CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 40 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I. Campo di attività del D.

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1 CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 40 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I. mercoledì Campo di attività del D.lgs 758/96 Modifiche alle violazioni introdotte dal D.lgs 81/08 e modificate dal D.lgs 106/09 Obblighi e sanzioni per le imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi Violazioni e responsabilità dei Coordinatori Violazioni civili e panali 1SPISAL Campo di attività del D.lgs 758/96

2 Campo di attività del D.lgs 758/96 Decreto Legislativo del Governo n 758 del 19/12/1994 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 394B LN 3B /19/1994 GUSO 21 01/26/1995 8o1o1 Doc. 394B di Origine Nazionale e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 21 del 26/01/1995 riguardante : SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO Tutela del Lavoro Norme generali Campo di attività del D.lgs 758/96 Capo II. - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO. Art Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo [(Capo, n.d.r.)], si intende per: a) contravvenzioni, i rati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I; b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

3 Campo di attività del D.lgs 758/96 Art Prescrizione. 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale. Campo di attività del D.lgs 758/96 Art Verifica dell'adempimento. 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cento venti giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. 6SPISAL

4 Campo di attività del D.lgs 758/96 Art Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza. 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero. Campo di attività del D.lgs 758/96 Art Sospensione del procedimento penale. 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

5 Campo di attività del D.lgs 758/96 Art Estinzione del reato. 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma I. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 9SPISAL Campo di attività del D.lgs 758/96 Art Norme di coordinamento e transitorie. 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. 2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6 Violazioni introdotte dal D.lgs 81/08 modificate dal D.lgs 106/09 Modifiche alle violazioni introdotte dal D.lgs 81/08 e modificate dal D.lgs 106/09 ARTICOLO Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Questo articolo è di nuova istituzione e non è sanzionato Questo articolo in parte modificato non èsanzionato

7 Modifiche alle violazioni introdotte dal D.lgs 81/08 e modificate dal D.lgs 106/09 ARTICOLO Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII; arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro committente o il responsabile dei lavori arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro committente o il responsabile dei lavori Modifiche alle violazioni introdotte dal D.lgs 81/08 e modificate dal D.lgs 106/09 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: ARTICOLO 90 a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro committente o il responsabile dei lavori

8 Modifiche alle violazioni introdotte dal D.lgs 81/08 e modificate dal D.lgs 106/09 ARTICOLO 90 b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro committente o il responsabile dei lavori c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). Obblighi committenti o del responsabile dei lavori PSC art 100 parte integrante del contratto di appalto obbligo di tenuta in cantiere (non sanzionato) Vedi Art. 26 comma 3 POS art. 96 comma 1 lettera g obbligo di tenuta in cantiere (sanzionato) Vedi (art. 29 comma 4)

9 Violazioni e possibili responsabilità dei coordinatori b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, comma 1. ARTICOLO 91 arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro Coordinatore della progettazione Violazioni e possibili responsabilità dei coordinatori a) verifica, coordinamento e controllo b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza c) organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente ARTICOLO Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). Ogni lettera e soggetta a singola violazione che possono essere sommate arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro Coordinatore della progettazione d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro Coordinatore della progettazione

10 Obblighi datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) Obblighi datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26. (datore di lavoro: 1) arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro 2. si applica la pena dell arresto da 4 a 8 mesi o l ammenda da a euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all Allegato XI; 3. si applica la pena dell ammenda da a euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all Allegato XV) La verifica del POS è compito dell impressa affidatarie ed el CSE, in assenza di tale verifica viene sanzionata anche la ditta affidatrie e il CSE

11 Obblighi datori di lavoro, dell Impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e dirigente) 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro) 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro il datore di lavoro e dirigente) Funzioni di Polizia Giudiziaria

12 Funzioni di Polizia Giudiziaria Codice di Procedura Penale Titolo III POLIZIA GIUDIZIARIA CODICE PROCEDURA PENALE Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326). 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378). 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383). Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autoritý giudiziaria (58, 59): a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.); c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347). Funzioni di Polizia Giudiziaria Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l ordinamento dell amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell arma dei carabinieri o della guardia di finanza. CODICE PROCEDURA PENALE 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3): a) il personale della polizia di Stato al quale l ordinamento dell amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55.

13 Funzioni di Polizia Giudiziaria Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria CODICE PROCEDURA PENALE 1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56); la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.). 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3. L autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria. 1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6..). 2. L ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.). 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att 16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1 Funzioni di Polizia Giudiziaria Art Finalità delle indagini preliminari - Art Direzione delle indagini preliminari - CODICE PROCEDURA PENALE 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria

14 Funzioni di Polizia Giudiziaria CODICE PROCEDURA PENALE 330 Acquisizione delle notizie di reato l. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato Ë attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero (51) o a un ufficiale (57) di polizia giudiziaria (107 att.; 221 coord.). 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (106 att.). Art. 347 Funzioni di Polizia Giudiziaria -Obbligo di riferire la notizia del reato 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (1). 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. CODICE PROCEDURA PENALE 2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (2). 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2 (3). 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 giugno 1992, n (2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 8 giugno 1992, n (3) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente così modificato dall'art. 21, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332

15 Funzioni di Polizia Giudiziaria CODICE PROCEDURA PENALE 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell`intervento del pubblico ministero. 2. Se vi Ë pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puú intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253). 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (13 Cost.; 245). 355 Convalida del sequestro e suo riesame 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. n verbale Ë trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore (229 coord ), al pubblico ministero del luogo dove il sequestro Ë stato eseguito. 2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida Ë immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. 3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l`interessato ha avuto conoscenza dell`avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art La richiesta di riesame non sospende l`esecuzione del provvedimento (588). Responsabilità civili e penali

16 Responsabilità civili e penali art Responsabilità per l esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno art Tutela delle condizioni di lavoro - L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Responsabilità civili e penali L'art c.c. L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro : Quindi sulla base di tale principio, il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonchè a salvaguardare la personalità morale degli stessi. La giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l integrità fisica dei lavoratori.

17 Responsabilità civili e penali Secondo quanto prescritto dall art.1176 c.c., il datore di lavoro deve comportarsi con la diligenza necessaria, così espressa: Nell'adempimento dell obbligo inerente all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell'individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti. Il precetto amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma da princìpi che devono essere continuamente aggiornati, tenendo conto dei tre criteri scaturiti dall art.2087: la particolarità del lavoro; l'esperienza; la tecnica. Responsabilità civili e penali CODICE PENALE art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei a cinque anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa ( omissis...)

18 Responsabilità civili e penali Art. 583 Circostanze aggravanti CODICE PENALE La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto (1). La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa (1). (1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n Responsabilità civili e penali art Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. CODICE PENALE

19 Responsabilità civili e penali art Lesioni personali colpose CODICE PENALE Chiunque cagiona per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da ( omissis ) ; se la lesione è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa a ( Omissis ) - Se i fatti di cui al precedente comma sono commessi con violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per lesioni gravi è della reclusione da 2 a sei mesi e per lesioni gravissime da sei mesi a due anni - Nel caso di lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare i cinque anni. Responsabilità civili e penali FINE

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