SLIDES Pubblicato il 30 gennaio 2014 Gianluca Spolverato Eufranio Massi

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1 SLIDES Pubblicato il 30 gennaio 2014 Gianluca Spolverato Eufranio Massi LE NUOVE REGOLE PER LE ISPEZIONI STRUMENTI DI TUTELA PER LE AZIENDE E RUOLO DEI PROFESSIONISTI

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3 DI COSA PARLIAMO 1. IL NUOVO CODICE DI CONDOTTA PER GLI ISPETTORI. 2. ACCESSO ISPETTIVO E MODALITA DI ACCERTAMENTO. 3. COME NASCE UN ISPEZIONE: I POTERI DEGLI ISPETTORI. 4. LE DICHIARAZIONI DEI LAVORATORI: CHE VALORE HANNO? 5. IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI DURANTE L ISPEZIONE. 6. LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRATTUALE DELLE IMPRESE: IL NUOVO PROTOCOLLO D INTESA. 7. LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ISPETTIVI. 8. VERBALIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO CODICE. 9. PRESCRIZIONE E DIFFIDA: CONVIENE ADEMPIERE? 10. LE NUOVE SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E LAVORO NERO. pagina 3

4 IL NUOVO CODICE PER GLI ISPETTORI Il 15 gennaio 2014 è stato firmato il decreto di approvazione del NUOVO CODICE AD USO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO, che sostituisce quello adottato con d.d. 20 aprile ATTIVITA PROPEDEUTICA AGLI ACCERTAMENTI Richieste di intervento (art. 3) Le richieste di intervento devono essere circostanziate, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l indicazione di eventuali testi e documenti. Il personale ispettivo e/o amministrativo informa il lavoratore denunciante della possibilità di definire la controversia in sede di conciliazione monocratica. Preparazione dell ispezione (art. 5) L indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria a cura del personale ispettivo e/o amministrativo, diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi delle banche dati disponibili. Il personale ispettivo ha l obbligo di acquisire, antecedentemente al primo accesso, ogni informazione relativa all organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti su Registro delle imprese, sistema Comunicazioni obbligatorie on line e Cassetto Previdenziale. pagina 4

5 ACCESSO ISPETTIVO: COSA DICE IL NUOVO CODICE (1) Obbligo di qualificarsi (art. 6) Principio di collaborazione (art. 7) Informativa e assistenza all ispezione (art. 8) Il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo del lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l accesso non può avere luogo. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto. L accertamento deve essere condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati. All inizio dell attività, il personale ispettivo deve conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci. Il personale ispettivo informa il soggetto sottoposto ad ispezione, o un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell accertamento, da un professionista abilitato. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni il personale ispettivo provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. pagina 5

6 ACCESSO ISPETTIVO: COSA DICE IL NUOVO CODICE (2) Procedura ispettiva (art. 9) Corretta informazione (art. 10) Acquisizione ed esame dei documenti (art. 11) Gli accertamenti ispettivi consistono: nell identificazione delle persone presenti; nell acquisizione delle dichiarazioni; nell esame della documentazione aziendale eventualmente presente; nella descrizione delle lavorazioni svolte e delle condizioni di lavoro. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dall amministrazione. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d ufficio. L esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato ovvero presso l ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente o presso gli studi dei professionisti abilitati, secondo le disposizioni impartite dall amministrazione. pagina 6

7 POTERI DEGLI ISPETTORI (1) UN ACCERTAMENTO ISPETTIVO PUÒ COMINCIARE: in seguito a una DENUNCIA da parte dei LAVORATORI. sulla base della SEGNALAZIONE da parte di un ALTRA AMMINISTRAZIONE o da parte di organi di POLIZIA GIUDIZIARIA D UFFICIO, nell ambito dell attività programmata. L accertamento ispettivo NON può avere inizio se la DENUNCIA è ANONIMA. Le FUNZIONI DI VIGILANZA in materia di lavoro e legislazione sociale spettano al PERSONALE ISPETTIVO in forza presso le DIREZIONI DEL LAVORO (DRL E DPL). Le funzioni ispettive in materia di previdenza e assistenza sociale spettano anche al personale di vigilanza dell INPS, dell INAIL, dell ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria. pagina 7

8 POTERI DEGLI ISPETTORI (2) GLI ISPETTORI, NELL ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI DI VIGILANZA, HANNO: POTERE DI ACCESSO ai luoghi di lavoro (art. 8, comma 2, d.p.r. 520/1955) POTERE DI ASSUMERE INFORMAZIONI (art. 4 l. 628/1961; art. 3 l. 639/1993) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per l accertamento di reati in materia di lavoro, hanno, oltre che potere di accesso (art. 20 l. 833/1978; art. 8 d.p.r. 520/55), anche di PERQUISIZIONE (art. 352 c.p.p.) e di SEQUESTRO (art. 354 c.p.p.). La qualifica di UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA viene riconosciuta, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro. pagina 8

9 POTERI DEGLI ISPETTORI (3) Gli ispettori del lavoro (e degli enti previdenziali) hanno facoltà di VISITARE i laboratori, gli stabilimenti, i cantieri e QUALSIASI ALTRO LUOGO DI LAVORO (negozi, esercizi pubblici, studi professionali), nonché i LOCALI ANNESSI, quando abbiano il sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge. Le ispezioni devono essere condotte IN MODO DA ARRECARE LA MINORE TURBATIVA POSSIBILE allo svolgimento delle attività da parte dei soggetti ispezionati. Il personale ispettivo ha l obbligo di esibire la TESSERA DI RICONOSCIMENTO, e in mancanza l accesso non può avere luogo. L ISPETTORE PUÒ ACCEDERE NELLE CASE DI ABITAZIONE? IN CHE ORARI PUO EFFETTUARSI UN ISPEZIONE? L ATTIVITÀ ISPETTIVA SI SVOLGE ATTRAVERSO: ESAME DEI LUOGHI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI LAVORO ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DAI LAVORATORI pagina 9

10 POTERI DEGLI ISPETTORI (4) ESAMINARE = METTERE A DISPOSIZIONE DELL ISPETTORE in modo che ne possa prendere visione = FARE COPIA? Quali SANZIONI scattano nel caso in cui l azienda non metta a disposizione la documentazione richiesta? ART. 3, COMMA 3, D.L. 463 CONVERTITO IN L. 638/1983 Nel caso di ispezioni incombono sul datore di lavoro OBBLIGHI DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE, che sono sanzionati anche sul piano penale: integra il reato di INTERRUZIONE DI UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO (art. 340 c.p.) la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purchè apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento; commette il reato di cui all art. 4 l. 22 luglio 1961, n. 628, il datore di lavoro che, ricevuta una richiesta di documenti da parte dell Ispettorato del lavoro, OMETTA DI CONSEGNARE I DOCUMENTI LEGITTIMAMENTE E SPECIFICAMENTE RICHIESTI. pagina 10

11 DICHIARAZIONI: COSA DICE IL NUOVO CODICE (1) Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle RSA, dalle RSU, dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Acquisizione delle dichiarazioni (art. 12) Il personale ispettivo valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonchè di acquisire dichiarazioni utili all accertamento anche da parte di altri soggetti. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di acquisizione di dichiarazione indicando le relative motivazioni. pagina 11

12 DICHIARAZIONI: COSA DICE IL NUOVO CODICE (2) In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista. Acquisizione delle dichiarazioni (art. 12) Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinchè ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/ o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto all Amministrazione. pagina 12

13 DICHIARAZIONI: SINTESI (1) L acquisizione di informazioni deve avvenire, di regola, in azienda. Può avvenire anche presso la sede della DPL, o dell INPS, o dell INAIL, come pure al di fuori del posto del lavoro, con il consenso del lavoratore. I lavoratori non possono rifiutarsi di fornire le proprie generalità, né possono dichiarare il falso sulle proprie generalità. Ai lavoratori vanno rivolte domande chiare e comprensibili e le dichiarazioni vanno riportate in modo chiaro e leggibile. I lavoratori possono rifiutarsi di sottoscrivere le dichiarazioni, fermo restando l obbligo di fornire le proprie generalità. In sede di acquisizione delle informazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o del consulente del lavoro e il lavoratore non può richiedere copia delle dichiarazioni prima del termine dell accertamento ispettivo. QUALE VALORE PROBATORIO HANNO LE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI DEL CUI RAPPORTO SI CONTROVERTE? Il lavoratore è incapace a testimoniare (art. 246 e 247 c.p.c.), ma potrebbe essere liberamente interrogato ai sensi dell art. 421, ultimo comma, c.p.c., con valore di mero argomento di prova l incapacità a testimoniare va eccepita tempestivamente dalla parte, altrimenti la deposizione resta valida. pagina 13

14 DICHIARAZIONI: SINTESI (2) DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI ISPEZIONI DA CUI EMERGONO INDIZI DI REATO Se l accertamento riguarda illeciti penali gli ispettori possono assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini soltanto in presenza del difensore (art. 350 c.p.p.), mentre l assistenza difensiva non è prevista per l assunzione di informazioni dalle altre persone a conoscenza dei fatti (art. 351 e 362 c.p.p.). L ONERE DELLA PROVA dei fatti invocati ai fini dell irrogazione delle sanzioni o della pretesa previdenziale incombe sulla pubblica amministrazione procedente. Ciò significa, ad esempio, che in caso di contestazione da parte dell INPS di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un rapporto formalmente qualificato come autonomo spetta all INPS provare la sussistenza della subordinazione. I VERBALI DI ACCERTAMENTO redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova, ai sensi della normativa vigente, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati (art. 10, comma 5, d.lgs. 124/2004). Le circostanze di fatto non percepite direttamente costituiscono fonti di prova liberamente valutabili. Le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dall ispettore devono essere confermate in giudizio. REGOLE DIVERSE valgono per le DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO. La dichiarazione del datore di lavoro può avere valenza di confessione stragiudiziale e se è resa a un ispettore che è parte del giudizio fa piena prova e rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione. pagina 14

15 REGOLARITÀ CONTRATTUALE DELLE IMPRESE Al fine di diffondere la cultura della legalità e semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, il Ministero del Lavoro ha stipulato un protocollo d intesa con l'ordine dei Consulenti del Lavoro per l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribuzione. Secondo il protocollo d intesa sottoscritto il 15 gennaio 2014, l asseverazione, denominata ASSE.CO., verrà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, anche attraverso la propria Fondazione Studi, e consentirà di certificare la regolarità rispetto a lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione, relativi al lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro. L'ASSE.CO., rilasciata esclusivamente su istanza volontaria del datore di lavoro, avrà validità annuale e prevede idonee verifiche quadrimestrali rivolte a constatare il permanere delle condizioni di regolarità. La convenzione prevede l'applicazione del regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione sia da parte del datore di lavoro che del consulente, il quale sarà anche soggetto ai relativi provvedimenti disciplinari. L'elenco dei datori di lavoro che otterranno l'asse.co. sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e da quello del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro. pagina 15

16 PROCEDURA DI ASSEVERAZIONE Possono avviare le imprese all asseverazione solo i consulenti del lavoro che svolgano l'attività in forma di lavoro autonomo e che risultino appositamente formati rispetto alle procedure di asseverazione. A tal fine, il Consiglio nazionale individuerà i requisiti necessari nonché i percorsi di formazione obbligatoria. La richiesta di asseverazione è libera e volontaria e viene rivolta da una specifica impresa a un consulente del lavoro, il quale accetta l incarico e lo comunica al Consiglio nazionale, ovvero alla Fondazione Studi, allegando: 1. la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.p.r. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di quanto non a conoscenza del professionista; 2. la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del d.p.r. 445/2000, del consulente del lavoro in ordine a quanto di propria diretta conoscenza, come ad esempio il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per come risultano al professionista alla data di asseverazione. Il consulente del lavoro, raccolte le dichiarazioni dell impresa, avvia una verifica al fine di riscontrare la correttezza degli adempimenti, delle tipologie contrattuali utilizzate, del rispetto dei c.c.n.l., del regolare versamento dei contributi. Il consulente che ha rilasciato la dichiarazione si obbliga a controllare ogni 4 mesi la permanenza dei requisiti di regolarità. pagina 16

17 VANTAGGI DELL ASSEVERAZIONE L ottenimento della asseverazione determina una serie di vantaggi per l impresa: previsione che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro si orienteranno in via prioritaria nelle imprese che non siano in possesso dell'asseverazione; restano salve le attività di vigilanza relative a specifiche richieste di intervento ispettivo; indagini demandate dall'autorità giudiziaria o amministrativa; controlli a campione finalizzate alla verifica della veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente; ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l asseverazione potrà essere utilizzata nell ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto nell ambito di eventuali accertamenti. È inoltre aperta la possibilità per le parti firmatarie del protocollo di intesa, di individuare ulteriori ipotesi di applicazione della ASSE.CO. L'asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale. pagina 17

18 LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (1) IL PRINCIPIO GENERALE In base alla l. 241/1990, l accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il rifiuto l eccezione. Il divieto di accedervi, dettato essenzialmente dalla riservatezza o dalla protezione dei lavoratori che hanno rilasciato le dichiarazioni in sede di accertamento ispettivo, pone in secondo piano rispetto all esigenza di tutela degli interessi giuridici di chi ne ha fatto richiesta. Modalità della richiesta L istanza di accesso deve essere adeguatamente motivata da un interesse diretto del destinatario degli atti: deve cioè sussistere un collegamento tra la richiesta di conoscenza del documento e la sua utilità a tutelare una posizione giuridicamente rilevante. GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Dal 2009 si è affermato il principio che il diritto di accedere agli atti deve essere riconosciuto, ma non in modo incondizionato: l eccesso è lecito se c è una motivazione del verbale ispettivo che non consente l esercizio del diritto di difesa del trasgressore. Se la motivazione non garantisce il diritto di difesa, il datore può accedere alle dichiarazioni dei dipendenti contenute negli atti. pagina 18

19 LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (2) La sentenza 4035/2013 del Consiglio di Stato ha precisato che gli uffici della P.A. possono negare l accesso alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti durante una verifica ispettiva, anche se il diniego deve essere motivato. L ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO (Circolare 43/2013) In seguito alla sentenza, il Ministero del Lavoro ha invitato le DTL a uniformarsi a questo principio, chiarendo che neppure l eliminazione dei nominativi dai documenti è una pratica che possa garantire la tutela dei lavoratori interessati. Poiché i lavoratori coinvolti sono considerati controinteressati, le DTL dovranno notificare loro le richieste di accesso alle dichiarazioni effettuate dai datori di lavoro. Se l ente che ha emesso il verbale di accertamento dovesse negare la visione della documentazione, l interessato può ricorrere al Tar, qualora ritenga non fondati i motivi di diniego. pagina 19

20 VERBALIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO CODICE (1) Verbale di primo accesso (art. 13) Verbale interlocutorio (art.14) Compiute le verifiche, a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso che deve contenere: l identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro; descrizione delle modalità del loro impiego, avendo cura di specificare le mansioni svolte e ogni altra utile notizia concernente il contesto lavorativo di riferimento. Qualora siano necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti e informazioni, nonché l espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso. Verbale unico e comunicazione di regolare definizione degli accertamenti (art. 15) Il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio. Le conclusioni del personale ispettivo contenute nel verbale unico devono essere adeguatamente motivate. Nel caso non sia previsto alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato. pagina 20

21 VERBALIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO CODICE (2) Rapporto al direttore ex art. 14 l. 689/1981 (art. 16) In caso di mancato pagamento di alcune o di tutte le sanzioni contestate, il personale ispettivo è tenuto a redigere il rapporto al direttore indicando, con chiarezza e dettagliatamente, tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della contestazione della sanzione. Inoltre, il rapporto deve contenere apposite osservazioni necessarie per valutare la gradualità della sanzione. In presenza di scritti difensivi il rapporto deve indicare sintetiche controdeduzioni sugli stessi. Trasmissione dei verbali ad altre amministrazioni (art.17) Illeciti penali (art. 18) Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale unico all ufficio di competenza della propria Amministrazione affinchè questa provveda a inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l adozione dei provvedimenti di competenza. In caso di rilevazione di illeciti penali, il personale ispettivo riferisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura penale, salva l adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria. pagina 21

22 PRESCRIZIONE E DIFFIDA (1) L ispettore che nel corso dell accertamento rilevi violazioni che costituiscono reato, punite con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA ai sensi del d.lgs. 758/1994. Nella prescrizione devono essere indicati i TEMPI E I TERMINI della regolarizzazione. Se adempie alla prescrizione, l ispettore ammette il reo al pagamento di una SANZIONE AMMINISTRATIVA pari a 1/4 del massimo dell ammenda. Se non adempie, l ispettore ne dà comunicazione al PM. Il reato punito con la sola ammenda o con la pena alternativa dell arresto o dell ammenda può essere estinto tramite OBLAZIONE, con il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della pena. L ispettore che nel corso dell accertamento constata l inosservanza di norme per cui sono previste sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere a DIFFIDARE il datore alla regolarizzazione delle INOSSERVANZE che siano SANABILI, fissando il relativo termine (art. 13, d.lgs. 124/2004). Se il datore di lavoro adempie alla diffida, il procedimento si estingue con il pagamento di una SANZIONE AMMINISTRATIVA pari al minimo di legge, oppure in caso di sanzione in misura fissa pari a 1/4 dell importo. Se non adempie, salva diversa previsione di legge, il datore di lavoro può estinguere l obbligazione pagando la sanzione amministrativa nella misura prevista dall ART. 16 L. 689/1981, pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo. pagina 22

23 PRESCRIZIONE E DIFFIDA (2) Qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivano sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine. Il pagamento dell importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Il potere di diffida è esteso anche agli ispettori e ai funzionari degli enti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate e a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di legislazione sociale. pagina 23

24 ORARIO DI LAVORO E LAVORO NERO: LE NUOVE SANZIONI Con il c.d. decreto destinazione Italia (d.l. 23 dicembre 2013, n. 145) sono state introdotte alcune disposizioni che riguardano: le SANZIONI PER IL LAVORO IRREGOLARE; le SANZIONI PER LE VIOLAZIONI SUI RIPOSI E SULL ORARIO DI LAVORO. La lettera a) del comma 1 dell art. 14 d.l. 145/2013 ha aumentato del 30% gli importi della maxisanzione per lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell attività imprenditoriale, e per questi casi viene esclusa la procedura di diffida prevista dall art. 13 d.lgs. 124/2004. La lettera b) del comma 1 dell art. 14 d.l. 145/2013 ha aumentato di dieci volte gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell art. 18 bis d.lgs. 66/2003, con esclusione di quelle che fanno riferimento alla violazione dell art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie. Le sanzioni, quindi, riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne: la DURATA MEDIA DEL LAVORO SETTIMANALE; i RIPOSI GIORNALIERI; i RIPOSI SETTIMANALI. pagina 24

25 ORARIO DI LAVORO: TABELLA DI SINTESI (1) ORARIO DI LAVORO, RIPOSI ILLECITO Violazione della durata media dell orario settimanale di lavoro (48 ore, comprensive di straordinario) Violazione della normativa sui riposi settimanali (anche intesi come media su un periodo non superiore a 14 giorni 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero) SANZIONE FINO AL 23 DICEMBRE 2013 Sanzione amministrativa compresa tra 100 e 750 euro. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi) la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e euro. Se la sanzione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra e euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. SANZIONE DAL 24 DICEMBRE 2013 Sanzione amministrativa compresa tra e euro. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi) la sanzione amministrativa è compresa tra e euro. Se la sanzione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra e euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. pagina 25

26 ORARIO DI LAVORO: TABELLA DI SINTESI (2) ORARIO DI LAVORO, RIPOSI ILLECITO SANZIONE FINO AL 23 DICEMBRE 2013 Sanzione amministrativa compresa tra 50 e 150 euro. SANZIONE DAL 24 DICEMBRE 2013 Sanzione amministrativa compresa tra 500 e euro. Violazione della normativa sul riposo giornaliero Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da 300 a euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in 5 periodi, la sanzione è compresa tra 900 e euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione va da a euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in 5 periodi, la sanzione è compresa tra e euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. pagina 26

27 LAVORO NERO: TABELLA DI SINTESI (1) MAXI SANZIONE PER IL LAVORO SOMMERSO ILLECITO Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) Lavoratore impiegato per un periodo iniziale in nero e poi regolarizzato SANZIONE FINO AL 23 DICEMBRE 2013 Si applica la sanzione amministrativa da a euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Sanzione compresa tra e euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. SANZIONE DAL 24 DICEMBRE 2013 Si applica la sanzione amministrativa da a euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Sanzione compresa tra e euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 39 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare. pagina 27

28 LAVORO NERO: TABELLA DI SINTESI (2) SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE ILLECITO Sospensione per lavoro irregolare: impego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro SANZIONE FINO AL 23 DICEMBRE 2013 Per la revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione e versare la somma aggiuntiva di euro. SANZIONE DAL 24 DICEMBRE 2013 Per la revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione e versare la somma aggiuntiva di euro. Sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Per la revoca della sospensione sarà necessario ripristinare le regolari condizioni di lavoro sul piano della salute e della sicurezza e versare la somma aggiuntiva di euro. Per la revoca della sospensione sarà necessario ripristinare le regolari condizioni di lavoro sul piano della salute e della sicurezza e versare la somma aggiuntiva di euro. pagina 28

29 I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 27 dicembre 2013, ha fornito indicazioni operative circa l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative, in vigore dal 24 dicembre In particolare: i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto mere "somme aggiuntive, trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data; quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre 2013, si ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali venga effettuata dopo la conversione in legge del d.l. 145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legge sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori; le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24 dicembre 2013 saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria già prevista prima dell'intervento del d.l. 145/2013. N.B. In fase di conversione in legge del d.l. 145/2014, l importo delle sanzioni in materia di orario di lavoro potrebbe essere ridotto: è probabile, infatti, il passaggio dalla decuplicazione al solo raddoppio degli importi sanzionatori, con un meccanismo di elevazione graduale degli stessi nei casi di condotte illecite più gravi. pagina 29

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