Misure Specifiche di Conservazione

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1 IT Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini Misure Specifiche di Conservazione Stesura finale, luglio 2013 Assessorato ai Parchi

2 1. Descrizione Il sito presenta un estensione di circa 579 ha, in parte ricadenti entro il confine del parco regionale del Delta del Po; circa 188 ha sono esterni al perimetro del Parco e sono la foce del fiume Lamone e acque marine aperte. 1.1 Habitat all. I direttiva 92/43/CEE Nella porzione ricadente in provincia di Ravenna e al di fuori dal Parco regionale del Delta del Po sono presenti i seguenti habitat: 1130 Estuari 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 2110 Dune mobili embrionali 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 1.2 Specie vegetali all. II direttiva 92/43/CEE / 1.3 Specie animali all. II direttiva 92/43/CEE Alosa fallax Pomatoschistus canestrinii 1.4 Specie animali all. I direttiva 09/147/UE Egretta garzetta (M) Phoenicopterus ruber (M) Charadrius alexandrinus (M, W) Larus melanocephalus (M, W) Larus genei (M, W) Sterna sandvicensis (M) Sterna hirundo (M) Sterna albifrons (M) Chlidonias hybridus (M) Chlidonias niger (M)

3 2. Misure specifiche di conservazione Art. 1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione 1. Le Misure Specifiche di Conservazione del sito IT Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini definiscono nel dettaglio l insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/cee e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/cee e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. n. 258 del 2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n del 2007, alla D.G.R. n del Le Misure Specifiche di Conservazione: a) individuano le attività antropiche problematiche e quelle eventualmente non ammissibili all interno del sito, nonché le relative regolamentazioni attraverso indirizzi, prescrizioni, incentivi, per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali è stato designato il sito; b) indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target, da incentivare; c) fissano i criteri ed i parametri degli indennizzi e dei contributi. 3. Le Misure Specifiche di Conservazione hanno validità a tempo indeterminato. Le Misure Specifiche di Conservazione sono sottoposte a revisioni da parte dell Ente gestore del sito in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario. 4. Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure di indirizzo, direttive, misure prescrittive e misure di incentivazione. 5. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. 6. In corrispondenza della foce del fiume Lamone, esterna al perimetro del Parco regionale del Delta del Po, estendere il perimetro del Parco regionale del Delta del Po fino a ricomprendere interamente la superficie della foce stessa, attualmente esterna all area protetta, durante la fase di approvazione del Piano Territoriale del Parco. Art 2 Tutela delle risorse idriche MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE 1. Il miglioramento della qualità dell acqua e l incremento della sua disponibilità in periodo estivo nei corsi d acqua e nelle zone umide lentiche costituiscono obiettivi prioritari per la conservazione in uno stato soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario e significativi per il sito. 2. L Ente gestore del sito del sito, di concerto con Consorzio di Bonifica, Regione, AIPO, Servizio di bacino, Comuni, Imprese agricole, Associazioni professionali, proprietari e gestori di zone umide, sottoscrivono, entro 2 anni dall entrata in vigore delle presenti Misure, protocolli di intesa per il miglioramento della qualità dell acqua e l incremento della sua disponibilità in

4 periodo estivo nei corsi d acqua e nelle zone umide con acque lentiche anche all esterno del sito Natura In particolare deve essere perseguito urgentemente il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, soprattutto dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell ambito di attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione. Art 3 Gestione e interventi sui corpi idrici e sulla linea di costa e loro pertinenze MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE 1. Prevedere che le opere di sistemazione delle difese spondali della foce del fiume Lamone e delle difese a mare mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, ove possibile, l adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica. 2. Sottoscrizione di protocolli di intesa tra Ente gestore del sito e STB entro 2 anni dall entrata in vigore delle presenti Misure al fine di orientare il programma degli interventi di manutenzione delle difese spondali, di foce e delle difese a mare, con le seguenti finalità: a) limitazione degli impatti sull ecosistema estuariale, marino costiero e litorale, riducendo al minimo la rimozione di vegetazione e di materiale litoide e l apporto di sabbia non omologa rispetto alle caratteristiche di quello presente naturalmente ed evitando l impiego di materiale roccioso perle difese presso la foce fluviale; b) allo studio di eventuali soluzioni alternative, in base all importanza degli habitat e delle specie presenti; c) alla predisposizione di azioni di recupero di eventuali specie di pregio (piante, pesci, ecc.) interessate dai lavori; d) ad aumentare la diversità del letto e delle sponde del corso d acqua, mediante conservazione e realizzazione di aree a differente profondità, con depositi di fango o sabbia, di rientranze della linea di riva del corso d acqua, di meandri e lanche perifluviali; e) alla conversione delle difese a terra in sistemi litoranei spiaggia-duna. 1. Gli enti e le strutture pubbliche, le imprese e i proprietari impegnati a diverso titolo nella gestione della costa applicano i metodi di gestione definiti dal Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale 667 del 18 maggio Gli interventi di espurgo, risagomatura delle sponde dei corsi d acqua e degli argini sono consentiti per tratti continui non superiori a 200 metri alternati a tratti al minimo di 200 metri in cui non vengono effettuati interventi. 3. Sono inoltre confermate le prescrizioni definite dalla D.G.R. n del 2008 consistenti in: a) divieto di effettuare le captazioni idriche che comportano il totale prosciugamento degli specchi d acqua di zone umide nel periodo estivo; b) divieto di uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d acqua (compresi i canali), lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi. 4. Gli interventi di sfalcio o trinciatura della vegetazione ripariale e gli interventi di manutenzione degli invasi, naturali o artificiali, sono possibili solo tra ottobre e febbraio e lasciando in ogni corpo idrico, anche a rotazione, zone non soggette a tali operazioni per almeno il 50% della superficie.

5 5. Presso la foce del fiume Lamone devono essere evitati nuovi interventi di irrigidimento, con massicciate o altre strutture rigide, ed interventi di escavazione delle foce, che possono alterare l habitat 1130 Estuari; 6. Devono essere conservate le aree di deposito di materiali organici ed inorganici di origine naturale lungo la line adi costa, sito di insediamento dell habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine, anche evitando la pulizia meccanica della spiaggia nelle aree non già in concessione a stabilimenti balneari o a privati in genere. 7. Eventuali nuove briglie per la prevenzione della risalita del cuneo salino devono essere dotate di scale di rimonta per il pesce; 8. Evitare l ampliamento delle spiagge ad uso balneare e qualsiasi intervento che possa alterare strutturalmente o ridurre la superficie degli habitat 2110 Dune mobili embrionali; 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 9. Assoggettare a valutazione di incidenza ogni intervento riguardante il porticciolo presso la foce del fiume Lamone. Art 4 Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE Prevedere la messa in sicurezza delle linee elettriche esistenti a media e alta tensione pericolose per l avifauna a causa del rischio di collisione e folgorazione. 1. Nelle aree comprese all interno del sito sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati: a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw; b) la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, specialmente nei siti di passaggio dei migratori, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall ente competente alla valutazione di incidenza; c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti; d) la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 6KW; sono invece consentiti e incoraggiati gli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici; e) la manutenzione della vegetazione arborea e arbustiforme sotto le linee di media e alta tensione mediante tagli nel periodo 1 marzo- 31 agosto. 2. La valutazione di impatto ante e post operam degli impianti eolici (che ancorché realizzati al di fuori del sito, possono interessare le popolazioni delle specie significative per il sito di Uccelli nel raggio di 15 km e di Chirotteri nel raggio di 30 km) deve essere effettuata: a) su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso di quattro stagioni consecutive, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci), b) pubblicizzando debitamente l inizio dei rilievi sul campo utilizzando gli strumenti di informazione ordinariamente previsti, c) attenendosi per i chirotteri alle indicazioni fatte proprie dal Consiglio d Europa con la risoluzione 5.6 Wind Turbines and Bat Populations del 2006, d) individuando e monitorando le rotte migratore degli Uccelli e dei Chirotteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indispensabili

6 indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità, ecc.). Art 5 Interventi su fabbricati e strade MISURE DI INDIRIZZO 1. Promuovere accordi con i Comuni perché venga controllata l illuminazione artificiale e in particolare: si utilizzino lampade a basso impatto (ai vapori di sodio a alta pressione) e si evitino in ogni caso impianti luminosi che emettano ultravioletti, si assicurino periodi di oscurità nelle zone illuminate, si eviti che il fascio di luce sia indirizzato verso il cielo ma proiettato verso il basso con inclinazione che riduca la dispersione, siano eliminate le fonti di illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai chirotteri. 2. Realizzare infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade in zone di particolare importanza per anfibi e rettili. 3. Evitare l apertura di nuove strade nelle superfici con gli habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 2110 Dune mobili embrionali; 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche). 1. Le norme vigenti in materia di conservazione della natura non pongono particolari limiti agli interventi di sistemazione di strade e fabbricati, se non indirettamente, in quanto: - la DGR 1224/2008 vieta la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli ; - la L.R. n. 15/2006 vieta il danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione e il disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione. 2. Nel sito è vietata l illuminazione diretta delle zone di rifugio idonee ai Chirotteri, pertanto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni: a) se l illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi; b) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, fermo restando l obbligo di escludere l illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei chirotteri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità; c) ove possibile si raccomanda, in luogo dell illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone. 3. È vietata l' asfaltatura delle strade sterrate poderali di qualsiasi tipo salvo per comprovate esigenze di pubblica utilità. Art 6 Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici MISURE DI INDIRIZZO

7 1. Le attività di sensibilizzazione e di didattica sono effettuate con le modalità e gli strumenti definiti dall art. 10 della L.R. n. 6/ Si ritiene prioritaria la realizzazione di campagne di sensibilizzazione su: a) tutela delle dune e delle spiagge naturali, b) impatti delle specie alloctone invasive su habitat e specie di interesse comunitario e modalità di prevenzione e controllo degli impatti, c) tutela delle specie costitutrici degli habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 2110 Dune mobili embrionali; 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche). 3. Regolamentare gli accessi, i flussi turistici e le attività di fruizione (nautica da diporto, balneazione, pesca, ecc.) esistenti e di progetto nelle superfici con gli habitat 1130 Estuari; 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 2110 Dune mobili embrionali; 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), nelle aree non private e nei periodi in cui la fauna selvatica è più vulnerabile al disturbo antropico. 4. Promuovere le attività di protezione dagli incendi (educazione a livello scolastico, segnaletica mirata, controllo sociale, attivazione del volontariato durante i periodi di maggiore rischio, ricerca scientifica, creazione di un catasto dei terreni interessati da incendi, lasciare alla rigenerazione naturale le superfici interessate da incendi). 1. Nel sito sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione ovvero della tutela di habitat e specie di interesse comunitario. 2. Le attività di ricerca, studio e didattiche sono soggette al rilascio di autorizzazione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell attività. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali, o arborei, l'ente gestore del sito indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti. L'Ente gestore del sito indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare. 3. Sono vietate le attività di seguito indicate: a) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade pubbliche 1, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell accesso al fondo e all azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori in riferimento alla L.R. 30/81 art. 13 e alla Delibera di giunta n. 182 del 95 artt. 81 e 82. b) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat ad essa necessari e/o di interesse comunitario; c) il sorvolo con mezzi aerei, elicotteri, deltaplano e parapendio, salvo che per motivi di soccorso, protezione civile e antincendio; d) il campeggio libero; e) l uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall Ente gestore del sito; f) l uso di fuochi d artificio; 1 l Consiglio di Stato, con la sentenza 728 del 14 febbraio 2012, ricorda come costituisca strada pubblica quel tratto viario che non sia cieco, ma assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone, mentre il connotato di interclusione dell'area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una strada privata con utilità limitata ai soli proprietari frontisti.

8 g) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi motivi di protezione fitosanitaria soggetti a valutazione di incidenza e fatte salve le normali pratiche agricole; h) l uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti fatto salvo quanto previsto nelle Misure Specifiche di Conservazione o per altre attività espressamente autorizzate dall Ente gestore del sito; i) l uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili in ambienti esterni; j) l accesso e il calpestio sulle aree occupate dagli habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 2110 Dune mobili embrionali; 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche). Art 7 Attività venatoria, alieutica e gestione faunistica MISURE DI INDIRIZZO 1. Prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti. Gli Enti competenti intensifichino le attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (cattura dei cani e dei gatti vaganti, sanzioni ai proprietari, controlli sulla registrazione dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario o con proprietario non rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la sterilizzazione dei gatti). 2. Controllare e, possibilmente, eradicare le specie animali alloctone invasive in tutti gli habitat, con particolare riguardo a Nutria Myocastor coypus, Gambero della Louisiana Procambarus clarckii e Tartaruga dalle orecchie rosse Trachemys scripta. 1. divieto di effettuare l apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3 domenica di settembre; 2. divieto di effettuare il controllo della densità della popolazione di Volpe mediante intervento a meno che non sia esplicitamente autorizzato dall Ente gestore del sito previa verifica puntuale dell assenza di possibili impatti negativi sull avifauna nidificante; 3. divieto di esercizio dell attività venatoria nel mese di gennaio, con l eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale; 4. divieto di riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all attività venatoria all interno del sito; 5. divieto di caccia presso la foce del fiume Lamone; 6. divieto di pesca delle rane verdi (genere Pelophylax); 7. divieto di pesca di Alosa fallax. Art. 8 Indennizzi e contributi 1. Ai sensi dell art. 59 della LR 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dalle Misure Specifiche di Conservazione, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti. 2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore delle Misure Specifiche di Conservazione, attraverso effettivi e quantificabili riscontri. 3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime di sito della rete Natura 2000.

9 4. Indennizzi e contributi per l attuazione delle misure di incentivazione previste all art. 6 delle presenti Misure Specifiche di Conservazione vengono definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale e altri Piani e Programmi regionali.

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