Comune di SAN BENIGNO C.se

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1 Regione Piemonte Provincia di Torino Comune di SAN BENIGNO C.se REGOLAMENTO EDILIZIO Conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte. Approvato ai sensi dell art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n 19 con i seguenti atti: deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del 17/12/2003 (approvazione iniziale); deliberazione di Consiglio Comunale n 35 del 01/09/2004 (approvazione modifiche ed integrazioni); deliberazione di Consiglio Comunale n 43 del 28/06/2006 (approvazione modifiche ed integrazioni); deliberazione di Consiglio Comunale n 66 del 28/11/2007 (approvazione modifiche ed integrazioni); PROGETTO A CURA DELL UFFICIO TECNICO COMUNALE IL RESPONSABILE AREA TECNICA Ing. Mauro CAREGGIO IL SINDACO Dott. Alberto FOCILLA L ISTRUTTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA Geom. Laura TEPPA L ISTRUTTORE TECNICO EDILIZIA PUBBLICA Geom. Gianfranco BOTTINO IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Daniela CARRERA

2 Regione Piemonte Provincia di Torino Comune di SAN BENIGNO C.se

3 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI I N D I C E Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.) Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) Art. 7 Domanda del permesso di costruire e progetto municipale Art. 8 Rilascio del permesso di costruire Art. 9 Diniego del permesso di costruire Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori Art. 11 Voltura del permesso di costruire Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) Art. 14 Altezza della costruzione (H) Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds) Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc) Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) Art. 20 Volume della costruzione (V) Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) Art. 22 Superficie territoriale (St) Art. 23 Rapporto di copertura (Rc) Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut) Pag. 3

4 Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If) Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It) Art. 27 bis Disposizione transitoria TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione Art. 29 Allineamenti Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde Art. 31 Requisiti delle costruzioni Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private Art. 34 Interventi urgenti Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi Art. 36 bis Disposizioni sui locali sottotetto ulteriori prescrizioni Art. 37 Antenne Art 37 bis Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali Art. 40 Cortili e cavedi Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni Art. 43 Muri di sostegno Art. 44 Numeri civici Art. 45 Parapetti e ringhiere Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi Art. 47 Passi carrabili Art. 48 Piste ciclabili Art. 49 Portici e "pilotis" Art. 50 Prefabbricati Pag. 4

5 Art. 51 Rampe Art. 52 Recinzioni e cancelli Art. 53 Serramenti Art. 54 Servitù pubbliche Art. 54 bis Sistema di gestione e raccolta differenziato dei rifiuti urbani: finalità e modalità operative Art. 55 Soppalchi Art. 55 bis Opere di invaso Art. 56 Sporgenze fisse e mobili Art. 57 Strade private Art. 58 Terrazzi Art. 58 bis Disciplina dei bow-window e delle verande TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 59 Prescrizioni generali Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi Art. 61 Disciplina del cantiere Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali Art. 64 Scavi e demolizioni Art. 65 Rinvenimenti Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI Art. 67 Vigilanza e coercizione Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali Art. 70 Deroghe Art. 71 Disposizioni di Legge sopravvenienti TITOLO IX PIANO DEL COLORE DEL RICETTO (estratto) APPENDICE ALL'ART. 31 Pag. 5

6 1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi. Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ALLEGATO A - Modulistica Modello 1 Richiesta di Permesso di Costruire Modello 2 Scheda tecnica illustrativa allegata alla richiesta di Permesso di Costruire Modello 3 Richiesta di Proroga dei termini di inizio e fine lavori Modello 4 Denuncia di Inizio dell Attività Modello 5 Comunicazione di attività edilizia libera Modello 6 Richiesta di autorizzazione ambientale Modello 7 Richiesta di autorizzazione per affissione e/o occupazione di suolo pubblico Modello 8 Comunicazione di inizio lavori Modello 9 Comunicazione di ultimazione lavori Modello 10 Dichiarazione ex Legge 46/90 Modello 11 Certificazione ex Legge 13/89 Modello 12 Richiesta del certificato di destinazione urbanistica Modello 13 Richiesta di allacciamento alla fognatura comunale Modello 14 Richiesta del certificato di agibilità Modello 15 Richiesta del certificato urbanistico Modello 16 Richiesta numeri civici Modello 17 Richiesta autorizzazione allo scarico ex L.R. 13/90 Modello 18 Richiesta di Voltura del P.C. o della D.I.A Modello 19 Autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie Modello 20 Dichiarazione sostitutiva del parere dei Vigili del Fuoco Modello 21 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in assenza di comunicazione inizio/fine lavori Modello 22 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il titolo di proprietà Modello 23 Comunicazione tinteggiatura fabbricato in Centro Storico-Ricetto Modello 24 Domanda di manomissione del suolo pubblico ALLEGATO B - ESTRATTO Censimento GUARINI ex L.R. n 35/95 Pag. 6

7 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) 1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo ), disciplina: a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure; c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio; e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; g) la vigilanza e le sanzioni. 2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti. Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 2. La Commissione è composta dal Responsabile dell Area Tecnica che la presiede, da un Dipendente Comunale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario della Commissione e da 9 7 componenti, eletti dal Consiglio comunale. 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale, con il metodo della lista in cui un candidato viene scelto dalla minoranza, fra le persone di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, secondo il seguente schema: Un tecnico esperto con qualifica di geologo; Cinque tecnici (geometri, periti, architetti e ingegneri) esperti nelle materie inerenti l edilizia, l urbanistica e l impiantistica, uno dei quali può essere un dottore in legge esperto in materia urbanistico-edilizia; Un tecnico con specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali ai sensi dell art. 14 della L.R. 3 aprile 1989, n 20 s.m.i. 4. Non possono far parte della Commissione i membri elettivi che sono residenti nel Comune di San Benigno C.se e/o hanno il proprio studio professionale in San Benigno C.se, in forma singola e/o associata nelle forme: ex L: n del 23/11/1939 e ss.mm.ii., società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e/o di ingegneria e qualunque altro modello associativo prevista dalla normativa vigente in materia. 5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. Pag. 7

8 7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti. 8. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. 10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia 1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: a) il rilascio del Permesso di Costruire e sue varianti per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, i progetti di opere pubbliche, il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di tombe e monumenti funerari privati; b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati. 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 3. Il Responsabile dell Area Tecnica, il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale e l Autorità competente all emanazione del provvedimento - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di: a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche; e) modalità di applicazione del contributo di concessione; f) pareri preventivi. 4. La Commissione Edilizia, all atto del suo insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni. 5. Le eccezioni all obbligatorietà del parere della Commissione Igienico Edilizia riguardano principalmente; a) i disposti dell art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 s.m.i. (Denuncia di Inizio Attività) b) permessi minori (es. piccoli interventi sul patrimonio edilizio quali occupazione temporanea di suolo pubblico, installazione di insegne, tende, ecc...) c) attività di edilizia libera così come indicato dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 s.m.i.; Pag. 8

9 Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia 1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti il Presidente, il Segretario della Commissione ed un numero di membri che complessivamente costituisca la maggioranza dei componenti (metà più uno). 2. Il Responsabile dell Area Tecnica designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione coinvolti nella trattazione di argomenti di interesse personale devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma Vi è interesse personale all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione e/o alla direzione lavori, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dell Area Tecnica di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del Comune. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alle pratiche edilizie esaminate. Pag. 9

10 TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.) 1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f) i vincoli incidenti sull'immobile. Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) 1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il C.D.U. è rilasciato dall Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici NOTE all art. 6 - Per quanto concerne il comma 2, cfr.: art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 s.m.i., commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente. - Per quanto disposto al comma 3, si rammenta che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 s.m.i.,). Pag. 10

11 Art. 7 - Richiesta del Permesso di Costruire (P.d.C.) e progetto municipale 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all Autorità Comunale il permesso di costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili. 2. La richiesta di permesso di costruire è composta dai seguenti atti: a) domanda indirizzata all Autorità Comunale contenente: 1) generalità del richiedente; 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente; 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; 4) tipo di intervento che si intende realizzare b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge. Tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di notorietà contestuale all istanza; c) progetto municipale. 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti: a) estratto della mappa catastale; b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento; c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20-1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente; f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano; g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.); h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti: 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura; 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui; 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori; 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso; Pag. 11

12 i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. j) dichiarazione congiunta della proprietà e del tecnico progettista attestante che l intervento non grava su edifici su cui pendono istanze di sanatoria o condono edilizio in corso di esecuzione; 5. Per una migliore comprensione dell intervento da realizzare, tutti gli elaborati grafici allegati alla richiesta devono essere redatti in un formato tipo modulo continuo e le planimetrie devono mantenere tutte lo stesso senso di orientamento; 6. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità. 7. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 8. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. Art. 8 - Rilascio del Permesso di Costruire 1. Il Permesso di Costruire è rilasciato dall Autorità Comunale in forma scritta. 2. I Permessi di Costruire rilasciati sono pubblicati all'albo Pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica. 3. Il Permesso di Costruire deve contenere: a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di permesso di costruire); b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, del quale costituisce parte integrante; c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato; e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio; f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti; g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti; h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione; i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie; j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità; Pag. 12

13 k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere; l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione; m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere; p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire; q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo le indicazioni dell art. 25 della L.R. n 56/77 s.m.i.. Art. 9 - Diniego del Permesso di Costruire 1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dall Autorità Comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia. 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire. 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente. Pag. 13

14 Art Comunicazione dell'inizio dei lavori 1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all Autorità comunale la data di inizio dei lavori. Tale documento deve pervenire entro 5 giorni dall avvenuto inizio. 2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori; c) l osservanza dei disposti del D.L.vo n 494/96; 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi. 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 6. In allegato alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegati tutti i documenti di cui alle prescrizioni del permesso di costruire. Art Voltura del permesso di costruire 1. Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all Autorità Comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo. 2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire. 3. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza, fatte salve interruzioni dei termini per integrazioni documentali. 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l Autorità Comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. Art Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità. 1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di proroga degli stessi e/o di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all Autorità Comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita. 2. Contestualmente o successivamente, e comunque nei termini fissati dall art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 s.m.i., il proprietario richiede all Autorità Comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. 3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento. Pag. 14

15 TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Art Altezza della costruzione (H) 1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art L altezza massima di un edificio non può superare i limiti fissati ad eccezione dei già citati volumi tecnici e delle costruzioni speciali quali silos per l agricoltura, cabine e tralicci elettrici, e simili purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili. Pag. 15

16 Art Numero dei piani della costruzione (Np) 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. Art Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D), b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all altro. Art Superficie coperta della costruzione (Sc) 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m 2 ], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione NOTE - Art. 16 comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n Pag. 16

17 Art Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m 2 ], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; g) ai cavedi. Art Superficie utile netta della costruzione (Sun) 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m 2 ], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio. 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio. Art Volume della costruzione (V) 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m 3 ], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l estradosso della superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art È esclusa dal calcolo del volume, per un altezza non eccedente gli 80 cm., la porzione di solido emergente compresa tra il piano del terreno sistemato e il piano di calpestio del 1 solaio f.t., purchè contenenti funzioni pertinenti con l abitazione (autorimesse, locali di sgombero), ma non locali abitabili. Nel caso di raccordo in pendenza fra terreno sistemato circostante l edificio e le banchine pedonali (e/o sedimi stradali) interessanti la sua area di pertinenza, tale norma non si applica per pendenze superiori al 5%. 5. La norma di cui al comma 4 si applica con riferimento ai terreni limitrofi in assenza di prescritti allineamenti di quota, di viabilità di contorno o di progetti esecutivi della rete stradale. Pag. 17

18 Art Superficie fondiaria (Sf) 1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m 2 ], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. Art Superficie territoriale (St) 1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m 2 ], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. Art Rapporto di copertura (Rc) 1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria. Art Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m 2 ]/[m 2 ]. Art Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m 2 ]/[m 2 ]. Art Indice di densità edilizia fondiaria (If) 1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m 3 ]/[m 2 ]. Art Indice di densità edilizia territoriale (It) 1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m 3 ]/[m 2 ] NOTE - Art. 21 comma 1 e Art. 22 comma 1: Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43). Pag. 18

19 Art. 27 bis - Disposizione transitoria 1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli , continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. 2. Ai sensi del precedente comma, con l applicazione degli articoli indicati nello stesso, sono fatti salvi i disposti relativi alle aree interessate da eventi alluvionali così come indicato dall art. 10 delle Norme di Attuazione del PRGC Variante NOTE - Art. 12 comma 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n 19: 5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il Regolamento Edilizio Tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate. Pag. 19

20 TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art Salubrità del terreno e della costruzione 1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. 2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'organo competente in materia igienicosanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione. 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 9. E vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. Art Allineamenti 1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Art Salvaguardia e formazione del verde 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. 2. L Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. Pag. 20

21 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 6. L Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. 7. La quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto è meglio definita nelle N.d.A. del PRGC. Art Requisiti delle costruzioni 1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; d) sicurezza nell'impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio energetico e ritenzione del calore; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente. 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto NOTE - Nell'"Appendice all'art. 31" sono riportati l'elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei requisiti tecnici e prestazionali. Pag. 21

22 Art Inserimento ambientale delle costruzioni 1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale ottimizzando la resa estetica e funzionale degli interventi edilizi consentiti, favorendo l inserimento dei volumi soggetti a recupero o dei nuovi volumi all interno del contesto edificato o come coninuum rispetto ad esso; individuando criteri da seguire nella progettazione desunti dall analisi del tessuto edilizio esistente, al fine di definire tipologie edilizie e sistemi compositivi architettonici propri di ciascuna realtà urbana. Si dovranno desumere indicazioni per le nuove costruzioni, finalizzate alla realizzazione di nuove parti del tessuto urbano e tali da configurarle come evoluzione dell abitato e utilizzare criteri compositivi e tipologie edilizie compatibili con quelle già esistenti, comprensive di tutti gli elementi costitutivi necessari ad identificarle come parti integranti e complete dell organismo urbano relative a ciascuna singola area del territorio urbano, nell ambito delle N.T.A. del P.R.G.C. 2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. Il terreno sistemato artificialmente mediante la realizzazione di sbancamenti o rilevati deve avere pendenza massima del 15% 3. L Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 4. L Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato. Pag. 22

23 Art Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute ed eventualmente recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n Art Interventi urgenti 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 1. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili NOTE: - Art. 33: Conclusi gli adempimenti prescritti dalla L.R. 14 marzo 1995, n. 35, il Comune allega al Regolamento Edilizio il "catalogo dei beni culturali architettonici". Pag. 23

24 Art Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione NOTE - Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n Pag. 24

25 TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art Altezza interna dei locali abitativi 1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave" (nel caso di orditure lignee le altezze saranno misurate all intradosso dei travicelli secondari, escluse le travi principali, mentre per i locali con copertura a volta esse saranno date dalla media delle altezze relative al piano di imposta e al culmine). 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. 4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a) per le nuove costruzioni, nei casi di: 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di: 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa; 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie; 3) interventi edilizi volti al recupero di locali sottotetto 5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente. 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,60 m. 7. Nelle nuove realizzazioni i solai e i sottotetti inclinati, fatta salva ogni altra norma vigente non potranno essere resi abitabili se non raggiungono in ogni punto l altezza minima di m 1,60 e un altezza media, intesa come rapporto tra volume e superficie, di almeno m 2,40 qualora facciano parte di un unica unità immobiliare con il piano sottostante e un altezza media di almeno m 2,70 se costituiscono unità immobiliare a sé stante. 8. Sono integralmente fatte salve tutte le disposizioni contenute nella L.R. n 21/98 sul recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti. 9. Limitatamente ai locali destinati ad attività commerciali, artigianali e paracommerciali di servizio nonché di pubblico esercizio, le altezze interne non dovranno risultare inferiori a m 2,40 nel centro storico, quale perimetrato ai sensi dell art. 12 della L.R. n 56/77 s.m.i. e a m 2,70 nel resto del territorio comunale. 10. Sono adibiti al solo uso di deposito i locali posti al piano sottotetto non direttamente collegati all unità immobiliare sottostante ed ad essa pertinenziale. Detti locali dovranno avere una superficie complessiva inferiore a mq 25,00, accesso diretto dal vano scala comune del complesso immobiliare, altezza media inferiore a m 2,40, altezza minima non superiore a m 1,50 e dovranno essere privi di impianti funzionali all utilizzo igienico. NOTE: Il volume di cui al comma 2 è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. - Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma. Pag. 25

26 Art. 36 bis Disposizioni sui locali sottotetto ulteriori prescrizioni 1. Fermo restando le prescrizioni di cui all articolo n. 36, nei locali di nuova costruzione, per ogni unità immobiliare, nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale valgono le seguenti definizioni e prescrizioni: a) Locale sottotetto abitabile o agibile: si devono applicare le prescrizioni tecniche riportate al precedente art. 36 comma 7 e devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme in materia. Detti locali sono soggetti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione in misura intera così come viene individuato dall Amministrazione Comunale con l adozione di un proprio provvedimento deliberativo. b) Locale sottotetto usabile: in ciascun locale del sottotetto si deve avere una altezza media (calcolata come rapporto fra volume e superficie) compresa fra m 2,40 e m 2,00. Per i locali sottotetto usabili, valgono le seguenti prescrizioni: - non è consentita in alcun punto una altezza interna di imposta tra pavimento e soffitto superiore a m 1,20; - il soffitto potrà avere una pendenza massima di 30 ; - è obbligatorio il collegamento con l alloggio sottostante mediante scala interna chiusa da muratura; - nei singoli locali sarà consentita la realizzazione di aperture aero illuminanti fino a 1/20 della superficie in pianta. In questi locali è consentita la realizzazione d opere di finitura e l installazione degli impianti idrico - sanitari, elettrico e di riscaldamento/condizionamento. Detti locali sono soggetti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione in misura parziale così come viene individuato dall Amministrazione Comunale con l adozione di un proprio provvedimento deliberativo. c) Locale sottotetto non usabile: ciascun locale nel sottotetto deve avere una altezza media (calcolata come rapporto fra volume e superficie) inferiore od uguale a m 2,00. Per i locali sottotetto non agibili valgono le seguenti prescrizioni - non è consentita in alcun punto una altezza di imposta tra pavimento e soffitto superiore a m 0,30; - il soffitto potrà avere una pendenza massima di 30 ; - è consentita la realizzazione di n. 1 velux per falda su superficie max di mq. 0,50 cadauno ovvero pari a 0,5 mq ogni 40 mq. di superficie di sottotetto; - l impianto elettrico deve essere limitato all illuminazione dei locali; - non è consentita l esecuzione di opere di finitura e la predisposizione di altri diversi impianti; - non sono consentite tramezzature interne; - l accesso dovrà avvenire mediante scala chiusa da muratura ovvero a mezzo di scala retrattile (con certificazione di sicurezza). Detti locali non sono soggetti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Pag. 26

27 Art Antenne Comune di S.Benigno Canavese 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. L Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore NOTE: - Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:. nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";. nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;. nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";. nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". - V. anche le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione. - nel Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n 198. Pag. 27

28 Art 37 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici 1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. 2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini. 3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici. 4. Per l'installazione valgono le seguenti norme: a. tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate; b. la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; c. in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare; d. particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale; e. le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a seconda del posizionamento; f. in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; g. nel caso le soluzioni del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica; h. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50; i. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100; j. per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150); k. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura; l. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne; m. è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs. n 42/04 e ss.mm.ii.). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti; Pag. 28

29 n. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti). 5. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme: a. le antenne paraboliche installate prima dell applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 mesi dall entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 4; b. i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei diciotto mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti; c. ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo; d. la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa. SANZIONI La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell art. 37 bis. La sanzione va da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 413,00. Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di Euro 137,67. Detta sanzione è soggetta agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente, per cui l importo sopra indicato è passibile di variazione senza che ciò costituisca modifica del presente articolo del Regolamento Edilizio. E comunque obbligatorio provvedere entro 60 giorni dalla comminazione della sanzione all adeguamento dell impianto. In caso contrario sarà reiterata la sanzione stessa fino all effettivo adeguamento dell impianto. Pag. 29

30 Art Chioschi e mezzi pubblicitari 6. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 7. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine,!stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 8. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 9. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1: Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 11. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 12. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 3, 4, 5, 6, L Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. 14. Le dimensioni massime dei mezzi pubblicitari sono quelle stabilite dall art. 48 del regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 16.dicembre 1992, n. 495 del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n La richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari, escluse le targhe e le insegne murali, deve essere corredata da una relazione redatta da professionista abilitato che certifica la sicurezza dei manufatti. 16. Per tutto quanto non direttamente specificato, si rimanda alle indicazioni del regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 16.dicembre 1992, n. 495 del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n NOTE - I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.dicembre 1992, n Pag. 30

31 Art Coperture, canali di gronda e pluviali 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nella fognatura relativa allo smaltimento delle acque bianche; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. Le specifiche tecniche degli allacciamenti alla pubblica fognatura sono quelle stabilite dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 7. Nel Centro Storico zona Ricetto si prescrive che le coperture siano realizzate in legno con travi a vista e manto di copertura in coppi alla piemontese o monocoppo. 8. Nel Centro Storico esterno al perimetro del ricetto sono anche ammessi manti di copertura in tegole tipo portoghesi realizzati su struttura in legno con travi a vista. Art Cortili e cavedi 1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2 comma. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati: altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m 2 ; altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m 2 ; altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza. 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia. Pag. 31

32 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. Art Intercapedini e griglie di aerazione 1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune NOTE all art Il riferimento normativo delle prescrizioni di cui al comma 1 è l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n Pag. 32

33 Art Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi troncoconici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione (non inferiore a 15 ) 6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. Art Muri di sostegno 1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in modo architettonicamente definito e non lasciati in getto di calcestruzzo in opera; 5. Per i muri di sostegno isolati, l Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. L Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione NOTE all art I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n Pag. 33

34 Art Numeri civici 1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1.50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi. Art Parapetti e ringhiere 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. 2. I manufatti di cui sopra devono: a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m; b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono: c) essere scalabili; d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere l Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia qualora lo ritenesse necessario, può richiedere l uso dello stesso materiale di rifinitura dell edificio realizzato sulla proprietà o l uso del materiale tradizionale prevalente in altri parapetti e ringhiere della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l armonico inserimento nell ambiente naturale; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. Pag. 34

35 Art Passaggi pedonali e marciapiedi 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 8. Materiali e modalità di esecuzione dovranno essere concordati con gli uffici comunali NOTE -- Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del D.M. 14 giugno 1989, n I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n Pag. 35

36 Art Passi carrabili 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m, fatte salve diverse indicazioni prescritte dall Ente proprietario della strada. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga previste dalla vigente normativa di legge NOTE I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'art. 3 del "Nuovo Codice della Strada" sopra citato. I riferimenti legislativi di cui al comma 8 sono quelli fissati dal comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n Pag. 36

37 Art Piste ciclabili 1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili. 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dalla normativa di legge sono previsti parcheggi per le biciclette. 3. Si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Piano Urbano del Traffico. Art Portici e "pilotis" 1. I nuovi portici, se previsti dal P.R.G.C., destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse. 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,50 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Art Prefabbricati 1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati NOTE all art Il Comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n Il riferimento normativo del comma 2 è l art. 7 della L.R. n 33/90. Pag. 37

38 Art Rampe Comune di S.Benigno Canavese 1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. 3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe deve rispettare le vigenti norme di legge in materia di sicurezza antincendi. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve rispettare le vigenti norme di legge in materia di sicurezza antincendi. 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque e devono essere realizzate in conformità alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza antincendi. 6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. 8. E' facoltà del Comune non rendere obbligatoria l'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe con senso alternato negli edifici residenziali mono e bifamiliari NOTE - I riferimenti legislativi dei commi 3, 4 e 5 si trovano nel D.M. 1 febbraio 1986 e s.m.i. - I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n Pag. 38

39 Art Recinzioni e cancelli 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione o rifacimento tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) nel centro storico: 1) muratura in mattoni a vista di coerente tipologia o intonacata, di altezza non superiore a mt. 3,00; 2) sono ammesse recinzioni in rete metallica sostenuta da paletti senza opere in cls per un altezza massima di 2,00 m, qualora le recinzioni non siano prospicienti le strade; b) nelle aree residenziali esterne al centro storico e nelle aree agricole pertinenti ai fabbricati: 1) muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un altezza massima complessiva di 2,00 m; 2) sono ammesse recinzioni in componenti pieni per un altezza massima di mt. 2,00 in caso di completamento di recinzioni esistenti e per delimitare la divisione delle proprietà purchè non prospicienti la pubblica via; c) nelle aree produttive esterne al centro storico: 1) componenti pieni di altezza massima di 2,50 m; 2) muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un altezza massima complessiva di 2,50 m; d) fondi agricoli in aree urbane ed extraurbane: 1) rete metallica sostenuta da paletti senza opere in cls per un altezza massima di 2,00 m; e) in ogni area sono ammesse siepi mantenute ad un altezza massima di 2,00 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. Per la realizzazione di muri, muretti, cordoli e cancellate è consentito utilizzare qualsiasi materiale purchè la soluzione adottata sia architettonicamente definita. L Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia qualora lo ritenga necessario, può richiedere l uso dello stesso materiale di rifinitura utilizzato per l edificio costruito sulla proprietà o l uso del materiale tradizionale prevalente in altre recinzioni della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l armonico inserimento nell ambiente naturale. 6. Per le tipologie di recinzioni realizzabili nelle aree a) b) e c) di cui al comma 3 sono ammesse motivate eccezioni solo in presenza di adeguate soluzioni estetiche e con uso di materiali che l Autorità competente sottoporrà al parere della Commissione Edilizia. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a1), b1), c2), d1), ed e) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore all altezza della recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni) oppure verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade; i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. Pag. 39

40 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Art Serramenti 1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari NOTE all art I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n Pag. 40

41 Art Servitù pubbliche 1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. 7. Qualora la proprietà non dia il proprio consenso all attacco diretto alla muratura per l applicazione degli oggetti di pubblica utilità di cui al comma 1 lettere c), d), e) ed f), la stessa dovrà avvenire affiancando l oggetto al fronte delle costruzioni. Pag. 41

42 Art. 54 bis Sistema di gestione e raccolta differenziato dei rifiuti urbani: finalità e modalità operative 1. L Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. 2. I produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge. 3. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. 4. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi: rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale; tutela dell ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate; affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti. 5. Nell ambito dei programmi di organizzazione del servizio, l Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale. 6. L Amministrazione Comunale impone ai proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l esposizione all esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l Amministrazione dello stabile deve consentire l accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative. 7. L amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell Amministrazione Comunale ai singoli condomini. 8. L Amministrazione Comunale nei soli casi in cui sia impossibile ubicare all interno delle proprietà private i contenitori per la raccolta differenziata, autorizzerà in via del tutto eccezionale il posizionamento degli stessi sul sedime stradale. Detti contenitori saranno a chiusura ermetica e dotati di idonee serrature a chiave. Dette aree, se pubbliche, saranno soggette al pagamento della tassa e/o tariffa di occupazione annuale adottata dall Ente annualmente con proprio atto deliberativo. 9. Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall Amministrazione Comunale. 10. E obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata il cui dimensionamento è subordinato al numero dei nuclei famigliari previsti ed alla verifica delle stesse con la Società che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 11. Tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano una modifica sostanziale del dimensionamento del fabbricato, subordinatamente al numero dei nuclei famigliari previsti ed alla verifica delle stesse con la Società che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 12. A tal proposito in data 25/05/2005 è stata emessa con prot. N l ordinanza n. 18/05 con cui si è ufficializzata su tutto il territorio comunale a partire dal 6 giugno 2005 il servizio ed il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani con le modalità, gli orari di raccolta e la consegna dei contenitori alla cittadinanza. Pag. 42

43 Art Soppalchi Comune di S.Benigno Canavese 1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 2. La realizzazione del soppalco è: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18. Pag. 43

44 Art. 55 bis Opere di invaso 1. Con le norme introdotte dal presente articolo l Amministrazione Comunale intende favorire il riutilizzo della risorsa idrica e il contenimento delle portate scaricate nella fognatura pubblica. Queste norme si applicano alle acque di origine meteorica raccolte dalle aree impermeabilizzate e/o pavimentate, scaricate nelle fognature pubbliche o scaricabili nei corsi d acqua superficiali. Per attuare le prescrizioni del presente articolo si dovranno prevedere: sistemi di accumulo delle acque piovane finalizzate al loro riutilizzo e al risparmio dell acqua potabile, da utilizzare, per esempio, per l irrigazione delle aree verdi private e di quelle verdi condominiali, per il lavaggio dei cortili, dei percorsi pedonali e delle aree pavimentate scoperte interne alle aree private residenziali. sistemi di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con svuotamento differito nel tempo. I sistemi potranno essere distinti o accorpati e si potranno quindi adottare sistemi a una o più vasche di accumulo e laminazione in grado di garantire quanto richiesto ai successivi punti 3 e Criteri generali per la limitazione delle portate e il riuso delle acque di pioggia: a) Nel programmare e realizzare gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione e riconversione edilizia, l estensione delle aree impermeabilizzate deve essere limitata allo stretto indispensabile, preferendo quanto più possibile l uso di pavimentazioni filtranti nella sistemazione dei piazzali di parcheggio, dei passaggi pedonali ed in generale di tutte le superfici esterne; b) La rete di drenaggio superficiale deve essere realizzata ricercando per quanto più possibile l allungamento dei percorsi e la diminuzione delle pendenze, ricorrendo ad accorgimenti tecnici utili a ritardare il deflusso, come per esempio l uso di canalette e tubazioni formate con elementi discontinui e con materiali rugosi, oppure realizzando reti di drenaggio con diametri maggiorati dei collettori e dotate di strozzature o limitatori di scarico; c) Si deve favorire l utilizzo di coperture erbose ed arboree che contribuiscono al contenimento dei deflussi, grazie ai diversi effetti: ritardo del ruscellamento, infiltrazione ed assorbimento radicale, evaporazione sulle superfici fogliari. Per questi motivi è importante che si dedichi la massima cura alla sistemazione delle aree verdi, sia nella fase di progetto e sia nella fase esecutiva dell intervento. Altrettanto importante sarà poi mantenere le aree ricoperte dalla vegetazione nelle migliori condizioni di manutenzione; d) Ove la scarsa permeabilità e le scadenti qualità geomeccaniche dei terreni non permettono di limitare i deflussi ricorrendo ai sistemi di dispersioni per infiltrazione, sopra richiamati, la limitazione dei flussi d acqua può avvenire con la realizzazione di invasi temporanei che permettano di far defluire in tempi differenziati le acque superficiali nella rete fognaria comunale; e) Si devono inserire vasche di raccolta, uniche o frazionate, per accumulare il maggior quantitativo possibile d acqua piovana che può e deve essere utilizzata per irrigare le aree verdi private e condominiali, senza ricorrere all utilizzo dell acqua potabile con indubbi vantaggi economici ed ambientali. 3. Aree private: entro ciascuna proprietà privata dovrà essere installato uno o più serbatoi per l invaso delle acque pluviali e per la regolazione degli scarichi in fognatura. Il volume invasato dovrà essere proporzionale alla superficie coperta totale della proprietà, ivi comprese le coperture degli edifici e delle aree esterne di pertinenza, e dimensionato per contenere un volume d acqua determinato dal prodotto tra la massima altezza di pioggia con ricorrenza quindicennale per la durata del tempo di pioggia fissato convenzionalmente in venti minuti. L apporto pluviometrico di riferimento (massima altezza di pioggia) da utilizzare nel dimensionamento del volume di invaso, è definito ricorrendo alle curve di possibilità climatica, espresse nella forma h=at n, fornite dall Autorità di Bacino del Fiume Po; per la cella AZ97, contenente la quasi totalità dell area urbana di San Benigno, si possono estrapolare i seguenti valori dei parametri a ed n a = 44,54 ed n = 0,310 Adottando un tempo di pioggia convenzionale di venti minuti l altezza di pioggia riferito al tempo di ritorno quindicennale è h=31,68 mm approssimato a h=32 mm corrispondenti ad un contributo di 0,032 mc per mq di superficie. Pag. 44

45 Il calcolo del volume da invasare VA1 dovrà essere riferito all apporto pluviometrico indicato e alla superficie calcolata come somma delle superfici coperte, quali tetti, pensiline, ecc.., delle superfici pavimentate (asfaltate, pavimentate con autobloccanti, pavimentate con cubetti in porfido o con lose di pietra, ecc..), o di quelle impermeabili. Possono essere escluse dal computo delle superfici impermeabili quelle attrezzate con autobloccanti permeabili purché inerbite. A titolo esemplificativo, in presenza di una proprietà con 200 mq totali di superficie impermeabile (aree coperte più percorsi viabili interni all area) si dovrà realizzare un volume di accumulo (VA1) di almeno: VA1 = 200 mq x 0,032 mc/mq= 6,40 mc. Al presente articolo si allega una tabella di calcolo dei volumi di invaso minimi per le superfici scolanti impermeabili. La superficie da utilizzare deve essere arrotondata ai 5 mq superiori. Il volume di accumulo potrà essere unico o frazionato. Inoltre è necessario prevedere un volume di accumulo aggiuntivo (VA2) pari al 50% del volume di invaso minimo calcolato con le modalità sopra riportate e presenti nella tabella successiva per la raccolta dell acqua piovana da utilizzarsi per irrigare le aree verdi private e condominali. 4. Interventi edilizi inseriti in piani esecutivi e aree condominiali: La determinazione dei volumi da invasare segue il criterio descritto al paragrafo precedente sia per il singolo lotto che per le aree condominali; pertanto fermo restando le norme e i criteri previsti al punto precedente, si dovrà prevedere anche per le aree comuni (strade, marciapiedi, passaggi pedonali, parcheggi, aree di ricreazione, etc.) l installazione di serbatoi da dislocare in area condominale e dimensionati con i criteri prima descritti. 5. Criteri tecnici per la realizzazione della rete di drenaggio privata e l inserimento delle vasche di laminazione e accumulo. Nel realizzare la rete di raccolta delle acque di origine meteorica si dovrà porre particolare attenzione alla profondità della rete fognaria pubblica al fine di organizzare la rete e i punti di accumulo delle acque (vasche e serbatoi) in posizione tale da favorire lo svuotamento per gravità nei tempi di seguito indicati della parte del volume di accumulo VA1. Il sistema rete di drenaggio e vasca di accumulo deve essere prioritariamente pensato per garantire il suo svuotamento a caduta relativo al volume di accumulo denominato VA1 ovvero senza l ausilio di pompe per il sollevamento delle acque ricorrendo, se possibile, a scarichi a sifone, o bocche tarate. Sono quindi da preferire reti di drenaggio e vasche di accumulo poco approfondite, eventualmente frazionate o l adozione di vasche di accumulo di altezza ridotta e ampia superficie. Qualora ciò non fosse possibile si dovrà applicare un sistema di sollevamento basato su una o più pompe; in tal caso il sistema dovrà essere progettato in modo tale che a invasi pieni (serbatoi semplici o multipli) possa scaricare, le acque relative al volume di accumulo VA1, nel ricettore finale anche in assenza di energia elettrica o di guasto dell impianto di sollevamento. La vasca di accumulo dovrà avere scarichi di troppo pieno e di fondo (in relazione al VA1), recapitanti nella rete di drenaggio privata interna alla proprietà, essere ispezionabile ed essere dotata di chiusura di sicurezza. Lo scarico di fondo (in relazione al VA1) dovrà essere dimensionato per favorire lo svuotamento della cisterna colma nelle 12 ore successive l evento pluviometrico, essere dotato di sistema di chiusura per eventuali intercettazione del flusso di scarico. Nei casi in cui le acque superficiali raccolte possono convogliare un carico di torbida e detriti fluitati, la cisterna deve essere dotata di griglie filtranti e di pozzetti o camere di sedimentazione. 6. E obbligo per il costruttore di nuovi edifici realizzare le opere di invaso private e/o condominali il cui dimensionamento è subordinato al rispetto dei criteri richiamati al precedente punto 2 e 3. Per gli interventi edilizi di cui al precedente punto 3 tra gli allegati tecnici di progetto si dovrà predisporre una planimetria o una relazione dove saranno indicate estensione e tipologia delle aree scolanti. 7. Tale obbligo di realizzare le opere di invaso private e/o condominali viene applicato anche alle ristrutturazioni che implicano una modifica sostanziale del dimensionamento del fabbricato, subordinatamente al rispetto dei criteri progettuali richiamati al precedente punto 3. Pag. 45

46 Art Sporgenze fisse e mobili 1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art.16, comma Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) 1/8 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m. d) 0,25 m per altri corpo aggettanti compresi nel tratto verticale misurato dall altezza di 2,50 m all altezza di 4,50 m. 3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. Art Strade private 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente. 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione, se l'amministrazione Comunale la ritiene necessaria; b) alla manutenzione e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella Pag. 46

47 mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza, nonchè al pubblico transito secondo la classificazione di cui alla D.C.C. n 16 del 19/2/1991 Art Terrazzi 1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo. 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%. Art. 58bis Disciplina dei bow-window e delle verande 1. La costruzione di bow-window e verande, con strutture provvisorie e semovibili, è ammessa nel territorio comunale e non sarà computata ai fini volumetrici per la verifica dei parametri ed indici di zona, quando la superficie perimetrata non supera i 9,00 mq per unità immobiliare, mentre sarà conteggiata ai fini della cubatura per il calcolo del contributo di costruzione. 2. Nel caso di edifici pluripiano, l inserimento dei volumi di cui sopra, dovrà essere strutturalmente compatibile con l architettura dell edificio ed il relativo progetto dovrà essere studiato in modo unitario per tutto il fronte oggetto dell intervento. Tipologie e materiali dovranno essere uguali e/o simili alle esistenti. Il progetto dovrà essere controfirmato dalla maggioranza dell assemblea condominiale, oppure dall amministratore del condomini, oppure dovrà essere presentata copia del verbale di assemblea che approva l intervento. Pag. 47

48 TITOLO VI ESECUZIONE DELLE OPERE Art Prescrizioni generali 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. Art Richiesta e consegna di punti fissi 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo può richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune NOTA all art.59 Riferimenti Legislativi - Comma 2: cfr., ad es., Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, artt. 4 e 5. - Comma 3: i riferimenti normativi sono. i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;. le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure. Pag. 48

49 Art Disciplina del cantiere 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b) degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere; tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 2. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione il permesso di costruire corredato degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 6. L Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Si riporta un esempio del cartello in cui sono riportate le indicazioni minime necessarie ed inderogabili: Intervento: Comune di San Benigno C.se Permesso di Costruire n. del / / ovvero Denuncia Inizio Attività n. del / / Titolare: Indirizzo: Telefono Fax Impresa esecutrice: Indirizzo: Telefono Fax : Indirizzo: (da compilarsi per ogni altra ditta e/0 impresa Telefono presente in cantiere) Fax Progettista: Indirizzo: Telefono Fax Direttore dei lavori: Indirizzo: Telefono Fax : Indirizzo: (da compilarsi per ogni altra figura professionale Telefono attinente all intervento) Fax NOTA - Per quanto prescritto al comma 1, v. art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n 38 s.m.i. - Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (v. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494). Pag. 49

50 Art Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento. 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere, almeno 15 giorni prima dell inizio dell occupazione, all Autorità comunale la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere. 3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cmq, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo NOTA - Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n Pag. 50

51 Art Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali 1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori. 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del permesso di costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni. 7. Ove del caso, l Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità NOTA - I riferimenti normativi specifici per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri sono:. il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, assunto in attuazione della Direttiva 92/58/CEE;. il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, assunto in attuazione della direttiva 92/57/CEE. Pag. 51

52 Art Scavi e demolizioni 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all Autorità comunale. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della denuncia di inizio attività, del permesso di costruire e di qualunque altro strumento autorizzativo di indicare il luogo dove provvederà a smaltire il materiale di risulta dalle demolizione e dagli scavi e di conservare la relativa documentazione, anche fotografica, che dovrà essere allegata alla dichiarazione di fine lavori anche al fine dell ottenimento del certificato di abitabilità e/o agibilità. 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. In caso di violazione delle norme del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61. Art Rinvenimenti 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all Autorità comunale del reperimento; l Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. In caso di violazione delle norme del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art NOTA all art Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3. - I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e la Legge 27 marzo 1992, n NOTA all art Il riferimento normativo di cui al comma 1 è D.Lgs 29 ottobre 1999, n Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n Pag. 52

53 Art Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n Pag. 53

54 TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI Art Vigilanza e coercizione 1. L Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380 e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni. 2. L Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. L Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n Art Violazione del regolamento e sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale.8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n Pag. 54

55 TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI Art Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali 1. E' facoltà dell Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori. Art Deroghe 1. L Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti. Art. 71 Disposizioni di Legge sopravvenienti 1. Le norme contenute nel presente regolamento, per la parte non conforme, saranno da intendersi automaticamente sostituite dalle nuove disposizioni di legge sopravvenienti NOTA all art La procedura per il rilascio di concessione in deroga si ricava dal complesso di disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, 41 quater della legge 17 agosto 1942, n e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle istruzioni fornite con circolare P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 21/URE, pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio Pag. 55

56 TITOLO IX - PIANO DEL COLORE DEL RICETTO (estratto) VOLUME I documentazione in originale depositata c/o l Ufficio Tecnico e di libera consultazione Introduzione (allegato al presente Regolamento) 1 Indagine storica (estratto allegato al presente Regolamento) 2 Rilievo delle facciate (estratto allegato al presente Regolamento) 3 Piano del Colore (estratto allegato al presente Regolamento) 4 Analisi delle tipologie decorative (estratto allegato al presente Regolamento) 5 Norme e procedure per l esecuzione del piano (estratto allegato al presente Regolamento) 6 Bibliografia (allegato al presente Regolamento) VOLUME II documentazione in originale depositata c/o l Ufficio Tecnico e di libera consultazione 1 Banca dati 2 Tabella riepilogativa delle schede 3 Schede di rilevamento colori n VOLUME III documentazione in originale depositata c/o l Ufficio Tecnico e di libera consultazione 4 Schede rilevamento colori n Il Piano del Colore del Ricetto è stato redatto dall Architetto Giovanni BRINO Pag. 56

57 INDICE DEGLI ELABORATI DEL PIANO DEL COLORE VOLUME I INTRODUZIONE 1. INDAGINE STORICA 1.1 Ricerca storica 2.2 Ricerca iconografica 3.3 Ricerca bibliografica 2. RILIEVO DELLE FACCIATE 2.1 Rilievo architettonico TAV. 6 Via dell Abbazia TAV. 7 Via Amedeo TAV. 8 Via dei Baluardi TAV. 9 Piazza Cardinale Amedeo delle Lanze TAV. 10 Via del Collegio TAV. 11 Via della Confraternita TAV. 12 Via Don Tealdi TAV. 13 Via Fruttuaria TAV. 14 Via della Ghiacciaia TAV. 15 Piazza Guglielmo da Volpiano TAV. 16 Via Lamarmora TAV. 17 Via Masino Abate TAV. 18 Via Miaglia TAV. 19 Via Ottone (dal n 1 al n 12) TAV. 20 Via Ottone (dal n 13 al n 33) Pag. 57

58 TAV. 21 Via Perinzia TAV. 22 Via dei Pescatori TAV. 23 Via Re Arduino TAV. 24 Via Regina Berta TAV. 25 Via Roberto TAV. 26 Via Roma TAV. 27 Via San Giovanni Bosco TAV. 28 Via della Torre TAV. 29 Via Umberto I TAV. 30 Piazza Vittorio Emanuele II 2.2 Rilievo cromatico TAV. 6 Via dell Abbazia TAV. 7 Via Amedeo TAV. 8 Via dei Baluardi TAV. 9 Piazza Cardinale Amedeo delle Lanze TAV. 10 Via del Collegio TAV. 11 Via della Confraternita TAV. 12 Via Don Tealdi TAV. 13 Via Fruttuaria TAV. 14 Via della Ghiacciaia TAV. 15 Piazza Guglielmo da Volpiano TAV. 16 Via Lamarmora TAV. 17 Via Masino Abate TAV. 18 Via Miaglia TAV. 19 Via Ottone (dal n 1 al n 12) Pag. 58

59 TAV. 20 Via Ottone (dal n 13 al n 33) TAV. 21 Via Perinzia TAV. 22 Via dei Pescatori TAV. 23 Via Re Arduino TAV. 24 Via Regina Berta TAV. 25 Via Roberto TAV. 26 Via Roma TAV. 27 Via San Giovanni Bosco TAV. 28 Via della Torre TAV. 29 Via Umberto I TAV. 30 Piazza Vittorio Emanuele II 3. PIANO DEL COLORE 3.1 Schedatura dei colori delle facciate 3.2 Banca dati: elaborazione informazioni: TAB. A Tabella riepilogativa GENERALE dei colori storici TAB. B Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: FONDI TAB. C Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: RILIEVI TAB. D Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: ZOCCOLI TAB. E Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: BASAMENTI TAB. F Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: LEGNI TAB. G Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: PIETRE TAB. H Tabella riepilogativa e istogramma statistico colori storici: FERRI TAB. I Tabella riepilogativa colori storici: COMBINAZIONI FONDI-RILIEVI 3.3 La tavolozza dei colori 3.4 Modelli di combinazioni cromatiche Pag. 59

60 3.5 Mappa cromatica - Stato attuale - Facciate storiche 3.6 Mappa delle tipologie di facciata 3.7 Mappa delle pavimentazioni 3.8 Mappa delle coperture 4. ANALISI DELLE TIPOLOGIE DECORATIVE 4.1 Analisi degli elementi architettonici decorativi 4.2 Analisi delle tipologie di facciata: - Facciate intonacate e tinteggiate a calce - Facciate in mattoni a vista - Facciate miste con parti di intonaco dipinto e parti in materiali laterizi a vista - Facciate in pietra artificiale - Facciate in mattoni e pietra a vista - Facciate listate 5. NORME E PROCEDURE PER L ESECUZIONE DEL PIANO 1.1 Normativa 1.2 Modulistica 6. BIBLIOGRAFIA Pag. 60

61 1. BANCA DATI Comune di S.Benigno Canavese VOLUME II 1.1 Lista completa delle schede con elencati i risultati del rilievo cromatico delle facciate 1.2 Lista dei codici degli elementi di facciata 1.3 Lista dei codici delle tecniche di colorazione 2. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCHEDE 3. SCHEDE RILEVAMENTO COLORI N VOLUME II 4. SCHEDE RILEVAMENTO COLORI N Pag. 61

62 INTRODUZIONE Il Piano del Colore del Ricetto di San Benigno Canavese si pone come obiettivo la tutela delle facciate storiche di questo quartiere. La necessità di rendere operativo tale strumento è dettata dalla constatazione che, in assenza di esso, come purtroppo avviene ora, ciascun proprietario ha potuto finora quasi liberamente modificare, e talvolta addirittura cancellare, i caratteri storici delle facciate delle sue proprietà con totale mancanza di rispetto nei confronti della memoria storica che esse veicolano. L Amministrazione comunale, in assenza di una normativa vincolante per i cittadini, ha potuto finora fornire loro soltanto un parere, basato sul gusto personale dei singoli funzionari preposti, sulla (correttezza delle scelte da loro effettuate in ambito di ristrutturazione o di semplice ritinteggiatura, ma non ha potuto indirizzarli verso scelte basate su dati oggettivi. Il risultato è che, all interno del Ricetto, si possono osservare facciate ritinteggiate con colori che nulla hanno a che vedere con quelli storici ancora superstiti in altre facciate analoghe del Centro Storico, colori che sono decisamente discutibili e che spesso stridono nell insieme urbanistico in cui sono collocati. Tali colori sono stati poi realizzati con tinte acriliche incompatibili, in quanto non traspiranti, con l'umidità ascendente caratteristica di questo centro storico. Inoltre ristrutturazioni e sopraelevazioni hanno spesso profondamente modificato 1 aspetto delle facciate, per esempio con la rimozione delle tradizionali Pag. 62

63 balconate in legno, delle caratteristiche "pantalere" sporgenti ecc., cancellando per sempre i caratteri originari delle facciate. Da tutto ciò si evince come una regolamentazione comunale in ambito di ristrutturazione sia necessaria per tutelare un patrimonio storico-urbanistico che, sebbene non di grande pregio architettonico, testimonia comunque il suo passato, le sue origini e la sua storia. Il Piano del colore è stato elaborato sulla base di un accurato rilievo grafico e fotografico, architettonico e cromatico in sito, di tutte le facciate delle vie e piazze del Ricetta, e da una schedatura sistematica delle facciate medesime. Esso è riassunto da una serie di "mappe tematiche" riassuntive che illustrano, alla scala urbana, le caratteristiche cromati che e tipologiche delle facciate e delle coperture di tutti gli edifici del ricetto ( e che costituiscono una base per operare una scelta ragionata del colore da utilizzare per la decorazione delle facciate, effettuata anche in rapporto agli edifici circostanti con la stessa tipologia e non semplicemente secondo il proprio gusto personale ); da una "tavolozza colori" e da una tabella delle combinazioni cromati che ricostruite sulla base delle ricerche effettuate in loco. Per facilitare il restauro delle facciate storiche, queste sono state catalogate sulla base delle tipologie costruttive, che si possono così riassumere: 1. Facciate intonacate e tinteggiate a calce, con o senza decorazioni a tinta oppure a stucco (le più comuni) 2. Facciate a mattoni a vista Pag. 63

64 3. Facciate "listate", con fasce di pietrame a vista o intonacato, alternate a fasce di mattoni a vista 4. Facciate a finta pietra o a finto legno 5. Facciate a tipologie miste 6. Altre tipologie Una "normativa", più empirica e operativa che burocratica, fornisce infine delle indicazioni metodologiche utili per il restauro corretto di queste facciate. Pag. 64

65 CAP. 1 INDAGINE STORICA 1.1 RICERCA STORICO-GEOGRAFICA È stato necessario fare una breve ricerca storica, per capire in quale contesto si stesse operando, e da essa è emerso che il ricetto di San Benigno Canavese è sorto presso l' Abbazia di Fruttuaria (fondata nel 1006 per opera del monaco benedettino Guglielmo da Volpiano ) in un periodo presumibilmente compreso tra la fine del XII e il XV secolo come nucleo fortificato rurale nel quale la popolazione contadina poteva abitare ma anche rifugiarsi a scopo di difesa e poteva inoltre immagazzinare beni e provviste alimentari in caso di guerra o di assalti da parte di bande di predoni. Sebbene le singole cellule edilizie che lo compongono siano state fortemente rimaneggiate dal punto di vista architettonico - decorativo ed abbiano perso il loro carattere originario, dal punto di vista planimetrico e tipologico esso presenta ancora oggi molte delle caratteristiche tipiche dei ricetti piemontesi. Come si vedrà meglio nei due capitoli successivi sui colori originari o comunque storici delle facciate del Ricetto, nella ricerca bibliografica ed archivistica, condotta presso l'archivio Storico Comunale e con l'aiuto di studiosi locali, non sono emerse molte informazioni utilizzabili direttamente per la redazione del Piano del Colore. Pag. 65

66 Tuttavia, 1 osservazione del patrimonio più antico ha rivelato la presenza delle tipologie di facciate tradizionali più autentiche (facciate a mattoni a vista o facciate miste mattoni-pietrame, e facciate intonacate e tinteggiate a calce ), con materiali locali, i più adatti a fronteggiare il problema dell'umidità ascendente causata dalla forte presenza dell'acqua sul territorio. A causa di mancanza di documenti scritti specifici sui colori,la ricerca sui colori storici del Ricetto è stata dunque esclusivamente fondata sul rilievo e sulla schedatura delle facciate in sito. Pag. 66

67 1.2 RICERCA ICONOGRAFICA In assenza di informazioni archivistiche sui colori del Ricetto, è stata effettuata una ricerca iconografica per verificare se, attraverso foto e stampe d' epoca, fosse possibile risalire ai colori ( o almeno alle tonalità di grigio) e alle decorazioni utilizzate in passato per le facciate degli edifici. L indagine non ha fornito però molte informazioni poiché -scarso è stato il materiale recuperato: si tratta infatti, in genere, quasi esclusivamente di fotografie in bianco e nero che ritraggono prevalentemente l'area esterna al Ricetto oppure quella interna, nella sua parte monumentale. Ad una osservazione più attenta, emergono tuttavia informazioni importanti sulle pavimentazioni e sull'arredo urbano storico ormai scomparso (fontane, monumenti, corpi illuminanti, tende, insegne e scritte ecc.). Pag. 67

68 1.3 RICERCA BIBLIOGRAFICA Ad integrazione della ricerca iconografica, è stata effettuata una ricerca bibliografica per verificare l'eventuale esistenza di pubblicazioni sui colori storici di San Benigno e di fotografie d' epoca e stampe antiche dalle quali possibile risalire ai colori e alle decorazioni utilizzate in passato per le facciate degli edifici. L indagine non ha fornito però molte informazioni utili allo scopo: le pubblicazioni reperite hanno infatti sempre come argomento principale l' Abbazia di Fruttuaria e non parlano, se non in modo sbrigativo, del Ricetto vero e proprio. Le fotografie d'epoca del Ricetto sono poi praticamente inesistenti. Soltanto la tesi di laurea di Luciano Viola ( 1 ) e il suo libro "L' Abbazia di Fruttuaria e il comune di San Benigno " ( 2 ) hanno fornito qualche infoffi1azione storica più precisa ma nulla che riguardi i colori storici del Ricetto. ( 1 ) VIOLA Luciano, Fruttuaria: 'un mode/lo e una proposta ", Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, Relatore: Prof. Umberto Chierici, Correlatori: Prof. Vera Comoli e Prof. Carlo Goria, 1975 ( 2 ) VIOLA Luciano, L 'Abbazia di Fruttuaria e il Comune di San Benigno, Ivrea, 1981 Pag. 68

69 CAP. 2 RILIEVO DELLE FACCIA TE 2.1 RILIEVO ARCHITETTONICO Successivamente alla ricerca iconografica ed archivistica di informazioni storiche relative alle facciate degli edifici del Ricetto di San Benigno, è stato condotto un rilievo cromatico in sito ( oggetto del prossimo paragrafo) per verificare, direttamente sulle facciate, l' esistenza di tracce di colore e materiali lapidei e laterizi d'epoca a vista. Per rendere più chiaramente comprensibili i risultati di tale ricerca si è reso però necessario anzitutto il rilevamento architettonico delle facciate di tutti gli edifici del Ricetto e la loro restituzione grafica, al fine di documentare anche con disegni il loro stato di conservazione o degrado e le informazioni più importanti. Pertanto tutte le facciate del ricetta sono state accuratamente misurate e restituite al CAD in scala 1:100. Esse sono state organizzate in 25 tavole tutte in scala 1:100 ciascuna delle quali ha come oggetto una via ( o una piazza) del Ricetto ed include uno stralcio di planimetria, con 'indicazione dei colori storici rinvenuti, e le strisciate dei prospetti che su questa via ( o piazza) si affacciano. Per completezza sono stati misurati e disegnati anche gli edifici che non presentano tracce visibili di intonaco d'epoca (in quanto recentemente restaurati o perché troppo degradati) poiché, essendo questa una ricerca effettuata a scala Pag. 69

70 urbanistica, è fondamentale che ciascuna facciata sia osservata e valutata in relazione all ambiente che la circonda e non semplicemente come entità a se stante. Per lo stesso motivo, cioè per avere una visione d 'insieme del Ricetto, sono state create delle "mappe tematiche" riassuntive in scala 1:250 (mappa cromatica dello stato attuale, mappa cromatica dei colori storici, mappa tipologica) e in scala 1:500 (mappa delle pavimentazioni, mappa delle coperture) che hanno come base la mappa catastale. Tali mappe tematiche saranno illustrate in dettaglio nel capitolo seguente. Pag. 70

71 2.2 RILIEVO CROMATICO Ultimata la fase di rilevamento architettonico e restituzione al CAD delle facciate di tutti gli edifici del Ricetto, è stato poi effettuato il loro "rilievo cromatico". Tale rilievo è consistito nel verificare in sito, osservando accuratamente gli intonaci, la presenza di tracce di colore storico e di elementi lignei, lapidei, laterizi e in finta pietra a vista.. Tale indagine è stata tanto più facile quanto più lo strato di intonaco o di colore recente era in stato di degrado poiché esso si staccava più facilmente dal supporto in muratura permettendo di intravedere, dietro di esso, la presenza di uno o più strati di colore e intonaco antichi. Laddove l'intonaco è stato ripristinato di recente non è logicamente stato possibile verificare quali fossero gli strati più antichi e pertanto la ricerca richiederebbe un ulteriore approfondimento. Sarebbe infatti possibile intervenire sulle facciate con saggi stratigrafici nell intonaco, che consentono di asportarne un piccolo campione, che può essere fatto analizzare in laboratorio per accertare se esso sia costituito anche da strati più antichi e per verificare la composizione sia dell intonaco che delle varie pigmentazioni. Tuttavia, essendo questi saggi molto costosi, non è stato possibile effettuarli in questa sede, anche perché avrebbe richiesto l'autorizzazione dei singoli proprietari. Pag. 71

72 Ogni qualvolta è stata individuata la presenza di tracce di colore storico ancora visibile, si è proceduto alla sua identificazione visiva utilizzando il sistema di notazione dei colori NCS ossia "NA TURAL COLOR SYSTEM ". Il procedimento è il seguente: si posiziona la mazzetta accanto alla traccia di colore da catalogare e si cerca con accuratezza per confronto VISIVO il colore corrispondente, trascrivendone poi il codice in una scheda. Il sistema NCS è un sistema scientifico di notazione dei colori che si basa sul modo con cui questi vengono percepiti. Tutti i colori di superficie che possiamo immaginare sono descritti per mezzo del sistema NCS e ogni colore può essere identificato da una notazione precisa. Una volta identificato il colore corrispondente a quello da catalogare si può classificare quest'ultimo con il codice letto sulla "mazzetta" NCS, che è univoco e quindi oggettivo. Poiché una classificazione del colore per mezzo di un codice, sia pure contenente indicazioni cromati che abbreviate, non è immediatamente traducibile in una denominazione comprensibile e al tempo stesso oggettiva, può essere molto utile e più pratico identificare il colore codificato con un codice alfanumerico con una "denominazione" altrettanto oggettiva. Con questo obiettivo è stata effettuata dapprima la conversione, con una opportuna tabella, del codice NCS nel codice MUNSELL, che è il sistema scientifico di notazione dei colori individuato dall'uni per la notazione dei colori nei centri storici d'italia, e successivamente la conversione di quest'ultimo, con un'altra tabella, nel codice ISCC.NBS al quale è associata una denominazione standard dei vari colori. Pag. 72

73 Quando è stato possibile, durante l'indagine in sito sono anche stati asportati dei campioni di colore a testimonianza del lavoro effettuato e con i quali è stato possibile realizzare una "tavolozza" dei colori storici del Ricetto. Tale tavolozza è stata poi confrontata con quella più generale del centro storico di San Benigno Canavese, ali 'interno del quale è situato il Ricetto, per una verifica ulteriore della sua attendibilità. Pag. 73

74 CAP. 3 PIANO DEL COLORE 3.1 SCHEDATURA DEI COLORI DELLE FACCIATE Una volta raccolte tutte le informazioni relative ai colori storici identificati nelle facciate del Ricetto, essi sono stati riportati in una scheda standard nella quale sono stati indicati anche il numero della scheda (da 1 a 253), il nome della via ed il numero civico (quando presente) della facciata presa in esame, la posizione (su via o piazza o cortile), la destinazione d'uso del fabbricato ( abitazione, edificio di culto, negozio, fienile), l'orientamento (Nord o Sud, etc.), l'epoca dell'edificio, della facciata e della colorazione e tutti i codici dei colori catalogati. Ciascuna scheda è sempre accompagnata da una o più fotografie e dal disegno della facciata in scala 1:200 con la ricostruzione del modello cromatico riscontrato. Per completezza, anche gli edifici che non presentano tracce di intonaco d'epoca sono stati documentati con una scheda nella quale però è assente il settore dedicato ai codici colore e in cui sono inclusi invece fotografia e disegno. Naturalmente tutti possibili elementi costruttivi e decorativi delle facciate sono stati accuratamente presi in esame e di ciascuno di essi si sono cercate tracce di colore d'epoca. Nel caso siano stati trovati, nella stessa facciata, più modelli di colorazione, per ogni modello è stata compilata una scheda contraddistinta dal sottocodice "A" o "E", Per rendere la catalogazione più semplice e per poter poi utilizzare le informazioni per fare indagini statistiche riepilogative è stato: Pag. 74

75 COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE PIANO DEL COLORE E DELL ARREDO URBANO Piano del colore Banca dei dati ELENCO DEI CODICI DEGLI ELEMENTI DI FACCIATA 1. FONDO FACCIATA 2. RILIEVI 3. ZOCCOLO 4. BASAMENTO 5. FASCIA MARCAPIANO 6. FASCIA DAVANZALE 7. FASCIA SOTTOFINESTRA 8. FASCIA SOTTOFRONTONE 9. FASCIA SOTTOCORNICIONE 10. CORNICIONE 11. ARCHITRAVE 12. FREGIO (FONDO) 13. FREGIO (ORNATO) 14. CORNICE 15. TRIGLIFO/MODIGLIONE FREGIO 16. TIMPANO FRONTONE FACCIATA (FONDO) 17. TIMPANO FRONTONE FACCIATA (RILIEVI) Pag. 75

76 18. BUGNATO VERTICALE 19. LESENA 20. COLONNA! PILASTRO 21. CAPITELLO 22. BASE COLONNA/PILASTRO 23. IMOSCAPO COLONNA 24. CORNICE FINESTRA 25. PANNELLO SOTTOFINESTRA 26. FRONTONE FINESTRA (RILIEVO) 27. ORNATO FRONTONE FINESTRA (CONCHIGLIA) 28. TIMPANO FRONTONE FINESTRA (FONDO) 29. DAVANZALE FINESTRA 30. FINESTRA 31. PERSIANA/ SCURO ESTERNO 32. INFERRIATA 33. PORTA/PORTONE INGRESSO 34. LASTRA BALCONE 35. RINGHIERA BALCONE 36. PANNELLO BUGNATO 37. DECORAZIONE ARCHITETTONICA 38. CORNICE DECORAZIONE ARCHITETTONICA 39. NICCHIA 40. SFONDATO/ RINCASSO 41. STATUA/ DECORAZIONE FIGURATIVA A SCULTURA 42. DIPINTO FIGURATIVO (FONDO) Pag. 76

77 43. MERIDIANA 44. INSEGNA (FONDO) 45. STEMMA 46. TARGA VIARIA 47. NUMERO CIVICO 48. ABBAINO 49. ARCHIVOLTO 50. CORNICE NICCHIA 51. PORTALE FASCE BUGNATO 52. PANTALERA 53. CANCELLO 54. FASCIA ZOCCOLO 55. GRONDAIA 56. SCURETTO FASCE 57. DIPINTO FIGURATIVO (CORNICE) 58. PORTALE INGRESSO 59. ZOCCOLO PORTALE 60. CORNICE PANNELLO SOTTOFINESTRA 61. INSEGNA (FONDO) 62. BOTTEGA (CORNICE PORTA) 63. FASCIA ARCO 64. BOTTEGA(FACCIATA) 65. BOTTEGA (ARCHITRAVE) 66. BOTTEGA (STIPITE) 67. BOTTEGA (ZOCCOLO) Pag. 77

78 68. BOTTEGA (ORNATO) 69. BOTTEGA (LESENA) 70. BOTTEGA (LATERALE) 71. INSEGNA (LETTERA) 72. INSEGNA (CORNICE) 73. AVANCORPO (FREGIO) 74. PORTA (CORNICE) 75. INSEGNA (FIGURA) 76. SOGLIA PORTA D'INGRESSO 77. MURO RECINZIONE (FONDO) 78. PORTICATO (PILASTRO) 79. TENDA BALCONE 80. ARCO 81. CANCELLATA 82. MURO RECINZIONE (ZOCCOLO) 83. BOTTEGA (SERRANDA) 84. DEVANTURE 85. BOTTEGA (IMPOSTA) 86. ARCO (FONDO) 87. PORTICATO (PARETE) 88. PORTICATO (VOLTA) 89. BOTTEGA (PORTA) 90. FINESTRA BASAMENTO 91. CORNICE FINESTRA BASAMENTO 92. SCALA ESTERNA (MURO) Pag. 78

79 93. SPALLETTA FINESTRA 94. SCURO INTERNO FINESTRA 95. SCURI ESTERNI PORTA 96. SPALLETTA PORTA 97. CORNICE OBLO 98. FINESTRA OBLO 99. SCALA ESTERNA (GRADINI) 100. ARCO 101. GRADINI ESTERNI 102. MANIGLIA PORTONE 103. MODIGLIONE BALCONE 104. PILASTRI E BALAUSTRA BALCONE 105. ALTANA 106. MURO RECINZIONE (RILIEVI) 107. CAPPELLO FINESTRA 108. PORTA FIENILE 109. PORTA GARAGE 110. ROMANELLE 111. PANTALERA LEGNO 112. ARCHITRAVE LEGNO FINESTRA 113. ARCHITRAVE LEGNO PORTA 114. SEDILE ESTERNO 115. CANCELLO 116. MANIGLIA PORTONE 117. PORTONE CARRAIO Pag. 79

80 118. PERSIANA BASAMENTO 119. PORTA CANTINA 120. BORDINO CORNICE FINESTRA 121. TRAVI SPORGENTI 122. FASCIA INTERMEDIA 123. OMBRA CORNICE FINESTRA 124. ARCO MURATO 125. FASCIA FINTO DAVANZALE 126. RESTI BALCONE 127. RILIEVO LISCIO (BASAMENTO) 128. RILIEVO BUGNATO (BASAMENTO) 129. FREGIO DI CORONAMENTO 130. OMBRA BUGNATO 131. FASCIA DI CORONAMENTO 132. OMBRA PANNELLO SOPRA FINESTRA 133. LINEE ORIZZONTALI DI DECORAZIONE FACCIATA Pag. 80

81 COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE PIANO DEL COLORE E DELL' ARREDO URBANO Piano del colore Banca dei dati ELENCO DEI CODICI DEI TIPI E DELLE TECNICHE DI COLORAZIONE. IN ORDINE DI CODIFICA 1 A. ELEMENTO SIMULATO IN TROMPE-L 'OEIL CON TINTA A CALCE AD AFFRESCO 1 B. ELEMENTO SIMULATO IN TROMPE-L 'OEIL CON TINTA A CALCE SU INTONACO PREESISTENTE 1 C. ELEMENTO SIMULATO IN TROMPE-L 'OEIL A GRAFFITO 1 D. ELEMENTO SIMULATO IN TROMPE-L 'OEIL CON TINTA ACRILICA 1 E. ELEMENTO SIMULATO IN TROMPE-L 'OEIL CON TINTA A SMALTO 1 F. ELEMENTO SIMULATO IN TROMPE-L 'OEIL CON AL TRE TECNICHE 2 A. ELEMENTO DIPINTO CON TINTA A CALCE AD AFFRESCO 2 B. ELEMENTO DIPINTO CON TINTA A CALCE SU INTONACO PREESISTENTE 2 C. ELEMENTO DIPINTO CON TINTA ACRILICA 2 D. ELEMENTO DIPINTO CON TINTA AI SILICATI 2 E. ELEMENTO DIPINTO CON TINTA A SMALTO 2 F. ELEMENTO DIPINTO CON ALTRE TECNICHE 3 ELEMENTO LAPIDEO (PIETRA, MARMO O GRANITO) 4 ELEMENTO LATERIZIO (MATTONE O TERRACOTTA) A VISTA 5 ELEMENTO CERAMICO A VISTA Pag. 81

82 6 ELEMENTO LIGNEO A VISTA 7 ELEMENTO REALIZZATO CON INTONACO COLORATO IN PASTA 8 ELEMENTO REALIZZATO CON INTONACO COLORATO SPRUZZATO 9 ELEMENTO IN MOSAICO 10 ELEMENTO IN RAME A VISTA 11 ELEMENTO REALIZZA TO IN CEMENTO A VISTA 12 ELEMENTO REALIZZATO IN PIETRA ARTIFICIALE 13 ELEMENTO REALIZZATO IN ALLUMINIO A VISTA 14 ELEMENTO VITREO 15 ELEMENTO REALIZZATO IN TELA 16 ELEMENTO REALIZZA TO IN CARTA 17 LAMIERA SMALTATA 18 ELEMENTO SPRUZZATO E DIPINTO 19 ELEMENTO SPRUZZATO COLORE CEMENTO NATURALE 20 FACCIATA GREZZA IN TUFO 21 FACCIATA GREZZA IN MA TTONI 22 FACCIATA GREZZA MISTA MATTONI / TUFO 23 ELEMENTO IN FERRO NATURALE 24 ELEMENTO IN LAMIERA ZINCATA 25 ELEMENTO IN OTTONE 26 ELEMENTO IN PLASTICA 27 INTONACO COLORA TO NATURALE 28 ELEMENTO IN GHISA GREZZA 29 ELEMENTO REALIZZATO IN GRANIGLIA 30 INTONACO GRAFFIA TO (PLASTICO CONTINUO) Pag. 82

83 31 INTONACO SPRUZZATO E BUCATO 32 FACCIATA GREZZA IN PIETRA Pag. 83

84 SCHEDA RILEVAMENTO COLORI SCHEDA N INDIRIZZO TIPOLOGIA EDIFICIO abitazione ORIENTAMENTO Ovest POSIZIONE verso via EPOCA EDIFICIO EPOCA FACCIATA EPOCA COLORAZIONE STORICA RECENTE STATO DI CONSERVAZIONE DELLA FACCIATA CONSERVATO DEGRADATO RESTAURO SCOMPARSO RECENTE TINTA INTONACO STUCCO ELEMENTI DELLA FACCIATA N ELEMENTO NCS MUNSELL ISCC NBS DENOMINAZIONE COLORE TEC. 1 FONDO S0500-N N 9, WHITE 2B S0505-R10B 5 RP 9/1 231 PURPLISH WHITE 2B S0530-R80B 5 PB 8/6 198 VERY LIGHT PURPLISH BLUE 2B 2 RILIEVI 3 ZOCCOLO 4 BASAMENTO 5 FASCIA MARCAPIANO 6 FASCIA DAVANZALE 10 CORNICIONE 11 ARCHITRAVE 12 FREGIO: FONDO S0500-N N 9, WHITE 2B 14 CORNICE S0700-N N 3,75 10,4%R DARK GRAY 2B S0500-N N 9, WHITE 2B 18 ANTERIDE S0700-N N 3,75 10,4%R DARK GRAY 2B 19 LESENA 20 PILASTRI 24 CORNICE FINESTRA 25 PANNELLO SOTTOFIN. 29 DAVANZALE FINESTRA 30 FINESTRA 31 PERSIANA 32 INFERRIATA FINESTRA 33 PORTA INGRESSO 34 LASTRA BALCONE 35 RINGHIERA BALCONE TIPO DI SCHEDA RILIEVO IN SITO RIFERIMENTOARCHIVIO STORICO RIFEIRMENTO ARCHIVIO ICONOGRAFICO NOTE Pag. 84

85 3.2 BANCA DATI: ELABORAZIONE INFORMAZIONI Tutte le informazioni raccolte sono state poi inserite in un apposito programma ("Excel ") per mezzo del quale è stato possibile verificare, tra tutti i colori storici rinvenuti nel Ricetto per ciascuna categoria di elementi architettonici, quali siano stati maggiormente utilizzati. I risultati sono stati organizzati in tabelle riepilogative e istogrammi statistici che sono qui di seguito allegati. Pag. 85

86 3.3 LA TAVOLOZZA DEI COLORI Una volta identificati i colori maggiormente utilizzati in passato nel Ricetto per i fondi facciata, i rilievi, gli zoccoli, i basamenti, gli elementi in legno, in pietra e in ferro, è stato possibile creare una "tavolozza dei colori" che si propone di utilizzare per il restauro delle facciate rispettando il loro carattere storico. La tavolozza colori è allegata alle tavole di disegno. Pag. 86

87 3.4 MODELLI DI COMBINAZIONI CROMATICHE Essendo gli edifici del Ricetto molto semplici e poco decorati, i modelli di combinazioni cromati che sono decisamente poco numerosi: oltre al modello "monocromatico", in cui il fondo invade tutta la facciata senza lasciare spazio a decorazioni, esistono il modello "bicromatico" costituito da fondo + zoccolo o fondo + basamento o fondo + rilievi (generalmente cornici-finestra, anteridi e fasce marcapiano ), ed il modello "tricromatico" in cui fondo, zoccolo e rilievi si mescolano con diverse tonalità di colore. Il risultato della ricerca è visibile nella Tabella riepilogativa delle combinazioni fondi-rilievi. Pag. 87

88 3.5 MAPPA CROMATICA La mappa cromatica è una mappa tematica nella quale sono indicati in modo sintetico tutti i colori storici delle facciate del Ricetto. In essa ciascuna facciata è contraddistinta dal numero civico e dal codice della scheda corrispondente in modo che sia semplice, dalla planimetria, risalire a qualsiasi scheda di dettaglio delle facciate. Questa mappa è fondamentale per avere una visione d'insieme del lavoro svolto e dei risultati della ricerca. La "mappa cromatica" è duplice: la prima riporta lo stato attuale delle colorazioni delle facciate; la seconda riporta solo i colori storici accertati. Pag. 88

89 3.6 MAPPA DELLE TIPOLOGIE DI FACCIATE La mappa delle tipologie di facciate è una mappa tematica nella quale sono state indicate, con particolari grafismi, le varie tipologie caratterizzanti le singole facciate del Ricetto di San Benigno: 1. Facciate intonacate e tinteggiate a calce, con o senza decorazioni a tinta oppure a stucco. 2. Facciate a mattoni a vista. 3. Facciate "listate", con fasce di pietrame a vista o intonacato, alternate a fasce di mattoni a vista. 4. Facciate a finta pietra o a finto legno. 5. Facciate a tipologie miste ( con la compresenza di mattoni, pietre a vista, intonaco ecc., applicati ai diversi elementi di facciata). 6. Altre tipologie (Facciate con intonaco spruzzato, a graffito ecc.). La "mappa delle tipologie di facciate" è importante perché consente di evidenziare, alla scala urbana, le varie tipologie di facciate, con i materiali impiegati, indispensabile per impostare la metodologia di restauro delle facciate del Ricetto. Da questa mappa emerge chiaramente che la tipologie più diffusa è costituita dalle facciate intonacate e tinteggiate a calce, con o senza decorazioni a tinta oppure a stucco, seguita -sia pure ad una certa distanza -dalle facciate con mattoni a vista e dalle facciate miste con intonaco e mattoni a vista. Pag. 89

90 3.7 MAPPA DELLE PAVIMENTAZIONI La mappa delle pavimentazioni è un'ulteriore mappa tematica nella quale sono rappresentate le pavimentazioni esterne attualmente presenti nell'area del ricetto, con retini che identificano i vari tipi di manto (acciottolati, selciati e asfalto ). Pag. 90

91 3.8 MAPPA DELLE COPERTURE La mappa delle coperture, infine, è una mappa tematica nella quale sono rappresentate le coperture degli edifici attualmente presenti nell'area del ricetto. Questa mappa ha rivelato la presenza sistematica di tetti con coppi alla piemontese, generalmente conservati. Pag. 91

92 CAP. 4 ANALISI DELLE TIPOLOGIE DECORATIVE 4.1 ANALISI DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI-DECORATIVI I fondi delle facciate Il fondo della facciata è il vivo del muro, ad esclusione di tutti gli elementi decorativi, degli zoccoli e dei basamenti. Le facciate che è stato possibile esaminare presentano generalmente una colorazione del fondo molto semplice ed essenziale: nella maggior parte dei casi non vi sono decorazioni e la colorazione è uniforme su tutta la facciata, zoccolo compreso, come si può osservare negli edifici di via Amedeo n. 8, n. l0 e n. 3 (schede n. 9, n. 10 e n. 13), via della Confraternita (scheda n. 64), via Fruttuaria (scheda. n. 81), via della Ghiacciaia n. 6 (scheda n. 91), via Lamarmora (scheda n. 114), via Miaglia n. 8-8A (scheda n. 125), etc. Dal punto di vista cromatico, i colori più diffusi per il fondo sono il giallo chiaro nelle sue varie sfumature (giallo paglierino in via Ottone n. 2l, scheda n. 146; giallorosato in via Roma n. 12, scheda n. 213; gia11o-arancio in via Roberto n. 3, scheda n. 206), il bianco, 1'arancio pallido e il rosa (in via Roberto n. l, scheda n. 205) e il beige (in via della Torre n. l0, scheda n. 233). Vi sono anche alcuni esempi di fondi color rosso scuro (in via Ottone n. 15, scheda n. 143), rosa (in via Roma n. 18, scheda n. 2l6), azzurro brillante (in via Ottone n. 19, scheda n. 145), e verde chiaro (in via Roberto n. 5, scheda n. 207), che vivacizzano l'ambiente. Pag. 92

93 In alcuni casi, nell'intento di arricchire la facciata, sono stati utilizzati due diversi colori della stessa tonalità: uno più scuro per il basamento o per lo zoccolo e uno più chiaro per il fondo, che possono essere anche separati tra loro da una sottile linea di demarcazione anch'essa della stessa tonalità ma molto più scura (vedi zoccoli e basamenti). Nei casi più complessi, la facciata è arricchita da elementi decorativi generalmente costituiti da comici di finestre e porte, anteridi, fasce marcapiano e lesene. Pag. 93

94 I rilievi Con questo teffi1ine si intendono tutti gli elementi decorativi in generale che emergono in aggetto (vero o simulato) dal fondo della facciata (esclusi lo zoccolo, il basamento, il cornicione, il portale, etc., che per la loro specifica funzione decorativa e costruttiva costituiscono un argomento a parte ). I rilievi delle facciate del Ricetto sono generalmente molto semplici, costituiti principalmente da cornici di porte e finestre, fasce marcapiano, lesene e anteridi, e sono tinteggiati con colori della stessa tonalità del fondo ma più chiari o più scuri, in modo che il contrasto sia sufficiente a metterli in risalto senza che siano troppo appariscenti. Per una trattazione più completa e approfondita le singole tipologie di rilievi rinvenuti nel Ricetto sono stati trattati a parte nei prossimi paragrafi. Pag. 94

95 Gli zoccoli Lo zoccolo è la parte inferiore della facciata, a diretto contatto con il suolo, e la sua funzione è di protezione della facciata vera e propria da polvere, sporcizia e umidità. Gli zoccoli delle facciate del Ricetto sono più frequentemente realizzati in cemento a vista (via della Confraternita n. 6, scheda n. 60; piazza Guglielmo da Volpiano n. 12, scheda n. 96), ma talvolta, come sovente accade nelle architetture più povere, essi sono intonacati e tinteggiati di grigio (via dei Baluardi n. 5, scheda n. 27; via Don Tealdi n. 1, scheda n. 67) oppure di colore simile a quello del fondo ma più scuro (via Masino Abate n. 2, scheda n. 115), e possono essere delimitati da una sottile linea scura (via Don Tealdi, scheda n. 66). Talvolta esso è stato realizzato in lastre di materiale lapideo a vista (via della Ghiacciaia n. 3-5, scheda n. 94; piazza Guglielmo da Volpiano, schede n. 102, 103, 104 ). Gli zoccoli delle facciate del Ricetto sono principalmente realizzati in cemento a vista o tinteggiati di grigio nelle sue varie tonalità (più chiaro o più scuro, con una sfumatura di blu o di rosso ); più raramente si trovano zoccoli color giallo pallido più o meno rosato, arancio chiaro, rosa o azzurro chiaro, in accordo con il colore del fondo della facciata. Pag. 95

96 I basamenti Il basamento è la parte di facciata che corrisponde al piano terreno. Concepito originariamente per dare maggiore solidità e protezione alla facciata vera e propria, di fatto, nelle facciate dipinte, questa solidità è solo apparente. Nelle facciate del Ricetto il basamento è generalmente realizzato in intonaco tinteggiato con un colore simile a quello del fondo ma più scuro (via Don Tealdi, scheda n. 66; via della Ghiacciaia n. 89; via Roberto n. 1, scheda n. 205), e da esso può essere separato per mezzo di un filetto della stessa tonalità di colore ma ancora più scuro (via Masino Abate, scheda n. 119) oppure rosso vivo (via Amedeo n. 2, scheda n. 7) oppure da una cornice marcapiano (Via Miaglia n. 6, scheda n. 124; via Ottone n. 19, scheda n. 145; via Roma n. 18, scheda n. 216). Più raramente il basamento è tinteggiato con un colore decisamente contrastante con quello del fondo (via dei Baluardi n. 16, scheda n. 20), oppure con un colore più chiaro (via del Collegio n. 10, scheda n. 46), oppure di colore grigio scuro (via Perinzia n , scheda n. 175). Soltanto una facciata del Ricetto, sita in via Roma n (scheda n. 212), presenta un basamento a finto bugnato: esso è costituito da un 'alternanza di fasce orizzontali lisce e bugnate ed è tinteggiato di colore giallo chiaro. Pag. 96

97 Le fasce marcapiano La fascia marcapiano, chiamata anche cornicione divisorio dei piani, è quell'elemento decorativo che suddivide la facciata orizzontalmente attraversandola da una parte all'altra in corrispondenza dei solai dei vari piani. Le fasce marcapiano del Ricetto sono generalmente molto semplici, rettilinee e possono essere tinteggiate dello stesso colore del fondo ed essere sporgenti dalla facciata (via Amedeo n. 1, scheda n. 12; via Ottone n. 19, scheda n. 145), oppure possono essere semplicemente dei "filetti" sottili di colore simile a quello del fondo ma più scuro (via Don Tealdi, scheda n. 66; via Masino Abate n. 2, scheda n. 115; via Roberto n. 1, scheda n. 205) o decisamente più vivace (via Amedeo n. 2. scheda n. 7). Soltanto nell'edificio di via Roma n (scheda n. 2l2) la fascia marcapiano si presenta leggermente più elaborata rispetto alle fasce che caratterizzano le facciate del Ricetto. Pag. 97

98 Le fasce davanzale Le fasce a livello del davanzale sono analoghe a quelle marcapiano: esse suddividono orizzontalmente la facciata attraversandola da una parte all'altra e possono essere realizzate sia in intonaco tinteggiato che in laterizio. Abbiamo un esempio di fascia davanzale nel Ricetto in via Roberto n. 1 (scheda n. 205) e tracce di una pregevole fascia davanzale in laterizio si possono osservare nell edificio ubicato in via Ottone n. l0 (scheda n. 140). Pag. 98

99 I cornicioni Il cornicione è l'elemento che corona superiormente la facciata. Nella stragrande maggioranza dei casi negli edifici del Ricetto non vi sono cornicioni e la struttura del tetto, con i suoi puntoni in legno a sostegno della copertura in coppi, di solito abbastanza sporgente, poggia direttamente sulla mura tura perimetrale e rimane con la struttura e la parte inferiore dei coppi a vista. Fanno eccezione alcuni edifici di particolare pregio, come il Collegio Salesiano di Piazza Guglielmo da Volpiano ( scheda n. 103) e l' edificio ubicato in piazza Cardinale Amedeo delle Lanze n. 12 (scheda n. 42). Pag. 99

100 Le fasce di coronamento Qualora l'edificio non possieda cornicione, la facciata può essere delimitata superiormente da una fascia di coronamento detta anche fregio, posta immediatamente al di sotto dello sporto del tetto. Essa può essere costituita semplicemente da una fascia di colore più chiaro rispetto a quello del fondo (via Roma n. 2, scheda n. 210) oppure può presentare una serie di decori più o meno complessi e diversificati della colorazione (via Roma n. 8-10, scheda n. 212). Pag. 100

101 Le pantalere La pantalera è lo sporto del tetto, ossia la parte di tetto che fuoriesce a sbalzo dalla facciata per mezzo di passafuori in legno e che ha la funzione di proteggere la facciata dagli agenti atmosferici. Come già accennato nel paragrafo relativo ai cornicioni, la maggior parte degli edifici del Ricetto è priva di questi ultimi e possiede invece la pantalera, che non è mai decorata ed è lasciata in legno e coppi a vista. Le pantalere originarie erano molto sporgenti, come si può ancora osservare in alcuni casi in cui tale elemento è sfuggito alle ristrutturazioni. Pag. 101

102 Le cornici delle finestre La cornice finestra costituisce in generale uno dei più semplici elementi decorativi di facciata ed è anche l'elemento più diffuso nelle facciate degli edifici del Ricetto. La cornice è costituita per lo più da una fascia rettilinea che contorna quattro lati della finestra incorporando il davanzale. Essa è generalmente di colore chiaro (via Amedeo n. 1, scheda n. 12; via dei Baluardi n. 16, scheda n. 20; via Fruttuaria n. 8, scheda n. 80; via Roma n. 14, scheda n. 214) e di spessore variabile (5-l0 cm) e può a sua volta essere bordata da un "filetto" di colore scuro che si può trovare ripetuto tra zoccolo e fondo o tra fondo e basamento (via Ottone n. 22, scheda n. 153; via Perinzia n , scheda n. 175; via Roma n. 18, scheda n. 216; via della Torre n. 6, scheda n. 231). Talvolta il filetto può assumere la forma di un "chiaroscuro", creando quasi un effetto tridimensionale (via della Ghiacciaia, scheda n. 89; via Ottone n. 19 e 21, schede n. 145 e n. 146). Nei casi più recenti la cornice finestra può presentare al suo interno altri elementi decorativi (via della Ghiacciaia n. 3-5, scheda n. 94). In qualche caso la cornice finestra può essere costituita da due o più filetti di colore scuro (via Amedeo n. 8, scheda n. 9). In altri casi la cornice finestra può essere realizzata in mattoni a vista (via Fruttuaria, scheda n. 81) ed essere particolarmente elaborata (via Ottone n. 12, scheda n. 141). Nei modelli più complessi la cornice finestra può essere arricchita da un "cappello" che può essere semplicemente tinteggiato (via della Ghiacciaia, scheda n. 89) o realizzato in sporgenza rispetto a filo facciata (via Roma n. 8 10, scheda n. 212) simulando delle bugne disposte a concio nell'architrave. Pag. 102

103 Le anteridi Un elemento architettonico presente in varie facciate del Ricetto è costituito dalle "anteridi" (o "cantonali" o "bugnato angolare"), elementi bugnati verticali posti agli angoli degli edifici, originariamente concepiti in pietra naturale, per conferire robustezza alla muratura in pietra o laterizio, e successivamente divenuti anche elemento puramente decorativo realizzato in intonaco tinteggiato. Le anteridi rinvenute nel Ricetto sono tutte di tipo decorativo, intonacate e tinteggiate con colore uniforme (via Ottone n. 29, scheda n. 149) oppure incorniciate da una fascia di colore più chiaro (via Masino Abate, scheda n. 118) o più scuro (via Roberto n. 1, scheda n. 205) che le mette in risalto rispetto al fondo facciata. Pag. 103

104 Le lesene In alternativa alle anteridi, le divisioni verticali di facciata possono essere realizzate con "lesene", dette anche "paraste". Nel Ricetto vi è soltanto un edificio che presenta questo tipo di decorazione architettonica: è quello sito in via Roma n (scheda n. 212). Qui le lesene sono tinteggiate color giallo-rosato, in armonico accordo con l arancio chiaro del fondo facciata, e sono contornate da un bordino di colore rosso scuro. Nella parte superiore esse vanno ad unirsi al fregio di coronamento costituendo con esso un tutt'uno. Pag. 104

105 I pannelli sotto-finestra e sopra-finestra Nei modelli decorativi più elaborati la cornice della finestra può essere arricchita, inferiormente o superioffi1ente, da pannelli rettangolari che possono essere realizzati in rilievo oppure con una cornice e al suo interno un rincasso o una bugna. Soltanto un edificio del Ricetto presenta questo tipo di decorazione: è quello ubicato in via Roma n (scheda n. 212). Qui pannelli sotto-finestra costituiti da cornice e rincasso decorano le finestre del primo piano, mentre pannelli sopra-finestra, decorati con linea d'ombra in modo da sembrare in rilievo rispetto alla facciata, decorano le finestre del secondo piano. Pag. 105

106 Frontoni e cappelli delle finestre Servono a decorare superiormente la finestra e possono essere realizzati in stucco o semplicemente tinteggiati. Pochi sono l efacciate del Ricetto che presentano questo di decorazione: l edifico ubicato in via Roma n (scheda n. 212) possiede un esempio di cappello realizzato in intonaco tinteggiato, mentre la facciata sita in via Roberto n. 1 (scheda n. 205) è decorata con finti frontoni a primo piano. Pag. 106

107 I dipinti figurativi Soltanto un edificio del Ricetto presenta un dipinto figurativo: è sito in via Roberto n. 1 (scheda n. 205) e su una finestra del primo piano, all interno di un finto frontone, si può osservare il busto di una figura femminile realizzato a graffito, ma tale decorazione è da considerarsi di poco prego e di epoca presumibilmente molto recente e quindi trascurabile. I davanzali delle finestre I davanzali delle finestre sono generalmente realizzati in pietra naturale, talvolta tinteggiata dello stesso colore del fondo o delle cornici delle finestre, quando queste sono presenti. La loro forma può essere semplicemente parallelepipeda oppure più complessa con modanature che la rendono più aggraziata. Pag. 107

108 I portali Il portale è quell'elemento architettonico in pietra o laterizio che contorna la porta di ingresso dell'edificio. Nel Ricetto ve ne sono tre: due di essi sono molto simili e sono ubicati in via Ottone n. 1 (scheda n. 132) e in via Roma n. 6 (scheda n. 211). Entrambi sono realizzati in laterizio e sono intonacati e tinteggiati con colori (grigio su fondo bianco e bianco su fondo ocra) che li mettono in risalto rispetto al colore di fondo della facciata. Il terzo portale, ubicato in Piazza Cardinale Amedeo delle Lanze n. 1 (scheda n. 31), costituisce un caso a se stante poiché fa parte di in un muro di recinzione e perché è realizzato in mattoni faccia a vista con cornice della porta in pietra naturale. Pag. 108

109 Gli infissi In questo paragrafo sono stati inclusi tutti i serramenti esterni compresi i portoncini d 'ingresso e i portoni carrai, in quanto i serramenti che ancora possiedono tracce di colorazione d' epoca sono veramente pochi, pertanto non sarebbe stato possibile fare alcuna ipotesi sui colori maggiormente utilizzati nel passato se ciascuna categoria fosse stata considerata singolarmente. I serramenti del Ricetto risultano essere per la maggior parte realizzati in legno naturale non tinteggiato. I colori più frequentemente utilizzati per la tinteggiatura degli infissi sono il marrone scuro, il verde scuro e il grigio, ma qui e là si possono osservare anche serramenti colorati di rosso, giallo pallido, arancio chiaro, azzurro, verde chiaro, bianco. Pag. 109

110 Le inferriate Le ringhiere dei balconi e delle scale esterne, come anche le inferriate delle finestre poste a piano terreno, sono prevalentemente realizzate in ferro verniciato. Difficile è trovare tracce della colorazione originaria, poiché 1'umidità e il dilavamento ne hanno spesso asportato la gran parte, lasciando il materiale arrugginito. Tuttavia, in base alle informazioni raccolte si può affermare che, in passato, le inferriate erano principalmente tinteggiate di verde scuro, bianco, grigio e giallo-arancio. Pag. 110

111 Le lastre e i parapetti dei balconi Le lastre dei balconi erano realizzate principalmente con lastre di pietra o con assi di legno. Nel primo caso, le lastre erano sostenute da mensole anch'esse in pietra di varia foggia e dimensione, dalla più semplice e lineare a quella arricchita da modanature, e il parapetto era principalmente di ferro verniciato come le inferriate delle finestre. Nel secondo caso, le mensole erano anch'esse in legno lasciato naturale (i più antichi) e soprattutto in pietra artificiale in epoca più recente (prima metà del XX secolo), mentre i parapetti erano sempre in legno. Pag. 111

112 I numeri civici e le targhe viarie Sono da segnalare alcuni numeri civici e targhe viarie storici: ne sono stati trovati in via della Torre n. 2 (scheda n. 229) e n. 6 (scheda n. 231), in via della Confraternita (scheda n. 64) e in via Ottone n. 19 (scheda n. 145). Essi hanno forma rettangolare e sono tinteggiati di colore chiaro con le scritte nere o rosse in risalto e talvolta sono bordati da una cornicetta nera o rossa. Pag. 112

113 Le insegne Nel Ricetto non sono state trovate tracce di insegne d'epoca, ma qualche traccia è stata rinvenuta nell'area circostante il Ricetto ed è qui di seguito documentata con alcune fotografie. Pag. 113

114 Le meridiane Si trovano sulla facciata di Palazzo Miaglia, nell 'area al di fuori del Ricetto. Dipinte da un certo Martinus Blancus nel 1699, segnano l'ora secondo i quattro metodi più tradizionalmente usati: il francese, l italico, il canonico e il babilonese. Questa peculiarità, insieme alla rarità dell'orologio solare di tipo "Giudaico Planetario", ne fa un caso unico al mondo ( 3 ). ( 3 ) Marco Notario, San Benigno Canavese terra di Fruttuaria -storia arte itinerari, San Benigno Canavese, 1999 Pag. 114

115 Il trompe-l'oeil Particolarmente interessanti sono tre edifici del Ricetto trattati a "trompe-l oeil", tipica decorazione pittorica che arricchisce notevolmente la facciata dipinta simulando elementi architettonici ( es. finte finestre e porte ), decorativi ( es. lesene e cornici marcapiano), paesaggi e scenari simulati (es. alberi e giardini). Nel primo caso, situato in via Ottone n. 19 (scheda n. 145), il trompe-l oeil è molto semplice: esso è costituito da un finto bugnato blu scuro su fondo blu a decorazione del basamento e da sottili fasce di colore grigio-bluastro che decorano le comici delle aperture in modo da farle sembrare in rilievo rispetto alla facciata (fasce d'ombra). Nel secondo caso, situato in via Ottone al n. 29 (scheda n. 149), la decorazione a trompe-l'oeil è invece costituita da una serie di fasce orizzontali di colore bianco e da finti pilastrini dello stesso colore ma arricchiti da un bordino grigio scuro che simulano due loggiati sovrapposti. Anteridi tinteggiate di colore bianco completano la facciata conferendole un aspetto originale. Il terzo caso, ubicato in via Roma al n (scheda n. 212) è indubbiamente anche il più ricco dal punto di vista decorativo di tutto il Ricetto. In questa facciata il trompe-l'oeil simula le lesene, il fregio a terminazione della facciata e i pannelli al di sopra delle finestre che sembrano in rilievo grazie all'uso di linee d' ombra di colore grigio scuro che creano l effetto di tridimensionalità. Fasce d ombra rosso scuro mettono ulteriormente in evidenza il bugnato del basamento, realizzato in intonaco. Cornici di porte e finestre, pannelli sotto - finestra, pannelli dello zoccolo, timpani di porte e finestre e una serie di fasce decorative orizzontali poste Pag. 115

116 immediatamente al di sopra della cornice marcapiano completano il tutto. Il lato dell'edificio che si affaccia su via Roberto n. 1 (scheda n. 205) è anch'esso trattato a trompe-l'oeil ma sembra essere di epoca più antica rispetto al lato che si affaccia su via Roma. In esso la decorazione simula timpani al di sopra delle finestre del primo piano e arricchisce la facciata con anteridi di colore bianco bordate di grigio scuro e una fascia marcapiano all'altezza dei davanzali del secondo piano. Lo zoccolo è tinteggiato e messo in evidenza da una sottile linea di colore rosso scuro. Nel timpano della quarta finestra a primo piano è possibile notare tracce di un elemento figurativo che sembra essere stato realizzato a grafite ma di cui è dubbio il il pregio artistico. Pag. 116

117 4.2 ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI FACCIATA Facciate intonacate e tinteggiate a calce Come si può desumere dalla mappa cromatica dei colori storici (TA V. 2), sono poche le facciate intonacate del Ricetto di San Benigno che presentano ancora delle tracce visibili a occhio nudo dei colori e delle decorazioni realizzate in passato, poiché la maggior parte di esse è stata ristrutturata da pochi anni oppure è in un tale stato degrado che non esistono più tracce della colorazione preesistente. Tuttavia, analizzando le informazioni ottenute e integrandole con un'indagine effettuata al di fuori dell'area del ricetto, è stato possibile delineare alcuni caratteri tipici della facciate intonacate storiche di San Benigno Canavese. Riassumendo brevemente quanto già esposto nel paragrafo precedente, le facciate intonacate del Ricetto sono prevalentemente prive di decorazioni e la colorazione si estende a tutta la facciata. In casi meno numerosi è presente anche uno zoccolo (in cemento a vista oppure intonacato e tinteggiato o anche in pietra) oppure un basamento intonacato e tinteggiato. In alcuni casi è presente una semplice decorazione costituita da cornici di porte e finestre e da fasce marcapiano realizzate in intonaco a stucco tinteggiato. Talvolta sono anche presenti anteridi in intonaco a stucco tinteggiato. Poco numerosi ono invece i casi di edifici con decorazioni complesse, costituite da Pag. 117

118 Lesene, basamento a bugnato trompe-l oeil, pannelli sotto finestre, fregi di coronamento, frontoni trompe-l oeil e fasce decorative. Pag. 118

119 Facciate in mattoni a vista Numerose sono le facciate realizzate in mattoni a vista: dalle torri del Ricetto all'abbazia di Fruttuaria, fatta costruire dal Cardinale Amedeo delle Lanze nella seconda metà del Settecento, dall' Ala Comunale al Palazzo del Comune, e numerosi muri di recinzione ed edifici adibiti a fienile. Si tratta, come si vede, di tipologie di facciata antiche, forse le sole sicuramente originarie, esistenti in edifici nobili oppure in edifici rurali. Pag. 119

120 Facciate miste con parti di intonaco dipinto e parti in mattoni e terrecotte a vista. All interno dell Area del Ricetto vi sono due facciate con parti ad intonaco dipinto e parti in mattoni o terracotta a vista. Il primo è ubicato in via fruttuaria (scheda n. 81) e l altro in via Ottone n. 12 (scheda n. 141). Qui le cornici delle finestre sono in laterizio e si contrappongono al fondo facciata realizzato in intonaco tinteggiato. Pag. 120

121 Facciate in mattoni e pietra a vista Vi sono alcuni esempi di edifici realizzati in muratura mista di pietra e mattoni: il muro di recinzione in via dei Baluardi (scheda n. 23), l edificio di via della Confraternita (scheda n. 61), quello di via Don Tealdi (scheda n. 68), il muro di recinzione di via Perinzia (scheda n. 167) e quello di via dei Pescatori n. 2 (scheda n. 178). Normalmente, il pietrame impiegato a vista è costituito da ciottoli estratti dai torrenti Orco e Malone. Pag. 121

122 Facciate in finto legno Un'attenzione particolare richiede un edificio ubicato in via Fruttuaria al n. 19 (schede n. 71 e 72), la cui facciata presenta una particolarissima finitura in finta pietra che imita una pianta rampicante fiorita, presumibilmente il glicine. Questo tipo di decorazione, poco diffuso in Piemonte, è invece tipico in Francia nella zona di Marsiglia ( rocaille )( * ), da cui probabilmente il proprietario originario, attivo come rocailleur all'inizio del secolo, ha attinto per la concezione e la realizzazione della propria casa. ( * ) cfr. Giovanni e Dominique BRINO, Marseille et ses quartiers Coleurs et traditions en architecture, Edisud, Aixen-Provence (des facades en enduit ciment, pp , ) Pag. 122

123 Facciate listate All interno del ricetto vi è solo una facciata listata, vale a dire in cui vi sono corsi orizzontali di 1-2 mattoni alternati a campiture intonacate o a pietrame in vista: si torva in via dell Abbazia (scheda n. 3) angolo via Ottone (scheda n. 151), ma molti esempi sono osservabili al di fuori del ricetto. Nelle facciate più complesse, oltre alle liste di mattoni, possono esserci cornici, cornicioni, ecc., sempre in mattoni a vista. Questa tipologia, come si può vedere nel resto del Centro Storico di San Benigno, un tempo era molto diffusa nel territorio canavesano ( * ), ed ora è in via di sparizione, e presentava una infinità di varianti, a volte fasciata con pietrame a vista. ( * ) cfr. M.M.G. Gamagna, M. Civiero, D.G. Gartino, Facciate listate nel canavese, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura di Torino, (relatore Prof. G. Brino) Pag. 123

124 Facciate in finta pietra Mentre l esempio di facciata in pietra artificiale è unico, gli esempi di singoli elementi realizzati in pietra artificiale sono relativamente più numerosi: il basamento bugnato dell edifico di via Roma n (scheda n. 212), le anteridi della facciata in via Don tealdi (scheda n. 70), e diversi modiglioni di balconi. Altri esempi si trovano al di fuori del Ricetto e sono documentati con fotografie. Pag. 124

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