ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE. Prot. n. 26 /LC/lc Torino, 22 febbraio 2016

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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 26 /LC/lc Torino, 22 febbraio 2016 Anno 2016 Circ. n. 12 AGLI ASSOCIATI Loro sedi Oggetto: Certificazione Unica 2016: obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge fiscalmente non a carico. Premessa. È prossima la scadenza per il rilascio e l invio della Certificazione Unica 2016, relativa al periodo d imposta 2015 (di seguito, CU/2016 ). Tra le principali novità introdotte quest anno, che stanno destando preoccupazione tra gli operatori, vi è l obbligo per i sostituti d imposta di indicare il codice fiscale del coniuge del contribuente sostituito, anche se non sia fiscalmente a carico di quest ultimo (fino all anno scorso, l obbligo di indicazione del codice fiscale dei familiari, ivi compreso il coniuge, vigeva solo ed esclusivamente per il caso in cui il familiare fosse stato fiscalmente a carico del contribuente sostituito). Si ricorda innanzitutto che, secondo quanto disposto dall art. 4, commi da 6-ter a 6- quinquies, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, i sostituti d imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare, entro il 28 febbraio di ogni anno, un apposita Certificazione Unica ( CU ), valida anche ai fini contributivi, per attestare l ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi corrisposti nell anno precedente. Poiché quest anno il 28 febbraio cade di domenica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, l adempimento è prorogato a lunedì 29 febbraio Assoprevidenza Telefono Fax: c/o Camera di Commercio di Torino Mobile: Via Carlo Alberto, 16 laura.crescentini@assoprevidenza.com Torino C.F.:

2 Le CU dovranno essere successivamente trasmesse dai sostituti d imposta, in via telematica, all Agenzia delle Entrate entro lunedì 7 marzo 2016 ( 1 ). La descritta disciplina è stata inizialmente delineata dall art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n Modifiche sono intervenute per effetto dell art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ( Decreto di riforma dei reati tributari ) ( 2 ) e, da ultimo, per effetto dell art. 1, comma 952, lett. b), della L. 28 dicembre 2015, n Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, prot. n è stato approvato il Modello CU/2016, sia ordinario - da trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate - sia sintetico - da rilasciare al contribuente ( 3 ) per il periodo d imposta e le relative istruzioni per la compilazione. Il menzionato quadro normativo interessa anche le forme pensionistiche complementari le quali corrispondono prestazioni in forma di rendita e di capitale che configurano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che, a seconda delle diverse circostanze e del periodo di maturazione degli importi, possono essere assoggettate a tassazione: i) in via ordinaria progressiva, secondo le regole di determinazione della base imponibile IRPEF (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del t.u.i.r.); ii) iii) mediante applicazione di una ritenuta a titolo d imposta, ai sensi degli artt. 11 o 14, del D.Lgs.5 dicembre 2005, n. 252; mediante applicazione di tassazione separata. Tutti i predetti importi vanno esposti dai sostituti d imposta nelle CU/2016, unitamente agli altri dati richiesti, così da consegnare le CU/2016 (sintetiche) ai sostituiti e trasmettere per via telematica le CU/2016 (ordinarie) all Agenzia delle Entrate. Tra i dati richiesti vi è, come si è detto, il codice fiscale del coniuge del sostituito, anche se non fiscalmente a carico. Ne consegue che anche le forme pensionistiche complementari dovranno reperire tale dato così da completare le CU/2016 nei termini richiesti. 1 In occasione di Telefisco 2016, l Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che, in aderenza ai chiarimenti forniti con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E e con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, l'invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei Quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del Modello 770, cioè entro il 31 luglio. 2 Emanato in attuazione dell art. 8, comma 1, della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 ed entrato in vigore il 22 ottobre Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all art. 4, comma 6-quinquies, d.p.r. n. 322 del 1998, è previsto un duplice adempimento a carico dei sostituti d imposta: il rilascio del Modello CU sintetico da consegnare ai sostituiti interessati entro il 29 febbraio e la trasmissione telematica del Modello CU ordinario all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. In quest ultimo modello, in particolare, confluiscono i dati che fino al precedente periodo d imposta erano inviati con il Modello 770 e che ora hanno valenza dichiarativa con la presentazione della CU. Pertanto, come previsto dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate prot. n del 2016, le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del menzionato comma 6-quinquies, del d.p.r. n. 322/1998 sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1 dello stesso decreto. Sul punto, in occasione di Telefisco 2016, è stato altresì chiarito dall Agenzia delle Entrate che il Modello 770/2016 si compone dei soli quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) e non contiene più i dati di dettaglio delle singole certificazioni uniche, le quali sono trasmesse all'agenzia delle Entrate autonomamente. Pertanto, i due adempimenti non possono essere considerati alternativi, atteso che le informazioni contenute nella Certificazione Unica non sono più ricomprese nel Modello

3 In effetti, poiché il dato relativo al codice fiscale del coniuge (a carico e non a carico) è strumentalmente richiesto ai sostituti ai fini della predisposizione del Modello 730/2016 precompilato, può porsi il problema se tale adempimento riguardi in generale tutte e tre le fattispecie sopra indicate. Al riguardo a pag. 33 delle istruzioni alla CU si legge che: Si precisa che la sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indicazione questa del tutto generica e, in particolare, non contenente alcuna specificazione sul regime di tassazione applicabile ai ridetti redditi. In mancanza di più dettagliate precisazioni da parte dell Agenzia delle Entrate, va rilevata l opportunità, in via prudenziale, di procedere all indicazione del codice fiscale del coniuge (a carico o non a carico) in tutte le CU emesse dai fondi pensioni. Ciò premesso, di seguito sono forniti alcuni primi chiarimenti in merito al nuovo adempimento. L indicazione del codice fiscale del coniuge nella Certificazione Unica. Come già nel Modello CU/2015, anche per il Modello CU/2016 (tanto ordinario quanto sintetico ) è prevista un apposita sezione in cui occorre indicare i dati relativi ai familiari che nel 2015 sono stati fiscalmente a carico del sostituito, ai fini della corretta verifica dell attribuzione delle detrazioni. E precisato che la sezione va compilata esclusivamente nell ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati. Da quest anno, come specificato nelle istruzioni di compilazione, è richiesta, come informazione aggiuntiva rispetto allo scorso anno, l indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se fiscalmente non a carico ( 4 ). L intervento si è reso necessario per un miglior coordinamento tra il Modello CU/2016 e il Modello 730/2016 precompilato. Peraltro, nel modello 730 ordinario, così come nel modello Unico PF, l indicazione del codice fiscale del coniuge, a carico o meno, è comunque richiesta e lo era anche in passato. Pertanto, poiché si richiede che questo dato sia ora fornito direttamente dai sostituti d imposta mediante l invio della CU/2016, esso confluisce automaticamente nel Modello 4 Si ricorda che, ai sensi dell art. 12, comma 2, del t.u.i.r., è considerato fiscalmente a carico il coniuge che nel periodo d imposta di riferimento abbia conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo della predetta soglia non rilevano i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dallo Stato (risoluzione Agenzia delle Entrate n. III/5/0113 del 2 giugno 1994) e i redditi assoggettati a tassazione separata (circolare Agenzia delle Entrate n. 55/E del 20 giugno 2002). Rilevano, invece, i canoni di locazione tassati con la cedolare secca (circolare Agenzia delle Entrate. n. 26/E del 1 giugno 2011), il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi (circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 giugno 2011) o forfetario (art. 1, comma 75, l. 23 dicembre 2014, n. 190), le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica (art. 12, comma 2, del t.u.i.r.) e la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda, infine, che può essere considerato fiscalmente a carico, anche se non convivente o residente all estero, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (art. 12, comma 1, lett. a), del t.u.i.r.). Il coniuge legalmente ed effettivamente separato può, invece, essere considerato a carico solo a condizione che conviva con il contribuente o che riceva da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria (art. 12, comma 1, lett. d), del t.u.i.r.). 3

4 730/2016 precompilato, senza necessità di modifiche ulteriori da parte del contribuente (necessarie, invece, fino allo scorso anno) ( 5 ). Il dato del coniuge da indicare, anche se non fiscalmente a carico, è quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Nella CU/2016 questo dato va classificato con la lettera C. Il dato del coniuge legalmente ed effettivamente separato rientra, invece, nella classificazione dei familiari a carico solo come Altro familiare - individuato dalla lettera D - e assume rilievo allorché risulti fiscalmente a carico per il ricorrere dei presupposti previsti dall art. 12, comma 1 lett. d), del t.u.i.r. (ove conviva con il contribuente sostituito o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria). Non deve, invece, essere indicato (salvo situazioni transitorie in corso d anno 6 ) il dato relativo al coniuge (rectius, ex coniuge) in caso di intervenuto annullamento del matrimonio o divorzio, atteso il venir meno il vincolo matrimoniale. Né va indicato il dato relativo al coniuge deceduto, a meno che il decesso non sia intervenuto nel corso del 2015, nel qual caso occorre indicare il numero di mesi per i quali è stato fiscalmente a carico ( 7 ). Da ultimo, nell ipotesi di coniuge residente all estero, si ritiene che il relativo codice fiscale vada egualmente comunicato, posto che l attribuzione del codice fiscale può altresì avvenire non solo sulla base della richiesta, per se stesso, del medesimo soggetto interessato, bensì anche su richiesta del soggetto tenuto all indicazione del codice fiscale di familiare a carico in dichiarazione dei redditi (per detrazioni fiscali). Va da sé che in tutti i casi in cui sia necessario indicare il codice fiscale di alcuno dei familiari del contribuente sostituito nel modello CU/2016, deve essere cura del medesimo contribuente sostituito comunicare al sostituto dell esistenza del familiare e il relativo codice fiscale. Deve, peraltro, essere cura del sostituto d imposta, tenuto alla compilazione del modello CU/2016, attivarsi per ottenere i dati richiesti, sollecitandone la comunicazione al contribuente sostituito (ed è in ogni caso opportuno che il sostituto d imposta mantenga apposita evidenza di tali richieste e della sollecitazione dei dati). 5 In ogni caso, va ricordato che, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E, l indicazione o la modifica, da parte del contribuente destinatario del Modello 730 precompilato, del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico non comporta la decadenza dei benefici legati all accettazione della dichiarazione. 6 Le istruzioni offrono testuali indicazioni: Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare 12 se il coniuge è stato a carico per tutto il In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2015, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2015, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare 7. 7 Sul punto, l Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 55/E del 2002 ha chiarito che Il codice fiscale del coniuge deceduto va comunque indicato nel rigo corrispondente. Si rammenta, in relazione alla detrazione per familiari a carico, che vanno indicati, nell'apposita casella del modello 730 o del modello UNICO, il numero di mesi (in questo caso due) nei quali il coniuge è eventualmente stato fiscalmente a carico. L'art. 12, comma 4, del Tuir, infatti, recita che "... le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste". 4

5 Sanzioni amministrative. Le sanzioni relative alle violazioni in materia di CU sono riconducibili a due fattispecie diverse, a seconda che si tratti: i) dell adempimento relativo alla consegna del Modello CU sintetico al sostituito (scadenza del 29 febbraio 2016), la cui norma sanzionatoria di riferimento è contenuta nell art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; ii) dell adempimento relativo alla trasmissione del Modello CU ordinario all Agenzia delle Entrate (scadenza del 7 marzo 2016), la cui norma sanzionatoria di riferimento è contenuta nell art. 6-quinquies, del d.p.r. n. 322/1998. i) L impianto sanzionatorio relativo alle violazioni concernenti l omessa, tardiva o errata consegna da parte del sostituto d imposta del Modello CU sintetico al sostituito entro il 29 febbraio 2016, secondo l interpretazione fornita in passato dall Agenzia delle Entrate ( 8 ), è contenuta nell art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997, così come modificato dall art. 15, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 158/2015 ( 9 ), il quale prevede che sia comminata al sostituto una sanzione compresa tra 250,00 e 2.000,00. In ogni caso, anche se non risultano espresse pronunce dell Agenzia delle Entrate sul punto, è sostenibile che, qualora la consegna del Modello CU/2016 al sostituito avvenga oltre la scadenza prevista ma comunque in tempo utile per consentire al sostituito l adempimento degli obblighi dichiarativi gravanti su di lui, possa rendersi applicabile la causa di non punibilità prevista dall art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ( 10 ). ii) Il regime sanzionatorio relativo alle violazioni concernenti la trasmissione della CU all Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 7 marzo 2016 è contenuto nell art. 6-quinquies, del d.p.r. n. 322/1998, così come modificato dall art. 21, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 158/2015, e può essere così delineato: nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU, una sanzione di 100,00 per ogni certificazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il c.d. cumulo giuridico di cui all art. 12, del D.Lgs. n. 472/1997 (pertanto potranno essere comminate sanzioni per 100,00 quante sono le certificazioni omesse, tardive o errate); nei casi di errata trasmissione della CU, la sanzione non si applica se essa, mediante la sostituzione o l annullamento della precedente certificazione, è ritrasmessa entro i 5 giorni 8 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E-8560 del 25 gennaio Si ricorda che per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 33, della L. n. 208/2015, che ha modificato l'art. 32 del D.Lgs. n. 158/ 2015, gli effetti delle modifiche normative in materia di riforma delle sanzioni decorrono dal 1 gennaio Tuttavia, come chiarito dall Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016, in applicazione del principio di legalità (c.d. favor rei) contenuto nell'art. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le modifiche delle disposizioni sanzionatorie aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina sono applicate a violazioni commesse anche prima del 1 gennaio 2016, relativamente alle situazioni non ancora rese definitive. 10 Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. 5

6 successivi alla ordinaria scadenza; non è, invece, applicabile il ravvedimento operoso, anche se resta l obbligo di trasmettere la CU anche dopo l ordinaria scadenza ( 11 ); è previsto, in ogni caso, un tetto massimo di ,00 per ciascun sostituto d imposta; se la CU è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad 1/3, con un tetto massimo di ,00; non è applicabile la causa di non punibilità in caso di lievi ritardi o errori non sostanziali di cui all art. 3, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 175/2014 ( 12 ). Da ultimo, si ricorda che, in ogni caso, l invio delle CU/2016 contenenti unicamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730/2016 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo il 7 marzo 2016, senza applicazione di sanzioni. Con i migliori e più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Sergio Corbello) 11 Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, I sostituti d imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento. Infatti, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento. 12 Si ricorda che l art. 3, comma 5-ter, del d.lgs. n. 175/2014, introdotto dall art. 1, comma 949, della L. n. 208/2015, prevede che non siano sanzionati, anche ai sensi del citato art. 6-quinquies, del d.p.r. n. 322/1998, i lievi ritardi o errori non sostanziali nel primo invio dei dati delle comunicazioni dei dati afferenti alla dichiarazione precompilata. Tuttavia, in occasione di Telefisco 2016, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che siffatta previsione non opera per la trasmissione delle CU effettuate nel 2016 e relative al 2015 in quanto per esse il primo anno di trasmissione previsto è stato il 2015 (per le certificazioni relative al 2014). 6

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