I COMPENDI D AUTORE. diretti da Roberto GAROFOLI
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1 I COMPENDI D AUTORE diretti da Roberto GAROFOLI
2 Roberto GAROFOLI Compendio di DIRITTO PENALE PARTE GENERALE e SPECIALE con analisi di tutti gli istituti di parte generale e dei principali reati anche di legislazione complementare VI edizione 2017
3 SOMMARIO DIRITTO PENALE PARTE GENERALE INTRODUZIONE LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE E I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE MODERNO 3 1. Nozione e funzione del diritto penale. Origine ed evoluzione del diritto penale moderno Caratteri e principi del diritto penale Struttura e caratteri delle norme penali 5 4. Rapporti tra diritto penale e altri rami del diritto Modifiche al sistema penale e depenalizzazione. 7 QUESTIONARIO 8 PARTE PRIMA LA LEGGE PENALE CAPITOLO I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E I SUOI COROLLARI Il principio di legalità: nullum crimen sine lege. I corollari applicativi La riserva di legge: funzione e oggetto Natura assoluta o relativa della riserva Norme penali in bianco Il sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi Le fonti del diritto penale Riserva di legge e potestà legislativa regionale Riserva di legge e normativa europea Diritto penale e consuetudine Riserva di legge e compatibilità delle sentenze costituzionali in malam partem Il principio di determinatezza Il divieto di analogia in materia penale L ignoranza della legge penale. 27 QUESTIONARIO 27 IX
4 CAPITOLO II L EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO La successione di leggi penali nel tempo La disciplina codicistica: l art. 2 c.p Successione di leggi e misure di sicurezza Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli: ratio e fondamento costituzionale Il principio di retroattività della legge favorevole: il suo rango Abolitio criminis e abrogatio sine abolitione I criteri discretivi tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione Specialità per specificazione e per aggiunta L individuazione della norma più favorevole La successione mediata di norme penali L ambito applicativo dell art. 2 c.p.: leggi eccezionali e temporanee, decreti legge non convertiti o convertiti con modificazioni L efficacia delle leggi dichiarate incostituzionali La successione nel tempo delle leggi processuali: il principio tempus regit actum L individuazione del tempus commissi delicti. 43 QUESTIONARIO 44 X CAPITOLO III L EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO Il criterio di territorialità: nozione e limiti Deroghe al principio di territorialità Il luogo del commesso reato Il riconoscimento delle sentenze straniere L estradizione. 52 QUESTIONARIO 53 CAPITOLO IV LIMITI PERSONALI ALL EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE L obbligatorietà della legge penale. 55
5 2. Le immunità Le immunità previste dal diritto pubblico interno Le immunità previste dal diritto internazionale Natura giuridica delle immunità. 59 QUESTIONARIO 59 PARTE SECONDA IL REATO CAPITOLO I LA STRUTTURA DEL REATO 63 SEZIONE I I NOZIONE E OGGETTO DEL REATO Nozione e categorie di reato Le teorie della bipartizione e della tripartizione, le concezioni quadripartite e gli elementi negativi L oggetto del reato. 66 QUESTIONARIO 66 SEZIONE II I SOGGETTI DEL REATO Il soggetto passivo del reato Il danneggiato dal reato La persona fisica come soggetto attivo del reato La responsabilità da reato degli enti Natura della responsabilità. 72 QUESTIONARIO 73 SEZIONE III IL PRINCIPIO DI MATERIALITÀ La condotta L azione. 75 XI
6 3. L omissione. Reati omissivi propri e impropri I reati omissivi impropri: la clausola di equivalenza di cui all art. 40, co. 2, c.p. Criteri di identificazione della posizione di garanzia La delega di funzioni L evento I presupposti della condotta Le condizioni obiettive di punibilità. 80 QUESTIONARIO 82 SEZIONE IV IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ Il rapporto di causalità: generalità e disciplina La teoria della condicio sine qua non: ricostruzione e limiti L accertamento del nesso causale: sussunzione dell evento sotto leggi scientifiche di copertura Il concorso di cause e le cause idonee ad interrompere il nesso causale Teorie concorrenti con la condicio sine qua non L incidenza del comportamento dell offeso sul nesso causale La causalità omissiva I rapporti tra causalità penale e causalità civile. 93 QUESTIONARIO 94 SEZIONE V IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ Il principio di offensività: ratio e fondamento La duplice accezione del principio: l offensività in astratto ed in concreto Il ruolo dell offesa nella consumazione del reato. Reati di danno e di pericolo Il ruolo dell offesa nella consumazione del reato: ulteriori applicazioni giurisprudenziali Il reato impossibile Il reato putativo. 101 XII
7 QUESTIONARIO 102 SEZIONE VI LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO Nozione e fondamento, inquadramento dogmatico La disciplina Cause di giustificazione, scusanti e cause di non punibilità: differenze L eccesso colposo Il consenso dell avente diritto Esercizio del diritto L adempimento del dovere La legittima difesa La legittima difesa domiciliare L uso legittimo delle armi Lo stato di necessità Le scriminanti tacite. 123 QUESTIONARIO 126 CAPITOLO II L ELEMENTO SOGGETTIVO 128 SEZIONE I LA COLPEVOLEZZA E L IMPUTABILITÀ Il principio di colpevolezza Fondamento costituzionale: il principio della responsabilità personale La c.d. suitas della condotta L elemento soggettivo nelle contravvenzioni L imputabilità: nozione, fondamento e rapporti con la colpevolezza L applicabilità delle misure di sicurezza ai soggetti non imputabili Le cause di esclusione o di diminuzione dell imputabilità La minore età L infermità di mente L ubriachezza e l intossicazione da stupefacenti. 138 XIII
8 5.4. Il sordomutismo Determinazione in altri dello stato di incapacità L incapacità preordinata di intendere e di volere (c.d. actio libera in causa). 142 QUESTIONARIO 143 SEZIONE II II IL DOLO Nozione e struttura, oggetto del dolo Forme del dolo Le gradazioni del dolo. Dolo intenzionale, diretto ed eventuale L accertamento del dolo. 151 QUESTIONARIO 151 SEZIONE III LA COLPA Nozione e struttura La violazione di regole cautelari: colpa generica e colpa specifica Specie di colpa La dosimetria della colpa: l agente modello nel reato colposo Colpa comune e colpa professionale La c.d. causalità della colpa. 159 QUESTIONARIO 160 SEZIONE IV LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA La responsabilità oggettiva in generale La preterintenzione I reati aggravati dall evento I reati commessi a mezzo stampa. 166 QUESTIONARIO 168 SCHEMI DI RIEPILOGO 169 XIV
9 SEZIONE V LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA Le cause di esclusione della colpevolezza in generale Caso fortuito e forza maggiore Il costringimento fisico L errore Errore sul precetto ed errore sul fatto L errore sulla legge extrapenale L errore determinato dall altrui inganno Il reato aberrante L aberratio ictus L aberratio delicti Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.) L aberratio causae. 186 QUESTIONARIO 186 SCHEMA DI RIEPILOGO 188 CAPITOLO III LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO 189 SEZIONE I LE CIRCOSTANZE DEL REATO Le circostanze: nozione e funzione; distinzione dagli elementi costitutivi del reato La classificazione delle circostanze Il regime di imputazione delle circostanze Il concorso omogeneo di circostanze e il giudizio di comparazione in caso di concorso eterogeneo Le aggravanti comuni La recidiva Le aggravanti speciali L aggravante della commissione del reato per finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico L aggravante della commissione del reato con metodo mafioso o al fine di agevolare l attività delle associazioni mafiose Le attenuanti comuni. 208 XV
10 8. Le attenuanti generiche. 211 QUESTIONARIO 213 SCHEMA DI RIEPILOGO 214 SEZIONE II CONSUMAZIONE E TENTATIVO La consumazione del reato: le fasi dell iter criminis L iter criminis in relazione ai reati di durata Il delitto tentato: fondamento e requisiti Configurabilità del tentativo nelle diverse categorie di reati Tentativo e circostanze Desistenza e recesso attivo Dissociazione, collaborazione con l autorità giudiziaria e recesso attivo nei delitti commessi per finalità di terrorismo. 227 QUESTIONARIO 228 SCHEMA DI RIEPILOGO 229 SEZIONE III UNITÀ E PLURALITÀ DI REATI Il concorso di reati Il concorso materiale di reati Il concorso formale di reati Il concorso apparente di norme Criteri regolatori: specialità, sussidiarietà, consunzione o assorbimento Il reato progressivo, la progressione criminosa, ante factum e post factum non punibili Il reato complesso Il reato continuato: ratio e struttura. Il medesimo disegno criminoso Disciplina e natura giuridica del reato continuato Ambito applicativo. 247 QUESTIONARIO 249 SCHEMA DI RIEPILOGO 251 XVI
11 SEZIONE IV IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO Il concorso di persone: nozione e fondamento, elementi costitutivi L elemento oggettivo L elemento soggettivo L omissione nel concorso di persone La cooperazione colposa Il c.d. concorso anomalo (art. 116 c.p.) Il concorso nel reato proprio e il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti (art. 117 c.p.) Le circostanze nel concorso di persone I reati a concorso necessario. 268 QUESTIONARIO 270 SCHEMA DI RIEPILOGO 272 PARTE TERZA LE CONSEGUENZE DEL REATO CAPITOLO I LE PENE La pena: nozione, principi e funzione Non punibilità per particolare tenuità del fatto, applicazione ed esecuzione della pena Pene principali e pene accessorie Le cause di estinzione del reato Le cause di estinzione della pena Le sanzioni sostitutive Le misure alternative alla detenzione. 298 QUESTIONARIO 305 SCHEMA DI RIEPILOGO 306 XVII
12 CAPITOLO II LE MISURE DI SICUREZZA E LE MISURE DI PREVENZIONE Le misure di sicurezza: funzione, principi costituzionali e natura giuridica I presupposti di applicazione delle misure di sicurezza I tipi legali di delinquenti pericolosi (abituali, professionali o per tendenza) Le misure di sicurezza personali Le misure di sicurezza patrimoniali L applicazione e l esecuzione Le misure di prevenzione: nozione e ambito di operatività Le singole misure di prevenzione. 321 QUESTIONARIO 326 SCHEMA DI RIEPILOGO 327 CAPITOLO III LE SANZIONI CIVILI Restituzioni e risarcimento del danno Rimborso delle spese di mantenimento del condannato Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente o a chi abbia la rappresentanza o l amministrazione di una persona giuridica Effetti dell estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili Garanzie per le obbligazioni civili. 330 QUESTIONARIO 330 DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE Introduzione 333 XVIII
13 CAPITOLO I LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE I delitti contro la personalità dello Stato I delitti di attentato I delitti di associazione I delitti contro i segreti di Stato I delitti di opinione I delitti contro la pubblica amministrazione I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione Peculato Malversazione a danno dello Stato Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.) Concussione. (Art. 317 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.) Corruzione Abuso d ufficio (Art. 323 c.p.) Collaborazione processuale (art. 323 bis c.p.) e riparazione pecuniaria (art. 322 quater c.p.) Rifiuto ed omissione di atti d ufficio. (Art. 328 c.p.) I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (Art. 336 c.p.) Resistenza a pubblico ufficiale (Art. 337 c.p.) Millantato credito (Art. 346 C.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) I delitti contro l amministrazione della giustizia Simulazione di reato (Art. 367 c.p.) Calunnia (art. 368 c.p.) Falsa testimonianza (Art. 372 c.p.) Frode processuale (Art. 374 c.p.) Frode in processo penale e depistaggio (Art. 375 c.p.) Favoreggiamento (Artt. 378 ss. c.p.) Ritrattazione (Art. 376 c.p.) Casi di non punibilità (Art. 384 c.p.) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti I delitti contro l ordine pubblico Istigazione a delinquere. (Art. 414 c.p.). 407 XIX
14 5.2. I delitti associativi I delitti contro l incolumità pubblica Il reato di strage (Art. 422 c.p.) I delitti contro l ambiente Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452 ter c.p.) Altre fattispecie I delitti contro la fede pubblica I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo I delitti di falsità in atti Falsità personali I delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume Il delitto di atti osceni (Art. 527 c.p.) I delitti contro il sentimento per gli animali Uccisione e maltrattamento di animali I delitti contro la famiglia Maltrattamenti in famiglia (Art. 572 c.p.) I delitti contro la persona I delitti contro la vita e l incolumità individuale Omicidio doloso (Art. 575 c.p.). Omicidio colposo (Art. 589 c.p.). Omicidio stradale (Art. 589 bis c.p.) Omicidio del consenziente (Art. 579 c.p.) Istigazione o aiuto al suicidio (Art. 580 c.p.) Omicidio preterintenzionale (Art. 584 c.p.) Morte o lesione come conseguenza di altro delitto (Art. 586 c.p.). Rinvio Percosse (Art. 581 c.p.) Lesioni personali dolose (Art. 582 c.p.). Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.). Lesioni personali stradali (Art. 590 bis c.p.) Rissa (Art. 588 c.p.) Omissione di soccorso (Art. 593 c.p.) I delitti contro l onore Ingiuria (Art. 594 c.p.) e diffamazione (Art. 595 c.p.) I delitti contro la libertà individuale Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.) Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.). 466 XX
15 Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.) Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601 bis c.p.) Sequestro di persona (Art. 605 c.p.) Violenza sessuale (Art. 609 bis c.p.) Violenza sessuale di gruppo (Art. 609 octies c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies) Violenza privata (Art. 610 c.p.) Minaccia (Art. 612 c.p.) Atti persecutori (Art. 612 bis c.p.) Violazione di domicilio (Art. 614 c.p.) I delitti contro il patrimonio Furto (Artt. 624 ss. c.p.) Rapina (Art. 628 c.p.) Estorsione (Art. 629 c.p.) I delitti di danneggiamento Truffa (Artt. 640 ss. c.p.) Circonvenzione di incapaci (Art. 643 c.p.) Usura (Art. 644 c.p.) Appropriazione indebita (Art. 646 c.p.) Ricettazione (Art. 648 c.p.) Riciclaggio(Art. 648 bis c.p.) Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1) 507 QUESTIONARIO 508 CAPITOLO II LE CONTRAVVENZIONI Premessa Inosservanza dei provvedimenti dell autorità (Art. 650 c.p.) Altre fattispecie. 514 QUESTIONARIO 515 SCHEMA DI RIEPILOGO 516 APPENDICE 1. I reati in materia di stupefacenti. 517 APPENDICE 2. I reati in materia di immigrazione clandestina. 521 INDICE ANALITICO 525 XXI
16 CAPITOLO II L EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO CAPITOLO II L EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO SOMMARIO: 1. La successione di leggi penali nel tempo La disciplina codicistica: l art. 2 c.p Successione di leggi e misure di sicurezza. 2. Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli: ratio e fondamento costituzionale. 3. Il principio di retroattività della legge favorevole: il suo rango 4. Abolitio criminis e abrogatio sine abolitione I criteri discretivi tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione Specialità per specificazione e per aggiunta L individuazione della norma più favorevole La successione mediata di norme penali. 5. L ambito applicativo dell art. 2 c.p.: leggi eccezionali e temporanee, decreti-legge non convertiti o convertiti con modificazioni. 6. L efficacia delle leggi dichiarate incostituzionali. 7. La successione nel tempo delle leggi processuali: il principio tempus regit actum. 8. L individuazione del tempus commissi delicti. *** 1. LA SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO. Si ha successione di leggi penali nel tempo ogniqualvolta l emanazione di un atto normativo determini la modifica della disciplina penale. In casi siffatti si pone il problema di individuare le norme applicabili ai reati compiuti nel vigore della disciplina precedente. Il fenomeno è regolato da una pluralità di fonti normative: sul piano costituzionale: il già esaminato art. 25, co. 2, Cost., per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ; sul piano legislativo ordinario: l art. 11 disp. prel. c.c., che sancisce la generale irretroattività della legge; l art. 2 c.p., che regola specificamente la materia penale. sul piano europeo e internazionale: l art. 49, co. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, secondo cui: se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest ultima ; l art. 7 CEDU, in base al quale: nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o 29
17 PARTE I LA LEGGE PENALE preventiva della pena ex art. 27 Cost. (C. cost. 23 novembre 2006, n. 394, ribadita da C. cost. 22 luglio 2011 n. 236). La Corte ha altresì evidenziato il valore assoluto del principio, insuscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. 3. IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE FAVOREVOLE: IL SUO RANGO. Mentre l art. 25, co. 2 Cost. proclama espressamente il solo principio di irretroattività delle norme sfavorevoli, l art. 2 c.p. enuncia anche il principio di retroattività della lex mitior, modulandone la forza operativa nei confronti del giudicato a seconda della natura abolitrice o modificatrice della norma più favorevole. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che il principio, pur dotato di fondamento costituzionale (ravvisato nell art. 3 Cost.), può subire deroghe ragionevoli, come avviene per le leggi eccezionali e temporanee ai sensi dell art. 2, co. 5, c.p. Pertanto, tra i principi di irretroattività della norma sfavorevole e di retroattività della favorevole vi è una significativa differenza gerarchica. LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA La costituzionalizzazione relativa del principio di retroattività in mitius. Il fondamento costituzionale del principio in esame è individuato non già nell art. 25, co. 2, Cost., bensì nel diverso principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l entrata in vigore della norma che ha disposto l abolitio criminis o la modifica mitigatrice. Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole assolutamente inderogabile detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. (C. cost., 23 novembre 2006, n. 394). Tale orientamento è stato ribadito con sentenza C. cost. 22 luglio 2011, n. 236, nonostante al principio di retroattività della lex mitior sia stata riconosciuta natura di principio generale del diritto comunitario (C.G.U.E., sent. 28 aprile 2011, El Dridi, C-61-11), nonché di principio di rango convenzionale, ricavato dall art. 7 CEDU (Corte EDU, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia). La Corte costituzionale, deputata a valutare come e in che misura il prodotto dell interpretazione della Corte europea 32
18 CAPITOLO II L EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO si inserisca nell ordinamento italiano (C. cost., 3-30 novembre 2009, n. 317) ha infatti ritenuto che il principio in questione non sia comunque provvisto di rigidità maggiore di quella già riconosciuta in precedenza. Tuttavia, le deroghe al principio andranno valutate non soltanto al metro della ragionevolezza ex art. 3 Cost., ma anche a quello dell art. 7 CEDU (VIGANÒ). 4. ABOLITIO CRIMINIS E ABROGATIO SINE ABOLITIONE. 1) in caso di abolitio criminis (espunzione di preesistenti fattispecie criminose dall ordinamento giuridico), si applica il secondo comma dell art. 2 c.p., che sancisce la retroattività della norma abrogatrice, disponendo che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e se vi è stata condanna, ne cessano l esecuzione e gli effetti penali. Si badi: può verificarsi abolitio criminis sia in caso di abrogazione formale che in caso di dichiarazione di incostituzionalità (cfr. infra, par. 6); 2) in caso di abrogatio sine abolitione (successione di norme penali che non cancellano ipotesi criminose preesistenti né ne introducono nuove, ma disciplinano diversamente fatti già costituenti reato), e destinati ancora ad esserlo), si applica il quarto comma dell art. 2 c.p., che dispone, simmetricamente, la irretroattività della modifica sfavorevole e la retroattività della modifica favorevole, prevedendo espressamente che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza di condanna. Peraltro il limite della sentenza definitiva di condanna non opera ove la disposizione successiva preveda la sola pena pecuniaria per un fatto prima punito con la pena detentiva, ai sensi del terzo comma dell art. 2. Le previsioni postulano dunque la persistente rilevanza penale del fatto I CRITERI DISCRETIVI TRA ABOLITIO CRIMINIS E ABROGATIO SINE ABOLITIONE. Spesso non è agevole distinguere i casi di abolitio criminis da quelli di abrogatio sine abolitione, posto che all abrogazione formale di una norma incriminatrice può accompagnarsi l introduzione di una nuova norma penale, o l espansione di una norma penale già vigente, generale rispetto a quella abrogata. In casi siffatti 33
19 CAPITOLO II L EFFICACIA DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO A) La sospensione del procedimento con messa alla prova L istituto, introdotto dalla citata legge 28 aprile 2014, n. 67, comporta, a determinati presupposti, la possibilità per l imputato di richiedere (entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, ex art. 464-bis c.p.p.), la sospensione del procedimento con conseguente affidamento al servizio sociale con un particolare programma. Ai sensi dell art. 168-ter c. p., l'esito positivo della prova «estingue il reato per cui si procede». Per un primo orientamento (avallato da Cass., 31 luglio 2014, n ), l istituto avrebbe natura processuale, risultando pertanto soggetto al principio tempus regit actum. Per una opposta lettura, l incisione dell istituto sulla punibilità ne svelerebbe la natura sostanziale, tale da comportarne l applicazione retroattiva ex art. 2, co. 4 c.p., anche nei procedimenti in cui il dibattimento sia già iniziato al momento di entrata in vigore della legge (in tal senso, Cass., 11 luglio 2014, n , che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite). Da ultimo, C. Cost., 26 novembre 2015, n. 240 ha avallato l orientamento opposto, rilevando che il nuovo istituto ha effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale espressione del principio tempus regit actum. Il principio potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria, ma la mancanza di questa non è certo censurabile. B) La particolare tenuità del fatto La medesima legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto nel codice penale l art bis, comportante la non punibilità del reo per particolare tenuità del fatto (trattata infra, Parte III, Cap. I, Par. 2). La dottrina maggioritaria, avallata da Cass., Sez. Un., 6 aprile 2016, n , attribuisce all istituto natura sostanziale di causa di non punibilità in senso stretto, ammettendone l applicazione retroattiva in forza dell art. 2, co. 4 c.p. Comportando la non punibilità di un reato in sé perfetto, l emanazione dell art. 131-bis non ha dato luogo ad abolitio criminis. 8. L INDIVIDUAZIONE DEL TEMPUS COMMISSI DELICTI. Per applicare correttamente l art. 2 c.p. va individuato il tempus commissi delicti. In assenza di una disposizione specifica, sono emerse due tesi, rispettivamente focalizzate sul tempus della condotta e su quello dell evento. Allo stato attuale è largamente prevalente la teoria della condotta, posto che è nel momento in cui compie la condotta vietata penalmente che il soggetto infrange la legge. 43
20 PARTE I LA LEGGE PENALE L assunto va diversamente modulato a seconda delle diverse tipologie di reato. a) Nei reati cc.dd. istantanei, di mera condotta o di evento (caratterizzati da un offesa che si verifica nel medesimo istante dell azione: es. l omicidio), la commissione del reato coincide con il compimento dell azione tipica. b) Nell ambito dei reati omissivi, si oscilla in dottrina tra chi assegna rilevanza al momento in cui non è più possibile un intervento salvifico e chi preferisce avere riguardo al momento in cui il soggetto si pone nella condizione di non poter adempiere. c) Nell ambito dei reati cc.dd. di durata, connotati dalla protrazione della condotta lungo un arco temporale apprezzabile, occorre distinguere: c1) reati a condotta reiterata o abituale (es., maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), ove il tempus commissi delicti decorre dalla azione che, unita alla precedente, determina il sorgere del reato, fino al compimento dell ultimo atto. È necessario che sia compiuta nel vigore della legge incriminatrice una serie di atti completa, senza alcuna possibilità di cumulo con le condotte ad essa anteriori (eventualmente dotate di autonomo disvalore giuridico); c2) i reati cc.dd. permanenti (per esempio, le varie ipotesi di privazione della libertà personale), in relazione ai quali è possibile che una fattispecie di reato, cominciata antecedentemente al varo di una legge incriminatrice, continui a protrarsi sotto la vigenza di quest ultima. Prevale la tesi dell applicabilità della nuova disciplina (confermata dall art. 158 c.p. in tema di prescrizione). c3) i cc.dd. reati ad azione frazionata: categoria alla quale sono ricondotti l usura (ove alla promessa segua l adempimento del debito) e la corruzione (ove al patto corruttivo segua la dazione delle utilità promesse). In tali ipotesi, si ritiene che le successive corresponsioni non costituiscano un post factum penalmente irrilevante, contribuendo a segnare il momento consumativo del reato. Pertanto, le medesime vengono qualificate come illecite anche ove la prima condotta sia stata compiuta antecedentemente alla promulgazione della legge incriminatrice. QUESTIONARIO 1. Quali sono le disposizioni più importanti in tema di successione di leggi penali? Quali principi operano in tema di successione di leggi in senso modificativo? Qual è la disciplina successoria in tema di misure di sicurezza? Quali sono la ratio, il rango e l ambito operativo del principio di irretroattività in peius? Quali sono la ratio, il rango e l ambito operativo del principio di retroattività in mitius? 3. 44
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