Decisione N del 20 marzo 2015
|
|
|
- Francesco Rubino
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) SILVETTI (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 11/02/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente espone che in data , stipulava un contratto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico presso la propria abitazione, per un prezzo complessivo di euro ,00, concesso dall intermediario convenuto con contratto di finanziamento; secondo tale contratto, la somma erogata doveva essere restituita con rate da euro 120,00 ciascuna, per complessivi euro ,00. La società finanziaria errava nella redazione del contratto di finanziamento indicando quale prezzo del bene la somma di euro ,00 (23.000,00 +IVA al 10%) anziché euro ,00 (IVA compresa), come previsto dal contratto di compravendita del bene. Il contratto di finanziamento era inoltre privo dell indicazione della data di stipula, della firma, del numero di protocollo, e della firma della società venditrice, obbligatoria per legge. Intervenivano tentativi di composizione bonaria della vicenda con il fornitore, non andati a buon fine. In particolar modo il fornitore con del , riconosciuto Pag. 2/6
2 l errore di cui sopra, si dichiarava disponibile a restituire al ricorrente l eccedenza pari ad euro 2.300,00, oltre alle spese fisse per la connessione di rete pari ad euro 242,00, per un totale di euro 2.576,67. Il fornitore però non ha mai provveduto a riconoscere la somma al ricorrente. A seguito di diverse rimostranze, l intermediario inviava al ricorrente, tramite , un secondo contratto, indicante quale prezzo del bene da finanziare la somma di euro ,00 da restituire in rate da euro 300,00. Anche nel nuovo contratto, la somma era stata arbitrariamente aumentata senza preavviso, non era presente né la firma della società fornitrice, né la data e il luogo della stipula; il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto l originale del contratto. Il ricorrente lamenta inoltre il grave inadempimento del fornitore nella messa a norma dell impianto fotovoltaico. In particolare precisa che in data 23 e 25 agosto 2012 gli incaricati dell ACEA, recatisi sul luogo dell istallazione dell impianto fotovoltaico, non potevano effettuare la connessione rilevando la mancanza di taluni presidi tecnici ( la mancanza del dispositivo interfaccia e relè di protezione previsto dalla norma CEI 0-21 e che nel certificato della protezione era previsto un modello e matricola di protezione dati relativi ad un impianto fotovoltaico diverso rispetto a quello istallato); tale circostanza impediva l attivazione dell impianto entro il , termine ultimo per fruire del vantaggio economico dell inserimento nel 4 conto energia, con incentivi di circa 100,00 mensili, anziché nel 5 conto energia. In considerazione della durata ventennale del contratto di fornitura, il ricorrente quantifica il danno subìto, in termini di incentivi persi, a circa ,00; l effettiva attivazione dell impianto fotovoltaico è avvenuta solo il In conclusione il ricorrente chiede al Collegio di condannare l intermediario a restituire la somma di euro 2.576,67 e il risarcimento dei danni subìti in termini di incentivi persi per euro ,00 per inadempimento del fornitore. L intermediario resiste al ricorso e riscontra una palese confusione nella ricostruzione effettuata dal ricorrente, sottolineando i seguenti profili: Il ricorrente volendo acquistare un impianto fotovoltaico dalla società fornitrice del servizio per un costo complessivo di euro ,00, versava subito in contanti la somma di euro 220,00 e chiedeva all intermediario il finanziamento della residua somma di euro ,00; con tale contratto la resistente erogava alla società l anticipazione della somma di euro ,00, somma che il ricorrente avrebbe provveduto a restituire, maggiorata di interessi e spese contrattualmente pattuiti, mediante versamento di n. 116 rate da euro 300,00 ciascuna. Si tratta, pertanto, di un unico contratto sottoscritto dal ricorrente e completo in ogni sua parte, in quanto recante la firma di quest ultimo, la data e il timbro del convenzionato ; il ricorrente ha allegato nella documentazione del ricorso la missiva inviata dall intermediario di riepilogazione delle condizioni contrattuali da lui accettate. Con riferimento alla promessa di rimborso dell eccedenza fatta dalla società convenzionata, l intermediario sostiene che il ricorrente non può far valere nei confronti dell intermediario eventuali patti con il convenzionato. A seguito delle missive datate , e con cui il ricorrente informava l intermediario dell inidoneità dell impianto fotovoltaico installato dalla Pag. 3/6
3 convenzionata, lo stesso provvedeva a richiedere idonei chiarimenti alla convenzionata, motivo per il quale il comportamento dell intermediario è stato conforme ai canoni di correttezza. La convenzionata garantiva con comunicazione all intermediario che l impianto era stato collaudato, completato ed allacciato alla rete; tale risposta veniva inoltrata al cliente con la missiva del , e ribadita in data e in data e in data L intermediario è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale di fornitura, per cui non può avere evidenza e contezza circa le vicende che intercorrono tra le parti di tale rapporto; in tale controversia dinnanzi all Arbitro non si ritiene completamente integrato il contraddittorio, mancando il convenzionato, unico soggetto che possa chiarire il reale svolgimento dei fatti e fornire chiarimenti in merito alle contestazioni del cliente. Il ricorrente non provvede a fornire alcuna dimostrazione della gravità dell inadempimento dell intermediario tale da comportare la risoluzione del rapporto; il ricorrente è, infatti, ancora in possesso della merce acquistata con il finanziamento; non può pertanto ritenersi fondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente; l unico soggetto che sta patendo è, in caso, l intermediario che vede il finanziamento sottoscritto dal cliente interrotto per un inadempimento del fornitore peraltro non provato, sebbene abbia adempiuto alle obbligazioni assunte ; il cliente dovrà dunque estendere le proprie pretese anche nei confronti della società convenzionata e proseguire nel versamento delle rate pattuite con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. L intermediario chiede quindi al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato. DIRITTO 1. - Il ricorrente pone due distinte domande al Collegio: la prima concernente la verifica dell importo finanziato e la conseguente restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza; la seconda concernente la richiesta di risarcimento del danno in termini di incentivi persi per l inadempimento del fornitore Con riferimento alla prima questione il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione ed ha invitato in sede istruttoria ciascuna delle parti a produrre copia leggibile del contratto di fornitura. Le parti hanno prodotto entrambe una copia del contratto richiesto (che sono completamente sovrapponibili) e da tali documenti si evince con chiarezza che il totale del finanziamento (corrispondente al prezzo del bene finanziato) ammonta a complessivi euro. Agli atti vi è poi al copia del contratto di finanziamento che risulta debitamente firmata, da un lato, da ricorrente e cointestatario e, dall altro, dal fornitore (è stata allegata dalla resistente) e che riporta invece quale prezzo del bene finanziato l importo di euro (di cui 220 euro già versati dal ricorrente a titolo di anticipo, quindi ; per cui risulta poi quale importo totale dovuto dal consumatore ,51 per n. 116 rate da euro 300 cad + spese incasso rata). Si evidenzia dunque, come lamentato dalla parte ricorrente, una differenza tra il prezzo del bene indicato nel contratto di compravendita pari a euro e il prezzo del Pag. 4/6
4 medesimo bene indicato nel contratto di finanziamento (collegato al predetto contratto di compravendita ex art 121 e ss. TUB) pari ad euro (di cui 220 euro già versati dal ricorrente a titolo di anticipo, quindi ). Peraltro, agli atti vi è un carteggio tra il ricorrente e il fornitore, in cui quest ultimo ammette il disguido e promette di restituire la differenza di prezzo. Tale restituzione, secondo quanto affermato dal medesimo, non è mai avvenuta. Ed allora ad avviso del Collegio può ritenersi che sussista un errore di calcolo ex art c.c., errore che non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso. Nel caso di specie appare infatti evidente che l errore sia conseguenza dell inclusione o meno dell IVA sul prezzo del bene: la somma di euro ,00 inizialmente pattuita nel contratto di fornitura era considerata già comprensiva dell IVA, mentre il diverso importo di euro (decurtati i 220 euro di anticipo = ,00) è il risultato dell applicazione dell IVA al 10% alla somma base di euro ,00. Per tale ragione, il Collegio in relazione al contratto di finanziamento dispone la rettifica del prezzo del bene acquistato e, quindi, all importo finanziato che deve intendersi pari ad euro ,00. Per l effetto, dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 2.300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo 3. - Con riguardo alla domanda risarcitoria, si rileva che il ricorrente allega la comunicazione dell ACEA del , attestante l esito delle verifiche effettuate, nella quale si dà atto della mancanza di taluni presidi tecnici di competenza del fornitore che alla data prevista di attivazione dell impianto fotovoltaico non erano stati predisposti. In considerazione di ciò, il ricorrente riferisce che ci sia stato un grave inadempimento del fornitore e chiede il risarcimento dei danni. Al riguardo si rileva che posta l inconfigurabilità di una domanda di risarcimento danni nei confronti dell intermediario ai sensi dell art.125-quinquies TUB (che prevede esclusivamente la proposizione di una domanda di risoluzione del contratto in ipotesi di inadempimento del fornitore), non si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti dell inadempimento del fornitore. Ed infatti, dalla narrativa dei fatti, il fornitore ha comunque provveduto all attivazione dell impianto fotovoltaico perfettamente funzionante in data , e non entro il (termine ultimo per fruire dei vantaggi economici di cui il ricorrente lamenta la perdita). Sembrerebbe configurarsi quindi al massimo un adempimento tardivo piuttosto che un grave inadempimento. Per tale motivo la relativa domanda non può essere accolta. P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 2.300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Pag. 5/6
5 Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.
IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) GEMMA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
Decisione N. 1729 del 06 marzo 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
Decisione N. 571 del 30 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato
Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni.
Credito al consumo: interessi nulli se il taeg non è chiaro Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma 13/03/2015 di Matteo Sances Pubblicato il 01/07/2015 Non sono dovuti gli interessi previsti nel
CORSO IN CONTABILITA GENERALE
CORSO IN CONTABILITA GENERALE OBIETTIVI DEL CORSO Il corso si propone di fornire un valido supporto teorico ed informativo, ma soprattutto pratico a coloro che si stanno inserendo o operano in un ambiente
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI Fidindustria Puglia Consorzio Fidi Sede legale: via Amendola 172/5 70126 Bari Tel.: 080 9643694-080 9643694
COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CONTE (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione
CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)
DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la
SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00
SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Dott. Claudia Rossi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis... Membro designato dalla Banca d'italia Prof. avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori
Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
MODULO 2 CONVENZIONE SOCI SPESE MEDICHE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono* Email*
IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. avv. Vincenzo Meli Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... Membro designato
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
Allegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla
Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami
Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami Anno 2014 Indice 1. Introduzione pag. 3 2. Assetto organizzativo/procedurale dell Ufficio Reclami pag. 4 3. Reclami pervenuti nell esercizio 2014
IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO 1 Che con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII del 18/07/2007 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l Internazionalizzazione
CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1
T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta
Decisione N. 2291 del 14 aprile 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (CO) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione
Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di mediazione n. /201, comunico il presente INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE promossa da nato/a
IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L
IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento del
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni
RISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA
PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2013 1 Indice 1. Modalità di trattamento dei reclami... 3 2. Registro dei reclami... 5 3.
DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Aggiornamento numero 5 del 01/10/2014 Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7-20158 Milano - www.agosducato.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA
Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione
MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New BIOEDILIZIA tasso variabile
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email [email protected] Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Fra i sottoscritti: Da una parte che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ; Dall altra parte: che stipula per sé o per
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.
Decisione N. 3003 del 17 aprile 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme
RISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
CORSO D ITALIANO PER STRANIERI
CORSO D ITALIANO PER STRANIERI QUALI CORSI PROPONIAMO Lezioni singole di 2 ore costo 30,00 euro Pacchetto di 7 lezioni a 180,00 euro anziché 210,00 euro Corso intensivo svolto giovedì, venerdì, sabato
MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email [email protected] Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione
MinisterodelloSviluppoEconomico
MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato
ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA
ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA 1 SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L EROGAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, A VALERE SUL 1 BANDO DELL ASSE 4 DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA
LA SELEZIONE DEL PERSONALE
LA SELEZIONE DEL PERSONALE Corso teorico e pratico di Ricerca e selezione del personale OBIETTIVI Apprendere gli strumenti e le tecniche per gestire il processo della ricerca e selezione del personale
Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015
Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca
Indagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di
SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla
Con la presente si forniscono pertanto disposizioni attuative della norma richiamata.
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Agli enti attuatori degli interventi finanziati con
IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis... Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti... Membro designato dalla Banca
IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Raffaele Lener Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 23/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.901 LEGISLATURA X Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
