Profili di responsabilità nell impresa alimentare: risvolti operativi e casistica Avv. Cinzia Carpenito Avv. Alberto Simonazzi
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1 Profili di responsabilità nell impresa alimentare: risvolti operativi e casistica Avv. Cinzia Carpenito Avv. Alberto Simonazzi Studio legale Ferrari Carpenito ed Associati Reggio Emilia
2 Elementi introduttivi Il diritto e l alimento La peculiarità dell alimento è elemento condizionante le regole che ne disciplinano ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione, fino al consumo da parte dell utente finale. Il rapporto produttore-consumatore è fortemente caratterizzato dalla natura propria del cibo quale oggetto del consumo, con conseguenti riflessi sulle regole poste a tutela della sicurezza alimentare e, dunque, della salute del consumatore. La legislazione in materia alimentare assegna un ruolo centrale al tema della sicurezza: si sono ampliati in modo consistente i profili di responsabilità dell operatore del settore.
3 Elementi introduttivi Le fonti Alla peculiarità oggettiva dell alimento si associa quella della produzione normativa, in continua evoluzione, da cui originano i principi, le regole, gli obblighi e le responsabilità per l impresa alimentare. Interagiscono tra loro fonti comunitarie, nazionali ed anche regionali in un gioco di non facile impatto interpretativo. Spesso il legislatore europeo, nel dettare le norme in materia alimentare, ricorre all utilizzo del regolamento: atto normativo direttamente applicabile nell ordinamento di ciascun Stato membro. Il regolamento delinea il precetto normativo rinviando all autonomia dei singoli Stati le previsioni sanzionatorie. I tempi di emanazione delle norme che prevedono le sanzioni non coincidono con l applicazione del regolamento (es. sanzioni del c.d. Pacchetto Igiene)
4 Elementi introduttivi Dal complesso normativo esistente in materia alimentare emergono regole e responsabilità che investono l impresa nella sua complessità strutturale. Le regole Non solo criteri di produzione e regole per la sicurezza dell alimento ma veri e propri indici di organizzazione ai quali l impresa deve attenersi Si tratta di obblighi che estendono la loro operatività anche ad un momento successivo all immissione del bene sul mercato: ad esempio gli obblighi di ritiro dell alimento già in possesso del consumatore (Reg. 178/02).
5 Elementi introduttivi L impresa alimentare Per individuare il soggetto destinatario degli obblighi derivanti dalle regole del diritto alimentare, è importante la definizione di impresa alimentare proposta dal Reg. 178/02 all art. 3 n. 2: E impresa alimentare ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro, che svolge una delle qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. Tutti i soggetti facenti parte della filiera, a partire dalla impresa agricola, siano essi produttori, confezionatori, distributori, trasportatori importatori o venditori, possono essere chiamati a rispondere di violazioni poste in essere nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.
6 Elementi introduttivi Il ruolo centrale dell operatore Sempre il regolamento 178/02 assegna all operatore alimentare un ruolo attivo nella prevenzione dei rischi connessi alla propria attività: ciascun operatore alimentare, persona fisica o giuridica che sia, secondo l art. 3 n. 3, è responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Anche il Regolamento 852/04 prevede: La responsabilità principale per la sicurezza incombe sull operatore del settore alimentare.
7 Elementi introduttivi Profili di responsabilità I profili di responsabilità in capo all impresa alimentare possono riguardare i seguenti ambiti: CIVILE AMMINISTRATIVO PENALE
8 Responsabilità civile Si tratta delle conseguenze di natura risarcitoria che l ordinamento giuridico fa derivare dallo sviluppo patologico dei rapporti giuridici tra privati, siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale. Prima dell introduzione della normativa sulla responsabilità per danni da prodotto difettoso il consumatore poteva esclusivamente avvalersi degli strumenti offerti dal codice civile tra i quali, in particolare: - Art c.c. Responsabilità contrattuale del venditore per danno derivante dai vizi della cosa venduta - Art c.c. Responsabilità extracontrattuale per danno derivante da fatto altrui doloso o colposo
9 Responsabilità civile Inadeguatezza degli strumenti codicistici Dottrina e giurisprudenza elaborano costruzioni tendenti a superare lo schema dell art c.c. che si basa sulla colpa dell agente. Viene riconosciuta la responsabilità presenza di una colpa presunta. del produttore anche in Il primo ed emblematico caso fu quello di una impresa produttrice di prodotti dolciari, condannata al risarcimento dei danni subiti da chi aveva consumato biscotti avariati. (Cass n. 1270).
10 Responsabilità civile RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO EVOLUZIONE NORMATIVA DIRETTIVA CEE 85/374 recepita con D.P.R.224/88 DIRETTIVA 1999/34/CE recepita con d.lgs. 25/01 che ha modificato il d.p.r. 224/88 ABROGAZIONE del d.p.r. 224/88 il cui contenuto è trasposto nel Codice del Consumo d.lgs. 206/05. Quando le regole della responsabilità per danni da prodotto difettoso si applicano all alimento devono essere lette e interpretate alla stregua delle norme sostanziali in materia di legislazione alimentare (reg. 178/02).
11 Responsabilità civile RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO E una responsabilità di tipo oggettivo che prescinde dalla prova e dall accertamento della colpa del danneggiante e che è più funzionale rispetto alle istanze risarcitorie del consumatore. Nel concetto di PRODOTTO rientra anche quello agricolo, del suolo, dell allevamento, della caccia e della pesca che non abbia subito trasformazioni. L originaria esclusione di questi prodotti è stata eliminata con la dir. 34 del 1999 e recepita in Italia col d.lgs. 25/01
12 Responsabilità civile RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO PRODUTTORE: fabbricante, importatore, intermediario o qualsiasi soggetto che identifichi il bene col proprio nome, marchio o segno distintivo. Risponde a prescindere dalla sua colpa, salvo che non provi cause di esclusione della responsabilità che sono previste dalla normativa in modo tassativo (es. il produttore non ha messo in circolazione il prodotto) FORNITORE: si occupa della vendita del prodotto nell ambito della sua attività commerciale. Non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. Risponde in via sussidiaria se omette di comunicare al danneggiato i dati identificativi del produttore se non sono noti. In caso di pluralità di responsabili: RESPONSABILITA SOLIDALE
13 Responsabilità civile RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO PRODOTTO DIFETTOSO: non offre la sicurezza che legittimamente ci si può attendere tenuto conto del suo normale utilizzo e di circostanze quali il modo in cui il prodotto è presentato, è messo in circolazione, si presenta etc. IL CONCETTO DI DIFETTO DEL PRODOTTO ALIMENTARE DEVE ESSERE INDIVIDUATO ALLA LUCE DELLE PREVISIONE DI SICUREZZA DELL ALIMENTO DI CUI AL REG. 178/02
14 Responsabilità civile RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DANNO RISARCIBILE: a) Danno cagionato dalla morte o da lesioni personali b) Distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso a condizione che si tratti di cosa destinata normalmente all uso o consumo privato (di valore > 387,00) Il danneggiato deve provare: 1) IL DIFETTO 2) IL DANNO 3) IL NESSO CAUSALE TRA DANNO E DIFETTO. Se il danneggiato ha concorso colposamente a causare il danno, il risarcimento è parametrato alla gravità della colpa ed entità del danno
15 Responsabilità civile RESPONSABILITA PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO Le sentenze applicative della normativa in esame, in materia alimentare, sono rare. Uno degli esempi è dato da una pronuncia del Tribunale di Roma ( ) che è intervenuto su una questione relativa a danni conseguenti allo scoppio di una bottiglia di acqua minerale prelevata da un consumatore da un bancone self service di un autogrill. Il consumatore aveva riportato lesioni ed il produttore venne ritenuto responsabile risultando provato il nesso di causalità tra difetto e danno. Quanto alla difettosità del prodotto: una bottiglia di acqua minerale che scoppia presenta una grado di sicurezza incompatibile con quanto ci si possa ragionevolmente attendere.
16 Responsabilità amministrativa e penale La depenalizzazione Il sistema sanzionatorio posto a garanzia degli obblighi imposti all operatore alimentare prevede una serie di sanzioni di carattere pubblicistico: AMMINISTRATIVE e PENALI. Il decreto legislativo 507/99 (depenalizzazione) ha previsto la sanzione amministrativa per la maggior parte di quelli che erano i reati minori contenuti nelle leggi speciali ed ha anche ristrutturato l apparato sanzionatorio della l. 283/62, in gran parte depenalizzato (ad eccezione degli artt. 5, 6 e 12 e dell introdotto art. 12 bis).
17 Area Amministrativa La maggior parte delle sanzioni previste per la violazione di precetti imposti all operatore alimentare riveste carattere amministrativo. Il meccanismo di depenalizzazione è intervenuto, con alcune eccezioni, in generale in materia di produzione, commercio, igiene degli alimenti, etichettatura etc. RECENTEMENTE DECRETO LEGISLATIVO N. 190/06 : lasciando impregiudicate eventuali conseguenze penali dei comportamenti sanzionati, prevede sanzioni di carattere amministrativo per le violazioni agli obblighi imposti dal Reg. 178/02 in materia di rintracciabilità, richiamo e ritiro. DECRETO LEGISLATIVO N.193/07: sanziona per lo più in via amministrativa le infrazioni ai regolamenti del c.d. Pacchetto igiene. In diverse ipotesi, tuttavia, fa precedere la disposizione sanzionatoria amministrativa dalla clausola salvo che il fatto costituisca reato.
18 Area amministrativa ALCUNE PROBLEMATICHE Soggetti passibili di sanzione amministrativa: è un sistema fondato sulla natura personale della responsabilità ed autore dell illecito può essere solo la persona fisica che ha commesso il fatto che diviene destinataria della sanzione. Se l autore dell illecito ha agito come dipendente o rappresentante di un soggetto collettivo è prevista la responsabilità solidale di quest ultimo, stabilita in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall autore dell illecito. La giurisprudenza ha, nella sostanza, ampliato la base applicativa della normativa affermando che non costituisce requisito di legittimità dell ordinanza emessa, ad es. nei confronti della società, l identificazione e l individuazione dell autore del fatto (es. Cass n ). Anche le eventuali sanzioni accessorie, pur derivando da responsabilità individuali, si trasferiscono sul soggetto collettivo che esercita l impresa (es. chiusura locali).
19 Area amministrativa ALCUNE PROBLEMATICHE Altre problematiche possono riguardare l individuazione del soggetto passibile di sanzione nell ambito dell intera filiera. Ad esempio, nel caso di c.d. prodotti a marchio, può non risultare agevole individuare il soggetto cui imputare la responsabilità per una non conformità. In etichetta possono essere indicati alternativamente il fabbricante, produttore, o il confezionatore o il venditore. Potrebbe accadere che l illecito sia riconducibile alla sfera di responsabilità di chi non compare in etichetta. Diviene necessario, di volta in volta, accertare le effettive responsabilità al fine di una corretta imputazione delle sanzioni amministrative conseguenti all illecito riscontrato.
20 Area penale EFFETTI DELLA DEPENALIZZAZIONE La suaccennata depenalizzazione non ha ridotto l area penalmente rilevante in materia alimentare in quanto la formulazione delle norme che prevedono ipotesi di reato mantengono una incidenza applicativa molto ampia. La situazione ante depenalizzazione si caratterizzava per l esistenza di una molteplicità di discipline a carattere penale: Disciplina codicistica; Disciplina prevista da leggi speciali a carattere generale in materia di alimenti; Disciplina speciale prevista da singole legge per alcuni alimenti.
21 Area penale EFFETTI DELLA DEPENALIZZAZIONE La depenalizzazione ha avuto comunque il merito di eliminare tutta una serie di reati di minore gravità trasformandoli in illeciti amministrativi riservando così la tutela penale alle sole fattispecie di una certa importanza. La finalità è stata quella di riconsegnare alle fattispecie penali la centralità all interno del sistema sanzionatorio in materia alimentare cercando di aumentare il grado di effettività della tutela dell attuale assetto normativo.
22 Area penale LA NORMATIVA CODICISTICA In materia agroalimentare il nostro ordinamento legislativo prevede attualmente un sistema sanzionatorio che comprende le previsioni del codice penale: Fattispecie volte alla tutela della salute dei consumatori. Art. 439 Avvelenamento di acque o sostanze alimentari Art. 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari; Art.442,Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; Art.444 Commercio di sostanze alimentari nocive; Art.452 Delitti colposi contro la salute pubblica;
23 Area penale LA NORMATIVA CODICISTICA Fattispecie volte alla tutela dell ordine economico. Art. 515 c.p. Frode in commercio; Art. 516 Vendita di sostanze non genuine come genuine; Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 bis Circostanza aggravante (prodotti DOP e similari)
24 Area penale LA NORMATIVA SPECIALE Legge 283 del 1962 (contiene la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) Discipline rinvenibili nelle normative di settori che riguardano categorie o prodotti specifici Con particolare riferimento alla Legge 283/62 vengono in risalto gli artt. 5, 6, 12 e 12 bis.
25 Area penale ART. 9 LEGGE 689/1981 COMMA 3 Ai fatti puniti dall art. 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962 n. 283,e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande.
26 Area penale ART. 5 LEGGE 283/1962 E vietato impiegare nella preparazione di elementi e bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: Private in gran parte dei propri elementi nutritivi e mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; In cattivo stato di conservazione; Con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali Insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.
27 Area penale ART. 5 LEGGE 283/1962 Con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, o nel caso che siano stati autorizzati, senza l osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; Che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l intervallo minimo che deve intercorrere tra l ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l ultimo trattamento e l immissione al consumo.
28 Area penale LEGGE 283/1962 Art. 6. Sanzioni Nei casi del precedente art. 5 arresto fino ad un anno o ammenda da 309 a Art.12 E vietata l introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori saranno puniti con le pene previste dall articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da. 533 a 3098.
29 Area penale LEGGE 283/1962 Art.12bis: pene accessorie : Se il fatto è particolarmente grave o sia derivato pericolo per la salute oltre alle pene previste dagli artt. 5, 6 e 12, il giudice può disporre: - La chiusura definitiva dello stabilimento o dell esercizio - La revoca della licenza o dell autorizzazione Analogamente il giudice può disporre le pene accessorie quando la persona è già stata condannata con sentenza irrevocabile per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. E ancora può comminare le predette pene accessorie quando taluno dei fatti di cui agli art. 5, 6 e 12 costituiscano un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.
30 Area penale FATTISPECIE ACCERTATE E PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE Un osservatorio privilegiato come è quello rappresentato dalla pubblicazione annuale in Gazzetta Ufficiale dell elenco delle sentenze passate in giudicato in tema di frodi e sofisticazioni alimentari attesta l assoluta prevalenza delle fattispecie di cui al citato art. 5 legge 283/1962
31 Area penale I SOGGETTI RESPONSABILI Tracciato il quadro normativo-sanzionatorio di riferimento occorre soffermarsi sul soggetto che deve subire la potestà punitiva sopra descritta E di tutta evidenza che tanto l imprenditore individuale quanto il legale rappresentante in caso di società sono i naturali destinatari delle sanzioni in quanto proprio a questi soggetti vengono rimproverati i comportamenti che hanno dato luogo all interevento repressivo. Ecco allora che risulta importante individuare su quale soggetto debbano effettivamente ricadere le conseguenze sanzionatorie specialmente in presenza di organizzazioni complesse e questo nel pieno rispetto del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale ex art. 27 della Costituzione
32 Area penale DELEGA DI FUNZIONI Ratio: complessità delle organizzazioni aziendali; salvaguardia dell efficacia della norma penale; Principio della personalità penale Effetti Valore scriminante Viene permesso all autonomia privata la possibilità di trasferire da un soggetto ad un altro l effetto punitivo di una norma penale Evoluzione Il contributo della giurisprudenza
33 Area penale DELEGA DI FUNZIONI Requisiti oggettivi - dimensioni dell impresa - effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato e piena autonomia decisionale di gestione ed economica. - Norme di previsione della medesima adeguata pubblicità della stessa. - Preciso e dettagliato contenuto della delega di funzioni: Requisiti soggettivi - capacità e idoneità tecnica del delegato - divieto di ingerenza del delegante - la mancanza di richiesta di interevento del delegato - la mancata conoscenza della negligenza non idoneità anche sopravvenuta del delegato
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