Università Telematica Pegaso. Indice
|
|
- Fausta Colombo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INSEGNAMENTO DI: DIRITTO PENALE LEZIONE III LE FONTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO
2 Indice 1 LA FUNZIONE DI GARANZIA DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ LA RISERVA DI LEGGE DECRETO-LEGGE, DECRETO LEGISLATIVO E NORMA PENALE RISERVA DI LEGGE E ATTI DEL POTERE ESECUTIVO NORME PENALI IN BIANCO RISERVA DI LEGGE E POTERE GIUDIZIARIO IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLE PENE IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LE MISURE DI SICUREZZA L INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO PENALE di 21
3 1 La funzione di garanzia del principio di legalità A questo punto dobbiamo prendere necessariamente in considerazione le esigenze di garanzia sottese al principio di legalità. Il principio di legalità o di riserva di legge in materia penale è frutto del pensiero illuministico, nato con esigenze di garanzia per combattere l atroce sistema sanzionatorio penale settecentesco. Si deve a Montesquieu l enunciazione del principio della separazione dei poteri, ed in questo quadro l affermazione del primato della legge nella materia penale. Beccaria sottolinea il principio di precisione della legge penale e Feuerbach conia la formula nullum crimen, nulla poena sine lege, individuando due ulteriori corollari della riserva di legge: il divieto di analogia cioè il divieto di.applicare la legge penale a casi che il legislatore non ha espressamente previsto ed il principio di determinatezza, in base al quale il legislatore può reprimere con la pena solo ciò che può essere provato nel processo. Anche dopo l avvento del Fascismo, l eredità del pensiero liberale consente la riaffermazione del principio di legalità nel codice penale del La legalità dei reati e delle pene è sancita nell art. 1c.p., il quale dispone che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Avendo poi previsto le misure di sicurezza, accanto alle pene,come ulteriore tipo di sanzioni penali, il legislatore del 1930 ha esteso anche a questa sfera la garanzia del principio di legalità; infatti sotto la rubrica sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge l art. 199 c.p. stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. L art. 14 delle Preleggi dispone che le leggi penali.. non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. La Costituzione repubblicana del 1948 recepisce il principio di legalità in tutti i suoi significati. L art. 25, co. 2 Cost. dispone che nessuno può essere punito se non in forza di una legge, mentre il 25, co. 3 Cost., con una disposizione espressamente dedicata alle misure di 3 di 21
4 sicurezza, stabilisce che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Per comprendere e precisare la portata del principio di legalità, dobbiamo considerare la matrice politico-istituzionale del suddetto principio. L originaria matrice scaturisce dai principi dello stato liberale di diritto, in particolare il principio della separazione dei poteri e quello di democrazia rappresentativa. 4 di 21
5 2 La riserva di legge 2.1. Decreto-legge, decreto legislativo e norma penale Il fondamento della riserva di legge impone di interpretare la formula legge dell art.25 co. 2 Cost. come legge formale, escludendo i decreti-legge e i decreti-legislativi dalle fonti del diritto penale: solo il Parlamento, come espressione dell intero popolo, è in grado di compiere le scelte punitive. La prassi ha un orientamento opposto, spesso il Governo ha fatto ricorso al decreto-legge in materia penale e recentemente questa tesi è stata avvallata dalla Corte Costituzionale tramite la sentenza del 1996, in cui ha dichiarato solo parzialmente illegittimo l ultimo comma dell art.2 c.p. : ha decretato l incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge di contenuto identico a quelli non convertiti entro 60 gg, termine previsto dalla Costituzione e definito termine invalicabile I decreti governativi in tempo di guerra L unica deroga alla riserva di legge formale ex art. 25 co. 2 Cost. è rappresentata dai decreti governativi in tempo di guerra, che in base all art. 78 Cost., possono essere fonte di norme penali Legge regionale e diritto penale La legge regionale non può essere fonte di diritto penale. Ne consegue che sono illegittime le leggi regionali che: Creino un nuovo tipo di reato o abroghino una norma incriminatrice preesistente; Ne modifichino la disciplina sanzionatoria; Sostituiscano la sanzione penale con una sanzione amministrativa; Configurino una nuova causa di estinzione della punibilità o amplino la portata di una causa di estinzione preesistente. 5 di 21
6 Diritto dell Unione Europea e diritto penale Sempre a proposito di fonti, prendiamo in esame il rapporto tra il Diritto dell Unione Europea e il diritto penale degli stati membri. È necessario chiarire immediatamente che l Unione Europea non ha una potestà sanzionatoria penale, e anche qualora una legge statale rinviasse a un regolamento comunitario l individuazione in toto o in parte, di un precetto penale la riserva di legge sarebbe violata. In definitiva, gli organi dell unione europea possono tutelare direttamente gli interessi comunitari soltanto con sanzioni amministrative. L Unione Europea può, però, imporre al legislatore degli stati membri, l obbligo di emanare norme penali a tutela di determinati interessi. È inoltre importante distinguere tra ciò che fa riferimento al primo Pilastro (il diritto comunitario in senso stretto, cioè quello che nasce sulla base del Trattato istitutivo della Comunità Europea e successive modificazioni) e quello che riguarda il terzo Pilastro( che, sulla base del Trattato di Maastricht del 1992 e successive modificazioni, riguardano la cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri in materia di Giustizia e Affari Interni. Per quanto riguarda il primo pilastro, il diritto comunitario può imporre obblighi di criminalizzazione espliciti, esempio concreto è la norma comunitaria 2008/99/CE in tema di tutela penale dell ambiente. Obblighi di criminalizzazione esplicita sono presenti anche nel terzo pilastro mirati all armonizzazione delle legislazioni degli stati membri, allo scopo di promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia nel contrasto alla criminalità. Tutto ciò comporta una grande incidenza dell Unione Europea e del suo diritto sul legislatore italiano. Tuttavia gli stati membri tendono in larga misura a conformarsi alla fonte comunitaria, anche per evitare le sanzioni specifiche. Dal diritto dell Unione discendono poi taluni vincoli per il giudice penale degli stati membri. In primis, e limitatamente al diritto comunitario in senso stretto (primo pilastro), vi è la possibilità che norme comunitarie dotate di efficacia diretta contrastino con norme penali statali e ne paralizzino, in tutto o in parte, l applicabilità, in forza del principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. L incompatibilità della norma penale nazionale rispetto alla norma comunitaria può essere totale o parziale. 6 di 21
7 - Quando l incompatibilità tra la norma comunitaria e la norma penale nazionale è totale, la norma comunitaria rende inapplicabile la norma penale in tutta la sua estensione. - Invece, quando l incompatibilità tra la norma comunitaria e la norma penale nazionale è parziale, il campo di applicazione della norma penale verrà limitato: saranno estromesse le ipotesi regolate in modo diverso dalla norma comunitaria. In tutti i casi di incompatibilità tra norma penale e diritto comunitario, se vi è stata sentenza definitiva di condanna per un fatto preveduto dalla norma penale inapplicabile, cessa l esecuzione della condanna e ne vengono meno gli effetti penali. Un altro vincolo molto importante è quello relativo all obbligo di interpretazione conforme alla normativa comunitaria: il giudice nazionale è tenuto, cioè, ad interpretare la normativa nazionale che attua gli obblighi di fonte comunitaria in senso conforme alla lettera ed alla ratio dello strumento comunitario. In diritto penale, il limite invalicabile dei poteri interpretativi del giudice sarà pur sempre costituito dal divieto di analogia : il giudice non potrà mai, nemmeno in via di interpretazione conforme, attribuire alla norma penale nazionale un significato che vada oltre il suo tenore letterale Fonti internazionali e diritto penale Un discorso a parte lo merita il rapporto tra il diritto internazionale pattizio ed in particolare, la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ed il diritto penale. È opportuno specificare che da nessuna fonte internazionale può discendere direttamente una responsabilità penale a carico di un individuo. Il principio di legalità dei reati e delle pene di cui all art25 co.2 Cost.; e il suo corollario della riserva di legge in materia penale, impone infatti che sia soltanto la legge (statale) a disciplinare i presupposti cui è subordinata l inflizione di una pena da parte dei giudici italiani e a stabilire specie ed entità della pena medesima. Da numerose fonti internazionali discendono obblighi a carico sia del legislatore, sia del giudice italiano. Per quanto riguarda il legislatore, l art. 117 co. 1 Cost. dispone che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. 7 di 21
8 Il giudice invece è tenuto, anche in materia penale, a interpretare le leggi nazionali in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali. Ne caso di contrasto tra legge interna ed obblighi internazionali, non superabile in via interpretativa, il giudice sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge interna, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale affinchè ne sia eventualmente dichiarata l illegittimità costituzionale per contrasto con il citato art 117 co.1 Cost. Questi principi si applicano al anche alla CEDU. La Corte costituzionale ha recentemente sciolto i dubbi circa la posizione della CEDU nel sistema delle fonti nell ordinamento italiano, chiarendo che le sue norme fondano altrettanti obblighi internazionali ai sensi dell art 117 co. 1 Cost. L eventuale contrasto tra una legge interna e la CEDU non potrà essere rimosso direttamente dal giudice ordinario disapplicando la legge interna, ma dovrà essere da questi sottoposto alla Corte costituzionale, alla quale sola spetterà la sua risoluzione attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge medesima. Prima di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, il giudice ordinario sarà tenuto a verificare se il contrasto sospettato possa essere risolto in via interpretativa, attraverso una interpretazione conforme alla CEDU della legge in questione, la quale se consentita dal tenore letterale della legge- renderebbe superfluo il ricorso alla Corte. Tanto la Corte costituzionale quanto il giudice ordinario, infine, saranno tenuti a confrontarsi non già con il mero dato testuale delle disposizioni della CEDU, bensi con la lettura che di quelle disposizioni ha fornito la Corte europea dei diritti dell uomo, con sede a Strasburgo. I vincoli che discendono dagli obblighi internazionali in materia penale sono: rispetto di diritti fondamentali ed obblighi d incriminazione. Per ciò che concerne il rispetto dei diritti fondamentali, il giudice penale, per evitare di esporre lo Stato italiano alla violazione degli obblighi pattizi, dovrà interpretare restrittivamente le norme esimenti(cause di giustificazione, scusanti) che sottraggono classi di fatti alla sanzione penale. I Inoltre va sottolineato, che gli obblighi d incriminazione derivanti da fonti internazionali pattizie trovano un loro ostacolo nell introduzione nel diritto interno a causa della presenza dell art. 25 co. 2 Cost. : in questo caso né la Corte Costituzionale, né il giudice ordinario potranno far riferimento alle norme internazionali, se queste non hanno un prescrizione specifica nel diritto 8 di 21
9 interno. Talvolta, la corte costituzionale può anche, talvolta, dichiarare l illegittimità costituzionale di norme penali di favore in violazione di obblighi internazionali di incriminazione, sottraggono determinare classi di fatti alla sanzione penale prevista in via generale da un altra legge statale di scusanti o di cause di non punibilità Consuetudine e diritto penale Il principio della riserva di legge ex art 25 Cost. preclude : - la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine (c.d. consuetudine incriminatrice); - non trova spazio nemmeno la c.d. consuetudine integratrice, cioè quella che rinvia dalla legge alla consuetudine per l individuazione di un elemento del reato; - la gerarchia delle fonti impedisce alla consuetudine di abrogare norme legislative incriminatrici. (consuetudine abrogatrice), Le consuetudini possono solo essere fonte di cause di giustificazione (c.d. consuetudine scriminante) poiché la riserva di legge vale solo per le norme incriminatrici (es. la consuetudine di lanciare razzi a capodanno giustifica il fatto penalmente rilevante di disturbare il riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori la creazione di norme incriminatrici da parte della consuetudine(consuetudine incriminatrice). Inoltre il principio di gerarchia delle fonti impedisce poi alla consuetudine di produrre l abrogazione di norme legislative incriminatrici ma le norme consuetudinarie possono invece essere fonte di cause di giustificazione(consuetudine scriminante) Corte costituzionale e legge penale La riserva di legge ex art 25.co.2 Cost esclude che, attraverso il sindacato sulle norme incriminatrici, la Corte costituzionale possa ampliare la gamma dei comportamenti penalmente rilevanti od inasprire il trattamento sanzionatorio di un reato; esclude anche che la Corte, sindacando la legittimità di norme che aboliscano un reato o lo trasformino in illecito amministrativo, faccia rivivere la figura di reato abolita o depenalizzata dal legislatore, a meno che tale norma rappresenti l attuazione di un obbligo costituzionale espresso di incriminazione 9 di 21
10 3 Riserva di legge e atti del potere esecutivo Individuata nella legge formale dello Stato l unica fonte di norme incriminatrici, si pone il problema di stabilire se l esclusione degli atti del potere esecutivo sia totale o parziale: se la riserva ex art 25. Co..2 Cost sia da intendersi come riserva assoluta- nel senso che sarebbe riservata alla legge l individuazione di tutti gli elementi del reato e del relativo trattamento sanzionatorio-, come riserva relativa- nel senso che la legge potrebbe rinviare ad una fonte di rango inferiore per l individuazione del precetto e delle sanzioni-, o tendenzialmente assoluta- nel senso che la legge potrebbe rinviare alla fonte sublegislativa solo per la specificazione sul piano tecnico di singoli elementi del reato già individuati dalla legge. Il problema si pone in termini diversi a seconda che si tratti di atti normativi generali ed astratti o di provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo Diritto penale e atti normativi generali e astratti del potere esecutivo Quanto ai rapporti fra legge ed atti normativi generali ed astratti del potere esecutivo, un primo orientamento ritiene legittima ogni forma di rinvio da parte della legge ad una fonte subordinata: considera legittima, ad esempio, una norma di fonte legislativa che si limiti a prevedere una sanzione penale per la violazione di un precetto che verrà successivamente individuato da un regolamento (es. chiunque viola quanto stabilito dal regolamento x verrà punito con la pena y) : ciò che verrebbe punito è la disobbedienza come tale alle norme della Pubblica Amministrazione. Un secondo orientamento riconosce che le norme generali ed astratte emanate da fonti subordinate alla legge integrano il precetto, concorrendo a definire la figura del reato. Una terza impostazione, che usa la formula riserva tendenzialmente assoluta, ritiene legittimo il rinvio della legge ad atti generali ed astratti del potere esecutivo solo se quegli atti si limitano a specificare sul piano tecnico elementi già descritti dal legislatore, un primo orientamento ritiene legittima ogni forma di rinvio da parte della legge ad una fonte subordinata: considera legittima una norma di fonte legislativa che si limiti a prevedere una sanzione penale per la violazione di un precetto che verrà successivamente individuato da un regolamento (es. chiunque viola quanto stabilito dal regolamento x verrà punito con la pena y) : ciò che verrebbe punito è la disobbedienza come tale alle norme della Pubblica Amministrazione. 10 di 21
11 Un secondo orientamento riconosce che le norme generali ed astratte emanate da fonti subordinate alla legge integrano il precetto, concorrendo a definire la figura del reato. Una terza impostazione, che usa la formula riserva tendenzialmente assoluta, ritiene legittimo il rinvio della legge ad atti generali ed astratti del potere esecutivo solo se quegli atti si limitano a specificare sul piano tecnico elementi già descritti dal legislatore. Diritto penale e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo Quanto ai rapporti fra legge e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo, non violano la riserva di legge le norme penali che sanzionano l inottemperanza a classi di provvedimenti della pubblica amministrazione, centrale o periferica: il singolo provvedimento amministrativo, del quale la legge punisce l inottemperanza, è infatti estraneo al precetto penale, perché non aggiunge nulla all astratta previsione legislativa. Compatibili con la riserva di legge sono anche le norme penali che sanzionano l inottemperanza a classi di provvedimenti dell autorità giudiziaria. Le norme che puniscono l inosservanza di classi di provvedimenti amministrativi (o giudiziari) possono peraltro violare la riserva di legge sotto il profilo del principio di precisione :ciò accade quando la classe di provvedimenti, la cui inottemperanza è penalmente sanzionata, sia descritta dalla legge in modo impreciso 11 di 21
12 4 Norme penali in bianco Con il nome di norme penali in bianco s intendono le norme penali il cui precetto è posto in tutto o in parte da una norma di fonte inferiore alla legge: la legge lascia cioè in bianco il contenuto del precetto, che si colora e prende forma solo ad opera della fonte sub legislativa. 12 di 21
13 5 Riserva di legge e potere giudiziario Per mettere un limite agli arbitri del potere giudiziario, la riserva di legge impone al legislatore un triplice ordine di obblighi: Principio di precisione; Principio di determinatezza; Principio di tassatività; Il principio di precisione Il fondamento del principio di precisione, va ricercato nel principio della divisione dei poteri, infatti esso è garanzia per la libertà e la sicurezza del cittadino che solo in leggi precise e chiare può trovare, in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato. Il rispetto del principio di precisione è indispensabile per assicurare una serie di esigenze proprie del sistema penale: è strumento di prevenzione generale, infatti, poiché la norma penale possa orientare il comportamento dei suoi destinatari è necessario che sia formulata in modo preciso, così da consentire al cittadino di sapere se il suo comportamento sarà lecito o illecito. Inoltre leggi imprecise non consentono di muovere all agente un rimprovero di colpevolezza: la Corte costituzionale ha ritenuto che si possa invocare a propria scusa l erronea interpretazione della legge penale,quando l errore sia stato provocato dall <<assoluta oscurità del testo legislativo >>. E poi solo norme incriminatrici precise, assicurano all imputato il pieno esercizio del diritto di difesa, che deve poter individuare con certezza l oggetto dell accusa per fornire elementi di prova a sua discolpa. Tra le tecniche di formulazione delle norme penali quella che assicura il più elevato grado di precisione è la tecnica casistica, che permette la descrizione analitica di specifici comportamenti, oggetti, situazioni. L unico costo del ricorso indiscriminato alla tecnica casistica è l elefantiasi della legislazione penale. 13 di 21
14 Es. l art. 583 co. 2 c.p. stabilisce che lesione personale è gravissima <<se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente gravissima o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto etc. Un rischio di imprecisione è invece connaturato al ricorso a clausole generali, cioè a formule sintetiche comprensive di un gran numero di casi, che il legislatore rinuncia ad enumerare e specificare. Es. se la norma di lesioni gravissime le descrivesse con una clausola generale del tipo <<la lesione è gravissima se la persona viene lesa molto seriamente nel corpo o nella mente>>. L adozione di questa tecnica è legittima solo a condizione che i termini usati consentano di individuare in modo sufficientemente certo le ipotesi riconducibili sotto la norma incriminatrice. Una tecnica coerente col principio di precisione è rappresentata dal ricorso a definizioni legislative. Es. nella parte generale quando si definisce il dolo(art 43 c.p.), la colpa (art43 c.p.), il tentativo (art 56c.p.); o nella parte speciale all utilizzo di termini quali prossimi congiunti (art 307 c.p.) o pubblico ufficiale (art 357 c.p.). Il legislatore talora individua gli elementi del reato con termini e concetti descrittivi, che fanno riferimento, descrivendoli, ad oggetti della realtà fisica o psichica, suscettibili di essere accertati con i sensi o comunque attraverso l esperienza: l impiego di concetti descrittivi non garantisce di per sé il rispetto del principio di precisione: alcuni concetti descrittivi presentano una zona grigia che rende difficile l esatta individuazione dei fatti ai quali il termine fa riferimento (es. vilipendio). Altre volte un elemento del reato è individuato dal legislatore attraverso un concetto normativo, un concetto cioè che fa da riferimento ad un altra norma, giuridica o extragiuridica: questa tecnica risulta compatibile col principio di precisione ad una duplice condizione: il concetto normativo non deve dare adito ad incertezze né in ordine all individuazione della norma richiamata, né in ordine all ambito applicativo ed al contenuto di tale norma. La Corte Costituzionale ha sempre visto il fondamento del principio di precisione nell art 25 Cost.; la recente legislazione sembra più attenta al rispetto del principio di precisione, obbligando a questo scopo il legislatore a formulare norme chiare e precise. 14 di 21
15 Anche la recente legislazione sembra più attenta al rispetto del principio di precisione, la norma sull usura del 96 o la norma incriminatrice della riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù art. 600 c.p. del 03, ne sono la conferma. Il principio di determinatezza. Tramite questo principio si esprime l esigenza che le norme penali descrivano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo. Non basta che la norma abbia contenuto intellegibile, ma occorre anche che essa rispecchi una fenomenologia empirica verificabile nel corso del processo sulla base di massime d esperienza o di leggi scientifiche. Una delle prime sentenze della Corte Costituzionale in cui dichiarò incostituzionale una norma fu proprio per contrasto con il principio di determinatezza. La norma in questione plagio non poteva essere accertata e provata per com era formulata. Il principio di tassatività Un ulteriore sbarramento frapposto dalla riserva di legge agli arbitri del giudice penale è il divieto di analogia a sfavore del reo ( analogia in malam partem), altrimenti designabile come principio di tassatività delle norme incriminatrici. A norma dell art. 1 c.p. il giudice non può punire fatti che non siano espressamente preveduti come reato dalla legge; secondo quanto prescrive l art 14 Preleggi, non può applicare le leggi penali oltre i casi e i tempi in esse considerati. Si parla di interpretazione estensiva quando il giudice attribuisce alla norma un significato tale da abbracciare tutti i casi che possono essere ricondotti al suo tenore letterale; fuoriesce invece dall interpretazione quando riferisce la norma a situazioni non riconducibili a nessuno dei suoi possibili significati letterali, ed in particolare viola il divieto di analogia allorché estende la norma a casi simili a quelli espressamente contemplati dalla legge, sulla base di una comune ratio di disciplina. La giurisprudenza della Corte di Cassazione distingue costantemente, in linea di principio, tra interpretazione consentita ed analogia non consentita quando riguardi le norme incriminatrici. 15 di 21
16 Il divieto di analogia opera anche nei casi in cui si sanzioni penalmente la violazione di un precetto contenuto in una disposizione extrapenale, appartenente ad un settore dell ordinamento che ammette il ricorso all analogia. L analogia a favore del reo Il divieto di analogia in materia penale opera solo quando l applicazione analogica andrebbe a sfavore dell agente (analogia in malam partem): il divieto di analogia non si estende alle norme che escludono o attenuano la responsabilità (analogia in bonam partem). Il ricorso all analogia va incontro a tre limiti: - la norma non deve già ricomprendere il caso in esame, nemmeno se interpretata estensivamente; - la lacuna individuata dall interprete non deve essere intenzionale, cioè frutto di una precisa scelta del legislatore; - la norma di favore non deve avere carattere eccezionale. Il divieto sancito dal 14 Preleggi non abbraccia le norme che prevedono le cause di giustificazione; non sono infatti norme penali, trattandosi di norme con finalità proprie, situate in ogni luogo dell ordinamento, né sono norme eccezionali, perché sono espressione di altrettanti principi generali dell ordinamento. Le cause di esclusione della punibilità non sono applicabili per analogia per il loro carattere di norme eccezionali. Le norme che prevedono circostanze attenuanti non ammettono estensione analogica, essendo il frutto della precisa scelta politico-criminale di attribuire rilevanza attenuante a ben individuate situazioni, e solo a quelle. 16 di 21
17 6 Il principio di legalità delle pene La riserva di legge abbraccia non solo i reati, ma anche le relative sanzioni, nel senso che la legge deve prevedere il tipo, i contenuti e la misura delle pene di tutte le pene: pene principali (17 c.p.), pene accessorie (19 c.p.), pene sostitutive delle pene detentive (art. 53 l. 689/1981), misure alternative alla detenzione (art. 47 l. 354/1975), pene applicabili in caso di conversione della pena pecuniaria (art. 102 l. 689/1981), effetti penali della condanna (art 20 c.p.). Il principio di legalità delle pene vincola innanzitutto il giudice: infatti l art. 1 c.p. dispone che: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Il principio di legalità delle pene vincola anche il legislatore: l art 25 co.2 Cost., disponendo che : nessuno può essere punito se non in forza di una legge, consacra in modo sintetico l idea che il tipo, i contenuti e la misura delle pene debbano trovare la loro fonte nella legge. La Corte Costituzionale ha attribuito carattere assoluto alla riserva di legge in materia di pene, escludendo l intervento di fonti diverse dalla legislazione statale anche per la definizione di aspetti marginali del trattamento sanzionatorio. Deve essere la legge a determinare il tipo (o i tipi) delle pene applicabili dal giudice per ciascuna figura di reato, e ciò può avvenire sia nella stessa norma incriminatrice, sia attraverso clausole generali. La legge deve inoltre determinare con precisione il contenuto delle sanzioni penali. La legge deve infine determinare la misura delle sanzioni penali. Vi sono nella Costituzione alcuni principi (eguaglianza, personalità della responsabilità penale, rieducazione del condannato), che richiedono l individualizzazione della pena da parte del giudice. Il punto di equilibrio fra legalità ed individualizzazione della pena risiede nella predeterminazione legale, per ogni figura di reato, di una cornice di pena, cioè di un minimo e di un massimo entro il quale il giudice, usando i criteri indicati dal 133 c.p., dovrà scegliere la pena adeguata ad ogni singolo caso concreto. Il principio di legalità si oppone alla previsione di pene indeterminate nel massimo; la cornice edittale deve essere individuata con precisione; la cornice edittale non deve essere troppo 17 di 21
18 ampia, ed il principio di legalità della pena esige che la legge detti criteri vincolanti per il giudice nella commisurazione della pena. 18 di 21
19 7 Il principio di legalità e le misure di sicurezza Le misure di sicurezza (artt.199 ss. c.p.) sono sanzioni personali (art 215 c.p.) o patrimoniali (art. 236 c.p.) applicabili in aggiunta alla pena nei confronti di soggetti imputabili o semimputabili, ovvero in luogo della pena nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere. Al pari delle pene, anche le misure di sicurezza soggiacciono al principio di legalità: tale principio è enunciato nel codice penale all art. 199 in virtu del quale : nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti ). Il legislatore ordinario non può delegare a fonti subordinate, in particolar modo al potere esecutivo, la disciplina delle misure di sicurezza, né può dettare una disciplina imprecisa od indeterminata. Il primo presupposto per l applicazione delle misure di sicurezza è la commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato, o, in via di eccezione, di un quasi reato. Il secondo presupposto per l applicazione delle misure di sicurezza (con l eccezione della confisca) è la pericolosità sociale dell agente, cioè la probabilità che egli commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art. 203 c.p.); la pericolosità sociale va sempre accertata in concreto dal giudice. La riserva di legge ex art. 25 co. 3 Cost. esige inoltre che il legislatore individui il tipo di misura di sicurezza applicabile dal giudice. A differenza di quanto si è detto per le pene, la riserva di legge tollera di per sé, misure di sicurezza indeterminate nel massimo, trattandosi di un carattere connaturato a tale sanzione, in ragione della sua dipendenza dalla pericolosità sociale dell agente, cioè da uno stato personale che si protrae nel tempo e del quale non è dato stabilire a priori sé e quando verrà meno. 19 di 21
20 8 L interpretazione del diritto penale La fedeltà del giudice alla legge è, incarnata dal divieto di analogia in malam partem, che vieta al giudice di ricondurre sotto la norma casi non riconducibili a nessuno dei suoi possibili significati letterali. Un ulteriore criterio selettivo deriva, dall appartenenza dell Italia all Unione Europea: il giudice italiano ha l obbligo di un interpretazione conforme alla normativa europea. Il diritto penale segue poi le restanti regole dell attività interpretativa, dove primeggiano l interpretazione sistematica della norma con altre disposizioni della legge ordinaria, e, l interpretazione a fortiori (= a maggior ragione) che impone di chiarire i dubbi interpretativi sollevati da una norma alla luce di un altra norma di portata più ampia. Solo norme chiare e precise consentono di appurare se il giudice faccia opera d interpretazione, muovendosi all interno o al di fuori dei limiti segnati dai possibili significati letterali. Quando la norma non sia inguaribilmente imprecisa, il significato va ricercato attingendo a svariati linguaggi. Alcuni termini vanno ricercati nel linguaggio comune, depositati dalle letture giurisprudenziali e dottrinali. E il caso del termine violenza privata art. 610 c.p. accanto alla minaccia, come mezzo impiegato dall agente per costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Oltre al linguaggio giuridico sono gli elementi normativi giuridici cui il diritto penale dovrà fare riferimento avvalendosi, tra l altro, del diritto civile e amministrativo. Infatti il giudice dovrà non solo constatare i fatti ma anche interpretare le regole giuridiche extrapenali e applicarle a quei fatti. La disciplina penale delle società commerciali impiega termini dal linguaggio economicoaziendale come situazione finanziaria della società. La disciplina penale posta a tutela dell integrità fisica impiega un termine malattia nel corpo tratto dal linguaggio medico. Ancora, la legge sulla procreazione assistita vieta qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano, prendendo dal linguaggio biologico termini come embrioni e cellule staminali. In alcuni casi è l interpretazione sistematica nel consueto significato di coordinamento tra più disposizioni di pari grado, che può venire in aiuto per individuare, tra più significati compatibili con la lettera della legge, quello che va preferito. 20 di 21
21 Si è poco sottolineato come gli atti preparatori di un delitto compiuti da più persone, sono di regola penalmente irrilevanti e se sono irrilevanti per più persone a maggior ragione non lo saranno quelli compiuti da una persona sola. E il momento di affrontare le interpretazioni conformi alla Costituzione in funzione selettiva: Il principio di offensività impone all interprete l espulsione dalla fattispecie legale di fatti che sono in concreto inoffensivi del bene giuridico. Il principio di colpevolezza vincola l interprete ad attribuire la responsabilità a condizione che si possa muovere all agente almeno un rimprovero di colpa. Il principio di precisione preclude all interprete di attribuire alla norma significati compatibili con il tenore letterale, ma che conferirebbero contorni imprecisi al divieto o al comando imposto della legge. Il principio costituzionale d imparzialità della pubblica amministrazione può invece contribuire a individuare la portata di una causa di giustificazione di taluni fatti. 21 di 21
Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:
Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto
DettagliINDICE. Introduzione... XV PARTE I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I La riserva di legge
INDICE Introduzione... XV PARTE I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ CAPITOLO I La riserva di legge 1. Fondamento e portata della riserva di legge...3 2. Forme di integrazione regolamentare della fattispecie penale
DettagliIL PRINCIPIO DI TASSATIVITA. Lezione corso avvocatura Febbraio 2017
IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA Lezione corso avvocatura Febbraio 2017 Il principio di tassatività È quel principio in forza del quale il legislatore deve delineare il contenuto di una norma con sufficiente
DettagliDiritto penale: precedenza alle norme interne o europee?
Diritto penale: precedenza alle norme interne o europee? Diritto penale: precedenza alle norme interne o europee?di Miriana Fazi 15/ 03/ 2017 Abbandonati lo spirito golliano (c.d. politica della sedia
DettagliTITOLO I - Rapporti civili 25
TITOLO I - Rapporti civili 25 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 25 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
DettagliLezione II. I principi (2) Francesco Viganò
Lezione II I principi (2) Francesco Viganò (2) IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA PENALE Base normativa e fondamento Tutti i testi che enunciano il principio di legalità; art. 2 co. 1 c.p. (e
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL «PROBLEMA PENALE» CAPITOLO II LA LEGITTIMAZIONE COSTITUZIONALE DEL SISTEMA
CAPITOLO I IL «PROBLEMA PENALE» 1. Il potere di punire..................................... 1 2. Due livelli di giustificazione................................. 3 CAPITOLO II LA LEGITTIMAZIONE COSTITUZIONALE
DettagliCapitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.
Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.
DettagliPRIMA PARTE I PRINCIPI
INDICE - SOMMARIO V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XV Indice delle abbreviazioni....» XIX PRIMA PARTE I PRINCIPI CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ PENALE SEZIONE I TRADIZIONE 1. Il diritto penale.... pag.
DettagliRiserva di legge e norme penali in bianco. Leggi delega e leggi delegate.
Riserva di legge e norme penali in bianco. Leggi delega e leggi delegate. Prof. Maria Beatrice Magro Il principio di riserva di legge Il principio di riserva di legge assolve una funzione di garanzia.
DettagliUniversità Telematica Pegaso. Indice
LA PENA PROF. VITO MORMANDO Indice 1 DIRITTO PENALE E SISTEMA POLITICO --------------------------------------------------------------------------- 3 2 IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ -----------------------------------------------------------------------------------------
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 INTRODUZIONE
INDICE SOMMARIO Prefazione.... Elenco delle principali abbreviazioni... VII XV Capitolo 1 INTRODUZIONE 1.1. Il diritto penale dell immigrazione... 1 1.2. Diritto penale dell immigrazione e scelte politiche...
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
DettagliSintesi dell ordinanza n. 24 del 2107
Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione
DettagliCORSO DI DIRITTO PRIVATO
CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2010/2011 Prof. Francesco Scaglione Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia 1 TESTI 1) F. Galgano, Istituzioni
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA..... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO 1. Le ragioni di un anticipazione metodologica......... 7 2. Il reato
DettagliLineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010
Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale
DettagliINDICE GENERALE PREMESSA... XI PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
INDICE GENERALE PREMESSA... XI PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ Capitolo I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ... 3 1. Inquadramento normativo, concetto e funzione del principio di legalità... 3 2. Legalità formale
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I PUNIBILITÀ E NON PUNIBILITÀ IN DIRITTO PENALE
INDICE SOMMARIO Premessa... XI CAPITOLO I PUNIBILITÀ E NON PUNIBILITÀ IN DIRITTO PENALE 1. L uso generico delle espressioni punibilità e non punibilità nel diritto penale e le posizioni della dottrina
DettagliCapitolo I. La situazione scriminante del fatto di reato [1]
Indice V Indice Capitolo I La situazione scriminante del fatto di reato [1] I profili generali [1] 1. Premessa. Le cause di giustificazione. Inquadramento generale e cenni storici. In particolare il pensiero
DettagliLE FONTI DEL DIRITTO LE F O F NT N I T I DELL L O RD R IN I A N M A ENT N O T GI G U I R U I R D I IC I O C
LE FONTI DEL DIRITTO LE FONTI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) Due deliberazioni successive di ciascuna
DettagliDIRITTO PENALE I M - Z
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-3 anno DIRITTO PENALE I M - Z 9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ROSARIA SICURELLA
DettagliDIRITTO PENALE I A - L
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2017/2018-3 anno DIRITTO PENALE I A - L IUS/17-9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ANNA MARIA
DettagliUNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi del reato e materialità
Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 1 Autovalutazione UNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi
DettagliUnità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza
Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 2 Autovalutazione Unità didattica II Elementi soggettivi del
DettagliDIRITTO PENALE I A - L
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2016/2017-3 anno DIRITTO PENALE I A - L 9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ANNA MARIA MAUGERI
DettagliIl sistema delle fonti del diritto
Il sistema delle fonti del diritto Pisa, 13 aprile 2017 Paolo Passaglia Dipartimento di Giurisprudenza Università di Pisa Concetto di «fonte del diritto» Fonte del diritto definizione: atto o fatto idoneo
DettagliINDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità
INDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ CAPITOLO I Il principio di legalità 1. Inquadramento normativo, concetto e funzione del principio di legalità... 3 2. Legalità formale e legalità sostanziale:
Dettagli1a DOMANDA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN MATERIA PENALE
1a DOMANDA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN MATERIA PENALE RISPOSTA: Il principio di legalità rappresenta uno dei principi fondamentali del moderno diritto penale ed è il frutto del pensiero illuministico e
DettagliLa responsabilità penale nella Costituzione!
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di orientamento Costituzione e Diritto Lezione del 25 febbraio 2016" La responsabilità penale nella Costituzione!! Prof. Filippo Bottalico, Ph.D.!! filippo.bottalico@uniba.it!
DettagliCittà Metropolitana di Torino
Città Metropolitana di Torino Corso di Formazione per GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DIRITTO PENALE lezione 09 gennaio 2017 DIRITTO PENALE LEGGE + GIURISPRUDENZA + DOTTRINA REATI Codice penale + Leggi ILLECITO
DettagliCORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a
CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO a.a. 2015-2016 Dott.ssa Nicoletta Vettori DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI Corso di laurea in Economia e Commercio AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Amministrazione pubblica
Dettagli1a DOMANDA. Il principio di legalità in materia penale
A. Trinci - Le 80 domande 13-01-2016 11:07 Pagina 7 1a DOMANDA Il principio di legalità in materia penale RISPOSTA: Il principio di legalità rappresenta uno dei principi fondamentali del moderno diritto
DettagliIl diritto penale in tasca
Il diritto penale in tasca COMPENDIO DI DIRITTO PENALE 2014 SOMMARIO DIRITTO PENALE PARTE GENERALE INTRODUZIONE LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE E I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE MODERNO 2 1. La nozione di
DettagliAbbiamo già detto che la norma giuridica assume generalmente i caratteri della generalità e dell astrattezza.
LA NORMA GIURIDICA STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA Abbiamo già detto che la norma giuridica assume generalmente i caratteri della generalità e dell astrattezza. La norma giuridica è una regola di comportamento
DettagliINDICE PREMESSA...XVII PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità
INDICE PREMESSA...XVII PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ CAPITOLO I Il principio di legalità 1. Inquadramento normativo, concetto e funzione del principio di legalità...3 2. Legalità formale e legalità
DettagliINDICE. 1 Persona offesa dal reato. 2 Vittimologia. 3 Esclusione della punibilità
INDICE 1 Persona offesa dal reato 1. Soggetto passivo.................................. 1 2. Querela........................................ 2 3. Rinuncia e remissione della querela......................
DettagliI principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario
I principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario Autore: Ilaria Leccese In: Diritto tributario Nel sistema sanzionatorio tributario, riformato con la pubblicazione in Gazzetta
DettagliLa natura composita delle fonti
La natura composita delle fonti Le fonti esterne in materia di contrasto alla corruzione Unione europea - Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle CE (c.d. Convenzione TIF del
DettagliINDICE CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
IX Introduzione.... XV CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI 1. La Costituzione.... 1 2. Le leggi costituzionali. A) Le leggi di revisione costituzionale.....
DettagliPene accessorie flessibili per i reati di bancarotta fraudolenta
Pene accessorie flessibili per i reati di bancarotta fraudolenta Costituisce violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità la durata decennale delle pene accessorie per i reati
DettagliINDICE-SOMMARIO. Parte I LA PUNIZIONE DEGLI ENTI IN GENERALE (di T.E. Epidendio)
Parte I LA PUNIZIONE DEGLI ENTI IN GENERALE I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUNIZIONE DEGLI ENTI GIURIDICI 1. Il brocardo Societas delinquere non potest.............. 3 2. La soggettività giuridica.........................
DettagliDIRITTO PENALE I M - Z
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2018/2019-3 anno DIRITTO PENALE I M - Z IUS/17-9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ROSARIA
DettagliCORSO DI LAUREA: MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
FACOLTA : GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA: MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA INSEGNAMENTO: DIRITTO PENALE 1 (9 CFU) NOME DOCENTE: FRANCESCA TRENTINELLA indirizzo e-mail: francesca.trentinella@uniecampus.it orario
DettagliProcura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I
Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I Il Procuratore della Repubblica N Prot. 1457/2016 Tivoli 27 settembre 2016 Al Sig. Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di T I V O
DettagliINDICE GENERALE PARTE I IL DIRITTO PENALE TITOLO I NOZIONE E AMBITO DI INSEDIAMENTO DEL DIRITTO PENALE CAPITOLO I DIRITTO PENALE E PENA
INDICE GENERALE Premessa XVII PARTE I IL DIRITTO PENALE TITOLO I NOZIONE E AMBITO DI INSEDIAMENTO DEL DIRITTO PENALE DIRITTO PENALE E PENA 1. Una definizione preliminare del diritto penale. La pena nel
DettagliCass. Pen., Sez. I, sent. 24 febbraio 2012 (dep. 22 maggio 2012), n Pres. Giordano, Rel. Caiazzo. Ritenuto in fatto
Cass. Pen., Sez. I, sent. 24 febbraio 2012 (dep. 22 maggio 2012), n. 19361 Pres. Giordano, Rel. Caiazzo Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 13.6.2011 il Tribunale di Modena, in veste di giudice dell'esecuzione,
DettagliDIRITTO PENALE I A - L
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Anno accademico 2018/2019-3 anno DIRITTO PENALE I A - L IUS/17-9 CFU - 1 semestre Docente titolare dell'insegnamento ANNA MARIA
DettagliInterpretazione delle norme comunitarie
Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei
DettagliPARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili
Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola
DettagliINDICE-SOMMARIO. Parte I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ (Nullum crimen, nulla poena sine lege)
INDICE-SOMMARIO Presentazione... pag. V INTRODUZIONE 1. I tre aspetti del diritto penale moderno... pag. XVII 2. Il fatto criminoso...» XVIII 3. La personalità dell autore...» XX 4. Le conseguenze penali...»
DettagliTITOLO I Della legge penale Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Art. 2. Successione di leggi penali.
TITOLO I Della legge penale Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non
DettagliIl reato continuato, disciplina giuridica e caratteri
Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo
DettagliNiente conversione a tempo indeterminato per il lavoratore a termine di azienda di trasporto pubblico
Niente conversione a tempo indeterminato per il lavoratore a termine di azienda di trasporto pubblico Mediante la sentenza n. 17545 dell 1 agosto 2014, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha
DettagliSOMMARIO. PARTE PRIMA Nozioni introduttive. CAPITOLO 1 Introduzione. Brevi nozioni sul diritto penale in generale...3
SOMMARIO PARTE PRIMA Nozioni introduttive CAPITOLO 1 Introduzione. Brevi nozioni sul diritto penale in generale...3 1. La funzione del diritto penale...3 2. Rapporti tra il diritto penale e gli altri rami
DettagliIstituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto privato Lezione 1- Traccia Introduzione Fonti del diritto prof. Angelo Venchiarutti Dipartimento IUSLIT Università di Trieste Introduzione Diritto Legge Prescrizione e regole Regole
DettagliL ORDINAMENTO GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA. IL SISTEMA DELLE FONTI. Il sistema delle fonti del diritto dell Unione europea
L ORDINAMENTO GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA. IL SISTEMA DELLE FONTI Il sistema delle fonti del diritto dell Unione europea L ordinamento dell Unione si fonda su un «sistema» di diverse fonti di produzione
DettagliComunicato del 31 maggio 2018
Ufficio Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 31 maggio 2018 FRODI UE E PRESCRIZIONE: LA "REGOLA TARICCO" E' INCOSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA IN MATERIA PENALE
DettagliIL PRINCIPIO D IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL AGENTE
LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PENALE PROF.FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 IL PRINCIPIO D IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME PENALI SFAVOREVOLI ALL AGENTE --- 3 2 NUOVE INCRIMINAZIONI E TRATTAMENTO PENALE
DettagliCorte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato
Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale
DettagliDefinizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo
Definizione Perché si abbia un reato, occorre la possibilità di muovere un qualche rimprovero al soggetto agente. Quest esigenza discende dal principio di personalità della responsabilità penale espresso
DettagliUNIONE CAMERE PENALI ITALIANE. Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali legalità le ga li tà/ sostantivo femminile Conformità alle prescrizioni della legge. Principio di legalità,
DettagliCAPITOLO I Il principio di legalità
Indice CAPITOLO I Il principio di legalità Pa r t e I...1 1. Premessa...1 2. Riserva di legge e diritto comunitario... 3 2.1.1. Il problema dell esistenza di un sistema penale comunitario...4 2.1.2. L
DettagliPARTE I LA LEGGE PENALE
SOMMARIO PARTE I LA LEGGE PENALE CAPITOLO I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E I SUOI COROLLARI 3 SEZIONE I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ 3 1. Il principio nullum crimen sine lege: genesi storica e fondamento. 3 1.1.
Dettagli1. La definizione del fenomeno della successione di norme penali. 2. I principi enunciati dalla Costituzione e dalla Carte internazionali.
1 CONCORSISTI Premessi cenni sulla disciplina della successione di norme penali, si soffermi il candidato sull'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dalle leggi di depenalizzazione
DettagliCapitolo I INTRODUZIONE
Capitolo I INTRODUZIONE 1. Sanzione e norma penale... 1 1.1. Materia penale e tipo di sanzione... 1 1.2. Autonomia, frammentarietà e sussidiarietà del diritto penale... 2 1.3. Il contenuto della sanzione
DettagliPARTE PRIMA I PRINCIPI PENALI E PENAL-TRIBUTARI. Capitolo I I principi generali in materia penale
PARTE PRIMA I PRINCIPI PENALI E PENAL-TRIBUTARI Capitolo I I principi generali in materia penale Sommario: 1. Introduzione 2. Il principio di legalità 3. Il principio dell irretroattività della legge penale
DettagliINDICE PREMESSA...XXI PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità
INDICE PREMESSA...XXI PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ CAPITOLO I Il principio di legalità 1. Inquadramento normativo, concetto e funzione del principio di legalità...3 2. Legalità formale e legalità
DettagliFONTI DI PRODUZIONE: atti e fatti che in base all ordinamento danno origine a norme giuridiche
LE FONTI DEL DIRITTO Ogni Stato decide quali sono le persone, i modi e gli atti con cui verranno prodotte le regole valide per tutta la collettività. Le fonti del diritto sono atti o fatti che danno origine
DettagliSpunti applicativi in tema di concorso formale di illeciti amministrativi ambientali
Spunti applicativi in tema di concorso formale di illeciti amministrativi ambientali A cura di Stefania Pallotta e Bruno Cajano 1. La categoria del concorso formale di illeciti amministrativi Ai sensi
DettagliL Unione europea e il diritto internazionale
L Unione europea e il diritto internazionale I termini del problema L Unione europea è un soggetto di diritto internazionale MA distinto e separato dagli Stati membri È vincolata dal diritto internazionale:
DettagliIl diritto derivato o secondario. Definizione. Classificazione degli atti giuridici dell Unione
Il diritto derivato o secondario Definizione In senso lato, l insieme degli atti adottati dalle istituzioni dell Unione europea nell esercizio dei poteri loro attribuiti dai trattati istitutivi (i c.d.
DettagliPARTE QUARTA - le forme del reato
PARTE QUARTA - le forme del reato CAPITOLO XIV LE CIRCOSTANZE 1. Aspetti generali 1.1 Definizione 1.2 Inquadramento dogmatico 1.2.1 Teoria dell autonomia 1.2.2 Teoria dell accessorietà 1.2.3 Teoria della
Dettagli529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione
529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1 Anticorruzione L. 9 gennaio 2019, n. 3 (in Gazz. Uff., 16 gennaio 2019, n. 13). Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia
DettagliIl principio di colpevolezza
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2015/2016 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2015/2016 Lezione del 20 aprile 2016 Il principio di colpevolezza Prof. Filippo Bottalico,
DettagliIl principio di legalità in senso formale
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2015/2016 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2015/2016 Lezioni del 24-26 febbraio 2016 Il principio di legalità in senso formale
DettagliGENERALITÀ - BENI GIURIDICI PROTETTI NELL AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 GENERALITÀ- BENI GIURIDICI PROTETTI NELL AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 1. La logica del codice della strada... 1 2. Le prescrizioni del codice della strada come norme di
DettagliNOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE
NOZIONE DI REATO E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE ------------------------- 3 2 DISTINZIONE TRA REATO
DettagliLa condanna a Strasburgo porta un nuovo processo. Parziale illegittimità costituzionale dell art. 630 del Codice di Procedura Penale
La condanna a Strasburgo porta un nuovo processo. Parziale illegittimità costituzionale dell art. 630 del Codice di Procedura Penale Relazione dell avvocato Cesare Faiella (Consigliere Ordine degli Avvocati
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte Prima GLI ISTITUTI DELL ORDINAMENTO PENITENZIARIO
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... XV Parte Prima GLI ISTITUTI DELL ORDINAMENTO PENITENZIARIO Capitolo 1 LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE NEL QUADRO DELL ORDINAMENTO PENITENZIARIO
DettagliINDICE-SOMMARIO PREMESSA Condizioni di uso dei termini e dei sintagmi... 1
Elenco delle abbreviazioni... pag. XIII PREMESSA 0.1. Condizioni di uso dei termini e dei sintagmi... 1 PARTE PRIMA ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL CONTROLLO DI LEGALITÀ DEL GIUDICE PENALE SULL ATTO AMMINISTRATIVO:
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. Modifica all articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Presentata il 28 aprile 2016
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI N. 3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777-A/R CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 3785, d iniziativa del deputato
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA ********* TEMA: CARTA dei DIRITTI FONDAM.LI UE E DIRITTO CEDU NELLE LORO APPLICAZIONI ENTRO LO STATO ITALIANO Milano, 17 Novembre 2016 Relatore: JOSEPH
DettagliIl sistema giudiziario
Il sistema giudiziario Sintesi su: Principi costituzionali Il Consiglio Superiore della Magistratura Attori e gradi del processo Lo scopo della pena Le misure alternative alla pena I principi costituzionali
DettagliIL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE (art. 23 Cost.)
IL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE (art. 23 Cost.) Ai sensi dell art. 23 Cost., Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Tale principio ha natura relativa
DettagliINTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL C.P.
INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL C.P. LA PARTE SPECIALE COME «UNICO VERO E PROPRIO DIRITTO PENALE». Parte Speciale: è il settore del diritto penale che contiene le definizioni delle singole fattispecie
DettagliINDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE
INDICE SOMMARIO Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE Capitolo 1 IL DIRITTO 1. Le regole prescrittive... pag. 1 2. Regole e sanzioni...»
DettagliDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. La supremazia del diritto europeo
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA La supremazia del diritto europeo LA SUPREMAZIA (O PRIMATO) DEL DIRITTO EUROPEO SUL DIRITTO NAZIONALE Che cosa accade se la norma europea e la
DettagliCapitolo Primo LA PENA: NOZIONE, FONDAMENTO E FUNZIONI (Paolo Veneziani)
INDICE Capitolo Primo LA PENA: NOZIONE, FONDAMENTO E FUNZIONI 1. Nozione, fondamento e funzioni della pena: note introduttive........... 1 2. La funzione retributiva della pena...........................
DettagliINDICE SOMMARIO I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE CAPITOLO 1 IL DIRITTO CAPITOLO 2 LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE
INDICE SOMMARIO Premessa... pag. V Dalla premessa alla tredicesima edizione...» XI Dalla premessa alla dodicesima edizione...» XV I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE CAPITOLO 1 IL DIRITTO
DettagliParte I La legge penale
SOMMARIO Parte I La legge penale 3 Capitolo I Principio di legalità 3 1. Determinatezza, tassatività, pregnanza della legge penale 8 1.1 Disarmonie ed antinomie giuridiche nel sistema penale 10 2. Le incompatibilità
DettagliLe norme penali in bianco
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2016/2017 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2016/2017 Lezioni del 6-8 marzo 2016 Le norme penali in bianco Prof. Filippo Bottalico,
DettagliE reato coltivare marijuana ad uso personale
E reato coltivare marijuana ad uso personale Autore: Maira Roberta In: Diritto penale Una annosa e controversa questione giurisprudenziale riguarda la possibilità di punire o meno la condotta di coltivazione
DettagliSCOMPOSIZIONE ANALITICA DEL REATO
ANALISI SISTEMATICA DEL REATO PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 SCOMPOSIZIONE ANALITICA DEL REATO ------------------------------------------------------------------------ 3 2 OGGETTIVISMO E SOGGETTIVISMO
DettagliRISOLUZIONE N. 121/E
RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge
DettagliIl principio costituzionale della personalità della responsabilità penale personalmente punizioni collettive personale soggettivo
Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale è un principio di grande civiltà, che consente di responsabilizzare personalmente solo sulla base di ciò che si è fatto personalmente,
Dettagli