INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10
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2 INDICE ART. 1 GENERALITA 3 ART. 2 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 3 ART. 3 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 4 ART. 4 DISTANZE 4 ART. 5 DESTINAZIONI D USO 6 ART. 6 PARCHEGGI 7 ART. 7 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE. 7 ART. 8 RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITA AMBIENTALE NEGLI INTERVENTI 9 ART. 9 NORME SPECIALI 9 ART. 10 CRITERI GENERALI DI PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 11 1
3 LA NORMATIVA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO LE MODIFICHE RISPETTO AL PGT VIGENTE GIA' PRESENTATE DURANTE LA CONFERENZA DI VALUTAZIONE SONO EVIDENZIATE IN COLORE ROSSO, LE ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE PER RECEPIMENTO DI INDICAZIONI PERVENUTE IN SEDE DI CONFERENZA SONO EVIDENZIATE IN COLORE VERDE. LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI SONO EVIDENZIATE IN COLORE MARRONE 2
4 ART. 1 GENERALITA 1. Le presenti norme si applicano agli Ambiti di Trasformazione, genericamente individuati nell elaborato AT2 del Documento di Piano. 2. Questa normativa si affianca a quella riportata nell elaborato NOR1 del Piano delle Regole, che disciplina solo gli interventi edilizi ed urbanistici del sistema urbano consolidato e del sistema rurale comunale. 3. Agli ambiti oggetto delle presenti Norme del Documento di Piano si applicano comunque le definizioni e le norme generali contenute nell'elaborato NOR 1 come modificate con la presente variante A tal fine In particolare si richiamano il TITOLO I, il TITOLO II, il Capitolo III del TITOLO III dell elaborato NOR1, nonché l'art.38 del titolo IV inerente il Vincolo Paesaggistico e Ambientale, che vengono integralmente confermati per quanto non differentemente riportato nel testo che segue. In particolare lo stesso elaborato NOR1 evidenzia all'art. 6 e 8 la comparazione con il testo normativo vigente delle definizioni unificate. ART. 2 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 1. Gli interventi negli Ambiti di Trasformazione si attuano per la maggior parte dei casi attraverso Piani Attuativi; solo in due circostanze è previsto il Permesso di Costruire Convenzionato per casi specifici indicati dalle schede relativea agli Ambiti AT5, AT16 e AT8A, per entrambi gli strumenti attuativi è ammissibile procedere all'attuazione mediante titoli abilitativi conseguiti successivamente, purché la convenzione allegata al Piano Attuativo o al primo permesso di costruire convenzionato richiesto sia stata stipulata e i relativi obblighi convenzionali assolti, per quanto concerne le cessioni di aree o le relative monetizzazioni, e l'eventuale versamento di fidejussioni relative alle opere da realizzare a scomputo di oneri o a titolo di incentivo. 2. Ai citati Ambiti di trasformazione si applicano gli indici e le prescrizioni dettati nelle rispettive Schede, che per semplicità di lettura vengono allegate in calce al presente fascicolo. 3. Anche per la determinazione delle aree da cedere, o da monetizzare, per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale occorre far riferimento alle 3
5 medesime schede, nonchè all'art. 10 successivo, relativi ai parametri generali e alle procedure di perequazione, compensazione e monetizzative di monetizzazione. 4. In assenza dei Piani Attuativi / Permessi di Costruire Convenzionati di cui al precedente punto 1, sui fabbricati esistenti alla data di adozione del presente P.G.T., ricompresi all interno del perimetro degli Ambiti di Trasformazione, non è possibile eseguire gli interventi di Restauro, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia di cui all art. 27, lett. c) e d), della L.R. 12/ 05. Sono altresì vietati i cambi di destinazione d uso di ogni genere e tipo, compreso quelli da effettuare in assenza di opere edilizie. Su di essi sono viceversa ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all art. 27, lett. a) e b), della L.R. 12/ A parziale deroga di quanto indicato al precedente punto 4, sul fabbricato esistente nell Ambito di Trasformazione AT-12 è ammessa anche il Restauro, il Risanamento Conservativo e la Ristrutturazione Edilizia. 6. L Ambito di Trasformazione AT-15 si attua con quanto indicato nella rispettiva scheda solo se non verrà concluso l iter di PII già avviato ai sensi dell art. 87 e succ. della L.R. 12/ 05. (gli ambiti AT12 e AT15 sono stati soppressi) ART. 3 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 1. La definizione dei parametri edilizi ed urbanistici è pressoché identica a quella indicata all art 6 dell elaborato NOR1. Di seguito si riporta detto articolo che, con le dovute modifiche, deve e(ssere applicato per gli interventi negli Ambiti di Trasformazione. cfr. norma comparata in NOR1 (commi seguenti integrati nella normativa comparata in NOR1) 2. Per quanto attiene i parametri edilizi ed urbanistici, tutti gli interventi, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione, ancorché attuata mediante demolizione e successiva ricostruzione, sono regolamentati dal presente articolo. (...) ART. 4 DISTANZE 1. Le distanze devono essere determinate come indicato all art. 7 dell elaborato NOR1, 4
6 integrando i limiti in esso contenuti con quelli indicati nelle Schede allegate alla presente normativa. Questi ultimi limiti si devono intendere prevalenti rispetto a quelli del citato art. 7. 5
7 ART. 5 DESTINAZIONI D USO 1. La definizione di destinazione d uso è contenuta nell art. 8 dell elaborato NOR1, che comprende anche le definizioni relative alle destinazioni d'uso principali, compatibili e complementari negli ambiti di trasformazione. 2. A titolo di riferimento, si richiamano le sigle relative ai gruppi di destinazioni ammissibili come citati dal predetto art. 8: a. Funzione residenziale; b. Funzioni ricettivo alberghiere c. Funzioni terziarie, direzionali e commerciali; d. Funzioni produttive; e. Funzione agricola; f. Infrastrutture e attrezzature della mobilità. 3. (comma 3 sostituito da norma comparata in art. 8 Nor1) 4. La destinazione ammessa nei singoli Ambiti di Trasformazione è la seguente: AT-02: punto 2, lettera A e C del presente articolo; AT-03: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-04: punto 2, lettera B del presente articolo, nel caso di ampliamento, punto 2, lettera A del presente articolo, nel caso di ristrutturazione; AT-05: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-06: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-07: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-08: punto 2, lettera D del presente articolo; AT-09: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-10: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-11: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-12: punto 2, lettera A del presente articolo, nel caso di ristrutturazione, punto 2, lettera B del presente articolo, nel caso di ampliamento; AT-13: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-14: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-15: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-16: punto 2, lettera A del presente articolo; AT-17: punto 2, lettera A e C del presente articolo; AT-18: punto 2, lettera A del presente articolo. AT-19: punto 2, lettera D del presente articolo; AT-20: punto 2, lettera A del presente articolo. 5. Qualora l attuazione degli Ambiti di Trasformazione comporta il mutamento di 6
8 destinazione d uso di fabbricati originariamente produttivi devono essere effettuate indagini ai sensi del Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/ 06. ART. 6 PARCHEGGI 1. I parcheggi devono essere determinati come indicato all art. 9 dell elaborato NOR1, integrando i limiti in esso contenuti con quelli indicati nelle Schede che seguono. Questi ultimi limiti si devono intendere prevalenti rispetto a quelli del citato art. 9. In particolare per gli ambiti aventi la destinazione principale A è prescritta, oltre alla cessione di standard perequativo indicata nelle schede, la cessione di un posto auto di uso pubblico per alloggio. ART. 7 TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE 1. La tutela e lo sviluppo del verde devono essere effettuata come indicato all art. 11 dell elaborato NOR1. 2. Tuttavia in svariati Ambiti di Trasformazione sono individuate Fasce di mitigazione, sulle quali devono essere messe a dimora piante di alto fusto, anche in sostituzione di quelle esistenti, di altezza superiore a mt 4 o a cm 18/20 di circonferenza, misurata a mt 1.00 dalla base del tronco, altezza al termine del ciclo vegetativo minima 10 m e circonferenza della chioma a pieno sviluppo minimo 6 m. Esse devono essere scelte tra quelle di cui all elenco contenuto nel paragrafo della VAS e nell art dell elaborato NOR1 3. La realizzazione delle suddette fasce di mitigazione deve avvenire contemporaneamente alle opere edili e fanno parte del titolo abilitativo a tutti gli effetti. 4. è ammessa la realizzazione di parcheggi privati e dei parcheggi pubblici di cui al precedente articolo 6 all'interno delle fasce di mitigazione, purchè se ne preveda l'alberatura del tipo indicato al precedente punto 2, nella quantità minima di un esemplare ogni tre posti auto e con sesti di impianto aventi distanza massima tra i fusti pari a 10 m, secondo gli schemi in appendice al fascicolo schede normative. 5. Per gli interventi di nuova costruzione che incidono sulle aree agricole, come 7
9 individuate dall'amministrazione Regionale nella cartografia disponibile presso l'ufficio Tecnico comunale si applica la maggiorazione del contributo sul costo di costruzione ai sensi dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. 12/2005, secondo le modalità stabilite dalla DGR 8/ come richiamate dall'art. 37 comma 7 delle norme del Piano delle Regole. In particolare la maggiorazione si applica per i seguenti ambiti: AT05, AT07, AT08, AT09, AT16, AT18, 2A fatte salve le riduzioni previste per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. La quota di fascia di mitigazione individuata come parcheggio pubblico può essere mantenuta a carico dei proprietari come manutenzione ordinaria e straordinaria a loro richiesta, da esprimere in sede di convenzionamento del Piano Attuativo. Il resto della fascia di mitigazione è di proprietà privata e in carico ad quest'ultima per la manutenzione. 8
10 ART. 8 RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITA AMBIENTALE NEGLI INTERVENTI 1. Tutti gli interventi da effettuare negli Ambiti di Trasformazione dovranno tendere al maggior grado di sostenibilità ambientale possibile, ponendo particolare attenzione, per quanto concerne le costruzioni, all utilizzo di sistemi di contenimento e risparmio energetico. 2. A tale scopo ogni progetto di ristrutturazione o di nuova costruzione, ancorché preceduto dalla pianificazione attuativa preventiva, oltre alla documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, deve contenere una relazione completa di adeguata documentazione attestante le caratteristiche di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale dei sistemi adottati. 3. In ogni caso, tutti gli edifici risultanti da interventi di nuova costruzione, nonché di demolizione e successiva ricostruzione, ancorché parziale, devono appartenere ad una classe energetica non inferiore alla B. ART. 9 NORME SPECIALI 1. Negli Ambiti di Trasformazione deve trovare integrale applicazione quanto previsto dall Appendice G della D.G.R. 29/03/ 06, n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura, con particolare riferimento alla separazione delle acque bianche e nere, e al recupero delle prime per l'irrigazione dei giardini. Nelle aree indicate dallo studio geologico allegato al PGT o da altri studi geotecnici come non idonee allo smaltimento nel suolo delle acque piovane per ridotta capacità di assorbimento, dovranno essere previste vasche volano per il rilascio differito in caso di eventi meteorici importanti, dimensionate attraverso uno studio specifico. In ogni caso i piani attuativi e i permessi di costruire convenzionati relativi, agli ambiti di trasformazione nonchè tutti gli interventi edilizi che comportino modifiche estensioni e nuovi allacciamenti alla rete di smaltimento dei reflui devono essere sottoposti a parere preventivo del gestore della rete idrica e del servizio di depurazione prima della loro approvazione definitiva. 2. In tutti gli Ambiti di Trasformazione deve essere effettuata la valutazione del clima ed impatto acustico, oltre che la valutazione dei requisiti acustici passivi. In particolare per gli ambiti AT03, AT05, AT07 dovrà essere verificata mediante tale valutazione la 9
11 compatibilità degli interventi previsti con zone per attività produttive contigue, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare l insorgere di conflitti tra diverse destinazioni d uso. 3. per tutti gli strumenti attuativi e le concessioni convenzionate all'interno degli ambiti di trasformazione che comportino interventi di scavo in sottosuolo si applicano le cautele circa il rischio archeologico di cui al comma 2 dell'art. 27 delle Norme del Piano delle Regole. 10
12 ART. 10 CRITERI GENERALI DI PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE (ARTICOLO AGGIUNTO) 10.1 Ambiti di trasformazione per l attuazione di servizi pubblici (2A,9A, 21A AT20) Negli ambiti di trasformazione per l attuazione di servizi lo sfruttamento, la cessione o il trasferimento della capacità insediativa determinata dall Indice di Utilizzazione Territoriale Ut è subordinata alla cessione delle aree indicate dal Piano dei Servizi come indispensabili per l attuazione dei servizi pubblici, secondo le modalità e i criteri definiti dai successivi commi e dalle schede normative degli Ambiti di Trasformazione Criteri di attuazione dei servizi, perequazione e compensazione Il Piano di Governo del Territorio di Monticello Brianza prevede l attuazione delle previsioni di edificabilità e servizi all interno degli ambiti di trasformazione insediativa mediante l applicazione dei principi di perequazione e compensazione della capacità edificatoria di cui all art.11 della L.R. 12/2005 e le modalità di attuazione ammesse dagli art. 9, 44 e seguenti della stessa legge- Il Documento di Piano definisce nei commi seguenti del presente articolo modalità alternative per l attuazione dell edificabilità, dei servizi e delle aree di mitigazione, allo scopo di garantire la massima flessibilità attuativa e gestionale nel rispetto degli obiettivi di piano. Il Piano dei Servizi e gli atti di programmazione delle opere pubbliche ad esso collegati indicano all interno dell elenco le modalità e gli ambiti di attuazione prioritari, rispetto alle opere infrastrutturali e ai servizi da realizzare modalità perequativa (art. 11 c. 1 L.R. 12/2005): le schede normative allegate al Documento di Piano indicano gli ambiti di trasformazione soggetti a Indice di Utilizzazione Territoriale Ut perequativo, indicando altresì la quota dell indice fondiario da reperire mediante perequazione. Tale quota deve essere reperita attraverso la compravendita diretta tra soggetti privati dei diritti edificatori relativi ad ambiti destinati a servizi. Solo ad avvenuta attuazione completa delle previsioni relative agli ambiti destinati a servizi, anche attraverso i processi concorrenziali di cui al successivo comma 10.5 o la realizzazione di servizi convenzionati di cui al comma 10.8 seguente, l assolvimento dell Indice fondiario minimo determinato dall'edificabilità propria più l'edificabilità perequativa prescritta dalla scheda normativa, può avvenire attraverso il conseguimento di incentivi a fronte dell'esecuzione o della contribuzione per opere pubbliche straordinarie, fatte salve le procedure di evidenza pubblica per la loro esecuzione ove prescritte dalla legge e dai regolamenti in vigore. Gli accordi di trasferimento volumetrico sono registrati dall Amministrazione nel registro delle cessioni dei diritti edificatori del Comune istituito ai sensi dell'art. 11 c. 4. L.reg. 11
13 12/08, e trascritti nei registri immobiliari come previsto dall'art del codice civile. Tali accordi convenzionali sono stipulati con le parti interessate e correlati alla Pianificazione Attuativa o ai Permessi di Costruire e devono prevedere la contestuale cessione gratuita delle aree destinate a servizi e mitigazioni private dei loro diritti edificatori Modalità perequativa concorrenziale: il Documento di Piano e le schede normative allegate definiscono per le aree di concentrazione edificatoria degli ambiti di trasformazione e per gli ambiti di completamento, ove possibile per le caratteristiche delle aree, anche un incentivo superiore alla quota minima definita al punto precedente. L edificabilità così attribuita è opzionale, può essere reperita, se così indicato dal Piano dei Servizi, con l acquisizione volontaria di diritti edificatori aggiuntivi provenienti da qualsiasi ambito di trasformazione per servizi, o concessi a titolo di incentivo facoltativo direttamente dall Amministrazione Comunale, come diritti edificatori costitituiti dal presente strumento urbanistico comunale ai sensi dell art lett, 2 bis, a fronte della realizzazione di opere pubbliche aggiuntive indicata dal successivo comma 10.5 lett. C, o attraverso le compensazioni previste dall'art. 37 del Piano delle Regole Modalità compensativa (Art. 9 c. 3 e 46 comma 1 lett. A L.R. 12/2005). In caso di mancato accordo tra i soggetti privati interessati da ambiti di trasformazione e da ambiti di trasformazione per servizi, gli stessi soggetti hanno facoltà corrispondere all amministrazione comunale un contributo di monetizzazione ai sensi degli art. 9 comma 3 e 46 comma 1 lett.a, con il pagamento di un corrispettivo proporzionato al valore delle aree per servizi aggiuntive che sarebbero state necessarie al raggiungimento della quota richiesta. a) L Amministrazione Comunale definisce nel Piano dei Servizi o nelle sue varianti, o nel Programma Triennale delle Opere pubbliche, anche prendendo atto della programmazione sovracomunale e intercomunale, le priorità nell acquisizione di aree e nell attuazione degli ambiti di trasformazione. L Amministrazione definisce con delibera periodica il valore attribuito alle aree da acquisire sulla base della loro capacità edificatoria di piano, con il supporto delle statistiche di mercato e la partecipazione dell Ufficio Tecnico Erariale. La delibera indica anche le fonti statistiche di riferimento e parametri necessari al suo aggiornamento automatico ove non si proceda alla sua revisione con cadenza almeno annuale. e procede di conseguenza all acquisto delle aree dotate di diritti edificatori, riconoscendo il prezzo stabilito con la predetta delibera come corrispettivo per l acquisizione bonaria. Nel farlo impegna, o anticipa secondo le necessità strettamente inerenti le aree prioritarie, le risorse finanziare provenienti dalla monetizzazione dei diritti mancanti ai proprietari di 12
14 ambiti dotati di possibilità di concentrazione edificatoria, secondo i parametri di valore di seguito definiti; le anticipazioni non possono in ogni caso superare il totale dei diritti edificatori aggiuntivi per il conseguimento dell Indice Fondiario minimo ancora disponibili in ambiti di trasformazione non attuati. E facoltà dei privati possessori delle aree richiedere in sostituzione della compensazione in denaro il mantenimento dei diritti edificatori perequativi mediante atto convenzionale di certificazione rilasciato dall Amministrazione Comunale e regolarmente trascritto, ai fini di un loro trasferimento successivo negli ambiti di trasformazione con ulteriore atto convenzionale, sempre trascritto ai sensi dell art del codice civile. b) La monetizzazione delle cessioni di servizi per i promotori degli interventi di edificazione ha come prezzo di riferimento per la vendita fino al 150% del prezzo di acquisto stabilito con delibera: la differenza incassata è a disposizione dell amministrazione per le spese amministrative e tecniche di gestione del procedimento, per la realizzazione di opere pubbliche o facoltativamente all acquisto di ulteriori aree, mentre la quota parte corrispondente al prezzo di acquisto deliberato, ove non sia già stata anticipata per l acquisto le aree prioritarie di cui alla precedente lettera a, è impegnata obbligatoriamente per l acquisto o l asservimento di aree interne agli ambiti di trasformazione, secondo le priorità già definite. c) Il valore determinato secondo i criteri indicati al precedente punto b) è applicato anche alla costituzione ai sensi dell articolo 2643 lett. 2 bis da parte dell Amministrazione attraverso questo strumento urbanistico comunale di diritti edificatori a titolo di incentivo per la realizzazione di opere aggiuntive, nei casi indicati dai precedenti commi 10.2 e Modalità compensativa competitiva. Nel caso l Amministrazione abbia già acquisito diritti edificatori provenienti dalle aree destinate a servizi e mitigazioni con la procedura di cui al precedente comma 10.5 o con quella concorrenziale di cui al precedente comma 10.4, o intenda realizzare infrastrutture e servizi, o mitigazioni collegate, già inclusi nella programmazione triennale propria o di enti sopraordinati, può accelerare la vendita o la costituzione di diritti edificatori nella modalità prevista dallo stesso punto comma 10.5 attraverso offerta pubblica rivolta ai proprietari di aree in cui è ammessa la loro concentrazione, se possibile aprendo la gara ad una pluralità di ambiti con capacità insediativa aggiuntiva complessivamente superiore all edificabilità compensativa che si intende assegnare. L assegnazione avviene sulla base dei requisiti indicati dal bando, tra cui le priorità indicate con la delibera di cui al comma Il bando può prevedere altresì, quale criterio di assegnazione, l'offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base dell'offerta pubblica di vendita indicato al precedente punto 10.5 lett. 13
15 b Procedura espriopriativa (art. 9 c. 12 L.R. 12/2005 e D.P.R. 327/2001). Entro i cinque anni dall approvazione del Piano dei Servizi, oppure entro cinque anni dall'approvazione dei progetti opera pubblica mediante la procedura prevista dalla normativa sugli espropri per la conferma dei vincoli di pubblica utilità, oppure entro la durata dei Piani Attuativi, l Amministrazione può procedere all acquisto delle aree destinate a servizi o mitigazione attraverso la procedura di espropriazione per pubblica utilità, in questo caso il prezzo di acquisto deliberato costituisce la base di offerta di indennità provvisoria per la cessione bonaria del bene. Nel caso tale offerta non sia accolta, e si proceda all acquisizione forzata del bene, nell ipotesi in cui l'espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economicosociale, la riduzione del 25% applicata sul prezzo di acquisto può essere applicata alla ripartizione delle risorse finanziare indicata al punto 10.5, aumentando di un importo corrispondente la quota disponibile senza vincolo di destinazione all acquisto di aree Attuazione diretta convenzionata dei servizi previsti (art. 9 c.10 e art. 9 c.12 L.R. 12/2005). a) Il Piano dei Servizi, fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, indica per quali ambiti di trasformazione per servizi e di mitigazione sia ammessa la realizzazione diretta dei servizi previsti, mediante asservimento, accreditamento, regolamento d uso o convenzionamento per il loro uso nell interesse pubblico. 14
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