I CONTRATTI DI LOCAZIONE
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- Raffaello Ferraro
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1 I CONTRATTI DI LOCAZIONE TIPOLOGIA DEI CONTRATTI La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ha abolito il regime vincolistico previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 ( meglio conosciuta come "equo canone" ) che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito. Oggi vi sono varie tipologie di contratti, ma due sono quelli principali: il contratto "a canone libero", in cui le parti (proprietario e inquilino) stabiliscono liberamente l'ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni più 4 di rinnovo, tranne casi particolari tassativamente previsti (subentro del proprietario, vendita o integrale ristrutturazione dell'immobile, ecc.); il contratto "a canone concordato" con il corrispettivo stabilito in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. Ovviamente in questo tipo di contratto il canone è inferiore ai correnti prezzi di mercato, ma lo scopo di tenere basso il canone è quello di venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere in locazione un immobile. Per questo, il legislatore ha stabilito di concedere, sia al proprietario che all'inquilino, alcuni vantaggi fiscali (reddito Irpef, imposta di registro, Ici solo nei Comuni che hanno deliberato di favorire tale forma contrattuale). CONTRATTO A CANONE LIBERO O 4+4 Il contratto è detto libero perché le parti risultano libere di decidere autonomamente il canone, a patto che non risulti alcuna altra somma corrisposta rispetto a quella indicata nel contratto. La durata non può essere inferiore ai quattro anni, rinnovabile automaticamente di altri quattro anni a meno che non si presentino determinate condizioni, ovvero necessità del proprietario di vendita o di adibire l immobile a principale abitazione o sede di una attività commerciale o in caso si trovi in un complesso gravemente danneggiato o debba essere soggetto a una radicale trasformazione. Alla seconda scadenza (ottavo anno) sia il locatore sia il conduttore possono disdire il contratto comunicando, con sei mesi di anticipo le proprie intenzioni. In caso ciò non avvenga il contratto si rinnova automaticamente di altri quattro anni alle medesime condizioni. L inquilino può disdire il contratto in qualsiasi momento, comunicando, a mezzo raccomandata, la propria intenzione sei mesi prima della presunta data di rilascio. Il locatore non può richiedere aumenti del canone durante il contratto, fatta eccezione per l adeguamento ISTAT secondo la variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto al mese precedente il mese di stipula e in relazione all anno precedente. L imposta di registro, tassa da corrispondere al fisco annualmente, è calcolata sul 2 per cento del canone annuo, aggiornato con l ISTAT. Deve essere pagato tramite F23 entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
2 CONTRATTO CONCORDATO O 3+2 Il contratto è detto concordato perché le parti devono decidere l affitto a seguito di un calcolo del canone minimo e massimo richiedibile per l immobile in oggetto. Tale conteggio, stabilito da accordi territoriali tra le associazioni di proprietari ed inquilini, è stabilito tenendo conto delle condizioni dell appartamento e dello stabile, della metratura e della posizione. Il canone che ne scaturisce, è inferiore ai correnti prezzi di mercato, proprio per favorire la locazione. Il legislatore ha stabilito sia al proprietario sia all inquilino, alcuni vantaggi fiscali: Per il locatore: IRPEF ridotta del 40%, ICI al.., imposta di registro ridotta del 30% (da corrispondersi a metà); Per il conduttore: imposta di registro ridotta del 30% (da corrispondersi a metà), detrazione sul reddito in base alle soglie previste; La durata non può essere inferiore a tre anni, rinnovabile automaticamente di altri due anni a meno che non si presentino determinate condizioni, ovvero necessità del proprietario di vendita o di adibire l immobile a principale abitazione o sede di una attività commerciale o in caso si trovi in un complesso gravemente danneggiato o debba essere soggetto a una radicale trasformazione. Il contratto può essere estendibile fino ad anni 6+2, con un proporzionale aumento del canone concordato. L unico aumento del canone consentito è quello relativo all adeguamento ISTAT che può essere richiesto nella forma contratta del 75%. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO La registrazione di un contratto di locazione è obbligatoria e deve essere effettuata presso un qualsiasi ufficio dell agenzia delle entrate. L ufficio, al momento della presentazione della richiesta di registrazione, attribuisce un numero al contratto e lo iscrive al Pubblico Registro. La registrazione può essere effettuata da una delle parti contraenti entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto. Il costo dell imposta di registro, tassa da pagarsi annualmente tramite F23, deve essere sostenuta in uguale misura dal locatore e dal conduttore. La registrazione avviene presentando due copie del contratto con firme originali, marche da bollo da 14,62 per ogni quattro facciate o 100 righe su ogni copia, il mod. 69 o richiesta di registrazione e la ricevuta del versamento dell imposta di registro (mod. F23). Dal 1 luglio 2010 è diventata obbligatoria l indicazione dei dati catastali nelle richieste di registrazione (nuovo quadro D) dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili situati nel territorio dello stato.
3 LA CEDOLARE SECCA La cedolare secca è una nuova forma di tassazione dei contratti di locazione. Il contribuente può scegliere se optare per la cedolare secca o continuare a pagare l'imposta sulle locazioni in base alle aliquote Irpef nella dichiarazione dei redditi. Essa dà la possibilità di pagare sui redditi da locazione un'imposta sostitutiva del 19% per i contratti a canone "concordato" nelle città ad alta tensione abitativa (durata anni) e del 21% per i contratti a canone "libero" (durata anni). L'opzione per la cedolare secca riguarda solo le persone fisiche, mentre restano esclusi coloro che esercitano una attività professionale o d'impresa. La cedolare secca sostituisce l'irpef ordinaria e le addizionali comunale e regionale, nonché le imposte di registro (2% annuo per il canone libero e 1,4% per il canone concordato, per metà a carico del proprietario) ed il bollo (cioè la cosiddetta "marca da bollo" che deve essere apposta ai contratti di locazione). Le imposte di registro ed il bollo eventualmente già pagati non sono rimborsabili. CONTRATTI DI LOCAZIONE PER I QUALI È POSSIBILE OPTARE PER IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA La cedolare secca può interessare tutti gli immobili a uso abitativo. L'immobile locato, infatti, deve avere le seguenti caratteristiche: essere un'unità abitativa con accatastamento da A1 a A11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè uffici; essere adibito ad abitazione. L'imposta sostitutiva si applica anche alla pertinenza, o più pertinenze (non più di tre), dell'immobile locato, a condizione che sia affittata congiuntamente ad esso. Poiché la norma consente l'applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato. Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. Sono altresì esclusi dall'applicazione della norma in commento anche i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.
4 ESERCIZIO DELL'OPZIONE Il regime di tassazione della cedolare secca ha carattere facoltativo e, pertanto, la sua applicazione è subordinata all'esercizio di un'opzione da parte del locatore. L'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. Si ricorda che l'obbligo della registrazione deve essere adempiuto per i contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato nel termine fisso di 30 giorni, che decorre: per i contratti scritti, dalla data di formazione dell'atto o, se antecedente dalla data di esecuzione; per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione. PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga, tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello 69). Qualora il contratto venga prorogato per più annualità, il pagamento può essere eseguito annualmente ovvero per l'intero periodo. Il contribuente deve, inoltre, presentare l'attestato di versamento entro i 20 giorni successivi al pagamento. Tali modalità devono essere osservate in caso di contratti di locazione di immobili abitativi per i quali non è esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da alcuni di essi. Si precisa che il locatore che intende esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca, nell'ipotesi descritta, deve effettuare detta scelta tramite la presentazione del modello 69 presso gli uffici dell'agenzia delle entrate, nel termine di 30 giorni dal momento della proroga. L'opzione per la cedolare secca, esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro dovuta per le annualità successive, esclude l' applicazione dell'irpef e delle relative addizionali sul reddito fondiario, mentre le imposte di registro e bollo già versate non possono comunque essere oggetto di rimborso (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo). COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE AL CONDUTTORE Il comma 11 dell' articolo 3 del Dlgs n. 23/2011 prevede che per il locatore sia sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione per l'applicazione della cedolare secca, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L' opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
5 In caso di più inquilini, l'opzione va comunicata a ognuno di loro e la comunicazione deve avvenire prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca e quindi, in generale, prima di registrare il contratto o prima del termine per il versamento dell'imposta di registro per le annualità successive. È esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l'opzione va comunicata a ciascuno di essi. Qualora in sede di proroga il contribuente confermi l'opzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga. IL CALCOLO DELLA CONVENIENZA Per verificare efficacemente l'opportunità della scelta, occorre confrontare prima di tutto le aliquote "piatte" (21% per i contratti a canone libero, 19% per quelli concordati), con l'aliquota marginale Irpef che si applica al contribuente. Bisogna tenere conto, poi, del fatto che la cedolare è calcolata sull'intero canone di affitto, mentre l'aliquota Irpef del contribuente si applica all' 85% dell'affitto per i contratti "liberi" o al 59,5% per i contratti "concordati". Va anche valutato che la cedolare assorbe l'imposta di bollo e di registro (senza restituire quelle già versate) più le addizionali comunali e regionali. Ma il locatore deve rinunciare, per tutta la durata del contratto, ad applicare gli aumenti del canone di affitto ivi compresi, inclusi gli aumenti Istat. La rinuncia deve essere previamente comunicata all' inquilino con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Chi usufruisce di detrazioni per familiari a carico o per oneri (ad esempio 36 e 55%) deve inoltre verificare se, escludendo dal reddito complessivo l'affitto soggetto a cedolare secca, non perde in tutto o in parte la possibilità di beneficiare del bonus fiscale. Del reddito da affitti assoggettato a cedolare secca si tiene comunque conto ai fini di eventuali agevolazioni di legge (I.S.E.E., detrazione per familiari a carico, eccetera). In generale, la cedolare conviene a chi si colloca almeno nel secondo scaglione Irpef (dai euro di reddito in su) e affitta a canone libero, mentre se il canone è concordato la convenienza è certa solo dal terzo scaglione (dai euro), anche se i benefici maggiori si registrano sempre per chi ha redditi oltre i euro, soggetti ad aliquote Irpef del 38% (fino a euro), e poi del 41% o 43% (rispettivamente oltre o euro).
6 Glossario della locazione Di seguito sono elencati alcuni dei termini più usati nei contratti di locazione: Disdetta: atto con cui si manifesta la volontà di sciogliere un contratto a determinate condizioni; Recesso: comunicazione con cui l inquilino manifesta la propria intenzione di sciogliere anticipatamente il contratto; Canone: corrispettivo in denaro dovuto periodicamente al proprietario di casa da chi ne è conduttore; Deposito cauzionale: somma di denaro versata a garantire tutti gli obblighi assunti dall inquilino; Oneri accessori: spese di amministrazione condominiali; Tabella oneri accessori: modulo di ripartizione delle spese di amministrazione predisposto dal governo; Acconto spese di amministrazione: pagamento parziale anticipato per le spese condominiali; Registrazione del contratto: adempimento fiscale obbligatorio all atto della stipulazione del contratto con conseguente obbligo di pagamento per ogni annualità successiva; Foro competente: tribunale del luogo in cui è sito l immobile locato; Locatore: proprietario; Conduttore: inquilino; Comodante: colui che concede gratuitamente l immobile; Comodatario: colui che riceve gratuitamente l immobile; Comodato: contratto con cui il proprietario di casa ne concede gratuitamente l uso a tempo determinato o indeterminato.
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