L ART: 590-SEXIES DEL CODICE PENALE: RESPONSABILITA COLPOSA PER MORTE O

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1 L ART: 590-SEXIES DEL CODICE PENALE: RESPONSABILITA COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO - 1) Un breve excursus storico normativo e giurisprudenziale in tema di colpa medica Prima di analizzare l art. 590 sexies c.p. introdotto dalla legge n. 24 del 2017 appare opportuno esaminare come nel corso del tempo siano mutati gli orientamenti giurisprudenziali e le normative in tema di colpa medica. La più risalente giurisprudenza di legittimità riteneva che sussistesse responsabilità penale solo nei casi di colpa grave, ossia di macroscopica violazione delle più elementari regole della professione sanitaria, e tale assunto veniva giustificato osservando che la malattia può manifestarsi talvolta con sintomi equivoci che possono determinare un errore di apprezzamento e che sovente non esistono criteri diagnostici e di cura sicuri. La colpa grave rilevante nell'ambito della professione medica veniva quindi riscontrata nell'errore inescusabile, che trovava origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio, che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. Poiché la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure e poiché nell'arte medica l'errore di apprezzamento è sempre possibile, l'esclusione della colpa professionale trovava un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'esercizio della professione medica. Al fine di giustificare tale orientamento si è fatto riferimento all'art cod. civ. e alla esigenza di assicurare la coerenza interna dell'ordinamento giuridico, evitando che comportamenti che non concretizzano neppure un illecito civile assumano rilevanza nel più rigoroso ambito penale. L art cod.civ richiede, però, per la sua applicazione che le prestazioni professionali presentino speciali difficoltà tecniche e la limitazione dell'addebito ai soli casi di colpa grave

2 riguarda l'ambito della perizia e non, invece, quelli della prudenza e della diligenza. In tale prospettiva si riteneva che la valutazione della colpa medica dovesse essere compiuta con speciale cautela solo quando si richiedevano interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgessero l'aspetto più squisitamente scientifico dell'arte medica. La compatibilità tra siffatto orientamento ed il principio d'uguaglianza è stata affermata pure dalla Corte costituzionale con la sentenza del 28 novembre 1973, n. 166 che ha affermato che dagli artt. 589, 42 e 43 c.p. e dall'art cod. civ. è ricavabile una particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti professioni intellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare l'iniziativa del professionista col timore d'ingiuste rappresaglie in caso d'insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Tale particolare regime di esenzione o limitazione di responsabilità, però, è stato ritenuto applicabile ai soli casi in cui la prestazione comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l'ambito della perizia e non quello della diligenza e della prudenza. Poiché la deroga alla disciplina generale della responsabilità per colpa aveva un'adeguata ragion d'essere ed era contenuta entro il circoscritto tema della perizia, non vi era lesione del principio di uguaglianza. A partire dagli anni ottanta si è contrapposta a detto indirizzo una giurisprudenza che ha escluso qualsiasi rilievo, nell'ambito penale, dell'art del codice civile, sostenendo che la colpa professionale dovesse essere valutata sempre e comunque sulla base delle regole generali in tema di colpa contenute nell'art. 43 cod. pen. Si è considerato che la norma civile riguardava il risarcimento del danno, quando la prestazione professionale comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e non potesse essere applicata all'ambito penale né in via estensiva, data la completezza e l'omogeneità della disciplina penale della colpa, ne' in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi in materia. Successivamente, nel 2007 (Cass. n del 5 aprile 2011, Montalto, rv ) la Suprema Corte ha affermato che l art c.c. può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l'addebito di imperizia sia quando si

3 versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso Implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. L'art cod. civ. non sarebbe altro che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale secondo la quale la colpa del terapeuta ed in genere dell'esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto. In seguito l art. 3 del d.l. n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012 ha così disposto: 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.. Qualche anno dopo è stato introdotto nel codice penale, con la tecnica della novellazione, dall art. 6 della legge n. 24 del 2017, l art. 590 sexies c.p., il quale recita: Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario Se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 sono commessi nell esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.. 2) L art. 590 sexies c.p.. Analisi della nuova disciplina in tema di colpa medica. a) Le linee guida e loro limitazione alle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale. Le buone pratiche.

4 Passiamo quindi ad analizzare i singoli presupposti cui oggi l art. 590 sexies c.p. subordina l arretramento della soglia della punibilità, iniziando dal rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida. Le linee guida, anche secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi prima della legge n. 24 del 2017 (vedi Cass. n del 2014), consistono in raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione per coadiuvare medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche (Cass. Sez. 4 n del 05/11/ dep. 05/05/2014, Loiotila, Rv ). Non basta, tuttavia, per la applicabilità del secondo comma dell art. 590 sexies c.p., la mera esistenza delle linee guida, ma è necessario che esse siano state definite e pubblicate ai sensi di legge. Al fine di comprendere tale inciso occorre fare riferimento al primo comma dell art. 5 della legge n. 24 del 2017, secondo il quale Gli esercenti le professioni sanitarie, nell esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.. Il primo comma dell art. 5 limita le linee guida alle sole prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale; ne consegue che l art. 590 sexies c.p. non potrà operare in relazione a prestazioni sanitarie diverse da quelle appena citate, come ad esempio la chirurgia estetica non ricostruttiva, in cui non si interviene per porre rimedio ad una malformazione congenita o ad intervento chirurgico demolitorio effettuato con finalità terapeutiche. La ragione di tale limitazione è agevolmente comprensibile laddove si tenga presente l affermazione contenuta nell art. 1 della legge n. 24 del 2017, che sancisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell interesse dell individuo e della

5 collettività e che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. In passato una eccessiva criminalizzazione della condotta dei medici ed in genere del personale sanitario ha condotto gli operatori ad adottare meccanismi difensivi contro eventuali azioni di responsabilità conseguenti alle cure da essi prestate che hanno dato luogo ad evidenti distorsioni che vengono tutte ricomprese nella più ampia nozione di medicina difensiva. Vi è una medicina difensiva negativa, il cui il medico rifiuta di assumere incarichi connotati da una maggiore rischiosità; in tali ipotesi il paziente incontra difficoltà a reperire un medico che sia disponibile a praticare le cure necessarie o opportune. Vi è pure una medicina difensiva positiva, in cui il medico, spinto dall ansia di poter dimostrare di aver fatto tutto quanto il singolo caso imponeva, prescrive al paziente accertamenti e terapie in misura ridondante con inutili costi per la sanità pubblica o per il paziente che dovrà eventualmente sostenere l onere economico di tali esami. Peraltro la medicina difensiva positiva, comportando un inutile incremento degli esami diagnostici, determina anche un allungamento dei tempi che il paziente deve attendere per potersi sottoporre a tali accertamenti presso le strutture pubbliche, con conseguente riduzione dell efficienza dell intero sistema sanitario nazionale. Spesso i pazienti che hanno realmente l esigenza di sottoporsi ad accertamenti e cure non riescono ad accedere a tali trattamenti con tempestività e laddove essi non abbiano neppure le disponibilità economiche occorrenti per rivolgersi alla sanità privata rimangono privi della necessaria assistenza. Prima con l art. 3 della legge n. 189 del 2012 e poi con la legge n. 24 del 2017, che ha introdotto l art. 590 sexies c.p., il legislatore ha inteso dare una risposta alla esigenza di alleggerire l ansia professionale del medico allo scopo di permettergli, attraverso una maggiore serenità nell esercizio della professione, di assicurare ai pazienti le cure più adeguate. Se la limitazione di responsabilità prevista dall art. 590 sexies c.p. è stata introdotta al fine di garantire la sicurezza delle cure che è ora diventata una parte costitutiva del diritto alla salute tutelato dall art. 32 della Costituzione, è evidente che essa non possa trovare applicazione in relazione ad attività mediche dalle quali esuli ogni finalità curativa. Ricomprendere nel campo di applicazione dell art. 590 sexies c.p. attività mediche non

6 curative significherebbe introdurre un regime di responsabilità penale per i medici diverso da quello applicabile agli altri professionisti senza che tale differenza trovi giustificazione in un valore di livello costituzionale da contrapporre al principio di uguaglianza di cui all art. 2 della Costituzione. Il legislatore ha chiaramente inteso arretrare la soglia di punibilità allo scopo di salvaguardare un interesse collettivo, rappresentato dalla efficienza del sistema sanitario nazionale e dalla sicurezza delle cure come componente del diritto alla salute, ritenuto più importante dell interesse a sanzionare penalmente i medici la cui condotta si sia comunque uniformata alle linee guida. I successivi commi secondo e terzo dell art. 5 stabiliscono dei principi e criteri ai quali dovrà attenersi il decreto ministeriale che regolamenterà l iscrizione delle associazioni tecnicoscientifiche e le modalità di pubblicazione delle linee guida sul sito internet dell Istituto Superiore di Sanità. Sotto tale profilo viene garantita maggiore certezza agli operatori sanitari, che consultando il sito internet potranno conoscere con sicurezza le linee guida alle quali attenersi nell esercizio della professione. L art. 3 della legge n. 189 del 8 novembre 2012 richiedeva soltanto che le linee guida fossero accreditate dalla comunità scientifica. Non sempre, tuttavia, è sufficiente il rispetto delle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge per l applicazione dell art. 590 sexies c.p. poiché, in base a quanto espressamente previsto dall art. 5 della legge n. 24 del 2017, esse operano solo laddove risultino adeguate alle specificità del caso concreto. In relazione a tale profilo, la legge appare rispettosa dei principi di libertà, indipendenza ed autonomia decisionale ed operativa degli esercenti le professioni sanitarie. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di pronunciarsi in varie sentenze emesse prima dell entrata in vigore della nuova disciplina affermando che il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida (Cass. Sez. 4, n del 22/04/ dep. 08/06/2015, Plataroti e altri, Rv ).

7 Nella sentenza da ultimo citata vengono segnalati i non trascurabili rischi che, sul piano scientifico-culturale, si annidano in un'accentuata standardizzazione o 'burocratizzazione' dell'attività medica. Si sostiene, in breve, come un'esasperata procedimentalizzazione dell'attività diagnostico-terapeutica possa fatalmente indurre una pericolosa deriva legalistica dell'attività medica, con erosione degli spazi di discrezionalità individuale ed effetti di deresponsabilizzazione. Conseguenze, tutte, in evidente e irriducibile tensione con la condizione che appare strutturalmente connaturata alla scienza medica come pratica clinica, insofferente al rigore delle astrazioni, rispetto all'immediata e concreta normatività del caso concreto: una condizione che rende ineliminabile la dimensione della c.d. libertà di cura, più appropriatamente definibile come 'responsabilità di cura' del singolo professionista. Una simile deriva legalistica deve ritenersi, tuttavia, scongiurata alla luce dei principi che proprio la giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, ha ribadito con riguardo alle forme attraverso le quali il giudice di merito è chiamato a costruire i propri modelli di imputazione soggettiva del fatto, ossia muovendo dal confronto 'critico' del parametro scientifico fornito dalle linee guida con le specificità del caso clinico, le singolarità della vicenda concreta, l'anamnesi o la storia clinica del paziente e i motivi di originalità e irripetibilità che, con riguardo a ciascuna vicenda esistenziale esaminata, esigono dal singolo professionista piena considerazione e ineludibile rispetto. Valgano, al riguardo, i passaggi di una recente sentenza di questa Corte di legittimità che, nel richiamare le parole di una pronuncia di questa stessa Sezione, ha ribadito come l'arte medica, mancando per sua stessa natura di protocolli scientifici a base matematica, spesso prospetti diverse pratiche o soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente in relazione a una cospicua serie di varianti che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza della terapia, può apprezzare. Questo concetto, di libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore che non può essere compromesso a nessun livello, né disperso per nessuna ragione, pena la degradazione del medico a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la salute di tutti (Sez. 4, Sentenza n del 11/07/2012, Rv , di cui si apprezza l'essenziale rassegna dei precedenti di questa Corte in tema di linee guida).. Le linee guida sono chiamate dalla legge n. 24 del 2017 a svolgere un ruolo importante quale atto di indirizzo per il medico, ma non essendo esse tassative o vincolanti e, comunque, non

8 potendo prevalere sulla libertà del medico, quest ultimo è sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente e quindi a discostarsi dalle linee guida se ciò sia necessario a tale scopo. Il medico, pertanto, sarà responsabile penalmente anche laddove si sia adeguato alle linee guida tutte le volte in cui le peculiarità del caso singolo gli imponevano di discostarsene. Laddove non vi siano linee guida definite e pubblicate, rilevano le buone pratiche clinico assistenziali. Queste erano già previste dall art. 3 della legge n. 189 del 8 novembre 2012 che tuttavia, in base alla nuova normativa, operano solo in via sussidiaria. Sia le linee guida che le buone pratiche non hanno natura di norme giuridiche, cosicché, non operando il principio iura novit curia, che pone in capo al giudice l onere di conoscere la legge applicabile, è il medico che vuole dimostrare la propria innocenza che dovrà allegare e produrre gli atti dai quali ricavare la loro esistenza. Sul punto, nulla è mutato rispetto alla previgente disciplina (vedi Cass. n del 2015). b) Limitazione dell arretramento della soglia di punibilità ai soli casi di colpa da imperizia. Nel caso in cui la prestazione sanitaria abbia finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative o di medicina legale, il medico si sia attenuto alle linee guida definite e pubblicate o, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico assistenziali e il caso non presentava particolarità che imponessero di discostarsi dalle linee guida, il medico sarà esente da pena solo in relazione al profilo di colpa della imperizia. Il secondo comma dell art. 590 sexies c.p. non prevede alcuna riduzione della sfera di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 589 e 590 c.p. laddove l evento lesivo sia dovuto a negligenza o imprudenza o ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'imprudenza consiste nella realizzazione di un'attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l'ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell'incolumità e degli interessi propri ed altrui (Cass. n del 20/03/ dep. 23/04/2015, Rota e altro, Rv ). Essa attiene, quindi, ad una sottovalutazione dei rischi insiti nella prestazione sanitaria ed è sinonimo di avventatezza. La negligenza è invece espressione di trascuratezza ovvero di mancanza di attenzione o di

9 sollecitudine. L inosservanza di regolamenti od ordini può consistere anche nella violazione di regolamenti interni all ospedale e volti a disciplinare l attività del personale sanitario. Imperizia è, invece, la inosservanza di regole tecniche per lo svolgimento di determinate attività; essa attiene alla fase esecutiva ed esprime una mancanza di abilità professionale, la violazione di norme tecniche generalmente accolte in una data disciplina. L esclusione dall area di non punibilità dei profili di colpa diversi dalla imperizia è, rispetto alla disciplina previgente, un elemento di novità. Nel vigore dell art. 3 della legge n. 189 del 8 novembre 2012 la giurisprudenza di legittimità ha assunto decisioni tra loro contrastanti. Inizialmente è stato sancito che la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), operava soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia e non si estendeva agli errori connotati da negligenza o imprudenza; in particolare la Corte di Cassazione aveva giustificato tale osservazione osservando che le linee guida contengono solo regole di perizia (vedi Cass. Sez. 4, n del 08/07/ dep. 18/02/2015, Sozzi e altri, Rv , nonché Cass. n del 2014, Cass. n del 2013 e Cass. n del 2012). Con altre più recenti decisioni si è al contrario affermato che la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3, comma primo, legge 8 novembre 2012, n.189, opera, in presenza di una condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia e tale affermazione è stata motivata con il rilievo che il tenore letterale della norma non fa alcun richiamo al canone della perizia e che tale interpretazione risponde alle istanze di tassatività dello statuto della colpa generica delineato dall'art. 43 comma terzo, cod. pen. (vedi Cass. Sez. 4, n del 11/05/ dep. 06/06/2016, Denegri, Rv , nonché Cass. n del 2014, Cass. n del 2015 e Cass. n del 2015). Si consideri che, secondo la nuova disciplina, laddove sussista nesso di causalità tra l evento dannoso e la condotta del sanitario e questa sia connotata da colpa sia sotto il profilo della imperizia, sia in relazione ad uno qualsiasi degli profili della colpa contemplati dall art. 43 c.p., il secondo comma dell art. 590 sexies c.p. non sarà applicabile. Difatti la scusabilità della condotta

10 imperita non vale a giustificare ed ad attrarre nell area di non punibilità anche la condotta imprudente o negligente. Al contempo, tuttavia, l art. 590 sexies c.p., almeno apparentemente, non circoscrive la non punibilità all ipotesi della colpa lieve, cosicché sembra possibile invocare il secondo comma della citata disposizione anche nelle ipotesi di colpa media o grave. In realtà una simile conclusione appare insostenibile atteso che, se è vero che le linee guida contengono solo regole di perizia e che la punibilità è esclusa solo laddove le linee guida, se applicabili in relazione anche alle particolarità del caso concreto, siano state rispettate, è evidente che la divaricazione tra il comportamento dovuto dal sanitario e quello tenuto deve necessariamente essere di minima entità, altrimenti non potrà affermarsi che egli si sia attenuto alle linee guida. Non può, tuttavia, neppure affermarsi che sussista incompatibilità tra il rispetto delle linee guida e colpa atteso che le linee guida, a differenza dei protocolli, non fissano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo raccomandazioni, istruzioni di massima, orientamenti, e devono essere applicate in relazione al caso clinico senza automatismi, dovendo essere rapportate alle sue peculiari specificità. E quindi possibile che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, uniformandosi alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non può, a parere di chi scrive, giungersi ad una diversa conclusione, atteso che ragionando diversamente la nuova disciplina potrebbe apparire irrazionale e contrastante con il principio di uguaglianza. Deve, infatti, ricordarsi che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 1973 ha ritenuto giustificata una limitazione di responsabilità per gli esercenti una professione sanitaria solo se essa operi entro i ristretti limiti della perizia e della colpa lieve, apparendo essa altrimenti contrastante con il principio di uguaglianza di cui all art. 2 della Costituzione, riservando a tali professionisti un trattamento giuridico di favore rispetto a quello destinato agli altri professionisti.

11 Una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina impone, quindi, di limitare la sua sfera di applicazione alla colpa lieve. 3) Art. 590 sexies, comma secondo, c.p.: fatto penalmente lecito o reato non punibile? Altra importante questione che l interprete deve porsi è se il secondo comma dell art. 590 sexies c.p. abbia introdotto una ipotesi di non punibilità di un fatto che rimane penalmente antigiuridico ma, per scelta di politica criminale, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, non andrà incontro a sanzione, oppure abbia determinato un arretramento della soglia di rilevanza penale del fatto, che sarà penalmente lecito laddove ricorrano le condizioni previste dalla citata disposizione. Nella prima ipotesi, laddove sussistano i presupposti per l'applicazione della norma in esame, viene solo ad escludersi l'assoggettabilità dell'autore di un fatto-reato alla pena che dovrebbe conseguirne, ma non l'antigiuridicità del fatto-reato medesimo. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, la non punibilità, prevista dall art. 649 c.p., per i reati contro il patrimonio commessi ai danni del coniuge non separato o la causa generale di non punibilità prevista dall art. 131 bis c.p., per il quale l art. 651 bis c.p.p. anch esso introdotto dal d.l.vo n. 28 del 2015 ha cura di precisare che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto fa stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto anche in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all affermazione che l imputato lo ha commesso anche nel successivo giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Nella seconda ipotesi, l applicabilità del secondo comma dell art. 590 sexies c.p. comporterà la assenza di penale illiceità del fatto, che potrà tuttavia rimanere illecito sotto altri profili come quello civile attinente al risarcimento del danno. La differenza non è di poco conto atteso che laddove il fatto integrasse un illecito penale, sia pure non punibile, il danneggiato potrebbe beneficiare di un termine di prescrizione più lungo ai sensi dell art terzo comma cod. civ., secondo il quale se il fatto dannoso è previsto dalla

12 legge come reato e per il reato è previsto una prescrizione più lunga, questa si applica anche all azione civile. Al fine di chiarire tale questione può osservarsi che l art. 6 della legge n. 24 del 2017 ha accompagnato alla introduzione dell art. 590 sexies c.p., disposta dal primo comma, la esplicita abrogazione, con il successivo secondo comma, dell art. 3 del d.l. n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del La contestualità delle due modifiche mostra il chiaro intendimento del legislatore di sostituire una disciplina con l altra. La giurisprudenza formatasi in relazione alla previgente disciplina ha in più occasioni affermato che il citato art. 3 ha escluso la rilevanza penale della colpa lieve rispetto a quelle condotte lesive che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché accreditate dalla comunità scientifica, e che la norma ha dato luogo ad una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l'area penalmente rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici, giacché oggi vengono in rilievo unicamente le condotte qualificate da colpa grave (vedi Cass. n del 2016, Cass. n del 2013 e Cass. n del 2013). La nuova disciplina sembra non presentare aspetti che si pongano in contrasto con i principi già affermati dalla Suprema Corte, cosicché può affermarsi che anch essa abbia operato, rispetto alle previsioni degli artt. 589 e 590 c.p., un arretramento della soglia di punibilità. Tuttavia, occorre considerare che le cause di non punibilità generalmente presuppongono sempre la esistenza di un fatto illecito e colpevole rispetto al quale l ordinamento ritiene politicamente opportuno esentare da pena il responsabile. Nella ipotesi prevista dall art. 649 c.p. si ritiene prevalente non turbare la tranquillità dei rapporti familiari, mentre nell art. 131 bis c.p. si ritiene preferibile non sottoporre a sanzione penale il responsabile del reato laddove l offesa al bene giuridico non sia così grave da giustificare l onere economico a carico dello Stato conseguente alla necessità di celebrare il processo. Il primo comma dell art. 590 sexies c.p. afferma che se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. sono commessi nell esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Il secondo comma presuppone la esistenza dell elemento oggettivo e soggettivo di uno dei

13 reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen, inclusa la colpa, sia pure nella forma lieve. L autore del reato, tuttavia, non viene sanzionato a condizione che si tratti di un reato commesso nell esercizio di una professione sanitaria e che ricorrano le altre condizioni previste dal citato secondo comma. Se, come si è già detto sopra, la limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell art. 590 sexies c.p. trova la sua ratio nell esigenza di garantire alla collettività la sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla salute tutelato dall art. 32 della Costituzione, essa può anche essere intesa quale causa di non punibilità che trova giustificazione in un interesse diverso e superiore rispetto al diritto alla salute della singola persona offesa. 4) Conclusioni Conclusivamente, può quindi affermarsi che, nonostante le dichiarate buone intenzioni del legislatore, il regime della responsabilità penale in tema di colpa medica introdotto dalla legge n. 24 del 2014 appare per i sanitari meno favorevole di quello successivo alla emanazione dell art. 3 della legge n. 189 del Ne consegue che, ai sensi dell art. 2 c.p., in relazione ai fatti anteriori potrà invocarsi la disciplina previgente in quanto più favorevole. Nonostante la nuova disciplina sia meno favorevole, sotto il profilo strettamente penale, per gli esercenti una professione sanitaria, appare comunque ragionevole attendersi una diminuzione dei processi penali a carico di tali soggetti, quanto meno in relazione ai reati di lesioni colpose procedibili a querela. Difatti altre disposizioni della legge n. 24 del 2017, come la possibilità di agire direttamente nei confronti delle imprese di assicurazione delle strutture sanitarie o l art. 4, che agevola l accesso del danneggiato alla documentazione sanitaria senza rendere necessario a tal fine un sequestro penale, rendono maggiormente conveniente per il danneggiato optare per un giudizio civile di risarcimento del danno. Dott. Michele Romano Giudice del Tribunale di Roma

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