RELAZIONE SULLA DEPURAZIONE CIVILE IN UMBRIA ANNO 2012

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1 Acqua RELAZIONE SULLA DEPURAZIONE CIVILE IN UMBRIA ANNO 2012 (ai sensi della DIR 91/271/CE, del D.Lgs. 152/06, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria e dell art.8 comma 3 della Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue, approvata con DGR 424/2012) Ottobre 2013

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3 RELAZIONE SULLA DEPURAZIONE CIVILE IN UMBRIA ANNO 2012 (ai sensi della DIR 91/271/CE, del D.Lgs. 152/06, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria e dell art.8 comma 3 della Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue, approvata con DGR 424/2012) Autori Giacomo Rapi Unità operativa tecnica - Servizio qualità delle acque, suolo e Catasto rifiuti A cura di Alessandra Santucci Unità operativa tecnica - Responsabile Servizio qualità delle acque, suolo e Catasto rifiuti Visto Giancarlo Marchetti Responsabile Unità operativa tecnica Ottobre 2013 Agenzia regionale per la protezione ambientale dell Umbria Via Pievaiola - San Sisto Perugia / tel / fax / arpa@arpa.umbria.it

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5 Sommario 1 INTRODUZIONE QUADRO NORMATIVO La Direttiva Comunitaria 91/271/CE Il quadro normativo italiano e il D.Lgs. 152/ La Direttiva tecnica regionale Disciplina degli scarichi delle acque reflue Il Protocollo d intesa tra ARPA, ATI e Gestori per l organizzazione dei controlli delle acque reflue urbane e per l utilizzo degli autocontrolli del Gestore come controlli nella valutazione della conformità degli impianti di depurazione (Determinazione N. 180 del 3/5/2011 ARPA Umbria LE AREE SENSIBILI GLI AGGLOMERATI IN UMBRIA AGGIORNATI RISPETTO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE L ANALISI DEI CONTENUTI DEL CATASTO DEGLI SCARICHI DELLA REGIONE UMBRIA I CONTROLLI ANALITICI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN UMBRIA - ANNO Impianti di trattamento delle acque reflue urbane in Umbria oggetto di controlli nell anno I controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in Umbria nel Il giudizio di conformità ai sensi dell all.5 del D.Lgs. 152/06 e della DGR scarichi 424/ Il giudizio di conformità degli impianti di depurazione urbana ai sensi delle tabelle 1 e 2 dell Allegato V del D.Lgs. 152/ Il giudizio di conformità per i parametri di tabella 9 della D.G.R. 424/ Conformità degli impianti di depurazione urbana per parametri di tabella 2 dell all.5 D.Lgs. 152/ Conformità degli impianti di depurazione urbana per parametri di tabella 3 dell all.5 D.Lgs. 152/06: Il giudizio di conformità per i parametri di tabella 3 dell all.5 del D.Lgs. 152/06: l inquinamento microbiologico Il giudizio di conformità per i parametri di tabella 3 dell all.5 del D.Lgs. 152/06: l inquinamento da sostanze pericolose IL CONFRONTO TRA LE CRITICITA RISCONTRATE NEGLI SCARICHI E NEI CORPI IDRICI RECETTORI Confronto tra i superamenti dei parametri di tabella 3 e la qualità dei corpi idrici collegati Confronto tra le sostanze pericolose rilevate negli scarichi e nel monitoraggio della qualità dei corpi idrici collegati LA CONFORMITA DEGLI AGGLOMERATI IN UMBRIA AI SENSI DELLA DIR.91/271/CE La conformità degli agglomerati in Umbria all art.3 della Direttiva 91/271 (copertura fognaria) La conformità degli agglomerati in Umbria all art.4 della Direttiva 91/271 (COD, BOD5, SS) La conformità degli agglomerati in Umbria all art.5 della Direttiva 91/271 (Nutrienti) CONCLUSIONI

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7 1 INTRODUZIONE Il presente rapporto è redatto ai sensi dell art.8 comma 3 della Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue, approvata con DGR scarichi 424 del 24 aprile 2012, ove si esplicita che ARPA Umbria annualmente è chiamata a elaborare un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia alle Province, alla Giunta Regionale e alle Autorità di ATI. Lo stesso rapporto include anche le valutazioni di conformità prevista dal Protocollo d intesa sui controlli dei depuratori civili Det.180/2011 ARPA stipulato da ARPA Umbria, ATI, Gestori, anche se le risposte formali alle esigenze di verifica e comunicazione previste dal Protocollo, ai punti 17 e 19, sono oggetto di una separata e specifica relazione. Nel rapporto sono affrontate le problematiche relative alla conformità degli agglomerati nella Regione Umbria nell anno 2012 ai sensi della Direttiva 91/271/CEE (modificata dalla Direttiva 98/15/CE), del D.Lgs. 152/06 e della Direttiva Tecnica Regionale Disciplina degli Scarichi delle Acque Reflue, prendendo a riferimento anche quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, approvato con Legge Regionale 10 dicembre 2009, n. 25. La redazione del presente documento ha l obiettivo, quindi, oltre che di informare circa i controlli eseguiti da ARPA Umbria e dai gestori sugli impianti di depurazione nel 2012, di fornire una fotografia aggiornata del sistema fognario depurativo umbro alla luce dei requisiti stabiliti dalle norme, al fine di evidenziare eventuali lacune per quanto concerne il trattamento delle acque reflue urbane ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori. La valutazione della conformità ai requisiti depurativi degli agglomerati umbri, ha preso in considerazione innanzitutto la banca dati delle autorizzazioni contenuta nel Catasto degli scarichi della Regione Umbria; sono state inoltre utilizzate le informazioni recentemente elaborate per rispondere al questionario UWWTD 2013 (questionario predisposto dalla CE ai sensi della Dir. 91/271, compilato da ARPA Umbria, da trasmettere al Ministero dell Ambiente, previa validazione della Regione Umbria, entro il mese di ottobre di ogni biennio), che riporta la situazione per gli agglomerati di consistenza superiore a 2000 abitanti equivalenti, e si è inoltre tenuto conto delle indicazioni e valutazioni, per gli agglomerati di consistenza inferiore a abitanti equivalenti, contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.357 del 1 dicembre Per la valutazione di conformità degli impianti di depurazione ai valori limite imposti dalle normative sugli scarichi sono stati utilizzati congiuntamente i risultati analitici dei controlli effettuati nell anno 2012 da ARPA Umbria e dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, in base al Protocollo (Det. ARPA N 180/2011) siglato da ARPA, ATI e Gestori. 3

8 2 QUADRO NORMATIVO 2.1 La Direttiva Comunitaria 91/271/CE La Direttiva Comunitaria 91/271/CE concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. La direttiva stabilisce uno scadenzario che gli Stati membri devono rispettare per adeguare gli agglomerati urbani ai criteri stabiliti dalla stessa direttiva, in quanto a reti fognarie e sistemi di trattamento delle acque reflue. Stabilisce inoltre che gli Stati membri elaborino, in base alle disposizioni dell'allegato II della stessa direttiva, gli elenchi delle zone sensibili e meno sensibili che ricevono le acque trattate. Tali elenchi devono essere riveduti regolarmente. Il trattamento cui devono essere sottoposte le acque reflue urbane è infatti funzione della sensibilità delle acque recipienti. Gli Stati membri sono responsabili del controllo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento nonché delle acque recipienti. Essi devono provvedere affinché ogni due anni le autorità nazionali competenti pubblichino un rapporto di valutazione che deve essere trasmesso alla Commissione (Questionario UWWTD) e devono e elaborare e presentare alla Commissione programmi nazionali di attuazione della direttiva. Il questionario UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive) è stato predisposto dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 13 e 15 della Direttiva 91/271/CEE per la raccolta delle informazioni sul trattamento delle acque reflue urbane; esso deve essere compilato dalle Regioni o Province Autonome. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 18 settembre 2002, ISPRA ha il compito di raccogliere i dati ed eseguire la verifica di conformità tecnica dei questionari inviati dalle Regioni, e di predisporre rapporti tematici e relazioni di sintesi da inviare al MATTM il quale a sua volta inoltra le informazioni alla Commissione Europea. La Direttiva 98/15/CE ha in parte modificato la 91/271/CE con lo scopo di precisare alcuni requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di mettere termine ad alcune differenze di interpretazione tra gli Stati membri. A partire dalla Direttiva 91/271/CE l agglomerato costituisce per la normativa europea l unità territoriale di riferimento in materia di acque reflue urbane e il primo degli obblighi imposti agli Stati Membri è l individuazione di queste aree, valutandone i limiti caso per caso a seconda delle condizioni locali. La definizione di agglomerato è data nell Articolo 2(4) della stessa Direttiva: agglomerato significa: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale. L'esistenza di un agglomerato è indipendente sia dall'esistenza di un sistema di collettamento sia di un impianto di trattamento. Il concetto di agglomerato, quindi, include anche quelle aree in cui la presenza antropica è sufficientemente concentrata ma al momento dell individuazione risultano prive di sistema di collettamento fognario. Anch esse dovranno pertanto essere perimetrate e adeguate. Inoltre, al fine di assicurare il rispetto della Direttiva anche nel futuro, è necessario tenere conto, nella progettazione di sistemi di collettamento e degli impianti di trattamento, anche della crescita prevista della dimensione di ciascun agglomerato individuato. L agglomerato può essere servito da uno (rapporto 1:1) o più (rapporto 1:n) impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, un singolo agglomerato può essere servito da più sistemi di collettamento, ognuno dei quali connesso ad uno o più impianti. Allo stesso modo, più sistemi di collettamento possono essere connessi allo stesso impianto. La scelta tecnica per cui si opta non può portare ad un abbassamento del livello di trattamento applicabile, definito esclusivamente dalla dimensione del carico generato dall intero agglomerato e dal tipo e dalla qualità del corpo idrico al punto di scarico. Il carico generato ed i limiti/delimitazioni di un agglomerato dovrebbero essere costantemente rivisti ed aggiornati. Si deve porre attenzione alle estensioni future dell agglomerato, dovute ad esempio allo sviluppo della popolazione e/o alla crescita dell attività economica. 4

9 Il carico totale di acque reflue generato da un agglomerato esprime la dimensione dell agglomerato in termini tecnici ed è il primo e principale criterio per la determinazione dei requisiti di collettamento e di trattamento delle acque reflue e dei conseguenti obblighi di reporting verso la Comunità Europea. Gli Stati Membri devono accertarsi che il metodo applicato per definire la dimensione degli agglomerati non conduca ad alcuna sottostima del livello di trattamento da applicare né del volume totale da trattare. Il carico generato è il carico organico biodegradabile dell agglomerato, espresso in abitanti equivalenti 1. E il carico delle acque reflue urbane che devono essere collettate, o altrimenti convogliate, ai sensi dell art. 3(1) della Direttiva. Esso non include il carico di acque reflue industriali non mescolate che sono trattate separatamente e scaricate direttamente in corpi idrici. Nella valutazione del carico generato si deve tenere conto di tutte le normali condizioni climatiche dell area come pure delle variazioni stagionali al fine di avere una corretta capacità dei sistemi di collettamento e degli impianti di trattamento delle acque reflue. Nello spirito della Direttiva la stima del carico generato deve considerare le seguenti componenti: - popolazione residente; - popolazione non residente (turisti ecc ); - industrie ai sensi dell art.11; - acque reflue industriali generate da imprese e da attività economiche (incluse piccole e medie imprese) che sono o dovrebbero essere scaricate nel sistema di collettamento o nell impianto di trattamento delle acque reflue urbane; - tutte le acque reflue urbane restanti qualora collettate (attraverso sistemi di collettamento come da articolo 3(1)) o non collettate ma generate in un agglomerato. La Direttiva impone l obbligo del rispetto di specifici requisiti di copertura fognaria e capacità depurativa per gli agglomerati di consistenza superiore a a.e. Per un agglomerato appartenente a questa classe dimensionale affinché sia conforme alla direttiva, è necessario che risulti contemporaneamente conforme alle disposizioni di cui agli articoli 3 ( sistemi di raccolta), 4 ( trattamento secondario) e 5 ( trattamento più spinto per l abbattimento dei nutrienti). Conformità all articolo 3 (Sistemi di raccolta) della Direttiva CE 91/271 Sono considerati conformi tutti gli agglomerati per i quali il carico collettato è maggiore o uguale al 95% e l eventuale restante quota è trattata da sistemi individuali. In casi eccezionali in cui la realizzazione di un sistema di collettamento non sia giustificata, e comunque per non più del 5% del carico, le acque reflue urbane dovranno essere convogliate attraverso sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS). Questi dovranno raggiungere lo stesso livello di protezione ambientale garantita dalle acque reflue urbane convogliate dal sistema di collettamento. La non conformità viene evidenziata nei casi in cui una quota parte del carico generato è scaricata tal quale. I requisiti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di collettamento, in accordo con le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tengono conto in particolare: - del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane, - della prevenzione di eventuali fuoriuscite, - della limitazione dell inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge violente. Conformità all articolo 4 (Trattamento secondario) della Direttiva CE 91/271 L articolo 4 stabilisce che le acque reflue urbane che confluiscono nei sistemi di collettamento siano sottoposte, prima dello scarico, a trattamento secondario o ad un trattamento equivalente secondo le seguenti modalità: - entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre ae., - entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con a.e. compresi tra e , - entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con a.e. compresi tra e Per gli agglomerati con meno di a.e., non è obbligatorio avere un sistema di collettamento ai sensi dell articolo 3, tuttavia, laddove esiste un sistema di raccolta il relativo scarico deve essere soggetto ad un trattamento appropriato. 1 Un abitante equivalente (a.e.) rappresenta il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD 5) di 60 g di ossigeno al giorno 5

10 Gli scarichi di acque reflue originate in aree al di fuori di un agglomerato e in agglomerati con meno di a.e. senza sistema di collettamento non dovrebbero, comunque, compromettere ai corpi idrici recettori il raggiungimento degli obiettivi di qualità e dei requisiti di altre Direttive Europee (es. Direttiva 2000/60). Sono considerati non conformi tutti gli agglomerati per i quali la capacità organica di progetto dell impianto è inferiore al carico generato, e/o sussiste un non totale trattamento del carico collettato e/o il non rispetto dei limiti di emissione di BOD 5, COD, solidi sospesi ovvero l assenza del trattamento secondario. La Direttiva 91/271/CE all Allegato 1 stabilisce i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati con consistenza maggiore di AE. Fig. 1: tabella 1 della Direttiva 91/271/CE, limiti di BOD5, COD, SS Conformità all articolo 5 (trattamento più spinto per l abbattimento dei nutrienti N e P) della Direttiva CE 91/271 L articolo 5 stabilisce che gli Stati Membri provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in un sistema di collettamento siano sottoposte, prima dello scarico in area sensibile, ad un trattamento più spinto di quello descritto nell articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti dagli agglomerati con più di a.e. Sono considerati non conformi tutti gli agglomerati per i quali si verifica un non totale trattamento del carico collettato e/o il non rispetto dei limiti di emissione di N e P ovvero per assenza del trattamento di rimozione dei nutrienti. La Direttiva all Allegato 1 stabilisce i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio di agglomerati con consistenza maggiore di AE. Fig. 2: tabella 2 della Direttiva 91/271/CE, limiti di P e N 6

11 2.2 Il quadro normativo italiano e il D.Lgs. 152/06 Il quadro normativo nazionale relativo alla tutela delle acque dall inquinamento si è arricchito progressivamente negli ultimi 20 anni. In Italia, fin dal 1976, anno di approvazione della Legge Merli, vigeva l obbligo di depurazione di tutti gli scarichi. Con l approvazione del D.Lgs. 152/ che recepisce la direttiva comunitaria 91/271/CEE e che anticipa, per alcune parti, la Direttiva 2000/60 che verrà emanata l anno successivo - viene confermato questo obbligo, ma viene modificato radicalmente l approccio in base al quale si sceglie il livello nonché le modalità della depurazione cui sottoporre gli scarichi. Il quadro normativo che emerge, in seguito all approvazione del D. Lgs. 152/1999, infatti, rinnova profondamente la filosofia della pianificazione degli interventi per la prevenzione dell inquinamento. Il vecchio approccio della Legge Merli puntava alla realizzazione di opere di collettamento e depurazione, che garantissero il rispetto degli standard di qualità dello scarico; per cui il compito del vecchio Piano di Risanamento delle Acque (PRRA) era quello, in buona sostanza, di individuare gli scarichi, collettarli e assicurare trattamenti di depurazione in modo che il refluo depurato rispettasse i limiti delle tabelle di legge. Ben più complesso è il compito del Piano di Tutela, previsto dal D.Lgs. 152/1999: tale Piano deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori degli scarichi, deve individuare i corpi idrici critici a tale fine, comprendere le cause della criticità, ipotizzare gli interventi che ne consentano il superamento, adeguando a tale scopo anche i limiti agli scarichi, che quindi non sono obbligatoriamente fissi, ma possono essere resi più o meno restrittivi in ragione del loro potenziale impatto. Il D.Lgs. 152/2006, che abrogando il D.Lgs. 152/99 costituisce la normativa vigente in materia, nella sua Parte III ribadisce i concetti e, in gran parte i contenuti, del D.Lgs. n. 152/1999, e in particolare disciplina gli scarichi di acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Il Decreto stabilisce che debbano essere rispettati i valori limite previsti all allegato 5: - Tabella 1 - scarico acque reflue urbane in corpi idrici superficiali - Tabella 2 - scarico acque reflue urbane in corpi idrici superficiali in aree sensibili - Tabella 3 - scarico acque reflue urbane in acque superficiali nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali (esclusi i parametri di tabb.1 e 2) - Tabella 4 - scarico acque reflue urbane ed industriali su suolo Prevede, tuttavia, che le Regioni possono definire valori limite diversi da quelli previsti dalla norma con l obbligo che essi non siano meno restrittivi per i parametri delle tabelle 1, 2, e 3 limitatamente ai parametri di tab.5. Nel D.Lgs. 152/2006 si evidenzia un importante elemento di incoerenza con la Direttiva Europea 91/271/CEE, quando alle tabelle 1 e 2 riferisce i limiti di emissione alla potenzialità degli impianti di depurazione e non alla consistenza dell agglomerato servito dall impianto. Tale incoerenza comporta che il rispetto della normativa italiana non garantisce il rispetto della normativa europea, visto che gli impianti di potenzialità inferiore a a.e., ma a servizio di agglomerati di consistenza superiore a a.e., non debbono essere controllati. Viceversa gli impianti di potenzialità superiore a a.e., ma a servizio di agglomerati di consistenza inferiore a a.e., vengono controllati solo ai sensi della normativa nazionale. L indirizzo a scala regionale, è quello di soddisfare innanzitutto la Direttiva Comunitaria, su cui peraltro vengono commisurate eventuali sanzioni agli Stati Membri, e garantire allo stesso tempo anche i requisiti delle normative nazionali e regionali, qualora riportino dei requisiti maggiormente stringenti per una maggior tutela ambientale. 7

12 2.3 La Direttiva tecnica regionale Disciplina degli scarichi delle acque reflue. La Direttiva tecnica regionale Disciplina degli scarichi delle acque reflue, approvata con D.G.R del 09/07/2007, nasce in attuazione di una serie di adempimenti ed obblighi prima previsti dal D.Lgs. 152/1999 e successivamente ripresi dal D.Lgs. 152/2006; essa è stata modificata successivamente con D.G.R e D.G.R , e sostituita recentemente dalla DGR scarichi 424 del 24 aprile Il documento originario è stato predisposto dalla Regione Umbria in collaborazione con l'arpa Umbria e successivamente partecipato con Province, ANCI, Autorità di ATO, gestori del servizio idrico integrato, associazioni di categoria delle imprese, associazioni di categoria degli agricoltori, associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, ordini e collegi professionali. La Direttiva, che si compone di 31 articoli e 15 tabelle allegate, disciplina sul territorio della Regione Umbria gli scarichi di acque reflue in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Per quanto concerne gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali e sul suolo la Direttiva Regionale stabilisce e distingue in estrema sintesi: - la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore a A.E. - la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione superiore a A.E. Nelle tabelle che seguono si riportano in sintesi le prescrizioni della Direttiva Regionale Scarichi aggiornata, per i piccoli impianti di trattamento dei reflui urbani Tab. 1: Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati < a AE (tab.8 Direttiva Regionale Scarichi DGR 424/2012) Abitanti Equivalenti Impianti nuovi 49 Trattamenti tabella 12 Impianti esistenti Fino al Dopo il Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione I trattamenti di tabella 12 richiamati nella Tab. 1 precedente sono quelli che riguardano i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria. 8

13 Tab. 2: Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali e sul suolo degli agglomerati con popolazione < a AE (tabella 9 Direttiva Regionale Scarichi DGR 424/2012) SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI Dimensione Agglomerato Impianti nuovi Valori limite di emissione: (*) Impianti esistenti Fino al Dopo il AE < 49 Nessun valore limite Nessun valore limite Nessun valore limite AE SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: < 20 mg/l Nessun valore limite Nessun valore limite AE SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l Azoto ammon.le: 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: < 20 mg/l SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l (nel caso in cui l impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite) SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l AE (*) SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l Azoto ammon.le: 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: < 20 mg/l SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l (nel caso in cui l impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite) SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l Azoto ammon.le: 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: < 20 mg/l SCARICHI SUL SUOLO La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo di acque reflue urbane non deve essere inferiore a: metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera inferiore a 200 mc; metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera uguale o superiore a 200 mc. Lo scarico sul suolo non è comunque ammesso con portate giornaliere medie superiori a 400 mc. Cons.za agglom.to Impianti nuovi Valori limite di emissione: (*) Impianti esistenti Fino al Dopo il AE < 49 Nessun valore limite Nessun valore limite Nessun valore limite AE SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: < 20 mg/l Nessun valore limite Nessun valore limite AE SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l Azoto ammon.le: 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: < 20 mg/l SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l (nel caso in cui l impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite) SST: < 80 mg/l BOD5 (come O 2): < 40 mg/l COD (come O 2): < 160 mg/l AE Tabella 6 della Direttiva Tabella 6 della Direttiva Tabella 6 della Direttiva (*) Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali Per quanto riguarda i depuratori di maggiori dimensioni ( 2000 AE), attraverso la tabella 1 della DGR Scarichi regionale che si riporta di seguito, viene ripresa la normativa nazionale, chiarendo tuttavia, attraverso le note, alcuni aspetti legati alla specificità della risorsa idrica regionale. In particolare, attraverso 9

14 la nota 6, si stabilisce che la stessa tabella si applica anche nel caso di depuratori di dimensioni inferiori a 2000 AE ma a servizio di agglomerati di consistenza 2000 AE, così come richiesto dalla normativa comunitaria. Tab. 3: Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane dei depuratori di dimensioni superiori o uguali a 2000 AE e dei depuratori di qualsiasi dimensione a servizio degli agglomerati con popolazione a AE (tabella 1 della Direttiva Regionale Scarichi). Potenzialità impianto in A.E. (6) > Parametri (media giornaliera) (1) Concentrazione %di riduzione Concentrazione %di riduzione BOD 5 (senza nitrificazione) mg/l (2) < (5) < COD mg/l (3) < < Solidi Sospesi mg/l (4) < 35 (5) 90(5) < (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l (2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 C ± 1 C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. (3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio. (4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 μm ed essicazione a 105 C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di g), essiccazione a 105 C e calcolo del peso. (5) La percentuale di riduzione del BOD 5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%. (6) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a AE a servizio di agglomerati di consistenza AE. La Direttiva Regionale chiarisce anche alcuni contenuti della tabella 2 dell all.5 D.Lgs.152/06; in particolare si specifica, attraverso la nota 4, che la stessa tabella si applica anche nel caso di depuratori di dimensioni inferiori a AE, se in area sensibile, ma a servizio di agglomerati di consistenza superiore a AE, così come richiesto dalla normativa comunitaria. Tab. 4: Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane in area sensibile dei depuratori di dimensioni superiori o uguali a AE e dei depuratori di qualsiasi dimensione a servizio degli agglomerati con popolazione a AE (tabella 2 della Direttiva Regionale Scarichi). Parametri (media annua) Potenzialità impianto in A.E. (4) > Concentrazione %di riduzione Concentrazione %di riduzione Fosforo totale (P mg/l) (1) < 2 80 < 1 80 Azoto totale (N mg/l) (2) (3) < < (1) II metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico+nh3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/l per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali. (4) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a AE a servizio di agglomerati di consistenza AE. Si ricorda inoltre che, se le acque reflue urbane risultano anche dal mescolamento con acque reflue industriali, l impianto dovrà rispettare anche i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 della DGR 424/2012 salvo che per i parametri delle Tabelle 1 (ed eventualmente 2 se in area sensibile) della stessa Direttiva. A tal proposito giova ricordare che, dopo la modifica delle Aree Sensibili operata dalla DGR 423/2012 la nota 2-bis alla tabella 3 della D.G.R. 1171/2006 e s.m.e i. pone i seguenti requisiti: per gli scarichi di acque reflue urbane di impianti con potenzialità > AE, recapitanti nei bacini idrografici sui quali adottare specifici valori limite di azoto e fosforo, individuati dalla Tavola 15 Bacini idrografici soggetti a specifici valori limiti di azoto e fosforo, allegata alla deliberazione di Giunta regionale, i valori limite sono i seguenti: 10

15 Rif.to N. tabella 3 Parametro Unità di misura Concentrazione 32 Fosforo totale (come P) mg/l < 5 33, 34, 35 Azoto Totale (come N) mg/l < 18 (**) (**) non devono comunque essere superati i singoli valori limite di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico di cui ai numeri 33, 34 e 35 della Tabella. Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N.organico+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. In sede di autorizzazione allo scarico l autorità competente fisserà i valori limite previsti dalla Tabella 3 nota 2 bis tenendo conto dei carichi complessivi scaricati e dell obiettivo/stato di qualità ambientale del corpo idrico recettore e dei corpi idrici ad esso collegati. In pratica la nota si applica nel bacino drenante del corpo idrico fortemente modificato di Alviano, che corrisponde alla ex area sensibile (bacino drenante del Lago di Alviano), ponendo dei limiti intermedi tra quelli previsti dal D.Lgs.152/06 per aree sensibili e aree normali. 2.4 Il Protocollo d intesa tra ARPA, ATI e Gestori per l organizzazione dei controlli delle acque reflue urbane e per l utilizzo degli autocontrolli del Gestore come controlli nella valutazione della conformità degli impianti di depurazione (Determinazione N. 180 del 3/5/2011 ARPA Umbria L utilizzabilità degli autocontrolli del Gestore nella valutazione della conformità, è stabilita all Allegato 5 che prevede che i controlli per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 siano effettuati dall autorità competente, ovvero dal Gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dati all autorità di controllo ritenuto idoneo da quest ultima. In Umbria nel 2004 è stato siglato e attivato, un accordo tra ATI, Gestori ed ARPA, per la condivisione dei dati di controlli ed autocontrolli attraverso l applicativo Extranet denominato ARATAS. Dal 2006 ARPA provvede al caricamento dei dati di controllo, e dal 2008 anche dei dati degli autocontrolli trasmessi dai gestori. Ad oggi, attraverso l applicativo, è possibile consultare in modo unitario tutti i dati derivanti da queste attività. Il sistema ARATAS, fruibile da tutti i soggetti competenti in materia, è considerato adeguato ai requisiti posti dalla norma La possibilità di utilizzare gli autocontrolli dei gestori alla stregua dei controlli, al fine di onorare le frequenze minime, è subordinata al rispetto da parte degli autocontrolli di specifici requisiti relativamente a metodiche di laboratorio e modalità di campionamento. Per quanto riguarda il primo aspetto, ARPA ha effettuato una valutazione dei controlli analitici degli enti gestori attraverso sia la valutazione delle metodiche analitiche utilizzate dai laboratori dei gestori stessi, sia la verifica delle prestazioni analitiche attraverso il confronto dei risultati analitici di controlli e autocontrolli sugli stessi campioni. I risultati, contenuti nel rapporto Valutazione dei controlli analitici dei gestori sulla depurazione civile in allegato, mostrano, anche se con alcune eccezioni, che le metodiche analitiche adottate per i parametri delle tabelle 1 e 2 possono essere ritenute, almeno in fase preliminare, idonee a fornire dati sufficientemente affidabili per essere utilizzati come dati di controllo. Il completamento della fase di confronto dei laboratori dei Gestori del Servizio Idrico Integrato con il laboratorio ARPA dovrà essere perfezionata nel corso dell attività vera e propria, sia mediante audit documentale, sia attraverso analisi parallele sullo stesso campione prelevato. Un altra questione riguarda il rispetto della modalità di campionamento. Il D.Lgs. 152/06 prevede all allegato 5 che per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale devono essere considerati campioni medi ponderati nell arco di 24 ore. La Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue prevede al comma 8 dell art.5 l obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati al di sopra dei a.e. di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa; la stessa direttiva stabilisce i limiti temporali per l adeguamento; 11

16 per gli impianti esistenti, le prescrizioni di cui al comma 8, lett. c) e d) vengono inserite al momento del rinnovo dell autorizzazione allo scarico e comunque entro i termini di Tab. 5. Tab. 5: Cadenze temporali per installazione di autocampionatori per gli impianti di depurazione Potenzialità impianto Abitanti Equivalenti Campionatore entrata/uscita entro entro Come previsto dal D.Lgs.152/06, con D.G.R del 20/12/2010 la Regione Umbria ha incaricato ARPA Umbria, ATI e Gestori del Servizio Idrico Integrato di sottoscrivere un protocollo, avente per oggetto l Organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili. Il fine principale di tale protocollo è di integrare, già a partire dall anno 2011, attraverso l utilizzo degli autocontrolli dei Gestori e fino al numero previsto dalla normativa, il numero dei controlli effettuati da ARPA sulle acque degli impianti di trattamento dei reflui civili per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell Allegato V al D.Lgs. 152/06. Lo stesso protocollo prevede inoltre dei riferimenti operativi per rendere omogenea la normativa degli scarichi su scala regionale, nel rispetto del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. Con Determinazione 180 del 3 Maggio 2011, il Direttore Generale ARPA Umbria ha approvato il Protocollo stipulato tra ARPA stessa, ATI e soggetti Gestori; nello stesso documento si approva il Verbale della Riunione del 29 marzo 2011 tra ARPA e Province in cui si condividono i contenuti del Protocollo stesso. Per quanto concerne i contenuti del Protocollo, nella tabella di seguito si riporta il numero dei controlli da effettuare a cura dei Gestori negli impianti di dimensione 2000 A.E.. Tab. 6: numero di controlli da effettuare a cura del Gestore e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell impianto Potenzialità impianto N controlli del Gestore Tipologia campionamento a.e. 11 il primo anno e,se conformi, 3 negli anni successivi * ** a.e. 9 Medio su 24 ore a.e. 18 Medio su 24 ore *: il primo anno della stipula del protocollo possono essere effettuati n 3 campioni qualora la relazione di sintesi di ARPA Umbria sul funzionamento degli impianti, evidenzi la conformità dei risultati nell anno precedente. **: la tipologia di campionamento per questi impianti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Di seguito si riporta invece il numero dei controlli da effettuare a cura di ARPA Umbria. Tab. 7: numero di controlli da effettuare a cura di ARPA e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell impianto Potenzialità impianto N controlli ARPA Tipologia campionamento a.e. 1 Medio su 24 ore * a.e. 3 Medio su 24 ore a.e. 6 Medio su 24 ore *: la tipologia di campionamento per questi impianti può essere media su 24 ore o istantanea qualora sia giustificabile una sua equivalenza (equalizzazione prodotta nell impianto o eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso). Di seguito si riportano i controlli dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell Allegato V da effettuare sugli impianti di trattamento dei reflui civili di propria competenza di consistenza inferiore a 2000 a.e. e ricadenti in agglomerati di consistenza superiore a 2000 a.e., al fine di effettuare le valutazioni previste dal MATTM e dalla Commissione Europea (DIR 91/271 UWWTD) 12

17 Tab. 8: numero di controlli da effettuare a cura del Gestore e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell impianto Potenzialità impianto N controlli del Gestore Tipologia campionamento 50 1 istantaneo istantaneo * *: la tipologia di campionamento per questi impianti può essere istantanea o media su 24 ore in considerazione dell equalizzazione effettuata dall impianto e della eventuale ridotta variabilità del refluo in ingresso all impianto. ARPA si impegna inoltre ad eseguire almeno un controllo annuo sugli impianti di consistenza inferiore a 2000 a.e. e ricadenti in agglomerati di consistenza superiore a 2000 a.e., dei parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell Allegato V, al fine di effettuare le valutazioni previste dal MATTM e dalla Commissione Europea (DIR 91/271 UWWTD). I controlli dei parametri di Tab.3 vanno effettuati solo nel caso in cui all impianto di depurazione arrivino anche acque reflue industriali, selezionando i parametri con riferimento alle attività presenti nell agglomerato. Per quanto riguarda gli impianti di piccole dimensioni (<2000 a.e.) in piccoli agglomerati (<2000 a.e.) i Gestori si impegnano ad eseguire, con frequenza quadrimestrale, gli autocontrolli sugli impianti di trattamento di consistenza superiore a 200 a.e. al fine di effettuare le valutazioni previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria. All interno del Protocollo vengono altresì affrontate e condivise le modalità di trasmissione dei dati relativi ai controlli del Gestore, e vengono affrontate le questioni relative alla verifica di conformità ai disposti della normativa vigente, al fine dell utilizzo delle stesse negli specifici questionari e nelle reportistiche previste da Regione Umbria, dal MATTM e dalla Commissione Europea, nonché al fine della eventuale applicazione delle opportune sanzioni di legge. 13

18 3 LE AREE SENSIBILI La valutazione della conformità degli agglomerati e degli impianti di depurazione deve tener conto anche delle restrizioni previste per gli scarichi in aree sensibili. Queste erano state individuate in prima istanza nella regione Umbria con DGR 274/03 e DGR 1717/04. Con tali atti sono stati individuati i corpi idrici eutrofizzati o esposti a eutrofizzazione, che richiedono interventi di tutela soprattutto in relazione al contenimento e all eliminazione di fosforo e/o azoto, nonché i rispettivi bacini drenanti. Con D.G.R. n.1321 del Designazione del corpo idrico presente a monte dello sbarramento di Alviano e ridefinizione della designazione delle aree sensibili effettuata in prima approssimazione con deliberazione di Giunta Regionale n.274, La Regione Umbria ha proposto la modifica delle aree sensibili, eliminando dall elenco dei corpi idrici da considerare come sensibili, il lago artificiale di Alviano, nonché la definizione e la relativa perimetrazione del bacino drenante per il lago di Alviano, annullando a tutti gli effetti della vecchia definizione di lago artificiale di Alviano quale area sensibile; Con D.G.R. 423/2012 la Giunta Regionale ha determinato di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell Assessore, e pertanto di: 2) di rendere operativa, ai fini delle operazioni di monitoraggio, l identificazione del corpo idrico fluviale del fiume Tevere nel tratto che va dal punto di immissione del canale di restituzione della centrale di Baschi fino alla traversa di Alviano, ed il bacino naturale drenante in quello del fiume Paglia, nonché la sua designazione quale corpo idrico fortemente modificato, ai sensi del D.M n.260, con l attribuzione del codice di riferimento N HF, effettuata con DGR n. 2 del 09/01/2012; 3) di pubblicare la tavola cartografica n. 4 Aree sensibili del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, aggiornata a seguito della rettifica della designazione delle aree sensibili effettuata con Deliberazione di Giunta Regionale n.2 del 9 gennaio 2012 che annulla a tutti gli effetti la vecchia definizione di lago artificiale di Alviano quale area sensibile ed il relativo bacino drenante; 4) di pubblicare la tavola cartografica n. 14 Monitoraggio dei corpi idrici superficiali (DIR 2000/60/CE e D.Lgs. 152/06) del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, aggiornata a seguito della modifica della rete di monitoraggio delle acque superficiali, predisposta ai sensi delle disposizioni vigenti, effettuata tenendo conto del nuovo corpo idrico fortemente modificato; 5) di ribadire, giusta deliberazione n. 2 del 09/01/2012, che tutti gli atti che tengono conto della DGR 274/2003 devono considerare l'annullamento della designazione del "lago di Alviano" quale area sensibile; 6) di approvare la tavola cartografica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominata Tavola 15 - Bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto ; 7) di dare mandato al Servizio Risorse idriche e rischio idraulico di inserire nelle disposizioni normative regionali in materia di scarichi di acque reflue valori limite di fosforo e azoto più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell allegato V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali derivanti da impianti di depurazione a servizio di agglomerati superiori a abitanti equivalenti o insediamenti produttivi, con un carico superiore a abitanti equivalenti o 500 mc/giorno, che ricadono nei bacini idrografici perimetrati con la tavola n. 15 approvata con il presente atto; 8) di trasmettere il presente atto, corredato dalle cartografie allegate, alle Autorità di Bacino del Fiume Tevere e del Fiume Arno per gli adempimenti connessi all adeguamento dei rispettivi Piani di Gestione dei Distretti idrografici; l elenco delle Aree Sensibili è riportato nella tabella seguente ed illustrato in Fig. 4. Tab. 9 - Elenco delle Aree Sensibili nella Regione Umbria Corpo idrico Motivazione dell'identificazione Bacino drenante sensibile dell'area sensibile Lago Trasimeno Lago di Piediluco Palude di Colfiorito Intero bacino drenante così come riportato nella Tav.1 del Piano stralcio di riferimento Così come previsto nella Bozza di Piano approvato dal Comitato Tecnico nella seduta del Corpo idrico così come individuato dalla Convenzione di Ramsar Lago eutrofico individuato dal Piano Stralcio del Trasimeno PS2 Lago eutrofico individuato dal Piano Stralcio del lago di Piediluco approvato con DPCM del Convenzione di Ramsar "Aree umide di importanza nazionale o internazionale" Norma regionale di Riferimento DGR 274/03, DGR 423/2012 Sottobacino Idrografico Trasimeno Nera Topino- Marroggia 14

19 Corpo idrico sensibile Tratto del F.Nera (confine regionale- Scheggino) Tratto f.clitunno (Sorgente-Casco dell'acqua) Lago di Chiusi Bacino drenante Bacino drenante del fiume che parte dal confine di regione e comprende le opere di preso del Canale Medio Nera (Triponzo) e parte del bacino idrografico del lago di Piediluco Bacino drenante del fiume dalle sorgenti al tratto fluviale in località denominata Casco dell'acqua Bacino imbrifero del lago di Chiusi Motivazione dell'identificazione dell'area sensibile Corpi idrici in cui si svolgono attività tradizionali di produzione ittica Piano Stralcio della "Qualità delle Acque del fiume ARNO" approvato con DPCM norma n.8 Norma regionale di Riferimento DGR 1717/04 Sottobacino Idrografico Nera Topino- Marroggia Arno In Fig. 3 si può osservare come gran parte del territorio umbro ricadesse in Area Sensibile prima della DGR 1321/2011 ; facevano eccezione solo una porzione del bacino del Fiume Nera ed altre piccole porzioni di territorio ricadenti in bacini di corsi d acqua non appartenenti al bacino del Tevere. In Fig. 4 invece si nota come la DGR 423/2012 abbia ridotto sostanzialmente le aree sensibili del territorio umbro, visto che gran parte della Regione ricade nel bacino del Tevere. 15

20 Fig. 3- Le aree sensibili nella Regione Umbria prima della DGR 423/

21 . Fig. 4 - Le aree sensibili nella Regione Umbria dopo la DGR 423/

22 4 GLI AGGLOMERATI IN UMBRIA AGGIORNATI RISPETTO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 parte terza individua, come peraltro già fatto dal D.Lgs. n. 152/1999, nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento di pianificazione del quale le Regioni debbono dotarsi al fine di assicurare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici della regione. La Regione Umbria ha redatto il Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs. n.152/1999, approvato con DGR 1570 il 1 dicembre Il Piano contiene l individuazione degli agglomerati urbani. La conoscenza del sistema fognario depurativo e l individuazione delle località servite da ogni impianto di trattamento, ha consentito di effettuare un analisi territoriale approfondita e di quantificare la pressione esercitata dalle fonti di inquinamento nei corsi d acqua. Nella regione erano stati individuati con il PTA agglomerati, classificati secondo tre diverse tipologie in funzione delle possibili combinazioni tra il sistema di collettamento e il sistema depurativo (Fig. 5). TIPOLOGIA A TIPOLOGIA B TIPOLOGIA C 1 località 1 sistema di raccolta 1 impianto di trattamento 1 località più sistemi di raccolta più impianti di trattamento più località più sistemi di raccolta 1 impianto di trattamento Impianto di depurazione Sistema di raccolta Località Fig. 5: Tipologie degli agglomerati Nel corso dell anno 2009, alla luce dei nuovi indirizzi emanati dalla Commissione Europea ( Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) Bruxelles, Gennaio 2007), la Regione Umbria si è avvalsa di ARPA Umbria (Direzione Generale Unità Operativa Tecnica) per effettuare ulteriori approfondimenti, con l ausilio delle Autorità di Ambito e dei Gestori, al fine di perfezionare la precedente individuazione degli agglomerati, anche nell ottica di ottemperare agli obblighi di informazione (questionario UWWTD e risposta alla procedura di infrazione 2009/2034 riguardante gli agglomerati di consistenza superiore a a.e. per artt. 3,4,5 Direttiva 91/271/CEE ). Nei primi mesi del 2011, inoltre, la Commissione Europea ha richiesto un aggiornamento sulla situazione degli agglomerati di consistenza nominale compresa tra 2000 e A.E., in ragione del fatto che tali agglomerati dovevano essere conformi ai requisiti della Direttiva 91/271 già dall anno 2005, mentre dalle informazioni in possesso della Commissione stessa a quella data, la conformità non risultava garantita. La metodologia seguita dalla regione Umbria, per la verifica degli agglomerati, si è basata, così come avvenuto nella prima fase di perimetrazione degli agglomerati, sui dati ISTAT relativi alle sezioni censuarie, sui Piani d Ambito redatti dalle singole Autorità d Ambito Territoriale Integrato (ATI) e sulle indicazioni di dettaglio fornite dagli ATI e dai Gestori riguardo al Servizio Idrico Integrato. Tutte le considerazioni emerse, unitamente alle informazioni più aggiornate, sono confluite nel Questionario UWWTD 2011, elemento chiave per le analisi che seguono. In Tab. 10 viene mostrato l elenco degli agglomerati, la loro consistenza dimensionale, il sottobacino idrografico e l eventuale area sensibile in cui ricadono, tenendo conto anche delle modifiche apportate dalle DGR Umbria 423 e 424 del

ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO 2012 Inquinamento delle risorse idriche Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane (Depuratori)

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