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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO FALLIMENTARE LEZIONE XI IL CONCORDATO PREVENTIVO PROF. SIMONE LABONIA

2 Indice 1 Il Concordato Preventivo I Presupposti Per L ammissione Alla Procedura Di Concordato Preventivo I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO La Procedura Di Ammissione DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ L APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL APERTURA DELLA PROCEDURA Gli Organi Del Concordato Preventivo Gli Effetti Dell ammissione Alla Procedura Di Concordato Preventivo EFFETTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI La Deliberazione Del Concordato Preventivo L ADUNANZA DEI CREDITORI LA VOTAZIONE Omologazione Del Concordato L OMOLOGAZIONE LA CHIUSURA L impugnazione L esecuzione Del Concordato Preventivo I Casi Di Risoluzione Ed Annullamento Del Concordato Preventivo di 20

3 1 Il concordato preventivo Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di gestione della crisi dell impresa attraverso accordi con i creditori destinati ad essere perfezionati sotto la protezione del Tribunale. E una procedura concorsuale che mira a soddisfare i creditori evitando la dichiarazione di fallimento e nasce con la legge del 1942 come beneficio per l imprenditore meritevole, alternativo, appunto, al fallimento che aveva, invece, effetti esclusivamente afflittivi e sanzionatori. Si tratta, più precisamente, di un accordo (concordato) tra debitore e creditori realizzato attraverso un particolare procedimento, che acquista efficacia con l omologazione del Tribunale e che mira ad evitare (per questo è definito preventivo ) il fallimento. La materia è stata in gran parte modificata dal D.L. n. 35/2005 (cd decreto di competitività), convertito in L. n. 80/2005, che ha rivisitato interamente la disciplina al fine di favorire il ricorso a tale istituto limitando il più possibile i casi di apertura della procedura fallimentare. La nuova disciplina si applica ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore della riforma. Qualche ulteriore modifica è stata poi introdotta dal D.Lgs. n. 5/2006 al fine di coordinare la disciplina del concordato preventivo, già modificata, con la riforma generale del diritto fallimentare. In particolare, è opportuno rimarcare che la riforma ha inciso in modo profondo sulla ratio originaria dell istituto. Innanzitutto, è stata defintivamente superata la concezione del concordato preventivo come beneficio dell imprenditore e, eliminati i requisiti soggettivi di ammissibilità già previsti dall art. 160 L.F. nonché il requisito di meritevolezza, è definitivamente emersa la priorità dell interesse dei creditori e, in quanto ad esso collegato, di quello alla conservazione dei complessi produttivi. In tale ottica, è stata valorizzata al massimo l autonomia delle pattuizioni concordatarie quale strumento di regolazione della crisi dell impresa anche quando non si identifica in una vera e propria insolvenza. 3 di 20

4 Correlativamente, è stato, poi, ridimensionato il ruolo del giudice, chiamato ad un mero controllo di legalità, oltre a quello, ad esso connaturale, di terzo chiamato a risolvere controversie. Altra significativa novità è costituita dalla possibilità di suddivisione dei creditori in classi, rendendo in tal modo più omogenea l espressione dei loro diversi interessi nell ambito della procedura liquidatoria. Inoltre, il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell impresa. 4 di 20

5 2 I presupposti per l ammissione alla procedura di concordato preventivo Il concordato preventivo, con la riforma, viene svincolato da ogni condizione di ammissibilità sia personale che patrimoniale, ma la novità più rilevante introdotta dalla riforma è costituita dall assorbimento nel concordato preventivo dell amministrazione controllata, procedura concorsuale le cui disposizioni sono state integralmente abrogate dal D.lgs. n. 5/2006 e fondata non sull insolvenza, bensì sulla temporanea difficoltà ad adempiere alle obbligazioni. Dunque, il concordato preventivo non presuppone più, secondo la disciplina originaria, la sola insolvenza, ma può essere avviato sulla base di una semplice crisi dell imprenditore commerciale. Ai sensi dell art. 160 L.F., può proporre ai creditori un concordato preventivo l imprenditore (deve trattarsi di imprenditore commerciale non piccolo, analogamente a quanto previsto per il fallimento che il concordato intende prevenire) il quale si trovi in uno stato di crisi, da intendersi, dopo la riforma, come già detto, in senso generico, per cui può trattarsi sia di una momentanea situazione di difficoltà ad adempiere o di uno stato di insolvenza vero e proprio. Contrariamente, al passato non hanno, invece, più rilevanza i profili soggettivi di meritevolezza dell imprenditore indicati dall art. 160 L.F. della previdente disciplina, dai quali si può del tutto prescindere, mentre, ha rilevanza, solo, la qualità di imprenditore commerciale fallibile, ai sensi dell art. 1 L.F I presupposti di ammissibilità L iniziativa è attribuita esclusivamente all imprenditore che, in presenza di uno stato di crisi, può valutare l opportunità di un accordo con i creditori evitando così il protrarsi di una situazione che potrebbe giungere, alla più grave insolvenza. La prima innovazione del rivisitato art. 160 L.F. è, pertanto, la sostituzione dello stato di insolvenza con la più ampia categoria di crisi aziendale non espressamente definita dal legislatore. Il requisito oggettivo richiesto è, invece, unico, ossia la qualità di imprenditore commerciale soggetto a fallimento. 5 di 20

6 La necessaria iscrizione al registro delle imprese da almeno un biennio o comunque dall inizio dell attività, prevista dal precedente art. 160 L.F., è stata completamente eliminata poiché discriminante delle società irregolari o di fatto. Non è più richiesta, altresì, la regolare tenuta della contabilità quale requisito per poter accedere alla procedura. Inoltre, l eventuale ammissione ad una procedura concorsuale nel quinquennio precedente o la condanna per delitti di bancarotta non rappresentano più cause ostative per l ammissione al concordato. In sostanza, sono stati eliminati tutti i presupposti di meritevolezza trasformando il concordato in uno strumento volto esclusivamente a superare la crisi dell impresa, a tutelare i creditori e a recuperare l imprenditore come soggetto economico. Alla luce delle predette innovazioni, l art. 160 L.F. si presenta come una norma che regola il solo contenuto dell accordo fondato su un piano da sottoporre ai creditori. Il piano del concordato preventivo, contraddistinto dai requisiti di fattibilità e veridicità dei dati in esso contenuti, può prevedere: La ristrutturazione dei debiti e il soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l attribuzione ai creditori, o a società da questi partecipate, di azioni, quote o obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; L attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; lo scopo è quello di semplificare le trattative tra il debitore e i creditori in vista di una preventiva adesione al piano e dalla formazione della maggioranza in sede di votazione, nonché di consentire al Tribunale di approvare il concordato nonostante il dissenso di alcune classi; Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 6 di 20

7 La riforma ha, altresì, eliminato le condizioni oggettive previste nella disciplina previdente e tese sostanzialmente a garantire una soddisfazione minima dei creditori chirografari in una misura non inferiore al 40 % La domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo La domanda per l ammissione al concordato preventivo doveva proporsi, prima della riforma, con ricorso, firmato dal debitore (nel caso di società la domanda doveva essere approvata e sottoscritta a norma dell art. 152 L.F.), al Tribunale del luogo dove l impresa aveva la sede principale; nella domanda il ricorrente doveva esporre le cause che avevano determinatola sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato ed alla stessa doveva allegare le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori. Anche dopo la riforma la domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo viene proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la sede principale, e ai fini dell individuazione del Tribunale competente non rileva il trasferimento della sede intervenuto nell anno antecedente al deposito del ricorso (art. 161 L.F.). Ed è proprio questa la novità introdotta dalla riforma, ossia la irrilevanza del trasferimento della sede principale al fine della competenza del Tribunale, ciò al fine di evitare che il trasferimento del debitore consentisse a quest ultimo di poter scegliere il giudice a suo avviso più favorevole. Il ricorso è presentato dall imprenditore persona fisica o dal legale rappresentante, escludendo così qualsiasi iniziativa da parte dei creditori o addirittura d ufficio. Unitamente al ricorso, il debitore deve presentare: Una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dell impresa (in passato, invece, il debitore doveva esporre le ragioni che avevano causato lo stato di insolvenza e le ragioni della proposta di concordato); Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; L elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 7 di 20

8 Il valore dei beni e dei crediti particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione prodotta con il ricorso devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti per poter esercitare la funzione di curatore (art. 28 L.F.) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fallibilità del piano medesimo. La domanda di concordato può essere revocata dall imprenditore in qualsiasi momento prima del passaggio in giudicato del decreto di omologazione. Tuttavia, la revoca che intervenga dopo che i creditori abbiano votato e non siano state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge è priva di effetti. In tali casi, infatti, a norma dell art. 179 L.F. il giudice delegato deve riferire immediatamente al tribunale per la dichiarazione di fallimento. La domanda, infine, può essere modificata fino alla fase del giudizio di omologazione semprechè diventi più vantaggiosa per i creditori. 8 di 20

9 3 La procedura di ammissione 3.1 Decreto di inammissibilità A norma dell art. 162 L.F. il tribunale, nel caso di incompletezza del piano o di necessità di esaminare nuovi documenti, può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. L inammissibilità della proposta di concordato si avrà solamente qualora non dovessero ricorrere i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 L.F. Il Tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo, se verifica l insussistenza dei presupposti per l apertura del procedimento, dichiara inammissibile la proposta di concordato. Il Tribunale, poi, con sentenza dichiara d ufficio il fallimento del debitore. Il decreto che rigetta la domanda di ammissione al concordato preventivo senza dichiarare il fallimento è ricorribile in Cassazione (ex art. 111 Cost. ). Se il tribunale dichiara il fallimento la sentenza dichiarativa di fallimento può essere impugnata con l appello (art. 18 L.F.), con il quale possono essere dedotti anche i motivi di rigetto della domanda di concordato preventivo. 3.2 L apertura della procedura di concordato preventivo Il Tribunale, in sede di ammissione alla procedura di concordato,con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Quando la proposta di concordato contiene la suddivisione in classi dei creditori, il tribunale è, invece, tenuto alla valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il decreto di ammissione al concordato preventivo il Tribunale: Delega un giudice alla procedura di concordato; Ordina la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la relativa comunicazione ai creditori; Nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli artt. 28 e 29 L.F.; 9 di 20

10 Stabilisce un termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale la somma che si presume necessaria per l intera procedura. Nel caso in cui non sia eseguito il deposito di tale somma il Tribunale dichiara il fallimento, poiché il mancato deposito della somma rappresenta una causa di conversione automatica del concordato preventivo in fallimento. Il decreto di ammissione è pubblicato, secondo il disposto dell art. 166 L.F., a cura del cancelliere nelle forme previste per la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, ai sensi dell art. 17 L.F. Il Tribunale può anche disporne la pubblicazione in uno o più giornali. Se il debitore possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione si applica l art. 88 L.F., (notifica del provvedimento per l iscrizione nei pubblici registri). 3.3 Le attività successive all apertura della procedura I provvedimenti adottati immediatamente dopo l apertura della procedura sono disciplinati dagli artt L.F. In particolare, il giudice delegato, immediatamente dopo l apertura della procedura di concordato, ne fa annotazione sotto l ultima scrittura dei libri presentati. Eseguita l annotazione i libri vengono restituiti al debitore, il quale deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale. Il commissario giudiziale procede alla verifica dell elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell art. 161 L.F., apportando le rettifiche ritenute necessarie. Questi, poi, provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso con la data di convocazione dei creditori stessi e le proposte del debitore. Nel caso in cui detta comunicazione sia particolarmente difficile a causa del rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, può concedere l autorizzazione di cui all art. 126 L.F. (pubblicazione dell avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale). 10 di 20

11 Se vi sono obbligazionisti, il termine di 30 giorni per la convocazione dei creditori deve essere raddoppiato. In tal caso l avviso è comunque comunicato al rappresentante comune degli obbligazionisti. Il commissario giudiziale, inoltre, a norma dell art. 172 L.F., redige l inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulle proposte di concordato, nonchè sulle garanzie offerte ai creditori. Successivamente provvede al deposito della suddetta relazione in cancelleria almeno 3 giorni prima dell adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. Qualora il commissario giudiziale accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell attivo, omesso dolosamente di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, eseguite le opportune indagini, promuove davanti al tribunale la dichiarazione di fallimento. Analogamente, è dichiarato il fallimento qualora il debitore durante la procedura di concordato abbia compiuto atti non autorizzati a norma dell art. 167 L.F., o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualsiasi momento, risulti la mancanza delle condizioni prescritte per l ammissibilità del concordato. Il fallimento è, altresì, dichiarato, quando il debitore non esegue il deposito delle somme di cui all art. 163 L.F. L iniziativa per la dichiarazione di fallimento è solo del giudice delegato e non anche dei creditori, e viene meno se è passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato preventivo. 11 di 20

12 4 Gli organi del concordato preventivo Gli organi della procedura di concordato sono: Il Tribunale fallimentare; Il giudice delegato, i cui decreti sono reclamabili a norma dell art. 26 L.F., dunque direttamente al tribunale su istanza dell imprenditore, del commissario giudiziale e di chiunque vi abbia interesse (art. 164 L.F.); Il commissario giudiziale (in luogo del curatore nella procedura fallimentare), il quale è nominato dal tribunale con il decreto di apertura del procedimento di concordato e, nell esercizio delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale (art. 165 l.f.). Al commissario giudiziale si applicano gli artt L.F. relativi al reclamo contro gli atti del curatore fallimentare nonché alla revoca, alla responsabilità e al compenso del curatore fallimentare. Pertanto, contro gli atti del commissario giudiziale è ammesso al reclamo al giudice delegato, che decide con decreto reclamabile al Tribunale (art. 36 L.F.). Il commissario giudiziale può essere revocato in ogni momento dal tribunale, d ufficio o su istanza del giudice delegato, con decreto reclamabile alla Corte d Appello (art. 37 L.F.); egli deve svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico (art. 38 L.F.), e in caso di violazione di tale dovere è assoggettato all azione di responsabilità su iniziativa del debitore concordatario, dei creditori o del curatore del fallimento successivo. Il commissario giudiziale ha diritto al compenso e al rimborso delle spese, liquidate dal Tribunale con decreto non soggetto a reclamo su relazione del giudice delegato dopo l esecuzione del concordato (art. 39 L.F.). Il Tribunale può anche assegnare al commissario acconti sul compenso 12 di 20

13 5 Gli effetti dell ammissione alla procedura di concordato preventivo 5.1 Effetti nei confronti del debitore A differenza di quanto avviene nel fallimento (dove il fallito perde l amministrazione e la disponibilità dei propri beni, ex art. 42 L.F.), il debitore conserva, dopo l ammissione alla procedura di concordato preventivo, l amministrazione dei beni e l esercizio dell impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 167 L.F.). E stato eliminato, dalla riforma, il potere di direzione del giudice delegato. Inoltre, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunce alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione, compiuta senza l autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 167 L.F.), nonché nei confronti dei creditori del fallimento successivo, a prescindere dall esercizio delle azioni revocatorie. Tuttavia, con il decreto di ammissione alla procedura o con successivo decreto il Tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale l autorizzazione del giudice delegato non è dovuta (art. 167 L.F.). In tal modo il legislatore ha inteso alleggerire la procedura eliminando gli adempimenti ritenuti non necessari nei casi di minor peso economico. L esecuzione di tali atti avviene sempre da parte del debitore sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Il debitore conserva, inoltre, la piena capacità processuale, a differenza di quanto accade in caso di fallimento, ferma restando la possibilità, per il commissario giudiziale di intervenire, in virtù dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, nei giudizi in cui è parte l imprenditore ma senza il potere di sostituirsi ad esso. 13 di 20

14 5.2 Effetti nei confronti dei creditori Dalla presentazione del ricorso e fino momento in cui il decreto di omologazione del concordato diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art. 168 L.F.). Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall art. 167 L.F. Il successivo art. 169 L.F. richiama espressamente alcune disposizioni in tema di fallimento applicabili con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato. 14 di 20

15 6 La deliberazione del concordato preventivo 6.1. L adunanza dei creditori L adunanza dei creditori per la deliberazione e l approvazione del concordato preventivo è presieduta dal giudice delegato. Possono parteciparvi tutti i creditori in forza di titoli anteriori alla data del decreto di ammissione al concordato stesso inclusi nell elenco presentato dal debitore e controllato dal commissario giudiziale; anche i crediti contestati sono compresi. Ogni creditore può intervenire personalmente o farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura, che può essere scritta senza formalità sull avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente e, solo in caso di assoluto impedimento accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Nel corso dell adunanza dei creditori, il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Si procede, poi, alla discussione in cui ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. I conflitti insorti in tale sede sono risolti senza formalità dal giudice delegato La votazione Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. I creditori esclusi possono opporsi all esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. Si passa poi alla votazione disciplinata dall art. 177 L.F., il quale, a seguito della riforma, stabilisce che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso in cui siano previste diverse classi di 15 di 20

16 creditori, se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il Tribunale, riscontrata la maggioranza di cui sopra, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Come già prima della riforma, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell intero credito tra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. L art. 178 L.F. prevede che nel processo verbale dell adunanza dei creditori vengano inseriti tutti i voti favorevoli e contrari, con l indicazione nominativa dei votanti e dell ammontare dei rispettivi crediti. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario giudiziale e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un udienza successiva, non oltre otto giorni dopo la prima, senza necessità di avvisare gli assenti. Le adesioni pervenute per telegramma o per lettera nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale sono annotate dal cancelliere in calce al verbale medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i 2/3 della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti. 16 di 20

17 7 Omologazione del concordato Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste per l approvazione del concordato preventivo, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale, che deve provvedere d ufficio, a norma dell art. 162 L.F., alla dichiarazione di fallimento, se ve ne sono i presupposti L omologazione In caso di approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori si procede a norma dell art. 180 L.F., secondo cui il tribunale: fissa un udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale; dispone la pubblicazione ai sensi dell art. 17 L.F., nonchè la notifica, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell udienza fissata. Il commissario giudiziale deve altresì depositare il proprio parere motivato, sempre entro 10 giorni (e non più entro 5 giorni, come prima della riforma). Il decreto di omologazione, che è provvisoriamente esecutivo, è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, il quale provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell art. 17 L.F. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengono depositate nei modi stabiliti dal Tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo La chiusura La procedura del concordato preventivo si chiude, a norma dell art. 181 L.F., con il decreto di omologazione previsto dall art. 180 L.F., che deve essere pronunciato nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato, termine che può essere prorogato fino a 60 giorni per una sola volta. 17 di 20

18 8 L impugnazione Contro il decreto di omologazione può essere proposto reclamo, ai sensi dell art. 183 L.F., innanzi alla Corte d Appello, la quale si pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza che dichiara il fallimento, emessa contestualmente, a norma dell art. 180 l.f. La condizione per produrre un solo reclamo, sia contro il decreto del Tribunale che respinge il concordato e sia contro la sentenza che dichiara il fallimento, è che le due decisioni siano emesse contestualmente. 18 di 20

19 9 L esecuzione del concordato preventivo Dopo l omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale ne sorveglia l adempimento a norma dell art. 185 L.F. secondo le modalità stabilite nel provvedimento di omologazione. Questi deve riferire al giudice delegato su qualsiasi fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. 19 di 20

20 10 I casi di risoluzione ed annullamento del concordato preventivo Al concordato preventivo si applicano le disposizioni di cui all art. 137 e art. 138 L.F. previste per il concordato fallimentare in tema di risoluzione e annullamento, intendendosi riferite al commissario giudiziale le previsioni relative al curatore. Nel caso di concordato con cessione dei beni a norma dell art. 160 L.F., il concordato non si risolve se nella liquidazione dei beni si è ricavata una percentuale inferiore al 40 %. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il Tribunale dichiara il fallimento. 20 di 20

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