La riforma 2008 sull imposizione dei redditi delle imprese 1

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1 Avv. Paola Fasciani, Rechtsanwältin e Fachanwältin für Steuerrecht Avvocato Specializzato in diritto tributario Francoforte sul Meno e Milano La riforma 2008 sull imposizione dei redditi delle imprese 1 I. 1. Introduzione: Desidero illustrare di seguito la riforma sull imposizione dei redditi sulle imprese (Unternehmensteuerreform 2008), approvata con legge del (Gazzetta Federale 2007, I, 1912), la cui efficacia, con alcune eccezioni, è prevista a partire dal 1 gennaio La legge ha in particolare il fine di attrarre in Germania gli investimenti diretti tramite molteplici interventi, tra cui la previsione di modifiche nella determinazione della base imponibile e la riduzione dell imposizione fiscale. 2. Società di capitali: Riduzione dell onere fiscale: Le società di capitali sono soggette ad IRES (Körperschaftsteuer), IRAP (Gewerbesteuer) e contributo di solidarietà (Solidaritätszuschlag); con la riforma l onere fiscale complessivo è abbassato da ca. il 38% a ca. il 29% del reddito. In particolare, l IRES è ridotta dal 25% al 15% ed il contributo di solidarietà, pari al 5,5% dell IRES, rimane invariato. A causa della riduzione dell aliquota IRES, l onere complessivo IRES e contributo di solidarietà passa dal 26,375% al 15,825% del reddito. Alle imposte sopra citate deve essere sommata l IRAP, imposta di importo variabile, che nel caso di impatto medio pari al 14%, porta ad un onere complessivo del 29,825% rispetto al precedente 38,65%. 3. Modifiche dell IRAP con riferimento alle società di capitali ed alle società di persone o imprenditori individuali: Anche l imposta comunale sulle attività produttive (IRAP) subisce delle modifiche, che illustrerò dopo aver brevemente indicato il metodo per la determinazione delle imposta. L imposta deriva dall applicazione di due parametri, uno invariato per tutto il territorio 1 Relazione in occasione del Seminario su temi di diritto italiano e diritto tedesco, organizzato da Euroadvice E.E.I.G. e dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Bolzano, tenutosi nell Hotel Schloß Korb, Appiano (Bolzano) il 26 ed il 27 ottobre

2 tedesco (coefficiente di imposta, Gewerbesteuermesszahl) e l altro variabile da comune a comune (moltiplicatore comunale, Hebesatz). Punto di partenza è l utile determinato secondo le imposte dirette IRES od IRPEF a cui sono apportate variazione in diminuzione (per es. reddito da società partecipate) ed in aumento (per es. interessi su finanziamenti e canoni di locazione). Il coefficiente di imposta è pari fino al al 5% fisso per tutte le società di capitali. Dal il coefficiente è ridotto al 3,5%. Per le persone fisiche e le società di persone la progressione dal 1% al 5%, a seconda di scaglioni di reddito di EUR ,-, è sostituita dal coefficiente unico del 3,5%. Questi contribuenti godono di un importo esente pari ad EUR ,- e della possibilità di imputare l IRAP pagata all IRPEF dovuta usufruendo di un fattore di compensazione che passa dall 1,8 al 3,8. Come risultato si ottiene la completa esenzione da IRAP quando il moltiplicatore comunale non è superiore al 380%. Se superiore, l IRPEF risultante in eccedenza non potrà essere oggetto di rimborso. Il coefficiente comunale, che ogni Comune è libero di stabilire, deve essere almeno pari al 200% (per es. se il coefficiente comunale è pari al 200% l IRAP è pari al 7%, se il coefficiente è pari al 400%, l IRAP ammonta al 14%). Il conteggio IRAP è semplificato rispetto al passato, poiché l imposta non potrà più essere sottratta come costo aziendale e allo stesso tempo costituire una posta di riduzione della propria base imponibile e di quella IRES. L impatto IRAP è attutito nelle società di capitali dalla riduzione dell aliquota IRES e nelle società di persone dalla possibilità di imputare l IRAP all IRPEF grazie al maggiore fattore di compensazione del 3,8. 4. Società di persone: Distinzione tra utili distribuiti ed utili tesaurizzati: A differenza delle società di capitali, che sono soggette ad IRES, le società di persone costituiscono unitario soggetto di imposta solo rispetto all IRAP, mentre l imposizione IRPEF è in capo ai soci, che sottopongono ad imposizione fiscale tutti i redditi percepiti secondo aliquote progressive fino al 45% per redditi superiori ad EUR ,-. Allo scopo di raggiungere una imposizione fiscale indipendente dalla forma giuridica delle società, ossia di persone e di capitali, la riforma ha introdotto per le società di persone l applicazione di un aliquota ridotta ed unica per gli utili tesaurizzati pari al 28,25%, più il 2

3 contributo di solidarietà, previa richiesta da parte dell interessato, che deve essere beneficiario di una quota di utili maggiore al 10% o maggiore ad EUR ,-. Solo al momento della distribuzione è prevista una ulteriore imposizione pari al 25% più il contributo di solidarietà. 5. Imposizione fiscale dei soci di società di capitali e società di persone: distinzione tra azioni e quote rientranti nel patrimonio produttivo (c.d. procedimento di parziale imposizione) ed azioni e quote rientranti nel patrimonio privato (imposizione definitiva alla fonte) A partire dal 2009, le persone fisiche e le società di persone con soci persone fisiche, che detengono quote ed azioni in società di capitali come patrimonio aziendale, sottoporranno il 60% dei dividendi ad imposizione in base all aliquota personale dell interessato e potranno dedurre il 60% delle spese, mentre il 40% rimarrà esente (c.d. procedimento di imposizione parziale, Teileinkünfteverfahren). Fino al continuerà ad essere soggetta ad imposizione, sempre in base all aliquota personale del socio, la metà dei dividendi e potrà essere dedotta la metà delle spese (c.d. procedimento di imposizione per la metà, Halbeinkünfteverfahren). Per le persone che percepiscono redditi da capitali rientranti nel patrimonio personale, sarà introdotta a partire dal 2009 un imposta alla fonte del 25%, che sostituirà l attuale disciplina di soggezione dei redditi da capitali alla personale aliquota di imposta del percipiente. 6. Limiti concernenti gli interessi: novità nel finanziamento esterno ed applicazione in casi di trasformazione, fusione e scissione Al fine di impedire lo spostamento di utili in Paesi con tassazione ridotta, la legge introduce un limite in relazione alla deducibilità dei costi da interessi (Zinsschranke) derivanti da qualsiasi tipo di finanziamento esterno, che interessa soprattutto le grandi imprese internazionali ed imprese che fanno parte anche solo parzialmente di un gruppo. In particolare, gli interessi passivi sono sempre deducibili nell ammontare degli interessi attivi dello stesso anno. L importo di interessi passivi che supera gli interessi attivi è deducibile fino al 30%. Il resto è riportato in avanti nei successivi anni di esercizio (Zinsvortrag). È tuttavia previsto un importo esente pari ad EUR ,-, che esclude quindi le piccole e medie imprese dal suddetto limite di deducibilità. 3

4 7. Acquisto di società essenzialmente prive di patrimonio e con riporto perdite fiscali pregresse: Con riferimento alle società essenzialmente prive di patrimonio e con riporto perdite fiscali pregresse, di estremo interesse per l acquirente in considerazione della possibilità di ridurre futuri utili grazie all imputazione delle perdite pregresse, subisce modifiche la relativa disciplina sull acquisto di partecipazioni (Mantelkauf). Fino al le perdite possono essere utilizzate quando è garantita l identità economica tra la società che ha generato le perdite e la società che intende compensare queste con propri utili o riportarle in avanti nei successivi anni di esercizio. Questa identità viene meno quando c è un cambiamento nella compagine sociale maggiore al 50% ed è introdotto nuovo patrimonio. Ora la legge distingue tra un venir meno parziale o totale delle perdite pregresse. Il primo ha luogo quando il passaggio di quote od azioni o diritti di voto interessa una percentuale che va dal 25% al 50%; il secondo quando il passaggio interessa più del 50%. 8. Trasferimento all estero di funzioni produttive Tra gli obiettivi della riforma è da annoverare la soggezione ad imposizione fiscale di funzioni produttive ossia di diritti di proprietà industriale realizzati in Germania, ma oggetto di trasferimento all estero. Secondo la relazione alla legge il dislocamento dovrebbe avvenire in modo neutro dal punto di vista della concorrenza e degli usi internazionali. Ciò significa che il trasferimento di queste funzioni e diritti all estero ed all interno del medesimo gruppo di società rimane libero, ma sottoposto ad imposizione come se si trattasse di operazioni tra soggetti terzi. Finché sono previsti accordi di licenza ed i relativi corrispettivi hanno un valore di mercato, il fisco non interviene. In caso di completa assenza di corrispettivo o di corrispettivo non congruo il fisco ha la possibilità di stimare la royalty ed influenzare l ammontare della materia imponibile. 9. Procedimento di informazione sui conti correnti Con l introduzione, a partire dal 2009, della ritenuta alla fonte sui redditi da capitale rientranti nel patrimonio privato cesserà di avere importanza il procedimento di informazione sui conti correnti, che aveva avuto origine dalla frequente sottrazione di fatto dalle imposte, essendo la relativa dichiarazione rimessa alla mera volontà del percipiente. In futuro l informazione sui conti correnti sarà prevista solo nei limitati casi in cui l interessato farà richiesta di 4

5 imposizione secondo la propria aliquota personale e quindi in caso di redditi soggetti ad un aliquota inferiore al 25%. 10. Regolamento sulle informazioni concernenti gli interessi Avvocati, notai e commercialisti non potranno più richiamarsi al diritto di riservatezza al momento in cui provvederanno a versare interessi su capitali a soggetti residenti all estero, per es. quando il notaio versa gli interessi maturati su un conto fiduciario. In quell occasione il professionista dovrà inviare comunicazione all Ufficio Federale Centrale delle Imposte (Bundeszentralamt für Steuer), che provvederà ad informare lo stato di residenza del percipiente. II. Progetto di legge sull ammodernamento delle condizioni quadro per partecipazioni di capitale e sul finanziamento della media impresa: Al fine di promuovere la messa a disposizione di capitale privato di rischio a favore di imprese giovani e di media grandezza, il progetto di legge sull ammodernamento delle condizioni quadro delle partecipazioni di capitale (MoRaKG) prevede l aumento da EUR 9.060,- ad EUR ,- dell importo esente da imposta in caso di trasferimento di partecipazioni. Altra misura di rilievo è la deroga della disciplina sulle perdite pregresse, come da ultimo modificata da parte della riforma sull imposizione dei redditi delle imprese, al fine di consentire la compensazione dei redditi con perdite pregresse quando le quote/azioni in una società partecipata sono state acquistate da una società avente come oggetto la partecipazione di rischio in altre società e queste rimangono nel portafoglio della partecipante almeno per la durata di 4 anni. Ringrazio infine i partecipanti per l attenzione e rimango a disposizione per rispondere ad eventuali domande sui temi esposti. 5

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