PLAFOND IVA 2015 GESTIONE COMPLETA DEL PLAFOND IVA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PER L ESPORTATORE ABITUALE E IL FORNITORE

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2 PLAFOND IVA 2015 GESTIONE COMPLETA DEL PLAFOND IVA E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PER L ESPORTATORE ABITUALE E IL FORNITORE COSA C'E' IN QUESTO E-BOOK 03 Settembre 2015 Questo e-book si propone come aiuto aggiornato per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2015, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Le parti evidenziate in giallo sono quelle aggiornate rispetto alla versione 1.10 Se si vuole sapere (quasi) tutto senza dover cercare da altre 1000 parti: - cosa è il plafond IVA dell'esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali); come regolarizzare eventuali errori; - chi può essere esportatore abituale e come può acquistare beni e servizi senza pagamento dell'iva; - come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; - come applicare le novità in vigore dal 2015 in materia di dichiarazione d intento - come gestire il periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa - la nuova procedura di compilazione guidata passo per passo - la presentazione della dichiarazione all'agenzia Dogane - altri riferimenti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (con la normativa di legge ed oltre 35 casi di giurisprudenza e 100 casi di prassi con abstract) METODO Diversamente dalla maggior parte dei testi si usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione. Le abbreviazioni sono le solite comunemente accettate (DL = decreto legge, RM = risoluzione ministeriale, CM = circolare ministeriale, DM = decreto ministeriale, E = Entrate, D = Dogane, ecc.) FORMATO PDF AUTORE Lo Studio Giardini dal 2007 si occupa di consulenza fiscale e doganale su operazioni internazionali (export, import, intra UE) presso aziende, agenzie di operazioni doganali e studi commerciali. Lo Studio Giardini è anche autore della utility in excel UTILIZZO PLAFOND FISSO 1.0 e dell e-book Operazioni Internazionali. La vostra opinione è importante. Fatemi sapere con una mail a: info@studiogiardini.com Tutti i diritti sono riservati. E vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. DISCLAIMER L elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, esprime l opinione dell autore e non impegna alcuna responsabilità. PAGINA 2 DI 11

3 SOMMARIO 1. ESPORTATORE ABITUALE ACQUISTARE SENZA APPLICAZIONE DELL IVA QUANDO SI DIVENTA ESPORTATORE ABITUALE CHI PUO DIVENTARE ESPORTATORE ABITUALE DEFINIZIONE DI VOLUME D'AFFARI OBBLIGO DI FATTURAZIONE, PLAFOND IVA, FATTURE ANTICIPATE OPERAZIONI CHE CREANO PLAFOND OPERAZIONI CHE CREANO PLAFOND: CASI PARTICOLARI DI OPERAZIONI CHE CREANO PLAFOND OPERAZIONI CHE NON CREANO PLAFOND OPERAZIONI CHE NON CREANO PLAFOND: CASI PARTICOLARI OPERAZIONI CHE NON CREANO PLAFOND COSA SI PUO' ACQUISTARE CON IL PLAFOND MATURATO PLAFOND LIBERO E PLAFOND VINCOLATO...12 Esempio FORMAZIONE, RILEVANZA E UTILIZZO DEL PLAFOND ACCONTI E ANTICIPI SU FATTURE NOTE DI VARIAZIONE RESTITUZIONE DI MERCE DIFETTOSA METODI DI CALCOLO DEL PLAFOND METODO SOLARE O FISSO...16 ESEMPIO PRATICO...16 VERIFICA STATUS E CALCOLO PLAFOND: ANNO UTILIZZO PLAFOND: ANNO METODO MENSILE O MOBILE...18 ESEMPIO PRATICO SCELTA TRA PLAFOND FISSO E MOBILE PASSAGGIO DA UN METODO ALL ALTRO...22 PASSAGGIO DAL METODO MENSILE (MOBILE) AL SOLARE (FISSO)...22 PASSAGGIO DAL METODO SOLARE (FISSO) AL MENSILE (MOBILE)...23 CONSIDERAZIONI IN CASO DI PASSAGGIO DA UN METODO ALL ALTRO ADEMPIMENTI FORMALI DICHIARAZIONE D'INTENTO...25 MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO DM 6/12/ OBBLIGHI DELL ESPORTATORE ABITUALE...27 VECCHIA PROCEDURA FINO AL 31/12/ 2014 utilizzabile fino al 11/02/ ATTUALE PROCEDURA A PARTIRE DAL 01/01/2015 obbligatoria dal 12/02/ PARTICOLARITA DICHIARAZIONI D INTENTO IN DOGANA...28 CONTROLLI AGENZIA DOGANE...28 VARIAZIONI AL PLAFOND OBBLIGHI DEI FORNITORI DELL'ESPORTATORE ABITUALE...30 VECCHIA PROCEDURA FINO AL 31/12 /2014 utilizzabile fino al 11/02/ NUOVA PROCEDURA A PARTIRE DAL 01/01/2015 obbligatoria dal 12/02/ PERIODO TRANSITORIO DEL NUOVO REGIME...31 FATTURAZIONE DIFFERITA E NUOVE LETTERE D INTENTO...32 VARIAZIONI AL PLAFOND...32 ESONERO DICHIARAZIONE D INTENTO...32 IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA...33 BOLLO SULLE NOTE DI VARIAZIONE AD ESPORTATORI ABITUALI...33 DICHIARAZIONI D'INTENTO INVIATE A CONTRIBUENTI MINIMI MODELLO COMUNICAZIONE DATI CONTENUTI IN DICHIARAZIONE INTENTO (valido fino al 31/12/2014 utilizzabile fino al 11/02/2015)...35 DATI DEL SOGGETTO...35 QUADRO DI...36 PAGINA 3 DI 11

4 7.5. NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE D INTENTO (da 01/01/2015 obbligatorio da 12/02/2015)37 GUIDA ALLA COMPILAZIONE...37 FRONTESPIZIO...37 MODIFICHE PRECEDENTI DICHIARAZIONI INTENTO...38 COMPILAZIONE...38 DATI DESTINATARIO...39 COMPILAZIONE QUADRO A - PLAFOND COMPILAZIONE DEL REGISTRO DICHIARAZIONI D'INTENTO ESEMPIO FATTURA AD ESPORTATORE ABITUALE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE...43 COMPILAZIONE QUADRO VC...43 OMESSA COMPILAZIONE QUADRO VC...44 COMPILAZIONE QUADRO VE VIOLAZIONI E SANZIONI SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO TERMINE DI DETRAZIONE IVA IN CASO DI ACCERTAMENTO SUL PLAFOND REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO...49 A) REGOLARIZZAZIONE CON AUTOFATTURA...49 B) REGOLARIZZAZIONE CON NOTA DI ADDEBITO...50 C) REGOLARIZZAZIONE CON LIQUIDAZIONE PERIODICA...50 REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO SU IMPORTAZIONI TRASFERIMENTO PLAFOND AFFITTO D AZIENDA...52 ADEMPIMENTI AFFITTUARIO...52 ADEMPIMENTI CONCEDENTE...52 CONDIZIONI CESSIONE, DONAZIONE, CONFERIMENTO D AZIENDA...53 NORMATIVA COMUNITARIA...53 NORMATIVA ITALIANA...54 PRASSI AGENZIA ENTRATE...54 RM 124/E/ FUSIONE E SCISSIONE...56 APPENDICE 1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO...57 NORMATIVA...57 PRASSI...58 GIURISPRUDENZA...62 APPENDICE 2. DETERMINAZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND IVA...65 PAGINA 4 DI 11

5 1. ESPORTATORE ABITUALE 1.1. ACQUISTARE SENZA APPLICAZIONE DELL IVA Il soggetto passivo IVA che effettua operazioni di cessione intra UE o extra UE non applica su di esse l'iva ( operazioni non imponibili ). Per tale ragione, se un soggetto passivo IVA effettua solo o quasi solo operazioni di esportazione avviene che: non applica IVA sulla gran parte delle vendite in quanto non imponibili; può detrarre l'iva pagata sugli acquisti in base alle norme sulla detraibilità oggettiva e soggettiva dell'iva. La liquidazione dell'iva è la differenza tra IVA vendite (a debito) e IVA acquisti (a credito): quindi se l'iva acquisti supera l'iva vendite il soggetto IVA avrà un credito IVA verso l'erario. Poiché coloro che effettuano prevalentemente operazioni di esportazione non applicano l'iva su di esse, tali soggetti sono sempre a credito IVA verso l'erario: per questi soggetti, detti esportatori abituali, è prevista quindi la possibilità di effettuare acquisti di beni/servizi o importazioni senza pagare l'iva. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto plafond IVA. Si tratta di una semplificazione del rapporto con l Erario: la facoltà di acquistare senza applicazione dell IVA è solo una agevolazione finanziaria, che consente all esportatore abituale di evitare di trovarsi sempre a credito nei confronti dell Amministrazione finanziaria, e di evitare di ricorrere allo strumento del rimborso che, a causa dei cronici ritardi, crea diversi problemi dal punto di vista finanziario QUANDO SI DIVENTA ESPORTATORE ABITUALE Si diventa esportatore abituale (soggetto che può acquistare ovvero importare beni e servizi senza applicazione dell IVA, ex art. 1 DL 746/1983) quando le operazioni che creano plafond nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti a seconda che il contribuente utilizzi rispettivamente il metodo solare o il metodo mensile) sono superiori al 10% del volume d'affari 1, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni extraterritoriali ex art.21, co.6-bis DPR 633/ In pratica: + VOLUME D'AFFARI ex art.20 DPR 633/ CESSIONI DI BENI IN TRANSITO - CESSIONI DI BENI DEPOSITATI IN LUOGHI SOGGETTI A VIGILANZA DOGANALE - OPERAZIONI EX ART.21, co.6 BIS DPR 633/1972 = VOLUME D'AFFARI RETTIFICATO Da cui si ricava il rapporto per la verifica dello status di esportatore abituale: OPERAZIONI RILEVANTI / VOLUME D'AFFARI RETTIFICATO > 10% 1 V. paragrafo successivo per la definizione di volume d'affari. 2 Novità dal 01/01/2013 per effetto del recepimento della Direttiva 2010/45/UE. Si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA per carenza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7 septies DPR 633/1972. PAGINA 5 DI 11

6 1.3. CHI PUO DIVENTARE ESPORTATORE ABITUALE Ex art.8, co.2 DPR 633/1972 possono accedere all'agevolazione i soggetti passivi residenti in Italia. Inoltre possono utilizzare il plafond IVA anche: i rappresentanti fiscali di soggetti esteri (RM 102/E/1999) 3 ; i soggetti identificati direttamente ex art.35-ter DPR 633/1972. Non possono utilizzare il plafond IVA: i soggetti in regime speciale agricolo ex art.34 DPR 633/1972, in quanto per essi è comunque previsto il diritto alla detrazione o al rimborso dell IVA teorica (risultante dall applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili); i soggetti che iniziano l attività durante il primo anno, in quanto non hanno un periodo di riferimento DEFINIZIONE DI VOLUME D'AFFARI Il volume d'affari, ex art. 20 DPR 633/1972, si definisce come l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione, con riferimento al periodo d imposta, compreso l imponibile relativo alle operazioni IVA a esigibilità differita. Non concorrono alla formazione del volume d affari: le cessioni di beni ammortizzabili (compresi diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), i passaggi interni tra contabilità separate (art. 36 u.c. DPR 633/1972) le operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell anno in corso OBBLIGO DI FATTURAZIONE, PLAFOND IVA, FATTURE ANTICIPATE A partire dal 1/1/2013, per effetto del recepimento della Direttiva 2010/45/UE 4, ex art. 21, co.6 bis DPR633/1972 vige l obbligo di fatturazione anche per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) escluse da IVA per carenza del presupposto territoriale, ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, a condizione che la controparte sia soggetto passivo in altro stato UE, alla circostanza che quest ultimo sia debitore dell imposta nello Stato in cui è stabilito, mentre non sussistono particolari condizioni in presenza di controparte soggetto passivo in uno Stato extra-ue. Con l obbligo di fatturazione delle operazioni fuori campo IVA si prevede che esse concorrano alla formazione del volume d affari (modifica ex art. 20 DPR 633/1972): tali operazioni potrebbero rendere quindi più difficile l accesso a: liquidazioni periodiche trimestrali ( euro per attività di prestazioni di servizi e euro negli altri casi), IVA per cassa ex art. 32-bis DL 83/2012 (volume d affari non sup. a euro), rimborso IVA per operazioni non imponibili superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate (non volume d affari) periodicità trimestrale per gli elenchi Intra e la comunicazione black list. Inoltre, rientrando tali operazioni nel volume d affari, si rischiava un ulteriore penalizzazione 5 nella verifica dello status di esportatore abituale (l aumento del volume d affari al 3 Escludere il rappresentante fiscale sarebbe un'ingiustificata discriminazione rispetto agli operatori nazionali (RM 102/E/1999). 4 Recepita dalla L.Stabilità 2013, L.228/ Ulteriore dopo quella del D.Lgs 18/2010 che ha abrogato i servizi intra Ue ex art.40 DL 331/1993 che facevano plafond. PAGINA 6 DI 11

7 denominatore renderebbe più difficile il raggiungimento del rapporto, dato che le operazioni in questione non rilevano in ogni caso al numeratore del rapporto). Per evitare ciò, è stato modificato l art. 1 DL 746/1983, con cui si dispone che il volume d affari, ai soli fini del conteggio dello status di esportatore abituale, deve essere depurato, oltre che delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (come in passato), anche delle operazioni ex art. 21 co.6-bis DPR 633/1972, tra cui rientrano anche i servizi resi a soggetti passivi d imposta UE o extra-ue carenti del presupposto territoriale. Si precisa inoltre che, ai fini sia della verifica dello status di esportatore abituale sia della formazione del plafond, rilevano le fatture anticipate delle cessioni intra UE di beni, anche se emesse spontaneamente a fronte di acconti pagati dalle controparti UE, che da quest anno non costituiscono più autonomo momento di effettuazione dell operazione intra UE e, quindi, neppure del dipendente obbligo di emissione della fattura (art. 39, co.2 DL 331/1993). PAGINA 7 DI 11

8 2. OPERAZIONI CHE CREANO PLAFOND Le operazioni utili a generare plafond sono espressamente previste dal legislatore e sono riepilogate sotto OPERAZIONI CHE CREANO PLAFOND: DPR 633/1972 art 8, co.1 lett. a): esportazioni dirette (incluse esportazioni triangolari) escluse esportazioni a titolo gratuito art 8, co.1 lett. b): cessioni di beni effettuate a soggetti extra UE che provvedono all'esportazione dalla UE entro 90 gg dalla consegna escluse esportazioni a titolo gratuito art 8 bis co.1: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa art 9, co.1: servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa art 71 co.1: cessioni e prestazioni a residenti nella Città Del Vaticano e Repubblica San Marino assimilate agli artt.8, 8bis e 9 art 72: cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati ed accordi internazionali assimilate agli artt.8, 8bis e 9 DL 331/1993 Art. 41 co. 1 e 2: cessioni intra UE di beni non imponibili (incluse operazioni triangolari); cessioni intra UE di oro industriale ed argento puro; Triangolazione UE - promotore soggetto passivo IVA di stato membro UE 6 ; Triangolazione UE - promotore soggetto passivo IVA nazionale 7 ; cessioni intra UE di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi in Tab. A, Parte Prima, effettuate da produttori agricoli ex art.34 DPR 633/1972 art. 50 bis, co.4, lett. f): cessioni di beni estratti da deposito IVA con trasporto o spedizione Intra UE; art. 50 bis, co.4, lett. g): cessioni beni estratti da deposito IVA con trasporto o spedizione extra UE art. 58, co.1: Triangolazione nazionale - cessioni beni verso operatori nazionali mediante consegna a operatore comunitario in altro Stato UE 8 DL 41/1995 art. 37, co.1: Margini positivi relativi a operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che costituiscono plafond Si precisa che per le esportazioni è necessario comprovare l effettiva uscita delle merci, mediante relativa documentazione: non più il visto uscire cartaceo sull esemplare n. 3 del DAU, ma dal 1 luglio 2007 con la procedura informatizzata collegandosi al sito delle Dogane e stampando il messaggio elettronico di uscita. La prova è sempre a carico del cedente 9. In mancanza, in caso di verifiche dell Agenzia Dogane, verrà ridotto l ammontare del plafond disponibile con conseguente obbligo di regolarizzazione dello splafonamento Es. IT primo cedente vende a ES promotore ma consegna a UK destinatario finale su incarico di ES. 7 Es. ES primo cedente vende a IT promotore ma consegna a UK destinatario finale su incarico di IT. 8 Es. IT1 primo cedente vende a IT2 promotore ma consegna a UK destinatario finale su incarico di IT2 9 V. sentenza Cassazione n del 26 ottobre V. E-book Studio Giardini OPERAZIONI INTERNAZIONALI cap.2 - Esportazioni PAGINA 8 DI 11

9 Per quanto riguarda le prestazioni di servizi intracomunitari, si precisa che a partire dal 1/1/2010 esse sono escluse dal novero delle operazioni che permettono la maturazione del plafond. Infatti il D.Lgs 18/2010, di recepimento delle Direttive 2008/8/UE, 2008/9/UE, 2008/117/UE, ha provveduto ad abrogare i commi 4-bis, 5, 6, 7, 9 dell art.40 DL 331/1993. Inoltre la L.88/2009 ( Legge Comunitaria 2008 ) aveva in precedenza abrogato anche il co.8 art.40, DL 331/1993 riguardante i servizi di intermediazione su beni mobili materiali. Il risultato è che dal 1/1/2010 tali operazioni non si considerano più non imponibili, ma bensì fuori campo IVA, con la conseguenza che esse non sono più utili alla determinazione del plafond CASI PARTICOLARI DI OPERAZIONI CHE CREANO PLAFOND Casi particolari di operazioni rilevanti ai fini del plafond sono: consignment stock: l operazione costituisce plafond solo se la stessa può essere inquadrata come operazione non imponibile, cioè effettuata non al momento dell invio della merce in un altro stato UE, ma all atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell acquirente (momento traslativo della proprietà), e in ogni caso entro un anno dalla consegna o spedizione dei beni 12 ; vendita a ditte locali dietro autorizzazione del Ministero del Commercio Estero, di beni precedentemente inviati all estero per eseguire lavori 13 ; costruzione stampi in regime di non imponibilità nei confronti di operatori esteri: il relativo corrispettivo concorre sia alla determinazione dello status di esportatore abituale sia, in proporzione alle forniture dei beni prodotti con lo stampo, alla formazione del plafond disponibile; beni acquistati in temporanea importazione e successivamente riesportati dopo lavorazione: ammontare complessivo dei corrispettivi addebitati ai clienti esteri, e non solo l importo delle operazioni di lavorazione In dichiarazione IVA vanno comunque indicati al rigo VE39 Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli art. da 7 a 7 - septies, poichè soggetti all obbligo di fatturazione. 12 V. RM 235/E/ V. RM del 3/8/ V. RM 109/E/1998. PAGINA 9 DI 11

10 3. OPERAZIONI CHE NON CREANO PLAFOND Le operazioni che non generano plafond sono le seguenti: 3.1. OPERAZIONI CHE NON CREANO PLAFOND: DPR 633/1972 art.7 - bis, co.1: Cessioni relative a beni in transito doganale nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale art.7 ter: Prestazioni di trasporto intracomunitarie e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione (DAL 1/1/2010) Lavorazioni intra UE: prestazioni relative a beni mobili, incluse le perizie, eseguite nel territorio italiano, a condizione che i beni al termine della lavorazione siano trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato artt. da 7 a 7 septies: Operazioni non soggette rese a committenti soggetti passivi UE o a committenti extra UE (sia soggetti passivi che privati) (DAL 1/1/2013) art. 8 co.1, lett.c): Cessioni all'esportazione indirette ad esportatori abituali dietro presentazione di dichiarazione d intento; art. 38-quater, co.1: cessioni a viaggiatori extracomunitari; art. 74-ter, co.6: prestazioni di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale del DM 340/1999. DL 331/1993 art. 50 bis, co.4, lett. c) e d): cessioni beni destinati a introduzione in deposito IVA (cessioni a soggetto UE mediante introduzione in deposito IVA e cessioni dei beni di cui alla Tab. a-bis) a soggetti diversi da quelli identificati nella UE); art. 50 bis, co.4, lett. e) e h): cessioni beni custoditi in deposito IVA e prestazioni di servizio aventi ad oggetto i beni ivi custoditi; art. 50 bis, co.4, lett. I): trasferimenti da un deposito IVA all'altro; DM 10 marzo 1998 n.379 cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazioni dello Stato oppure ONG riconosciute ex L.49/1987, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all'estero per scopi umanitari DL 41/1995 art. 37, co.1: Parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni non imponibili di beni usati (coincidente con il prezzo di acquisto) 3.2. CASI PARTICOLARI OPERAZIONI CHE NON CREANO PLAFOND Casi particolari di operazioni NON rilevanti ai fini del plafond sono: consignment stock, nel caso in cui l azienda italiana spedisca la merce in un proprio deposito in un paese extra UE. Essendo tale operazione fuori campo IVA (art. 7 DPR 633/1972), essa è irrilevante per la formazione del plafond 15 ; cessioni franco valuta, quando un soggetto nazionale effettua una cessione all esportazione senza pagamento del corrispettivo (ad es. beni esportati a titolo gratuito 16 ); 15 V. RM 58/E/2005, ma in senso contrario Circ. Assonime n. 24/E del 16/05/2005 e Norma di Comportamento n. 161/2005 Associazione Dottori Commercialisti di Milano. 16 V. CM 156/E/1999 ed anche RM 306/E2008. PAGINA 10 DI 11

11 esportazioni senza trasferimento del diritto di proprietà, non rilevanti ai fini IVA, come ad es. l invio all estero ad una propria stabile organizzazione di materiali e componenti per calzature acquistati in Italia, oppure del trasferimento di beni all estero per essere sottoposti a lavorazione senza utilizzare la procedura doganale legata al regime del perfezionamento passivo 17 (esportazioni con DDT valorizzato o lista valorizzata); annotazioni delle fatture relative agli acquisti intra UE nel registro delle operazioni attive. SE VUOI ACQUISTARE L E-BOOK CLICCA QUI 17 V. RM 19/E/2002. PAGINA 11 DI 11

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