IL NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE E LA COMUNICAZIONE DEI DATI RIEPILOGATIVI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

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1 STUDIO TOMASSETTI & PARTNERS Circolare Informativa Anno 2017 nr. 1 IL NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE E LA COMUNICAZIONE DEI DATI RIEPILOGATIVI DELLE LIQUIDAZIONI IVA Autore: Marco Tomassetti STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste Roma Tel. 06/ (RA) Fax info@mt-partners.it T & P Circolare Informativa 1/2017: Il nuovo spesometro trimestrale e la comunicazione dei dati 1

2 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito a nuovi adempimenti IVA periodici che dovranno essere predisposti a partire dal 2017 e che riguardano il nuovo spesometro trimestrale e la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni Iva. Premessa L articolo 4 del Decreto FISCALE 193/2016 (collegato alla legge di bilancio) convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225 (legge di bilancio per il 2017) introduce nuovi obblighi e scadenze a carico di aziende e imprenditori. Con le modifiche apportate all art. 21 del Decreto legge 78/2010, a decorrere dall anno d imposta 2017, è passato da annuale a trimestrale l obbligo di trasmissione in via telematica all Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti: tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione; le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali; Accanto all obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, si aggiunge quello della trasmissione in via telematica all Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le liquidazioni IVA periodiche. La richiamata normativa ha, quindi, introdotto l obbligo per i contribuenti di trasmettere, sempre con cadenza trimestrale di due adempimenti paralleli : la comunicazione telematica trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate. la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell imposta sul valore aggiunto. Il primo obbligo (comunicazione telematica trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate ) si assolve anche mediante l esercizio dell opzione per la trasmissione telematica di tutte le operazioni IVA direttamente te all Agenzia delle Entrate (art.1 comma 3 D.lgs. 5/8/2015 n ). Il nuovo spesometro trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute Obbligo di trasmissione Sul piano operativo, per coloro che non esercitano l opzione suddetta e quindi hanno l obbligo della trasmissione dei dati delle fatture, entro l ultimo giorno del 2 mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 2

3 settembre e quella dell'ultimo trimestre entro il mese di febbraio) vanno inviati in forma analitica (e quindi non aggregata) i dati relativi a: Fatture emesse, anche se annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi; Fatture ricevute e bollette doganali registrate; Note di variazione delle fatture emesse e ricevute. Tali dati dovranno almeno prevedere: 1. i dati indentificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 2. la data e il numero della fattura; 3. la base imponibile; 4. l aliquota applicata; 5. l imposta; 6. la tipologia dell operazione. Non devono invece essere inviate le informazioni relative alle operazioni attive e passive non documentate da fattura (ad esempio quelle documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale), a prescindere dall importo. I soggetti esclusi dall obbligo di comunicazione sono: La comunicazione I contribuenti che dei si dati avvalgono contabili del riepilogativi regime del regime delle speciale liquidazioni per i produttori Iva agricoli situati nelle zone montane, come previsto dall articolo 4, primo comma, del D.L. 193/2016; I soggetti in regime forfetario di cui all articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014; I soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetti minimi, di cui all articolo 27, primo e seconda comma, della Legge 111/2011. Per le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome è escluso l invio dei dati delle fatture ricevute, in quanto è presente l obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Esercizio dell opzione Per quei contribuenti che esercitando la predetta opzione per l invio di tutti i documenti Iva all agenzia delle Entrate, vige l esonero dall obbligo di inviare trimestralmente il nuovo spesometro. Per tali soggetti (pochissimi avventurosi) il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 3

4 Per i soggetti che iniziano l attività in corso d anno e che intendono esercitare l opzione sin dal primo giorno di attività, l opzione ha effetto dall anno solare in cui viene esercitata. A regime va esercitata entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Per l anno in corso l opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017 (si veda il provvedimento n del 01/12/2016 dell Agenzia delle Entrate). Si fa presente che con la circolare 1/E/2017 l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del D.L. 78/2010. L Agenzia delle Entrate nel predetto documento approfondisce tra le altre alcune questioni importati relative a: documento riepilogativo Schede carburanti Opzione L.398/91 (associazioni ASD e assimilate) Il documento riepilogativo Viene infatti chiarito che, indipendentemente dalle modalità di registrazione adottate, l invio all Agenzia delle fatture deve essere analitico relativamente al singolo documento. L articolo 6 del D.P.R. 695/1996, permette di annotare, nei registri Iva, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi una determinata soglia. Detta soglia, precedentemente fissata in 154,94, nel corso del 2011 è stata innalzata ad opera del D.L. 70/2011 sino all importo di 300,00. È noto che i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive attraverso un unico documento nel quale devono essere indicati: i numeri delle fatture cui si riferisce; l ammontare complessivo imponibile delle operazioni; l ammontare dell imposta distinto per aliquota applicata. Le fatture di acquisto devono comunque essere numerate progressivamente così come quelle di importo superiore alla predetta soglia. Come precisato dalla risoluzione AdE 80/E/2012, le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo. Con lo spesometro vigente sino al periodo d imposta 2016 (le cui scadenze sono previste per il prossimo mese di aprile), da rendere tramite il celebre modello polivalente, il documento riepilogativo poteva ancora essere gestito. Occorreva infatti apporre uno specifico flag che evitava di compilare i campi partita Iva e codice fiscale. In questo modo le fatture ricomprese nel documento riepilogativo potevano essere inserite in maniera raggruppata indicando l importo e l imposta complessivamente conteggiati. La recente circolare citata (AdE 1/E/2017) precisa che, per gli invii previsti dal D.Lgs. 127/2015 (ma le medesime considerazioni riguardano anche il D.L. 193/2016), le informazioni da trasmettere 4

5 riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore ad 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. Di conseguenza, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura, indipendentemente dalla modalità di registrazione, anche per tali tipologie di fatture. Questo comporta l uscita di scena del documento riepilogativo: se la posizione dell Agenzia è quella di consentire l annotazione raggruppata, ma poi l invio deve essere analitico per le singole fatture, è di tutta evidenza che utilizzare il documento riepilogativo comporta un lavoro successivo di inserimento dei dati. Scheda carburante Da notare invece una diversa scelta per la scheda carburante utilizzata dai contribuenti per portare in detrazione l Iva assolta sugli acquisti di carburante da autotrazione. Nel precedente spesometro, le istruzioni alla compilazione del modello polivalente prevedeva la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo. Nel nuovo spesometro, invece, tali documenti non dovranno più essere inseriti. La circolare chiarisce infatti che i soggetti che esercitano l opzione per l invio dei dati delle fatture non devono comunicare i dati contenuti in altri documenti. Tra questi, viene appunto richiamata la scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997. Opzione regime L. 398/1991 La circolare ha chiarito che i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991, se decidono di avvalersi dell opzione di cui al comma 3 dell articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, devono trasmettere i dati delle fatture emesse mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall obbligo della registrazione. La circolare evidenzia poi che i chiarimenti forniti in relazione alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l obbligo di comunicazione dei dati delle fatture stabilito dall articolo articolo 21 del D.L. 78/2010. Si conferma quindi che i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 dovranno indicare nel nuovo spesometro esclusivamente le operazioni attive. Il nuovo articolo 21 del D.L. 78/2010 dispone infatti l obbligo di comunicazione, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto effettuate, [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate. Inoltre, come specificato dalla relazione al decreto Milleproroghe, si ricorda che il mese successivo alla scadenza l Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. 5

6 La comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva Dall anno 2017 è prevista, inoltre, la comunicazione trimestrale sintetica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazione dell imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'adempimento i soggetti passivi che: - I soggetti che effettuano solo operazioni esenti e non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale e Iva (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli ) - coloro che non sono tenuti a eseguire le liquidazioni periodiche (coloro che si trovano nel regime dei minimi o forfettario). - I soggetti che applicano il regime forfetario della L.398/1991 (società e associazioni sportive dilettantistiche); L esclusione vale sempreché, nel corso dell anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione). È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unici esoneri quelli indicati nel precedente specchietto). In caso di più attività in contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche (al 16 del mese/trimestre successivo a quello di riferimento). Si precisa, inoltre, che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Ciò significa che se il contribuente liquida l Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ancorché i relativi dati vengano poi trasmessi trimestralmente. 6

7 Le scadenze di invio del nuovo spesometro e delle comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazione Iva La trasmissione telematica dei dati a regime dovrà avvenire entro l ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, eccezion fatta per il secondo trimestre la cui trasmissione dovrà avvenire entro il 16 settembre. Nota bene: Per agevolare l avvio del nuovo adempimento è previsto, solo per il periodo d imposta 2017, che le comunicazioni relative al primo semestre vengano effettuate entro la scadenza del 16 settembre 2017 Si ritiene, quindi, che per il prossimo anno (2018) la comunicazione dei dati del cd. nuovo spesometro debba avvenire con cadenza trimestrale: SCADENZE DI INVIO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO SCADENZA A REGIME 1 TRIMESTRE (gennaio, febbraio, marzo) 31 maggio 2 TRIMESTRE (aprile, maggio, giugno) 16 settembre 3 TRIMESTRE (luglio, agosto, settembre) 30 novembre 4 TRIMESTRE (ottobre, novembre, dicembre) 28 febbraio Come detto per agevolare l avvio del nuovo adempimento, il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha definitivamente stabilito che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo spesometro è effettuata su base semestrale. Viene, dunque, riscadenzato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 il termine per l adempimento. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio SCADENZE DI INVIO 2017 TRIMESTRE DI RIFERIMENTO SCADENZA SEMESTRE (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno) 18/9/2017 (il 16/9 cade di sabato) 2 TRIMESTRE (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 28/2/2018 dicembre) Invio trimestrale delle liquidazioni Iva Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l adempimento relativo la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del D.L.78/2010), introdotto a decorrere dal 2017, per il quale rimangono ferme le scadenze trimestrali mestrali, previste dalla norma vigente: 7

8 SCADENZE DI INVIO TRIMESTRE DI RIFERIMENTO SCADENZA A REGIME 1 TRIMESTRE (gennaio, febbraio, marzo) 31 maggio 16 settembre 2 TRIMESTRE (aprile, maggio, giugno) (18 per il 2017) 3 TRIMESTRE (luglio, agosto, settembre) 30 novembre 28 febbraio dell anno 4 TRIMESTRE (ottobre, novembre, dicembre) successivo Semplificazione fiscali Dal periodo di imposta 2017, a fronte dell invio all Amministrazione finanziaria dei dati contenuti negli spesometri trimestrali e nelle liquidazioni il decreto, oltre l abolizione del vecchio spesometro, ha previsto la soppressione di vari adempimenti tra cui: il modello INTRA acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6 dell articolo 50 del D.L. 331/1993). Modello cosiddetti black list : viene soppresso (per effetto dell abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell articolo 1 del D.L. 40/2010), già con riferimento al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016, l obbligo di comunicazione telematica all Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; viene disposta (con una disposizione contenuta nell articolo 7-quater 7 del D.L. 193/2016 convertito in legge, nello specifico ai commi 21 e 22), l abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza, il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1 gennaio In merito ai modelli Intra è bene precisare che il decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016) ha ripristinato, fino al 31 dicembre 2017, gli obblighi di comunicazione (*). Vediamo, quindi, di riepilogare gli adempimenti soppressi evidenziandone la rispettiva data di decorrenza. 8

9 ADEMPIMENTI DECORRENZA SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE DATI LEASING 2017 MODELLO INTRA ACQUISTI 2018* COMUNICAZIONE SCAMBI CON SAN MARINO 2017 COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST 2016 La normativa, tuttavia, oltre a prevedere le medesime semplificazioni stabilite in caso di comunicazione obbligatoria prevede che, ai contribuenti che esercitano l'opzione, sia riconosciuta un'accelerazione nella erogazione dei rimborsi IVA. In pratica, i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti previsti dalla apposita norma (secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633, del 1972 alle lettere a), b), c), d) ed e)). Altra semplificazione riguarda la riduzione di due anni (da cinque a tre) del termine di decadenza degli accertamenti dell'iva di cui all'articolo 57, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e delle imposte dirette di cui all'articolo 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti oltre 30 euro. Mettiamo a confronto i vantaggi delle semplificazioni previste nel caso di opzione o di obbligo della trasmissione: Comunicazione obbligatoria Abolizione Esclusione obblighi Esclusione invio spesometro black list acquisti INTA e San Marino Comunicazione obbligatoria v v v Comunicazione per opz. Priorità nei rimborsi Riduzione termini di IVA accertamento Comunicazione per opz. v v v v v Il credito d imposta per i soggetti di ridotte dimensioni In virtù dei maggiori oneri per l adeguamento tecnologico e per il rispetto dei nuovi adempimenti con lo stesso decreto legge è stato stabilito un credito d imposta a favore dei contribuenti. 9

10 Viene riconosciuto infatti ai soggetti tenuti agli obblighi di cui sopra (comunicazione telematica trimestrale dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate e comunicazione telematica trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d imposta di 100 euro per il relativo adeguamento tecnologico. Tale credito d imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell anno precedente, e quindi nel 2016, hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro. Detto credito d imposta, che non concorrerà alla formazione del reddito e dell Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione one nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell anno di formazione che di utilizzo. Il credito d imposta, quindi, è subordinato all adeguamento delle strutture tecnologiche necessario a far fronte alla trasmissione telematica. Diviene necessario, pertanto, conservare la necessaria documentazione a supporto, al fine di poter dimostrare di aver sostenuto i costi (fattura o dichiarazione del produttore del software che attesti che gli aggiornamenti sono stati effettuati in relazione ai nuovi adempimenti previsti dal D.L. 193/2016). Caratteristiche del credito di imposta Importo del credito di imposta 100,00 Con quale frequenza Una Tantum Destinazione del Bonus Adeguamento tecnologico: hardware e software A chi spetta Soggetti che hanno realizzato un volume d affari non superiore a euro nell anno precedente. Modalità di utilizzo in compensazione nel modello F24 Adempimenti - dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell anno di formazione che di utilizzo - conservare la necessaria documentazione a supporto, al fine di poter dimostrare di aver sostenuto i costi (fattura o dichiarazione del produttore del software che attesti che gli aggiornamenti sono stati effettuati in relazione ai nuovi adempimenti previsti dal D.L. 193/2016 Altre caratteristiche - non concorrerà alla formazione del reddito e dell Irap È previsto, inoltre, un ulteriore credito d imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opteranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3 dell articolo 1 del D.Lgs. 127/2015. Aspetti sanzionatori: Le sanzioni previste per omissioni, trasmissioni tardive, correttive, errate, incomplete o infedeli Si sintetizzano nella successiva tabella le sanzioni previste nei casi di omissione, trasmissioni tardive, correttive, errate, incomplete e infedeli delle suddette comunicazioni. 10

11 Per effetto del nuovo articolo 11 comma 2-bis2 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l applicazione della sanzione di 2 per ciascuna fattura, con un massimo di per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato). Non opera il cumulo giuridico di cui all articolo articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Di seguito una tavola sinottica: SANZIONI PREVISTE ADEMPIMENTI VIOLAZIONI Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture Comunicazione emesse e ricevute trimestrale Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza dati fatture Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza Comunicazione trimestrale dati liquid. periodiche Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Trasmissione tardiva entro 15 gg. dalla scadenza Trasmissione correttiva entro 15 gg. dalla scadenza SANZIONI 2 per fattura (limite max per trimestre) 1 per fattura (limite max 500 per ciascun trimestre) Da 500 a Da 250 a Controllo e incrocio dei dati dichiarati L invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di dialogo tra il contribuente e l Amministrazione finanziaria. Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall Agenzia emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale. Come accennato l Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato. Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l Agenzia informerà il contribuente che potrà: fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall Agenzia; versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso. L Agenzia può verificare, tramite i controlli automatizzati, la tempestività dei versamenti effettuati con le modalità di cui all art. 54-bis, comma 2-bis, DPR n. 633/72, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di pericolo per la riscossione. 11

12 Come detto le novità sopra esaminate indurranno una maggiore compliance tra Fisco e contribuenti, rendendo edotti questi ultimi in merito alle anomalie: rispetto alle fatture registrate e le medesime fatture registrate dai relativi clienti / fornitori; relative ai versamenti periodici. In particolare con l introduzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l Agenzia potrà: controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale; verificare in dettaglio ed con incrocio la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute il che indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo il fenomeno degli omessi versamenti, l evasione senza consenso e le frodi. Il contribuente, in ogni caso, potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall Amministrazione finanziaria, in relazione all inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche, non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall articolo articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (il ravvedimento operoso, appunto). *** Nonostante la disamina inerente le semplificazioni e i crediti di imposta, la realtà è che per aziende e professionisti si profilano nuovi adempimenti che, invece di introdurre la tanta agognata semplificazione fiscale, hanno praticamente moltiplicato per otto gli adempimenti a loro carico. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l. NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 12

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