AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

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1 CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE N settembre INTEGRATIVO E RETTIFICATIVO ADEMPIMENTO E CHECK LIST Errori nel 730: le varie opzioni per rimediare Il contribuente tenuto alla presentazione del modello 730, che dopo l invio si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li ha riportati in maniera errata, ai fini della regolarizzazione della dichiarazione originaria, deve seguire precise prescrizioni operative In caso di correzioni a favore è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti. Antonio Gigliotti DA SAPERE Modello 730 con rettifica a debito Nel caso in cui dalla rettifica del 730 dovesse risultare un maggior debito o un minor credito non è mai possibile ricorrere al modello 730 integrativo ma deve essere presentato il modello Unico. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco Spese mediche: invalidità grave e permanente Lavoro Disposizioni integrative del Jobs Act Impresa Recepiti gli IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 Scadenze dal 29 settembre al 13 ottobre 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2 ADEMPIMENTI ERRORI NEL 730: LE VARIE OPZIONI PER RIMEDIARE di Antonio Gigliotti PREMESSA Il contribuente tenuto alla presentazione del modello 730, che dopo l invio si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da inserire nella dichiarazione o li ha riportati in maniera errata, ai fini della regolarizzazione della dichiarazione originaria, deve seguire precise prescrizioni operative che possono variare a seconda se la regolarizzazione comporta una situazione a lui più favorevole o meno. Si configura una situazione a lui più favorevole ad esempio quando nella dichiarazione originaria omette di inserire una spesa per la quale avrebbe avuto diritto a una specifica detrazione, basti pensare al bonus lavori, oppure al contrario si può generare una situazione sfavorevole qualora non riporti nella prima dichiarazione un reddito quale ad esempio può essere il canone di locazione percepito per l affitto di un immobile di sua proprietà. Qualora invece tali errori siano commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, quale ad esempio il commercialista, ma sia il contribuente ad accorgersene, quest ultimo deve comunarlo il prima possibile ai fini dell elaborazione di un modello 730 rettificativo. LE DIVERSE CORREZIONI I presupposti per presentare una dichiarazione integrativa possono essere così individuati: Presentazione della dichiarazione originaria, anche entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto; Mancata indicazione di elementi reddituali o di natura informativa quali ad esempio i dati del sostituto d imposta tenuto ad effettuare i conguagli. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA LA DICHIARAZIONE ORIGINARIA NON È CONSIDERATA OMESSA MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI REDDITUALI O DI NATURA INFORMATIVA SOSTANZIALE Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2

3 Se l integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell integrazione che viene effettuata. Se l assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione; presentare un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2016 può essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). Spirati tali termini sarà solamente percorribile la via del rimborso di cui all art.38 del DPR 602/73 Qualora l integrazione della dichiarazione riguarda esclusivamente ai dati del sostituto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 che deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. Nel caso in cui invece dalla dichiarazione dovesse risultare un maggior debito o un minor credito non è mai possibile ricorrere al modello 730 integrativo ma deve essere presentato il modello Unico: Entro il 30 settembre 2016(correttiva nei termini); in questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta come da indicazioni dell art. 13 del D.Lgs 472/1997; Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva versando oltre al tributo gli interessi e le sanzioni da ravvedimento. Entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello della presentazione del modello 730, trovando applicazione, anche in questo caso, le sanzioni sopra richiamate. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3

4 COME RIMEDIARE AGLI ERRORI EFFETTUATI NEL 730/ favore 730 a sfavore Presentazione di un 730 integrativo entro il 25 ottobre Presentazione del modello Unico (unica via percorribile in caso di 730 a sfavore): Presentazione di un modello UNICO Persone fisiche 2016, utilizzando l eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Conseguenze per il contribuente La presentazione di una dichiarazione integrativa sia esso 730 o Unico non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l obbligo da parte del datore di lavoro o dell ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. IL 730 INTEGRATIVO In caso di correzioni a favore Il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell integrazione che viene effettuata. Se l assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione. Barrare la casella Il nuovo Modello Unico deve essere compilato e corretto in tutte le sue parti barrando la relativa casella Dichiarazione integrativa a favore presente nel frontespizio alla sezione Tipo di dichiarazione. A seconda dell errore o dell omissione alla quale si vuole ovviare, è necessario indicare alcuni codici identificati da inserire nella casella evidenziata. Codice 1 Nell ipotesi generale qualora il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione che determinano un maggior credito o un minor debito o un imposta pari ad esempio per correggere errori che non modificano la liquidazione dell imposta è necessario indicare il codice 1 ; Codice 2 - Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4

5 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio ; Codice 3 - Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio I codici per il Modello 730/integrativo, A chi presentarlo? Codice 1 Codice 2 Codice 3 Se la correzione non incide sulla determinazione dell imposta, ovvero comporti una situazione a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito) nel Modello 730/2013 deve essere indicato il codice 1 nella casella 730 integrativo. Se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria che hanno causato la mancata indicazione del sostituto d imposta, deve indicare il codice 2 nella casella 730 integrativo. Se l integrazione riguarda errori la cui correzione comporta una dichiarazione integrativa a favore del contribuente e si riscontrano errori per i quali il risultato del 730 originario, non è mai pervenuto al sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio nella casella 730 integrativo, andrà indicato il codice 3. Caf o professionista abilitato, anche diverso da quello che ha presentato il 730 originario è necessario esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione. Stesso Caf o professionista abilitato che ha presentato il 730 originario; è sufficiente esibire la sola documentazione relativa all integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Stesso Caf o professionista abilitato che ha presentato il 730 originario; è sufficiente esibire la sola documentazione relativa all integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5

6 Il CAF o il professionista abilitato entro il 10 novembre 2016: verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa; effettua il calcolo delle imposte; consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione; trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. ATTENZIONE: La presentazione di una dichiarazione integrativa sia esso 730 o Unico non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l obbligo da parte del datore di lavoro o dell ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. ESEMPI PRATICI ESEMPIO N 1 - INTEGRATIVA A SFAVORE Un contribuente in seguito alla presentazione della dichiarazione 730, si accorge di aver inserito maggiori oneri detraibili legati ad interventi di ristrutturazione; l errore è dovuto al fatto che il numero di rate considerate ai fini della ripartizione della detrazione è stato definito non tenendo conto dell obbligo di dilazionare il beneficio fiscale in 10 rate; da qui è scaturita l indicazione di un maggiore detrazione, in riferimento al periodo di imposta 2015, per un importo pari a 500 euro; il maggiore importo è già stato rimborsato dal datore di lavoro nella busta paga di luglio. In che modo lo stesso contribuente può ovviare all errata compilazione del modello 730 supponendo che lo stesso effettui il pagamento in data 20 ottobre 2016? Pertanto, il lettore dovrà restituire al fisco la differenza tra quanto già gli è stato rimborsato dal datore in forza dell originario Modello 730 presentato e il credito effettivamente risultante dalla dichiarazione integrativa. Si tratta di una dichiarazione integrativa a sfavore. IL contribuente in questo caso potrà ricorrere soltanto al modello Unico in quanto si tratta di un integrazione a sfavore (maggio debito o minor credito) e riporterà tutti i dati inseriti nella dichiarazione originaria rettificando naturalmente la parte che ha determinato per lui un rimborso non spettante Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6

7 Supponendo che il versamento di quanto dovuto, ossia l importo di 500 euro maggiorato di interessi e sanzioni, avvenga in data 20 ottobre 2016, il contribuente sarà tenuto a versare tramite modello F24 e ricorrendo al ravvedimento operoso: Giorni di ritardo nel versamento 126 Imposta non versata Codice tributo Interessi moratori ,34 Sanzioni dovute ,43 Totale dovuto 521,77 Il termine da cui deve decorrere il ravvedimento è quello del 16 giugno, ossia il termine previsto per il versamento dell IRPEF da Modello Unico, in quanto i soggetti che presentano il 730 non sono interessati dalla proroga fissata al 7 luglio. E opportuno richiamare le sanzioni applicabili per il ravvedimento operoso TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO REGOLARIZZAZIONE SANZIONE SPRINT Entro i primi 14 giorni 0,1% per ciascun giorno di ritardo BREVE Oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni 1,5% INTERMEDIO Oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni 1,67% LUNGO Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata 3,75% commessa la violazione Entro il termine presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del 4,29% LUNGHISSIMO quale è stata commessa la violazione Oltre il termine per la presentazione dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata 5% commessa la violazione POSTO PVC Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della 6% Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7

8 violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione) Alla sanzione, occorre aggiungere anche gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorni di ritardo. ESEMPIO N. 2 - INTEGRATIVA A FAVORE Dopo aver inviato il modello 730 precompilato sono venuto a conoscenza del fatto che da quest anno è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per la frequenza dei figli iscritti alle scuole elementari; in particolare un mio collega mi ha informato che avrei potuto inserire nella precompilata anche le spese relativa alla mensa scolastica; Le stesse ammontano a 200 euro; sono ancora in tempo per non perdere la detrazione a me spettante? In che modo potrei recuperare tali somme? Il contribuente in questo caso ha due vie percorribili nell immediato: Presentare un ulteriore modello 730 entro il 25 ottobre 2016; Ricorrere al modello Unico (correttiva nei termini) entro il 30 settembre 2016 Supponiamo che il contribuente ricorra all invio del 730 integrativo. Il tal caso egli può presentare, entro il prossimo 25/10/2016, un nuovo Modello 730 (uguale a quello precedente), riportando il codice 1 nella casella del frontespizio ed inserendovi in più la spesa sostenuta per la mensa scolastica del figlio (rigo E/8 codice 12). Il maggior credito d imposta o il minor debito pagato rispetto al 730 originario, gli verrà rimborsato dal sostituto dopo l elaborazione del nuovo modello Il contribuente dovrà esibire al Caf o professionista cui si rivolge, tutta la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell integrazione che viene effettuata. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8

9 CHECK LIST CORREZIONE DI MODELLO 730 GIÀ INVIATO DATI DEL CONTRIBUENTE CORREZIONE DI UN MODELLO 730 GIÀ INVIATO DALLA CORREZIONE DERIVA UNA SITUAZIONE PIÙ FAVOREVOLE O INVARIATA DALLA CORREZIONE DERIVA UNA SITUAZIONE PIÙ SFAVOREVOLE Nome Cognome CF Dalla correzione scaturisce una situazione più favorevole per il dichiarante o una situazione invariata Dalla correzione scaturisce una situazione più sfavorevole per il dichiarante Occorre correggere solo i dati del sostituto d imposta Presentazione Modello 730 integrativo (entro il 25 ottobre 2016) Presentazione Modello Unico/2016 correttivo nei termini (entro il 30/09/2016) Presentazione Modello Unico/2016 integrativo a favore (oltre il 30/09/2016 ma entro il 30/09/2017) Modello Unico/2016 correttivo nei termini (entro il 30/09/2016) Modello Unico/2016 inegrativo (a sfavore) entro 30/09/2017 Modello Unico/2016 inegrativo (a sfavore) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (ossia entro il 31/12/2019) Ravvedimento con Modello F24 (data ravvedimento.../ / con sanzione di..) Maggiore imposta dovuta MAGGIOR DEBITO O MINOR CREDITO D IMPOSTA Sanzione Interessi Giorni di ritardo CODICE TRIBUTO 4001 MAGGIORE IMPOSTA IRPEF A SALDO 4001 MAGGIORI INTERESSI 1989 SANZIONE 8901 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9

10 Restituire (con F24) la differenza con ravvedimento (data ravvedimento / /.. con sanzione di ) IL SOSTITUTO D IMPOSTA HA GIÀ ESEGUITO IL RIMBORSO E DALLA DICHIARAZIONE CORRETTA DERIVA UN MINOR CREDITO Maggiore imposta dovuta Sanzione Interessi Giorni di ritardo CODICE TRIBUTO 4001 MAGGIORE IMPOSTA IRPEF A SALDO 4001 MAGGIORI INTERESSI 1989 SANZIONE 8901 Solo dati del sostituto d imposta (Modello 730 integrativo entro il 25/10/2016 codice 2 nel frontespizio)) ALTRE CORREZIONI sia i dati del sostituto d imposta sia altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un imposta invariata (Modello 730 integrativo entro il 25/10/2016 codice 3 nel frontespizio) Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10

11 DA SAPERE Modello 730, rettifica a debito di Carmen Miglino I contribuenti che dopo la presentazione del modello 730 si accorgono di non aver esposto in dichiarazione tutti gli elementi utili alla liquidazione dell imposta dovuta, laddove un eventuale rettifica comporti un maggior debito o un minore credito, hanno la possibilità di comunicare i dati omessi o le eventuali modifiche mediante la presentazione del Modello Unico 2016; trattasi, in sostanza, di una dichiarazione integrativa del 730 che comporta la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini. Il modello UNICO Persone Fisiche può essere presentato: entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini); in questo caso, se dall integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa); in questo caso se dall integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l applicazione delle sanzioni da parte dell Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l obbligo da parte del datore di lavoro o dell ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Si utilizza, invece, il modello 730 rettificativo nel caso in cui gli errori non siano stati commessi dal contribuente, ma dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (Caf, sostituto d imposta, professionista abilitato). Il contribuente dovrà dunque comunicare tempestivamente allo stesso l errore riscontrato allo scopo di permettere l immediata elaborazione di un modello 730 rettificativo. Nel frontespizio dovrà essere barrata la casella correttiva nei termini e negli appositi righi dei quadri RB, RN e RV dev essere riportato il risultato contabile del 730 originariamente presentato. Il soggetto che ha prestato assistenza dovrà procedere alla correzione del modello e alla rideterminazione degli importi a credito o a debito del contribuente assistito, elaborando un nuovo modello sul quale verrà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo. L Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede l applicazione, alternativamente, di due diversi tipi di sanzione: sanzione del 30% delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di applicazione degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973; sanzione del 100% delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11

12 La sanzione può essere versata beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso, di cui all articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Considerato che nei casi di omesso o ritardato versamento delle imposte si applica una sanzione pari al 30%, nei casi di ravvedimento la sanzione sarà ridotta a: 0,1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza; 1,5% se il versamento è effettuato dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza; 1,67% se il versamento è effettuato dal 31 al 90 giorno dalla scadenza; 3,75 se il versamento è effettuato a decorrere dal 91 giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione. Per determinare il giorno da cui decorre il termine per il versamento occorre far riferimento alla scadenza delle imposte dovute a seguito della presentazione del Mod. Unico 2016, che coincide con il 16 giugno Giova chiarire che saranno oggetto di versamento e quindi di ravvedimento operoso anche gli acconti dovuti, eventualmente per l anno d imposta 2016, rispetto a quelli esposti nel 730. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 12

13 NOTIZIE DELLA SETTIMANA FISCO Ricerca e Sviluppo senza percorsi formativi Lo sviluppo di nuovi percorsi formativi non rientra nell ambito delle attività di ricerca e sviluppo per le quali è riconosciuto il credito d imposta. Viene evidenziato che la finalità del credito in esame è quella di favorire l investimento in innovazione e ricerca da parte delle varie imprese italiane. L agevolazione è rivolta alla ricerca di base, alla ricerca industriale, alla sperimentazione nonché alla prototipazione dell innovazione. Agenzia delle Entrate, ris. 23 settembre 2016, n. 80/E Spese mediche: invalidità grave e permanente Non è sufficiente la sola invalidità civile per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica (T.U.I.R., art. 10, comma 1, lett. b). Deve essere accertato lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali del soggetto che intende usufruire della deduzione; tale stato è senza dubbio ravvisabile in presenza di attestazione della Commissione medica (Legge n. 104/1992, art. 4) Agenzia delle Entrate, ris. 23 settembre 2016, n. 79/E ZFU Emilia: contabilità separata obbligatoria Per il periodo di imposta 2015, primo periodo di applicazione delle agevolazioni ZFU Emilia, le imprese sono esonerate dall obbligo di contabilità separata. Tuttavia, ai fini dei controlli, devono comunque essere in grado di conservare ed esibire una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiare dell esenzione dalle imposte sui redditi. Agenzia delle Entrate, ris. 22 settembre 2016, n. 78/E Fotovoltaico: no all ammortamento fisso al 9% No al riconoscimento a tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi di un'aliquota di ammortamento fissa al 9%. L indicazione del MEF fa seguito a quanto sostenuto di recente dall'associazione Italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella Norma di comportamento n. 197, secondo la quale invece l'aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9 per cento, anche qualora si qualifichino come fabbricati in quanto ancorati al suolo. L applicazione di un'aliquota indifferenziata di ammortamento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l'aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. super ammortamento. Camera dei Deputati, interrogazione 22 settembre 2016, n AIDC, Norma di Comportamento n. 197 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 13

14 Tassa automobilistica: tabelle compensazione Il MEF ha approvato le tabelle relative alla ripartizione tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, del gettito della tassa automobilistica relativa all anno Il Ministero ha altresì precisato i termini e le modalità di versamento della quota di spettanza dell erario. Deve essere utilizzata la causale compensazione tasse automobilistiche anno 2012 e il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. Min. Finanze, decreto 21 settembre 2016 (G.U. 23 settembre 2016, n. 223) Scambio di informazioni: accordo con Andorra Il Consiglio UE ha approvato la conclusione dell accordo fiscale con Andorra. Il nuovo accordo è stato firmato il 12 febbraio 2016 ed è stato concluso il 20 settembre in una sessione del Consiglio "Affari generali". L'accordo aiuterà a contrastare l'evasione fiscale, imponendo agli Stati membri della UE e ad Andorra l'obbligo dello scambio automatico di informazioni. Consiglio UE, comunicato 20 settembre 2016 LAVORO Disposizioni integrative del Jobs Act Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega, importanti disposizioni integrative e correttive del cosiddetto Jobs Act (D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 81, e D.Lgs. 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151), riguardanti nello specifico: tracciabilità dei voucher possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi» il miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali ampliamento, per l anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa trasferimenti intrasocietari di dirigenti. Presidenza Consiglio dei Ministri, comunicato 23 settembre 2016 Incentivi per l assunzione di giovani A seguito della convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro, l INPS comunica che è stato stanziato un finanziamento aggiuntivo, pari ad euro , da destinare all incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori fino a 29 anni di età in possesso dei requisiti previsti (D.L. n. 76/2013, art. 1). Sulla fruizione di tale beneficio l INPS avvierà un attività di controllo. INPS, circ. 22 settembre 2016, n. 180 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 14

15 Cassa dottori commercialisti: nuove tutele 2017 Dal 1 gennaio 2017 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza. La Cassa dei dottori commercialisti - CNPADC - ha comunicato il via libera da parte dei Ministeri Vigilanti. Tra le novità, il Regolamento prevede l eliminazione, per i primi tre anni, del contributo minimo soggettivo per coloro che si iscriveranno alla Cassa dopo aver compiuto 35 anni. CNPADC, sito internet Consulenti del lavoro: aggiornamenti al Codice Il Consiglio Nazionale dell ordine dei Consulenti del lavoro, nella seduta del 29 luglio 2016, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Codice deontologico, entrato in vigore dal 27 settembre 2016, con particolare riferimento anche alle società tra professionisti. Consulenti Lavoro, Codice deontologico 29 luglio 2016 Indennità di maternità: contributi iniqui Due trattamenti diversi a fronte della medesima condizione di maternità per le lavoratrici autonome e quelle subordinate. E quanto evidenzia la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che denuncia la forte iniquità del sistema previdenziale, con possibili riflessi sulla costituzionalità della norma, sulla tutela pensionistica e sulla misura della prestazione, ridotta nel caso delle lavoratrici autonome. Fondazione Studi Consulenti Lavoro, Parere n. 9/2016 IMPRESA Recepiti gli IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 La Commissione Europea ha recepito le nuove modifiche ai seguenti principi internazionali (International Financial Reporting Standard): IFRS 10 - Bilancio consolidato IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità, IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint venture. Le modifiche mirano a precisare i requisiti per la contabilizzazione delle entità di investimento e a prevedere esenzioni in situazioni particolari. Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2016 o successivamente. Commissione Europea, Regolamento 22 settembre 2016, n (G.U.U.E. serie L 23 settembre 2016, n. 257) Magazzini generali: valore della cauzione Il MISE fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dell ammontare della cauzione prevista per la gestione di un magazzino generale. I magazzini operanti sono invitati ad integrare il valore attuale (di euro ,00). nel termine di sei mesi. Attraverso l esame dei dati e informazioni raccolti, i nuovi importi sono compresi tra un minimo di euro e un massimo di euro Min. Sviluppo economico, circ. 20 settembre 2016, n. 3693/C Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 15

16 Aumenti di capitale iperdiluitivi : chiarimenti Il MISE fornisce indicazioni sull'adozione, da parte della Consob, del cosiddetto modello rolling per alcune specifiche tipologie di aumenti di capitale c.d. iperdiluitivi e sui riflessi sugli adempimenti di pubblicità legale d impresa (art. 2444, comma 1, codice civile). Esso comporta l inserimento, nel corso dell aumento di capitale, di una molteplicità di finestre di consegna delle nuove azioni, per cui possono sorgere dei problemi sull esatta individuazione del momento in cui depositare presso il Registro delle imprese i documenti corretti. Min. Sviluppo economico, circ. 19 settembre 2016, n. 3692/C Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 16

17 AGENDA Scadenze dal 29 settembre al 13 ottobre 2016 Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell art c.c., sia dell art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. DATA OGGETTO VERIFICA SETTEMBRE Venerdì 30 Adempimenti di fine mese Assegnazione e cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta Comunicazione periodica intermediari finanziari Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta e dichiarazione omessa presentata entro l'anno Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2016 Opzione per il consolidato nazionale Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax Opzione per la tassazione per trasparenza Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità Presentazione degli elenchi Intra 12 Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari di partita IVA Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 17

18 Venerdì 30 (segue) Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'iva mensile Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2015 Richiesta rimborso IVA assolta in altri stati membri Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Unico 2016 e della dichiarazione IRAP Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine dell'invio del modello 770 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015 OTTOBRE Martedì 4 Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 18

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