A) ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE

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1 Mutuo Protetto Condizioni contrattuali relative alle coperture assicurative previste dalla specifica Convenzione stipulata tra Banca Popolare di Intra e UNIQA Previdenza

2 Indice 1) Garanzie Assicurative...3 A) ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE...3 Art. 1 - Prestazione assicurata...3 Art. 2 - Dichiarazione del Contraente e dell Assicurato - Clausola di incontestabilità...3 Art. 3 - Rischio di Morte...3 Art. 4 - Riscatto...4 Art. 5 - Pagamento delle Prestazioni...4 B) ASSICURAZIONE D INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA...5 Art. 1 - Prestazione assicurata...5 Art. 2 - Esclusioni...5 Art. 3 - Denuncia dell Invalidità totale e permanente e relativi obblighi...6 C) ASSICURAZIONE CONTRO LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO DELL ASSICURATO DOVUTA A PERDITA INVOLONTARIA DEL POSTO DI LAVORO...6 Art. 1 - Indennizzo...6 Art. 2 - Esclusioni...6 Art. 3 - Licenziamento durante il periodo di carenza...7 Art. 4 - Denunce successive - Sospensione dell assicurazione...7 Art. 5 - Denuncia del sinistro ed oneri relativi...7 D) ASSICURAZIONE CONTRO LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO DELL ASSICURATO DOVUTA A INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA...8 Art. 1 - Prestazione assicurata...8 Art. 2 - Esclusioni...8 Art. 3 - Denuncia dell inabilità temporanea e relativi obblighi...9 Art. 4 - Denunce successive - Sospensione dell assicurazione...9 E) ASSICURAZIONE CONTRO LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO DELL ASSICURATO DOVUTA ALLA DIAGNOSI DI UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE: TUMORE, INFARTO MIOCARDICO, ICTUS CEREBRALE, INSUFFICIENZA RENALE, TRAPIANTO D ORGANO O SCLEROSI MULTIPLA Art. 1 - Prestazione assicurata...10 Art. 2 - Esclusioni...11 Art. 3 - Denuncia della diagnosi di malattia grave e relativi obblighi ) Determinazione del premio di assicurazione ed età computabile ) Durata delle garanzie e cessazione del rischio ) Definizioni...13 UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 2 di 14

3 Condizioni Contrattuali 1) Garanzie Assicurative A) ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE. Art. 1 Prestazione assicurata UNIQA Previdenza con la presente garanzia, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario designato un capitale il cui importo è pari all ammontare del debito che alla data del decesso dell Assicurato residua dal rapporto di finanziamento. Art. 2 Dichiarazione del Contraente e dell Assicurato - Clausola d incontestabilità Le dichiarazioni della Contraente e dell Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che UNIQA Previdenza non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, UNIQA Previdenza: A - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento qualora l evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall avvenuta conoscenza; - di dichiarare alla Contraente di voler impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; B - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. UNIQA Previdenza, ove non esista malafede o colpa grave, rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all età reale delle somme assicurate. UNIQA Previdenza ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento. Art. 3 Rischio di Morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Le prestazioni assicurate non operano qualora il decesso, da infortunio o malattia, sia dovuto a: a) attività che implichino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo; minatori; scavatori di gallerie o tunnel, personale circense, controfigure cinematografiche, attività svolte su piattaforme petrolifere, attività sottomarine subacquee; b) pratica di sport pericolosi/estremi quali, ad esempio: sci alpinismo, scalate di rocce o ghiacciai oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.), competizioni di veicoli e/o natanti a motore organizzate da Federazioni o Enti riconosciuti e relative prove, bungee jumping, tuffi dalle grandi altezze; UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 3 di 14

4 c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; d) dolo del Contraente o del Beneficiario; e) stati di alcolismo acuto o cronico, uso di stupefacenti ed allucinogeni o psicofarmaci, a meno che l uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; f) infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; g) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; h) partecipazione attiva a operazioni militari, scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall Assicurato, partecipazione attiva a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che ciò non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; i) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; j) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; k) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). In questi casi, UNIQA Previdenza paga il solo importo della riserva premi, calcolata al momento del decesso. Art. 4 Riscatto La presente assicurazione temporanea in caso di morte non ammette il valore di riscatto. Art. 5 Pagamento delle Prestazioni UNIQA Previdenza condiziona il pagamento della prestazione alla preventiva acquisizione dei documenti necessari a verificare l effettiva sussistenza dell obbligo di pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi: - copia di un documento d identità; - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da UNIQA Previdenza. Verificatosi il decesso dell Assicurato, UNIQA Previdenza esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 4 di 14

5 B) ASSICURAZIONE D INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA. Art. 1 Prestazione assicurata In caso di invalidità totale e permanente, intesa come perdita totale e definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, UNIQA Previdenza garantisce la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al debito residuo contratto dall Assicurato verso il Contraente alla data del verificarsi del sinistro. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado di invalidità accertato risulta pari o superiore al 66%. Art. 2 Esclusioni Le prestazioni assicurate non operano qualora l invalidità totale e permanente da infortunio e malattia sia dovuta a: a) attività che implichino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo; minatori; scavatori di gallerie o tunnel, personale circense, controfigure cinematografiche, attività svolte su piattaforme petrolifere, attività sottomarine subacquee; b) pratica di sport pericolosi/estremi quali, ad esempio: sci alpinismo, scalate di rocce o ghiacciai oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.), competizioni di veicoli e/o natanti a motore organizzate da Federazioni o Enti riconosciuti e relative prove, bungee jumping, tuffi dalle grandi altezze; c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; d) dolo del Contraente o del Beneficiario; e) stati di alcolismo acuto o cronico, uso di stupefacenti ed allucinogeni o psicofarmaci, a meno che l uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; f) infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; g) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; h) partecipazione attiva a operazioni militari, scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall Assicurato, partecipazione attiva a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che ciò non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; i) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; j) Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo compiuti dall Assicurato o da lui consentiti o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; k) sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; l) applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica a seguito di infortunio o malattia avvenuti durante il periodo di polizza; m) cure o interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni già in essere prima della data di effetto delle garanzie; n) stato di invalidità dell Assicurato preesistente alla data di effetto della garanzia; o) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 5 di 14

6 Art. 3 Denuncia dell Invalidità totale e permanente e relativi obblighi In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a UNIQA Previdenza, entro trenta giorni da quando ne ha avuto la conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di invalidità totale e permanente a seguito di infortunio, la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dalla cartella clinica completa (in caso di ricovero) o da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta. In caso di invalidità totale e permanente a seguito di malattia, la denuncia deve essere corredata da certificazione medica completa e da un certificato del medico curante. In entrambi i casi, l Assicurato si impegna a comunicare a UNIQA Previdenza, in base alla valutazione del proprio medico, le conseguenze del sinistro entro sei mesi dalla denuncia del sinistro. A partire da tale data, UNIQA Previdenza si impegna a convocare l Assicurato entro 60 giorni per sostenere una perizia atta a determinare l effettiva valutazione delle conseguenze del sinistro e a liquidare l indennizzo, dovuto entro 30 giorni dal momento in cui l invalidità totale e permanente è stata definitivamente accertata, quantificata e concordata tra le parti. L Assicurato, o chi per esso, deve consentire a UNIQA Previdenza le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita. C) ASSICURAZIONE CONTRO LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO DELL ASSICURATO DOVUTA A PERDITA INVOLONTARIA DEL POSTO DI LAVORO. Garanzia riservata a lavoratori dipendenti Assicurazione prestata dalla Società International Insurance Company of Hannover Ltd, L Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire, England - di seguito per brevità indicata come Compagnia. Art. 1 Indennizzo La Compagnia in caso di sinistro liquiderà, per il tramite di UNIQA Previdenza e secondo le indicazioni del contratto di finanziamento, una somma pari a quella delle rate mensili dovute dall Assicurato al Beneficiario (Contraente). La prestazione è subordinata all effettivo stato di disoccupazione e comunque entro i seguenti limiti: - per importo massimo di rata mensile: Euro 1.750,00 - per ogni sinistro: 12 mesi - per durata della garanzia: 24 mesi - periodo di carenza: 90 giorni - franchigia assoluta: 30 giorni - ripresa di occupazione 180 giorni La garanzia è operante, a partire dalla data d erogazione del piano di rimborso del mutuo o, se successiva, dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, solo per dieci anni. In ogni caso, cessa al compimento del 65 anno d età dell Assicurato. Art. 2 Esclusioni Nessuna prestazione è dovuta qualora l Assicurato sia un lavoratore dipendente assunto a tempo determinato o un lavoratore dipendente assunto con contratto a progetto, qualora il rapporto di lavoro abbia carattere stagionale e/o temporaneo e la relativa interruzione del rapporto stesso sia conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto di formazione lavoro, apprendistato, ecc ) UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 6 di 14

7 Le coperture non saranno operative nei casi sotto elencati: a) l Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b) all atto dell adesione, l Assicurato é a conoscenza della prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione; c) giusta causa; d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell Assicurato; e) l Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; f) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; g) indennizzi per il caso di inabilità temporanea totale; h) esclusioni dell inabilità temporanea totale; i) l Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale; j) risoluzione del rapporto di lavoro al termine o durante il periodo di prova. Art. 3 Licenziamento durante il periodo di carenza In caso di licenziamento, comunicato all Assicurato durante il periodo di carenza, l assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia solo dopo che il lavoratore abbia regolarmente ripreso servizio per un periodo continuativo non inferiore a quanto indicato come ripresa di occupazione. Art. 4 Denunce successive - Sospensione dell assicurazione Dopo ogni denuncia di sinistro l assicurazione rimane sospesa. L assicurazione riprende vigore solo dopo che il lavoratore abbia regolarmente ripreso servizio, per un periodo continuativo non inferiore a quanto indicato come ripresa di occupazione. Art. 5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi Entro 30 giorni dal verificarsi della disoccupazione l Assicurato deve: a) comunicare alla Compagnia la propria disoccupazione inviando a UNIQA Previdenza copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; b) sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo; c) comprovare l iscrizione alla lista di collocamento o l inserimento nelle liste di mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l eventuale permanenza in tali liste; d) consentire un indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Compagnia, i cui costi saranno a totale carico della Compagnia medesima. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 7 di 14

8 D) ASSICURAZIONE CONTRO LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO DELL ASSICURATO DOVUTA A INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA. Garanzia riservata a lavoratori autonomi Assicurazione prestata dalla Società International Insurance Company of Hannover Ltd, L Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire, England - di seguito per brevità indicata come Compagnia. Art. 1 Prestazione assicurata La Compagnia in caso di sinistro liquiderà, per il tramite di UNIQA Previdenza e secondo le indicazioni del contratto di finanziamento, una somma pari a quelle delle rate mensili dovute dall Assicurato al Beneficiario (Contraente). L indennizzo è limitato all effettiva durata dell inabilità e comunque entro i seguenti limiti: - per importo massimo di rata mensile: Euro 1.750,00 - per ogni sinistro: 12 mesi - per durata della garanzia: 60 mesi - periodo di carenza: 90 giorni - franchigia assoluta: 30 giorni - ripresa di occupazione: 180 giorni La garanzia è operante, a partire dalla data d erogazione del piano di rimborso del mutuo o, se successiva, dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, solo per dieci anni. In ogni caso, cessa al compimento del 65 anno di età dell Assicurato. Art. 2 Esclusioni Le prestazioni assicurate non operano qualora l inabilità temporanea totale da infortunio e malattia sia dovuta a: a) attività che implichino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo; minatori; scavatori di gallerie o tunnel, personale circense, controfigure cinematografiche, attività svolte su piattaforme petrolifere, attività sottomarine subacquee; b) pratica di sport pericolosi/estremi quali, ad esempio: sci alpinismo, scalate di rocce o ghiacciai oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.), competizioni di veicoli e/o natanti a motore organizzate da Federazioni o Enti riconosciuti e relative prove, bungee jumping, tuffi dalle grandi altezze; c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; d) dolo del Contraente o del Beneficiario; e) stati di alcolismo acuto o cronico, uso di stupefacenti ed allucinogeni o psicofarmaci, a meno che l uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; f) infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; g) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; h) partecipazione attiva a operazioni militari, scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall Assicurato, partecipazione attiva a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che ciò non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; i) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 8 di 14

9 j) Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo compiuti dall Assicurato o da lui consentiti o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; k) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; l) applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica a seguito di infortunio o malattia avvenuti durante il periodo di polizza; m) cure o interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni già in essere prima della data di effetto delle garanzie; n) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); o) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; p) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siamo comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Temporanea Totale; q) indennizzo per disoccupazione. Art. 3 Denuncia dell inabilità temporanea e relativi obblighi In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Compagnia inviando una comunicazione a UNIQA Previdenza, entro trenta giorni da quando ne ha avuto la conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di inabilità temporanea a seguito di infortunio, la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dalla cartella clinica completa relativa al ricovero e da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni. In caso di inabilità temporanea a seguito di malattia, la denuncia deve essere corredata dalla cartella clinica completa relativa al ricovero e da un certificato del medico curante. In entrambi i casi, il decorso delle lesioni o della malattia deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta. Tali certificati dovranno attestare l inabilità temporanea allo svolgimento dell attività professionale dichiarata. Suddetti certificati non potranno comunque avere una validità, in termini di durata, superiore a 30 giorni. Qualora l inabilità si protragga per periodi superiori, l Assicurato dovrà richiedere al proprio medico curante un ulteriore certificazione, comunque non superiore ai 30 giorni, fino alla cessazione della condizione di inabilità temporanea ed entro i limiti indicati al punto 4.1. L Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, anche mediante visite di medici di sua fiducia, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato. Alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento d identità o altro documento per attestazione della data di nascita. Art. 4 Denunce successive - Sospensione dell assicurazione Dopo ogni denuncia di sinistro l assicurazione rimane sospesa. L assicurazione riprende vigore solo dopo che il lavoratore abbia regolarmente ripreso servizio per un periodo continuativo non inferiore a quanto indicato come ripresa di occupazione. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 9 di 14

10 E) ASSICURAZIONE CONTRO LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO DELL ASSICURATO DOVUTA ALLA DIAGNOSI DI UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE: TUMORE, INFARTO MIOCARDICO, ICTUS CEREBRALE, INSUFFICIENZA RENALE, TRAPIANTO D ORGANO O SCLEROSI MULTIPLA. Garanzia riservata ai dipendenti pubblici o a persone non stabilmente occupate, studenti, casalinghe, pensionati, lavoratori con contratti atipici o a tempo determinato. Assicurazione prestata dalla Società International Insurance Company of Hannover Ltd, L Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire, England - di seguito per brevità indicata come Compagnia. Art. 1 Prestazione assicurata La Compagnia in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario (Contraente), per il tramite di UNIQA Previdenza, una somma pari a 12 rate mensili (o comunque, in caso di rateazione diversa, un intera annualità) del rapporto di finanziamento oppure il numero di rate mensili ancora mancanti all estinzione del mutuo se il numero stesso è inferiore a 12, sempre con il limite massimo di Euro 1750,00 per ogni rata mensile. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti gravi malattie: 1. Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i tumori del primo stadio di Hodgkin, i tumori della prostata che siano istologicamente classificati, secondo il sistema TNM, in uno stadio T2N0M0, inferiore o equivalente ad altri tipi di classificazione in uso, oppure quelli classificati con un grado di Gleason 6 o di grado inferiore, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Clark. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). 2. Sclerosi multipla - Conferma da parte di un consulente neurologo di una diagnosi inequivocabile di Sclerosi Multipla che evidenzia almeno le anormalità neurologiche moderate, persistenti per un periodo continuativo di 6 (sei) mesi immediatamente precedenti la denuncia del sinistro. 3. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci. 4. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l origine, riconosciuta l entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. Non sono coperti gli attacchi ischemici transitori (TIA). 5. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. Il trattamento di dialisi deve essere attestato da un medico nefrologo appartenente alla struttura presso la quale è eseguito il trattamento stesso. 6. Trapianto d organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell inserimento in linea d attesa presso un centro qualificato. La garanzia è operante, a partire dalla data d erogazione del piano di rimborso del mutuo o, se successiva, dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, solo per dieci anni. In ogni caso, cessa al compimento del 65 anno di età dell Assicurato. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 10 di 14

11 Art. 2 Esclusioni Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi: a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser; b) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi; e) cure o interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza; f) conseguenze dirette o indirette di infortuni, nonché di malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula; g) guerra anche non dichiarata o insurrezioni; h) scioperi, sommosse, tumulti a cui l Assicurato abbia preso parte attiva; i) trasformazioni o assestamento energetici dell atomo; j) HIV o AIDS; k) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; l) applicazioni di carattere estetico salvo gli interventi a seguito di infortunio o malattia durante il periodo di polizza; m) malattie, stati patologici, conseguenze di infortuni, difetti fisici e anomalie congenite diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto e conosciute dall Assicurato. Art. 3 Denuncia della diagnosi di malattia grave e relativi obblighi In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Compagnia, inviando una comunicazione a UNIQA Previdenza entro trenta giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la malattia grave (o eseguito il trapianto) o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico e da tutta la documentazione sanitaria disponibile (cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, ecc.). Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari. La Compagnia si riserva infine il pieno ed incondizionato diritto, nei casi dubbi, di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 11 di 14

12 2) Determinazione del premio di assicurazione ed età computabile Le prestazioni assicurative indicate nella scheda di adesione vengono garantite dietro pagamento, in via anticipata, di un premio unico di assicurazione calcolato in base alla durata del piano, all età e al sesso dell Assicurato. L età dell Assicurato viene determinata, alla data di decorrenza, in anni interi e deve intendersi quella assicurativamente computabile e cioè: se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta, se invece sono passati sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Il premio è comprensivo dei costi gravanti sul contratto per spese di acquisizione, gestione ed incasso, complessivamente pari al quarantacinque per cento del premio stesso. La commissione percepita dall intermediario è pari al trenta per cento del premio pagato. 3) Durata delle garanzie e cessazione del rischio La durata dell assicurazione corrisponde all arco di tempo che intercorre fra la data di erogazione del piano di finanziamento (o, se successiva, dalla data di decorrenza delle prestazioni indicata nella scheda di adesione) e la data di scadenza del piano di finanziamento. Per le garanzie Assicurazione temporanea in caso di morte e Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, prestate da UNIQA Previdenza, la durata massima è di 35 anni. Per quanto riguarda invece le garanzie complementari Assicurazione contro la riduzione della capacità di guadagno dell Assicurato dovuta a inabilità temporanea da infortunio e malattia, Assicurazione contro la riduzione della capacità di guadagno dell Assicurato dovuta alla diagnosi di una delle seguenti malattie: tumore, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d organo o sclerosi multipla e Assicurazione contro la riduzione della capacità di guadagno dell Assicurato dovuta a perdita involontaria del posto di lavoro, tutte prestate da altra Compagnia, la copertura è limitata ai primi 10 anni di durata e non è previsto il rinnovo. In caso di estinzione anticipata del mutuo o di surroga ad altro istituto bancario, l Assicurato può: - richiedere il cambio di contraenza della posizione assicurativa e la modifica del beneficiario, mantenendo in essere le garanzie previste dal contratto sino alla loro naturale scadenza. - richiedere l interruzione del rapporto assicurativo e la restituzione, per il tramite della Contraente, dell importo relativo alla parte di premio pagato e non goduto (calcolato in anni e mesi interi mancanti al completamento del piano), al netto di un costo forfettario di 90,00 Euro per i costi di emissione e gestione del contratto. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 12 di 14

13 4) Definizioni Adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente firma all atto della sottoscrizione del Contratto. Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto l Adesione e nel cui interesse è stipulata l Assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Assicurazione: il contratto di assicurazione (convenzione assicurativa) e il suo contenuto. Beneficiario: la Contraente della convenzione assicurativa. UNIQA Previdenza: la compagnia di assicurazioni UNIQA Previdenza SpA, con sede in Milano, via Carnia 26. Carenza: periodo di tempo successivo all Adesione durante il quale le garanzie non sono operative. Contraente: il soggetto (la Banca) che stipula la convenzione assicurativa e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Contratto: il contratto di finanziamento tra il Contraente e l Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente convenzione assicurativa. Decorrenza: dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento Disoccupazione: lo stato in base al quale l Assicurato non è Lavoratore dipendente, è iscritto nelle liste di collocamento, o percepisce reddito da mobilità. Franchigia assoluta: periodo di tempo, che viene dedotto dal calcolo dell ammontare del danno che rimane a carico dell Assicurato. Franchigia relativa: periodo di tempo, che viene dedotto dal calcolo dell ammontare del danno che rimane a carico dell Assicurato qualora l inabilità sia pari o inferiore alla franchigia. Diversamente l indennizzo è integrale. Grave malattia: i casi di cancro, sclerosi multipla, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Grave malattia. Indennizzo: la somma dovuta da UNIQA Previdenza o dalla Compagnia competente in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l infezione e l avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia. Invalidità totale permanente da infortunio e malattia: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. Lavoratore autonomo: la persona fisica che al momento dell adesione ha presentato ai fini IRPEF una dichiarazione relativa all anno precedente che comporti denuncia dei redditi derivanti da redditi agrario, da lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione in Società di persone e che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente. Lavoratore dipendente: la persona fisica che al momento dell adesione svolga la propria attività in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato non inferiore alle 30 ore settimanali. Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che godono dei redditi di cui agli art. 47, comma 1, DPR 22/12/86 n. 917, lettere a, c, d, g. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Morte: il decesso dell Assicurato accaduto per qualsiasi causa. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. UNIQA Previdenza SpA Condizioni Contrattuali Mutuo Protetto ed. 07/2009 pag. 13 di 14

14 Ed. 07/2009 UNIQA Previdenza SpA Sede Legale e Direzione Generale: Via Carnia Milano - Tel Fax postaprevidenza@uniqagroup.it Capitale Sociale ,00 i.v. - C.F. / Registro Imprese Milano n P.I R.E.A. n Autorizzazione D.M del 23/04/1988 (G.U. 117 del 20/05/1988) - Albo delle Imprese di Assicurazione n Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

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