Fiscalità d'impresa Fiscalità internazionale
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- Regina Rocco
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1 STUDIO INTERPROFESSIONALE Saronno (VA) 21047, Vicolo del Caldo 30 * Milano 20123, Via della Posta 8 (Piazza Affari) Como 22100, Via Milano 138 Tel Fax info@interprofessionale.net SEDE CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001, DA DET NORSKE VERITAS CERT AQ-MIL-SINCERT Fiscalità d'impresa Fiscalità internazionale Investire in Irlanda: un'occasione da sfruttare di Francesco Guarnieri Nel quadro di una sempre più vasta globalizzazione dell economia e di un accesa concorrenza transnazionale anche la valutazione degli aspetti fiscali e della loro incidenza sul reddito prodotto possono essere considerati determinanti fattori nelle scelte di localizzazione dei piani strategici aziendali a lungo termine. Il conveniente sistema fiscale irlandese offre, in tal senso, opportunità d'investimento allettanti. Vediamole in dettaglio. Premessa L'attuale situazione economica internazionale spinge sempre più i singoli Stati ad evitare il trasferimento verso l estero di insediamenti produttivi o, in senso opposto, a cercare di attirare, con regimi fiscali meno «pressanti», investimenti stranieri. Il rapporto di forza Stato-impresa e la tendenza a definire dannosa la concorrenza di alcuni Paesi, che mirano a risanare o rilanciare le proprie economie domestiche attraverso la creazione di regimi fiscali appetibili, ha generato un turbinio di reazioni a livello internazionale, nonché l inasprimento dei rapporti diplomatici tra gli Stati a regime fiscale ordinario e gli altri, dotati di un sistema di tassazione sui redditi delle persone giuridiche cosiddetto privilegiato. Pur tuttavia, la concorrenza fiscale internazionale non ha rappresentato un fenomeno dal quale l Unione Europea è uscita indenne. Infatti, il consiglio Ecofin ha più volte individuato in alcuni sistemi fiscali di paesi membri elementi distintivi di quel fenomeno definito appunto «concorrenza fiscale sleale». Tra gli Stati dell'unione Europea posti sotto la lente d ingrandimento del consiglio Ecofin vi è stata anche la Repubblica di Irlanda, la quale della riforma del sistema tributario ha fatto il proprio cavallo di battaglia per rilanciare lo sviluppo economico ed il settore occupazionale. Infatti, i dati macroeconomici dimostrano come gli interventi strutturali sul sistema fiscale irlandese abbiano permesso al paese di raggiungere livelli soddisfacenti di sviluppo al di sopra della media europea. 1 Questo non consente di annoverare l Irlanda tra gli Stati denominati «paradisi fiscali», più volte classificati ed elencati con decreti del Ministero delle Finanze (ad esempio: Bahamas, Montecarlo, Liechtestein), che consentono la costituzione di società esenti da imposte, le quali successivamente effettuano, anche grazie alle moderne tecnologie, investimenti finanziari in ogni parte del mondo oppure percepiscono compensi per l uso di brevetti, marchi o diritti di licenza. L opportunità di localizzare in Irlanda un investimento produttivo al fine di beneficiare di un regime fiscale «normale» appare oggi una scelta strategica del tutto lecita, in linea con le 1 I dati della Commissione Europea e del consiglio Ecofin testimoniano come Irlanda e Inghilterra abbiano condotto una proficua politica fiscale che ha generato maggiori investimenti, di soggetti non residenti, per circa il 20% in più rispetto ai partner europei, con effetti benefici anche sul mercato del lavoro. Fonte: Il sole 24 ore. 1/6
2 direttive comunitarie in tema di fiscalità d impresa e non in contrasto con le recenti normative nazionali in tema di elusione. Struttura giuridica delle società e aspetti particolari della normativa La disciplina fiscale che ha introdotto in Irlanda la Coorporation Tax, con un'aliquota pari al 12,5% degli utili prodotti da società di capitali, non prevede particolari limitazioni circa la forma giuridica che devono assumere i soggetti che intendono avvalersi di detto beneficio. Una prassi, oramai consolidata, ha suggerito ai numerosi investitori, nazionali e stranieri, di adottare la forma della Limited Liability Company una sorta di società a responsabilità limitata con la quale si ottengono numerosi vantaggi, soprattutto in termini di: 1) tempi di costituzione e ammontare del capitale sociale versato; 2) responsabilità degli amministratori; 3) facilitazioni nella costituzione da parte di soggetti, persone fisiche non residenti. Approfondendo l elencazione dei vantaggi connessi all utilizzo della veste giuridica del tipo L.L.C. emerge, prima facie, che i tempi di costituzione di quest ultima sono di dieci giorni lavorativi e il capitale sociale «versato» può essere figurativamente pari a 1 euro se trattasi di società a socio unico; in tutti gli altri casi (due o più soci) il capitale richiesto per legge deve essere pari a un minimo di 2 euro. Inoltre, la condizione della presenza nel consiglio di amministrazione della L.L.C. di soggetti residenti in Irlanda può essere comodamente aggirata fornendo alle autorità fiscali competenti una fideiussione del valore di ,00 euro. Lo scopo del rilascio di questa fideiussione, che può essere bancaria e/o assicurativa, è quello di garantire, in parte, le eventuali obbligazioni di pagamento derivanti dalla comminazione, da parte delle autorità fiscali irlandesi, di sanzioni amministrative nei confronti della società per inosservanza delle disposizioni contenute nel Companies Act o nel Taxes Consolidation Act. Struttura dell investimento e opportunità fiscali L introduzione dell aliquota del 12,5% sul reddito prodotto dalle persone giuridiche residenti nel territorio irlandese è stata subordinata al rispetto di alcune condizioni, di fatto e di diritto, il mancato verificarsi delle quali comporta l automatica esclusione dalla categoria dei soggetti che possono beneficiare del particolare livello di tassazione appena descritto. Infatti, l Amministrazione finanziaria irlandese si è più volte pronunciata sull appartenenza di alcuni contribuenti alla categoria dei soggetti ai quali le disposizioni in commento riservano l aliquota del 12,5% sui profitti. Il trattamento fiscale riservato a questi contribuenti, i quali dovranno avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività cosiddette di trading, non sempre è facile da applicare a causa dei dubbi interpretativi generati dalla normativa di riferimento. 2 Le frequenti verifiche delle condizioni di appartenenza alla categoria delle società di trading da parte dell Amministrazione finanziaria sono sovente caratterizzate da severe sanzioni amministrative. Per questo motivo, l istituto dell interpello (i.e. tax opinion) appare una formula di autotutela suggerita dalle stesse autorità fiscali. Infatti, l Amministrazione finanziaria, attraverso l emanazione di numerosi circolari 3, ha più volte esortato i contribuenti a richiedere pareri agli esperti del Ministero delle Finanze per meglio definire la tipologia di attività posta in essere e l appartenenza di questa alla categoria delle «trading company». Talvolta, la difficoltà di catalogare una certa attività d impresa come «trading» suggerisce, soprattutto all investitore straniero, di rivolgersi alle autorità fiscali irlandesi, al fine di 2 Confronta Section 955 del Taxes Consolidation Act, 1997 Guidance on Revenue Opinion on Classification of Activities as Trading. 3 Si veda Tax Briefing n. 48 June 2002 on «Seeking Revenue Opinions on Tax Consequences of Certain Complex Unusual Transaction». 2/6
3 meglio comprendere la natura e gli scopi ai quali il soggetto giuridico di futura costituzione dovrà ispirarsi per poter beneficiare del regime fiscale del 12,5%. L esame della normativa di riferimento può essere un utile strumento di analisi a descrizione dei principali requisiti che una «nuova società» deve rispettare per poter essere definita, appunto, «trading company». La Sezione 3 del Taxes Consolidation Act del 1997 descrive in maniera puntuale le attività che possono essere giuridicamente incluse nel «trade» come «every trade, manifacture or concern in the nature of trade». L esperienza di common law e le raccolte giurisprudenziali rappresentano un ulteriore linea guida per il contribuente. Infatti, le regole derivanti dai cases law inclusi nella relazione della Royal Commision on Taxation of Profit and Income, accettati ed approvati come vincolanti dalle Corti Irlandesi, rappresentano un naturale commentario alla già snella normativa fiscale sulle trading company. Secondo alcune statistiche elaborate dal Ministero delle Finanze irlandese, il numero delle controversie sulla effettiva classificazione ed inclusione di società nella categoria delle trading company non supera il 2,5% dei casi esaminati. La normativa, inoltre, include in questo gruppo le società manifatturiere che trattano articoli di qualsiasi genere, incluse le commodities, nonché le società di servizi; anche queste attività secondo l Amministrazione finanziaria irlandese «meets the requirements of these regime qualified for the 12,5% tax rate». Nonostante l assoluta assenza di controversie tra l Amministrazione finanziaria irlandese e i contribuenti sulla «vexata questio» della trading company, le autorità di Dublino hanno voluto precisare alcuni casi particolari sui quali maggiori sono stati i dubbi dei contribuenti circa l esatta collocazione delle attività poste in essere da questi ultimi. Presupposti dell attività di trading La stretta correlazione tra il reddito prodotto e l attività svolta è la prima condizione richiesta dalla normativa fiscale irlandese per poter considerare una società rientrante nella categoria delle trading company. La prima essenziale condizione affinché l attività posta in essere dal contribuente sia definibile «trading activity» è che «the company concerned must carry on business activities from which its income derives». La stretta correlazione tra il reddito prodotto e l attività svolta è la prima condizione richiesta dalla normativa fiscale irlandese per poter annoverare una società tra le trading company. Trattasi di questione non di rango secondario, poiché l effettiva operatività nel settore dichiarato ed indicato sia nell atto costitutivo sia dalle autorità fiscali irlandesi rappresenta uno degli elementi importanti per evitare che la stessa Amministrazione fiscale italiana intraveda, nella localizzazione «extra moenia», una manovra elusiva per ridurre la pressione fiscale, sottraendo ricavi a tassazione. Pertanto, vi deve essere una valida ragione economica alla base dell operazione di localizzazione all estero di una società di tal genere, imponendosi, inoltre, l effettiva sussistenza in Irlanda di una struttura operativa che giustifichi la presenza della compagine sociale in quel paese. L Amministrazione finanziaria ha, altresì, individuato nella natura del «trade» posto in essere e nella specifica professionalità degli amministratori, soprattutto se soggetti non residenti in Irlanda, l ulteriore principio distintivo tra «trading and non trading company». Inoltre, la prevalenza di forza lavoro esterna alla società (i.e. outsourcing) può comportare un ulteriore verifica delle condizioni di appartenenza della società alla categoria specificata. Ove l outsourcing dovesse costituire, sulla forza lavoro della società, una percentuale 3/6
4 preponderante, la normativa propone l inversione dell onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrare come «the company conducts, manages and controls the outsourced part of its business». 4 Principali differenze tra trading e investimenti non produttivi Accade spesso che alcuni contribuenti, per la maggior parte società multinazionali straniere, decidano di costituire nuovi soggetti giuridici residenti in Irlanda al solo scopo di trasferire, ad esempio, singoli cespiti altamente indipendenti da uno specifico ambito territoriale oppure royalty companies attraverso le quali generare profitto dallo sfruttamento dei brevetti, marchi e opere dell ingegno o ancora, cash companies, le quali hanno come compito l'effettuazione di finanziamenti infragruppo. In questi casi, tuttavia, non è sempre agevole comprendere se l attività svolta sia palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Taxes Consolidation Act del 1997 oppure se esista un oggetto d impresa che possa configurarsi quale attività principale rispetto a quella apparentemente fuori campo di applicazione della disciplina delle trading company: in quest ultimo caso quella di natura sussidiaria o ancillare viene inclusa tra le trade activities in virtù di un principio di assorbimento. La dottrina si è più volte ispirata al famoso caso «Noddy Subsidiary Rights Company Ltd» 5 per meglio dipanare i dubbi esistenti sui concetti di income passive (redditi da cespiti) e tax deferral 6, precisando che la giurisprudenza delle Corti Irlandesi ha più volte ribadito che la mera detenzione di un asset con percezione di royalty «can be defined a trade».. In questo specifico caso, infatti, è stata fornita la prova di una prevalenza della attività di ricerca, sviluppo e rivalutazione dei marchi, anche in concorrenza con terze parti, su quelle di protezione e sfruttamento degli stessi. Corporation tax Interpretazione di trading company La giurisprudenza delle Corti Irlandesi si è pronunciata in numerose circostanze sui ricorsi proposti dalle autorità fiscali per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tassazione delle L.L.C. operanti nel settore del trading. Ne è scaturita una corrente giurisprudenziale interpretativa dalla quale i maggiori commentatori hanno desunto ulteriori principi, nonché individuato requisiti soggettivi ed oggettivi, in mancanza dei quali non è possibile applicare il regime di tassazione agevolata del 12,5%. Potrà collocarsi tra le società che svolgono in Irlanda attività di trading quella Limited Liability Company che: 1. pone in essere, in un anno solare, un numero di transazioni commerciali/finanziarie significative; 2. è detenuta dalla medesima compagine sociale per un periodo di tempo coincidente almeno con un quinquennio; 3. svolge attività complementari a quelle principali (ad esempio: presenza di costi di pubblicità e/o sviluppo a supporto del core business). Inoltre, i motivi e le circostanze per le quali i soggetti detentori del pacchetto azionario della L.L.C. sono stati spinti a costituire la società rappresentano elementi d indagine ed analisi da parte delle autorità fiscali irlandesi. 4 Confronta Section 956 del Taxes Consolidation Act, 1997 The main outsourcing ratio. 5 Il caso «Noddy Subsidiary Rights Company Ltd v. CIR 43 TC 458» è spesso individuato quale case of study per dimostrare come anche in presenza di una mera detenzione di un asset con percezione di royalty questa «can be a trade». 6 Con il termine tax deferral si intede definire quella tendenza, posta in essere da società residenti in Paesi a fiscalità ordinaria, mirata al differimento della tassazione anche attraverso il mancato rimpatrio dei dividendi per mezzo della loro distribuzione alla società estera controllata residente nel Paese a bassa fiscalità vedi: Carpentieri, Lupi, Stevanato, «Il diritto tributario nei rapporti internazionali», in Il sole 24ore, /6
5 Per tali ragioni sembra opportuno produrre tutta la documentazione societaria necessaria per meglio illustrare le effettive ragioni economiche di tale costituzione. La presenza di un corretto e ben costruito shareholder agreement e, se del caso, la possibilità di disporre di un valuation report, nelle ipotesi di fusioni e/o joint venture, sembrano essere due punti essenziali: se detti documenti sono elaborati da auditor indipendenti e non direttamente dagli imprenditori interessati all investimento, allora essi potranno godere di maggiore considerazione presso le autorità fiscali destinatarie degli stessi. È di tutta evidenza che la rispondenza ai requisiti soggettivi ed oggettivi, sopra specificati, escluderà i profitti derivanti dall attività di impresa dalla categoria dei passive income, la cui tassazione è operata sulla base di un aliquota del 25% in luogo di quella ordinaria pari alla metà. Anche nel reclutamento della forza lavoro la prassi giurisprudenziale richiede alcuni requisiti essenziali. Infatti, si osserva la necessaria presenza di personale impiegatizio e/o dirigenziale che abbia maturato significative esperienze nel settore in cui dovrà operare la neo costituita società. Questa condizione non rientra nell elencazione dei requisiti oggettivi, ma rappresenta un elemento induttivo per le autorità fiscali irlandesi, al fine di valutare l effettiva operatività della L.L.C. in osservanza delle disposizioni sopra richiamate. Holding irlandese e tassazione consolidata Casi Olanda e Lussemburgo: principali differenze con l esperienza irlandese Esistono numerosi casi in Europa di trattamenti fiscali privilegiati che possono offrire a soggetti non residenti vantaggi non di scarsa entità in termini di risparmio di imposta. Nei casi di Olanda, Lussemburgo e Svizzera le autorità fiscali non operano sconti d imposta determinando un minor livello delle aliquote, poiché questo comportamento sarebbe evidente ad osservatori esterni, i quali percepirebbero ciò come una concorrenza fiscale sleale. Piuttosto, mantenendo invariate le aliquote ordinarie, si agisce sulla determinazione dell imponibile, riducendolo, spesso in via amministrativa, ad una frazione modestissima dei ricavi effettivi. 7 Al contrario, lo schema adottato dalla normativa in tema di Coorporation Tax dal Legislatore irlandese, appare sensibilmente diverso da quello ormai consolidato e collaudato di Olanda e Lussemburgo. Le principali differenze tra la Legge del 1929, la normativa in tema di holding olandesi e la disciplina irlandese si fonda sul sistema di determinazione dell imponibile: nei primi due casi si agisce per ridurlo, nell ipotesi «irlandese» l imposta sugli utili conseguiti da holding finanziarie di gruppi internazionali dovrà considerarsi raddoppiata rispetto alla normale tassazione degli utili delle L.L.C. (la tassazione delle holding è in genere pari al 25% degli utili conseguiti ante imposte rispetto alla normale aliquota del 12,5%). Armonizzazione delle aliquote secondo la disciplina del Tax Consolidation Act Fallita l esperienza di alcune legislazioni europee nel consolidamento degli imponibili per gruppi multinazionali, nonché il tentativo di concentrare in capo ad un unica amministrazione finanziaria le pretese impositive maturate in relazione ad attività economiche esercitate sul territorio di più Stati, è emersa anche in Irlanda la necessità di disciplinare il trattamento dei redditi derivanti da attività di trading di società appartenenti a gruppi internazionali. L Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che l applicazione della tassazione del 12,5% sui redditi prodotti dalla controllata residente in Irlanda potrà avvenire solo nel caso 7 In tal senso vedi anche: Carpentieri, Lupi, Stevanato, «Il diritto tributario nei rapporti internazionali», in Il sole 24ore, /6
6 in cui la stessa provi che le altre società del gruppo svolgano un attività classificabile come «trade». Detta prova potrà essere offerta con qualsiasi mezzo, anche per facta concludentia e la verifica della veridicità dei dati forniti sarà riservata all Amministrazione finanziaria, la quale potrà richiedere al contribuente informazioni suppletive per meglio chiarire le attività del gruppo e la posizione che la controllata occupa all interno dello stesso. 6/6
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