del 21/07/2001, pag. 30). La Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente, infatti, ha l obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente e di contribuire all integrazione di considerazioni ambientali all atto dell elaborazione e dell adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull ambiente (art. 1), specificando che per «piani e programmi» s intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche (art. 2). In linea di principio la maggior parte dei Programmi cofinanziati dal FESR e dal FC richiedono la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, mentre, in genere, quest ultima non è richiesta per i Programmi finanziai dal FSE. ALLEGATO 1: Valutazione ex ante e Valutazione Ambientale Strategica Il presente allegato illustra la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE (OJ L197, ) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente (Direttiva VAS). Fornisce una guida sull applicazione della Direttiva VAS ai programmi della politica di coesione. Sono previste informazioni più approfondite sulla Direttiva negli orientamenti della Commissione sull attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente ( Lo scopo della Direttiva VAS è quello di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente e di contribuire all integrazione di considerazioni ambientali all atto dell elaborazione e dell adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Si impone, quindi, agli Stati membri di individuare e valutare i possibili effetti ambientali significativi durante la loro fase di elaborazione e prima della loro adozione. La stessa direttiva richiede una vasta gamma di piani e programmi sia sottoposto a valutazione ambientale prima della loro adozione. Processo di VAS: la preparazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (con le autorità ambientali, gli Stati membri pubblico e di altri quando necessario), la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell iter decisionale; la fornitura di informazioni sulla decisione, il monitoraggio degli effetti del programma durante la sua esecuzione. 1. L applicazione della direttiva VAS ai programmi della politica di coesione L art. 2 della Direttiva VAS specifica i piani ed i programmi che ricadono nell ambito di applicazione della Direttiva VAS, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea. La VAS, inoltre, è obbligatoria per tutti i piani e programmi (ex art. 3, comma 2 della Direttiva VAS) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 2011/92/EU (15 OJ L 26, VIA). Se i piani o i programmi non sono contemplati dal citato articolo 3, comma 2, l Autorità ambientale degli Stati membri dovrà verificare se gli stessi possano avere effetti significativi sull ambiente. In linea di principio, la maggior parte dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FC, con particolare riferimento a quelli che implicano la costruzione di infrastrutture, richiedono lo svolgimento della VAS. D altra parte, è probabile che, in linea di principio, la VAS non sarà richiesta per i programmi co-finanziati dal FSE e per i programmi interregionali cofinanziati nell ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale. 14

16 2. La VAS come parte integrante del processo di programmazione La VAS deve essere effettuata durante contestualmente alla preparazione dei programmi e deve essere completata prima della loro adozione e presentazione alla Commissione. Per essere efficace, la VAS deve iniziare nelle prime fasi del processo di programmazione: la VAS, a partire dalle primissime fasi di sviluppo di un programma, deve rafforzare l'integrazione ambientale, contribuire alla accettazione sociale e garantire che i potenziali conflitti tra sviluppo, ambiente e potenziali impatti significativi negativi siano stati affrontati. Inoltre, allineando la VAS con l elaborazione del programma e la valutazione ex-ante si eviteranno modifiche alla fine del programma. Gli Stati membri hanno la competenza di decidere il modo migliore per soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva VAS in relazione ai programmi della politica di coesione. In tal senso la valutazione ex ante dovrebbe riassumere il processo di VAS ed indicare come è stato preso in considerazione nella redazione del programma. 3. Elementi principali della VAS Di seguito si descrivono le fasi principali della VAS. A seconda dell approccio adottato dallo Stato membro, i redattori della valutazione ex ante dei programmi possono essere chiamati a: preparare il rapporto ambientale, facilitare le consultazioni o formulare raccomandazioni su come i risultati del rapporto e/o delle consultazioni dovrebbero trovare riscontro nel programma; lavorare in stretta collaborazione con i responsabili per la redazione della VAS al fine di garantire i necessari collegamenti tra la VAS e la valutazione ex ante, ed evitare inutili duplicazioni. 3.1 Rapporto ambientale: Scoping: Prima di redigere il rapporto ambientale, le autorità ambientali devono essere consultate per determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Se si decide che la VAS venga contenuta, tutta o in parte, nella valutazione ex ante, quest ultima dovrà essere strutturata in modo tale da contenere tutti i termini di riferimento della VAS; La preparazione del rapporto ambientale: Il contenuto della relazione è descritto nell allegato I della Direttiva VAS. Stati membri conducono la redazione del rapporto ambientale e del programma in parallelo. Ciò eviterà di creare ritardi successivi e contribuirà a produrre un programma migliore in cui vi sia una migliore integrazione ambientale. Gli Stati membri devono garantire che i rapporti ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare i requisiti della Direttiva (ex articolo 12, comma 2). Il contenuto del rapporto ambientale può utilizzare le informazioni già disponibili anche nel quadro di altri strumenti pertinenti (ad esempio un programma di trasporto può fare affidamento sui risultati di relazioni svolte per i piani di trasporto nazionali o regionali). 3.2 Consultazioni La direttiva prevede che le autorità ambientali ed il pubblico sia consultato nel processo di VAS. La proposta di programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica devono essere messi a disposizione delle autorità ambientali e del pubblico. Se si decide che la VAS venga contenuta, tutta o in parte, nella valutazione ex ante, quest ultima dovrà prevedere una specifica sezione per la VAS che deve essere messa a disposizione del pubblico e delle autorità ambientali. Le consultazioni contribuiscono alla qualità delle informazioni a disposizione dei responsabili per la preparazione dei programmi e possono rivelare importanti nuove informazioni che possono portare a cambiamenti significativi del programma e di conseguenza ai suoi possibili effetti significativi sull ambiente. In tal caso, potrebbe essere necessario prendere in considerazione una revisione della relazione e, se necessario, nuove consultazioni. Le modalità di tali consultazioni sono normalmente regolati dalla normativa di recepimento nazionale. La direttiva VAS non specifica intervalli di tempo per le consultazioni. Gli Stati membri sono liberi di determinare la loro durata, a condizione che al pubblico ed alle autorità ambientali sia data una opportunità tempestivo ed efficace in tempi adeguati per esprimere la propria opinione (ex articolo 6, comma 2). I tempi di consultazione dovrebbero essere sufficienti a consentire di sviluppare pareri su temi ed informazioni a volte complessi e voluminosi. La direttiva VAS non specifica le modalità con cui dette informazioni debbano essere rese a disposizione del pubblico. L organizzazione delle modalità di informazione del pubblico e la ricezione delle 15

17 osservazioni è lasciato alla discrezione degli Stati membri. Nell organizzazione delle consultazioni, le autorità di programmazione rispetteranno le normative di recepimento nazionale. Tecniche per le consultazioni pubbliche possono assumere la forma di audizioni pubbliche, in cerca di commenti scritti sulle proposte, gruppi pilota, comitati consultivi o interviste. Informazioni sulla preparazione del programma può essere messo in quotidiani nazionali e regionali, in un luogo accessibile al pubblico e/o su un sito web. La scelta delle tecniche di consultazione dipenderà dal tempo disponibile, la natura e la complessità delle informazioni da consultare. Le consultazioni delle autorità ambientali e del pubblico sono tenuti sulla proposta di programma, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica. In particolare, le autorità ambientali devono essere consultate per identificare i programmi che richiedono la VAS e sulla portata e il livello di dettaglio da includere nel Rapporto Ambientale. La direttiva VAS prevede consultazioni sui programmi che possono avere effetti significativi in un altro Stato membro (ex articolo 7). Prima dell'adozione del programma, lo Stato membro deve trasmettere la proposta di programma ed il relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro. Qualora lo Stato membro decida, gli Stati membri interessati concordare misure atte a garantire che le autorità ambientali e il pubblico nello Stato membro che potrebbe essere interessato siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. 3.3 Tenuto conto del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni Il rapporto ambientale ed i pareri espressi nel corso delle consultazioni sono presi in considerazione dall autorità di programmazione durante la preparazione del programma. La definizione delle scadenze per il processo decisionale dovrebbe dare il tempo sufficiente all autorità di programmazione, per considerare le osservazioni espresse, prima dell approvazione del programma. 3.4 Informazioni sulla decisione Le autorità ambientali designate, il pubblico (di qualsiasi Stato membro consultato) devono essere informati dell adozione del programma ed essere provvisto di alcune spiegazioni, tra cui una dichiarazione di sintesi in che modo le considerazioni ambientali e dei risultati delle consultazioni sono state prese in considerazione. 3.5 Monitoraggio La stessa direttiva richiede che gli effetti ambientali significativi dell'attuazione del programma deve essere monitorata al fine, tra l altro, di individuare gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di intraprendere idonee azioni correttive. Questo di solito include la selezione di indicatori appropriati. 3.6 Revisione del programma dopo la presentazione alla Commissione Nel caso in cui, a seguito delle osservazioni della Commissione, il programma richiede una revisione sostanziale, va anche considerato il fatto di rifare il processo di VAS (ad esempio aggiornamento del rapporto ambientale, consultazioni supplementari, ecc.). 4. Informazioni da presentare alla Commissione in materia di VAS Al fine di favorire e facilitare l esame tempestivo del programma operativo ed il rispetto della Direttiva VAS, la Commissione europea ha bisogno delle seguenti informazioni. L autorità di programmazione presenta le seguenti informazioni: in un documento separato allegato alla valutazione ex ante o contenuto in una specifica sezione della valutazione ex ante: una sintesi non tecnica delle informazioni fornite nel rapporto ambientale, come previsto dall allegato I (ex lettera j), della direttiva; la descrizione delle misure decise, relativo al monitoraggio previsto dagli articoli 9, comma 1, lettera c), e 10 (monitoraggio); informazioni sulle consultazioni con il pubblico e le autorità ambientali interessate (ex articolo 6 della Direttiva VAS); una sintesi di come le considerazioni ambientali e le opinioni espresse sono state prese in considerazione. La dichiarazione finale richiesta dalla Direttiva VAS (vedi sezione 3.4), deve essere rilasciato dopo l adozione del programma da parte della Commissione. 16

18 La Commissione europea può tuttavia, in alcuni casi chiedere agli Stati membri di presentare ogni altra documentazione utile, qualora lo ritenga necessario. La Commissione deciderà quando ciò è necessario, caso per caso e ne informa gli Stati membri. 5. Altre considerazioni 5.1 Relazione con la legislazione ambientale di altre politiche comunitarie Ci sono molti legami tra la direttiva VAS e la legislazione ambientale di altre politiche comunitarie. La direttiva VAS prevede espressamente che i programmi tengano conto dei pertinenti obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale. Molti programmi soggetti a VAS possono anche richiedere altri tipi di valutazioni ambientali derivanti da altre legislazioni ambientali. Per quanto riguarda i programmi della politica di coesione, particolare attenzione, tra l'altro, deve essere rivolta alla biodiversità, alle politiche di cambiamento climatico ed alla legislazione nell ambito della VAS. Per quanto riguarda la biodiversità, in particolare, molti programmi, cofinanziati nell ambito del FESR e del Fondo di coesione, possono avere effetti significativi sulla biodiversità e sulla rete Natura 2000 (ad esempio, i singoli siti e la loro connettività). Quando a livello di programma è possibile identificare la probabilità di effetti significativi su siti Natura 2000 (ad esempio quando un programma prevede la localizzazione delle infrastrutture), si prevede che tali programmi possano richiedere una valutazione appropriata (ex articolo 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE - Habitat). Quando i programmi sono soggetti alla direttiva VAS, l articolo 6, comma 3 può essere condotto all interno del processo di VAS. Tuttavia, questi devono essere indicati separatamente. Se l'autorità di programmazione ha dei dubbi sugli effetti del programma su un sito Natura 2000, la VAS dovrebbe esaminare questo. Tuttavia, la VAS ha un mandato ambientale più ampio, in quanto dovrebbe prendere in considerazione tutti gli aspetti della biodiversità e non solo quelli relativi ai siti Natura In questo caso, dovrebbe fornire un'analisi dei probabili effetti del programma sull'integrità del sito Natura 2000 designato. La Commissione sta preparando delle linee guida su come considerare il cambiamento climatico e la biodiversità nei processi di VIA e di VAS (disponibili terzo trimestre 2012). 5.2 Grandi progetti Se il programma prevede la realizzazione di grandi progetti, questi dovrebbero essere presi in considerazione anche dalla VAS. 5.3 La VAS ai programmi transnazionali e transfrontalieri Data la natura dei programmi transnazionali e transfrontalieri - in molti casi non possono riguardare le infrastrutture o altri progetti che possono avere un impatto sull ambiente - il primo passo sarebbe quello di verificare se un programma richiede la VAS o meno (vedere la sezione 1 L applicazione della direttiva VAS ai programmi della politica di coesione di cui sopra). Se la direttiva VAS si applica a un programma transnazionale o transfrontaliero, l'autorità di gestione deve decidere se effettuare distinte procedure di VAS in ciascuno Stato membro in base alle loro norme nazionali o se alcune delle fasi possono essere svolte congiuntamente. Per esempio, si potrebbe prevedere di elaborare un rapporto congiunto ambientale che sarebbe stato oggetto di consultazioni separate - in ciascuno Stato membro - delle autorità ambientali e del pubblico. Quando una VAS viene effettuata per un programma transnazionale e transfrontaliera, la dichiarazione di sintesi (preparata separatamente o congiuntamente dalle autorità di gestione) deve essere messa a disposizione in ciascuno Stato membro. 17

19 6. PROPOSTA DI INTEGRAZIONE (VALUTAZIONE EX-ANTE - VAS) L art. 48, comma 4 della proposta di Regolamento COM(2011)615 final/2 (14/03/2012) dispone che la valutazione ex ante, comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della Direttiva 2001/42/CE. Ciò premesso, nello schema di seguito, si riporta una proposta di integrazione dei requisiti richiesti per entrambe le valutazioni. Strategia di programma Contributo alla strategia Europea 2020 Consistenza delle dotazioni finanziarie Indicatori, monitoraggio e valutazione - - Requisiti Valutazione ex ante Art. 48, comma 3 del Regolamento COM(2011)615 final/2 La coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti; la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato; La motivazione della forma di sostegno proposta; L adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma; L idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l effettuazione delle valutazioni; L idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati; L adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione; L adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile. Il contributo alla strategia dell Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali; La coerenza dell assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma; La pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto; In che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi; Se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC; Requisiti V.A.S. Allegato I della Direttiva 2001/42/CE a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 18

20 7. CONCLUSIONI In riferimento a tutto quanto illustrato nella presente relazione si evince quanto di seguito indicato: il nuovo approccio della politica di coesione accresce l importanza di usufruire di Programmi ben strutturati che abbiano una chiara logica di intervento e siano capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; la proposta di Regolamento COM(2011)615 final/2 rafforza il ruolo della valutazione ex ante ; la documentazione relativa alla VAS può essere: o separata dalla valutazione ex ante; o contenuta, tutta o in parte, nella valutazione ex ante. In questo caso quest ultima dovrà essere strutturata in modo tale da contenere tutti i termini di riferimento della VAS (proposta Cap. 6). 19

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