Diritto di famiglia e vicende transfrontaliere

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto di famiglia e vicende transfrontaliere"

Transcript

1 Settimana di formazione civilistica per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016 TIROCINIO MIRATO PRIMA SETTIMANA Giovedì 6 aprile 2017 Diritto di famiglia e vicende transfrontaliere Umberto GIACOMELLI tribunale di Belluno Umberto Giacomelli 1

2 La giurisdizione nelle controversie familiari transfrontaliere I parte La giurisdizione nelle controversie matrimoniali SOMMARIO: 1. La giurisdizione in materia matrimoniale: disciplina comunitaria e disciplina interna Il Regolamento CE n. 2201/2003: ambito di applicazione Segue: criteri di giurisdizione Segue: carattere esclusivo dei criteri di giurisdizione Segue: residenza abituale Segue: litispendenza e connessione L art. 32 della legge 31 maggio 1995, n II parte La giurisdizione nelle controversie in materia di obbligazioni di mantenimento SOMMARIO: 1. Il Regolamento (CE) n. 4/ I criteri generali di giurisdizione La nozione di residenza abituale I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva, sussidiaria e residuale Litispendenza e connessione. Umberto Giacomelli 2

3 La giurisdizione nelle controversie familiari transfrontaliere I parte La giurisdizione nelle controversie matrimoniali UMBERTO GIACOMELLI SOMMARIO: 1. La giurisdizione in materia matrimoniale: disciplina comunitaria e disciplina interna Il Regolamento CE n. 2201/2003: ambito di applicazione Segue: criteri di giurisdizione Segue: carattere esclusivo dei criteri di giurisdizione Segue: residenza abituale Segue: litispendenza e connessione L art. 32 della legge 31 maggio 1995, n La presenza di un elemento di estraneità (quale la residenza all estero o la cittadinanza straniera di uno o di entrambi i coniugi) in una controversia matrimoniale (separazione personale dei coniugi, divorzio o annullamento del matrimonio) ( 1 ) costituisce il presupposto per l applicazione delle norme sulla giurisdizione, le quali attribuiscono ai giudici di un determinato Stato la competenza a pronunciare sulla domanda ( 2 ). Nella materia matrimoniale, alle norme sulla giurisdizione stabilite dal diritto interno, dettate dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, si è sovrapposta la disciplina comunitaria, introdotta dapprima dal Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 (c.d. Bruxelles II), ( 3 ) e successivamente dal Regolamento (CE) n. 1 Nella nozione di controversie matrimoniali rientrano i procedimenti di separazione personale (art. 150 c.c.), giudiziali (art. 151 c.c.) o consensuali (art. 158 c.c.), le cause di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (artt. 1 e 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con successive modifiche ed integrazioni) e le azioni di nullità ed annullamento del matrimonio di cui agli artt. 117 ss. c.c.. 2 Le controversie transfrontaliere in materia familiare sono caratterizzate dalla presenza di c.d. coppie internazionali, che sono definite sinteticamente - nella Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126 definitivo, del 16 marzo come quei rapporti matrimoniali in cui i coniugi sono cittadini di Stati membri diversi o vivono in Stati membri di cui non sono cittadini ( 1.2). Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali, COM (2011) 125 definitivo, del 16 marzo 2011, si segnala che su un totale approssimativo di 122 milioni di matrimoni nell Unione, 16 milioni circa (13%) hanno carattere transnazionale. Nel 2007, circa dei 2,4 milioni di matrimoni celebrati nell Unione rientravano in questa categoria; dei divorzi pronunciati nell UE (13%) riguardavano coppie internazionali ( 1). 3 La materia dello stato e capacità delle persone - esclusa dall ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri in materia civile e commerciale (poi trasformata nel Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, c.d. Bruxelles I) - è stata disciplinata per la prima volta dalla Convenzione di Bruxelles del 20 maggio 1998 Umberto Giacomelli 3

4 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (c.d. Bruxelles II bis), relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ( 4 ), entrato in vigore il 1 agosto 2004 ed (c.d. Convenzione di Bruxelles II, in G.U.C.E. 16 luglio 1998, n. C 221, 1/19) in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (che non è mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche). Nella Relazione alla Convenzione di Bruxelles II della Prof. Alegrìa Borrás (in G.U.C.E., 16 luglio 1998, n. C 221, 27 ss., e in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, 940 ss.) - che può ancora fungere da supporto interpretativo del Regolamento Bruxelles II bis, dal quale è espressamente richiamata nella nota 5 al considerando n. 3 - si legge che la Convenzione si fondava su tre finalità principali: a) la volontà di introdurre norme uniformi sulla competenza nelle cause matrimoniali; b) la necessità di introdurre norme moderne di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di annullamento, divorzio e separazione per tutti gli Stati membri dell Unione europea, stabilendo a tal fine un procedimento uniforme; c) l esigenza di evitare procedimenti paralleli in cause matrimoniali in vari Stati membri, attraverso norme sulla litispendenza, il che costituisce un importante novità idonea di per sé a giustificare la Convenzione e destinata ad impedire decisioni contraddittorie. I principi della Convenzione di Bruxelles II sono stati trasfusi nel Regolamento CE n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 (c.d. Bruxelles II), in vigore dal 1 marzo 2001, relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, che tuttavia riguardava soltanto le controversie relative al vincolo coniugale e quelle relative alla potestà genitoriale sui figli comuni, sorte in occasione delle prime, con un ampia serie di esclusioni. Su impulso della Francia - che nel luglio 2000 aveva presentato un'iniziativa volta a garantire parità di condizioni a tutti i figli minori - il 27 novembre 2003 è stato approvato il Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio (c.d. Bruxelles Il bis), che ha abrogato il Regolamento n. 1347/2000, introducendo nuove regole comuni in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. 4 Sull argomento: M. A. LUPOI, in Manuale di diritto processuale europeo, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 107 ss.; M. A. LUPOI, Il regolamento n del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Judicium.it. Cfr. inoltre: A.A.V.V., Diritto di famiglia e Unione europea, a cura di Carbone, S.M. Queirolo, Torino, 2008; A.A.V.V., Persona e famiglia, a cura di De Cesari, in Trattato di diritto privato dell Unione europea, diretto da Ajani, Benacchio, Torino, 2008; R. BARATTA, Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2005, 573 ss.; B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2012, 153 ss.; M. C. BARUFFI, Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis, in La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, a cura di S. Bariatti, Milano, 2007, 175 ss.; M. C. BARUFFI, Commento agli artt. 1-2 del Regolamento CE n. 2201/2003, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2011, 2971 ss.; G. CAMPEIS A. DE PAULI, Brevi riflessioni su talune peculiarità processuali del nuovo Regolamento CE (2201/2003) relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in Judicium.it; R. CLERICI, Giurisdizione e legge applicabile nelle controversie matrimoniali con cittadini extracomunitari, in Rivista A.I.A.F., 2009, n. 3, 5 ss.; R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II» in tema di cause matrimoniali, in Famiglia e diritto, 2002, 653 ss.; ID., Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Famiglia e diritto, 2004, 291 ss.; P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, Torino, 2011, 125 ss.; P. FRANZINA, La crisi matrimoniale con elementi di estraneità: giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle decisioni straniere in materia di separazione e divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti, in I processi di separazione di divorzio, a cura di Graziosi, Torino, 2011, p. 435 ss.; U. GIACOMELLI, La giurisdizione in materia matrimoniale, in Trattato della separazione e divorzio, a cura di Lupoi, S. Arcangelo, 2015, p. 21 ss.; M. MELLONE, La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2010, 684 ss.; B. NASCIMBENE, Divorzio, diritto internazionale privato e dell unione europea, Milano, 2011, 69 ss.; C. RICCI, Commento agli artt. Umberto Giacomelli 4

5 applicabile dal 1 marzo 2005 ( 5 ), che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1347/2000 e che sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore ( 6 ), concluse tra due o più Stati membri sulle materie disciplinate dal Regolamento ( 7 ). Esso si caratterizza sia per il carattere c.d. doppio - riguardando, da un lato, la disciplina della competenza giurisdizionale e, dall altro, la circolazione (cioè il riconoscimento e l esecuzione) delle decisioni ( 8 ) - sia per l estensione dell ambito di applicazione, che ricomprende non solo le controversie matrimoniali (artt. 3-7) ma anche quelle relative alle responsabilità genitoriale (artt. 8-15). Nella materia matrimoniale il Regolamento n. 2201/2003 ha introdotto norme uniformi sulla giurisdizione, ispirate ai principi della certezza e della prevedibilità, che trovano applicazione in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca) ( 9 ) del Regolamento CE n. 2201/2003, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2011, 2977 ss.; F. SALERNO, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2007, 63 ss. 5 Art. 72. Il Regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui è entrato in applicazione (art. 64, par. 1). 6 Tra queste (v. art. 60) la Convenzione del Lussemburgo dell 8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale, e la Convenzione dell Aja dell 1 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301 ed in vigore dal 20 aprile Art. 59. Per la prevalenza del Regolamento sulle Convenzioni multilaterali v. artt Mentre le norme sulla giurisdizione dettate dal Regolamento n. 2201/2003 si applicano alle controversie matrimoniali indipendentemente dal futuro esito del giudizio (accoglimento o rigetto della domanda), restano invece escluse dall ambito del riconoscimento le decisioni negative, essendo destinati a circolare nello spazio europeo i soli provvedimenti favorevoli allo scioglimento o affievolimento del vincolo coniugale; le statuizioni di rigetto sono perciò riconoscibili soltanto secondo le norme nazionali, e quindi, in Italia, in forza della legge 31 maggio 1995, n. 218: v. A. BONOMI, Il Regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz., 2001, 338; G. CAMPEIS A. DE PAULI, Brevi riflessioni, cit., 1. 9 Il Regolamento n. 2201/2003 si applica in tutti gli Stati membri dell Unione europea (compresi Regno Unito ed Irlanda, che hanno esercitato il diritto di opting in), ad eccezione della Danimarca, che si è invece avvalsa del diritto di opting out (art. 2, n. 3). Diversamente dal Regolamento n. 44/2001 (sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2015, dal Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, c.d. Bruxelles I bis), le cui norme sulla giurisdizione, in alcuni casi, operano anche sulla ripartizione interna della competenza territoriale, individuando il singolo giudice competente a decidere sulla controversia - come, ad es., l art. 5, par. 1, lett. b), che stabilisce la competenza del giudice del luogo, situato in uno Stato membro, dove i beni sono stati consegnati (o i servizi prestati), escludendo la competenza di qualsiasi altro giudice diverso da quello del luogo indicato dalla norma, o l art. 22, n. 1, che prevede il foro esclusivo per le cause immobiliari - si ritiene invece che i criteri di giurisdizione stabiliti dal Regolamento n. 2201/2003 facciano riferimento ad un legame oggettivo con uno Stato membro considerato nel suo complesso, e quindi non possano essere utilizzati, oltre che per individuare lo Stato cui è attribuita la competenza giurisdizionale, anche per l individuazione in via diretta della competenza territoriale all interno di quel medesimo Stato: v. M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 4; cfr. P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, cit., 145; R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II», cit., 658; FRANZINA, La crisi matrimoniale con elementi di estraneità, cit., p Per l unica eccezione, costituita dall art. 4 in tema di domanda riconvenzionale, v. B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit., 157. Umberto Giacomelli 5

6 operando la ripartizione della giurisdizione nei rispettivi ambiti territoriali e la conseguente predeterminazione del giudice naturale tra i Paesi membri ( 10 ) - con l obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno ( 11 ), garantendo la possibilità di ottenere con maggiore facilità lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presupposto implicito dell operatività del Regolamento è costituito dalla c.d. europeità (o internazionalità) della fattispecie, che sussiste quando gli elementi significativi (cittadinanza e residenza dei coniugi) non sono tutti riconducibili all ordinamento di un medesimo Stato membro dell Unione ( 12 ); peraltro, l elemento di estraneità può riguardare indifferentemente un altro Paese membro oppure uno Stato terzo (ad es. cittadinanza non comunitaria o residenza di uno dei coniugi in un Paese extraeuropeo). All interno dell Europa i conflitti di giurisdizione trovano dunque una soluzione condivisa, mentre è diversa la situazione nei rapporti con Paesi che si trovano al di fuori dell Unione, dove può accadere che più ordinamenti ritengano di loro esclusiva competenza una medesima controversia Per delineare l ambito oggettivo delle controversie matrimoniali, indicate dall art. 1 lett. a) del Regolamento (separazione, divorzio e annullamento del matrimonio), si deve premettere che, in via di principio, il Regolamento n. 2201/2003 dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio (the grounds for divorce), gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali ( 13 ). Il Regolamento ha quindi carattere settoriale, dettando le norme sulla giurisdizione con esclusivo riferimento a specifiche tipologie di domande (separazione, divorzio e annullamento del matrimonio) e non ad altre, seppur proposte tra le medesime parti, 10 In base all art. 2, n. 1, per autorità giurisdizionale si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del Regolamento a norma dell art. 1, mentre il termine giudice designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. 11 Così il considerando n. 1 del Regolamento n. 2201/ G. CAMPEIS - A. DE PAULI, Brevi riflessioni, cit., 3, precisano che l europeità viene esclusa allorché la fattispecie si esaurisca tutta nell ambito interno, ovvero gli elementi esterni non assurgano a criteri di collegamento: ne deriva, ad esempio, l inapplicabilità del Regolamento nel giudizio italiano di separazione personale tra coniugi entrambi cittadini e residenti in Italia. M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 2, pur riconoscendo che i procedimenti cui si applica la normativa qui in esame presuppongono la presenza di un elemento di estraneità, osserva che nessuna norma, peraltro, limita l operatività del regolamento al contenzioso transfrontaliero : in particolare, la disciplina relativa al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni si applica a prescindere dalla natura transnazionale dei casi ivi decisi, purché sussista l interesse attuale di una parte a fare riconoscere o ad eseguire la decisione in un altro Stato membro. 13 Così il considerando n. 8 del Regolamento n. 2201/2003. Umberto Giacomelli 6

7 anche se strettamente connesse alle prime ( 14 ). Ne deriva una frammentazione dei diversi criteri di giurisdizione astrattamente operanti nell ambito della medesima controversia in cui siano state formulate più domande, peraltro attenuata dal principio di c.d. concentrazione, che riconduce le domande accessorie alla competenza del giudice chiamato a decidere sulle azioni di stato ( 15 ). Ai fini dell applicazione del Regolamento, la nozione di controversie matrimoniali va infatti intesa in senso stretto, con riferimento alle sole azioni di stato relative al vincolo coniugale, senza possibilità di estensione ad ulteriori questioni, come quelle in tema di responsabilità genitoriale - che sono disciplinate da altre disposizioni dello stesso Regolamento n. 2201/2003 ( 16 ) - e quelle relative agli effetti dello scioglimento del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi ( 17 ) e nei confronti dei figli (come gli obblighi di mantenimento e l assegnazione dell abitazione familiare), che restano sottoposte ad autonomi criteri di giurisdizione ( 18 ). 14 Per ulteriori limitazioni nell ambito di applicazione del Regolamento n. 2201/2003, v. il considerando n. 9 (misure relative ai beni del minore), considerando n. 10 e art. 1, par. 3 (filiazione, adozione, nomi e cognomi del minore, emancipazione), considerando n. 11 e art. 1, par. 3 (obbligazioni alimentari, trust, successioni, provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori). 15 Cfr. art. 12 del Regolamento n. 2201/2003 e art. 3 lett. c) e d) del Regolamento n. 4/2009, sui quali infra, in nota. 16 Con riferimento alla responsabilità genitoriale (nell ampia accezione di cui all art. 1, par. 2, del Regolamento n. 2201/2003) e, in particolare, alle domande relative all'affidamento dei figli minori ed all'esercizio del diritto di visita, la giurisdizione è attribuita, dall'art. 8 del Regolamento, all'autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente (v. infra, Sez. II). E comunque prevista una proroga della competenza giurisdizionale (art. 12, par. 1) per connessione con le domande di separazione, divorzio o annullamento, la cui applicazione presuppone sia l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, da parte di almeno uno dei coniugi (lett. a), sia l'accettazione espressa (o manifestata in modo univoco) della giurisdizione, da parte dei coniugi e dei titolari della responsabilità genitoriale, alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite (lett. b). Sul punto, v. Cass. sez. un., ord. 30 dicembre 2011, n , in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, p. 126, la quale ha affermato che La giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre Tale criterio, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza, da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori - pur ammessa dall'art. 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi - sia ravvisabile dalla mancata contestazione della giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione. Cfr. Trib. Arezzo, ord. 15 marzo 2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p Cfr. la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126 definitivo, del 16 marzo Sulle domande relative agli obblighi di mantenimento in favore del coniuge e dei figli (v. infra, Sez. III), il Regolamento n. 2201/2003 dispone che Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal Regolamento (CE) n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 (considerando n. 11; cfr. art. 1, par. 3, lett. e, del Regolamento n. 2201/2003). Attualmente la materia delle obbligazioni alimentari è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e Umberto Giacomelli 7

8 Sebbene la dottrina ritenga che le questioni relative alla colpa o responsabilità (le cause) della crisi coniugale siano escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento ( 19 ), si osserva come la richiesta di addebito della separazione - pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale ( 20 ) - risulti, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda principale di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio ( 21 ). Pertanto, nell ordinamento processuale vigente, la domanda di addebito non sembra assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste per la domanda di separazione personale e, quindi, anche alle norme del Regolamento n. 2201/2003, nelle fattispecie cui esso sia applicabile ( 22 ). Le norme dettate dal Regolamento in materia di controversie matrimoniali si applicano non soltanto ai procedimenti contenziosi ma anche a quelli fondati su accordi tra i coniugi (separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto), mentre non si estendono ai procedimenti di modifica delle condizioni precedentemente stabilite dal all esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - applicabile a decorrere dal 18 giugno 2011 ai procedimenti avviati successivamente a tale data, a seguito della ratifica da parte dell Unione Europea, avvenuta in data 8 aprile 2010, del Protocollo dell Aja del 23 novembre 2007, di cui è stata disposta l applicazione in via provvisoria (cfr. artt. 75 e 76) - il cui art. 3, lett. c), individua uno speciale titolo di connessione con le cause matrimoniali, attribuendo la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, negli Stati membri, all autorità competente secondo la legge del foro a conoscere di un azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. La nozione di obbligazioni alimentari va intesa nell autonoma accezione propria del diritto comunitario - caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento (v. Corte giust., sez. V, 27 febbraio 1997, n. 220, nel procedimento C-220/95, van den Boogaard v. Laumen, pt. 22, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1997, p. 783) - interpretata in senso ampio, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento e di quelle di alimenti previste dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un., 1 ottobre 2009, n , in Fam. e dir., 2010, 821, con nota di G. GRASSO, e in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, 462), ora estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cfr. considerando n. 11 del Regolamento CE del Consiglio n. 4/2009). La domanda relativa all assegnazione dell abitazione familiare resta invece sottoposta - nell assenza, sul punto, di specifiche norme comunitarie sulla giurisdizione - ai criteri fissati dalla legge nazionale, aventi carattere residuale ed individuati, nella specie, dall art. 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui rinvio all art. 3, 1 comma, della stessa legge, conduce all applicazione del criterio della residenza del convenuto, eventualmente identificabile con il luogo dell abitazione coniugale (v. Cass., 24 aprile 2001, n. 6012; Cass., 29 settembre 2004, n ; Cass., 28 giugno 2006, n ; Cass., 4 agosto 2011, n ). 19 R. CLERICI, Giurisdizione e legge applicabile, cit., Cfr. Cass., 8 febbraio 2006, n. 2818; Cass., 7 dicembre 2007, n ; Cass. 30 marzo 2012, n Si vedano Cass., 30 luglio 1999, n. 8272, Cass., 29 marzo 2005, n e Cass., 20 marzo 2008, n. 7450, in ordine all inammissibilità del c.d. mutamento del titolo della separazione, sul rilievo che la dichiarazione di addebito può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione. 22 Così Trib. Belluno, sent. 30 dicembre 2011, in Foro. it., 2012, I, 939, e in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2012, 452. Per l applicazione dell art. 5 n. 3 del Regolamento n. 44/2001, con riferimento al luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose della condotta illecita del coniuge, cfr. Trib. Tivoli, sent. 6 aprile 2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, Umberto Giacomelli 8

9 giudice o concordate dalle parti in sede di separazione o di divorzio ( 23 ). Infine, sono escluse dall ambito di applicazione del Regolamento n. 2201/2003 le decisioni in materia di unioni non rientranti nella nozione di matrimonio (la cui definizione è rimessa alla lex fori) ( 24 ) Diversamente dal Regolamento n. 1215/ che (come già il Regolamento n. 44/2001) prevede il foro generale del domicilio del convenuto - il sistema introdotto dal Regolamento n. 2201/2003 individua una serie di criteri di giurisdizione alternativi e concorrenti tra loro, senza alcuna gerarchia, rendendo possibile la coesistenza di più fori ugualmente competenti in posizione pari ordinata ( 25 ). In particolare, a norma dell art. 3 (richiamato anche nei successivi artt. 4 e 5) sono competenti a decidere sulle controversie matrimoniali le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, ha ivi il proprio domicile ( 26 ); 23 Tali procedimenti di modifica, infatti, non hanno ad oggetto le statuizioni sullo status personale (le sole cui si riferiscono gli artt. 3-7 del Regolamento n. 2201/2003), bensì le questioni relative alla responsabilità genitoriale o ai rapporti patrimoniali. Sul punto, v. R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II», cit., 656, nota 22, con riferimento al Regolamento n. 1347/2000; M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 2, precisa che il Regolamento n. 2201/2003 non riguarda i procedimenti volti a modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio, che restano integralmente soggetti alla lex fori. 24 Cfr. la Proposta di Regolamento del Consiglio, COM(2011) 127 definitivo, del 16 marzo 2011, relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. 25 Sul punto v. Corte giust., 16 luglio 2009, c. C-168/08, Hadadi c. Mesko in Hadadi, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2010, 176: l art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati in detto art. 3, n. 1, sono alternativi. Tenuto conto dell'obiettivo di tale regolamento, diretto a garantire la certezza del diritto, l art. 6 di quest ultimo dispone, in sostanza, che le competenze definite agli artt. 3-5 del regolamento medesimo hanno carattere esclusivo. Ne consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti di pari rango (v. punti 48-50). M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 4, osserva che il Regolamento, nel prevedere la coesistenza di più fori alternativi, lascia un certo margine al forum shopping, tollerato nella misura in cui, alla base di ogni criterio utilizzato, vi è uno stretto collegamento tra parti, giudice e controversia. 26 Il paragrafo 2 dell art. 3 precisa che Ai fini del presente regolamento la nozione di domicile cui è fatto Umberto Giacomelli 9

10 b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, del domicile di entrambi i coniugi. Dall autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale (lett. a), rispetto a quello fondato sulla cittadinanza comune dei coniugi (lett. b), consegue che la residenza (di uno o di entrambi i coniugi) in uno Stato membro costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione in forza del Regolamento n. 2201/2003, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. I criteri dettati dall art. 3 lett. a) del Regolamento n. 2201/2003 trovano quindi applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento ( 27 ). Ne consegue che anche i cittadini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal Regolamento, indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori, le quali restano applicabili soltanto in via residuale (v. art. 7 del Regolamento) quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 ( 28 ). riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'irlanda. La nozione anglosassone di domicile è molto diversa da quelle italiane di residenza e domicilio, essendo definita come il luogo dove una persona ha la sua permanent home e nel quale ha l intenzione di ritornare, riferito non ad uno specifico luogo nell ambito di uno Stato, quanto ad un Paese nel suo insieme, inteso come un determinato ordinamento giuridico cui una persona è soggetta: v. P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, cit., Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2008, 570, la quale ha fondato la decisione sull ottavo considerando del Regolamento n. 1347/2000, il cui testo non è stato espressamente riprodotto nelle premesse del Regolamento n. 2201/2003 (v. punto 26: come risulta dal quarto e ottavo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, le cui disposizioni riguardanti la competenza a statuire sulle questioni in materia di divorzio sono state in sostanza riprese nel regolamento n. 2201/2003, quest'ultimo è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza ). 28 In questo senso, Trib. Belluno, sent. 6 marzo 2009, in Giur. merito, 2010, 663, con nota di M. D AURIA; in Famiglia e diritto, 2010, 179, con nota di A. FELETTO, e in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2011, 140, riguardante una coppia di cittadini indiani, residenti abitualmente in Italia, che hanno chiesto consensualmente al giudice italiano, adito quale foro della residenza comune, la pronuncia di divorzio senza previa separazione, per mutual consent, sulla base dell Hindu Marriage Act del 1955 (v. C. RICCI, La legge applicabile al divorzio tra cittadini di stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2011, 71 ss.). Cfr., inoltre, Trib. Belluno, sent. 23 dicembre 2009, in Giur. it., 2010, 1889, e in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 727, sull applicazione delle norme del Regolamento n. 2201/2003 in una fattispecie di litispendenza internazionale, nel caso in cui l attore, residente in Italia, è cittadino statunitense e la convenuta cittadina tedesca; Trib. Belluno, sent. 5 novembre 2010, in Foro. it., 2011, I, 917, con nota di Umberto Giacomelli 10

11 Nella materia matrimoniale il Regolamento n. 2201/2003, introducendo il criterio generale della residenza abituale con riferimento al forum actoris, in alternativa al principio del forum rei ( 29 ), attrae nella giurisdizione dei Paesi dell Unione europea le controversie in cui l attore non sia cittadino comunitario - purché abitualmente residente in uno Stato membro (nel luogo dell'ultima residenza dei coniugi, o quando vi risieda da almeno un anno al momento della proposizione della domanda) ( 30 ) - anche se il convenuto sia privo della cittadinanza europea e non risieda nel territorio dell Unione ( 31 ). Le norme sulla giurisdizione poste dal Regolamento n. 2201/2003 hanno dunque un ambito di applicazione ratione personae tendenzialmente universale, che si estende ai cittadini non comunitari e, nei casi di forum actoris, anche ai convenuti residenti in Paesi terzi. In sostanza, per radicare la giurisdizione nelle cause matrimoniali è sufficiente la sola residenza abituale di uno dei coniugi (attore o convenuto) in uno Stato membro, anche laddove l altro coniuge non abbia mai risieduto in un Paese europeo e sebbene nessuno dei coniugi sia cittadino comunitario ( 32 ). G. DE MARZO, in Fam. minori, 2011, fasc. 1, 45, con nota di A. LEANDRO, e in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 756, in una causa di separazione tra cittadini ucraini residenti in Italia; Trib. Tivoli, sent. 6 aprile 2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 1097, in una causa di separazione giudiziale proposta da un cittadino italiano, residente in Italia nei sei mesi antecedenti all azione, nei confronti di una cittadina tedesca residente in Germania. 29 Pertanto, diversamente dal sistema introdotto dal Regolamento n. 44/2001, i criteri di collegamento previsti dal Regolamento n. 2201/2003 non si applicano solo ai convenuti fisicamente presenti in uno Stato membro, ma anche - quando viene in considerazione il forum actoris - ai convenuti residenti negli Stati terzi. A questo proposito M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 4, osserva che l eventuale forum actoris - il quale si giustifica alla luce della stretta connessione tra le corti locali e la vita matrimoniale delle parti - attribuisce al coniuge che sia rimasto nella casa coniugale un vantaggio giurisdizionale, rispetto a quello che si sia trasferito altrove, il quale, per un periodo di sei - dodici mesi, potrà agire esclusivamente nel foro dell ultima residenza comune (e, dunque, nel foro del convenuto), mentre il termine dilatorio impedisce al coniuge che abbia lasciato l abitazione coniugale di agire immediatamente nello Stato in cui si sia trasferito. 30 Ai fini dell applicazione del criterio dell'ultima residenza abituale comune, il coniuge che mantiene la residenza nello Stato membro può essere indifferentemente l attore o il convenuto. 31 La Corte di Giustizia, nella sentenza 29 novembre 2007, c. C-68/07, Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2008, 570, ha ritenuto applicabile la disciplina della giurisdizione dettata dal Regolamento n. 2201/2003 nei confronti di un cittadino cubano, tornato a risiedere nel paese d origine, convenuto in giudizio dalla moglie svedese, con la quale egli aveva risieduto abitualmente in Francia (Stato in cui la moglie ancora risiedeva), interpretando l art. 7 nel senso che l applicazione della legge nazionale è ammessa solo qualora non operi alcuno dei criteri di giurisdizione stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5, anche se il coniuge convenuto si trovi a risiedere, nel momento della proposizione della domanda, in uno Stato terzo. I criteri stabiliti dal Regolamento sono quindi applicabili anche nei confronti di convenuti privi di residenza abituale in uno Stato membro all epoca della proposizione della domanda, quando i coniugi abbiano avuto la loro ultima residenza abituale in uno Stato membro e uno di essi vi risieda ancora (o quando l attore sia abitualmente residente in uno Stato membro da almeno sei mesi o un anno, a seconda della sua nazionalità). In materia di obbligazioni alimentari v. il considerando n. 15 del regolamento n. 4/2009: La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza. 32 L assenza di trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello stato civile italiani, non Umberto Giacomelli 11

12 Al coniuge che non si sia trasferito all estero è riconosciuto un privilegio giurisdizionale, potendo agire e dovendo essere convenuto nel proprio foro di residenza; soltanto dopo un anno (o sei mesi), anche l altro coniuge, che abbia spostato la propria residenza in un altro Stato membro, può rivolgersi al giudice di tale Stato. A questo proposito, l art. 3 lett. a) prevede un trattamento più favorevole per l attore che sia cittadino dello Stato membro in cui risiede, essendo sufficiente, in tal caso, che egli vi abbia stabilito la residenza abituale da sei mesi, immediatamente prima della domanda, anziché da almeno un anno, come è invece richiesto in via generale ( 33 ). Accanto al criterio della residenza abituale, la lettera b) dell art. 3 del Regolamento pone quello, alternativo, della cittadinanza comune delle parti dello Stato del foro, riconoscendo un altro titolo di giurisdizione universale - svincolato da ogni collegamento con il territorio dell Unione Europea - in favore dello Stato membro di cui entrambi i coniugi sono cittadini ( 34 ). L applicazione di tale criterio prescinde dalla residenza abituale dei coniugi in uno Stato membro: la cittadinanza opera come criterio di giurisdizione anche in favore dei residenti in Paesi terzi, garantendo a tutti i cittadini dell Unione europea la possibilità di rivolgersi al giudice dello Stato membro del quale hanno la cittadinanza comune, mentre la cittadinanza di un solo coniuge non è sufficiente a radicare la giurisdizione in uno Stato membro (se non sia associata ad un altro criterio di collegamento, quale la residenza abituale dell attore protratta almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, a norma dell art. 3 lett. a) ( 35 ). I criteri di giurisdizione elencati dall art. 3 sono integrati dalle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, in materia di domanda riconvenzionale e di conversione della separazione personale in divorzio. A norma dell art. 4, l autorità giurisdizionale competente sulla domanda principale, proposta ai sensi dell art. 3, è competente anche ad esaminare le eventuali domande riconvenzionali che rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (come la è di ostacolo alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, dato che non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, poiché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto (v. Cass. sez. un., 28 ottobre 1985, n. 5292, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1987, 92). 33 E stato osservato che il recupero del criterio della cittadinanza (in riferimento all art. 6 lett. b, e ad alcune delle ipotesi previste dall art. 3) sembra porsi in contrasto con il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità: v. A. BONOMI, Il Regolamento comunitario, cit., La definizione di cittadinanza rientra nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro; il giudice adìto deve quindi applicare la lex fori per determinare se entrambi i coniugi debbano essere considerati cittadini del proprio Stato. La Corte di giustizia, nella sentenza 16 luglio 2009, c. C-168/08, Hadadi c. Mesko in Hadadi, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2010, 176, ha stabilito che, nel caso di coniugi con doppia cittadinanza comune (nella specie, francese ed ungherese), sussiste la giurisdizione alternativa di entrambi gli Stati interessati, senza che una delle due nazionalità prevalga sull altra. 35 Il criterio della cittadinanza di un solo coniuge è invece sufficiente per l attribuzione dell optio legis prevista dall art. 5, lett. c), del Regolamento n. 1259/2010. Umberto Giacomelli 12

13 domanda di divorzio rispetto alla domanda di separazione) ( 36 ). Di conseguenza, l estensione della giurisdizione non opera se la domanda riconvenzionale esorbita dai limiti oggettivi del Regolamento (ed es., la richiesta di assegno di mantenimento o di attribuzione dell abitazione coniugale). L art. 5 prevede, infine, che l autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente a convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato, in tal modo operando l estensione della competenza del giudice dello Stato in cui è stata pronunciata la separazione anche alla conversione nella decisione di divorzio (tale disposizione non è dunque applicabile in Italia, in cui la domanda di divorzio introduce una nuova ed autonoma causa e non costituisce una mera conseguenza della pronuncia di separazione, della quale non rappresenta l evoluzione necessaria o la conversione ) ( 37 ) I criteri di giurisdizione contemplati dal Regolamento n. 2201/2003 hanno carattere esclusivo rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali, nel senso che le norme interne stabilite dagli ordinamenti degli Stati membri operano nella sola ipotesi in cui non ricorrano, in concreto, i presupposti di applicazione di alcuno dei criteri indicati dal Regolamento. Infatti, a norma dell art. 6 del Regolamento, il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione Europea può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento ( 38 ): in tal modo viene espressamente stabilito il carattere esclusivo della 36 Si ritiene che l art. 4 costituisca l unico caso in cui il Regolamento n. 2201/2003 prevede un attribuzione diretta della competenza territoriale all interno dello Stato membro in cui è stata proposta la domanda principale (v. B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit. 157). 37 P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, cit., 141, osserva che il momento determinante per l esistenza dei presupposti della competenza è dato dalla presentazione della domanda - in via analogica rispetto a quanto previsto con riferimento alla disciplina della litispendenza - per cui la priorità degli art. 3, 4 e 5 del Regolamento rispetto al diritto nazionale degli Stati dell Unione permane anche se i relativi presupposti vengono a mancare nel corso del procedimento. 38 Secondo G. CAMPEIS - A. DE PAULI, Brevi riflessioni, cit., 2 e 3, dalla lettura congiunta degli artt. 3 e 6 deve trarsi un duplice criterio generale fondante la giurisdizione dei giudici dello Stato membro di residenza abituale (domicile nel caso di Regno Unito e dell Irlanda) o di quelli di cui il convenuto è comunque cittadino, giudici da cui questi può essere distolto esclusivamente nelle (peraltro numerose) ipotesi previste dai precedenti artt. 3, 4 e 5, con l effetto di estendere la giurisdizione anche alle autorità di un altro Stato membro. L opinione prevalente nega invece all art. 6 la funzione di individuare il foro generale del convenuto (nello Stato membro in cui questi ha la residenza abituale o di cui ha la cittadinanza); in effetti, la residenza abituale del convenuto è uno dei criteri alternativi di giurisdizione tra quelli elencati nell art. 3 lett. a) del Regolamento, mentre la cittadinanza del solo convenuto non è sufficiente a radicare la giurisdizione di uno Stato membro, essendo richiesta, a norma dell art. 3 lett. b), la cittadinanza comune di entrambi i coniugi. Umberto Giacomelli 13

14 competenza giurisdizionale attribuita dagli artt. 3, 4 e 5 alle autorità di uno Stato membro ( 39 ). Ad una prima lettura, l art. 6 sembra utilizzare la residenza abituale, e alternativamente la cittadinanza, per delimitare ratione personae l ambito di operatività del Regolamento n. 2201/2003, prevedendo l applicazione esclusiva dei criteri di giurisdizione comunitari solo quando il convenuto risieda abitualmente nel territorio dell Unione europea o sia cittadino di uno Stato membro ( 40 ). Le incertezze interpretative derivanti dalla formulazione di tale disposizione ( 41 ) sono state superate dalla Corte di Giustizia ( 42 ), la quale ha precisato che l art. 6 del Regolamento n. 2201/2003 deve essere letto in funzione dell art. 7, nel senso che, anche qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia 39 La dizione carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5 (così la rubrica dell art. 6) ha un significato del tutto diverso dalle competenze esclusive previste dall art. 22 del Regolamento n. 44/2001: mentre il sistema del Regolamento Bruxelles I è fondato su un rigido schema gerarchico che, nel rifiutare il criterio della cittadinanza, riduce al minimo i casi di forum actoris e prevede un foro generale (domicilio del convenuto) sempre applicabile - tranne nei casi delle competenze esclusive (art. 22), oltre ad una serie di titoli giurisdizionali speciali che possono eccezionalmente derogare a quello generale - nel Regolamento n. 2201/2003 il carattere esclusivo è riconosciuto a tutti i fori generali alternativi, previsti dagli artt. 3-5, e comporta la loro prevalenza rispetto ai criteri di giurisdizione previsti dagli ordinamenti nazionali. La Relazione BORRÁS che accompagna la Convenzione di Bruxelles del 1998 (n. 39, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, 943), a proposito dell esclusività, precisa: in questo caso il termine esclusivo deve essere inteso nel senso che possono essere utilizzati soltanto i criteri enunciati in modo alternativo e senza alcun ordine gerarchico. Si tratta quindi di un elenco esauriente e chiuso. Cfr. R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II», cit., 658, nota C. CAMPIGLIO, La residenza abituale dell attore come titolo di giurisdizione in materia matrimoniale, in base al reg. CE n. 2201/2003, nota a Cass. sez. un., (ord.) 15 giugno 2010 n , in Nuova giur. civ. comm., 2010, 1100; C. CAMPIGLIO, Il foro della residenza abituale del coniuge nel Regolamento (Ce) n. 2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane, in Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2010), Vol. 2, n. 2, Le diverse ricostruzioni teoriche, derivanti dall assenza di una norma simile a quella dell art. 4 del Regolamento n. 44/2001, volta ad individuare l ambito soggettivo di applicazione del Regolamento n. 2201/2003, sono richiamate da R. CLERICI, Giurisdizione e legge applicabile, cit., 7, e da C. RICCI, I fori residuali nelle cause matrimoniali dopo la sentenza Lopez, in Venturini, Bariatti (a cura di), Nuovi strumenti di diritto internazionale privato, Milano, 2009, 868 ss.. Cfr. B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit., p Corte giust., 29 novembre 2007, c. C-68/07, Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2008, 570, punti 24-25: non si può per questo dedurne che l'art. 6 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce una regola generale secondo cui la determinazione della competenza dei giudici di uno Stato membro, per statuire sulle questioni relative al divorzio rispetto ad un convenuto che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro e che non è cittadino di uno Stato membro, riguarda in ogni caso il diritto nazionale, anche quando un giudice di uno Stato membro è competente in forza degli artt. 3-5 del summenzionato regolamento. Tale interpretazione equivarrebbe, infatti, a ignorare il chiaro disposto degli artt. 7, n. 1, e 17 del regolamento n. 2201/2003, la cui applicazione non dipende ( ) dalla qualità del convenuto, ma dalla sola questione di sapere se un giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3-5 del regolamento n. 2201/2003. La Corte ha quindi interpretato gli artt. 6 e 7 del Regolamento n. 2201/2003 nel senso che il ricorso alla legge nazionale è ammesso solo qualora nessuno dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 sia applicabile, a prescindere dalla residenza abituale e dalla cittadinanza non europea del coniuge convenuto. Umberto Giacomelli 14

Torino, 18 maggio 2013

Torino, 18 maggio 2013 Torino, Il sistema del regolamento europeo: la determinazione della giurisdizione e la legge applicabile alla succesione Prof. Andrea Bonomi Università di Losanna Prof. Margherita Salvadori Università

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,

Dettagli

L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio Prima dell introduzione della legge sul divorzio, il matrimonio era indissolubile e si poteva sciogliere solo con la morte di uno dei coniugi.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 64 /E

RISOLUZIONE N. 64 /E RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell

Dettagli

Il rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

Caso 4 Caso 4. A Qual è il giudice territorialmente competente per le controver- sie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddo.

Caso 4 Caso 4. A Qual è il giudice territorialmente competente per le controver- sie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddo. Caso 4 Qual è il giudice territorialmente competente per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria laddove il ricorrente risieda all estero? Giova premettere che per le controversie

Dettagli

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI SOMMARIO CAPITOLO 1 IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI 1. Il nuovo diritto di famiglia, tra ideologia e diritto... 1 1.1. Il regime patrimoniale della famiglia nel codice

Dettagli

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità

Dettagli

Roma, 09 novembre 2007

Roma, 09 novembre 2007 RISOLZIONE 320/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello 2007. Notaio ALFA applicazione del sistema del cd. prezzo-valore ad una permuta immobiliare.

Dettagli

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge

Dettagli

IMU e abitazione principale Casi ed esempi pratici

IMU e abitazione principale Casi ed esempi pratici IMU e abitazione principale Casi ed esempi pratici L art. 12 c. 2 D.L. 201/2011 stabilisce che per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.6.2006 COM(2006) 320 definitivo 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04. Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri Cause riunite da C-295/04 a C-298/04 Vincenzo Manfredi e altri contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto) «Art. 81 CE

Dettagli

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: Richiesta di CITTADINANZA Appuntamento il giorno alle ore P.A.S.S. Porta di Accesso ai Servizi Sociali Tel. 035 399 888 ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

Dettagli

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia Studio Legale Virtuale Legge 151/75 riforma del diritto di famiglia 1-210 (omissis) 211. Il coniuge i cui figli sono affidati ha diritto civile in ogni caso a

Dettagli

Circolare del 09/07/2003 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Circolare del 09/07/2003 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Circolare del 09/07/2003 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta di registro - Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili Sintesi: La circolare

Dettagli

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE. a cura di Giordano Tedoldi

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE. a cura di Giordano Tedoldi IMU ABITAZIONE PRINCIPALE a cura di Giordano Tedoldi ABITAZIONE PRINCIPALE BREVE EXCURSUS NORMATIVO D.L. 201/2011 ha reintrodotto il pagamento dell imposta sull abitazione principale, ciò ponendosi in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011 RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e

Dettagli

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Decreto Ministeriale 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici Visto l'articolo 109 del decreto del presidente della

Dettagli

Corso di diritto internazionale privato e processuale. Dott. Daniele Amoroso

Corso di diritto internazionale privato e processuale. Dott. Daniele Amoroso Corso di diritto internazionale privato e processuale Dott. Daniele Amoroso Considerazioni introduttive Cos èil diritto internazionale privato e processuale (DIPP)? Insieme di norme (originariamente di

Dettagli

INDICE SOMMARIO. pag. Elenco delle principali abbreviazioni...

INDICE SOMMARIO. pag. Elenco delle principali abbreviazioni... Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XV CAPITOLO PRIMO IL CONTRATTO A DISTANZA E L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LG. 185/99 Guida bibliografica... 3 1. Premessa... 7 2. Nozione di contratto a distanza...

Dettagli

Il diritto applicabile

Il diritto applicabile Il diritto applicabile Esempio Due coniugi, di nazionalità indiana e di religione induista, residenti in Italia, propongono domanda di divorzio davanti al giudice italiano. La norma di conflitto dell art.

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 23 Ottobre 2012, n 18175 (Pres. S. Di

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 23 Ottobre 2012, n 18175 (Pres. S. Di MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 23 Ottobre 2012, n 18175 (Pres. S. Di Palma; Rel. P. Campanile) Famiglia Separazione Addebito Diritto al mantenimento Condizioni L addebito della

Dettagli

Indice - Sommario del fascicolo VI

Indice - Sommario del fascicolo VI Indice - Sommario del fascicolo VI Le attualità La nuova disciplina comunitaria delle intese verticali (reg. UE n. 330/2010 della Commissione relativo all applicazione dell art. 101, par. 3, del Trattato

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato

Dettagli

PARTE PRIMA I PRESUPPOSTI

PARTE PRIMA I PRESUPPOSTI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA I PRESUPPOSTI Capitolo Primo LE FORME DI SEPARAZIONE Nozioni istituzionali... 3 Bibliografia essenziale... 11 Legislazione... 12 I.1. La separazione consensuale... 14 I.1.1.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma

Dettagli

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367.

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367. Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 56 del 18 dicembre 2013 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA U FFICIALE SERIE GENERALE PERUGIA - 18 dicembre 2013 DIREZIONE REDAZIONE

Dettagli

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Dettagli

INFO 25 - Ultimo aggiornamento 14 aprile 2014 Rev.05. Breve guida relativa alla nuova segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010

INFO 25 - Ultimo aggiornamento 14 aprile 2014 Rev.05. Breve guida relativa alla nuova segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010 INFO 25 - Ultimo aggiornamento 14 aprile 2014 Rev.05 Breve guida relativa alla nuova segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010 NORMATIVA SULLA SEGNALETICA DI SICUREZZA: le novità Norma

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 marzo 2008 OGGETTO: IVA. Aliquota ridotta - N. 127-quinquies, Tab. A, p. III; allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 3-bis del DL

Dettagli

La formazione dell atto di nascita

La formazione dell atto di nascita NASCITA E FILIAZIONE DELLO STRANIERO La formazione dell atto di nascita Nadia Patriarca Merano XXX Convegno Nazionale L evento nascita All evento nascita si connettono interessi superiori, statali e familiari,

Dettagli

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà. LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 30-12-2009 REGIONE PIEMONTE Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 1 del 7

Dettagli

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Marco Ciavattini Art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 370/E

RISOLUZIONE N. 370/E RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA STRANIERA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NELL ORDINAMENTO ITALIANO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA STRANIERA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NELL ORDINAMENTO ITALIANO SOMMARIO CAPITOLO I IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA STRANIERA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NELL ORDINAMENTO ITALIANO Premesse di indagine... 2 1. La necessità di impostare il problema partendo dalla natura

Dettagli

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014: INFORMATIVA N. 142 14 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IMU 2014 Art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, comma 508, Legge n. 190/2014 Art. 1, comma 9-quater, DL n. 4/2015 Circolare Agenzia Entrate

Dettagli

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista

Dettagli

RISOLUZIONE N. 14/04/2016

RISOLUZIONE N. 14/04/2016 RISOLUZIONE N. /E del RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa 14/04/2016 OGGETTO: S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale Rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016 Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 16 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126 Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese

Dettagli

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione

Dettagli

RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE. Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012

RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE. Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012 RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012 1 IL TUTORE Il tutore, come si evince dal testo degli artt.

Dettagli

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Patrocinio, un attestazione sui compensi non saldati (Il Sole 24 Ore) IL SOLE 24 ORE Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA D.Lvo 39/2010 - Artt. 8 Parere: CONSOB Concerto: GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente la gestione della Sezione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue

Dettagli

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA ED IL COMANDO

ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA ED IL COMANDO ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA ED IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, AVENTE COME SCOPO LO SVILUPPO DI SINERGIE A

Dettagli

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice RIFORMA DI CUI AL D.L. 83/2015: ENTRATA IN VIGORE DELLE

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V. Introduzione... pag. VII. Indice Sommario... pag. XI

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della Collana... pag. V. Introduzione... pag. VII. Indice Sommario... pag. XI INDICE-SOMMARIO Presentazione della Collana... pag. V Introduzione... pag. VII Indice Sommario... pag. XI CAPITOLO I IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA, CENNI STORICI, LA RIFORMA DEL 1975 1. La famiglia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 85/E. Oggetto: Mostre culturali.trattamento tributario ai fini IVA e certificazione dei corrispettivi

RISOLUZIONE N. 85/E. Oggetto: Mostre culturali.trattamento tributario ai fini IVA e certificazione dei corrispettivi RISOLUZIONE N. 85/E Roma 15 Giugno 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Mostre culturali.trattamento tributario ai fini IVA e certificazione dei corrispettivi La Società Italiana degli

Dettagli

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".

(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: 3) le norme corporative. Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti); 2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti); 3) (*) 4) gli usi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011

RISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011 RISOLUZIONE N. 85/E Roma, 12 agosto 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009. Compilazione

Dettagli

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E

Dettagli

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione per le reti e i servizi informatici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione per le reti e i servizi informatici DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE PER I LAUREATI IN CORSO ANNO ACCADEMICO 2009/2010 D. D. n. 42 del 8 settembre 2011 I L D I R I G E N T E lo Statuto

Dettagli

Circolare N. 162 del 19 Novembre 2015

Circolare N. 162 del 19 Novembre 2015 Circolare N. 162 del 19 Novembre 2015 Congedi parentali e fruizione oraria: come possono essere utilizzati? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INPS, con il messaggio n. 6704

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 17 APRILE 2009 Informativa n. 30 Detrazione del 19%

Dettagli

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone di Gianluca Alparone 5.1 Premessa Redatto il progetto di bilancio a cura dell organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici

Dettagli

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE Indice INDICE ANALITICO Premessa Capitolo I IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE 1.1 Fase introduttiva 1.2 La competenza 1.3 Decreto di comparizione e fattispecie pratiche 1.4 Rappresentanza legale,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza d interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. XY S.r.l. Gioco del bowling: determinazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 61/E. Quesito RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 28 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fusione e scissione - riscossione dell imposta ipotecaria - competenza

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 LE PROBLEMATICHE DELL ADOZIONE... 1 CAPITOLO 2 LA LEGGE DEL 1998 ED I MOTIVI DELLA RIFORMA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 LE PROBLEMATICHE DELL ADOZIONE... 1 CAPITOLO 2 LA LEGGE DEL 1998 ED I MOTIVI DELLA RIFORMA INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 LE PROBLEMATICHE DELL ADOZIONE... 1 CAPITOLO 2 LA LEGGE DEL 1998 ED I MOTIVI DELLA RIFORMA 2.1. L esigenza di recepire la Convenzione de L Aja... 21 2.2. L esigenza di eliminare

Dettagli

Prima Commissione ESAME ABBINATO:

Prima Commissione ESAME ABBINATO: ESAME ABBINATO: Pl n. 95/9^ di iniziativa del consigliere Nucera recante: "Caratterizzazione etica degli enti e delle imprese. adeguamento degli enti e delle imprese in regime di convenzione con la regione

Dettagli

Italy Imprese e internazionalizzazione: come gestire le diversità tra sistemi giuridici.

Italy Imprese e internazionalizzazione: come gestire le diversità tra sistemi giuridici. Italy Imprese e internazionalizzazione: come gestire le diversità tra sistemi giuridici. Avv. Bruno Giuffrè L'internazionalizzazione delle imprese e i rischi legali Lo svolgimento dell'attività di impresa,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 332/E. Roma, 01 agosto 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 332/E. Roma, 01 agosto 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 332/E Roma, 01 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Natura della partecipazione: qualificata o non qualificata articolo 67, lettera c) e

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE

Dettagli

Auto in uso promiscuo all amministratore

Auto in uso promiscuo all amministratore Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano

Dettagli

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia REDDITI DI LAVORO AUTONOMO REDDITI DI LAVORO AUTONOMO. 1 - DEFINIZIONE. Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall esercizio di attività lavorative

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria, dell accordo

Dettagli

COMUNE DI LIMENA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI LIMENA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI LIMENA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di C.C. n. 66 del 19.12.2012 INDICE 1.Oggetto 2.Modalità di accesso al servizio 3.Finalità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 17/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 17/E QUESITO RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 febbraio 2007 Oggetto: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Società Alfa HOLDING S.p.A. Art. 117 del Tuir

Dettagli

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 12.03.

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 12.03. Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 12.03.2014 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento e Funzione

Dettagli

DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA)

DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA) DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA) QUADRO. A 1.Ufficio delle dogane L autorità competente ad adottare la decisione ed alla quale dovrà esser presentata la domanda è

Dettagli

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione Gennaio 2013 Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione Nel quadro dell introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero (; RS 272) del 19 dicembre

Dettagli

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento Modifiche al codice della strada. Legge 120/2010. La sanzione amministrativa della confisca, il sequestro e l affidamento in custodia del nella guida in stato di ebbrezza. Ugo Sergio Auteri Con le modifiche

Dettagli

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI Fino all 80% di contributi a fondo perduto per i marchi comunitari e internazionali agevolazioni alle imprese stanziati 4,5 milioni di euro dal Ministero dello

Dettagli

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e

Dettagli

Cognome e nome... nato a... prov... il... cittadinanza.. codice Fiscale... residente nel Comune di. n. tel. fisso. n. tel. cell...

Cognome e nome... nato a... prov... il... cittadinanza.. codice Fiscale... residente nel Comune di. n. tel. fisso. n. tel. cell... BANDO LOCAZIONE VIA MODULO DI DOMANDA Spett.le.. Via.. Il sottoscritto Cognome e nome...... nato a... prov... il...... cittadinanza.. codice Fiscale........... (per i cittadini extracomunitari) [ ] titolare

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 46 del 14 ottobre 2011 La manovra di Ferragosto (DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di IRES INDICE 1 Premessa... 2

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/09/2014

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/09/2014 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/09/2014 Circolare n. 102 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

d intesa con il Ministro della Giustizia

d intesa con il Ministro della Giustizia d intesa con il Ministro della Giustizia Visto l art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed

Dettagli

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine 1) Competenza a formare l elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: L art.

Dettagli

ICI - Le novità e riflessi in Unico

ICI - Le novità e riflessi in Unico ICI - Le novità e riflessi in Unico a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati A partire dal 2007 in materia di imposta comunale sugli immobili sono previste numerose novità, più precisamente:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011

RISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 RISOLUZIONE N. 112/E Direzione Centrale Normativa Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224

Direzione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224 Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 04-12-2007 Messaggio n. 29224 OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1755 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) di concerto col Ministro dell

Dettagli