La deduzione di interessi passivi ed oneri finanziari
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- Jacopo Fantini
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1 La deduzione di interessi passivi ed oneri finanziari Thomas Tassani Università degli Studi di Università degli Studi di
2 Fiscalità Finanziaria Aspetti di criticità nella tassazione Dal lato attivo, alta volatilità del capitale, e male necessario aliquote ridotte (generalizzazione al 12,5%) Dal lato passivo, costi deducibili, ma può essere complicato il giudizio di inerenza degli stessi per la tendenziale neutralità dei finanziamenti rispetto ai singoli atti dell impresa
3 Norme limitative della deducibilità A livello generale: Connessione dei due aspetti può generare profili di asimmetria impositiva (anche elusiva); Soprattutto se vista in alternativa al finanziamento tramite capitale di rischio; In termini di politica fiscale, leva da utilizzare per incentivare la capitalizzazione delle società
4 Inerenza ed interessi passivi Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi ( ) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi (Art. 109, 5 comma, Tuir)
5 1 Tesi interpretazione letterale La norma prevede l inerenza come criterio generale della deducibilità Espressamente la esclude per gli interessi passivi Interessi passivi sempre deducibili (dopo applicazione delle specifiche discipline) Le specifiche discipline (artt. 61, 96) rappresentano microsistemi per gli i.p.
6 segue Giurisprudenza prevalente Per tutte Corte Cass., n /2006; Corte Cass., n /2001 (contra Cass. 7292/06) Ne deriva possibile utilizzo elusivo dell indebitamento per soddisfare interessi non della impresa ma: Personali dell imprenditore Di altre società del gruppo (**)
7 2 Tesi Principio di inerenza è principio immanente al reddito di impresa, che vale per componenti positivi e negativi Art. 109, 5 c., ha solo inteso evitare per gli i.p. una valutazione analitica di riferibilità alle attività da cui derivano proventi Visto che per questo già provvede la regola specifica del pro rata
8 segue Tesi dottrinale, ma minoritaria Ma le modifiche contenute nella Finanziaria 2008.
9 Nuovo art. 61 Tuir Gli interessi passivi inerenti all esercizio d impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
10 Nel sistema precedente alla Fin Regola generale del c. che esclude gli i.p. dalla inerenza Regole specifiche per i.p. di limitata deducibilità, non contenevano alcuna menzione alla inerenza
11 Nel nuovo sistema Per i soggetti Irpef, art. 61 dispone la regola del pro rata ma richiede la inerenza degli interessi passivi Per i soggetti Ires, art. 96 ss., introducono una nuova regola della limitata deducibilità, continuando a non fare menzione della necessità di inerenza degli interessi passivi
12 Possibile interpretazione La inerenza dell art. 61 è pre-requisito necessario della deducibilità degli i.p. solo per gli imprenditori individuali = redditi di impresa soggetti ad Irpef Mentre per gli enti Ires, si confermano le soluzioni maturate nel sistema precedente
13 Evoluzione della disciplina degli interessi passivi Riforma Visco 1997: DIT Incentivo fiscale al capitale di rischio, ferma restando la deducibilità degli interessi verso i soci Riforma Tremonti 2003: regime della Thin capitalization Finanziaria 2008, abrogata la thin capitalization e nuovo regime di (limitata) deducibilità degli interessi
14 Quale la ratio della innovazione legislativa La thin capitalization aveva alla origine (legge delega) e nei riferimenti comparati una funzione antielusiva Colpire le a-simmetrie tra regime degli interessi passivi presso società erogante e di quelli attivi presso i soci non residenti (Paese in cui si deduce / Paese in cui si tassa)
15 Per evitare contrasti con il Trattato Ue, estesa anche per soci residenti Diventata strumento che colpisce la sottocapitalizzazione ossia lo squilibrio tra apporti dei soci in capitale di rischio e apporti dei soci con prestiti Thin cap: assimila(va) i prestiti dei soci eccedenti al regime dei dividendi / indeducibilità per società tassazione per il socio Università degli Studi di Thin cap.
16 Thin cap Solo finanziamenti da soci // o da questi garantiti No quelli che non prevedono la restituzione Rapporto tra consistenza media dei finanziamenti a carico di ciascun socio e quota di patrimonio netto Remunerazioni eccedenti sono indeducibili (salvo prova contraria dell autonoma capacità di credito)
17 Oltre alla Thin cap 2) Pro-rata di indeducibilità per interessi che si riferiscono a finanziamenti imputabili a partecipazioni requisiti pex 3) Pro rata generale: interessi deducibili in base al rapporto tra: ammontare dei proventi formano reddito / ammontare complessivo proventi
18 Commissione Biasco Sistema italiano: distorsione a favore del capitale di terzi Thin cap: complicata, asimmetrica, facilmente aggirabile, di difficile accertamento Limitata, perché escluse imprese assoggettate a studi di settore e consolidato Limitata perché non riguarda l indebitamento generale
19 Linee guida Riforma Finanziaria Abbandonare il sistema della thin cap Nuovo sistema no limitato a prestiti dei soci Non più equiparazione interessi deducibili = dividendi per i percettori I.p. indeducibili se eccedenti (interessi attivi e) il 30% del risultato operativo lordo gestione caratteristica (ROL) Solo sistema di pro-rata generale per imprenditori individuali
20 Critiche In generale: non neutralità rispetto alle scelte finanziarie della impresa In particolare: non consente di distinguere le ragioni dell indebitamento che possono essere meritevoli: es. innovazione tecnologica, forti investimenti. Incidenza standard tra interessi e risultati della gestione caratteristica: l idea della media, normalità
21 Art. 61 Tuir Per i soggetti IRPEF (imprese individuali e redditi di società di persone) è prevista la deducibilità degli interessi passivi secondo il c.d. pro-rata generale (art. 61, TUIR). In altre parole la percentuale di deducibilità è data dal rapporto tra l ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito, ovvero che non vi concorrono in quanto esclusi, e il totale dei ricavi/proventi.
22 Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito (non deducibili nell ambito del reddito d impresa) non danno diritto alla detrazione d imposta di cui all art. 15, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari; interessi passivi su mutui per l acquisto dell abitazione principale).
23 Soggetti Ires Regole deducibilità 1) gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati.
24 ROL 2) l eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica
25 Il ROL si determina Differenza tra il valore della produzione area A e i costi della produzione area B del conto economico (art c.c.) (escludendo dai costi della produzione gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, voci B10a e B10b, e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali);
26 3) la parte di interessi passivi che risulta indeducibile dal calcolo precedente è rinviata ai successivi periodi d imposta, senza limiti temporali - Necessario che l eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi non superi il 30% del ROL, come precedentemente definito.
27 Consolidato Le società che applicano il regime del consolidato possono sfruttare la capienza di deduzione non sfruttata da una determinata società a favore di un altra società del gruppo che presenta un residuo di interessi passivi indeducibile. (Rinvio)
28 Operazioni straordinarie Nell ipotesi di operazioni di fusioni e scissioni, le regole restrittive relative alle modalità di utilizzo delle perdite pregresse si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto ai successivi periodi d imposta. (rinvio)
29 Caso 1 interessi passivi: interessi attivi: valore della produzione: costi della produzione, al netto degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali:
30 . Gli interessi passivi sono completamente deducibili per (valore degli interessi attivi). Il ROL è pari ad ( ). Il limite di deducibilità degli interessi passivi è pari ad (30% di di incremento per il 2008).
31 . La restante parte degli interessi passivi (15.000) rientra nel limite di deducibilità. Gli interessi passivi saranno quindi totalmente deducibili
32 Interessi indeducibili Indeducibilità per chi sostiene il costo No riqualificazione in dividendi per il percettore (come era per la Thin cap) Percettore regime fiscale proprio redditi finanziari. Regime di tassazione piena vs. regime di tassazione solo parziale Situazione differente tra persona fisica e soggetto imprenditore
33 Norme transitorie per il primo e il secondo anno di applicazione delle nuove disposizioni il limite di deducibilità degli interessi passivi è incrementato rispettivamente di (primo anno) e di (secondo anno) Ratio: dare tempo alle imprese per strutturare gli assetti finanziari con riferimento al ROL
34 a partire dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (in genere dal 2010) la quota di ROL non utilizzata per la copertura degli interessi passivi può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d imposta.
35 Situazione in cui ROL alto e interessi passivi bassi. Interpretazioni possibili: 1) quota non utilizzata del ROL debba essere aggiunta al ROL dei periodi successivi, con applicazione della percentuale del 30% sul totale dei due importi.
36 2) Calcolare il 30% del ROL di ciascun periodo ed aggiungere al risultato la quota di ROL non utilizzata proveniente dai periodi precedenti
37 Soggetti Ires esclusi le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all art. 1, D.Lgs. 87/92; le imprese di assicurazione; le holding di gruppi bancari ed assicurativi;
38 alcune società costituite in base alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti, società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità e società a prevalente partecipazione pubblica (art. 96, comma 5, TUIR).
39 Holding industriali che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia e finanziaria Per la prevalenza, art. 2 DM 6/7/1994 (dati dei bilanci degli ultimi due esercizi)
40 Holding industriali Sono invece soggette alla nuova disciplina le holding industriali, Problema: i componenti di reddito principali sono costituiti da dividendi non collocati nel valore della produzione del conto economico.
41 Penalizzazione Holding industriali Proventi tipici entrano nell area C (dividendi, plusvalenze) e non incidano sulla ROL che tenderà a 0 Possibilità: adesione al consolidato per dedurre interessi altrimenti indeducibili
42 Interessi passivi I.p. ed oneri assimilati, non capitalizzati (no compresi nel costo dei beni ex art. 110, comma 1, lett.b) Categoria di oneri finanziari assimilati
43 Oneri finanziari assimilati le commissioni passive su finanziamenti e fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; le spese e le commissioni di factoring finanziario (anticipazione dei crediti smobilizzati); gli interessi passivi su dilazioni di pagamento dei fornitori; gli interessi passivi, disaggi e altri oneri su titoli di debito emessi; gli interessi passivi su canoni di leasing; gli utili spettanti all associato in partecipazione con apporto di solo capitale; il costo delle coperture in cambi; gli interessi passivi su finanziamenti dei soci.
44 Interessi esclusi (art. 110, 1c, b) Interessi capitalizzati: 1)Compresi nel costo dei beni materiali ed immateriali strumentali, iscritti in bilancio ad aumento del costo 2)Compresi nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l attività di impresa. Computati tra le rimanenze finali e iniziali
45 Ris. Min Fin n. 3/DPF del 2008 associazioni di categoria hanno chiesto specifici chiarimenti in ordine al trattamento degli interessi imputabili ad incremento del costo di produzione di generi alimentari la cui commercializzazione presuppone un lungo periodo di maturazione o invecchiamento
46 Ancorché riferito espressamente alle fattispecie contemplate dal citato art 110 del Tuir, Esclusione anche per interessi passivi imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell attività dell impresa diversi dagli immobili
47 Sempre esclusi Gli interessi che sono indeducibili in base ad altre disposizioni di legge. Esempio: Transfer price e operazioni con imprese in paradisi fiscali (artt. 110, commi 7 e 10, Tuir) Interessi passivi relativi ad immobili meramente patrimoniale (art. 90, comma 2, Tuir)
48 Art. 90,secondo comma Finanziaria 2008 norma di interpretazione autentica: Tra le spese indeducibili non si comprendono gli interessi passivi per finanziamenti contratti per l acquisto di tali beni immobili
49 Ne consegue Una piena indeducibilità degli interessi c.d. di funzionamento (esempio per spese di manutenzione) ex art. 90, 2 c Una deducibilità nei limiti dell art. 96 Tuir degli interessi da finanziamento per l acquisto Per i finanziamenti per spese di manutenzione straordinaria, che non sono da funzionamento in senso stretto?
50 Interessi impliciti e virtuali Derivanti da crediti di natura commerciale (cd interessi impliciti) // interessi accedono ad operazioni finalizzate ad acquisto di beni o servizi Ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della P.A. (calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto) (cd. Interessi virtuali)
51 Interessi virtuali e impliciti No assimilati a interessi passivi Si assimilati a interessi attivi Disposizione favorevole al contribuente
52 Ag. Entrate (circ. 11/E/2005) se il contratto prevede condizioni particolarmente inique o modalità (es. molto dilazionate) del pagamento, deve ritenersi che l operazione è di fatto riconducibile ad un vero e proprio finanziamento Rilievo della volontà delle parti e dei canoni di interpretazione del contratto No sufficiente mera divergenza dalla normale prassi commerciale Università degli Studi di Rilievo contratto
53 Caso n. 2 interessi passivi espliciti: Interessi passivi impliciti: interessi attivi espliciti: interessi attivi virtuali (ritardato pagamento di crediti da parte della pubblica amministrazione): Interessi passivi totalmente deducibili
54 Interessi rilevanti Attivi e passivi derivanti da Contratti di mutuo Contratti di locazione finanziaria Contratti di obbligazione e titoli similari* Ogni altro rapporto avente causa finanziaria
55 Problema del leasing Dalle prime disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, previste dalla versione originaria della Finanziaria 2008, emergeva una indebita penalizzazione dei contratti di leasing rispetto ad altre forme alternative di finanziamento
56 leasing Interessi da leasing non sono capitalizzabili nel costo del bene I canoni del leasing inclusi tra i costi della produzione (aumentano la soglia per la indeducibilità degli interessi) Penalizzazione rispetto ad altre forme di finanziamento (es. mutuo) con acquisto della proprietà del bene
57 leasing Per superare tale inconveniente è stata introdotta una disposizione che consente di escludere dai costi della produzione (per il calcolo del risultato operativo lordo), oltre agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, anche i canoni di leasing relativi ai beni strumentali.
58 Rapporti avente causa finanziaria Versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci (NO) Strumenti finanziari emessi ex art. 2346, ult.comma, c.c., sono a-causali Necessità di distinguere la causa nelle previsioni statutarie o negoziali Scelte di autonomia anche in funzione dell applicazione dell art. 96 Tuir
59 Caso S.n.c. XYZ Interessi passivi Interessi attivi 0 Valore della produzione Costo della produzione Proventi reddito esenti 0
60 Reddito società di persone Applica il pro rata art. 61 In questo caso piena deducibilità, mentre in applicazione della regola del 96 sarebbe limitata Se soci sono enti soggetti ad Ires (es. società di capitali) convenienza a fare assumere finanziamenti da società di persone partecipata Perdite poi imputate per trasparenza al socio Ires, in abbattimento degli eventuali redditi
61 Elusione? Rimedio Sostanziale beneficio della regola del 61 Tuir da parte di soggetto Ires Nuovo art. 101, comma 6, Tuir: Le perdite per trasparenza Snc e Sas sono utilizzabili dai soci Ires solo in abbattimento degli utili attribuiti dalla stessa società nei successivi 5 anni
62 Regola limitazione perdite Non si applica per i soci Irpef di Snc e Sas Previsto dall art. 56, comma 2, applicazione in questo caso di art. 8, comma 2 Tuir
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