Versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF IRES E IRAP

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1 n 45 del 26 novembre 2010 circolare n 690 del 25 novembre 2010 referente BERENZI/mr Versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF IRES E IRAP INDICE 1. INTRODUZIONE 2. IRPEF/ IRES ED IRAP - NOVITÀ' SUL CALCOLO DELL'ACCONTO 2.1 Detassazione degli investimenti in macchinari (cd. Tremonti Ter) 2.2 Spese relative agli automezzi 3. IL METODO PREVISIONALE 3.1 Disposizioni in materia di IRES 3.2 Disposizioni in materia di IRPEF 3.3 Disposizioni in materia di IRAP 4 CASI PARTICOLARI 4.1 Le operazioni straordinarie Fusioni e scissioni Trasformazioni Trasformazione omogenee progressive Trasformazioni omogenee regressive Conferimento 5. VERSAMENTO DEGLI ACCONTI 6. SANZIONI 7. L'ACCONTO NEI REGIMI OPZIONALI DI TASSAZIONE 7.1 Il consolidato fiscale 7.2 La trasparenza fiscale 1. INTRODUZIONE Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata ci acconto IRPEF IRES e IRAP. La misura dell'acconto complessivo dell'irpef per l'anno 2010 è pan al 99 per cento dell'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni dei crediti c'imposta e delle ritenute spettanti. L'acconto IRES è invece stabilito nella misura del 100 per cento dell'imposta del periodo precedente. Con riferimento all'acconto IRAP per le società di persone e assimilate nonché per le persone fisiche, la misura dell'acconto IRAP sarà pan al 99 per cento dell'imposta del periodo precedente ovvero di quella presunta per l'anno in corso nell'ipotesi di adozione del metodo previsionale per le società di capitali e gli enti soggetti all'ires la misura dell'acconto IRAP dovrà essere pan al 100 per cento dell'imposta del periodo precedente ovvero di quella presunta per l'anno in corso nell'ipotesi di adozione del metodo previsionale pagina 645

2 Con il metodo storico l'imposta in acconto viene determinata sulla base dell'imposta dello scorso anno,2009) mentre attraverso l'adozione del metodo previsionale è consentito al contribuente determinare l'imposta in acconto considerando i redditi previsti per l'anno in corso 2. IRPEF/ IRES ED IRAP - NOVITÀ' SUL CALCOLO DELL'ACCONTO Per effetto di alcune disposizioni di legge, in alcuni casi occorre procedere alla rideterminazione dell'irpef/ IRES e dell IRAP relativa ai 2009 sulla quale calcolare il relativo acconto Detassazione degli investimenti in macchinari (ed. Tremonti Ter) L'art 5 co 1-3-0/s del D.L. 78/2009 ha introdotto una disposizione volta ad incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese m nuovi macchinari ed apparecchiature (cd Tremonti- ter). Si ricorda che l'agevolazione m oggetto permette ai titolari di reddito d'impresa che dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 hanno acquistato determinati beni strumentali (classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007) di fruire della detassazione (ai fini IRES/ IRPEF e non IRAP) del 50% del valore dei beni stessi. L agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del salde delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Il riferimento al saldo delle imposte consente di affermare che non si deve tener conto della detassazione in sede di calcolo degli acconti a prescindere dal metodo di calcolo adottato (storico o previsionale) Pertanto se ci si avvale del metodo storico, occorre rideterminare l'irpef/ IRES relativa al 2009 senza tenere conto della detassazione fruita in relazione ad investimenti effettuati dal 1 luglio 2009 ai 31 dicembre calcolare l'ammontare dell'acconto dovuto (a titolo di seconda o unica rata) sulla base di tale imposta Spese relative agli automezzi Le istruzioni al modello UNICO 2010 ricordano che per il versamento degli acconti IRPEF e IRES (con riferimento all'irap si rimanda alle considerazioni sotto esposte), il contribuente può continuare ad applicare la disciplina fiscale degli automezzi utilizzati nell'esercizio di imprese arti o professioni vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 2 comma 71 dei decreto legge n 262 del 3 ottobre 2006 ossia l'integrale deducibilità degli autoveicoli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e di quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e la deducibilità ridotta al 50 per cento per quelli aziendali. In pratica anche in questo caso, se ci si avvale del metodo storico è possibile rideterminare l'irpef/ IRES relativa al 2009 cerne se fossero state ancora operative le "vecchie'' percentuali di deducibilità dei costi degli automezzi in oggetto più favorevoli al contribuente e calcolare l'ammontare dell'acconto dovuto (a titolo di seconda o unica rata) sulla base ai tale imposta L art 2 comma 72 del D.L. 262/2006 richiama espressamente anche l'acconto IRAP Tuttavia occorre tenere presente che a partire dal periodo d'imposta 2008 il valore della produzione netta in capo alle società di capitali agli enti commerciali e ai soggetti a questi assimilati è determinato di regola senza più apportare ai componenti positivi e negativi rilevanti le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette La disciplina dettata dal TUIR resta invece applicabile alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali che non hanno optato per il calcolo della base imponibile m base alle risultanze di bilancio Pertanto parrebbe logico ritenere che l'obbligo di ricalcolo. non operi per l'acconto IRAP dovuto dai soggetti IRES operi invece per l'accento IRAP dovuto dai soggetti IRPEF

3 Sul punto appare quindi necessario un chiarimento da parte dell'amministrazione Finanziaria Nell'ipotesi in cui gli acconti IRPEF IRES ed IRAP siano stati calcolati attraverso l'adozione del ed metodo previsionale non sarà necessario procedere al ricalcolo dell importo da versare in nessuno dei casi precedenti poiché si saia già tenuto conto delle novità per il IL METODO PREVISIONALE Come già ricordato nell'ipotesi di determinazione dell'acconto attraverso l'adozione del ed metodo previstale non occorre procedere ad alcun ricalcolo al fine di tener conto delle disposizioni relative alle spese per automezzi. In tal caso infatti si terrà automaticamente conto delle novità fiscali applicabili dal periodo d'imposta a cui l'acconto si riferisce (2010) Resta inoltre possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES da un lato, e IRAP dall'altro) Cosi, ad esempio è possibile scegliere il metodo storico per l'irpef/ IRES e quello previsionale per l'irap (o viceversa) Si ricorda che vi sono tuttavia novità che incidono sulla determinazione dell'acconto soltanto se determinato con ''applicazione del criterio previsionale 3.1. Disposizioni in materia di IRES Le principali novità in materia di IRES che possono incidere sulla determinazione dell'acconto 2010 su base previsionale sono Deducibilità degli interessi passivi in base al ROL - termine del regime transitorio. Detassazione degli investimenti in macchinari (cd Tremonti- Ter) Detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (cd Tremonti- Quater) Deducibilità degli interessi passivi in base al ROL - termine del regime transitorio Per i soggetti IRES che deducono gli interessi passivi in base alla disciplina generale (confronto con il 30% del ROL) cosi come previsto dal comma 1 dell'art 96 del TUIR a partire dal periodo d'imposta 2010 non risulta più applicabile il regime transitorio previsto dall'art 1. comma 34 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) Si ricorda che tale disposizione prevedeva che per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi fosse aumentato di un importo pan. rispettivamente a e a euro In caso di adozione del metodo previsionale. la quota deducibile degli interessi passivi relativi al 2010 deve quindi essere determinata tenendo conto di quanto sopra Detassazione degli investimenti in macchinari (cd. Tremonti-Ter) Come già rilevato la Tremonti-rer può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Nell'ipotesi ci adozione del criterio previsionale. nella determinazione dell'ires (IRPEF) relativa al 2010 sulla quale commisurare racconto per beni "agevolati" acquisiti dal 1" gennaio 2010 al 30 giugno 2010 non bisognerà quindi applicare la detassazione del 50%. la quale avrà effetto soltanto quale variazione in diminuzione nel modello UNICO Detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (cd. Tremonti - Quater) L'art. 4 comma 2-4 del D.L. 40/2010 ha introdotto una disposizione volta ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dalie imprese del settore tessile.

4 In particolare le imprese operanti nei settori di cui alla divisione e al codice 32 S9 20 (in relazione alla fabbricazione di bottoni) della Tabella ATECO 2007 che effettuano investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari possono fruire della detassazione, ai fini delle imposte sui redditi all intero valore delle spese sostenute. Il beneficio fiscale riguarda gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Anche in questo caso l'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento dei saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Non sarà quindi possibile tenere conto della detassazione in relazione al versamento degli acconti IRPEF o IRES relativi al 2010 determinati con il metodo "previsionale" DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF Le novità in materia di IRPEF che possono incidere sulla determinazione dell'acconto 2010 su base previsionale sono invece le seguenti Detrazione IRPEF del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio. Detrazione IRPEF del 36 per cento per l'acquisto di unità immobiliari In fabbricati interamente recuperati da imprese: Detrazioni del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica Detrazione del 20 per cento per l'arredamento di abitazioni recuperate con il 36 per cento 3.3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP Ai fini del calcolo dell'acconto IRAP con il criterio previsionale possono incidere sulla determinazione dell'acconto 2010 le seguenti disposizioni agevolative Credito d imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero della tassa automobilistica Gli incentivi di cui sopra non concorrono alla determinazione della base imponibile IRPEF/ IRES e IRAP della non imponibilità occorre quindi tenere conto ai fini della determinazione dell'imposta "virtuale" sulla quale commisurare l'acconto. Relativamente alla facoltà concessa al contribuente di ridurre l'acconto da versare attraverso l'adozione del metodo previsionale va ricordato che tale facoltà dovrà essere vagliata con estrema cautela Se infatti a seguito dell'adozione di tale criterio dovessero verificarsi minori versamenti saranno applicabili le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi n e 473 del 18 dicembre 1997 e dal D.Lgs. 446/97 (per una analisi più approfondita si rimanda al punto 6) 4. CASI PARTICOLARI 4.1 Le operazioni straordinarie La determinazione degli acconti può creare qualche difficoltà nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie effettuate nel periodo di riferimento degli stessi, in modo particolare circa l'individuazione del soggetto eventualmente tenuto ali adempimento Fusioni e scissioni in linea generale, se il termine per il versamento dell'acconto scade prima del perfezionamento dell'operazione straordinaria questo dovrà essere effettuato dalia società fusa, incorporata o scissa. L'acconto potrà poi essere successivamente scomputato dal soggetto risultante dall'operazione straordinaria, in occasione del versamento del saldo.

5 Se invece il termine per il versamento cade successivamente al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria che si ricorda coincide con quello della sua iscrizione nel registro delle imprese lo stesso dovrà essere posto m essere da soggetto risultante dall'operazione. E' evidente che la società avente causa dovrà tenere conto della posizione reddituale della società estinta (fusa incorporata o scissa) soltanto qualora vi sia continuità nella debenza dell'imposta. Se si ipotizza infatti la fusione tra due società semplici che genera una s r l. l'obbligo di versamento dell'accento IRES non sussiste in capo ali organismo societario poiché le società dante causa non erano soggetti passivi dei tributo Nell'ipotesi poi di scissione parziale ai sensi de: comma 5 dell'articolo 173 del TUIR. gli obblighi connessi al versamento dell'acconto permangono in capo alla società scissa. Anche in caso di operazioni straordinarie l'ammontare dell'acconto può in ogni caso essere calcolato sulla base de' minor reddito previsto (metodo "previsionale") da parte della società fusa incorporata o scissa per i versamenti da effettuare prima della data di efficacia dell'operazione da parte della società risultante dalla fusione incorporante o beneficiaria per i versamenti da effettuare successivamente alla data di efficacia dell'operazione, Trasformazioni Relativamente all'operazione di trasformazione se questa viene effettuata nell'ambito dello stesso regime d'imposta la società risultante dall'operazione e tenuta a versare l'acconto come se la trasformazione non si fosse mai verificata. Diverso è invece il caso di trasformazioni omogenee progressive (da soggetti IRPEF a soggetti IRES) e regressive (da soggetti IRES a soggetti IRPEF) In tali ipotesi non si configura alcun adempimento in capo alla società trasformata poiché è assente la base di calcolo storica su cui calcolare l'imposta. Tale concetto non risulta invece applicabile con riferimento al versamento dell'acconto IRAP atteso che. per tale imposta sussiste sempre l'obbligazione tributaria verificandosi una continuità nella soggettività passiva del tributo Trasformazioni omogenee progressive Relativamente al periodo ante trasformazione è poi necessario distinguere a seconda che la trasformazione avvenga entro la fine del mese di marzo ovvero successivamente Nel primo caso, la società di persone non deve acconti IRAP ma soltanto il saldo il quale si ricorda deve essere ordinariamente corrisposto entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione peraltro alle date di versamento degli acconti, la società di persone non esiste più (ipotizzando che la trasformazione intervenga in data 10 marzo 2010 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante trasformazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2010 e le relative imposte devono essere versate entro il 16 giugno 2010). Nell'ipotesi invece in cui la trasformazione sia avvenuta a partire dal 1 aprile, posto che, in questo caso, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante trasformazione scadrebbe nel anno successivo a quello dell'avvenuta trasformazione e il termine per il versamento del saldo il 16 giugno dello stesso anno si ritiene che siano dovute sia la prima sia la seconda (o unica) rata di acconto IRAP. Tuttavia potrebbe ben accadere che alla data di versamento della prima o della seconda rata di acconto l'operazione di trasformazione sia già avvenuta e che quindi la società di persone non esista più In tale ipotesi pare ragionevole sostenere che i relativo versamento non sia dovuto (ad esempio se la trasformazione ha effetto dal 1 ottobre, relativamente ai periodo che precede l'operazione (1

6 gennaio - 30 settembre) sarebbero dovuti soltanto la prima rata di acconto e ovviamente il saldo ma non la seconda rata di acconto in quanto alla scadenza del termine di pagamento di quest'ultima (30 novembre) la società di persone di fatto non esisterebbe più). Relativamente al periodo post trasformazione si ritiene che la società di capitali risultante dall operazione straordinaria debba corrispondere o meno gli acconti IRAP a seconda del momento in cui la trasformazione è avvenuta in particolare se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1 gennaio e il 31 marzo (ad esempio 10 marzo) è dovuta sia la prima sia la seconda rata dell'acconto IRAP relativo al primo periodo post trasformazione (10 marzo - 31 dicembre) se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 1 aprile e il 30 novembre (ad esempio il 1 " giugno) sembrerebbe dovuta soltanto la seconda rata dell'acconto IRAP relativo al primo periodo post trasformazione (1 giugno - 31 dicembre) se la trasformazione ha effetto nel mese di dicembre (ad esempio, il 1 dicembre), sarà dovuto soltanto il saldo relativo al primo periodo post trasformazione entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del medesimo (1 dicembre - 31 dicembre) Trasformazioni omogenee regressive Nell'ipotesi di passaggio da società di capitali a società di persone, per il periodo ante trasformazione si ritiene che la società di capitali se l'operazione ha effetto in una data compresa tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2010 (ad esempio 7 maggio) non sia tenuta al versamento della seconda rata di acconto IRAP relativo all'ultimo periodo ante trasformazione (1 gennaio - 5 maggio) poiché m tale ipotesi il versamento del saldo (giorno 16 del sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione societaria straordinaria ossia il 16 di novembre), sarebbe anteriore a quello di versamento della medesima (30 novembre); Dubbi permangono invece sul versamento della prima rata di acconto, il cui termine di versamento (16 giugno 2010) è anteriore a quello di versamento del saldo. A parere della scrivente tale versamento non deve essere effettuato poiché a tale data la società di capitali non esiste più. Se la trasformazione ha invece effetto tra il 1 e il 16 giugno 2010 è dubbio se procedere al versamento sia della prima sia della seconda rata di acconto IRAP. Per le medesime ragioni sopraccitate, in tale ipotesi si ritiene che non vada eseguito alcun versamento. Se l'operazione di trasformazione ha effetto tra il 17 giugno e il 30 novembre 2010 si ritiene che la società di capitali sia tenuta al versamento della sola prima rata di acconto IRAP. Mentre nell'ipotesi m cui la trasformazione sia avvenuta nel mese di dicembre la società dovrà versare entrambe le rate di acconto. Per il periodo post trasformazione la società di persone risultante dall'operazione societaria straordinaria, deve corrispondere o meno gli acconti IRAP a seconda del momento in cui la stessa è avvenuta in particolare: se la trasformazione ha effetto m una data compresa tra il V gennaio e il 31 maggio è dovuta sia la prima sia la seconda rata di acconto. se la trasformazione ha effetto tra il 1 : giugno e il 30 novembre si ritiene che sia dovuta soltanto la seconda rata di acconto se invece la trasformazione ha effetto nel mese di dicembre sarà dovuto soltanto il saldo relativamente al periodo post trasformazione entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione straordinaria Conferimento

7 Si ricorda che nell'ipotesi di conferimento poiché non si verifica l'estinzione del soggetto conferente quest'ultimo mantiene quindi tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte in tal caso tuttavia, è consigliabile determinare l'acconto adottando il criterio previsionale, infatti, l'operazione permettendo una sostanziale rivalutazione di alcuni beni della conferente consente di diminuire l'importo da versare tenendo conto dei maggiori ammortamenti che saranno deducibili per effetto del conferimento. Salvo il caso di esercizio provvisorio in ipotesi di liquidazione e di fallimento della società non vi e l'obbligo di procedere al versamento dell'acconto. Nell'ipotesi particolare di chiusura anticipata dell'esercizio sociale, si creerebbe, seppur in via transitoria, un periodo d'imposta inferiore ai 12 mesi che potrebbe non consentire il versamento della seconda o unica rata di acconto (potendo non essere presente un undicesimo mese dell'esercizio). Se, invece, m via del tutto prudenziale, si decidesse di procedere al versamento, l'acconto andrebbe comunque versato entro il 30 novembre. 5. VERSAMENTO DEGLI ACCONTI Il versamento della seconda o unica rata di acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 Si ricorda che non vi è l'obbligo di effettuare il versamento degli acconti per i soggetti IRES se l'ammontare di IRES ed IRAP non sono superiori a euro, per i soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone) se l IRPEF e l'irap non sono superiori a euro. Inoltre per entrambi i soggetti non vi è l'obbligo di effettuare il versamento m due distinte rate se il versamento della prima rata risulta non superiore a 103 euro. (Si ricorda che atteso che tutti gli imponi indicati in dichiarazione sono espressi in unita di euro l'acconto e dovuto per i soggetti IRPEF qualora l'importo del rigo RN34 sia pari o superiore a 52 euro, mentre per i soggetti IRES qualora l'importo del rigo RN17 sia pan o superiore a 21 euro) I codici tributo per il versamento sono i seguenti: IRPEF seconda o unica rata di acconto 4034 IRES seconda o unica rata di acconto 2002 IRAP seconda o unica rata di acconto 3813 Le somme relative agli acconti scadenti nel mese di novembre non sono rateizzabili. Si ricorda inoltre che tutti i contribuenti possono compensare ai sensi dell'art i7deldlgs 241/97 gli acconti dovuti con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive, ovvero da agevolazioni fiscali. 6. SANZIONI Nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento degli accorti è prevista in applicazione dei decreti legislativi n e 473 del 18 dicembre 1997 e del D.Lgs. 446/97. una sanzione amministrativa pan al 30 percento dell'importo non versato, al quale deve essere applicato l'interesse al tasso legale del 1%. E' tuttavia ammessa l'adozione della procedura del ravvedimento operoso per l'omesso o insufficiente versamento IRES IRPEF e IRAP ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97 A tal proposito si ricorda che la sanzione è ridotta a 1/12 dei minimo (2.5%) nei casi d mancato pagamento del tributo o di un acconto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero è ridotta a 1/10 del minimo (3%) se la regolarizzazione della posizione avviene

8 oltre il 30 giugno dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2010 Come già anticipato anche nell'ipotesi di determinazione dell'acconto IRPEF IRES e IRAP attraverso l'adozione del criterio previsionale l'importo da versare deve comunque essere pari rispettivamente al 79 per cento al 100 per cento e a 99 per cento (ovvero al 130% se si tratta di soggetti IRES) dell'imposta che sarà indicata nella dichiarazione relativa ai da presentare nei Il mancato rispetto di tali soglie comporterà quindi l'applicazione delle sanzioni di cui sopra. 7. L'ACCONTO NEI REGIMI OPZIONALI DI TASSAZIONE 7.1. Il consolidato fiscale Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l'opzione per l'applicazione del consolidato fiscale, che a norma dell'articolo 119 comma 1 lettera d) del TUIR è da esercitarsi entro il sesto mese del primo esercizio in cui ha inizio la tassazione di gruppo gli obblighi di versamento dell'acconto si trasferiscono m capo alla società consolidante ovvero se si tratta del primo esercizio si rilevano dai consolidamento delle singole posizioni risultanti dai diversi modelli UNICO del varie società La trasparenza fiscale Per accedere al regime della trasparenza fiscale occorre esercitare un'opzione irrevocabile e valida per un triennio da comunicare all'agenzia delle Entrate entro la fine del primo dei tre esercizi di applicazione di tale regime cosi come stabilisce l'art 115. comma 4 del TUIR. Nonostante poi il regime della trasparenza fiscale comporti l'imputazione dei reddito prodotto direttamente in capo ai soci il comma 7 dell'art 115 prevede che nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gii obblighi di versamento dell'acconto permangano anche m capo alla società partecipata, anche se poi su quest'ultima non grava a saldo alcuna obbligazione tributaria per le imposte dirette Di conseguenza il versamento eseguito dalla partecipata sarà beneficiarle prò-quota fra i soci sulla base della oro partecipazione agli utili Si ricorda che l'articolo 9 comma 1 del D M del 23/04/2004 stabilisce che nel versamento dell'acconto l'eventuale applicazione del metodo previsionale non deve tener conto dell'opzione per trasparenza Di conseguenza, se si ipotizza l'assenza di reddito per il 2010 in capo alla società partecipata per effetto dell'imputazione dello stesso ai soci, cosi come prevede il regime opzionale della trasparenza fiscale questa non potrà tuttavia evitare il versamento dell'acconto. La ragione di tale scelta adottata dal legislatore è evidentemente quella di evitare che attraverso 'utilizzo di differenti modalità di calcolo dell'acconto previsionale da parte della società partecipata e storico da parte dei soci i soggetti interessati dal regime opzionale possano sottrarsi al pagamento dell'acconto. Si ricorda che tale obbligo si riferisce esclusivamente alla società partecipata potendo i singoli soci considerare gli effetti del regime della trasparenza fiscale e tener conto quindi delle perdite che presumono essere loro imputabili per trasparenza. Tale scelta da parte dei soci non è pero priva di rischi può infatti accadere che vengano meno le condizioni di accesso al regime già per il 2010 (ad esempio a seguito di una cessione di partecipazione che faccia si che uno dei soci detenga più del 50 per cento del capitale sociale della partecipata). In tal caso se al momento della perdita dei requisiti l'opzione per il regime della trasparenza era già sta:a comunicata all'agenzia delle Entrate, i soci possono versare, entro 30 giorni dal verificarsi

9 dell'evento la differenza di acconto senza alcuna sanzione. Nell'ipotesi invece in cui vengano effettuati versamenti inferiori, in previsione di esercitare l'opzione per trasparenza che pero di fatto non può essere perfezionata, si incorrerà nelle relative sanzioni. Distinti saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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